Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00535/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00125/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 125 del 2023, proposto dal Comune di San Bartolomeo al mare (IM), in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Matteo Borello, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 10/3b e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avvmatteoborello@cnfpec.it;
contro
-OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t. , non costituita in giudizio;
per l’accertamento
dell’inadempimento della società resistente agli obblighi derivanti dalle convenzioni urbanistiche nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- del 4 marzo 2011, per l’attuazione di un intervento di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile e del conseguente diritto del comune ricorrente al recupero delle somme già erogate per il finanziamento di tale progetto ed al risarcimento del danno subito per effetto della condotta della parte resistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 22 aprile 2026 il cons. VA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FA e IR
1. – Con d.m. 26 marzo 2008, pubblicato sulla GU n. 115 del 17 maggio 2008, è stato attivato un programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, finalizzato ad incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione ad un corrispettivo calmierato ed a migliorare la dotazione di quartieri in condizioni di forte disagio abitativo, determinandosi altresì le quote di cofinanziamento regionale e comunale in relazione a ciascuna proposta di intervento. La Regione Liguria ha così approvato con delibera giuntale n. -OMISSIS- dell’11 luglio 2008 il bando di gara per l’ammissione a finanziamento dei relativi interventi, che sono stati scelti da un’apposita commissione selezionatrice, tra i quali è stato incluso quello prefigurato dal Comune di San Bartolomeo a mare denominato “Un primo Social Housing per il Golfo”. In particolare, si tratta di un programma, come detto, finalizzato al reperimento di immobili da locare a canone sostenibile e composto, da un lato, da cinque interventi edilizi privati per la costruzione di ventitré alloggi e, dall’altro, di un’opera pubblica di riqualificazione di talune strade cittadine. Tra gli interventi privati era incluso quello da realizzare in zona RA’ (pratica edilizia n. -OMISSIS-/2010), relativo alla realizzazione di sei alloggi residenziali di mq 39,45 ciascuno, per complessivi mq 236,70. Il suddetto programma del Comune di San Bartolomeo a mare è stato così inserito nell’oggetto dell’accordo di programma dell’8 luglio 2010 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Regione Liguria, per un finanziamento pubblico complessivo di euro 1.271.589,00, di cui euro 978.145,00 a carico dello Stato ed euro 293.444,00 a carico della regione.
-OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-.r.l. è stata identificata quale soggetto attuatore del citato intervento edificatorio in zona RA’ e quindi in tale qualità ha stipulato con l’amministrazione civica odierna resistente le conseguenti convenzioni urbanistiche rep. nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- del 4 marzo 2011 per l’esecuzione della suddetta attività di riqualificazione urbana. Al riguardo, il privato, oltre ad essersi obbligato a costruire gli alloggi in discorso con lavori da iniziarsi entro il 1° aprile 2011 e da completarsi entro il 31 agosto 2012, si è impegnato anche a concederli in locazione a persone fisiche in possesso dei requisiti stabiliti con delibera della giunta municipale n. -OMISSIS- del 9 dicembre 2010 per un periodo di venticinque anni, a fronte di un cofinanziamento pubblico pari ad euro 193.437,00, pari al -OMISSIS-,30% del costo riconoscibile dell’intervento, da erogarsi in tre tranches . Il soggetto attuatore si è vincolato a realizzare e rendere agibili anche le specifiche opere di urbanizzazione dedotte in convenzione ( i.e. viabilità pubblica e di uso pubblico comprensiva degli spazi complementari e della relativa illuminazione, rete idrica e fognaria, -OMISSIS- spazi di sosta e parcheggio per auto e 7 per moto non pertinenziali, spazi di verde attrezzato). A garanzia del rispetto degli obblighi assunti, -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-.r.l. si è impegnata a depositare una fideiussione bancaria o assicurativa per un importo non inferiore al 50% del cofinanziamento ed un’ulteriore garanzia fideiussoria per un importo corrispondente al costo delle opere ed al valore delle relative aree.
In vista dell’esecuzione dell’intervento, il Comune di San Bartolomeo a mare ha rilasciato il permesso di costruire n. -OMISSIS-del 31 marzo 2011 ed ha provveduto al pagamento della prima parte di cofinanziamento, per euro 77.374,80, giusta determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-del 19 agosto 2011. Tuttavia, l’amministrazione ha immediatamente dopo constatato la presenza di gravi ritardi nell’avanzamento dei lavori, al punto da richiamare il soggetto attuatore ai propri obblighi già con nota prot. n. -OMISSIS- del 15 novembre 2011, oltre che con nota prot. n. -OMISSIS- del 18 giugno 2012. In esito alla corrispondenza intercorsa, con deliberazione consiliare n. -OMISSIS- del 29 agosto 2012, il Comune di San Bartolomeo a mare ha anche assentito una variante richiesta da -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-.r.l. con proroga del termine finale di completamento dei lavori al 31 agosto 20-OMISSIS-, proroga comunicata al soggetto attuatore con nota prot. n. -OMISSIS-del 23 ottobre 2012.
In esito alla visita di collaudo espletata il 9 e 10 ottobre 2014, l’ente locale ha tuttavia accertato l’avvenuta realizzazione delle sole strutture in cemento armato degli immobili in parola e la sostanziale inattività del cantiere. Nonostante il sollecito e la sopravvenuta scadenza al 1° aprile 2017 del permesso di costruire rilasciato, anche alla successiva ispezione del 17 e 18 maggio 2017 l’amministrazione ha acclarato che la situazione era rimasta immutata. -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-.r.l. ha quindi domandato con nota prot. n. 1-OMISSIS-57 del 15 dicembre 2018 il rilascio di un nuovo permesso di costruire per i lavori di completamento dei fabbricati, riducendo a cinque il numero di alloggi da realizzare, per una superficie di mq 237,10, richiesta sulla quale la commissione edilizia ha espresso parere favorevole giusta nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- dicembre 2018.
Nonostante ciò, il soggetto attuatore non ha mai provveduto all’integrazione delle garanzie richiestegli al fine di fruire del titolo abilitativo edilizio, al cui ritiro non si è neppure mai interessato, con la conseguenza che con deliberazione della giunta municipale -OMISSIS-del 10 dicembre 2020, il Comune di San Bartolomeo a mare ha agito per la risoluzione delle richiamate convenzioni urbanistiche del 4 marzo 2011. Il collegio di conciliazione a ciò convocato, in linea con quanto previsto pattiziamente, con verbale del 16 gennaio 2023 ha quindi dato atto dell’impossibilità di formulare una proposta conciliativa, dichiarando chiusa con esito negativo detta fase.
Avuto riguardo a quanto sopra, con il ricorso all’esame, notificato a -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-.r.l. in liquidazione il 24 febbraio 2023 e depositato il 2 marzo 2023, il Comune di San Bartolomeo a mare ha domandato a questo tribunale di dichiarare l’inadempimento della società resistente agli obblighi derivanti dalle prefate convenzioni urbanistiche del 4 marzo 2011 e per vedere accertato il suo conseguente diritto al recupero delle somme già erogate per il finanziamento di tale progetto ed al risarcimento del danno subito per effetto della grave condotta della parte resistente.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 22 aprile 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è fondato e va accolto.
2.1 “ Si premette che la convenzione urbanistica è un contratto ad effetti permanenti, a cui nessuna delle parti può sottrarsi unilateralmente, che rientra nel genus degli accordi previsti dall’art. 11, l. 7 agosto 1990 n. 241, e che è soggetta ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti ” (TAR Veneto, sez. II, 7 ottobre 2025 n. 1740; v. anche TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 18 novembre 2022 n. 1153). “ In conseguenza di ciò, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001 n. -OMISSIS-533; in termini v. Cass. civ., sez. I, 3 marzo2025 n. 5629; sez. II, 17 maggio 2024 n. -OMISSIS-793; sez. I, 6 luglio 2023 n. 19110;sez. II, 4 gennaio 2022 n. 127; sez. III, 8 ottobre 2021 n. 27419; sez. III, 18febbraio 2020 n. 3996) ” (così TAR Veneto, sez. II, 7 ottobre 2025 n. 1740).
Nella specie, il Comune di San Bartolomeo a mare ha innanzitutto versato in atti le citate convenzioni del 4 marzo 2011, il prefato permesso di costruire del 31 marzo 2011 e la comunicazione di inizio lavori prot. n.-OMISSIS- del 1° aprile 2011, come pure l’anzidetta determinazione dirigenziale del 19 agosto 2011, recante erogazione della prima tranche di finanziamento pubblico, oltre a tutta la successiva corrispondenza intercorsa tra le parti in merito alle circostanze già illustrate nella ricostruzione dei fatti operata nell’atto introduttivo del giudizio. Inoltre, l’amministrazione ricorrente ha allegato, come richiesto dalla sopra richiamata giurisprudenza, la circostanza dell’inadempimento di -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-.r.l. in liquidazione agli obblighi posti dalle convenzioni de quibus , dando atto del fatto che, allo spirare dei termini previsti, nessuno degli interventi convenzionati è mai stato completato.
Le circostanze in parola non sono state negate dalla parte resistente che, pur regolarmente edotta della pretesa formulata a suo carico (l’indirizzo p.e.c. -OMISSIS-cui l’atto introduttivo del giudizio è stato notificato è, infatti, quello evincibile dalle risultanze camerali) ha ritenuto di non costituirsi in giudizio e, pertanto, non ha dimostrato l’esistenza di alcun fatto estintivo della stessa, con ogni conseguenza per lei sfavorevole ex art. 64 cod. proc. amm. Pertanto, quanto allegato da parte ricorrente è idoneo a dimostrare il grave inadempimento di -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-.r.l. in liquidazione agli obblighi da essa assunti nei confronti del Comune di San Bartolomeo a mare ed a sostenere l’accoglimento delle pretese restitutoria e risarcitoria azionate in questa sede, volte a conseguire la restituzione dei fondi pubblici assegnati alla società resistente ed il risarcimento del danno patito per effetto del suddetto inadempimento.
2.2 In merito al quantum della pretesa risarcitoria, poi, si osserva quanto segue.
2.2.1 L’amministrazione ricorrente ha innanzitutto diritto a recuperare la somma di euro 77,374,80 corrisposta a titolo di prima tranche di cofinanziamento pubblico del progetto, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
2.2.2 In aggiunta a ciò, il Comune di San Bartolomeo a mare ha diritto al risarcimento del danno per equivalente di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che avrebbero dovuto essere realizzate dal privato e segnatamente euro 63.266,17 per opere di urbanizzazione, euro 51.714,53 quale controvalore delle aree da cedere per standard urbanistici ed euro 125.2019,15 pari alla quota del cofinanziamento statale/regionale sull’opera pubblica non erogato al comune, sempre oltre agli interessi e rivalutazione previsti dalla legge.
2.2.3 Infine, l’ente locale ha diritto al risarcimento del danno dovuto al fatto di non aver avuto a disposizione i sei alloggi da locare a canone sostenibile per il periodo di venticinque anni, così come previsto dal programma pubblico in attuazione del quale gli stessi avrebbero dovuto essere costruiti dalla società resistente.
Infatti, in linea generale, il danno subito per l’indisponibilità dell’immobile può definirsi in re ipsa , purché inteso in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all’impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l’onere per l’attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l’ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell’immobile, l’avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione (Cass. civ., sez. II, 9 ottobre 2020 n. 21835). Nella specie, tale onere di allegazione è stato assolto sol che si consideri che, per l’appunto, lo scopo del programma pubblico avviato con d.m. 26 marzo 2008 era proprio quello di reperire alloggi da concedere in locazione ad un canone sostenibile, nel quadro della politica abitativa locale destinata a sovvenire ai bisogni della collettività.
In merito alla liquidazione di tale danno, essa può essere svolta in via equitativa, ritenendo il collegio equo stimare l’entità del danno in ragione della somma pari alla metà del costo riconoscibile per la realizzazione degli alloggi stessi, come previsto dall’art. 1 della convenzione urbanistica rep. n. -OMISSIS- del 4 marzo 2011 e, quindi, pari ad euro 341.808,90, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
In definitiva, accertato l’inadempimento di -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-.r.l. in liquidazione agli obblighi nascenti dalle convenzioni urbanistiche del 4 marzo 2011, detta società è condannata a corrispondere al Comune di San Bartolomeo a mare la somma complessiva di euro 581.998,75, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
3. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del rilevante valore della controversia.
Inoltre, stante l’avvenuta percezione di finanziamenti pubblici da parte di un privato a fronte dello svolgimento di un’attività pattuita con l’amministrazione ma mai eseguita, si ritiene di dover disporre, per l’eventuale seguito di competenza, la trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Imperia della presente sentenza e del fascicolo processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-.r.l. in liquidazione al pagamento delle somme indicate in parte motiva.
Condanna altresì la società resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell’ente locale ricorrente, che sono liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Dispone che la presente sentenza ed il fascicolo processuale siano trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Imperia.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. -OMISSIS- e 10, reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente ed i suoi esponenti aziendali.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe US, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
VA AN, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| VA AN | Giuseppe US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.