Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/05/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3023/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 20 maggio 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3023 dell'anno 2022
T R A
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Anita Verduci (C.F. ) ed elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliata presso di Filiale di Taranto ivi corrente alla Via Ciro Controparte_1
Giovinazzi n.78 come da documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo La Fratta Controparte_2 C.F._2
(C.F: ) e presso il suo studio elettivamente domiciliata, in Taranto, alla Via C.F._3
Lucania n. 57, come da documentazione in atti;
Appellata
Ove all'udienza del 10 gennaio 2025, tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che
1
marzo 2025 e del 31 marzo 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo evocava innanzi al Giudice di Pace di Taranto la spa Controparte_2 [...]
, la ed il chiedendone la Pt_1 Controparte_3 Controparte_4
condanna al pagamento in proprio favore della somma di euro 750,00 quale importo del buono fruttifero postale emesso il 05 gennaio 2001 in di lei favore, con scadenza a 9 anni e con un rendimento del 50% come riferitole dal personale dell'Ufficio Postale, subendo tuttavia un rifiuto del rimborso allorchè in data 05 gennaio 2019 ne chiedeva la riscossione.
Si costituiva chiedendo la declaratoria di estinzione per prescrizione estintiva del Parte_1
diritto azionatole sin dalla data del 06 gennaio 2017, ed adducendo l'assenza di qualsivoglia atto interruttivo del corso della prescrizione.
Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, in data 22 maggio 2020 si costituivano il e la entrambi a mezzo Controparte_5 Controparte_3
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, eccependo il difetto di legittimazione passiva e, in via subordinata, la prescrizione estintiva del diritto vantato dall'attrice.
Alla udienza del 04 ottobre 2021 venivano estromesse le parti che avevano eccepito la carenza di legittimazione passiva.
Con sentenza n.2558/2021 emessa in data 02 dicembre 2021 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 287/2020 r.g. il Giudice di Pace di Taranto così stabiliva:
[1) accoglie la domanda attrice per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna Parte_1
……al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 500,00 oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
2) condanna ..al pagamento delle spese di Controparte_6
giudizio….con distrazione in favore dell'Avv. Cosimo La Fratta.]
Così argomentava il GdP la propria decisione:
2 [Ai sensi del D.M. del 19 dicembre 2000 al momento del collocamento i buoni devono essere consegnati al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico nel quale deve essere riportata la scadenza del titolo emesso. Nel caso di specie l'attrice ha prodotto copia del Buono
Fruttifero Postale dell'importo di euro 500,00 emesso in data 05 gennaio 2001. Si deve rilevare che sulla copia del Buono Postale Fruttifero prodotto dall'attrice non è indicato alcun termine di scadenza, né la serie di appartenenza essendo diversa la durata a seconda della categoria di appartenenza e ciò in violazione delle regole di trasparenza e di informazione. Ne consegue che in applicazione dell'art. 2935 cc ai sensi del quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” il termine prescrizionale non può considerarsi trascorso. Con
riguardo al quantum debeatur si ritiene dovuta la somma di euro 500,00 non avendo l'attrice provato che il Buono oggetto del giudizio aveva un rendimento del 50%.]
Avverso la predetta sentenza proponeva appello rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni:
[a) Riformare la sentenza n. della sentenza n. 2558/2021 depositata in data 3 dicembre 2021 dal
Giudice di Pace di Taranto, in persona della Dottoressa A. RÌ , nel giudizio distinto al numero RG
287/2020, non notificata al procuratore costituito;
b) per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto in favore della signora n Controparte_2
quanto il titolo agitato in giudizio si è prescritto e con esso il relativo credito con condanna della signora alla restituzione di quanto medio tempore corrisposto da Controparte_2 [...]
in esecuzione della sentenza di primo grado oggi appellata;
] Parte_1
Così argomentava le proprie conclusioni: Parte_1
[Premesso che i sono documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. (sul punto Controparte_7
SS. UU.) ,a cui pertanto non va applicata la regola della cartolarità, emessi dalla Cassa Depositi e
Prestiti e collocati da in esclusiva sul mercato (D.M. 19 dicembre 2000 e D.M. 06 giugno Parte_1
2002), quindi, sono titoli dello Stato, regolati da leggi ordinarie emesse da quest'ultimo, la prescrizione degli stessi è disciplinata ex art. 8 del D.M. 19/12/2000 e opera a favore dell'emittente
3 trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi.
Come già ribadito nei precedenti scritti difensivi, gli obblighi informativi relativi al buono oggetto del contendere erano stati rispettati ed espletati mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (D.M Tesoro
del 29 marzo 2001) attraverso il quale è avvenuta l' emissione della specifica serie di appartenenza ove erano indicate le caratteristiche dei titoli appartenenti a quella specifica serie , nonché ogni altro elemento ritenuto necessario, principio ribadito e consacrato con la sentenza della Corte di
Cassazione a SS.UU. n. 3963/2019, con la quale il Giudice delle Leggi con significativo intervento nomofilattico ha statuito tra l'altro i principi generali e di informazione posti alla base dei buoni fruttiferi postali.
Infatti, tutta la normativa richiamata da controparte e gli obblighi a cui fa riferimento non si applicano assolutamente ai buoni fruttiferi postali che sono titoli di stato regolati dalla legge e dai decreti ministeriali di emissione.
Vige anche per questa tipologia, trattandosi sempre di buoni fruttiferi postali, il principio riconosciuto dalla Suprema Corte dell'eterointegrazione ex art. 1339 c.c.da cui si evince che “i buoni di cui si discute fanno parte di serie emesse con decreti ministeriali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, dove erano indicate le caratteristiche dei titoli e “ogni altro elemento ritenuto necessario” per informare e tutelare il consumatore, in piena osservanza, tra le altre, anche delle regole della trasparenza da parte dell'emittente….. Dunque, non sussiste alcuna violazione del principio dell'affidamento del cliente- risparmiatore, giacchè la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale è idonea a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti.
Il diritto vantato da parte appellata al rimborso del buono fruttifero per cui è causa si è prescritto nella data puntuale indicata in quanto la ridetta parte ne ha richiesto il rimborso quando il medesimo buono fruttifero postali era già prescritto EX LEGE che non lascia alcun margine discrezionale a sulla possibilità, anche volendo, di rinunciare a tale diritto. Parte_1
4 Ove ciò non bastasse, si evidenzia che sul buono compariva in maniera chiara la dicitura “A
TERMINE” e la sua emissione, comprensiva dei rendimenti e scadenza, è stata regolarmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, determinando una presunzione di conoscenza erga omnes;
di talchè nulla puo' essere opposto alla spa poste italiane anche in base al noto principio” IGNORANTIA
LEGIS NON EXCUSAT”, men che mai a titolo di violazione di OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, DI
CORRETTEZA E DI BUONA FEDE!
Nel caso che ci occupa, il buono di che trattasi, considerato che risulterebbero emesso in data 5
gennaio 2001, è evidentemente disciplinato dal D.M. Tesoro del del 19/12/2000 (cifra doc.1 del fascicolo di primo grado)pubblicato sulla G.U. n. 300 del 27/12/2000 istitutivo della serie a termine contrassegnata dalla sigla AA1. Avendo la durata massima di 7 anni , il titolo è stato fruttifero sino al 5 gennaio 2007, ha cessato di produrre interessi dal 6 gennaio 2007 e che si è prescritto in data
06/01/2017 ; detto credito si è prescritto in favore dell'emittente (ovvero Depositi e Prestiti CP_3
ovvero il e non di che svolge funzione di mero collocatore CP_5 Parte_1
L'art. 8 di tale D.M. dispone ,tra l'altro, che “…Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 40 % del capitale sottoscritto.”
Sempre ex del D.M. 19/12/2000 pubblicato sulla G.U. del 2/03/2001/2000 stabiliva altresì nuove condizioni generali per l'emissione dei Buoni Fruttiferi Postali, in particolare l'art. 6, rubricato
"Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori”, al primo comma sanciva che: “ Parte_1
espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.”
