Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 21/05/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1273 / 2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1273 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 assegnata in decisione all'udienza cartolare del 23 ottobre 2024 previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Carmagnola (TO), Via Valobra n. 75, presso lo studio dell'Avv. Ferruccio Calamari (pec: ) e dell'Avv. Email_1
Luisa Bergamino (pec: ), dai quali, anche Email_2 disgiuntamente, è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ATTRICE IN OPPOSIZIONE -
E
(P.IVA: E_
), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Torino, P.IVA_2
Corso Castelfidardo n. 9, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Maffiodo e dell'Avv. Chiara
Bonavero, dai quali, anche disgiuntamente, è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- CONVENUTA IN OPPOSIZIONE -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 232/2021 del 22 marzo 2021.
1
In particolare, il difensore della parte opponente ha precisato le conclusioni richiamando il contenuto dell'atto di citazione in opposizione e, pertanto, ha chiesto: “IN VIA PRELIMINARE
Respingere l'eventuale avversa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per i motivi in atti, stante l'assenza di un documento che potesse essere azionato monitoriamente e viste le ampie e tempestive contestazioni di cui in atti, per le quali è stata formulata eccezione di inadempimento.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Accertare e Dichiarare illegittimo, nullo, ingiusto e/o inefficace e conseguentemente dichiarare nullo, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi compiutamente illustrati in narrativa.
Accertare e dichiarare i gravi inadempimenti posti in essere dalla
[...] al contratto di noleggio intercorso con la E_ [...]
imputabili alla convenuta opposta. Per l'effetto Accertare e Dichiarare che Parte_1 nulla è dovuto dalla Controparte_2
mandando assolta l'opponente da qualunque avversa pretesa.
[...]
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE
Accertato e dichiarato l'inadempimento della convenuta opposta, grave e ad essa imputabile, al contratto di noleggio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1571, 1575, 1578, 1581 c.c., ex artt.
1218 e ss. c.c., ovvero in subordine ex art. 2043 c.c., accertare e dichiarare che
[...]
, corrente in EN VA (CN) Frazione Gorra E_ CP_1
n. 80, p.i. in persona del titolare , nato a [...], il [...], c.f. P.IVA_2 CP_1
si è resa responsabile dei danni patiti dall'opponente per i titoli di cui in C.F._1 atti, pari ad Euro 17.988,92 ovvero al diverso maggiore o minore importo che dovesse essere accertato in corso di causa o che il Giudice dovesse ritenere equo ex art. 1226 c.c., e per
l'effetto condannare di , corrente in EN E_ CP_1
VA (CN) Frazione Gorra n. 80, p.i. , in persona del titolare P.IVA_2 CP_1 nato a [...], il [...], c.f. ed il Signor nato a [...]F._1 CP_1
Chivasso, il 22.03.1977, c.f. residente in [...] C.F._1
2 Frazione Gorra n. 80, a corrispondere alla a titolo di risarcimento Parte_1 dei danni patiti e dei costi sostenuti, la somma di Euro 17.988,92, ovvero al diverso maggiore o minore importo che dovesse essere accertato in corso di causa o che il Giudice dovesse ritenere equo ex art. 1226 c.c., oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. e rivalutazione dalla data dell'inadempimento o, in subordine, dalla domanda al saldo.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Per la denegata e deneganda ipotesi in cui non dovesse essere accolta la domanda formulata in via principale e, nonostante l'Accertato e Dichiarato l'inadempimento della convenuta opposta, grave e ad essa imputabile, al contratto di noleggio ai sensi e per gli effetti degli artt.
1571, 1575, 1578, 1581 c.c., dovesse ritenersi che a questa qualcosa ancora sia dovuto per il noleggio intercorso, ex artt. 1218 e ss. c.c., ovvero in subordine ex art. 2043 c.c., accertare e dichiarare che corrente in EN E_
VA (CN) Frazione Gorra n. 80, p.i. , in persona del titolare , P.IVA_2 CP_1 nato a [...], il [...], c.f. si è resa responsabile dei danni C.F._1 patiti dall'opponente per i titoli di cui in atti, pari ad Euro 17.988,92, ovvero al diverso maggiore
o minore importo che dovesse essere accertato in corso di causa o che il Giudice dovesse ritenere equo ex art. 1226 c.c., deducendo in compensazione da tale somma quanto dovesse risultare dovuto all'opposta e per l'effetto condannare E_
, corrente in EN VA (CN) Frazione Gorra n. 80, p.i. , in
[...] P.IVA_2 persona del titolare nato a [...], il [...], c.f. ed CP_1 C.F._1 il Signor nato a [...], il [...], c.f. residente in [...]C.F._1
EN VA (CN) Frazione Gorra n. 80, a corrispondere alla Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni patiti e dei costi sostenuti, la somma di Euro 17.988,92 ovvero al diverso maggiore o minore importo che dovesse essere accertato in corso di causa al netto della compensazione o che il Giudice dovesse ritenere equo ex art. 1226 c.c., oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. e rivalutazione dalla data dell'inadempimento o, in subordine, dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari, oltre 15% rimb. forf., 4% cpa e 22% iva e con vittoria di spese di CTU e CTP”.
3 Il difensore della parte opposta, insistendo per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse, ha concluso richiamando il contenuto della comparsa di costituzione e risposta e chiedendo, quindi, “Nel merito:
In via principale
Respingere le pretese attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto opposto
In via subordinata
Condannare la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al pagamento nei confronti dello E_
, nella persona del suo titolare e legale rappresentante pro tempore, della somma di euro
[...]
