TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
RG 10835/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 10835/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Cassone e Stefano Balzola;
Parte_1
attrice contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Ferrero ed Alice Bulfon;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: contratto di mutuo all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 27.05.2025 ore
8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con citava in giudizio Parte_1 [...]
n opposizione al decreto ingiuntivo n. 2067/2024 con cui era stata condannata a pagare la CP_1
somma di € 103.495,73 a titolo di restituzione di una somma data a mutuo in forza del contratto stipulato dalle parti in data 10.04.2022 (di cui € 100.000,00 per capitale ed il resto per interessi in forza dei tassi di interesse applicati dalla Banca di Israele), rappresentando: 1) che in forza del contratto del 10.04.2022 la somma trasferita all'opponente avrebbe dovuta essere imputata a capitale di nel caso in cui il resistente avesse acquistato delle quote sociali nei successivi Pt_1
2 anni oppure essere rimborsata quale mutuo;
2) che in data 06.10.2022 le parti sottoscrivevano tuttavia un secondo contratto in cui il prestito veniva aumentato ad € 350.000,00, sempre con il medesimo accordo circa la restituzione entro due anni dalla sottoscrizione del nuovo accordo, salvo il caso in cui il resistente avesse acquistato delle quote di 3) che, avendo il secondo Pt_1
contratto integralmente sostituito il primo, il termine per la restituzione dell'intero mutuo era da individuare nel 06.10.2024, ragion per cui il decreto ingiuntivo era stato emesso in data
08.05.2024 per un credito non ancora esigibile in quanto non ancora scaduto;
4) il difetto di giurisdizione del Giudice italiano per essere competente il Giudice israeliano in forza dell'art.
9.2 di entrambi i contratti di mutuo, mentre la seconda parte della clausola 9.2 consentiva al solo CP_1
2 di agire presso altre giurisdizioni ma solo in sede esecutiva, ferma restando la competenza israeliana per decidere il merito della controversia;
5) la violazione da parte del resistente dell'art.
2.2 dei contratti, avendo egli indebitamente rifiutato un pagamento parziale;
6) che, pertanto, nulla era dovuto dall'opponente;
- vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui chiedeva il CP_1
rigetto dell'avversaria opposizione rilevando: 1) in via riconvenzionale, di voler chiedere anche il pagamento dell'ulteriore importo di € 250.000,00 dato a mutuo, essendo scaduto il termine di restituzione al 06.10.2024 senza che nel frattempo siano state da lui acquisite delle quote nella società attrice, essendo l'affare definitivamente svanito;
2) la sussistenza della giurisdizione italiana in forza dell'art.
9.2 di entrambi i contratti, da qualificare come clausola di proroga asimmetrica della giurisdizione;
3) che il secondo contratto non aveva effetti novativi sul primo, sicché il termine di restituzione della somma di € 100.000,00 doveva essere mantenuto alla data del 10.04.2024; 4) in subordine, di voler ottenere il pagamento della somma complessiva di €
350.000,00 oltre interessi al tasso previsto dalla Banca centrale israeliana;
- rilevato che, non avendo le parti richiesto l'assunzione di mezzi di prova, il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli
27.05.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che l'eccezione di difetto di giurisdizione/competenza per aver giurisdizione il Giudice israeliano in forza dell'art.