Peraltro, in attuazione dell'art. 5 del D. L. 30 settembre 2003, n. 269 (pubblicato sulla G.U. 2 ottobre
2003, n. 299, S.O.) il , in data 05 dicembre 2003, varò il Controparte_4
Decreto (pubblicato sulla G.U. 12 dicembre 2003, n. 288, S.O.) relativo alla trasformazione della
Cassa Depositi e Prestiti in S.p.A. disponendo altresì:
5 - l'assegnazione alla nascente compagine sociale della titolarità delle sole Serie di Buoni emessi dal
14 aprile 2001;
- il subentro, a Depositi e Prestiti, da parte del dell'Economia e delle Finanze nei CP_3 CP_4
rapporti in essere alla data di trasformazione, incluse garanzie ed accessori derivanti dai
[...]
e relativi a tutte le serie emesse dal 18 novembre 1953 sino al 13 aprile 2001. Controparte_7
Nel contesto normativo sopra delineato, e per i buoni fruttiferi appartenenti alla serie AA1, di competenza di si evidenzia che, ai sensi della previsione recata dalla Legge Controparte_3
23 dicembre 2005, n 266, comma 345 quinques, gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi dal 14/04/2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione decennale,
vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e versati al , istituito dalla CP_8
medesima Legge, gestito dalla Società “ . Ai sensi dell'art 4 della Circolare del CP_9
Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 novembre 2010, detti importi non sono restituibili.
Ancora, sempre sulla base della normativa suddetta, i buoni fruttiferi in argomento –, trasferiti nella
Contr titolarità del – sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e dunque disciplinati dalle norme ad essi applicabili, tra cui il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico” ed è proprio l'art. 23 del prefato decreto che dispone il rinvio, per quanto riguarda la prescrizione, alle norme del Codice
Civile, al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici nonché la tutela degli interessi generali,
e per evitare ogni discrezionalità in merito.
Contr Pertanto, il sia per i titoli di Stato sia nell'ambito dell'esercizio delle facoltà relative ai buoni fruttiferi postali, conformemente a quanto disposto dal Codice Civile, ha ritenuto che l'inerzia del soggetto nell'esercizio di un suo diritto comporta esclusivamente la perdita dello stesso
Al di là della credibilità e/o verosimiglianza di quanto sostenuto dal Giudice di prime cure ,
[...]
ha posto in essere numerose e concrete azioni volte ad evitare che i propri clienti/utenti Pt_1
(anche quelli più distratti e negligenti) incorressero nelle scadenze oggi lamentate degli attori.
Nelle bacheche di tutti gli uffici postali d'Italia sono pubblicati degli avvisi che mettono
6 espressamente in guardia la clientela/utenza sui rischi derivanti dall'inerzia nell'esercizio dei diritti
Con connessi ai titoli postali in generale e ai in particolare (prescrizione) .
Tali avvisi avevano il seguente letterale tenore: AVVISO ALLA CLIENTELA BUONI FRUTTIFERI
POSTALI emessi dal 14 aprile 2001 in forma cartacea
Ai sensi della Legge Finanziaria del 2006 (L. 266/05), gli importi dovuti ai beneficiari dei
[...]
emessi dal 14 aprile 2001 in forma cartacea, che non sono stati rimborsati entro Controparte_7
il termine di prescrizione di dieci anni dalla scadenza, sono versati al Fondo costituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze per indennizzare i risparmiatori che sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.
I beneficiari dei buoni fruttiferi postali, non riscossi entro il termine di prescrizione decennale,
restano esclusi dal diritto di rimborso delle somme versate al Fondo.
Si invita pertanto la Clientela a controllare la scadenza dei propri Buoni Fruttiferi Postali cartacei e a prestare attenzione al relativo termine di prescrizione decennale.
Nel caso in cui la scadenza non sia riportata sul titolo è possibile verificarla consultando il sito poste.it.”
Ordunque Italiane, come la Cassa Depositi e Prestiti che dei buoni è l'emittente, non era tenuta Pt_1
a inviare alcuna comunicazione relativa alla scadenza del titolo atteso che il sottoscrittore ha acquistato i Buoni per cui è causa volontariamente senza costrizione alcuna.
Ciò nonostante , dal canto suo, ha comunque adempiuto agli obblighi di trasparenza, Parte_1
come già detto, con esposizione presso tutti gli uffici postali degli avvisi contenenti le condizioni generali praticate alla clientela, avvisi rinvenibili anche nel sito web dedicato al Risparmio Postale ai seguenti link: https://www.poste.it/faq-buoni e libretti.html?wt. Email_1
;https://www.poste.it/files/1476466245185/avviso-buoni-fruttiferi-dormienti.pdf.
Inoltre, come già ribadito in precedenza ,all'epoca dell'emissione del Buono, oggetto del presente
7 contenzioso, come disposto per legge, gli obblighi informativi oltre che con la consegna dei rispettivi fogli informativi, erano rispettati ed espletati mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei
Decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica attraverso i quali avveniva l'emissione (per “serie”) dei buoni fruttiferi postali ove erano indicate le caratteristiche del titolo, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario, principio ribadito e consacrato con la sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 3963/2019.
Inoltre, come riportato nella sentenza a SS.UU. della Corte di Cassazione, n. 3963/2019, i buoni di cui si discute fanno parte di serie emesse con decreti ministeriali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, dove erano indicate le caratteristiche dei titoli e “ogni altro elemento ritenuto necessario” per informare e tutelare il consumatore, in piena osservanza, tra le altre, anche delle regole della trasparenza da parte dell'emittente.
Nessuna violazione dei principi di correttezza è dunque ravvisabile nella condotta tenuta dal soggetto responsabile della collocazione dei buoni postali fruttiferi al momento della sottoscrizione dei buoni stessi da parte dell'opposto, il quale era tenuto a conoscere la caratteristica di variabilità
dei rendimenti correlati ad essi, così come, più in generale, l'integrale disciplina dei buoni postali,
legislativamente stabilita (in tal senso vedi anche Trib. Bergamo 2019, n. 2051).
Dunque, non sussiste alcuna violazione del principio dell'affidamento del cliente- risparmiatore,
giacchè la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale è idonea a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti (Cass., SS.UU., n.
3963/2019).
Ciò posto in linea astratta, nel caso in commento, fu consegnato il FIA che si esibisce sub doc. 3.
Si ribadisce che le disposizioni contenute nel più volte citato D.M. 19/12/2000 prevedevano anche che:
espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, Parte_1
rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.
8 Ai fini dell'adempimento di tali obblighi, la Cassa depositi e prestiti fornisce tempestivamente a
[...]
le informazioni da pubblicizzare in conformità a quanto stabilito nel comma Parte_1
precedente.
Le comunicazioni della depositi e prestiti ai titolari dei buoni fruttiferi postali sono effettuate CP_3
mediante avvisi pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico.” (art. 6) ”.
CONTRARIAMENTE a quanto argomentato in sentenza, ha assolto in pieno agli Parte_1
obblighi su di se incombenti sia attraverso l'esposizione al pubblico degli avvisi previsti dalla normativa di riferimento sia attraverso la consegna del foglio informativo riepilogativo delle caratteristiche del titolo sottoscritto .
Si aggiunga, a tutto voler concedere, he il teste di parte attrice , escusso all'udienza del 4 ottobre
2021, ha candidamente ammesso che, al momento della sottoscrizione del buono, l'operatore di sportello ha comunicato alla signora che il buono aveva scadenza a termine Controparte_2
che il ridetto teste ricordava essere pari a nove anni. Ordunque l'attrice era stata ulteriormente informata delle caratteristice del buono che aveva acquistato.
Ma di tanto il GDP inspiegabilmente ha tenuto conto!
Appare peraltro opportuno segnalare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 2697 c.c., a norma del quale l'onere probatorio grava su colui che intende far valere in giudizio un diritto, non è derogato in caso di prova di fatti negativi (come nel caso di specie
è la prova della mancata consegna del foglio informativo).
Sul tema si riporta la recente ordinanza della Corte di Cassazione che, confermando l'orientamento già manifestato in passato, così si è espressa: “L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697
cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere,
gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non
9 avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass.
14/07/2000, 9385, Cass. 11/01/2007, n. 384; Cass. 13/06/2013, n. 14854)”. (Cass. Civ., Sez. VI,
ordinanza 1° febbraio 2018, n. 2527).
Nel caso di specie, come detto, non è stato provato in alcun modo che controparte non abbia ricevuto il foglio informativo.
Orbene, essendo tale mancata consegna qualificabile come fatto costitutivo della pretesa, non competerà di certo alla parte convenuta l'onere della prova della stessa.
