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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 4178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4178 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2620/2021 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 29.03.2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura a margine dell'atto di citazione, dagli avvocati Antonio Camarca (C.F.
) e Raffaele De Rosa (C.F. ) presso il C.F._2 C.F._3 cui studio in Arzano, alla via Leopardi n° 4, è elettivamente domiciliata.
-APPELLANTE
R.G. n°2620/2021- Sentenza
- 1 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
E
C.F. , in persona del Dirigente del settore Parte_2 P.IVA_1
Avvocatura Avv. A. Sannino, giusta delega sindacale, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv. Annalisa Cuccaro e Pasquale Verde.
Parte_3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 07.11.2017, conveniva Parte_1
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il al fine di ottenere Parte_2 il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro verificatosi in data 07.02.2017, alle ore 11.00 circa, in alla Via Fasano. Pt_2
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti a sostegno della domanda risarcitoria, parte attrice esponeva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre camminava a piedi sul marciapiede di Via Fasano in giunta nei pressi del Pt_2 mercato ortofrutticolo, rovinava al suolo a causa di una buca, colma d'acqua e coperta da foglie, non visibile, né altrimenti segnalata, causata dallo “svellimento” di alcuni sanpietrini della pavimentazione.
2. Si costituiva in giudizio, in data 09.02.2018, il il quale Parte_2 eccepiva l'inammissibilità, l'improcedibilità e infondatezza della domanda attorea chiedendone l'integrale rigetto con condanna della parte attrice alle spese di lite.
3. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., ammesse ed espletate le prove testimoniali, il Giudice di prime cure riteneva di non disporre una consulenza tecnica medico-legale, rinviando ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.04.2021.
4. Con sentenza n. 4100/2021, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il
Tribunale di Napoli rigettava la domanda condannando l'attrice al pagamento delle spese processuali.
Segnatamente, sussumendo la pretesa esperita nell'alveo applicativo dell'art. 2043
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c.c., il Tribunale riteneva che parte attrice non avesse adeguatamente provato la riconducibilità causale del danno ad una condizione pericolosa del bene imprevedibile e non visibile. Infatti, difformemente da quanto invocato dall'attrice, secondo cui la causa delle lesioni lamentate era riconducibile al fatto di essere inciampata in una buca non visibile, in quanto piena d'acqua, il Tribunale riteneva che con riferimento alla invisibilità soggettiva non apparisse decisivo il rilievo che la buca fosse ricolma d'acqua.
Osservava il Giudice di prime cure come tale circostanza determinasse solo l'impossibilità di percepire la buca nelle sue caratteristiche dimensionali interne
(ampiezza e profondità), ma non già di desumerne chiaramente l'esistenza proprio dalla presenza dell'acqua e dei detriti che si formano a causa di un avallamento di una superficie piana che li trattiene. Alla luce di ciò e considerate le condizioni climatiche (ore 11, quindi con piena luce naturale); considerata, altresì, l'età dell'attrice, all'epoca sessantenne e quindi nel pieno esercizio della facoltà psicofisiche, il Tribunale concludeva che l'attrice utilizzando la normale prudenza avrebbe potuto evitare la caduta ed il conseguente prodursi di lesioni ascrivibili unicamente a sua colpa. Pertanto, la domanda attorea veniva rigettata con relativa condanna alle spese processuali.
5. Avverso tale pronuncia, pubblicata il 30.04.2021, con atto di citazione notificato telematicamente il 03.06.2021, ha spiegato appello deducendo a Parte_1 sostegno due motivi.
6. L'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza
n.4100/2021 del Tribunale di Napoli – 6^ Sezione Civile, nell'ambito del giudizio
R.G.N. 30724/2017, pubblicata in data 30.04.2021, così provvedere:
- accertare e dichiarare, ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c., la responsabilità unica ed esclusiva del in persona del l.r.p.t. nella causazione Parte_2 dell'infortunio de quo e delle conseguenti lesioni patite dalla odierna appellante;
- condannare, per l'effetto, esso convenuto, in persona del l.r.p.t., al risarcimento delle lesioni tutte patite dalla odierna appellante, quantificato, per i valori espressi R.G. n°2620/2021- Sentenza
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dalle Tabelle del Tribunale di Milano 2021, in € 75.626,00 ovvero in quella diversa, maggiore o minor somma, determinata anche con valutazione ex art.1226 c.c., che
l'Ecc.ma Corte adita riterrà di giustizia. Il tutto, oltre all'ulteriore somma richiesta a titolo di cd. “aumento personalizzato del danno non patrimoniale” fino ad un massimo del +37%, al rimborso delle spese mediche pari ad € 219,16 ed € 305,00 per fattura n.61/17 del dott. . Il tutto, maggiorato di interessi compensativi Per_1 nella misura legale e rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo. 3)
Vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio con attribuzione ex art.93 c.p.c. ai sottoscritti procuratori anticipatari.
In sede istruttoria, si chiede di ammettere CT medico-legale sulla persona dell'odierna appellante per valutare e quantificare il d.b., l'ITT e l'ITP conseguenti alle lesioni patite.”
7. L'atto di appello veniva notificato all'appellato, in data 03.06.2021, tramite posta elettronica certificata presso il procuratore costituito nel giudizio di prime cure del avv. Gennaro Rescigno. Parte_2
8. Il Comune appellato era convenuto per il giorno 18.11.2021 dinnanzi a questa
Corte distrettuale.
9. Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo l'11.06.2021.
10. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 06.10.2021, si è costituito in giudizio l'odierno appellato, il quale ha resistito al gravame eccependo in via preliminare l'inammissibilità della “nuova” documentazione prodotta dall'appellante e delle “nuove” richieste istruttorie dalla stessa formulate nonché concludendo nel merito per il rigetto di tutte le domande svolte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
11. All'udienza del 26.03.2025 tenutasi in “forma cartolare”, precisate le conclusioni ad opera delle parti, mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
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12. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 03.06.2021, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata avvenuta in data 05.05.2021.