9.2 dei due contratti è manifestamente infondata;
- che, infatti, la clausola 9.2 così recita nella versione originale dei contratti in inglese: “Each party irrevocably agrees that subject as provided below the courts of Israel shall have exclusive jurisdiction over any dispute or claim arising out of or in connection with this agreement or its subject matter or formation (including non- contractual disputes or claims). nothing in this clause shall limit the right of the Lender to take proceedings against the Borrower in any other court of competent jurisdiction, nor shall the taking of proceedings in any one or more jurisdictions, whether concurrently or not, to the extent permitted by the law of such other jurisdiction”;
- che l'opponente (come l'opposta) ha tradotto la citata clausola nel seguente modo:
“ciascuna parte accetta irrevocabilmente che, fatto salvo quanto di seguito previsto, i tribunali di
Israele avranno giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia o reclamo derivante da o in connessione con il presente accordo o il suo oggetto o la sua formazione (comprese le controversie o i
3 reclami extracontrattuali). Nessuna disposizione di questa clausola limiterà il diritto del mutuante di intraprendere un'azione legale contro il mutuatario in qualsiasi altro tribunale di giurisdizione competente, né l'avvio di un'azione legale in una o più giurisdizioni, in concomitanza o meno, nella misura consentita dalla legge di tale altra giurisdizione”;
- che, dunque, l'art.
9.2 in punto giurisdizione prevede due distinte statuizioni: da un lato la giurisdizione esclusiva a favore dei Tribunali di Israele per qualsiasi controversia salvo, dall'altro lato, la possibilità per il solo di intraprendere un'azione legale contro il mutuatario in CP_1
qualsiasi altro tribunale astrattamente munito di giurisdizione secondo le regole generali, nella misura consentita dalla legge di tale altra giurisdizione;
- che, dunque, la clausola 9.2 espressamente consente al resistente di agire in giudizio avanti a qualsivoglia Tribunale astrattamente munito di giurisdizione, come nel caso di specie è, di tutta evidenza, il Tribunale di Torino;
- che, infatti, ha sede legale nella città di Torino, sicché il Tribunale di Torino ha Parte_1
astratta competenza per decidere della controversia quale foro del debitore ex art. 19 c.p.c.;
- che la tesi dell'opponente secondo cui la seconda parte della clausola 9.2 dovrebbe essere intesa come attributiva del potere per di agire avanti ad altre giurisdizioni (in quanto diverse CP_1
da quelle israeliane) solamente in via esecutiva non è accoglibile, in quanto palesemente contraria CP_ alla lettera della clausola che non pone alcuna limitazione alla tipologia di cause che può introdurre avanti a giurisdizioni diverse da quella israeliana;
- che, peraltro, la tesi dell'opponente risulta pure contraddittoria laddove afferma a pag. 6 dell'atto di citazione che potrebbe agire in Italia solamente per ottenere “un titolo CP_1
esecutivo”, posto che tanto il decreto ingiuntivo quanto la sentenza all'esito del giudizio di opposizione altro non sono che titoli esecutivi;
- che la chiarezza della clausola in commento esclude altresì la fondatezza di qualsivoglia censura in punto indeterminatezza del contenuto della clausola stessa, che invero è chiarissima: pattuizione della giurisdizione esclusiva israeliana, fatto salvo il diritto di di agire avanti ad CP_1
ogni altro tribunale astrattamente dotato di competenza, quale quello di Torino alla luce dei rilievi che precedono;
- che, invece, la previsione di una clausola asimmetrica (nel senso che al solo è CP_1
consentito adire giurisdizioni diverse da quella israeliana) non viola alcuna norma di legge
(neppure citata) o il principio di precostituzione del Giudice;
4 - che, infatti, nell'affine materia delle clausole asimmetriche in materia di competenza territoriale la Cassazione ha avuto modo di affermare che “la sola individuazione, nell'ambito di una clausola asimmetrica di deroga alla competenza territoriale, di una molteplicità di fori invocabili da una sola delle parti (di regola, dalla parte predisponente le condizioni generali, il modulo o il formulario), ancora non valga, di per sé, a rappresentare un vulnus al principio costituzionale di precostituzione del giudice, attesa la perdurante coerenza, di tale previsione convenzionale, ai principi del sistema che, in materia di competenza territoriale, attribuiscono all'autonomia negoziale, sia pure entro i !imiti di forma e di sostanza imposti dagli artt. 1341 e 1342 c.c. e dagli artt. 28 e 29
c.p.c., un ampio margine di discrezionalità, liberamente esercitabile per la realizzazione degli interessi disposti dalle parti;
nel caso di specie, l'avvenuta espressa individuazione, nella clausola derogatoria della competenza territoriale in esame (pacificamente conclusa nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.), dei singoli fori specificamente invocabili dalla società predisponente, e
l'espresso riferimento di detta clausola a un ambito di affari adeguatamente determinato e specifico
(segnatamente coincidente con le controversie derivabili dal contratto di leasing in esame), deve ritenersi tale da escludere alcuna violazione dei parametri normativi indicati dall'art. 28 e 29 c.p.c., né alcuna compromissione del principio di precostituzione legale del giudice (di cui all'art. 25 Cost.), con la conseguente attestazione della piena validità formale sostanziale di detta pattuizione convenzionale, in contrasto con quanto erroneamente ritenuto dal giudice a quo” (Cass., Sez. 6, n.