17.080,00=, oltre interessi moratori, o di quella differente che dovesse essere accertata nel corso di causa, per le circostanze di cui in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di patrocinio, IVA e CPA comprese”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 232/2021 – emesso in data 18 marzo 2021, pubblicato in data 22 marzo 2021 e regolarmente notificato all'odierna opponente a mezzo pec in data 22 marzo
2021 – il Tribunale di Cuneo ingiungeva alla società (d'ora in Parte_1 avanti, per brevità, il pagamento in favore di Parte_1 E_
(d'ora in avanti, per brevità, )
[...] CP_1 E_ della somma di euro 17.080,00, oltre accessori, quale importo portato dalla fattura n. 8/2019 rimasta impagata e relativa al contratto di noleggio di strutture per la manifestazione denominata “Wine Festival 2019” stipulato inter partes.
Avverso tale decreto, la parte ingiunta proponeva opposizione – con atto di citazione ritualmente notificato a cura del competente Ufficiale Giudiziario in data 3 maggio 2021 –
4 lamentando l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere ex adverso in sede monitoria, tanto in fatto quanto in diritto.
Parte opponente – convenuta in senso sostanziale – premetteva in fatto quanto segue:
a) che, in data 21 ottobre 2019, tra la società e Parte_1 E_
era stato stipulato un contratto di noleggio di strutture telonate da
[...] utilizzare in occasione del Merano Wine Festival tenutosi a Merano dall'8 novembre
2019 al 12 novembre 2019;
b) che, in particolare, si era obbligata a fornire E_ la struttura telonata, completa di tutti i suoi elementi, e gli accessori compiutamente indicati in contratto;
c) che, tuttavia, sin dalla fase del montaggio della struttura, E_
aveva posto in essere molteplici inadempimenti alle obbligazioni
[...] assunte;
d) che, nello specifico, il montaggio della struttura richiesta era avvenuto con grave ritardo e, pertanto, si era reso necessario l'intervento di personale aggiuntivo – oltre a quello della società fornitrice – per terminare in tempo utile per il passaggio della commissione di verifica e consentire il regolare svolgimento della manifestazione;
e) che, nonostante l'intervento diretto di personale aggiuntivo incaricato da e, Parte_1 quindi, il ritardo nel montaggio ed il mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento fornito da , si era reso E_ necessario lo spostamento della presentazione di uno dei partecipanti al Festival in altra struttura sostenendo i relativi costi di locazione;
f) che il problema all'impianto di riscaldamento non era stato risolto dalla impresa
Spettacolo Viaggiante Motormania Show e, pertanto, si era vista costretta a Parte_1 noleggiare un altro impianto di riscaldamento;
g) che, inoltre, i teloni crystal nuovi, che erano stati previsti nel noleggio ed erano parte integrante della struttura, non erano stati montati in quanto giunti a Merano di dimensioni errate ed il pavimento in legno – il quale da contratto pure avrebbe dovuto essere nuovo – era risultato in pessime condizioni tali da condurre la società ad acquistare della moquette di copertura;
Parte_1
5 h) che i pannelli laterali in materiale pvc erano stati forniti in numero inferiore a quello pattuito (ovvero, 6 anziché 8) ed i teloni di copertura del soffitto erano risultati di colore non uniforme ed omogeneo;
i) che, vista l'imminenza della manifestazione ed al fine di evitare che la stessa fosse completamente compromessa, si era vista costretta a fare in modo che le Parte_1 operazioni di montaggio fossero terminate attesa l'impossibilità di reperire altra struttura a noleggio da un diverso fornitore;
j) che, ancora in sede di montaggio, si era verificato un ulteriore errore della fornitrice consistente nel fissaggio non corretto dei teloni di copertura tale da determinare poi, nel corso della manifestazione, la formazione di sacche d'acqua, a causa della pioggia, che avrebbero rischiato di far cadere il tetto ed allagare la cucina allestita all'interno della struttura, così compromettendo la buona riuscita della manifestazione;
k) che, in considerazione del mancato intervento di E_
, era dovuta intervenire direttamente svuotando l'acqua che si era
[...] Pt_1 accumulata e sorvegliando costantemente le condizioni della struttura;
l) che palese era stato l'inadempimento al contratto di noleggio della controparte, consistente nella scarsa qualità della struttura fornita, nella mancata fornitura di elementi contrattualmente previsti e nella mancata assistenza volta a porre rimedio ai pregiudizi subiti da tanto in termini di costi che di immagine commerciale;
Parte_1
m) che, pertanto, aveva contesta la fattura n. 8/2019 emessa da Pt_1 [...]
e, successivamente, in data 29 gennaio 2020, E_ quest'ultima aveva provveduto ad emettere nota di credito dell'importo di euro
17.080,00 portato nella menzionata fattura del 5 novembre 2019, così stornando la stessa;
n) che i costi sostenuti da – conseguenti all'inadempimento di Parte_1 [...]
– erano ammontanti all'importo di euro 7.531,90 oltre E_ iva, mentre i danni all'immagine patiti – consistiti nel calo dei clienti per l'edizione del festival dell'anno seguente a causa dell'inadeguatezza della struttura – erano ammontanti ad euro 8.800,00;
6 o) che, in definitiva, vantava un credito risarcitorio nei confronti di Parte_1 [...]
dell'importo complessivo di euro 17.988,92. E_
Tanto premesso in fatto, parte opponente contestava la documentazione prodotta da controparte evidenziando che il decreto ingiuntivo era stato emesso in violazione della norma di cui all'art. 634 c.p.c., in assenza della prova scritta del preteso credito, e assumendo altresì
l'inidoneità della fattura a fornire la dimostrazione dell'esecuzione del rapporto negoziale.
Parte opponente concludeva, pertanto, affinché l'adito Tribunale, volesse così provvedere: “IN
VIA PRELIMINARE
Respingere l'eventuale avversa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per i motivi in atti, stante l'assenza di un documento che potesse essere azionato monitoriamente e viste le ampie e tempestive contestazioni di cui in atti, per le quali è stata formulata eccezione di inadempimento.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Accertare e Dichiarare illegittimo, nullo, ingiusto e/o inefficace e conseguentemente dichiarare nullo, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi compiutamente illustrati in narrativa. Accertare e dichiarare i gravi inadempimenti posti in essere dalla
[...] al contratto di noleggio intercorso con la E_
imputabili alla convenuta opposta. Per l'effetto Accertare e Parte_1
Dichiarare che nulla è dovuto dalla Controparte_2 mandando assolta l'opponente da qualunque avversa
[...] pretesa.