13. Tanto debitamente precisato, il gravame merita di essere accolto, per i rilievi esposti nella motivazione che segue.
13.1 Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata denunziando l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c., nonché l'omesso esame di circostanze e punti decisivi della controversia, avendo il giudice di primo grado ritenuto non applicabile alla fattispecie de qua la disciplina di cui all'art. 2051
c.c. suffragando tale suo convincimento con orientamenti giurisprudenziali da tempo superati. Ha dedotto, a contrario, l'appellante come un consolidato orientamento di legittimità ravvisi nell'art. 2051 c.c. un'ipotesi di responsabilità oggettiva del custode, dovendo il danneggiato limitarsi solamente a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e spettando al custode la prova liberatoria mediante la dimostrazione del caso fortuito.
Orbene, secondo quanto dedotto dall'impugnante, dalla documentazione e dall'istruttoria espletata era emerso che:
-sussisteva il nesso causale tra la buca e la caduta dell'attrice per come confermato dai testi escussi in corso di causa;
- il luogo del sinistro ricadeva nel perimetro stradale del con Parte_2 conseguente obbligo di custodire e manutenere la res da parte dell'ente comunale;
- l'ente convenuto non aveva preso posizione in maniera chiara ed analitica sui fatti posti dall'attrice a fondamento della propria domanda;
- il convenuto aveva solo sostenuto che il sinistro fosse riconducibile al caso fortuito senza fornire in tal senso alcuna prova liberatoria.
13.2 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 2043 c.c. poiché, anche a voler ritenere applicabile la relativa disciplina, una corretta disamina di quanto emerso in corso di giudizio avrebbe condotto ugualmente ad affermare la responsabilità del convenuto in ordine alla causazione dell'infortunio e delle conseguenti lesioni occorse all'appellante.
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Nell'assunto dell'impugnante, le condizioni climatiche e l'età della danneggiata, poste a fondamento del rigetto della domanda da parte del Tribunale, avrebbero potuto al più rilevare ai fini di un eventuale concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento, ma non avrebbero potuto elidere la responsabilità del proprietario della res.
14. I due motivi di gravame, per evidenti ragioni di connessione, meritano di essere trattati congiuntamente e appaiono indubitabilmente fondati.
I rilievi svolti dalla parte impugnante appaiono infatti in ampia misura condivisibili.
Coglie nel segno, infatti, la difesa dell'appellante nel denunziare l'omesso esame di circostanze e punti decisivi della controversia nonché l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c., ad opera del giudice di prime cure il quale - ritenendo che, con riguardo ad ogni strada liberamente transitabile, pur ubicata all'interno del perimetro del centro abitato, manchi la possibilità di controllo continuo in capo alla pubblica amministrazione proprietaria, tale da giustificare l'applicabilità dell'art. 2051 c.c.- ha disatteso un oramai consolidato orientamento di legittimità, ampiamente favorevole all'applicabilità dell'art. 2051 c.c. anche nell'ipotesi in cui la posizione di custode sia ascrivibile ad una pubblica amministrazione.
Reputa dunque questa Corte distrettuale, in conformità di un orientamento di legittimità che può ormai ritenersi consolidato, e difformemente da quanto opinato dal Tribunale, che la fattispecie de qua debba essere ricondotta all'alveo dell'art. 2051 c.c. con applicazione della relativa disciplina. E ciò tanto piò ove si consideri la prospettazione offerta dalla parte impugnante che, fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva prospettato anche una responsabilità del ai Pt_2 sensi dell'art. 2051 c.c., una relazione di custodia tra l'ente convenuto e la res produttiva del danno.
Deve allora precisarsi, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema
Corte espressasi in argomento (cfr. di recente, Cassazione civile sez. III, 16/02/2021,
n.4035, alle cui argomentazioni può porsi rinvio), che la responsabilità ex art. 2051
c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova
(liberatoria) del caso fortuito. Tale essendo la struttura della responsabilità ex art.
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2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode, come detto, l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., pertanto, tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa"
o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi correlati ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.
Sulla scorta di tale premessa, il tenore delle deposizioni rese dai testi escussi alle udienze del 02.04.2019 e del 20.10.2020, e Testimone_1 _2
, appare, dunque, ampiamente idoneo all'assolvimento dell'onere probatorio
[...] incombente sull'odierna appellante. Meritevoli di considerazione, al riguardo, sono sia la deposizione della teste , che ha appunto riferito che Testimone_1
l'attrice cadde nella buca effigiata dalle fotografie di cui alla produzione attorea, testualmente dichiarando: “Io e (la figlia dell'attrice) camminavamo avanti _2
e la GN indietro. All'improvviso ci siamo girate e abbiamo visto la GN che stava cadendo”, “l'abbiamo vista a terra, dentro una buca ricolma d'acqua”,
“quello che posso dire è che la buca non si vedeva in quanto c'erano molte foglie”; sia la deposizione della teste , figlia dell'attrice, che ha anch'ella Testimone_2 riferito, in termini conformi al racconto della prima teste, della caduta nella medesima buca non visibile in quanto “ricolma” di acqua e di foglie. La teste
[...]
ha, altresì, riconosciuto le fotografie, prodotte in copia da parte attrice, _2
riproducenti lo stato dei luoghi ed in particolare il punto dove cadde l'attrice.
Correttamente poi l'impugnante ha denunciato l'errore in cui è incorso il Tribunale che è pervenuto all'esclusione della responsabilità dell'ente comunale sull'assunto che: “la PA, nonostante ne sia formalmente titolare, non abbia la possibilità di esercitare un potere di controllo materiale sul bene del tipo di quello richiesto dall'art.2051 c.c.”, “la PA, pur vantando indiscutibilmente un sicuro e ampio potere di disponibilità giuridica dei beni demaniali de quibus, attesa la sua condizione
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proprietaria…. esercita, a causa della stessa natura e connotazione strutturale dei beni di cui trattasi, un controllo necessariamente diverso, meno pregnante, dal contenuto e dalla consistenza fattuale più sfumati rispetto a quello di ogni custode. E non può non convenirsi che, in casi di tal fatta, per l'amministrazione è materialmente impossibile esercitare quel potere penetrante, continuo ed immediato sulla cosa come richiesto ex art. 2051”.
