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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 23/07/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
TRIBUNALE DI MATERA Separazione
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno giudiziale
23/07/2025, nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente rel. dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1843/2023 R.G., sulla domanda proposta da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato LOVITO MARIA, C.F._1
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), con l'avvocato VENEZIANO LIVIA MARIA, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Separazione giudiziale
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato telematicamente il 21 dicembre 2023, Parte_1
proponeva ricorso nei confronti del coniuge per sentir dichiarare la CP_1
separazione personale fra loro.
Assumeva la ricorrente di aver contratto matrimonio con l in Rocca CP_1
Imperiale, il 10 ottobre 2009 e che dalla loro unione era nata la figlia , il 25 agosto Per_1
2010. Riferiva, ancora, che il rapporto matrimoniale si era deteriorato ed era già in corso una separazione di fatto dal marito.
Concludeva perciò chiedendo una regolamentazione delle relazioni con la prole con regime di affidamento condiviso e collocamento presso di lei, e la fissazione di obbligazioni economiche a carico dell , a suo proprio beneficio e a titolo di CP_1
contributo di mantenimento della minore.
Disposta la comparizione delle parti, l' non si costituiva e alla prima CP_1
udienza il Presidente relatore disponeva procedersi all'ascolto della minore.
Tuttavia, nelle more della successiva udienza, si costituiva l al solo scopo CP_1
di far rilevare la nullità degli atti introduttivi, che gli erano stati notificati in violazione dei termini di legge.
Sulla scorta di tanto, veniva rifissata l'udienza di prima comparizione.
L si costituiva con nuova comparsa controdeducendo alle avverse CP_1
proposizioni e svolgendo domanda riconvenzionale di addebito della separazione.
Riconosciuta l'insanabilità della frattura coniugale, l' evidenziava una serie CP_1
di fatti che, nella sua prospettazione, giustificavano la domanda di addebito e concludeva sugli altri aspetti, riportandosi alla regolamentazione dell'affido secondo il regime condiviso con collocamento presso la madre, e onere a suo carico di un contributo di mantenimento in misura inferiore a quanto richiesto dalla ricorrente.
Faceva poi seguire una domanda risarcitoria e una richiesta di rimborso di somme anticipate nella ristrutturazione della casa familiare.
Seguivano le memorie ex art. 473bis n. 17 c.p.c., con cui le parti ribadivano le proprie posizioni e la avanzava richiesta di cancellazione di frasi Parte_1
sconvenienti e offensive, e quindi venivano tenute alcune udienze interlocutorie nel tentativo di una definizione concordata, che, però, non riusciva. Esperiti successivamente gli accertamenti reddituali e patrimoniali sulle parti, il Presidente relatore emetteva i provvedimenti provvisori con ordinanza del 27 dicembre 2024; con questa dettava una disciplina sull'affidamento e sulle relazioni genitoriali, revocando l'ordinanza ammissiva dell'ascolto della minore, perché ritenuto superfluo alla luce della sostanziale condivisione del piano genitoriale e in ragione dell'opportunità di sottrarre la ragazza dall'esposizione al conflitto di lealtà verso i genitori su questioni prettamente economiche, comprensibilmente estranee alla percezione di lei.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, le parti precisavano le conclusioni il 6 giugno 2025 e il Presidente relatore riservava di riferire in camera di consiglio sulle decisioni di merito. Rimetteva gli atti al P.M. per le sue conclusioni.
Quanto alla domanda di separazione risulta accertato il venir meno delle relazioni affettive e quindi l'irreversibilità della dissoluzione del rapporto coniugale.
E' da escludere, in effetti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare e dalla serietà delle motivazioni addotte.
Il P.M. ha espresso parere favorevole alla declaratoria di separazione.
Quanto alle ulteriori domande, il Collegio osserva che va in primo luogo decisa l'istanza di cancellazione delle frasi che le parti hanno reciprocamente avanzato ritenendo che alcune espressioni usate negli atti di causa, integrino i caratteri della offensività e sconvenienza. Entrambe le domande vanno decise con una argomentazione coincidente.
