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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. RT CELESTE Presidente relatore dott.ssa Eliana ROMEO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 15/7/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 1087/2023 vertente
TRA
Parte_1 erede di CO RO
(avv.to Bonanni)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Damasco)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1195 del 16/11/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, accogliendo l'eccezione di prescrizione ex adverso formulata, si rigettava CP_ la domanda, proposta da CO RO nei confronti dell volta all'accertamento dell'esistenza delle denunciate malattie professionali, della loro derivazione da lavoro (in particolare, da esposizione ad amianto)
e della conseguenza, a causa di dette patologie, dell'insorgenza di postumi permanenti indennizzabili, nonché alla condanna dell'Istituto all'erogazione della rendita ex d.lgs. n. 38/2000 o dell'indennizzo, oltre le prestazioni aggiuntive ex art. 1, commi 241-246, della legge n. 244/2007. CP_ L'assicurato interponeva appello, cui resisteva l
Nelle more del giudizio, decedeva l'appellante, per cui si costituiva in riassunzione la figlia, unica erede, . Parte_1
Espletata CTU medico-legale e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
L'appello non merita accoglimento, atteso che risulta infondato l'assunto per cui le denunciate malattie polmonari - definite nel ricorso introduttivo come “asbestosi polmonare” a pag. 45, come “PC” a pag. 45 e come “insufficienza respiratoria cronica” a pag. 46 - e quella esofagea - definita nello stesso ricorso come
“adenocarcinoma esofageo” a pag. 35 - fossero correlate all'esposizione lavorativa all'amianto da parte del
CO, durante la sua attività svolta alle dipendenze del di Roma dall'1/6/1987 al Controparte_2
18/5/2025, come operaio specializzato, manovale e addetto al Nucleo operativo di sicurezza.
Questo Collegio, impregiudicate le questioni relative alle eccezioni preliminari sollevate nel giudizio - segnatamente, quella di prescrizione accolta dal primo giudice e quella di carenza di interesse ad agire CP_ sollevata dall - ha ritenuto di doversi avvalere dell'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, nominando come CTU il dott. al fine di rispondere al seguente quesito: “visitato l'appellante ed esaminata la Per_1 documentazione sanitaria in atti, eseguiti i necessari accertamenti specialistici e avvalendosi, se del caso, di un esperto della materia, accerti il CTU se il predetto è portatore delle patologie dedotte nel ricorso introduttivo e, in caso affermativo, accerti l'epoca di insorgenza e se le stesse siano riconducibili da un punto di vista causale alla situazione lavorativa, determinando l'eventuale sussistenza e misura del danno biologico ed accertandone gli eventuali postumi e la decorrenza”.
In riferimento ai quesiti posti, l'ausiliario, esaminata la documentazione sanitaria ed i risultati degli accertamenti svolti, rilevato che, “in mancanza del criterio diagnostico istologico e sulla base delle evidenze cliniche, strumentali e radiologiche disponibili, non è possibile ritenere che il CO fosse affetto da fibrosi polmonare interstiziale di natura asbestosica”, ed accertato che “il de cuius era affetto da broncopneumopatia (PC) enfisematosa con insufficienza respiratoria cronica successivamente evoluta fino all'exitus e adenocarcinoma esofageo in situ escisso chirurgicamente nel 2014, in pregresso esofago di
, ha correttamente concluso nel senso che, “per nessuna delle predette malattie, è concretamente Per_2 evocabile un'etiologia lavorativa”.
Nello specifico, per quanto concerne la patologia afferente all'apparato polmonare, il CTU - ricollegandosi ai criteri diagnostici IM (riportati a pag. 25 della relazione e correlandoli ai dati documentali disponibili), ha precisato quanto segue.
< fibre/cc-anni indicata dalla IM come soglia di esposizione al di sotto della quale “una forma clinicamente rilevante di fibrosi polmonare non sembra essere presente”. La stessa concentrazione ipotizzata nella relazione tecnica allegata al ricorso in primo grado (alleg. 15) ipotizza un'esposizione annua di 0,19 ff/cc, la quale, proiettata nell'arco di vita lavorativa fino ai primi dati strumentali di PC (spirometria del 19/6/2008),
è ben lontana dai limiti previsti per lo sviluppo di un'asbestosi, tenuto anche conto che del fatto che, dal 1987 al settembre 1996, l'attività lavorativa non fu continuativa.