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE
Accertato e dichiarato l'inadempimento della convenuta opposta, grave e ad essa imputabile, al contratto di noleggio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1571, 1575, 1578, 1581 c.c., ex artt.
1218 e ss. c.c., ovvero in subordine ex art. 2043 c.c., accertare e dichiarare che
[...]
, corrente in EN VA (CN) Frazione Gorra E_ CP_1
n. 80, p.i. in persona del titolare , nato a [...], il [...], c.f. P.IVA_2 CP_1
si è resa responsabile dei danni patiti dall'opponente per i titoli di cui in C.F._1 atti, pari ad Euro 17.988,92 ovvero al diverso maggiore o minore importo che dovesse essere accertato in corso di causa o che il Giudice dovesse ritenere equo ex art. 1226 c.c., e per
7 l'effetto condannare , corrente in EN E_
VA (CN) Frazione Gorra n. 80, p.i. , in persona del titolare P.IVA_2 CP_1 nato a [...], il [...], c.f. ed il Signor nato a [...]F._1 CP_1
Chivasso, il 22.03.1977, c.f. residente in [...] C.F._1
Frazione Gorra n. 80, a corrispondere alla a titolo di risarcimento Parte_1 dei danni patiti e dei costi sostenuti, la somma di Euro 17.988,92, ovvero al diverso maggiore o minore importo che dovesse essere accertato in corso di causa o che il Giudice dovesse ritenere equo ex art. 1226 c.c., oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. e rivalutazione dalla data dell'inadempimento o, in subordine, dalla domanda al saldo.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Per la denegata e deneganda ipotesi in cui non dovesse essere accolta la domanda formulata in via principale e, nonostante l'Accertato e Dichiarato l'inadempimento della convenuta opposta, grave e ad essa imputabile, al contratto di noleggio ai sensi e per gli effetti degli artt.
1571, 1575, 1578, 1581 c.c., dovesse ritenersi che a questa qualcosa ancora sia dovuto per il noleggio intercorso, ex artt. 1218 e ss. c.c., ovvero in subordine ex art. 2043 c.c., accertare e dichiarare che corrente in EN E_
VA (CN) Frazione Gorra n. 80, p.i. , in persona del titolare , P.IVA_2 CP_1 nato a [...], il [...], c.f. si è resa responsabile dei danni C.F._1 patiti dall'opponente per i titoli di cui in atti, pari ad Euro 17.988,92, ovvero al diverso maggiore
o minore importo che dovesse essere accertato in corso di causa o che il Giudice dovesse ritenere equo ex art. 1226 c.c., deducendo in compensazione da tale somma quanto dovesse risultare dovuto all'opposta e per l'effetto condannare E_
, corrente in EN VA (CN) Frazione Gorra n. 80, p.i. , in
[...] P.IVA_2 persona del titolare nato a [...], il [...], c.f. ed CP_1 C.F._1 il Signor nato a [...], il [...], c.f. residente in [...]C.F._1
EN VA (CN) Frazione Gorra n. 80, a corrispondere alla Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni patiti e dei costi sostenuti, la somma di Euro 17.988,92 ovvero al diverso maggiore o minore importo che dovesse essere accertato in corso di causa al netto della compensazione o che il Giudice dovesse ritenere equo ex art. 1226 c.c., oltre interessi ex
8 art. 1284 IV comma c.c. e rivalutazione dalla data dell'inadempimento o, in subordine, dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari, oltre 15% rimb. forf., 4% cpa e 22% iva e con vittoria di spese di CTU e CTP”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta,
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., attrice in senso E_ sostanziale, la quale, nella propria comparsa di costituzione e risposta, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, evidenziando l'infondatezza delle contestazioni formulate nel merito dalla parte opponente. In particolare, la parte opposta contestava l'avversa eccezione di inadempimento assumendo che alcuna irregolarità delle strutture e degli impianti oggetto di contratto di noleggio doveva ritenersi sussistente. Al riguardo evidenziava, in fatto, che le parti erano state messe in contatto tra loro nel corso dell'evento “Fiera del Peperone” di
Carmagnola, nell'anno 2019, dalla sig.ra comune conoscente delle stesse;
Persona_1 in particolare, quest'ultima – a conoscenza delle esigenze della società opponente, organizzatrice dell'evento Merano Wine Festival – aveva proposto alla per il tramite Parte_1 del sig. (delegato della stessa), di richiedere la fornitura di una tensostruttura Tes_1 alla . Rappresentava, dunque, che, proprio nel corso E_ della Fiera del Peperone, il sig. unitamente alla sig.ra si era recato in Tes_1 Per_1
Carmagnola per visionare una nuova struttura acquistata dall'opponente ed allestita nell'ambito della manifestazione e, ritenendo la stessa conforme alle necessità della società
lo stesso sig. aveva richiaesto al sig.r di far pervenire, per il Parte_1 Tes_1 CP_1 tramite della sig.ra un preventivo per il noleggio della struttura e per il Persona_1 relativo montaggio in Merano, Piazza della Rena. Assumeva, pertanto, che, in tal occasione, il signor veva richiesto che: Tes_1
• la struttura fosse stata ingrandita (dalla dimensione 10*40 mt a quella di 10*45 mt);
• fossero stati inseriti in preventivo, per la copertura, n. 4 teli crystal (in plastica trasparente);
• fosse stata inserita in preventivo una moquette di copertura del pavimento ligneo (richiesta non a copertura di difetti della pavimentazione lignea – inesistenti! – bensì per conformare lo stand di piazza Rena agli altri stand dell'evento, tutti dotati di moquette).
9 La parte opposta osservava di avere elaborato un primo preventivo, comprensivo del costo per la posa della moquette, che era stato inviato alla per il tramite della signora Parte_1 [...]
e che, tuttavia, siccome il costo era stato ritenuto troppo elevato, la moquette era stata Per_2 conseguentemente espunta dal preventivo;
rilevava dunque che, sulla base del documento così elaborato, era stato concluso il contratto di noleggio del 21 ottobre 2019. L'opposta contestava, pertanto, la fondatezza delle avverse lagnanze in ordine alla sussistenza di problematiche della pavimentazione lignea, rilevando come la stessa era nuova e non avesse presentato alcun difetto, oltre ad essere stata visionata ed approvata dal sig. el corso Tes_1 del sopralluogo in Carmagnola.
Quanto, poi, all'eccepito ritardo nell'adempimento delle prestazioni gravanti su
[...]
in ordine al montaggio della tensostruttura oggetto di noleggio, E_ la parte opposta, nel contestare le allegazioni di controparte, rappresentava che l'intera struttura, comprensiva degli impianti, era stata predisposta ed allestita la sera prima del passaggio della commissione di vigilanza comunale, con il solo contributo del personale della e, in particolare, dei sig.ri E_ Controparte_4 CP_5
e , non avendo preso parte all'allestimento dell'area
[...] Persona_3 Persona_4 alcun soggetto incaricato dalla rilevava, poi, che sul piazzale Rena si era recato Parte_1 soltanto il sig. il quale si era limitato a dare indicazioni alla società opposta sulla Tes_1 gestione dell'area (come previsto dalle condizioni contrattuali – punto 9). Osservava, inoltre, che la commissione di vigilanza del Comune di Merano aveva autorizzato lo svolgimento della manifestazione verificando, oltre al corretto montaggio della struttura, anche il corretto funzionamento degli impianti elettrico e di riscaldamento. Segnalava, peraltro, che, dalla consegna della struttura e sino allo smontaggio dell'area (a manifestazione conclusa), alcuna richiesta di intervento manutentivo sull'impianto di riscaldamento era stata inoltrata dalla società P_
, con riguardo ai teloni crystal, richiesti per la copertura della struttura, evidenziava
[...] come gli stessi – inseriti nel contratto e fatti realizzare appositamente per la manifestazione di
Merano – erano stati correttamente consegnati alla controparte, ma effettivamente non erano stati montati per scelta della stessa in quanto, in sede di montaggio della struttura, il sig. Tes_1 aveva comunicato agli addetti incaricati da che i teli E_
10 crystal avrebbero fatto penetrare all'interno della struttura una quantità eccessiva di luce, rendendo impossibile l'utilizzo dei supporti multimediali (proiettori) presenti. Rappresentava, dunque, che il sig. pertanto, direttamente in loco e senza averne mai fatto menzione in Tes_1 precedenza alla controparte, aveva richiesto che i teloni trasparenti venissero sostituiti da teloni in pvc coprenti (che la società opposta aveva cautelativamente condotto in loco), con conseguente inimputabilità alla medesima fornitrice della circostanza che tali teli di copertura avessero riscontrato una colorazione leggermente differente tra loro.
Contestava, inoltre, che i teli laterali (definiti “pannelli”) erano stati forniti in numero inferiore a quello pattuito, rilevando di avere consegnato il materiale nella misura preventivata e poi pattuita (due testate di colore bianco, dieci teli laterali di colore bianco ed otto teli laterali crystal); rappresentava, poi, di avere provveduto, nel corso dell'allestimento, altresì all'ancoraggio della struttura (ed anche il corretto ancoraggio era stato oggetto di apposita verifica da parte della commissione di vigilanza comunale).
Contestava la circostanza allegata da controparte di non avere provveduto correttamente a fissare la copertura, provocando la formazione di sacche d'acqua sul tetto, rilevando come le stesse – effettivamente realizzatesi – erano state in realtà provocate dall'intervento della stessa opponente che, sganciato uno dei tirfor di trazione della copertura per permettere il passaggio dei cavi di una telecamera, non aveva provveduto poi al ripristino della trazione.
Evidenziava che, in ogni caso, contrariamente a quanto esposto da controparte, l'intervento di manutenzione in ordine a tale problematica era stato immediatamente posto in essere da
, nelle persone dei sig.ri e E_ CP_1 Per_3
in data 9 novembre 2019, in maniera risolutiva e comunicando a le cause
[...] Parte_1 della problematica.
L'opposta contestava, pertanto, la fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, evidenziando che ad essere inadempiente alle obbligazioni contrattuali assunte era stata proprio la quale non aveva provveduto a richiedere al Comune di Parte_1
Merano la chiusura al traffico della Piazza Rena né a transennare l'area in cui avrebbe dovuto essere allestita la struttura, non aveva provveduto a riservare un'area per la sosta dei mezzi pesanti di proprietà dell'opposta medesima, nel corso delle operazioni di montaggio della tensostruttura aveva assunto un atteggiamento autoritario nei confronti del personale
11 incaricato da e all'atto dello smontaggio della stessa, E_ in data 12 novembre 2019, la struttura era stata rinvenuta da quest'ultima totalmente incustodita.
Avuto riguardo all'emissione della nota di credito, la parte opposta ne evidenziava l'esclusivo valore ai fini fiscali attesa la finalità di evitare la corresponsione dell'IVA su una somma mai incassata. Contestava, infine, la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dall'opponente attesa l'insussistenza dei lamentati danni e la carenza di valore probatorio della documentazione a tal fine prodotta dalla controparte.
Parte opposta concludeva, dunque, chiedendo: “Preliminarmente: concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 232/2021, non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
In via istruttoria:
Ammettersi la prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui in narrativa, nonché su quelle ulteriori, che dovessero rendersi necessari in conseguenza delle difese avversarie, che ci si riserva di dedurre in specifici capitoli di prova nei concedendi termini ex art. 183 c.p.c..