Una tale impostazione risulta, infatti, come accennato, erronea alla luce della pacifica riconducibilità della fattispecie al paradigma dell'art. 2051 c.c., senza possibilità di utilizzare, per l'accertamento della responsabilità del custode, categorie ad essa non pertinenti.
Secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, invero, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima;
il fatto del terzo e la colpa del danneggiato, però, in tanto escludono la responsabilità del custode, in quanto intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Ne consegue, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato- una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, presunzione che quest'ultima potrà, a propria volta, superare solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito. Il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato, per quanto anzidetto, in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati, comprensivo cioè anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia esclusiva nella produzione del danno nonché della colpa del danneggiato (Cass. 2008/5578; Cass. 26
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marzo 2002 n. 4308; Cass. 16 febbraio 2001 n. 2331), purché, come detto, intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità; e se il comportamento colposo del danneggiato non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso peraltro può comunque integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cc
(richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 8 maggio 2008 n. 11227; Cass. 20 febbraio 2006
n. 3651).
La Suprema Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha in particolare affermato, con le ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480 2481, 2482 e
2483, che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, “quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (v. pure le ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile
2019, n. 9315; con la precitata ordinanza 10 febbraio 2018, nn. 2480 è stata, ad esempio, esclusa la responsabilità da cose in custodia in capo all'ente proprietario e gestore della strada, munita di guardrail di altezza a norma di legge, per i danni patiti dal superamento del medesimo da parte del conducente di un veicolo che ne aveva,
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per causa ignota, perso il controllo, non potendo il custode rispondere dei danni cagionati in via esclusiva da una condotta del danneggiato da qualificarsi oggettivamente non prevedibile secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date dai luoghi).
È pacifico, pertanto, come sopra già accennato, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte espressasi in argomento (cfr. di recente,
Cassazione civile sez. III, 16/02/2021, n.4035, alle cui argomentazioni può porsi rinvio), che: la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi correlati ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi
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anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. (v. le sentenze 10 ottobre 2008, n. 25029, e 4 dicembre 2012,
n. 21727, nonché l'ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25838 secondo cui la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 cod. civ., è esclusa dalla condotta colposa della vittima che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile).
In buona sostanza, "la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di
"imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che “praevideri non potest”. (così, Cass. n. 25837/2017).
L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile (così,
Cass. n. 25837/2017, nonché Cassazione civile sez. III, 16/02/2021, n.4035) oppure, pur essendo astrattamente prevedibile, fosse da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (così
Cass. 10 febbraio 2018, nn. 2480; discorre di condotta “abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto”
Cass. sez. 3 -, ordinanza n. 2481 del 01/02/2018).
Deve, allora, ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano. Ciò non significa, peraltro, che tale condotta - ancorché non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c.
(operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità
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della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
In conclusione, deve dunque affermarsi che, ove sia dedotta la responsabilità del custode per una caduta in corrispondenza di una disconnessione o buca della pavimentazione stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, nei termini sopra precisati, e sia pertanto tale da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la fattispecie all'attenzione di questa Corte distrettuale appare di piana soluzione.
Infatti, difformemente da quanto ritenuto dal Tribunale, parte attrice ha adeguatamente assolto il proprio onus probandi: la presenza della disconnessione del manto stradale, integrata da una buca come rappresentata anche dai rilievi fotografici versati in atti, e la caduta avvenuta proprio a causa di tale buca - circostanze di fatto indubitabilmente emergenti da entrambe le deposizioni - costituiscono gli elementi che, alla stregua dei principi di diritto appena esposti, l'attrice doveva dimostrare e ha dimostrato.
Da parte sua, il nessuna prova ha fornito di un caso fortuito tale da Pt_2
determinare interruzione del rapporto di causalità. Il convenuto, infatti, non ha provato né che la danneggiata abbia tenuto un comportamento assolutamente anomalo, né che l'anomalia del piano di calpestio si sia formata improvvisamente ed imprevedibilmente: non la prima circostanza, perché l'attrice altro non stava facendo che percorrere una strada pacificamente aperta al pubblico transito;
non la seconda, tant'è che una tale evenienza non è stata neppure dedotta.
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Peraltro, difformemente ad quanto dedotto dal Comune appellato, neppure dal certificato di pronto soccorso appaiono desumibili elementi a lui favorevoli;
infatti, la dizione “incidente domestico”, evidentemente erronea, trova contestuale correzione nel medesimo certificato, laddove si precisa che l'attrice dichiarava “di essersi infortunata per strada sconnessa al mercato”.
Invero, secondo quanto emerso dalle risultanze istruttorie - e difformemente da quanto opinato dal primo Giudice - la si è limitata a fare un uso normale della Pt_1 strada pubblica, senza violare alcuna regola della circolazione e senza tenere alcuna condotta imprudente eccezionale e/o imprevedibile.
Del resto, le circostanze di fatto nelle quali si verificava l'evento, secondo i dettagli del racconto fornito dai testi, ampiamente riscontrati dai rilievi fotografici versati in atti, inducono ad escludere che la situazione di pericolo fosse prevedibile e superabile, con le normali cautele e che il danno sia, quindi, avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima (arg. Cass. Civ.
15375/2011).
Deve, pertanto, affermarsi la responsabilità dell'ente locale convenuto, in qualità di proprietario della strada in cui si verificava il sinistro, nella causazione dei danni oggetto di causa.
15. In ordine al danno non patrimoniale subito dall'infortunata ed alla sua entità, possono condividersi le indagini e le conclusioni a cui è pervenuto la CT nominata nel giudizio d'appello, dott.ssa perché precise, esaurienti, Persona_2 adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della e della documentazione medica fornita dalla stessa. Pt_1
L'ausiliario giudiziale, premessa la natura chiaramente traumatica delle lesioni patite dall'istante, ha precisato che l'appellante riportava per effetto del sinistro avvenuto in data 07.02.2017 una: “Frattura sottocapitata del femore destro trattata chirurgicamente con intervento di artroprotesi totale”. A tali lesioni, secondo il motivato parere dell'ausiliario tecnico, conseguì un periodo di inabilità temporanea totale di giorni trenta, a cui aggiungere un ulteriore periodo di giorni trenta di inabilità temporanea parziale al 50% ed un periodo di inabilità temporanea parziale al
25% di altri giorni trenta. Residuano postumi a carattere permanente incidenti sulla
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integrità psicofisica del soggetto nella misura del quindici per cento, intesi come solo danno biologico.