Pertanto, , come la Cassa Depositi e Prestiti che dei buoni è l'emittente, non erano Parte_1
tenute a inviare alcuna comunicazione relativa alla scadenza del titolo.
Sul punto si veda Sent. 1433/2019 del Tribunale di Reggio Calabria .
Da ciò ne consegue che avendo adempiuto alla consegna del foglio informativo al Parte_1
momento della sottoscrizione del BFP, spetta a parte opposta dimostrare il contrario.Nonostante ciò
sia accaduto nella fattispecie in esame, parte attrice non ha tenuto conto di tale più favorevole disposizione a lei certamente nota ed è rimasta inerte per oltre dieci anni dalla scadenza dei suoi titoli.
SULL'ESISTENZA DI UNA NEGLIGENTE CONDOTTA DELLA SIG.RA PIGNATELLI ELISABETTA L'ID
PLERUMQUE ACCIDIT, RILEVANTE AI SENSI DELL'ART. 1227, I E II COMMA, C.C. CP_11
Risulta, quindi, assorbente la responsabilità dell' odierno appellato per avere, necessariamente,
secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, con grave negligenza e colpa, creato le condizioni necessarie e sufficienti per la prescrizione dei buoni oggetti di causa.
A tutto voler concedere, nella denegata ipotesi di mancata consegna del foglio informativo (sulla quale circostanza lo scrivente patrocinio ha già abbondantemente dedotto), che è adempimento non necessario, parte appellata al momento della sottoscrizione del buono oggetto di causa e della sua conseguente consegna da parte dell'operatore postale, nulla hanno eccepito in ordine alla mancata
10 /incompleta indicazione egli elementi caratteristici dei ridetti buoni ( tra l'altro rendimenti e scadenza) sul buono medesimo evidentemente ritenendo di averne piena conoscenza e comunque di poterli conoscere stante la avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. istitutivo della
AA1 a cui appartiene in buono medesimo.
Dalla condotta gravemente colposa di controparte , scaturisce, anche ai sensi del II comma dell'art. 1227 c.c., richiamato anche dall'art. 2056, I comma, c.c., l'imputazione a loro esclusivo carico delle perdite riportate a seguito della prescrizione dei buoni.
In subordine, non può disconoscersi che il comportamento gravemente negligente dell'appellato abbia quantomeno concorso a cagionare il danno per cui, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, il risarcimento andrebbe, comunque diminuito, ai sensi del I comma dell'art. 1227 c.c., secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
SULLA CORRETTEZZA E BUONA FEDE DI . Parte_1
Si impugna e contesta, alla luce di tutte le difese sin qui svolte, ogni addebito di responsabilità si tenta di addossare all'appellante convenuta ritendendo il comportamento assunto dalla stessa in palese violazione degli articolo 1175 e 1375 c.c..
La modifica normativa disposta con D.M. 19/12/2000 è imperativa e si applica a tutti i buoni fruttiferi postali in quanto essi sono titoli nominativi di legittimazione e non titoli di credito, per cui sono soggetti a modifiche di legge, ex art. 2002 c.c. (Cass. 6242/87 e Cass. 798/81) e per ogni titolo vale esclusivamente il decreto ministeriale di emissione che si applica d'imperio ex art. 1339 c.c. come chiarito anche ultimamente dalla sentenza di Corte di Cassazione resa a Sezioni Unite n. 3963 dell'11
febbraio 2019. E' costante nella giurisprudenza di legittimità la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione e quindi la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni alla sopravvivenza dei decreti ministeriali volti a fissare il tasso degli interessi e che tanto trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c..; riguardo all'art. 1339 c.c. è di recente intervenuta anche la
Corte Costituzionale con sentenza n.20/2020 a conferma della legittimità delle modifiche imposte
11 dai decreti ministeriali. Riguardo alla prescrizione nella fattispecie è quindi evidente che il D.M.
19/12/2000 all'art. 8 esplicita con chiarezza che il termine di decorrenza della prescrizione inizia dalla data puntuale di scadenza, e quindi se il beneficiario del buono si fosse presentato allo sportello per la riscossione entro le scadenze stabilite avrebbe senz'altro conseguito la riscossione,
significando che non risulta alcun rifiuto da parte di prima della suddetta data, di Parte_1
avvenuto decorso della prescrizione decennale.
Quindi, anche per la fattispecie che ci occupa va considerata la sentenza della Cassazione a Sezioni
Unite nr. 3963/2019 dell'11/02/2019, con la quale il Giudice delle Leggi con significativo intervento nomofilattico ha statuito tra l'altro i principi generali e di informazione posti alla base dei buoni fruttiferi postali, che come detto ha espressamente chiarito che tutta la normativa sugli obblighi informativi non si applicano assolutamente ai buoni fruttiferi postali che sono titoli di stato regolati dalla legge e dai decreti ministeriali di emissione e vige anche per questa tipologia, trattandosi sempre di buoni fruttiferi postali, il principio riconosciuto dalla Suprema Corte dell'eterointegrazione ex art. 1339 c.c..
Sui buoni emessi dopo l'intervento del D.M. 2000, e quindi appartenenti alla stessa tipologia e serie
AA3 si riporta recentissima sentenza del Tribunale di Avellino nel proc. iscritto al R.G. nr. 3821/2019
del 03/03/2020 la quale tra l'altro ha statuito che : “Ai fini della conoscenza delle condizioni, inoltre,
come più volte si è ribadito in particolare nelle decisioni dell'IT CA ZI (decisioni nn. 7778/15; 4900/13; 5708/13; 2728/14) ma anche in parte motiva nella sentenza della Corte di
Cassazione, sez. un. 2019, n. 3963, i buoni di cui si discute fanno parte di serie emesse con decreti ministeriali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dove erano indicate le caratteristiche dei titoli e “ogni altro elemento ritenuto necessario” per informare e tutelare il consumatore, in piena osservanza, tra le altre, anche delle regole della trasparenza da parte dell'emittente”.
Importante pure l'ordinanza emessa dal Tribunale di Nola nel proc. iscritto al R.g. nr. 1398/2019 del
08/07/2019 con la quale si è concluso che: “essendo indicato espressamente nel retro del buono che le condizioni risultano regolate dal D.M. 19.12.2000, secondo le disposizioni in precedenza
12 richiamate, ed essendo indicato il numero di serie 18N (rispondente alla scadenza in 18 mesi) appare pacifico che la data di scadenza degli stessi vada collocata in data 6 aprile 2008, con conseguente prescrizione del diritto al rimborso al decorso dei dieci anni successivi ( dunque in data 6 aprile 2018).
D'altra parte anche a voler qualificare la richiesta formulata dalla parte a titolo di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi precontrattuali gravanti sulle si Parte_1
osserva che la domanda non può trovare accoglimento. Ed invero a fronte della inequivoca indicazione sul retro del buono della serie di riferimento (riferibile alla scadenza dei 18 mesi), deve peraltro ricordarsi che la Corte di Cassazione ha di recente statuito la inapplicabilità, per i titoli in esame (non costituenti veri e propri titoli di credito) della disciplina di tutela del consumatore e degli specifici obblighi informativi di cui al T.U.B., esulandosi dal relativo ambito applicativo (Cass. SS.UU.
nr. 3693 del 2019)”.
All'uopo si richiama ancora, l'ordinanza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore ordinanza cron.
72/2020 del 08/01/2020 nel proc. Rg 679/2018: “I titoli di cui è causa, infatti, sono appartenenti alla serie AD, istituita con decreto pubblicato in gazzetta ufficiale n. 221 del 22/9/1987, i quali prevedevano una particolare redditività per cui il valore raddoppiava, al lordo delle ritenute di legge,
dopo sette anni e triplicava dopo undici anni. Tanto è espressamente previsto dal titolo stesso, in forma chiara ed intellegibile. Sicché il termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 8DM 19
dicembre 200 non può che decorrere dalla scadenza indicata dal tiolo stesso e dal relativo
Ancora, la pronuncia del Tribunale di Napoli ordinanza del 15/11/2019: “Sul fronte di entrambi i
Buoni Postali esibiti dai ricorrenti si legge chiaramente la dicitura “A Termine” circostanza che rende applicabile ai titoli la norma prevista per tale tipologia e non già la disciplina dei Buoni ordinari.
Sebbene nei buoni non sia indicata la serie di appartenenza, l'indicazione della natura di buoni a termine, e non di buoni ordinari, rende applicabili agli stessi le disciplina prevista dal D.M. 23.7.1987 richiamata da poste nella propria comparsa di costituzione. Come affermato recentemente anche dalle SU della Cassazione con la sentenza del 11/02/2019 n. 3963 la pubblicazione nella GU dei rendimenti dei Buoni costituisce un adempimento sufficiente per rende noto ai possessori dei titoli
13 la disciplina applicabile agli stessi….L'errore in cui sono caduti gli attori non è, pertanto, giustificato,
tenuto conto dell'esistenza di una chiara indicazione della natura “A termine” dei titoli e dell'assenza di qualsiasi riferimento alla serie ordinaria “Q”.
Sempre Tribunale di Napoli ordinanza nel proc. Rg 33199/2018: “Orbene tutto ciò premesso e potendo sintetizzare i principi sopra esposti con l'assunto dell'eterointegrazione del buono fruttifero postale, quale titolo di legittimazione ed in base ai decreti ministeriali (di variazione) applicazione dei tassi successivamente intervenuti e di variazione dei termini di prescrizione, esso va adeguato al caso oggetto del presente giudizio. Se è quello or ora menzionato il principio da applicare va ritenuta
Con fondata la tesi di parte resistente per la quale con riguardo ai va applicato proprio il termine decennale della scadenza prevista sul retro dei titoli in oggetto come previsto dall'art.8 del DM
19.12.00, anche se sopravvenuto alla loro emissione (termine peraltro più favorevole al possessore rispetto a quello originario quinquennale).
Ancora, si è già pronunciato favorevolmente alla appellante anche il Tribunale di Catanzaro Pt_2
con sentenza nr. 1285/2015 con la quale viene statuito che: “Ciò posto, ritiene il giudicante che sia fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta. Ed invero i buoni postali oggetto di causa appartengono ad una serie istituita con D.M. del 13.06.1986 recante la relativa disciplina richiamata dalle disposizioni a tergo degli stessi. …… “Il termine di prescrizione del diritto al rimborso
è stato modificato in dieci anni dal D.M. 19.12.2000, il cui art. 10 ha previsto espressamente l'applicazione del nuovo e più ampio termine quando, come nel caso di specie, esso non era ancora maturato alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale citato”.
Poi, dapprima, Tribunale di Avellino con sentenza nr.1294/2019 del 28/06/2019 e sentenza nr.
222/2019 del 06/02/2019 che ha statuito tra l'altro: “il credito vantato è prescritto….risulta senza alcun dubbio l'appartenenza degli stessi alla serie “a termine”. Quindi, secondo le originarie previsioni la prescrizione era finanche quinquennale. In virtù dell'art. 8 del Decreto del Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000, il termine di prescrizione è stato prolungato da 5 a 10 anni decorrenti dalla data di scadenza del titolo.”
Conforme ed univoco l'orientamento del Giudice di Pace di Salerno con sentenza nr. 5183/2018 del
14 Con 04/10/2018 che tra l'altro ha statuito che: “Pertanto, il rimborso del richiesto dopo la decorrenza del termine prescrittivo decennale appare fondante, dunque negato, nel pieno rispetto della legge”.
Ancora, sentenza nr. 2970/2018 del 21/05/2018: “Pertanto, per quanto riguarda la prescrizione dei titoli del debito pubblico si applicano le norme del c.c. che prevedono un periodo di prescrizione decennale alla scadenza del titolo”.
Anche l'Arbitrato CA e ZI su un buono serie AA1 emesso 19/02/2001 (in vigenza del
DM 19/12/2000), su supporto cartaceo delle vecchie serie ma senza alcun timbro relativo alla durata ed ai rendimenti per il quale controparte contestava – tra l'altro - sia la mancanza sul retro del timbro con i rendimenti, che la mancata consegna del F.I, ha rilevato che sul retro è presente (due volte) la dicitura “A termine”.
Pertanto in base a ciò il Collegio ha respinto il ricorso affermando che“…il ricorrente avrebbe potuto in ogni momento recarsi presso un qualsiasi ufficio postale e chiedere delucidazioni in merito alla durata ed alla fruttuosità del titolo in suo possesso…”.
Inoltre, Con tale pronuncia il Collegio ha confermato anche la “benemissione” di questa tipologia di titoli e la corretta applicazione, da parte di , del quadro normativo per essi vigente. Pt_1
SUB B) ERRATA APPLICAZIONE DELLA NORMA IN TEMA DI PRESCRIZIONE.
Diversamente da quanto riportato dal Giudice di Pace di Taranto, il buono oggetto di giudizio si è
prescritto in quanto non è stato esercitato il diritto al rimborso nei dieci anni successivi dalla scadenza del titolo . L'inerzia del/dei titolari del titolo, protratta per ben dieci anni dalla cessazione di produttività dello medesimo titolo, ha determinato la prescrizione del titolo medesimo e ,con esso,
del relativo credito di talchè alcuna somma andrà riconosciuta alla signora . Controparte_2
La mancata indicazione della scadenza NON costituisce atto sospensivo della prescrizione.
Tutte le norme, contenute nel codice civile o in altre leggi, che prevedono la sospensione della prescrizione (come, ad esempio, l'art. 2941), integrano disposizioni di carattere eccezionale, a norma dell'art. 14 delle cosiddette preleggi, con la conseguenza che non sono suscettibili di
15 applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerati.
Tanto è vero che , per giurisprudenza ormai consolidata, la norma non è estensibile a fatti materiali e ragioni giuridiche non contemplati dalle suddette disposizioni sul punto, la Corte di Cassazione Civ. con sent. n° 6364/1987 ha stabilito che, “l'art. 2935 c. c. secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, disciplina soltanto l'inizio del decorso del termine prescrizionale e non pone una regola generale suscettibile di essere estesa a tutto il decorso del termine la cui sospensione, costituendo un'ipotesi eccezionale, può verificarsi soltanto nei casi espressamente e tassativamente previsti negli art. 2941 e 2942 c. c. non estensibili a fatti materiali e ragioni giuridiche non contemplate da dette norme”.
Pare evidente che questo caso non ricorra nella fattispecie in esame e che dunque il dies a quo della prescrizione è certamente quello di scadenza del Buono .]
Si costituiva con comparsa di risposta la sig.ra rassegnando le seguenti Controparte_2
conclusioni:
[Voglia l'On. Tribunale adito rigettare l'appello poiché inammissibili, improcedibile, nonché
infondato sia in fatto che in diritto, con condanna di , in persona del l.r., al Parte_1
pagamento delle spese di giudizio.]
Così argomentava le proprie richieste l'appellata:
[ Inammissibile ed improcedibile dell'appello. A norma dell'art. 339 cpc le Sentenze del Giudice di
Pace pronunciate secondo equità sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Per inciso, a norma dell'art. 113 del cpc il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore di €. 1.100,00 e nel caso che ci occupa il valore della causa è di €. 750,00.
Orbene, l'appellante ha contestato la valutazione del primo Giudice circa corretta l'informativa sui termini di scadenza del buono fruttifero fornita a ma certamente non le Controparte_2
16 violazioni citate dall'art. 339 cpc, ragion per cui la sentenza in oggetto non è appellabile.
Nel merito l'appello è comunque infondato.
L'art. 2 del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 300 del 27.12.2000,
sancisce che l'emissione dei buoni fruttiferi postali (emessi da con la Controparte_3
garanzia dello stato e collocati da ) viene effettuata per serie e con decreti del Parte_1
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica……ove sono indicati il prezzo,
il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo ed ogni altro elemento ritenuto necessario.
L'art. 3 sancisce che per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo (come nel caso che ci occupa) viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenete la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
L'art. 6 stabilisce che espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle Parte_1
condizioni pratiche, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.
Ai fini dell'adempimento di tali obblighi la Cassa Depositi e prestiti fornisce tempestivamente a
[...]
le informazioni da pubblicizzare. Parte_1
Il buono fruttifero postale acquistato da invece: non indica la serie di Controparte_2
appartenenze; non indica la durata;
non indica il termine di scadenza;
non indica il tasso di interessi.
Ragion per cui , contrariamente all'assunto di controparte, mai avrebbe potuto Controparte_2
informarsi autonomamente attingendo al richiamato Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 27.12.2020, il quale, nel medesimo periodo, ha introdotto due nuove serie i buoni fruttiferi postali, vale a dire la serie A1 e la serie AA1.