C'è da dire, in effetti, che l'insieme delle espressioni che la e l Parte_1 CP_1
hanno denunciato in modo contrapposto, sono direttamente relative al tema controverso, perché con quelle l' ha inteso sostenere la sua domanda di addebito, CP_1
e la resistere alla stessa. Esse non integrano una descrizione dispregiativa Parte_1
della persona nelle sue qualità morali o personali, ma afferiscono al modo di comportarsi e all'atteggiamento che l'una e l'altro avrebbero tenuto nel corso della vita matrimoniale. In questo senso, possono essere riportate a due gruppi di condotte: il primo espressivo delle relazioni fra i coniugi, assumendo l , con le distinte e CP_1
ripetute affermazioni, di aver subito la prevaricazione psicologica e morale della
, e questa di essere stata utilizzata in un matrimonio di convenienza, e l'altro Parte_1
indicativo di una supposta incuranza dell'affermazione giudiziale dei diritti contesi, con condotte autoreferenziali e sbrigativamente coercitive che entrambi avrebbero assunto per porre la controparte di fronte a mutamenti di fatto della loro condizione di vita, anche con conseguenze sul piano economico.
Ora, considerato l'intento delle parti nei termini appena detti, la diretta funzione argomentativa di quelle frasi nell'esporre le ragioni della domanda di addebito, ovvero nel controbatterla, riconduce tutte esse a un effetto difensivo, che non può dirsi eccedere, marcatamente, il diritto di allegazione e discussione processuale.
Facendo riferimento alla distinzione delle frasi nei due gruppi sopra indicati, le espressioni descrittive della condotta della per rappresentare l'asserita Parte_1
subalternità dell , così come quelle che attribuiscono al resistente la CP_1
pianificazione della vita matrimoniale nel suo esclusivo interesse personale e finanziario, si risolvono in apprezzamenti ristretti ai rapporti fra le parti, secondo la percezione che loro ne hanno ritratto e che riflettono i sentimenti reciproci senza attribuire qualità dispregiative. Del pari gli atti ritenuti coercitivi, riferiti da entrambi a episodi specifici, sono narrati nella loro evidenza oggettiva, e le deduzioni che ne traggono (“liberarsi del marito a costo zero”, “provvedendo a farsi giustizia da sola … scavalcando la Magistratura” da parte dell , ovvero “il mio è mio, il tuo è nostro” CP_1
nella sintesi addotta dalla )sono pur sempre finalizzate alla domanda di Parte_1
addebito e alla sua contestazione, e costituiscono trasposizione argomentativa degli altrui agiti.
Non è dunque ravvisabile la doglianza di offensività e non va accolta la domanda di cancellazione.
Basta por mente alla copiosa giurisprudenza di legittimità che ha affermato il diritto alla cancellazione delle frasi sconvenienti e offensive “che rivelano un passionale e incomposto intento dispregiativo eccedente le esigenze difensive” (ex multis Cass. 23 giugno 2013, n. 15885) allorquando siano “inopportunamente pesanti e non commendevoli”, laddove non sono censurabili, quelle espressioni che, come nel caso presente, “rimangano strettamente legate al merito della causa e siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della persona interessata, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni o conclusioni processuali”. Proseguendo nell'esame del residuo merito del giudizio, va data precedenza alla domanda di addebito che l' ha inteso formulare contro la moglie. CP_1
Come si è anticipato, la domanda si basa sull'asserita inappropriatezza degli atteggiamenti espulsivi della che l'avrebbe confinato in un ruolo subalterno Parte_1
sia nel contesto lavorativo della scuola guida, sia nella gestione dell'impresa agraria, sia nei rapporti personali (costringendolo a dormire nell'ex studio professionale). La
si sarebbe comportata da “padrona”, ponendolo in una posizione di “totale Parte_1
sottomissione” e avrebbe poi disdetto il contratto di affitto dei terreni con una risoluzione anticipata e sostituito la serratura della casa coniugale impedendogli di entrarvi.
Spetta al collegio individuare tanto il ricorrere dei presupposti indicati, quanto la causalità nella determinazione della crisi coniugale.