Inoltre, secondo quanto precisato dall'ausiliario, non risultano allegate in atti spese documentate né previste spese future.
Passando alla valutazione dei danni in termini economici, mette conto precisare che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale all'attualità, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i più recenti parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di
Milano.
La più recente versione delle tabelle - nell'aggiornare i precedenti valori, individuati successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, relativi al triennio gennaio 2018 - gennaio 2021, che determinavano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella qualificata in termini di “danno morale”, inclusa, a partire dall'anno 2011, nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 11754 del 15/05/2018) – consente in particolare la liquidazione autonoma del cosiddetto “danno morale”.
Le attuali tabelle milanesi, infatti, prevedono una specifica voce risarcitoria dedicata al pregiudizio morale, il cui positivo riconoscimento e concreta liquidazione mantiene, alla stregua dei ripetuti insegnamenti della più recente giurisprudenza di legittimità, una propria integrale autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale cosicché, trattandosi “di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante”, deve ritenersi non conglobabile nel danno biologico (Cass.
Civ., Sez. III, 10/11/2020, n. 25164; Cassazione civile, sez. III, 17/05/2022, n. 15733;
Cass. Civ., Sez. III, 09/11/2022, n. 32935).
Restano, invece, immutate le prescrizioni in forza delle quali la misura “standard” del risarcimento del danno biologico, prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito e, cioè, dalle tabelle milanesi, può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, a fini di
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“personalizzazione” dell'entità del risarcimento, solo in presenza di circostanze eccezionali e specifiche, identificate in conseguenze dannose anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato.
Diversamente, i pregiudizi che qualunque vittima avrebbe ordinariamente patito, secondo l'id quod plerumque accidit, in seguito alle medesime lesioni, non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (da ultimo Cass. Civ., Sez. III,
04/08/2022, n. 24227).
In buona sostanza, le tabelle milanesi a cui occorre fare attualmente riferimento nell'ambito della liquidazione equitativa del danno propongono la liquidazione disgiunta dei pregiudizi integrati dal cd. danno biologico standard e dal cd. danno morale, tuttavia prevedendo percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via della cd. personalizzazione, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico.
Applicate quindi le ultime tabelle del Tribunale di Milano, si perviene alla seguente liquidazione all'attualità tenuto conto dell'età dell'infortunata al tempo del sinistro del 7 febbraio 2017 (anni 58, essendo nata il [...]): € 34.443,00 per il danno biologico permanente (anni 58 e punti di invalidità 15) ed € 6.037,50 per il danno biologico temporaneo, per un danno biologico complessivo, all'attualità, pari ad €
40.480,50.
In considerazione delle qualità individuali e dell'età della danneggiata ed in assenza di idonea prova di peculiari circostanze idonee ad incidere in modo specifico sulla liquidazione standardizzata, questa Corte ritiene che non si debba applicare alcuna percentuale di aumento per la personalizzazione del danno biologico.
Su tale ultima somma, già liquidata all'attualità essendosi fatta applicazione di tabelle di recente formazione, spettano gli interessi legali dal giorno del fatto calcolati alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis: Cass. 3 marzo 2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002 n. 883), ovvero inizialmente sulla somma sopra indicata ma devalutata secondo gli indici ISTAT sino al giorno del
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sinistro, 07.02.2017 (per un importo pari ad € 33.565,92) e poi sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli stessi indici Istat.
Eseguite le relative operazioni, a titolo di danno non patrimoniale va, pertanto, liquidata la somma complessiva di € 44.851,62, calcolata all'attualità e comprensiva di interessi compensativi (di cui € 4.371,12 a titolo di interessi compensativi).
Nessuna somma va liquidata a titolo di danno patrimoniale considerata l'assenza di spese mediche documentate, secondo quanto accertato dall'ausiliario.
Sulle somme così come sopra liquidate, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
16. Per effetto dell'accoglimento dell'appello, si impone una complessiva rivalutazione delle spese di lite relative al doppio grado.
Le spese del doppio grado- ivi comprese quelle di consulenza tecnica d'ufficio – seguono dunque la soccombenza del appellato e si liquidano come da Pt_2
dispositivo che segue, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55/2014, come aggiornati dal DM n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022
e in vigore dal 23 ottobre 2022, determinato lo scaglione di riferimento sulla scorta della somma riconosciuta, con attribuzione agli avvocati Antonio Camarca e
Raffaele De Rosa dichiaratisi anticipatari.
Deve altresì riconoscersi l'importo di € 305,00, di cui alla fattura versata in atti, relativa al compenso al consulente di parte dott. , trattandosi di fattura Persona_3
quietanzata e ricorrendo pertanto un'adeguata prova del relativo esborso. ( Cass. sez.
3 - , Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022, secondo cui, in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento)
P.Q.M.
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la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4100/21, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, condanna il in Parte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare all'appellante
[...]
a titolo risarcimento del danno non patrimoniale, la complessiva somma Parte_1 di € 44.851,62 (liquidata all'attualità e comprensiva di “interessi compensativi”), oltre interessi al saggio legale dal giorno della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) Condanna l'appellato in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a pagare in favore dell'appellante le spese del Parte_1
doppio grado di giudizio che si liquidano, quanto al giudizio di primo grado, in €
545,00 per spese ed € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, quanto al presente grado, nell'importo di € 1.165,50 per esborsi e di € 9.991,00 per compenso professionale, oltre all'importo di € 305,00 a titolo di rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte e al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi professionali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati Antonio Camarca e Raffaele De Rosa, dichiaratisi anticipatari;
3) Pone definitivamente le spese di CT a carico del Controparte_1
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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- 17 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2620/2021 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 29.03.2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura a margine dell'atto di citazione, dagli avvocati Antonio Camarca (C.F.
) e Raffaele De Rosa (C.F. ) presso il C.F._2 C.F._3 cui studio in Arzano, alla via Leopardi n° 4, è elettivamente domiciliata.
-APPELLANTE
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- 1 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
E
C.F. , in persona del Dirigente del settore Parte_2 P.IVA_1
Avvocatura Avv. A. Sannino, giusta delega sindacale, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv. Annalisa Cuccaro e Pasquale Verde.
Parte_3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 07.11.2017, conveniva Parte_1
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il al fine di ottenere Parte_2 il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro verificatosi in data 07.02.2017, alle ore 11.00 circa, in alla Via Fasano. Pt_2
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti a sostegno della domanda risarcitoria, parte attrice esponeva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre camminava a piedi sul marciapiede di Via Fasano in giunta nei pressi del Pt_2 mercato ortofrutticolo, rovinava al suolo a causa di una buca, colma d'acqua e coperta da foglie, non visibile, né altrimenti segnalata, causata dallo “svellimento” di alcuni sanpietrini della pavimentazione.
2. Si costituiva in giudizio, in data 09.02.2018, il il quale Parte_2 eccepiva l'inammissibilità, l'improcedibilità e infondatezza della domanda attorea chiedendone l'integrale rigetto con condanna della parte attrice alle spese di lite.
3. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., ammesse ed espletate le prove testimoniali, il Giudice di prime cure riteneva di non disporre una consulenza tecnica medico-legale, rinviando ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.04.2021.
4. Con sentenza n. 4100/2021, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il
Tribunale di Napoli rigettava la domanda condannando l'attrice al pagamento delle spese processuali.
Segnatamente, sussumendo la pretesa esperita nell'alveo applicativo dell'art. 2043
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c.c., il Tribunale riteneva che parte attrice non avesse adeguatamente provato la riconducibilità causale del danno ad una condizione pericolosa del bene imprevedibile e non visibile. Infatti, difformemente da quanto invocato dall'attrice, secondo cui la causa delle lesioni lamentate era riconducibile al fatto di essere inciampata in una buca non visibile, in quanto piena d'acqua, il Tribunale riteneva che con riferimento alla invisibilità soggettiva non apparisse decisivo il rilievo che la buca fosse ricolma d'acqua.
Osservava il Giudice di prime cure come tale circostanza determinasse solo l'impossibilità di percepire la buca nelle sue caratteristiche dimensionali interne
(ampiezza e profondità), ma non già di desumerne chiaramente l'esistenza proprio dalla presenza dell'acqua e dei detriti che si formano a causa di un avallamento di una superficie piana che li trattiene. Alla luce di ciò e considerate le condizioni climatiche (ore 11, quindi con piena luce naturale); considerata, altresì, l'età dell'attrice, all'epoca sessantenne e quindi nel pieno esercizio della facoltà psicofisiche, il Tribunale concludeva che l'attrice utilizzando la normale prudenza avrebbe potuto evitare la caduta ed il conseguente prodursi di lesioni ascrivibili unicamente a sua colpa. Pertanto, la domanda attorea veniva rigettata con relativa condanna alle spese processuali.
5. Avverso tale pronuncia, pubblicata il 30.04.2021, con atto di citazione notificato telematicamente il 03.06.2021, ha spiegato appello deducendo a Parte_1 sostegno due motivi.
6. L'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza
n.4100/2021 del Tribunale di Napoli – 6^ Sezione Civile, nell'ambito del giudizio
R.G.N. 30724/2017, pubblicata in data 30.04.2021, così provvedere:
- accertare e dichiarare, ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c., la responsabilità unica ed esclusiva del in persona del l.r.p.t. nella causazione Parte_2 dell'infortunio de quo e delle conseguenti lesioni patite dalla odierna appellante;
- condannare, per l'effetto, esso convenuto, in persona del l.r.p.t., al risarcimento delle lesioni tutte patite dalla odierna appellante, quantificato, per i valori espressi R.G. n°2620/2021- Sentenza
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dalle Tabelle del Tribunale di Milano 2021, in € 75.626,00 ovvero in quella diversa, maggiore o minor somma, determinata anche con valutazione ex art.1226 c.c., che
l'Ecc.ma Corte adita riterrà di giustizia. Il tutto, oltre all'ulteriore somma richiesta a titolo di cd. “aumento personalizzato del danno non patrimoniale” fino ad un massimo del +37%, al rimborso delle spese mediche pari ad € 219,16 ed € 305,00 per fattura n.61/17 del dott. . Il tutto, maggiorato di interessi compensativi Per_1 nella misura legale e rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo. 3)
Vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio con attribuzione ex art.93 c.p.c. ai sottoscritti procuratori anticipatari.
In sede istruttoria, si chiede di ammettere CT medico-legale sulla persona dell'odierna appellante per valutare e quantificare il d.b., l'ITT e l'ITP conseguenti alle lesioni patite.”
7. L'atto di appello veniva notificato all'appellato, in data 03.06.2021, tramite posta elettronica certificata presso il procuratore costituito nel giudizio di prime cure del avv. Gennaro Rescigno. Parte_2
8. Il Comune appellato era convenuto per il giorno 18.11.2021 dinnanzi a questa
Corte distrettuale.
9. Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo l'11.06.2021.
10. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 06.10.2021, si è costituito in giudizio l'odierno appellato, il quale ha resistito al gravame eccependo in via preliminare l'inammissibilità della “nuova” documentazione prodotta dall'appellante e delle “nuove” richieste istruttorie dalla stessa formulate nonché concludendo nel merito per il rigetto di tutte le domande svolte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
11. All'udienza del 26.03.2025 tenutasi in “forma cartolare”, precisate le conclusioni ad opera delle parti, mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
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12. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 03.06.2021, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata avvenuta in data 05.05.2021.
13. Tanto debitamente precisato, il gravame merita di essere accolto, per i rilievi esposti nella motivazione che segue.
13.1 Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata denunziando l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c., nonché l'omesso esame di circostanze e punti decisivi della controversia, avendo il giudice di primo grado ritenuto non applicabile alla fattispecie de qua la disciplina di cui all'art. 2051
c.c. suffragando tale suo convincimento con orientamenti giurisprudenziali da tempo superati. Ha dedotto, a contrario, l'appellante come un consolidato orientamento di legittimità ravvisi nell'art. 2051 c.c. un'ipotesi di responsabilità oggettiva del custode, dovendo il danneggiato limitarsi solamente a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e spettando al custode la prova liberatoria mediante la dimostrazione del caso fortuito.
Orbene, secondo quanto dedotto dall'impugnante, dalla documentazione e dall'istruttoria espletata era emerso che:
-sussisteva il nesso causale tra la buca e la caduta dell'attrice per come confermato dai testi escussi in corso di causa;
- il luogo del sinistro ricadeva nel perimetro stradale del con Parte_2 conseguente obbligo di custodire e manutenere la res da parte dell'ente comunale;
- l'ente convenuto non aveva preso posizione in maniera chiara ed analitica sui fatti posti dall'attrice a fondamento della propria domanda;
- il convenuto aveva solo sostenuto che il sinistro fosse riconducibile al caso fortuito senza fornire in tal senso alcuna prova liberatoria.
13.2 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 2043 c.c. poiché, anche a voler ritenere applicabile la relativa disciplina, una corretta disamina di quanto emerso in corso di giudizio avrebbe condotto ugualmente ad affermare la responsabilità del convenuto in ordine alla causazione dell'infortunio e delle conseguenti lesioni occorse all'appellante.
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Nell'assunto dell'impugnante, le condizioni climatiche e l'età della danneggiata, poste a fondamento del rigetto della domanda da parte del Tribunale, avrebbero potuto al più rilevare ai fini di un eventuale concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento, ma non avrebbero potuto elidere la responsabilità del proprietario della res.
14. I due motivi di gravame, per evidenti ragioni di connessione, meritano di essere trattati congiuntamente e appaiono indubitabilmente fondati.
I rilievi svolti dalla parte impugnante appaiono infatti in ampia misura condivisibili.
Coglie nel segno, infatti, la difesa dell'appellante nel denunziare l'omesso esame di circostanze e punti decisivi della controversia nonché l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c., ad opera del giudice di prime cure il quale - ritenendo che, con riguardo ad ogni strada liberamente transitabile, pur ubicata all'interno del perimetro del centro abitato, manchi la possibilità di controllo continuo in capo alla pubblica amministrazione proprietaria, tale da giustificare l'applicabilità dell'art. 2051 c.c.- ha disatteso un oramai consolidato orientamento di legittimità, ampiamente favorevole all'applicabilità dell'art. 2051 c.c. anche nell'ipotesi in cui la posizione di custode sia ascrivibile ad una pubblica amministrazione.
Reputa dunque questa Corte distrettuale, in conformità di un orientamento di legittimità che può ormai ritenersi consolidato, e difformemente da quanto opinato dal Tribunale, che la fattispecie de qua debba essere ricondotta all'alveo dell'art. 2051 c.c. con applicazione della relativa disciplina. E ciò tanto piò ove si consideri la prospettazione offerta dalla parte impugnante che, fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva prospettato anche una responsabilità del ai Pt_2 sensi dell'art. 2051 c.c., una relazione di custodia tra l'ente convenuto e la res produttiva del danno.
Deve allora precisarsi, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema
Corte espressasi in argomento (cfr. di recente, Cassazione civile sez. III, 16/02/2021,
n.4035, alle cui argomentazioni può porsi rinvio), che la responsabilità ex art. 2051
c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova
(liberatoria) del caso fortuito. Tale essendo la struttura della responsabilità ex art.
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2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode, come detto, l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., pertanto, tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa"
o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi correlati ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.
Sulla scorta di tale premessa, il tenore delle deposizioni rese dai testi escussi alle udienze del 02.04.2019 e del 20.10.2020, e Testimone_1 _2
, appare, dunque, ampiamente idoneo all'assolvimento dell'onere probatorio
[...] incombente sull'odierna appellante. Meritevoli di considerazione, al riguardo, sono sia la deposizione della teste , che ha appunto riferito che Testimone_1
l'attrice cadde nella buca effigiata dalle fotografie di cui alla produzione attorea, testualmente dichiarando: “Io e (la figlia dell'attrice) camminavamo avanti _2
e la GN indietro. All'improvviso ci siamo girate e abbiamo visto la GN che stava cadendo”, “l'abbiamo vista a terra, dentro una buca ricolma d'acqua”,
“quello che posso dire è che la buca non si vedeva in quanto c'erano molte foglie”; sia la deposizione della teste , figlia dell'attrice, che ha anch'ella Testimone_2 riferito, in termini conformi al racconto della prima teste, della caduta nella medesima buca non visibile in quanto “ricolma” di acqua e di foglie. La teste
[...]
ha, altresì, riconosciuto le fotografie, prodotte in copia da parte attrice, _2
riproducenti lo stato dei luoghi ed in particolare il punto dove cadde l'attrice.
Correttamente poi l'impugnante ha denunciato l'errore in cui è incorso il Tribunale che è pervenuto all'esclusione della responsabilità dell'ente comunale sull'assunto che: “la PA, nonostante ne sia formalmente titolare, non abbia la possibilità di esercitare un potere di controllo materiale sul bene del tipo di quello richiesto dall'art.2051 c.c.”, “la PA, pur vantando indiscutibilmente un sicuro e ampio potere di disponibilità giuridica dei beni demaniali de quibus, attesa la sua condizione
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proprietaria…. esercita, a causa della stessa natura e connotazione strutturale dei beni di cui trattasi, un controllo necessariamente diverso, meno pregnante, dal contenuto e dalla consistenza fattuale più sfumati rispetto a quello di ogni custode. E non può non convenirsi che, in casi di tal fatta, per l'amministrazione è materialmente impossibile esercitare quel potere penetrante, continuo ed immediato sulla cosa come richiesto ex art. 2051”.
Una tale impostazione risulta, infatti, come accennato, erronea alla luce della pacifica riconducibilità della fattispecie al paradigma dell'art. 2051 c.c., senza possibilità di utilizzare, per l'accertamento della responsabilità del custode, categorie ad essa non pertinenti.
Secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, invero, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima;
il fatto del terzo e la colpa del danneggiato, però, in tanto escludono la responsabilità del custode, in quanto intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Ne consegue, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato- una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, presunzione che quest'ultima potrà, a propria volta, superare solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito. Il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato, per quanto anzidetto, in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati, comprensivo cioè anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia esclusiva nella produzione del danno nonché della colpa del danneggiato (Cass. 2008/5578; Cass. 26
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marzo 2002 n. 4308; Cass. 16 febbraio 2001 n. 2331), purché, come detto, intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità; e se il comportamento colposo del danneggiato non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso peraltro può comunque integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cc
(richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 8 maggio 2008 n. 11227; Cass. 20 febbraio 2006
n. 3651).
La Suprema Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha in particolare affermato, con le ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480 2481, 2482 e
2483, che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, “quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (v. pure le ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile
2019, n. 9315; con la precitata ordinanza 10 febbraio 2018, nn. 2480 è stata, ad esempio, esclusa la responsabilità da cose in custodia in capo all'ente proprietario e gestore della strada, munita di guardrail di altezza a norma di legge, per i danni patiti dal superamento del medesimo da parte del conducente di un veicolo che ne aveva,
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per causa ignota, perso il controllo, non potendo il custode rispondere dei danni cagionati in via esclusiva da una condotta del danneggiato da qualificarsi oggettivamente non prevedibile secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date dai luoghi).
È pacifico, pertanto, come sopra già accennato, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte espressasi in argomento (cfr. di recente,
Cassazione civile sez. III, 16/02/2021, n.4035, alle cui argomentazioni può porsi rinvio), che: la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi correlati ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi
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anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. (v. le sentenze 10 ottobre 2008, n. 25029, e 4 dicembre 2012,
n. 21727, nonché l'ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25838 secondo cui la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 cod. civ., è esclusa dalla condotta colposa della vittima che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile).
In buona sostanza, "la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di
"imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che “praevideri non potest”. (così, Cass. n. 25837/2017).
L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile (così,
Cass. n. 25837/2017, nonché Cassazione civile sez. III, 16/02/2021, n.4035) oppure, pur essendo astrattamente prevedibile, fosse da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (così
Cass. 10 febbraio 2018, nn. 2480; discorre di condotta “abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto”
Cass. sez. 3 -, ordinanza n. 2481 del 01/02/2018).
Deve, allora, ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano. Ciò non significa, peraltro, che tale condotta - ancorché non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c.
(operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità
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della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
In conclusione, deve dunque affermarsi che, ove sia dedotta la responsabilità del custode per una caduta in corrispondenza di una disconnessione o buca della pavimentazione stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, nei termini sopra precisati, e sia pertanto tale da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la fattispecie all'attenzione di questa Corte distrettuale appare di piana soluzione.
Infatti, difformemente da quanto ritenuto dal Tribunale, parte attrice ha adeguatamente assolto il proprio onus probandi: la presenza della disconnessione del manto stradale, integrata da una buca come rappresentata anche dai rilievi fotografici versati in atti, e la caduta avvenuta proprio a causa di tale buca - circostanze di fatto indubitabilmente emergenti da entrambe le deposizioni - costituiscono gli elementi che, alla stregua dei principi di diritto appena esposti, l'attrice doveva dimostrare e ha dimostrato.
Da parte sua, il nessuna prova ha fornito di un caso fortuito tale da Pt_2
determinare interruzione del rapporto di causalità. Il convenuto, infatti, non ha provato né che la danneggiata abbia tenuto un comportamento assolutamente anomalo, né che l'anomalia del piano di calpestio si sia formata improvvisamente ed imprevedibilmente: non la prima circostanza, perché l'attrice altro non stava facendo che percorrere una strada pacificamente aperta al pubblico transito;
non la seconda, tant'è che una tale evenienza non è stata neppure dedotta.
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Peraltro, difformemente ad quanto dedotto dal Comune appellato, neppure dal certificato di pronto soccorso appaiono desumibili elementi a lui favorevoli;
infatti, la dizione “incidente domestico”, evidentemente erronea, trova contestuale correzione nel medesimo certificato, laddove si precisa che l'attrice dichiarava “di essersi infortunata per strada sconnessa al mercato”.
Invero, secondo quanto emerso dalle risultanze istruttorie - e difformemente da quanto opinato dal primo Giudice - la si è limitata a fare un uso normale della Pt_1 strada pubblica, senza violare alcuna regola della circolazione e senza tenere alcuna condotta imprudente eccezionale e/o imprevedibile.
Del resto, le circostanze di fatto nelle quali si verificava l'evento, secondo i dettagli del racconto fornito dai testi, ampiamente riscontrati dai rilievi fotografici versati in atti, inducono ad escludere che la situazione di pericolo fosse prevedibile e superabile, con le normali cautele e che il danno sia, quindi, avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima (arg. Cass. Civ.
15375/2011).
Deve, pertanto, affermarsi la responsabilità dell'ente locale convenuto, in qualità di proprietario della strada in cui si verificava il sinistro, nella causazione dei danni oggetto di causa.
15. In ordine al danno non patrimoniale subito dall'infortunata ed alla sua entità, possono condividersi le indagini e le conclusioni a cui è pervenuto la CT nominata nel giudizio d'appello, dott.ssa perché precise, esaurienti, Persona_2 adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della e della documentazione medica fornita dalla stessa. Pt_1
L'ausiliario giudiziale, premessa la natura chiaramente traumatica delle lesioni patite dall'istante, ha precisato che l'appellante riportava per effetto del sinistro avvenuto in data 07.02.2017 una: “Frattura sottocapitata del femore destro trattata chirurgicamente con intervento di artroprotesi totale”. A tali lesioni, secondo il motivato parere dell'ausiliario tecnico, conseguì un periodo di inabilità temporanea totale di giorni trenta, a cui aggiungere un ulteriore periodo di giorni trenta di inabilità temporanea parziale al 50% ed un periodo di inabilità temporanea parziale al
25% di altri giorni trenta. Residuano postumi a carattere permanente incidenti sulla
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integrità psicofisica del soggetto nella misura del quindici per cento, intesi come solo danno biologico.
