Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
3681 /2024 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 33668811 //22002244 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iill 1199..66..2244 ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MOLINO NICOLA e UL ST del foro di Larino
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
CAPPELLETTI LOREDANA del foro di Monza RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO cui è stata fatta la comunicazione ai sensi dell'art. 473bis-14 cpc
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da nota depositata per l'udienza del
16.1.25 tenutasi con modalità cartolare , che qui si intende richiamata.
pagina 1 di 8
Con ricorso debitamente notificato la ricorrente conveniva in giudizio il marito al fine di ottenere dal Tribunale la pronuncia della separazione giudiziale tra le parti.
In fatto premetteva di essersi sposata con il resistente in data 12/09/2015 nel Comune di
OL (CB); che dal matrimonio era nata la figlia a Persona_1
BERGAMO il 06/04/2017 . Asseriva essere venuta meno ogni comunione sentimentale tra i coniugi e dopo aver ricordato i principi alla base dell'affido dei figli minori si soffermava ad evidenziare i rispettivi lavori: lei hostess e lui steward con redditi di fatto molto simili e cioè di € 2300,00 al mese. Concludeva chiedendo, oltre alla pronuncia di separazione con declaratoria di addebito al marito, l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso di lei con conseguente assegnazione della casa coniugale, chiedeva , in via alternativa ed in ragione dei tempi di permanenza della minore, un assegno di mantenimento per la prole di € 150,00 o di € 600,00 mensile oltre al 50% delle spese straordinarie, richiedendo altresì la disciplina e la regolamentazione di rapporti finanziari tra le parti.
Si costituiva il resistente che non si opponeva alla richiesta di separazione, ricostruiva in modo analitico l'origine della crisi familiare e sottolineava come, proprio per i turni massacranti del lavoro svolto dai due coniugi, il collocamento prevalente della figlia imponeva l'utilizzo di terze persone, così da rendere assolutamente preferibile il collocamento alternato della figlia. Concludeva chiedendo di disporre un percorso di mediazione familiare, il rigetto della domanda di addebito a suo carico, l'affido condiviso con collocamento paritario tra i genitori senza alcuna assegnazione della casa con il contributo al 50% delle spese straordinarie, prevedeva un suo diritto di visita e si soffermava su altre situazioni economiche finanziarie tra le parti.
All'udienza del 16.1.25, in continuazione della prima udienza di comparizione le parti assumevano di aver raggiunto un accordo complessivo e così il giudice delegato faceva pagina 2 di 8 propri come provvedimenti urgenti le condizioni di cui all'accordo e rimetteva la causa avanti al Collegio per la decisione.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti delle parti questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta, svolta da entrambi i coniugi, di addivenire alla pronuncia di separazione.
Le condizioni concordate tra le parti possono essere assunte da questo Collegio perché risultano in linea con il perseguimento degli interessi della figlia minore che potrà continuare a vivere nella casa coniugale insieme alla madre con un collocamento peraltro di fatto quasi paritetico tra le parti.
Alla luce della condivisa responsabilità non è necessario procedere alla audizione della minore.
Stante l'accordo raggiunto le spese di lite vengono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] (atto n. 76, Parte_2
parte I1°, serie A, registro del Comune di OL , Atti di Matrimonio dell'anno
2015 )
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL per pagina 3 di 8 l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
Si dispone in conformità dell'accordo dei coniugi:
- “I coniugi vivranno separati nel mutuo e civile reciproco rispetto e mentre la casa coniugale di Treviolo (BG), alla via Marco Polo 28, verrà assegnata alla signora
, la quale continuerà ad abitarci con la figlia minore anche ai Parte_1
fini della residenza anagrafica. Il signor lascerà la casa Parte_2
coniugale entro il 16 Marzo 2025, trasferendosi in un appartamento in locazione a
Ponte San Pietro (BG), via Rampinelli 8. Asporterà dall'abitazione coniugale tutti i propri oggetti ed effetti personali, riservandosi in seguito all'eventuale asporto dell'arredamento appartenente ai propri nonni. Per quanto riguarda gli acquisti congiunti di accessori e suppellettili i coniugi si impegnano a dividerli in modo equo. Tutte le spese per le utenze domestiche relative al suddetto immobile e quelle relative alla ordinaria amministrazione resteranno ad esclusivo carico della signora a partire dalla data di trasferimento del coniuge in altro immobile. Le Pt_1
spese di straordinaria amministrazione saranno corrisposte tra le parti e 50% in qualità di comproprietari.
- 2) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento alternato paritetico presso ciascun genitore in ragione del calendario dei turni lavorativi di entrambi e comunque ordinato come da schema allegato all'accordo,. sottoscritto dai coniugi, che costituisce parte integrante del presente accordo. Su accordo delle parti, i coniugi potranno modificare i tempi di permanenza di presso ciascun genitore in base alle varie esigenze Per_1
lavorative che si presenteranno, rispettando sempre il criterio di alternanza paritetica.
pagina 4 di 8 - 3) Il mantenimento di sarà diretto da parte di ciascun genitore nei tempi di Per_1
rispettiva permanenza, ciascun genitore concorrerà in misura del 50% alle spese straordinarie necessarie in base alle linee guida del Tribunale di Bergamo.
- 4) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti negli interessi della figlia relative all'educazione e alla formazione scolastica e alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di , mentre potranno esercitare Per_1
separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. In particolare sarà garantito dal padre e dalla madre la piena attuazione del diritto del minore alla bigenitorialità e alla sua reale centralizzazione nel rapporto di entrata con entrambi i genitori mediante una loro presenza costante tale da garantirgli una stabile, solida relazione affettiva con la madre e con il padre, nonché una sana, equilibrata crescita psicofisica e ciò mediante la prosecuzione di tutte le attività svolte dalla minore quotidianamente, sia scolastiche che sportive che ricreative, al fine di garantirgli la serenità dell'adattamento al nuovo assetto familiare.
- 5) Il periodo delle vacanze natalizie e Pasquale, così come le altre feste ricorrenze, verranno concordate di volta in volta rispettando il criterio di alternanza e in modo da garantire ad entrambi i coniugi di trascorrere pari tempo e pari occasioni con
Salvo diverso accordo tra i genitori trascorrerà le vacanze Per_1 Per_1
natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al
6 gennaio con l'altro genitore;
durante le festività pasquali per tre giorni un anno dal lunedì al mercoledì con un genitore, mentre l'anno successivo dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua con l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza che viene seguito anche per i ponti festivi.
pagina 5 di 8 - 6) Ciascun genitore potrà trascorrere due settimane, anche non consecutive, con la figlia nel periodo estivo, le cui date verranno concordate tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, comunque sempre in ragione della disponibilità aziendale per quanto alle rispettive ferie, salvo diverso accordo tra i genitori.
- 7) L'assegno unico per il nucleo familiare viene percepito esclusivamente dalla signora e verrà utilizzato nell'esclusivo interesse della minore. Parte_1
- 8) Le parti di comune accordo confermano la loro reciproca volontà e quindi l'impegno a vendere la casa coniugale a data da destinarsi, le parti conferiranno incarico ad un'agenzia immobiliare scelta di comune accordo e qualsiasi comunicazione relativo all'immobile dovrà essere inviata dall'Agenzia ad entrambe le parti.
- 9) Entrambi i genitori hanno il diritto di comunicare telefonicamente con Per_1
in qualsiasi momento, nel rispetto naturalmente delle attività svolte dalla minore, e di essere tra loro reciprocamente informati di ogni singolo evento di rilevante importanza, per esempio stato di salute o impegni scolastici.
- 10) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio per sé del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio, anche autorizzando sin d'ora il rilascio del passaporto per la figlia minore.
- 11) Entrambi i coniugi saranno liberi di allontanarsi dalla loro residenza, comunicando all'altro genitore eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore. Qualora, invece, intendano recarsi all'estero con la minore, sarà necessario il preventivo assenso dell'altro coniuge. Si obbligano altresì a comunicare reciprocamente, entro il termine di 30 giorni, eventuali cambi di residenza e/o di domicilio e, subito, di recapito telefonico.
pagina 6 di 8 - 12) I coniugi si impegnano a non far frequentare la figlia agli eventuali Per_1
rispettivi nuovi partners, se non in caso di relazione duratura e comunque in modo sufficientemente graduale, tenuto conto della sensibilità e fragilità caratteriale della minore.
- 13) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di potere quindi continuare a provvedere ciascuno al proprio mantenimento, rinunciando reciprocamente a richiedere all'altro coniuge un concorso al mantenimento.
- 14) Per quanto ha le somme di denaro di cui al conto corrente cointestato di cui al numero 000002859643 ed acceso presso la saranno equamente divisi CP_1
al 50% ed il conto corrente chiuso, con trasferimento della rispettiva quota di mutuo sopra altro conto corrente personale;
laddove la normativa bancaria di riferimento non permetta lo scioglimento della contitolarità fino alla estinzione del mutuo, detto conto rimarrà aperto fino all'estinzione del prestito ottenuto per l'acquisto dell'immobile comune che, comunque, continuerà ad essere rimborsato nella misura del 50% ciascuno.
- 15) I coniugi hanno inoltre propri autonomi conti correnti bancari e postali, con ulteriori giacenze di investimenti che rimarranno in capo a ciascuno di loro.
- 16) Parimenti, la figlia è esclusiva intestataria di buoni fruttiferi postali Per_1
disponibili al compimento della maggiore età e di un libretto postale numero
000052440996 cointestato solo per facilità di gestione con la signora e Pt_1
ciò fino al compimento della maggiore età della minore.
- 17) Il signor è proprietario esclusivo di un'autovettura Parte_2
Hyundai IX20 targata EW882AP e la signora è proprietaria Parte_1
esclusiva di un'autovettura Fiat 500 targata EV748GZ e di un motociclo Vespa
pagina 7 di 8 Primavera 125 targato EZ83624 ed entrambi ne rimarranno rispettivi ed esclusivi proprietari.
- 18) Spese e compensi professionali del presente giudizio interamente compensati tra le parti”.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 16.1.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
pagina 8 di 8