E' principio pacifico e ricorrentemente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che hanno rilevanza ai fini dell'addebito solo le condotte che realizzino un'efficacia causale della separazione, “non avendo rilievo quelle che siano state precedute da una conclamata situazione di intollerabilità della convivenza”. Questa, infatti, anche quando avvertita da una sola persona della coppia, di per sé comporta il
“declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali” (da ultimo, Cass. 24 aprile 2024, ord. n. 11032).
L , in sede di comparsa di costituzione, ha prodotto la lettera dell'avv. CP_1
Truncellito con la quale veniva avvertito della volontà della di separarsi Parte_1
“stante la intollerabilità della convivenza”. La lettera è datata 15 settembre 2022 e costituisce la linea di demarcazione temporale delle condotte rilevanti per l'addebito.
Ciò premesso, ci si avvede che quelle delle condotte attribuite alla a Parte_1
fondamento dell'addebito, e assistite da data certa, sono tutte posteriori. La risoluzione del contratto di affitto dei terreni è stato denunciato all'Agenzia delle Entrate il 24 ottobre 2022, e il licenziamento dall' autoscuola è stato comunicato il 29 giugno 2024,
a giudizio di separazione già avviato. D'altra parte, nelle stesse difese conclusionali dell si dà atto che “il CP_1
confinamento nell'ex studio professionale” è stato contestuale alla lettera dell'avv.
Truncellito, e la lettera dell'avv. Veneziano che contesta alla il cambio della Parte_1
serratura della casa coniugale è datata 4 aprile 2023.
Quindi, l'ininfluenza di questi eventi rispetto alla dissoluzione della comunione coniugale ha una conferma oggettiva.
Quanto al periodo precedente, l ha confermato l'assunto della moglie di CP_1
una relazione coniugale stabile e immune da concreta conflittualità per più di 14 anni
(si veda pag. 4 della memoria conclusionale), così da escludere che le contestazioni di una condotta vessatoria si siano manifestate prima dei fatti oggettivi di cui si è detto.
In particolare, sia il riferimento alla modesta entità dello stipendio quale dipendente della scuola guida, sia l'impiego di fatto nella conduzione della azienda agricola non costituiscono evidenza dell'asserito ruolo di subalternità, quanto di scelte familiari assunte in un'ottica di collaborazione e di visione strategica della situazione finanziaria e patrimoniale, rispetto alle quale l sembra aver esercitato, lui, un CP_1
potere di indirizzo con gli atti di disponibilità dei suoi beni.
Proprio dalla ricostruzione delle modalità di gestione dei terreni, il contratto con cui l li ha dati in affitto alla moglie, mantenendo poi il ruolo di conduttore CP_1
effettivo, induce a ravvedere un rapporto simulato legato a una convenienza economica, che ha l come attore (è lui il concedente). CP_1
Ciò esclude l'imputabilità a una volontà della di asservire l' , Parte_1 CP_1
l'intero assetto degli apporti lavorativi che hanno contraddistinto il matrimonio, e di cui, come si è detto l' ha ribadito lo svolgimento in modo pacifico e quieto ( e CP_1
quindi accettato anche con riguardo ai risvolti economici) fino al manifestato dissenso del coniuge a proseguire più oltre dopo la data della lettera dell'avv. Truncellito.
La richiesta di addebito risulta così complessivamente infondata.
Ne deriva di conseguenza il rigetto delle domande risarcitorie dell a CP_1
contenuto endoprocedimentale, non trovando causa nè nell'asserita offensività delle difese avverse, né nella domanda di addebito, entrambe disconosciute. Quanto alle ulteriori richieste del resistente, dettagliate ai punti 8 e 9 delle note di precisazione delle conclusioni, entrambe sono estranee al giudizio di separazione. Con la prima, infatti, si intende conseguire l'esecuzione in forma specifica della convenzione di separazione che le parti avrebbero concluso prima che fosse introdotto il presente giudizio contenzioso. Con la seconda, l' vorrebbe vedersi restituite le CP_1
somme che asserisce aver impiegato nella ristrutturazione della casa coniugale.
