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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 29/10/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3358/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa LO MU - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra i coniugi:
nato il [...] a [...] Parte_1
E
nata il [...] a [...] Parte_2
FATTO
Con ricorso congiunto presentato ai sensi dell'articolo articolo 473 bis 49-51 c.p.c., le parti hanno congiuntamente e cumulativamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale e anche di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse ad entrambe le domande. I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Brindisi in data 24/06/1988, e dalla loro unione è nato a [...] il [...] il figlio , maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente.
Con sentenza parziale n. 357/2024 del 07/12/2024, il Tribunale di Pesaro dichiarava ed omologava la separazione personale consensuale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto e provvedeva, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del Presidente relatore, per la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio e contestuale fissazione dell'udienza ex articolo 127 ter c.p.c..
La causa era rinviata all'udienza del 23/09/2025.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato l'accordo raggiunto precisando le conclusioni congiunte indicate con il ricorso introduttivo, concludendo concordemente per la pronuncia di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le parti vivono separate da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n. n. 357/2024 del 07/12/2024, irrevocabile dal 11/02/2025.
Tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, ritenuta la rispondenza delle condizioni all'interesse familiare, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze di cui al ricorso introduttivo come confermate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.
La domanda congiunta di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate può pertanto essere recepita non essendo contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso introduttivo come ribadite e confermate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, ritiene che il divorzio in questione non sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
2. Prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
3. Spese di lite compensate;
4. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Deciso in data 29/10/2025
Il Presidente
LO MU
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa LO MU - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra i coniugi:
nato il [...] a [...] Parte_1
E
nata il [...] a [...] Parte_2
FATTO
Con ricorso congiunto presentato ai sensi dell'articolo articolo 473 bis 49-51 c.p.c., le parti hanno congiuntamente e cumulativamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale e anche di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse ad entrambe le domande. I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Brindisi in data 24/06/1988, e dalla loro unione è nato a [...] il [...] il figlio , maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente.
Con sentenza parziale n. 357/2024 del 07/12/2024, il Tribunale di Pesaro dichiarava ed omologava la separazione personale consensuale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto e provvedeva, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del Presidente relatore, per la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio e contestuale fissazione dell'udienza ex articolo 127 ter c.p.c..
La causa era rinviata all'udienza del 23/09/2025.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato l'accordo raggiunto precisando le conclusioni congiunte indicate con il ricorso introduttivo, concludendo concordemente per la pronuncia di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le parti vivono separate da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n. n. 357/2024 del 07/12/2024, irrevocabile dal 11/02/2025.
Tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, ritenuta la rispondenza delle condizioni all'interesse familiare, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze di cui al ricorso introduttivo come confermate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.
La domanda congiunta di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate può pertanto essere recepita non essendo contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso introduttivo come ribadite e confermate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, ritiene che il divorzio in questione non sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
2. Prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
3. Spese di lite compensate;
4. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Deciso in data 29/10/2025
Il Presidente
LO MU