Inoltre, secondo quanto precisato dall'ausiliario, non risultano allegate in atti spese documentate né previste spese future.
Passando alla valutazione dei danni in termini economici, mette conto precisare che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale all'attualità, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i più recenti parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di
Milano.
La più recente versione delle tabelle - nell'aggiornare i precedenti valori, individuati successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, relativi al triennio gennaio 2018 - gennaio 2021, che determinavano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella qualificata in termini di “danno morale”, inclusa, a partire dall'anno 2011, nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 11754 del 15/05/2018) – consente in particolare la liquidazione autonoma del cosiddetto “danno morale”.
Le attuali tabelle milanesi, infatti, prevedono una specifica voce risarcitoria dedicata al pregiudizio morale, il cui positivo riconoscimento e concreta liquidazione mantiene, alla stregua dei ripetuti insegnamenti della più recente giurisprudenza di legittimità, una propria integrale autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale cosicché, trattandosi “di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante”, deve ritenersi non conglobabile nel danno biologico (Cass.
Civ., Sez. III, 10/11/2020, n. 25164; Cassazione civile, sez. III, 17/05/2022, n. 15733;
Cass. Civ., Sez. III, 09/11/2022, n. 32935).
Restano, invece, immutate le prescrizioni in forza delle quali la misura “standard” del risarcimento del danno biologico, prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito e, cioè, dalle tabelle milanesi, può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, a fini di
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“personalizzazione” dell'entità del risarcimento, solo in presenza di circostanze eccezionali e specifiche, identificate in conseguenze dannose anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato.
Diversamente, i pregiudizi che qualunque vittima avrebbe ordinariamente patito, secondo l'id quod plerumque accidit, in seguito alle medesime lesioni, non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (da ultimo Cass. Civ., Sez. III,
04/08/2022, n. 24227).
In buona sostanza, le tabelle milanesi a cui occorre fare attualmente riferimento nell'ambito della liquidazione equitativa del danno propongono la liquidazione disgiunta dei pregiudizi integrati dal cd. danno biologico standard e dal cd. danno morale, tuttavia prevedendo percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via della cd. personalizzazione, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico.
Applicate quindi le ultime tabelle del Tribunale di Milano, si perviene alla seguente liquidazione all'attualità tenuto conto dell'età dell'infortunata al tempo del sinistro del 7 febbraio 2017 (anni 58, essendo nata il [...]): € 34.443,00 per il danno biologico permanente (anni 58 e punti di invalidità 15) ed € 6.037,50 per il danno biologico temporaneo, per un danno biologico complessivo, all'attualità, pari ad €
40.480,50.
In considerazione delle qualità individuali e dell'età della danneggiata ed in assenza di idonea prova di peculiari circostanze idonee ad incidere in modo specifico sulla liquidazione standardizzata, questa Corte ritiene che non si debba applicare alcuna percentuale di aumento per la personalizzazione del danno biologico.
Su tale ultima somma, già liquidata all'attualità essendosi fatta applicazione di tabelle di recente formazione, spettano gli interessi legali dal giorno del fatto calcolati alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis: Cass. 3 marzo 2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002 n. 883), ovvero inizialmente sulla somma sopra indicata ma devalutata secondo gli indici ISTAT sino al giorno del
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sinistro, 07.02.2017 (per un importo pari ad € 33.565,92) e poi sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli stessi indici Istat.
Eseguite le relative operazioni, a titolo di danno non patrimoniale va, pertanto, liquidata la somma complessiva di € 44.851,62, calcolata all'attualità e comprensiva di interessi compensativi (di cui € 4.371,12 a titolo di interessi compensativi).
Nessuna somma va liquidata a titolo di danno patrimoniale considerata l'assenza di spese mediche documentate, secondo quanto accertato dall'ausiliario.
Sulle somme così come sopra liquidate, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
16. Per effetto dell'accoglimento dell'appello, si impone una complessiva rivalutazione delle spese di lite relative al doppio grado.
Le spese del doppio grado- ivi comprese quelle di consulenza tecnica d'ufficio – seguono dunque la soccombenza del appellato e si liquidano come da Pt_2
dispositivo che segue, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55/2014, come aggiornati dal DM n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022
e in vigore dal 23 ottobre 2022, determinato lo scaglione di riferimento sulla scorta della somma riconosciuta, con attribuzione agli avvocati Antonio Camarca e
Raffaele De Rosa dichiaratisi anticipatari.
Deve altresì riconoscersi l'importo di € 305,00, di cui alla fattura versata in atti, relativa al compenso al consulente di parte dott. , trattandosi di fattura Persona_3
quietanzata e ricorrendo pertanto un'adeguata prova del relativo esborso. ( Cass. sez.
3 - , Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022, secondo cui, in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento)
P.Q.M.
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la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4100/21, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, condanna il in Parte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare all'appellante
[...]
a titolo risarcimento del danno non patrimoniale, la complessiva somma Parte_1 di € 44.851,62 (liquidata all'attualità e comprensiva di “interessi compensativi”), oltre interessi al saggio legale dal giorno della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) Condanna l'appellato in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a pagare in favore dell'appellante le spese del Parte_1
doppio grado di giudizio che si liquidano, quanto al giudizio di primo grado, in €
545,00 per spese ed € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, quanto al presente grado, nell'importo di € 1.165,50 per esborsi e di € 9.991,00 per compenso professionale, oltre all'importo di € 305,00 a titolo di rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte e al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi professionali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati Antonio Camarca e Raffaele De Rosa, dichiaratisi anticipatari;
3) Pone definitivamente le spese di CT a carico del Controparte_1
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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