Nel merito
In via principale:
Respingere le pretese attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: condannare la nella persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento, nei confronti della E_
, nella persona del suo titolare e legale rappresentante pro tempore, della somma capitale
[...] di € 17.080,00=, oltre interessi moratori, o di quella differente che dovesse essere accertata nel corso di causa, per le circostanze di cui in narrativa.
In ogni caso:
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio, IVA e CPA comprese”.
All'esito dell'udienza del 18 novembre 2021 di prima comparizione e trattazione, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, con ordinanza emessa in fuori udienza, considerata
12 l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto formulata da parte opposta ed erano, dunque, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; ammesse ed assunte le prove orali articolate dalle parti e tentata infruttuosamente la conciliazione delle stesse, la causa, ritenuta matura per la decisione, era dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Pertanto, all'udienza cartolare del 22 ottobre 2024 le parti, mediante il deposito delle rispettive note di trattazione scritta, concludevano riportandosi alle proprie difese in atti e la causa era riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., previa concessione dei termini per scritti conclusionali e memorie di replica (60+20 giorni).
• Ammissibilità.
In via del tutto preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione spiegata da
[...] atteso il rispetto del termine di 40 giorni tra la notifica del ricorso e del Parte_1 decreto ingiuntivo (22 marrzo 2021) e la notifica della citazione in opposizione, avvenuta in data 3 maggio 2021, nonché la sua procedibilità stante la successiva iscrizione a ruolo della causa in pari data (3 maggio 2021) entro il termine di 10 giorni.
• Merito.
In assenza di ulteriori questioni preliminari e venendo, dunque, all'analisi del merito della controversia, l'opposizione è risultata infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito meglio si preciseranno.
Orbene, va in primo luogo osservato che, se, per un verso, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (cfr., ex multis, Cass. Civ., sentenza del 22.4.2003 n. 6421 secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità
13 del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore - ma configurano altrettante eccezioni”), per altro verso, tale principio non può prescindere dal riparto degli oneri probatori in materia di adempimento di una obbligazione.
Ed invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di riparto dell'onere probatorio nelle ipotesi di inadempimento dell'obbligazione, grava sul creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento della prestazione la prova del titolo (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo il medesimo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
è il debitore convenuto, viceversa, gravato dell'onere di provare il fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
30 ottobre 2001, n. 13533).
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. I suddetti principi non mutano nel caso del procedimento monitorio per effetto dell'opposizione. Invero, in questa ipotesi non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. (cfr. Cass. sentenza n. 826/2015, secondo cui
"In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti
14 in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione"; nella giurisprudenza di merito si veda ex multis Tribunale Torino sez.
VIII, 28/09/2020, n. 3279; Tribunale Bolzano sez. I, 29/06/2020, (ud. 29/06/2020, dep.
29/06/2020), n.510; Tribunale Ravenna, sent., 06/08/2019).
Tali criteri – in tema di riparto dell'onere della prova – devono, altresì, essere coordinati con i principi regolatori del processo civile, tra i quali assume particolare rilievo – ai fini del caso di che ivi ne occupa – il principio di non contestazione sancito dalla norma di cui all'art. 115
c.p.c.; è noto, infatti, che la legge di riforma del processo civile del 2009 ha sostituito integralmente l'art. 115 c.p.c., autorizzando il giudice a porre a fondamento delle proprie decisioni oltre che – come già accadeva in precedenza – le prove proposte dalle parti o dal
Pubblico Ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ne deriva che la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.
Fatte queste premesse sul piano metodologico, deve rilevarsi come sia risultata circostanza incontestata – oltre che documentalmente provata (cfr. doc. n. 1, allegato alla produzione di parte ricorrente in sede monitoria) – che l'odierna opponente avesse concluso con
[...]
un “Contratto di noleggio di struttura a Merano in Piazza della E_
Rena dal 06 al 12/11/19 – Montaggio il 04/11Somtaggio il 12/11 dopo pranzo” disciplinato dalla scrittura del 21 ottobre 2019 sottoscritto da entrambi i contraenti.
Pertanto, dall'esame delle condizioni di contratto è dato evincersi che le parti avevano pattuito una durata del noleggio della tensostruttura e dei relativi accessori (comprensivi di n. 4 teli soffitto in crystal, n. 5 teli in pvc di colore bianco, n. 10 teli laterali in pvc di colore bianco, n. 8 teli laterali in crystal, n. 2 testate con teli pvc colore bianco, pannelli in legno ignifugo ad incastro per pavimentazione – con dimensioni mt 4 x cm 0,70 – per una superficie di mq 450) dal 4 novembre 2019, data indicata per l'avvio delle attività di montaggio, al 12 novembre
2019, data indicata per procedere alle attività di smontaggio, prevedendo, altresì, quale prezzo
15 del noleggio il complessivo importo di euro 20.000,00 da corrispondere secondo le seguenti modalità di pagamento: 30% del totale a titolo di acconto/caparra da versare alla conferma dell'ordine ed il saldo residuo alla consegna ed avvenuto montaggio della struttura oggetto di locazione.
È risultato, inoltre, che, all'art. 2 delle condizioni di contratto era stato prevista la responsabilità in capo al cliente del controllo di corrispondenza tra la quantità di materiale ordinata e quella consegnata nonché, al successivo art. 7, che “Fatto salvo il diritto della Controparte_7
di trattenere l'importo versato a titolo di caparra/acconto al momento della sottoscrizione
[...] dell'ordine, il Cliente ha il diritto di recedere senza penale alcuna all'ordine dei materiali noleggiati entro 30 giorni dalla data di consegna prevista dei materiali per la consegna intercorrano meno di 30 giorni non è previsto alcun diritto di recesso ed in caso di annullamento dell'ordine addebiterà integralmente l'importo del noleggio” e Controparte_7 che “l'eventuale recesso dal contratto da parte del cliente non implica il rimborso di anticipi versati” (art. 13).