Il suddetto Decreto, all'art. 11, ha istituito i buoni contraddistinte con la sigla A1, i quali, come sancito dal successivo art. 13, possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione.
17 Sempre il medesimo Decreto ha istituito anche i buoni contraddistinti con la sigla AA1, liquidabili al termine del sesto anno successivo a quello di emissione.
Pertanto l'attrice, poiché in possesso di un buono privo dell'indicazione circa la serie di appartenenza, ben avrebbe potuto ritenere che quello in suo possesso rientrasse nella serie A1, quindi liquidabile entro il ventennio, di conseguenza ancora abbondantemente valido.
Di fatto, l'assenza di indicazione circa la serie, la durata o la scadenza sul buono postale oggetto del giudizio, legittima l'idea che il ridetto buono fruttifero postale non è soggetto ad alcun termine di scadenza e prescrizione, come giustamente concluso dal primo giudice, il quale, citando l'art. 2697
del cc, ha ritenuto che , la quale ha eccepito la prescrizione del diritto rivendicato Parte_1
da , non ha provato i fatti su cui fonda l'eccezione. Controparte_2
In realtà l'attrice ha dimostrato che , alla data della sottoscrizione, le riferiva che Parte_1
il ridetto buono era soggetto ad una scadenza di 9 anni, con il diritto a chiederne il rimborso entro i successivi 10 anni (come ha fatto).
Ad ogni buon conto, quand'anche il diritto alla liquidazione del buono fruttifero fosse prescritto, è
chiara la responsabilità precontrattuale e contrattuale di . Parte_1
Nel caso specifico, proprio perché il buono fruttifero oggetto del giudizio era privo delle specifiche indicazioni utili alla sua individuazione e la seria di appartenenza, aveva un obbligo Parte_1
di trasparenza ed informazione ancora più stringente.
Invece, come giustamente riscontrato del Giudice di prime cure, ha violato l'art. 3 del ridetto Decreto
Ministeriale poiché non ha consegnare all'appellata il titolo e il foglio informativo contenete la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
Inoltre ha violato l'art. 6, non avendo affisso nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni pratiche, rinviando a fogli informativi, che devono essere consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.
Tanto è stato confermato dal testimone, , escusso all'udienza del 04.10.2021, il Testimone_1
18 quale ha confermato che non ha consegnato alcun foglio informativo Parte_1
all'appellata.
Era invece onere di , quale soggetto intermediario, dimostrare, ex art 2697 cc, di Parte_1
aver assolto ai suoi obblighi informativi.
Per Cassazione consolidata, infatti, spetta all'intermediario finanziario la prova di avere osservato la dovuta diligenza nell'adempimento delle obbligazioni a suo carico, essendo sufficiente pertanto, ai fini della risarcibilità del danno asseritamente subito, che "l'investitore alleghi da parte del dell'intermediario finanziario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento, incombendo, per contro,
sull'intermediario l'onere di dimostrare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta" (Cass. 9 febbraio 2016, n. 2535; Cass. n. 10111/2018; Cass. n.
13265/2019)
ha violato l'art 21 del TUF (D.Lgs n. 58 del 1998) e le disposizioni della CONSOB. Parte_1
L'art. 21, comma 1, lett. a) stabilisce che gli intermediari devono comportarsi con correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
la lettera b),
prevede che l'intermediario deve acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.
In sostanza la norma prevede che gli intermediari debbano fornire al cliente informazioni appropriate affinché essi possano comprendere la natura del prodotto e i rischi ad esso collegati,
consentendo agli investitori di assumere decisioni consapevoli in materia di investimenti.
Dello stesso tenore le disposizioni della CONSOB con i regolamenti n. 9019104 del 2009; n. 16190 del
2007 e n. 11522 del 1998, attraverso i quali detta le regole generali di comportamento degli intermediari finanziari i quali devono agire sempre nell'interesse dell'investitore e dell'integrità del mercato mobiliare. ]
Motivi della decisione
I.- Il Buono Fruttifero Postale sottoscritto per l'importo nominale di euro 500,00 dalla sig.ra
19 nata il [...] a [...] reca il timbro di emissione con data 05 gennaio Controparte_2
2001 Succursale 12 e la dicitura “a termine” con la sigla dell'impiegato dell'ufficio. Nessuna altra indicazione si rinviene a verso o a tergo.
Il Regio Decreto Legge n. 2106 emesso il 26 dicembre 1924 ed avente ad oggetto l' “emissione di buoni postali di risparmio nominativi” ( Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 304 del 31 dicembre
1924) convertito con legge n. 597 del 21 marzo 1926 ( Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 92 del
21 aprile 1926) , così disponeva:
Art. 1 1.-Il Ministro per le finanze e' autorizzato a provvedere alla emissione di buoni postali di risparmio nominativi affidandone il collocamento e la gestione all'Amministrazione delle poste e alla Cassa depositi e prestiti. 2.- La misura dell'interesse che sara' corrisposto e le eventuali variazioni nella misura stessa saranno stabilite con decreti del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 3.- Tanto il capitale quanto gli interessi dei buoni anzidetti esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi specie, presente o futura, sono inoltre insequestrabili e non cedibili salvo il trasferimento per successione a termini di legge. 4.- Il credito dell'intestatario sara' prescritto dopo 30 anni dalla data di emissione del buono, qualora nessun atto di richiesta o di diffida sia avvenuto entro il trentennio.
Art.2 1.- I buoni postali di risparmio devono portare bollo a secco del Ministero delle finanze e la firma del direttore generale dei servizi postali.
2.- All'atto del rilascio da parte dell'ufficio postale sono firmati dal capo dell'ufficio e contrassegnati col bollo a data.
Art.3 1.- Il limite massimo del valore di emissione di detti buoni non potra' superare, per ciascun intestatario la somma di L. 30,000 ma e' data facolta' al Ministro per le finanze di variare tale limite con suo decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Art.4 1.- All'ordinamento del servizio dei buoni di cui al presente decreto sara' provveduto con decreto del Ministero delle finanze, di concerto col Ministro per le comunicazioni.
2.- Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stanziare in bilancio i fondi occorrenti al servizio suddetto.
Art. 5.- 1.- Il presente decreto avra' vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
20 2.- Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.
Come fatto palese dalla semplice lettura del testo normativo, i buoni fruttiferi postali furono costituiti dal Legislatore al di fuori di ogni logica e disciplina negoziale, non essendo rimesso alle parti il potere di determinarne il contenuto secondo quelli che nell'art. 1322 del futuro codice civile del 1942 sarebbero stati i poteri inerenti l'autonomia privata dei soggetti di diritto.
Ancor più la prestazione qualificante dell'emittente, consistente nella corresponsione degli interessi corrispettivi, era rimessa dal Regio Decreto Legge n. 2106/1924 esclusivamente all'autorità governativa ministeriale dall'art. 1 comma 2 (2.- La misura dell'interesse che sara' corrisposto e le eventuali variazioni nella misura stessa saranno stabilite con decreti del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno.) che ne riconosceva pure lo ius variandi nel corso della esecuzione del rapporto.
Nessun potere era attribuito al sottoscrittore e, ancor più, nessun accenno alla necessità che il buono fosse munito di un contenuto minimo ad validitatem e vincolante, ancorchè predeterminato unilateralmente dall' emittente;
anzi, meglio, nessuna previsione di un contenuto minimo del buono all'atto della emissione, oltre quelli formali del bollo a data e della firma del direttore dell'ufficio, era previsto.
Al successivo decreto del Ministero delle era rimessa dall'art. 4 la sola organizzazione del CP_4
servizio dei buoni fruttiferi postali (Art.4 1.- All'ordinamento del servizio dei buoni di cui al presente decreto sara' provveduto con decreto del Ministero delle finanze, di concerto col Ministro per le comunicazioni.) con esclusione di profili sostanziali inerenti il titolo ed il rapporto giuridico che da questo sarebbe sorto.
La totale assenza di un contenuto minimo ulteriore rispetto a quello meramente formale ( data di emissione, bollo, importo, firma del direttore dell'ufficio ) escludeva non solo i requisiti della letteralità, autonomia ed astrattezza con cui erano connotati i titoli di credito, ma la stessa valenza negoziale del buono fruttifero postale.
Dai predetti connotati la giurisprudenza sconosciuta e non famosa riconosceva nella emissione dei buoni fruttiferi postali le caratteristiche del cd prestito obbligazionario proprio delle società commerciali di grandi dimensioni ( società anonime nel codice di commercio del 1865, e società per azioni nel codice civile del 1942 ) riconducendone la natura al cd contratto ad oggetto pubblico:
21 {…. il tasso di interesse corrisposto in favore dei sottoscrittori dei buoni postali è sottoposto allo ius variandi dell'emittente che può essere esercitato anche con effetto retroattivo nei confronti delle emissioni anteriori.
Ne consegue che chi sottoscrive un buono fruttifero postale accetta ipso iure le conseguenze del possibile esercizio dello ius variandi, e non può vantare posizioni giuridiche tutelabili in quanto la norma primaria dell'ordinamento non prevede neppure la possibilità di recesso del sottoscrittore a fronte di una possibile variazione in peius delle condizioni contrattuali.
Evidente la differenza con i rapporti regolamentati dal D.Lvo 385/1993 ( c.d. T.U. bancario ) ove l'art. 118 prevede, si, la possibilità che la banca, se così stabilito in contratto, eserciti lo ius variandi in peius rispetto al cliente, ma assicura a quest'ultimo il diritto di recedere entro un determinato termine dalla presa conoscenza della modifica.
L'emissione dei buoni postali è infatti assimilabile alla emissione del cd prestito obbligazionario essendo diretta a procacciare all'emittente la provvista finanziaria da utilizzare in conformità alle proprie esigenze e finalità istituzionali, ed assume spiccatamente la connotazione di contratto finanziario ad oggetto pubblico ove la destinazione delle somme raccolte presso gli investitori verso finalità di interesse pubblico permea la disciplina normativa del prestito improntata alla recessività
degli interessi dei privati sottoscrittori ed alla preminenza del soggetto finanziato che destinerà a fini di pubblica utilità il danaro raccolto evocando il risparmio popolare.
I contratti ad evidenza pubblica non debbono necessariamente essere complessi potendo anche manifestarsi, in forma semplificata, in un provvedimento amministrativo autoritativo, quale indubbiamente è il decreto del Ministro, il quale assommi in se l'effetto della delibera di contrattare, colla quale la figura soggettiva della PP.AA. fa emergere l'interesse pubblico che intende canonizzare con il negozio stipulando, e l'atto di approvazione del contratto insito nella conformità
del contenuto dei buoni emittendi colle prescrizioni del decreto medesimo, così cumulandosi nell'unico provvedimento i due estremi della cd serie pubblicistica che affianca quella negoziale privatistica in quella caratteristica strada ferrata cui da vita la procedura di evidenza pubblica, con le rotaie affiancate che proseguono parallele all'infinito portando ognuna di essa una delle due serie
22 di atti giuridici tra loro eterogenei ma con i relativi effetti destinati a concorrere nel perseguimento dell'interesse pubblico.
Si spiega così perché i buoni fruttiferi postali siano incedibili, a differenza di altri titoli di Stato, e che non diano diritto al rimborso anticipato sub specie di recesso.
Ne consegue l'infondatezza delle argomentazioni dell'appellato dirette a censurare il difetto di pubblicità della reformatio in peius del tasso di interesse per mancanza di idonea comunicazione,
non potendo il titolare del buono recedere e chiedere il rimborso anticipato e neppure cedere a terzi il titolo sul cd mercato secondario.
Non consta l'esistenza di sentenze della Corte Costituzionale emesse ai sensi dell'art. 136 della
Costituzione colle quali sia stato dichiarato in tutto o in parte illegittimo l'art. 173 del dpr 156/73
nella parte in cui non prevede il diritto del sottoscrittore di recedere o chiedere il rimborso anticipato o cedere il titolo.
In ogni caso non può dimenticarsi che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è la più alta forma di pubblicità legale prevista dall'ordinamento, cui pure fanno riferimento fenomenologìe giuridiche ove parimenti è presente l'esigenza di una conoscibilità effettiva e non solo potenziale, quali ad esempio le cessioni in massa di crediti che trovino il loro paradigma nell'art. 58 del T.U. bancario (
D.Lvo 385/1993), ove la pubblicazione sulla G.U. sostituisce gli adempimenti di cui all'art. 1264 del codice civile provocando una conoscenza nel debitore ceduto della mutata titolarità del diritto………- omissis -…….. E l'art. 173 comma 3 del dpr 156/1973 ricorda: . “3.- Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, e' integrata con quella che e' a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.”
Ne consegue l'assoluta assenza nei buoni fruttiferi postali dei requisiti di letteralità, autonomia ed astrattezza che connotano invece la diversa categoria dei titoli di credito e, conseguenzialmente,
l'impossibilità di fondare pretese che dagli aspetti formali del titolo si contrappongano alla disciplina dettata dalla legge e dai DDMM attuativi.} (Così il giudice unico dott. Alberto Munno nella sentenza
23 monocratica emessa in data 27 aprile 2022 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 3638/2019
r.g. Tribunale di Taranto).
{ I.- L'emissione dei buoni postali è assimilabile alla emissione del cd prestito obbligazionario essendo diretta a procacciare all'emittente la provvista finanziaria da utilizzare in conformità alle proprie esigenze e finalità istituzionali, ed assume spiccatamente la connotazione di contratto finanziario ad oggetto pubblico ove la destinazione delle somme raccolte presso gli investitori verso finalità di interesse pubblico permea la disciplina normativa del prestito improntata alla recessività
degli interessi dei privati sottoscrittori ed alla preminenza del soggetto finanziato che destinerà a fini di pubblica utilità il danaro raccolto evocando il risparmio popolare.
L'emittente è infatti un soggetto istituzionale quale la mentre la spa Controparte_3 [...]
è il soggetto collocatore sul mercato. Pt_1
I contratti ad evidenza pubblica non debbono necessariamente essere complessi potendo anche manifestarsi, in forma semplificata, in un provvedimento amministrativo autoritativo, quale indubbiamente è il decreto del Ministro, il quale assommi in se l'effetto della delibera di contrattare, colla quale la figura soggettiva della PP.AA. fa emergere l'interesse pubblico che intende canonizzare con il negozio stipulando, e l'atto di approvazione del contratto insito nella conformità
del contenuto dei buoni emittendi colle prescrizioni del decreto medesimo, così cumulandosi nell'unico provvedimento i due estremi della cd serie pubblicistica che affianca quella negoziale privatistica in quella caratteristica strada ferrata cui da vita la procedura di evidenza pubblica, con le rotaie affiancate che proseguono parallele all'infinito portando ognuna di essa una delle due serie di atti giuridici tra loro eterogenei ma con i relativi effetti destinati a concorrere nel perseguimento dell'interesse pubblico.
II.- Nel Libro IV del Codice Civile il Titolo V, rubricato “Dei titoli di credito”, presenta l'interessante art. 2001 cc che, sotto la rubrica “rinvio a disposizioni speciali”, così dispone: “1.-
Le norme di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali. 2.- I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali.”
24 Segue l'art. 2002 cc che, sotto la rubrica “documenti di legittimazione e titoli impropri”, così dispone: “1.- Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.”
Difetta nel Titolo V del codice civile la previsione dei buoni fruttiferi postali come titoli di credito, suddivisi in titoli al portatore, all'ordine o nominativi, né consta l'esistenza di Leggi o di altri atti cui la Costituzione della Repubblica Italiana attribuisce forza ed efficacia di legge che abbiano attribuito ai buoni fruttiferi postali la qualità di titoli di credito.
Ne consegue che ai predetti buoni fruttiferi non si applicano le disposizioni codicistiche in materia di titoli di credito, sia in quanto titoli del debito pubblico e quindi sottoposti al comma 2 dell'art. 2001 cc (“2.- I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali.”) sia in quanto privi delle qualità di autonomia, letteralità ed astrattezza attribuite ai titoli di credito dalla legge e, quindi, meri documenti di legittimazione sottoposti all'art. 2002 del codice civile (“1.- Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.”).} (Così il giudice unico dott. Alberto Munno nella sentenza monocratica emessa il 04 aprile 2024 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 3997/2021
r.g. Tribunale di Taranto).
In conclusione con la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali si pone in essere un contratto ad oggetto pubblico mediante la cd procedura di evidenza pubblica semplificata, nota nella dottrina di e che riconosceva un atto amministrativo di ammissione nell'acquisto di un Parte_3 Pt_4
biglietto della ferrotramvia urbana.
