Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5815/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MI
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.5.2025 da
1) Parte_1 nato/a SESTO SAN GIOVANNI (MI), il 10 febbraio 1992 cittadino/a: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paoloalberto Polizzi presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_3 nato/a MI, il 30 novembre 1992 cittadino/a: Pt_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paoloalberto Polizzi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito CONCORDATARIO in MI, in data 13 settembre 2014
(anno 2014 atto n. 563 reg. 03 parte 2 serie A)
Trascritto anche nel Comune di Segrate (atto n. 44, parte 2, serie B, anno 2014 – Segrate)
X separati consensualmente con verbale in data 18 luglio 2022 omologato con decreto del 27 luglio 2022
1. nato a [...], il [...], italiano Controparte_1
2. , nato a [...], il [...], italiano Parte_5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13 maggio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo reciproco del mutuo rispetto e con spirito di collaborazione nell'esclusivo interesse dei figli;
2) I figli minori e manterranno la propria residenza anagrafica presso l'abitazione CP_1 Pt_5 della madre.
3) i figli minori e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con CP_1 Pt_5 collocamento paritetico alle seguenti condizioni:
- con la madre dal lunedì al mercoledì;
- con il padre dal mercoledì al sabato mattina;
- i week end verranno suddivisi tra i genitori secondo il principio dell'alternanza;
- le festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, i ponti che si presenteranno nel corso dell'anno e i giorni festivi calendarizzati, verranno suddivisi tra i genitori secondo il principio dell'alternanza, fatti salvi migliori accordi tra i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi.
- Le festività natalizie, verranno suddivise tra i genitori ad anni alterni, dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1, compatibilmente con le esigenze degli stessi e quelle lavorative di entrambi;
il genitore che trascorrerà il giorno di Natale con i minori acconsentirà sin d'ora a che l'altro genitore faccia visita ai figli per la consegna dei regali;
- Per i periodi di vacanza estiva ciascun genitore trascorrerà con i figli in luoghi di villeggiatura quindici gironi anche non consecutivi da concordarsi per tempo entro il 30 maggio di ogni anno.
4) Entrambi i genitori contribuiranno in modo paritetico al mantenimento dei figli e CP_1 Pt_5 nei periodi di rispettiva spettanza.
5) Le spese nell'interesse dei figli dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, secondo il seguente schema:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale (es. fisioterapia); d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista;
f) dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiore a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo, prevale il professionista con il preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero;
f) gite scolastiche con pernottamento.
In parziale modifica del protocollo le parti convengono che nel caso in cui genitori decidessero di far frequentare ai figli una scuola superiore non statale, il padre si assumerà integralmente solo il pagamento della relativa retta in senso stretto
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
6) L'assegno unico rimane a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno
7) i coniugi manifestano il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano, in data 13 settembre 2014, tra e Parte_1 Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MI (anno 2014, R. 03, n. 563,
P. 2, S. A) nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SEGRATE (atto n. 44, parte 2, serie B, anno 2014 – Segrate) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge.
Così deciso in Milano, il 4.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG