Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 25/03/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile
composto dai magistrati:
- Dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- Dott.ssa Monica Pacilio Giudice
- Dott. Edoardo Sirza Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto in data 10.12.2024 al R.G. n. 46-1/2024 Procedimento
Unitario, promosso d a con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31, C.F. Parte_1 P.IVA_1
– società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Pt_1
società a socio unico – in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Filipponi (C.F. – PEC C.F._1
) e Igor Benetazzo (C.F. Email_1 C.F._2
– PEC , con domicilio eletto presso il loro Email_2
studio in Padova, Piazzale della Stazione n. 6, fax 049.8754918 Luca Filipponi (C.F.
), con studio in Padova, Piazzale Stazione n. 6, giusta procura C.F._1
1
Notaio dott.ssa in Milano;
Persona_1
RICORRENTE
n e i c o n f r o n t i d i c.f./p.iva ), con sede legale già in 34122 Trieste (TS), Via CP_1 P.IVA_2
Roma n. 30, indi, dal 16.01.2025, trasferita in 34122 Trieste (TS), Via di Torre Bianca
n. 26; PEC Email_3
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di presentato;
CP_1 Parte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale e tempestiva notifica (eseguita e perfezionatasi ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 40 CCII) di ricorso e decreto di fissazione d'udienza, tenutasi l'11 marzo 2025, cui la società resistente, non costituitasi, non è
comparsa;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex
artt. 1, 2 e 121 CCII;
premesso;
pag. 2 di 7 - che la società ricorrente vanta un credito, esigibile, portato da titolo giudiziale
(decreto ingiuntivo non opposto), a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica erogata presso tre utenze nel periodo fra settembre 2022 e aprile 2023, il cui ammontare, al lordo delle spese liquidate in sede monitoria, e degli interessi moratori, ivi riconosciuti con decorrenza dalle scadenze indicate in fattura e frattanto maturati, risulta indicato nella misura di complessivi 39.513,97, oltre interessi successivi;
ritenuto che la Società debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte;
in tal senso depongono la considerazione dell'epoca, ormai risalente, di insorgenza dei crediti e la qualità di fornitore essenziale del soggetto creditore, oltre al fatto che dalla Visura Camerale emerge che la società a presentato a CP_1
settembre 2024 la dichiarazione di cessazione dell'attività (v. pag. 9 visura camera di commercio);
rilevato che non sussistono elementi per considerare che la società debitrice sia una
“impresa minore” alla stregua dei requisiti dimensionali fissati dall'art. 2, comma 1,
lett.d), CCII;
rammentato che il possesso congiunto di tali requisiti costituisce un tema la cui prova,
come sancito dall'art. 121 CCII, costituisce onere del debitore, che nella specie non ha nemmeno tentato di assolverlo;
rilevato in particolare che oggettivamente la Società, costituita in data 26.11.1998 e avente come oggetto sociale la vendita al dettaglio di articoli di profumeria ed articoli per la cura e l'igiene della persona, di drogheria non alimentare e la pulizia della casa pag. 3 di 7 alimenti e prodotti di pulizia di animali domestici e prodotti alimentari etc., non ha depositato in CCIAA il bilancio di esercizio 2023; peraltro, stando al bilancio 2022,
versato dalla società ricorrente, i requisiti dimensionali relativi all'attivo patrimoniale,
ai ricavi e ai debiti (anche non scaduti) risultano tutti superati sia nel 2022 che nel
2021;
rilevata inoltre la manifesta sussistenza della condizione di procedibilità posta dall'art. 49, co. 5, CCII, alla luce dell'entità del credito, indiscutibile, della ricorrente e dell'evidenza degli estratti di ruolo trasmessi dall'Agenzia delle Parte_1
Entrate – Riscossione (da cui emergono (ulteriori) debiti attuali della Società, per la gran parte nei confronti dell'INPS, nella misura globale di quasi 300.000 euro);
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (c.f./p.iva CP_1
), con sede legale già in 34122 Trieste (TS), Via Roma n. 30, indi, dal P.IVA_2
16.01.2025, trasferita in 34122 Trieste (TS), Via di Torre Bianca n. 26; PEC
(avente come legale rappresentante p.t. il suo amministratore unico, Email_3
sig. c.f. ; CP_2 C.F._3
NOMINA
pag. 4 di 7 il dott. Francesco Saverio Moscato quale Giudice Delegato per la procedura e, con studio in Trieste, quale Curatore, il dott. comm. , che alla luce CP_3
dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi
ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies
disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in pag. 5 di 7 formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis
c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti,
nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE
il giorno 22 luglio 2025, ad ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo,
davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive pag. 6 di 7 verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.
art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02, n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 24/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Saverio Moscato
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