Criterio 2 (facoltativo): la documentazione esaminata e, in particolare, i controlli della cartella sanitaria e di rischio non riportano i previsti “crepitii tele-inspiratori all'auscultazione dei campi polmonari”, ma sibili inspiratori ed espiratori con reperto di respiro “aspro” deponenti per una PC e non per una fibrosi polmonare.
Criterio 3 (obbligatorio): gli esami radiologici effettuati non evocano un'interstiziopatia polmonare diffusa, né è mai stata effettuata una lettura degli esami da parte di un radiologo esperto ILO in valutazione delle pneumoconiosi (c.d. “Black-reader o B-reader” - v. il precedente esame esemplificativo TC ICOERD); le stesse strie fibrotico-disventilatorie, da sole e in mancanza di associata fibrosi reticolare, sono troppo aspecifiche per porre diagnosi di asbestosi e possono essere dovute a molte altre cause, come infezioni respiratorie pregresse, microatelettasie croniche e fibrosi post-infiammatoria, condizioni invece tipiche della
PC.
Criterio 4 (facoltativo): non risulta soddisfatto per la presenza di deficit ostruttivo e per la mancata documentazione di deficit di diffusione del CO (v. le spirometrie del 19/6/2008, del 4/6/2009, del 12/4/2014, del 29/10/2014, del 10-12/2/2016 e del 13/6/2016).
Criterio 5 (facoltativo principale): non risulta soddisfatto stante la mancata segnalazione di placche pleuriche e/o di fibrosi pleurica diffusa.
Ne discende che, in ragione di quanto illustrato, in mancanza del criterio diagnostico istologico e sulla base delle evidenze disponibili, cliniche, strumentali e radiologiche, non è possibile porre diagnosi di asbestosi.
La patologia polmonare dalla quale il CO era affetto risultava, invece, una tipica e grave bronco- pneumopatia cronica ostruttiva (PC), evoluta in insufficienza respiratoria trattata con O2 terapia e progredita fino all'exitus (v. le risposte dei seguenti esami TC del torace: • 7/2/2012 alta risoluzione alleg. 10 CP_ CP_ CP_ CP_
• 17/12/2013 alleg. 24 • 22/5/2014 alleg. 3 • 14/4/2015 alleg. 7b al ricorso e alleg. 5 • CP_ 4/12/2015 alleg. 6 • 10/5/2017 alleg. 7c al ricorso • 4/6/2023 e 25/8/2023 cartella clinica del 2023).
Tanto premesso, non è avallabile la natura professionale della dalla quale il de cuius era Pt_2 affetto. Le tabelle di cui al D.M. 9/4/2008, vigenti al momento di presentazione della domanda amministrativa, non consentono di ascrivere l'affezione PC alla voce n. 66, che è riferita a “a) Lavorazioni di scavo e smarino nel sottosuolo;
b) Produzione di soda, potassa caustica, calce viva;
c) Insaccamento e travaso del cemento sfuso;
d) Estrazione, scavo e trattamento meccanico di rocce silicatiche, calcari e dolomie;
e) Lavorazioni dell'industria marmifera, del cemento, dei refrattari, della carta, della gomma, delle smalterie e della calce;
f) Lavorazioni che espongono a polveri di feldspati, di cemento, di calcari, dolomie e di altri silicati naturali e artificiali;
g) Fusione artigianale e artistica del vetro;
h) Lavorazioni che espongono all'ammoniaca; i) Lavorazioni che espongono all'acido nitrico;
l) Lavorazioni che espongono all'anidride solforosa;
m) Lavorazioni che espongono ad acidi organici, tioacidi, anidridi e loro derivati;
n) Lavorazioni che espongono ad ossidi di azoto;
o) Lavorazioni industriali che espongono all'ozono; p) Saldatura elettrica, saldatura e taglio all'ossiacetilene”. Inoltre, si deve osservare che non risultano elementi di prova utili per avallare, al di fuori del sistema della lista chiusa, una dipendenza causale tra la PC (in quanto malattia non tabellata) e l'attività lavorativa svolta.
Ma, su ogni cosa, emerge con la prevalenza dell'evidenza il ruolo causale principale se non esclusivo dell'abitudine tabagica, tipica di un forte e inveterato fumatore, come risulta dalla cartella sanitaria e di CP_ rischio (alleg. 14 , nella quale si indica: • Pag. 16: 40 sigarette al giorno • Pag. 22: circa 30 sigarette al giorno da più di 30 anni • Pag. 37: 20-30 sigarette al giorno, bronchiti ricorrenti • Pag. 38: 30 sigarette al giorno>>. CP_ Per quanto concerne, infine, la patologia all'apparato esofageo denunciata all lo stesso CTU ha avuto modo di puntualizzare quanto segue.
Trattavasi di <in situ escisso chirurgicamente il 27/3/2014.
Anche in riferimento a tale patologia, non è evocabile alcuna presunzione di origine di tipo tabellare, mentre la causa deve essere, invece, ravvisata in antecedenti di tipo extra-lavorativo. Risulta, infatti, che, sin dal 1990, il CO era affetto da reflusso gastro-esofageo e da esofago di come risulta da: • pag. Per_2 CP_ CP_ CP_ 22 della cartella sanitaria di rischio alleg. 14 • alleg. 25 • alleg. 26
Sul punto, l'adenocarcinoma in situ dell'esofago rappresenta una neoplasia precoce caratterizzata da alterazioni displastiche gravi dell'epitelio ghiandolare, che non hanno ancora superato la membrana basale.
Tale condizione è frequentemente correlata alla presenza preesistente di esofago di Barrett, una metaplasia intestinale dell'epitelio esofageo che si sviluppa in risposta all'esposizione cronica al reflusso gastroesofageo.
L'esofago di è considerato una lesione precancerosa ben definita e riconosciuta, poiché il Per_2 cambiamento dell'epitelio squamoso normale in epitelio colonnare metaplastico con cellule caliciformi aumenta significativamente il rischio di progressione verso displasia di basso grado, displasia di alto grado e infine adenocarcinoma.
Il carcinoma in situ rappresenta uno stadio intermedio in questo processo di progressione neoplastica, in cui le cellule presentano caratteristiche citologiche francamente maligne, ma sono ancora confinate all'epitelio.
La sua diagnosi, spesso possibile solo tramite biopsia endoscopica mirata, è di fondamentale importanza per un intervento precoce, che può prevenire l'evoluzione verso un adenocarcinoma infiltrante.
Pertanto, la sorveglianza endoscopica regolare nei pazienti con esofago di è essenziale per Per_2
l'identificazione precoce delle alterazioni displastiche, incluso l'adenocarcinoma in situ, e rappresenta il cardine della prevenzione secondaria del carcinoma esofageo, come è avvenuto nel caso in esame.
Anche in relazione all'adenocarcinoma esofageo in situ asportato nel 2014, non è ravvisabile, quindi, un'etiologia professionale>>.
Non ritiene la Corte che sussistano validi motivi per discostarsi da una simile valutazione fondata su seri e completi accertamenti clinici nonché sorretta da condivisibili argomentazioni medico-legali, anche alla luce delle puntuali repliche dello stesso CTU alle osservazioni redatte ex art. 195 c.p.c. dal Prof. Per_3
CTP della parte appellante, evidenziando - tra l'altro - che la forte abitudine tabagica, dal punto di vista della causalità materiale, deve essere considerata l'antecedente al quale, secondo il criterio del più probabile che non, è correlato lo sviluppo della patologia polmonare della quale il de cuius era affetto. Per quanto fin qui esposto - sulla base del principio processuale della c.d. ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - l'appello va respinto.
Stante la dichiarazione sostitutiva relativa al limite reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. - così come modificato dall'art. 42, comma 11, della legge n. 326/2003 - la parte appellante non può essere condannata né alla rifusione delle spese processuali, né al pagamento delle spese di CTU, che - liquidate con decreto a parte - vanno poste definitivamente a carico dell appellato. CP_1
La stessa parte appellante è, tuttavia, tenuta al c.d. raddoppio del contributo unificato, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - non valendo in tema l'esonero.
P.Q.M.
a - rigetta l'appello;
b - dichiara irripetibili le spese del grado;
CP_ c - pone a carico dell' le spese di CTU;
d - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 15/7/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(RT ES)