Il contratto ricorda lo schema del prestito obbligazionario deliberato dalle società commerciali di diritto privato.
25 Il contratto vede la P.A. in posizione di supremazia esplicitata dallo ius variandi esercitabile in relazione agli interessi corrispettivi maturati a favore del sottoscrittore che resta in una posizione di soggezione.
In caso di divergenza tra le indicazioni contenute sul documento e la regolamentazione dettata dagli atti amministrativi della P.A. sotto forma di Decreti Ministeriali, quest'ultima prevale sulle prime,
anche retroattivamente.
A carico del sottoscrittore del buono milita un onere di diligenza nel comprendere il significato ed il contenuto della regolamentazione del prestito obbligazionario, assicurato dalla conoscibilità degli atti mediante la Gazzetta Ufficiale.
II.- L'art. 1 comma 4 del Regio Decreto n. 2106/1924 fissava il termine di prescrizione del diritto in trenta anni ( 4.- Il credito dell'intestatario sara' prescritto dopo 30 anni dalla data di emissione del buono, qualora nessun atto di richiesta o di diffida sia avvenuto entro il trentennio. ).
La norma dettata in tema di prescrizione dei buoni fruttiferi postali era del tutto conforme alla regola generale dettata nell'allora vigente articolo 2135 del Codice Civile del 1865 il quale, sotto la rubrica
“Delle prescrizioni di trenta anni e di dieci anni” così disponeva: “Tutte le azioni tanto reali quanto personali si prescrivono col decorso di trenta anni senza che possa in contrario opporsi il difetto di titolo o di buona fede.”
La generalità del termine trentennale di prescrizione era ribadita dall'art. 2147 del Codice Civile del
1865 che disponeva: “Per tutte le prescrizioni minori dei trenta anni non menzionate in questa e nella precedente sezione, si osservano altresì le regole che particolarmente le riguardano.”
L'art. 248 del Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 318 (“Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile
e disposizioni transitorie”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 91 del 17 aprile
1942, così disponeva: “1.- Rimangono immutate le disposizioni vigenti circa il termine della prescrizione nei riguardi dei buoni del tesoro ordinari e pluriennali, dei titoli del debito pubblico, delle cartelle della sezione autonoma del credito comunale e provinciale, dei libretti postali del risparmio, dei buoni postali fruttiferi e di quelli della cassa depositi e prestiti. 2.- Rimangono
26 parimenti immutate le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono termini di prescrizione diversi da quello ordinario.”
Per effetto dell'art. 248 del Regio Decreto 318/1942, la prescrizione trentennale cui erano assoggetti i dall'art. 1 comma 4 del Regio Decreto n. 2106/1924 in conformità colla Controparte_7 regola generale dettata dall'art. 2135 del Codice Civile del 1865 è rimasta immutata e non ha subito abrogazioni implicite determinate dalla entrata in vigore dell'art. 2946 del codice civile del 1942 che, sotto la rubrica “prescrizione ordinaria”, così disponeva e dispone: “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.”
Tale regolamentazione era modificata a seguito dell'entrata in vigore del dpr 156/1973
(“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni”.) che così stabiliva nel suo articolo 176 (“Prescrizione del credito dei buoni postali fruttiferi”): “1.- I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. 2.- Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni;
la prescrizione e' interrotta da un atto di richiesta o di diffida. 3.- Le somme di cui non e' stato chiesto il rimborso entro il termine stabilito dal precedente comma sono acquisite alle entrate di bilancio dell'Amministrazione postale. 4.- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai buoni emessi nell'anno 1939 e successivi, salvo quanto disposto nel comma seguente. 5.- Per quei buoni, emessi anteriormente alla data del presente decreto, per i quali sia stata interrotta a suo tempo la prescrizione con atto formalmente valido secondo le disposizioni precedentemente in vigore, il termine di 30 anni previsto dal primo comma del presente articolo decorre dal 1° gennaio successivo alla data dell'interruzione.”
La norma giuridica, di eguale rango primario a quelle dettate dal Regio Decreto 2106/1924, era parzialmente retroattiva stabilendo l'applicazione del nuovo regime ai buoni emessi nell'atto 1939 e e seguenti, temperandone tuttavia gli effetti col comma 5 per il quale l'interruzione della prescrizione estintiva compiuta ai sensi del Regio Decreto 2106/1924 per i buoni emessi dall'anno 1939 in poi rimaneva salva ed efficace se attuata in conformità a questa normativa, con decorrenza del termine prescrizionale di trenta anni dal 01 gennaio successivo all'atto interruttivo della prescrizione compiuto a norma dell'art. 1 comma 4 del Regio Decreto n. 2106/1924.
Il Buono Fruttifero per cui è causa è stato emesso per l'importo nominale di euro 500,00 in favore della sig.ra nata il [...] a [...], e reca il timbro di emissione con Controparte_2
27 data 05 gennaio 2001 Succursale 12 e la dicitura “a termine” con la sigla dell'impiegato dell'ufficio.
Nessuna altra indicazione si rinviene a verso o a tergo.
Il DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999 , n. 284 ( “Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”) così ha disposto nel comma 2 dell'articolo
2: “2. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1, lettera b), nonche' emanate le norme in materia di pubblicita', trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori.”
Il medesimo Decreto Legislativo n. 284/1999 così ha disposto nel suo articolo 7 comma 3: “3. Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalita' di applicazione delle nuove norme ai rapporti gia' in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti piu' favorevole ai risparmiatori.”
Ne consegue che i Buoni Fruttiferi Postali emessi dopo l'entrata in vigore del D.Lvo 284/1999 sono sottoposti quanto al regime di prescrizione, agli effetti prodotti dall'abrogazione dell'articolo 176 del medesimo dpr 156/1973 che sanciva e sancisce ( per i rapporti cui è applicabile):
“1.- I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. 2.- Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni;
la prescrizione e' interrotta da un atto di richiesta o di diffida. 3.- Le somme di cui non e' stato chiesto il rimborso entro il termine stabilito dal precedente comma sono acquisite alle entrate di bilancio dell'Amministrazione postale. 4.- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai buoni emessi nell'anno 1939 e successivi, salvo quanto disposto nel comma seguente. 5.- Per quei buoni, emessi anteriormente alla data del presente decreto, per i quali sia stata interrotta a suo tempo la prescrizione con atto formalmente valido secondo le disposizioni
28 precedentemente in vigore, il termine di 30 anni previsto dal primo comma del presente articolo decorre dal 1° gennaio successivo alla data dell'interruzione.”
Ai sensi dell'art. 176 commi 1,2 e 3 del dpr 156/1973, “1.- I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. 2.- Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni;
la prescrizione e' interrotta da un atto di richiesta o di diffida. 3.- Le somme di cui non e' stato chiesto il rimborso entro il termine stabilito dal precedente comma sono acquisite alle entrate di bilancio dell'Amministrazione postale.”
Con l'abrogazione dell'art. 176 dpr 156/1973 si ha la reviviscenza dell'art. 4 del RD 2106/1924
L'art. 1 comma 4 del Regio Decreto Legge n. 2106 /2024 così disponeva e dispone tutt'oggi per i rapporti in cui sia ancora applicabile:
Art.1 4.- Il credito dell'intestatario sara' prescritto dopo 30 anni dalla data di emissione del buono, qualora nessun atto di richiesta o di diffida sia avvenuto entro il trentennio.
Il predetto Regio Decreto 2106/1924 veniva convertito con Legge n. 597 del 21 marzo 1926 (
Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 92 del 21 aprile 1926).
La norma dettata in tema di prescrizione dei buoni fruttiferi postali era del tutto conforme alla regola generale dettata nell'articolo 2135 del Codice Civile del 1865 il quale, sotto la rubrica “Delle prescrizioni di trenta anni e di dieci anni” così disponeva: “Tutte le azioni tanto reali quanto personali si prescrivono col decorso di trenta anni senza che possa in contrario opporsi il difetto di titolo o di buona fede.”
La generalità del termine trentennale di prescrizione era ribadita dall'art. 2147 del Codice Civile del
1865 che disponeva: “Per tutte le prescrizioni minori dei trenta anni non menzionate in questa e nella precedente sezione, si osservano altresì le regole che particolarmente le riguardano.”
L'art. 248 del Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 318 (“Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile
e disposizioni transitorie”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 91 del 17 aprile
1942, così disponeva: “1.- Rimangono immutate le disposizioni vigenti circa il termine della prescrizione nei riguardi dei buoni del tesoro ordinari e pluriennali, dei titoli del debito pubblico, delle cartelle della sezione autonoma del credito comunale e provinciale, dei libretti postali del risparmio, dei buoni postali fruttiferi e di quelli della cassa depositi e prestiti. 2.- Rimangono
29 parimenti immutate le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono termini di prescrizione diversi da quello ordinario.”
Per effetto dell'art. 248 del Regio Decreto 318/1942, la prescrizione trentennale cui erano assoggetti i dall'art. 1 comma 4 del Regio Decreto n. 2106/1924 in conformità colla Controparte_7 regola generale dettata dall'art. 2135 del Codice Civile del 1865 è rimasta immutata e non ha subito abrogazioni implicite determinate dalla entrata in vigore dell'art. 2946 del codice civile del 1942 che, sotto la rubrica “prescrizione ordinaria”, così disponeva e dispone: “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.”
Ne consegue che i Buoni Fruttiferi Postali come quello per cui è causa, emesso il 05 gennaio 2001, sono soggetti alla prescrizione trentennale in forza del combinato disposto dell'art. 2135 del Codice
Civile del 1865, dell'art. 1 comma 4 del Regio Decreto n. 2106/1924, dell'art. 248 del Regio Decreto
n. 318 del 1942.
Il Regio Decreto n. 2106/1924 è stata abrogato espressamente dal Decreto Legge n. 200 del 22 dicembre 2008 con efficacia ex nunc.
Il predetto Regio Decreto n. 2106/1924, se non derogato da una norma di pari grado nella gerarchia delle fonti del diritto, disciplina così tutte le emissioni di Buoni Fruttiferi Postali verificatesi prima della sua abrogazione, ovverosia prima del 22 dicembre 2008.
Avendo nella gerarchia delle fonti del diritto il rango di norma primaria, può essere derogata e/o modificata solo da un'altra legge o altro atto cui la Costituzione attribuisca forza ed efficacia di legge che sia intervenuta successivamente: lex posterior derogat priori.
Si è visto che l'entrata in vigore dell'art. 2946 del Codice Civile del 1942 non aveva prodotto una abrogazione dell'art. 1 comma 4 del Regio Decreto n. 2106/1924 per la salvezza espressa disposta dall'art. 248 del Regio Decreto n. 318/1942 (Norme per l'attuazione e transitorie del Codice Civile del 1942).
Nessuna forza modificatrice o abrogatrice possono invece avere i Decreti Ministeriali emessi in subiecta materia a cui il Regio Decreto Legge n. 2106/1924 conferiva una funzione assai limitata:
Art.4 1.- All'ordinamento del servizio dei buoni di cui al presente decreto sara' provveduto con decreto del Ministero delle finanze, di concerto col Ministro per le comunicazioni.
Gli artt. 3, 5, 6,7, 10, 35 e 36 dello AT del Regno di RD ( c.d. AT TI perché
30 promulgato dal Re AV ) approvato il 04 marzo 1848 a Torino a seguito dei moti Persona_1 che precedettero la Prima Guerra d'Indipendenza, esteso al Regno d'Italia nel 1861 e vigente quando fu emanato il R.D. 2106/2024 così disponevano:
“3.- Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere;
il Senato e quella dei Deputati.”
“5.- Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato;
Comanda tutte le forze di terra e di mare;
dichiara la guerra;
fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato li permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle Finanze o variazione di territorio dello Stato non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.”
“6.- Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato;
e fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle Leggi senza sospenderne l'osservanza o dispensarne.”
“7.—Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.”
“10.- La proposizione delle Leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione e di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.”
“35.- co1 Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominata per i lavori preparatori. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione;
e poi presentata alla sanzione del Re. 35 co2 Le discussioni si faranno articolo per articolo.
“36.- Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.”
Il Regio Decreto Legge 2106/2024 era così un atto della cd normazione primaria dell'ordinamento giuridico del Regno, successivamente pure convertito in Legge formale n. 597 del 21 marzo 1926 (
Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 92 del 21 aprile 1926).
L'art. 4 delle disposizioni preliminari al Codice Civile del 1942, emanato nella vigenza dello AT fondamentale del Regno di RD ( AT TI ), sotto la rubrica “limiti della potestà regolamentare” così disponeva e dispone tutt'oggi: “1.- I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge. 2.- I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 31 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.”
I Decreti emessi dal Ministro delle Finanze o dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni o dal Ministero dell'Economia e delle Finanze non potevano così derogare all'art. 1 comma 4 del Regio
Decreto 2106/1924 che aveva rango, forza ed efficacia di Legge e, pertanto, erano inidonei a sancire termini prescrizionali dei buoni fruttiferi postali che fossero inferiori ai 30 anni sanciti dalla predetta norma di legge.
Inoltre i predetti Decreti emesso dal Ministro delle Finanze e dal Ministero delle Poste e delle
Telecomunicazioni o dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) , in quanto emessi nell'ambito di un contratto ad oggetto pubblico e riconducibili alla cd evidenza pubblica semplificata, vanno considerati come atti espressi non dallo Stato-Comunità ma dallo Stato-parte contrattuale, essendo il contraente ad evidenza pubblica nei confronti del privato sottoscrittore dei buoni;
come tali i predetti decreti sono quindi “atti di parte”.
Ebbene ai decreti de quibus si applica anche l'articolo 2936 del Codice Civile del 1942 che, sotto la rubrica “inderogabilità delle norme sulla prescrizione”, così dispone: “E' nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione”.
La disciplina della prescrizione può quindi essere dettata solo da Leggi o atti cui la Costituzione della
Repubblica Italiana e, prima d'essa, lo AT del Regno di RD ottriato il 04 marzo 1848 a
Torino e divenuto AT del Regno d'Italia nel 1861, attribuiscono forza ed efficacia di Legge nella gerarchia delle fonti del diritto.
Atteso che la prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali emessi successivamente all'abrogazione dell'art. 176 del dpr 156/1973 e sino al 22 dicembre 2008 è regolamentata dall'art. 1 comma 4 del
Regio Decreto n. 2106/1924 nel termine trentennale, nessun Decreto Ministeriale, da qualunque
Ministero emesso, potrebbe mai modificare il termine trentennale disposto dal Regio Decreto Legge, non solo in base alle già esaminate regole sulla gerarchia delle fonti del diritto, ma anche per il divieto comminato dall'art. 2936 del Codice Civile del 1942 nei confronti di tutti gli atti delle parti di atti giuridici, tra le quali ben rientra la parte pubblica, rappresentata dai Ministeri, nei contratti ad oggetto pubblico sottoposti alla cd evidenza pubblica semplificata che viene stipulato con la sottoscrizione dei Buoni Fruttiferi Postali.
Sia nel giudizio di primo grado, sia nel presente giudizio di appello, non sembra Parte_1
aver allegato la Legge o l'atto avente forza ed efficacia di Legge che abbia modificato il termine di prescrizione ordinaria trentennale sancito per tutti i Buoni Fruttiferi Postali, senza distinzione di sorta,
32 dall'art. 1 comma 4 del Regio Decreto n. 2106 del 26 dicembre 1924, soggetto a reviviscenza per effetto del DLvo 284/1999.
Ne consegue che, essendo il Buono Fruttifero Postale sottoscritto da il 05 gennaio Parte_5
2001, è integralmente soggetto alle disposizioni normative dell'art. 1 comma 4 del Regio Decreto n.
2106/1924 e, di conseguenza, il termine di prescrizione è pari a trenta anni e scadrà il 05 gennaio
2031 in difetto di disposizioni di legge che sanciscano diversamente.
Ne consegue che tempestiva è stata sia la richiesta di rimborso sia la proposizione della domanda giudiziale accolta dal Giudice di Pace con la sentenza impugnata da che deve così Parte_1
essere confermata previa reiezione del gravame.
IV.- Le spese del giudizio di appello devono gravare su ai sensi dell'art. 91 cpc. Parte_1
P.Q.M.
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.2558/2021 emessa in data Pt_1 Parte_1
02 dicembre 2021 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 287/2020 r.g. dal Giudice di Pace di
Taranto;
b) condanna , in persona del l.r.p.t., a rifondere a le spese e Parte_1 Parte_5
competenze del giudizio di appello, liquidandole in euro 500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 17 aprile 2025;
Il giudice dott. Alberto Munno
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