Deve ritenersi, altresì, incontestata la circostanza che la società opponente aveva provveduto alla corresponsione in favore di dell'importo di euro E_
7.320,00 a titolo di acconto, mediante disposizione di bonifico bancario (cfr. doc. n. 3 allegato alla produzione di parte opponente) e che aveva omesso il pagamento del saldo residuo
(corrispondente all'importo di euro 17.080,00) di cui alla fattura n. 8/2019 posta dalla parte ricorrente a fondamento dell'emissione del provvedimento monitorio.
La parte opponente, quale unico ed articolato motivo di opposizione, ha contestato la debenza dell'importo portato dalla menzionata fattura prodotta dalla controparte, eccependo l'inadempimento di quest'ultima alle obbligazioni assunte ex contractu e la conseguente sussistenza di un proprio
contro
-credito di natura risarcitoria, eventualmente da porre in compensazione con le somme accertate come dovute.
Al riguardo, a fronte dell'eccezione di inadempimento ritualmente sollevata da parte opponente, incombe al preteso creditore la E_ dimostrazione di avere correttamente adempiuto la propria prestazione.
Ebbene, nella fattispecie che ci vede impegnati, deve ritenersi che parte opposta abbia raggiunto la prova (giova ribadire, ancora una volta, sulla stessa gravante) in ordine al proprio
16 esatto adempimento delle obbligazioni assunte ex contractu ovvero alla non imputabilità dell'inadempimento contestato.
Ed invero, in relazione all'eccepito ritardo nell'esecuzione del montaggio della struttura oggetto di noleggio, parte opposta ha fornito la dimostrazione che, in data 8 novembre 2019, la commissione comunale di pubblico spettacolo (composta dai rappresentanti di Polizia di Stato,
Polizia Locale, Ufficio Tecnico del Comune ed Uffici di Sicurezza del Comune) aveva eseguito formale verifica ispettiva documentale (ovverossia l'accertamento in ordine al possesso dei documenti necessari a dimostrare la corretta installazione delle opere ed impianti annessi, le certificazioni dei materiali ed i collaudi delle tensostrutture) e sui luoghi (e, segnatamente, in
Merano alla Piazza della Rena) con il fine di verificare la corrispondenza degli stessi al progetto e ai montaggi eseguiti (cfr. doc. n. 5 allegato alla produzione di parte opposta); pertanto, dall'esame della documentazione prodotta è dato evincersi che, alla data dell'8 novembre 2019, essendo stato dato esito positivo al riscontro effettuato dalla commissione, la stessa aveva provveduto al rilascio della licenza di manifestazione, in assenza di gravi mancanze nelle opere realizzate tali da impedire il regolare svolgimento dell'evento.
Alla luce di tali emergenze, dunque, deve ritenersi che alcun ritardo nell'adempimento della prestazione (id est, esecuzione del montaggio della tensostruttura) fosse imputabile alla società opposta, non avendo le parti espressamente pattuito un termine entro cui i lavori di montaggio della tensostruttura avrebbero dovuto essere ultimati e tenuto conto che la manifestazione si era regolarmente svolta;
non vi è, infatti, alcuna prova in atti che gli eventi programmati fossero stati annullati o differiti a causa della carenza della struttura in Merano,
Piazza della Rena.
Peraltro, alcun rilievo determinante – né nel senso di ritenere insussistente né, tanto meno, nel senso di ritenere sussistente il lamentato ritardo nell'adempimento delle proprie prestazioni da parte di – può essere riconosciuto alle dichiarazioni E_ rese dai testimoni escussi in corso di causa, atteso che gli stessi hanno fornito due contrapposte versioni;
ed invero, i testi escussi a richiesta di parte attrice in opposizione
( , consulente per la parte legata alla logistica dell'evento, per conto Tes_1 dell'Organizzazione del Merano Wine Festival per l'edizione dell'anno 2019, e Testimone_2 dipendente di hanno evidenziato la sussistenza di ritardi afferenti Parte_1
17 al montaggio della struttura (cfr. verbali d'udienza del 9 novembre 2022 e del 4 aprile 2023), laddove il teste escusso su tali circostanze ad istanza di parte opposta ( , Persona_4 dipendente di ) ha confermato che il Festival era iniziato in assenza di qualsivoglia CP_1 ritardo secondo la programmazione effettuata (cfr. verbale d'udienza del 4 aprile 2023).
Ne consegue inevitabilmente che, in assenza di elementi che facciano propendere per l'una ovvero per l'altra rappresentazione degli accadimenti fornita dai testi, essendo le rispettive dichiarazioni dotate di attendibilità e credibilità sia intrinseca che estrinseca, non può che assumere rilevo determinante la documentazione – innanzi richiamata – avente ad oggetto la verifica ispettiva effettuata dalla competente autorità preposta e la relativa autorizzazione alla manifestazione.
Peraltro, tali documenti consentono, altresì, di ritenere provato il corretto adempimento delle prestazioni da parte dell'opposta anche in relazione al fissaggio dei teloni di copertura ed al funzionamento dell'impianto di riscaldamento, tenuto conto che dal relativo esame è dato evincersi che, in data 8 novembre 2019, all'esito della verifica ispettiva, era stata accertata la completezza dei certificati relativi agli impianti – compreso quello di riscaldamento – e la corrispondenza ai progetti dei montaggi eseguiti presso la struttura.
Infine, avuto riguardo ai lamentati vizi del materiale consegnato, secondo la prospettazione dell'opponente, gli stessi avrebbero riguardato, per un verso, la mancanza delle qualità promesse in relazione al pavimento in legno, e, per altro verso, per quel che concerne i pannelli laterali in pvc, la consegna di quantitativo inferiore rispetto a quello pattuito.
Ebbene, occorre rilevare, quanto al primo profilo, che, al di là della genericità delle contestazioni sollevate dalla società – essendosi limitata quest'ultima a contestare Parte_1 che il pavimento in legno non era nuovo ed era in “pessime condizioni” (cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 3) –, non vi è prova in atti di alcuna espressa e specifica pattuizione assunta da in relazione alla qualità del pavimento, talché E_ deve ritenersi operante nella fattispecie in esame la disciplina generale in tema di vizi della cosa locata.
Invero, ai sensi dell'art. 1578 c.c. "se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può
18 domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi conosciuti o facilmente riconoscibili".
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, "costituiscono vizi della cosa locata agli effetti dell'art. 1578 cod. civ. - la cui presenza non configura un inadempimento del locatore alle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 1575 cod. civ., ma altera l'equilibrio delle prestazioni corrispettive, incidendo sull'idoneità all'uso della cosa stessa e consentendo la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo, ma non l'esperibilità dell'azione di esatto adempimento - quelli che investono la struttura materiale della cosa, alterandone
l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale" (cfr. ex multis Cass. n. 24459/2011; in senso conforme, Cass. n.
1119872007; Cass. n. 11514/2008; Cass. n. 8942/2006; Cass. n. 5682/2001).
In sostanza, si ritiene che costituisce "vizio" della cosa locata qualsiasi alterazione o difetto che investe la struttura materiale della cosa – nella sua composizione, nel suo aspetto ovvero soltanto nel suo funzionamento – incidendone negativamente sull'integrità della res in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se tale difetto risulti eliminabile o si sia manifestato successivamente alla conclusione del contratto di locazione. Diversamente, costituisce "guasto" qualsiasi alterazione transitoria e connaturale al godimento della cosa (derivante ad esempio da vetustà o dall'uso) che parimenti comporta una diminuzione della utilizzabilità della stessa e che può essere eliminata mediante opere di riparazione. Laddove un difetto della cosa locata sia qualificabile come
"vizio", dovrà farsi applicazione della disciplina della garanzia per vizi dettata dagli artt. 1578-
1581 c.c., mentre ove tale difetto si qualifichi come "guasto", si applicherà la diversa disciplina di cui agli artt. 1576-1577 c.c.-.
Ebbene, in disparte alla mancata prova dell'effettiva esistenza del vizio lamentato dall'opponente, la mancanza di qualità promesse assunta dall'opponente ed imputata alla parte locatrice, odierna opposta, non possono considerarsi, neppure in astratto, rientranti nei presupposti sanciti dall'art. 1578 c.c., ai fini della fondatezza dell'eccezione di inadempimento
(e, a fortiori, della domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta).
L'odierna società opponente, infatti, non ha neppure allegato – quindi, tantomeno, dimostrato – di essere stata integralmente privata dell'uso della cosa locata, per via delle criticità di cui, a
19 suo dire, questa sarebbe stata affetta. In particolare, il conduttore, pur lamentando le sopra riportate criticità della res locata, non ha dedotto né, tanto meno, dimostrato di avere offerto alla parte locatrice la restituzione del bene in epoca antecedente, concomitante o posteriore alla sospensione dei pagamenti del noleggio.
Peraltro, la stessa società opponente ha rappresentato di avere concretamente utilizzato la res locata, ad onta dei vizi denunziati in giudizio, e, pertanto, in assenza della prova di una totale inagibilità del bene, di cui al contratto di locazione intercorso fra le parti, non può ritenersi legittima la scelta del conduttore di sospendere unilateralmente ed integralmente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo contrattualmente pattuito.
Analoghe considerazioni possono essere svolte avuto riguardo alle contestazioni sollevate dall'opponente in relazione al materiale consegnato, attesa l'assoluta genericità delle allegazioni anche sotto tale ulteriore profilo.
In definitiva, giova rilevare che, in tema di inadempimento contrattuale, la regola "exceptio non rite adimpleti contractus" di cui all'articolo 1460 c.c. si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 8425.2006).
L'eccezione sollevata ex art. 1460 c.c., quale espressione del principio di autotutela, essendo evidentemente applicabile anche al rapporto locatizio de quo, in applicazione analogica dell'art. 1584 c.c., postula la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione alla oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, riguardata con riferimento all'intero equilibrio del contratto e alla buona fede, da accertare attraverso la comparazione dei comportamenti delle parti che è riservata insindacabilmente al giudice del merito (così Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 2010, n. 74).
Nel caso in esame – e tanto vale, vieppiù, in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di propri crediti risarcitori –, non ha fornito alcuna prova che “la bassissima qualità della struttura fornita, la Parte_1 mancata fornitura di elementi che erano previsti contrattualmente e la mancata assistenza ad emendare e porre rimedio ai danni patiti da (cfr. pag. 4, atto di Parte_1 citazione in opposizione) – e, quindi, l'inadempimento del locatore, odierna parte opposta –
20 aveva comportato la necessità di sostenere ulteriori esborsi economici e pregiudizi alla propria immagine, non potendo al riguardo costituire idonei elementi a supporto di tali pur scarne allegazioni i documenti prodotti unitamente all'atto di citazione in opposizione (cfr. doc. n. 9, 10
e 11 allegati alla produzione di parte opponente) in quanto, trattandosi di fatture – e, dunque, di documenti di formazione unilaterale – non consentono di fornire la prova dei pagamenti essendo, infatti, principio consolidato, quello secondo cui la produzione delle fatture di acquisto non può costituire elemento di prova dell'effettivo esborso, trattandosi di elementi indiziari privi di autonoma valenza probatoria in assenza di ulteriori riscontri obiettivi.
Parimenti alcuna prova è stata fornita da parte opponente in relazione ai lamentati pregiudizi all'immagine asseritamente subiti in dipendenza della condotta inadempiente della controparte, essendosi limitata ad affermare laconicamente che “Per quanto riguarda i danni all'immagine questi derivano dal fatto che, come verrà dimostrato in corso di causa, ancora prima dell'insorgenza della pandemia, dei clienti contattati per l'edizione del 2020, parecchi avevano dichiarato di non essere più interessati a partecipare giustificando espressamente tale volontà con l'inadeguatezza del livello della struttura in cui la manifestazione era stata ospitata” (cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 6).
Sul punto va evidenziato che, per quanto il danno da lesione di diritti assoluti della personalità costituzionalmente protetti, quali l'onore e la reputazione, è un danno-conseguenza che può essere provato mediante presunzioni ed è suscettibile di quantificazione in via equitativa, lo stesso non può farsi coincidere sic et simpliciter con lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, non essendo ammissibile nel nostro ordinamento la figura del c.d. danno in re ipsa.
Ne discende che anche tale pregiudizio dev'essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, “trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire" (v. Cass. sez. III, ord. 18.1.2018, n. 907; e, in senso analogo,
Cass. sez. I, sent. 25.1.2017, n. 1931).
Tale indirizzo giurisprudenziale, del resto, è conforme ai principi espressi dalle Sezioni Unite nelle sentenze gemelle di San Martino del 2008, ove si è chiaramente affermato che è “da respingere... l'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in
21 re ipsa, perchè la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo” (così, in particolare, Cass. SU, sent. 11.11.2008, n. 26972).
Anche Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come ‹‹danno conseguenza››, dunque, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento,
e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (Cass., sez. 3, n. 31537 del 06/12/2018; Cass., sez. 6 - 3, n. 7594 del
28/03/2018; Cass. sez. 3, n. 25420 del 26/10/2017; Cass., sez. 6-3).
La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subito, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass., sez. 3, 26/10/2017, n. 25420). Il giudice può, quindi, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (cfr. Cass., sez. 6 - 3, 18/07/2019, n. 19434).
Anche nei confronti delle persone giuridiche, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dai diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all'identità e all'immagine dell'ente (tra le altre, Cass., sez. 3,
04/06/2007, n. 12929; Cass., sez. 1, 25/07/2013, n. 18082; Cass., sez. L, 01/10/2013, n.
22396; Cass., sez. 1, 16/11/2015, n. 23401; Cass., sez. 3, 13/10/2016, n. 20643, con riferimento alla prova del danno non patrimoniale per lesione della reputazione sociale di un ente collettivo).
La giurisprudenza di legittimità ha già da tempo precisato (cfr. da ultimo Cassazione civile sez.
III, 10/07/2023, (ud. 17/04/2023, dep. 10/07/2023), n.19551; Cass., sez. 3, 04/06/2007, n.
12929) che un tale pregiudizio non patrimoniale deve essere valutato come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che si esprime, per l'appunto, nella sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi,
22 nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Tale danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Con la precisazione che non è, quindi, configurabile, neppure per il danno all'immagine della persona giuridica o dell'ente collettivo, una risarcibilità come mero danno-evento, e ciò in conformità alla ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. U, 22/07/2015, n.
15350), che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato (cfr. Cass., sez. 3, 12/04/2011, n. 8421), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass., sez. 6-1,
26/09/2013, n. 22100; Cass., sez. 3, 15/07/2014, n. 16133), sia che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti.
Va ribadito che, nel caso di specie, l'opponente non ha fornito alcuna prova, finanche presuntiva, dell'esistenza del danno ingiusto che afferma di avere subito né ha fornito elementi di prova per la sua quantificazione, talché risulta precluso il ricorso all'equità. Non è infatti emerso, all'esito dell'istruttoria, la sussistenza di affari o relazioni commerciali che fossero stati impediti o anche soltanto ostacolati, né le eventuali condizioni peggiorative che Parte_1 avrebbe dovuto sopportare a causa dell'asserito inadempimento altrui.
Com'è noto, infatti, alla quantificazione equitativa del danno, il giudice può procedere, ex art. 1226 c.c., solo a condizione che l''impossibilità di valutare il danno nel suo preciso ammontare dipenda da lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo, non potendo la valutazione equitativa sopperire all'inerzia del danneggiato (cfr. ex multis, cfr. Cass. civ. Sez. III, 15-03-
2007, n. 5997; Cass. civ. Sez. I Sent., 15-02-2008, n. 3794; Cass. civ. Sez. III, 16-07-2002, n.
10271).
Appare, dunque, evidente come, nel caso di specie, le risultanze dell'istruttoria e la documentazione depositata in atti a sostegno delle rispettive allegazioni costituiscano tutti elementi che, complessivamente considerati, non possono che indurre a ritenere l'assoluta infondatezza della spiegata opposizione che deve, conseguentemente, essere interamente rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
lo stesso deve, altresì, essere
23 dichiarato esecutivo ai sensi della norma di cui all'art. 653 c.p.c., tenuto conto che tale statuizione non risulta essere stata precedentemente adottata in relazione al credito ingiunto.
Per le medesime ragioni che hanno condotto al rigetto dell'opposizione, già evidenziate nell'ambito della trattazione, deve ritenersi altresì infondata la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente che conseguentemente, non può trovare accoglimento.
• Spese del giudizio.
Quanto alla regolazione delle spese di lite del presente giudizio, le stesse si liquidano come da dispositivo, precisando che si è fatta applicazione dei valori minimi delle tariffe - di cui al DM n.
55/2014 - relative allo scaglione corrispondente al valore della lite, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 232/2021 emesso dal Tribunale di Cuneo in data 22 marzo 2021 (R.G. n. 183/2021), e lo dichiara esecutivo ai sensi della norma di cui all'art. 653 c.p.c.;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t.;
3. condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_1 rifusione in favore di in E_ CP_1 persona del legale rappresentante p.t., delle spese del giudizio che si liquidano in euro
2.540,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Cuneo, il 9 aggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
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