In entrambi i casi non sussiste una connessione c.d. forte, che consenta di unificarne il giudizio, nell'ambito di questo a rito speciale, di domande che devono invece dispiegarsi con rito ordinario.
Sulle ultime statuizioni relative all'affidamento della minore e a quelle di mantenimento, c'è una parziale convergenza fra le parti.
Entrambe hanno concluso per la conferma dei provvedimenti provvisori che hanno disposto l'affidamento condiviso, il collocamento presso la madre e l'assegnazione a costei della casa familiare.
La ha chiesto di veder assicurato dall sia una diretta Parte_1 CP_1
comunicazione per garantire il soddisfacimento dei bisogni della minore, sia il rispetto dei tempi di visita e incontro della minore con il padre.
Si tratta di precisazioni insite nell'esercizio della responsabilità genitoriale che indubbiamente impegna entrambe le parti a un dovere di collaborazione diretto alla salvaguardia del benessere della figlia, sia al perseguimento di una bigenitorialità effettiva. A quest'ultimo riguardo, la facoltà che i provvedimenti provvisori rimettono ai genitori di variare gli orari e i tempi di permanenza, è espressamente correlata al miglior soddisfacimento degli “interessi e desiderata della minore”; dunque, non può che essere esercitata entro tali rigorosi limiti.
L'ordinanza merita conferma anche nella previsione degli individuati presupposti.
Quanto al mantenimento della minore, ugualmente le parti hanno concordemente concluso per la conferma del provvedimento provvisorio quanto alla somma del contributo ordinario. L vorrebbe invece, che fosse riconosciuto a loro genitori CP_1
la percezione dell'assegno unico universale in misura paritetica. Ora è noto che con una recentissima pronuncia la Corte di Cassazione (Cass., 22 febbraio 2025, n. 4672) ha ritenuto conforme alla funzione dell'assegno unico, finalizzato alla semplificazione e contestualmente al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, il riconoscimento per intero a favore del genitore collocatario.
Nel caso di specie, la decisione assunta con i provvedimenti provvisori è stata fatta dipendere dai risultati delle indagini di PT, dai bisogni della minore in relazione alla sua fase adolescenziale, e al tenore di vita della famiglia al momento della condivisione dei ruoli genitoriali.
In merito alle disponibilità dell e alla sua capacità di produrre reddito, si CP_1
apprezzano rilevanti le indagini tributarie nella parte in cui danno atto della partecipazione dell alla società consortile “Produttori limoni associati” dal 20 CP_1
giugno 2023. Si tratta di un elemento significativo in base alle deduzioni dello stesso che, contestando alla la risoluzione anticipata del contratto di affitto, CP_1 Parte_1
le addebitava di avergli impedito di accedere a un servizio consortile particolarmente lucroso. In tal modo, l'essere riuscito a godere di nuovo delle iniziative di quell'ente riottenendo il possesso di una quota sociale, consente di ritenerlo pienamente reintegrato negli effetti economici a cui egli aspirava per il ripristino delle sue capacità economiche.
Alla luce della decisione delle diverse domande, l risulta maggiormente CP_1
soccombente e a tale ragione va condannato alla refusione della spese del giudizio dell'altra parte in ragione della metà, dichiarando compensato il residuo. Le spese vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della complessità delle questioni discusse, nell'ambito dei valori medi di tariffa.
P.Q.M. Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 21/12/2023 da e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...] 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, coniugi per matrimonio contratto in Rocca Imperiale il 10 ottobre CP_1
2009;
2) Rigetta la domanda di addebito formulata da;
CP_1
3) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Rocca Imperiale di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, Parte II, serie A, numero 7;
4) Conferma nel resto il provvedimento provvisorio del 27 dicembre 2024;
5) Rigetta ogni ulteriore domanda delle parti;
6) Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio in ragione della metà e condanna a rifondere della residua metà, liquidandole CP_1 Parte_1
spese del presente grado nella detta proporzione in euro 3.808,00, oltre spese generali e accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 23/07/2025.
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco