Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/04/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere rel.
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 18 novembre 2024, iscritta al n. 378/2024
R.G. Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale
del 10 aprile 2025
d a
Parte_1
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Angela Caliò Marincola Sculco dell'Avvocatura Distrettuale di OGGETTO: Pt_1
assegno/prestazione Brescia, come da procura generale in atti.
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
Parte_2
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 1072 del 2024 del Tribunale di
Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n.1072/2024, pubblicata in data 4 ottobre
2024, il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro,
ha accolto il ricorso proposto da nei confronti Parte_2
dell' ai sensi dell'art.28 del d.lgs. 150 del 2011, nonché Pt_1
degli artt.281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ed ha accertato il carattere discriminatorio della negazione, da parte dell' del Pt_1
diritto del ricorrente a percepire l'assegno unico universale di cui all'art.1 d.lgs.230/2021 in ragione del possesso del permesso di soggiorno per attesa di occupazione ex art.22, comma 11, d.lgs.
286 del 1998; ha altresì accertato il diritto di parte ricorrente di percepire detta prestazione dalla data della domanda amministrativa, con conseguente non debenza da parte del ricorrente della somme pretese in restituzione dall' con Pt_1
provvedimento del 24 ottobre 2023, e ha condannato l'ente previdenziale al pagamento delle spese di lite.
Contro la sentenza l' ha proposto appello Pt_1
(depositando ricorso), chiedendone la riforma e insistendo per il rigetto delle domande del ricorrente.
Fissata l'udienza di discussione, il non si è Pt_2
costituito.
All'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa.
La Corte si è ritirata in camera di consiglio e, all'esito, ha - 3 -
deciso la causa con sentenza di cui è stata data lettura integrale in udienza.
::::::::::
L'appello va dichiarato improcedibile.
Come esposto in premessa, all'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa ed in particolare non è comparso l' Pt_1
parte appellante e unica parte costituita.
Inoltre, l'ente appellante non ha neppure documentato in atti l'avvenuta notifica del ricorso alla parte appellata, con la conseguenza che deve ritenersi che questa non sia mai stata effettuata.
In assenza della notifica (neppure tentata), l'appello,
come anticipato, non può che essere dichiarato improcedibile.
Ed invero, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro l'appello, pur, in tesi, tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge,
è improcedibile ove la notificazione dell'atto di appello e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo tra l'altro consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 c.p.c..
Questo orientamento è stato affermato dalle Sezioni
Unite nella sentenza n.20604 del 2008, ed è stato ribadito da successive pronunce della Suprema Corte, non solo in materia di lavoro, ma anche in materia di locazioni e perfino nell'ambito - 4 -
dei procedimenti camerali (cfr.Cass.n.29870/2008, n.1721/2009,
n.11600/2010, n.9597/2011, n.27086/2011, n.20613/2013,
n.6159/2018).
In particolare, si è precisato che il vizio della notificazione omessa o inesistente dell'atto di appello è
assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività
processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente.
Quindi non solo non è consentito, nel silenzio normativo,
allungare - con condotte omissive prive di giustificazione - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua
"ragionevole durata", ma l'improcedibilità dell'impugnazione conseguente alla mancata notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, senza possibilità
per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, trova giustificazione anche nell'esigenza di tutelare la legittima aspettativa della controparte al consolidamento,
entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso;
ciò a differenza di quanto avviene nel processo di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (cfr.Cass.n.6159/2018, n.17368/2018). - 5 -
Nella specie, come detto, è pacifica l'omessa notifica dell'appello e dunque è pure pacifica l'improcedibilità
dell'appello.
Né può trovare applicazione la previsione di cui all'art.348 c.p.c., perché la fattispecie disciplinata da questa norma postula che il contraddittorio si sia regolarmente costituito, con la notificazione dell'atto di appello.
La prima verifica che il giudice deve porre in essere,
infatti, è proprio quella della esistenza di una valida vocatio in ius, attraverso la prova della notifica dell'atto d'impugnazione;
solo laddove tale verifica confermi la corretta instaurazione del contraddittorio sarà possibile fare applicazione delle regole che disciplinano le conseguenze derivanti dalla mancata comparizione delle parti ai sensi dell'art.348 c.p.c..
In definitiva, l'appello va dichiarato improcedibile per omessa notifica.
Nulla per le spese in assenza della costituzione della parte appellata.
PQM
Dichiara improcedibile l'appello avverso la sentenza n.1072 del 2024 del Tribunale di Brescia e nulla per le spese.
Brescia, 10 aprile 2025
Il Consigliere est.
(dott.ssa Giuseppina Finazzi)
Il Presidente
(dott.Antonio Matano)