22313/2020);
- che, invece, con specifico riferimento alle clausole che stabiliscono accordi in punto giurisdizione va detto che il Reg. Ue n. 1215/2012 prevede (art. 25) l'uso della forma scritta a pena di nullità (e nel caso di specie la forma scritta è sussistente) nonché il principio generale per
“dovrebbe essere rispettata l'autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per
i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata” (considerando 19);
- che l'art. 25 del citato regolamento prevede inoltre che l'accordo in punto giurisdizione abbia natura esclusiva salvo diverso accordo fra le parti, come avvenuto nella fattispecie in esame mediante la previsione della clausola asimmetrica a favore del solo;
CP_1
- che al riguardo va detto che consolidata giurisprudenza (da ultimo Cass. n. 20349/2018) afferma che “qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle
5 controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: a) per iscritto
o oralmente con conferma scritta". Nel caso di specie, all'interno del testo contrattuale, le parti hanno inserito la clausola sopra riportata, che, pur nella sua essenzialità, indica in modo chiaro ed univoco la scelta delle stesse di optare per la competenza giurisdizionale del foro tedesco come individuato. Né si vede come possa sostenersi la valenza di clausola attributiva della sola competenza per territorio, subordinatamente alla scelta di adire l'Autorità giudiziaria tedesca, condizione che non risulta in alcun modo alla stregua del testo contrattuale, e nel resto, va ribadito che:" costituendo la competenza, secondo un orientamento consolidato (cfr. amplius, Cass., Sez. U, 5 gennaio 2016, n. 29) frazione o misura della giurisdizione, l'indicazione di un determinato giudice, appartenente a un determinato Stato, deve intendersi normalmente intesa a conferire la giurisdizione esclusiva ai giudici appartenenti al sistema giurisdizionale di quello Stato (cfr, Corte giustizia, 7 luglio 2016, in relazione a una clausola in cui si era affermata "la giurisdizione Per_1
esclusiva e definitiva del foro di Parigi"). Tale indirizzo ermeneutico muove dal rilievo, già svolto in merito all'art. 17 della Convenzione di Bruxelles (Corte giustizia, 9 novembre 2000, , secondo Per_2
cui la clausola attributiva di giurisdizione non va intesa in base al solo tenore letterale, essendo sufficiente che la clausola "individui gli elementi oggettivi su cui le parti si sono accordate per scegliere il giudice o i giudici ai quali esse intendono sottoporre le loro controversie presenti e future", costituendo tale interpretazione il portato del riconoscimento dell'autonomia negoziale in materia di attribuzione della competenza giurisdizionale" (così, tra le ultime, la pronuncia Sez. U. 11/4/2017, n.
9283). Ciò posto, deve rilevarsi che la natura esclusiva della clausola di proroga della giurisdizione discende dall'art. 23 cit., come ribadito nella pronuncia Sez. U. 23/10/2014, n. 22554, né risulta un diverso accordo delle parti, per la scelta della cd. clausola di proroga asimmetrica, che cioè vincola una parte alla giurisdizione dei giudici di uno Stato membro ed autorizza invece l'altra ad adire, a sua scelta, anche giudici di un diverso Stato membro o individuati dalle convenzioni internazionali, che, come affermato nella pronuncia Sez. U. 8/3/2012, n. 3624, costituisce un accordo di deroga all'esclusività della competenza convenzionale, ammesso dall'art. 23 cit., ma limitato alla parte cui il contratto abbia riconosciuto tale facoltà”, accordo che, invece, nella fattispecie in esame è sussistente;
6 - che, dunque, la clausola asimmetrica è perfettamente legittima, e peraltro nel caso di specie non porta ad altro che all'applicazione del principio generale di cui all'art. 4 del Reg. Ue n.
1215/2012 secondo cui “A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro”, con conseguente affermazione della giurisdizione italiana e della competenza territoriale del Tribunale di Torino quale luogo di domicilio di
Pt_1
- che, pertanto, l'eccezione di difetto di giurisdizione/competenza deve essere rigettata;
- che, nel merito, il Tribunale premette in relazione alla domanda riconvenzionale formulata da che condivisibile e consolidata giurisprudenza afferma (Cass. n. 9633/2022 ) che "in tema CP_1
di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità
a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183 c.p.c." (nello stesso senso, Cass. sez. 3, ord.
22 settembre 2023 n.27183 e Cass. sez. 3, ord. 27 novembre 2023 n. 32933);
- che, quindi, ammessa la legittimità della domanda riconvenzionale formulata dall'opposto in quanto oggettivamente connessa alla stessa vicenda sostanziale dedotta in causa dalle parti, ed in particolar modo da che per prima ha introdotto in causa il contratto del 06.10.2024 Pt_1
a fondamento della sua difesa, ovvero lo stesso titolo su cui ha fondato la propria domanda CP_1
riconvenzionale;
- che, quindi, il Tribunale rileva che nella fattispecie in esame non sono state specificatamente contestate (anche dovendosi considerare che ogni parte è tenuta in forza del principio di non contestazione “a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare
7 genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica”: Cass., sez. I, 09/08/2019, n. 21227) le CP_ seguenti circostanze: 1) la dazione di complessivi € 350.000,00 a titolo di mutuo da parte di a favore di nelle date dall'opposto indicate;
2) la previsione che, in caso di mancato Pt_1
acquisto di quote societarie da parte del convenuto entro 2 anni dal mutuo, l'opponente era tenuta a restituire il prestito;
3) la debenza della somma in questione essendo scaduto il termine di 2 anni senza che sia nel frattempo intervenuto l'acquisto delle quote sociali;
4) la decorrenza degli interessi al tasso indicato da parte convenuta (tasso di interesse applicato dalla Banca
d'Israele, che è la banca centrale del suddetto paese) con effetto dalla dazione delle somme di denaro (avvenuta in 2 tranches): sul punto la contestazione dell'opponente è del tutto generica ed apodittica;
- che, in pratica, l'unica questione attualmente controversa attiene al fatto se la prima dazione di denaro a mutuo di € 100.000,00 avesse come obbligo di restituzione la data del
10.04.2024 in forza del primo contratto di prestito oppure quella del 06.10.2024 in forza del secondo contratto di prestito nel quale il primo prestito è oggetto di richiamo sostanziale (anche se non formale posto che espressamente non si parla del primo contratto, ma solamente del primo pagamento di € 100.000,00): detta questione ha un unico rilievo pratico, ovvero il riscontro della scadenza del credito al momento della proposizione del decreto ingiuntivo;
- che, infatti, qualora la data di restituzione del primo prestito fosse spostata in avanti al
06.10.2024 in forza del secondo contratto, allora il decreto ingiuntivo (con le spese legali ivi liquidate) dovrebbe essere revocato con conseguente necessità di disporre in questa sede processuale una nuova condanna a pagare la somma di € 100.000,00; in caso contrario il decreto dovrebbe essere confermato: la questione non rileva ad altri fini, neppure per gli interessi, che sono comunque dovuti con decorrenza dalla data della dazione (circostanza allegata da parte convenuta in sede monitoria e mai specificatamente contestata da parte attrice);
- che al riguardo va premesso che i due contratti, in forza dell'art. 9.1, devono essere interpretati in forza della legge israeliana, ragion per cui parte convenuta ha prodotto (doc. n. 13) un parere legale di un avvocato israeliano secondo cui il secondo contratto non avrebbe sostituito il primo in relazione alla dazione del primo mutuo, quello di € 100.000,00, il tutto in applicazione di principi interpretativi sostanzialmente analoghi a quelli italiani;
8 - che, tanto esposto, la questione dirimente di natura interpretativa è questa: il secondo contratto contempla espressamente e formalmente un prestito di complessivi € 350.000,00, di cui
€ 100.000,00 già versati (sono quelli del primo contratto) ed € 250.000,00 da versare (art. 1, rubricato LOAN, nonché le premesse del contratto);
- che il successivo art. 2 del secondo contratto prevede che “The Loan shall be repayable by the Borrower in full no later than 2 years as of the date of signed agreement unless the parties signed an investment agreement as described in )1) Loan”;
- che, quindi, il Tribunale rileva che l'art. 2 del secondo contratto prevede manifestamente come data di restituzione dell'intero prestito di € 350.000,00 (loan) il termine di 2 anni dalla sottoscrizione del secondo contratto: il termine loan impiegato nella clausola 2 è infatti palesemente riferito al termine loan di cui alla rubrica della clausola n. 1 e di cui alle premesse, nelle quali il prestito è quantificato in € 350.000,00 complessivi e non in € 250.000,00;
- che, quindi, ritiene il Tribunale che in forza di un'interpretazione letterale e sistematica dei due contratti di mutuo il secondo contratto abbia differito la restituzione della prima dazione di denaro al 06.10.2024, interpretazione del resto sorretta da logica complessiva posto che, francamente, non avrebbe avuto alcun senso pratico ed economico costringere a Pt_1
restituire la somma di € 100.000,00 in pendenza dei termini per la restituzione del secondo prestito di € 250.000,00, ovvero in pendenza dei termini per addivenire all'acquisto delle quote sociali da parte di posto che la volontà delle parti è stata chiarissima nel subordinare CP_1
l'obbligo di restituzione del prestito complessivo allo spirare del termine pattuito per l'acquisizione delle quote sociali da parte di , termine che dunque deve essere unico, come CP_1
del resto letteralmente emergente dal testo del contratto n. 2;
- che, dunque, deve concludersi che al momento del deposito del decreto ingiuntivo il credito di € 100.000,00 azionato da non era ancora scaduto, cosa tuttavia avvenuta in corso di causa;
CP_1
- che, pertanto, il decreto ingiuntivo (con le spese ivi liquidate) deve essere revocato in quanto emesso per un credito non scaduto, ma l'attrice in questa sede deve essere condannata a pagare la somma di € 100.000,00 (oltre che quella di € 250.000,00) in quanto nel frattempo il credito è integralmente scaduto;
- che le ulteriori censure dell'opponente sono del tutto infondate e comunque irrilevanti:
, infatti, non era obbligato ad acquistare le quote sociali di (avendo anzi le parti CP_1 Pt_1
previsto l'automatico obbligo di restituzione del prestito in caso di mancato acquisto di quote
9 sociali entro 2 anni dalla sottoscrizione del contratto), sicché la sua decisione di chiedere la restituzione del prestito (peraltro sulla base di rilevanti problematiche di natura famigliare che non ha mai contestato, sicché devono ritenersi per processualmente accertate ex art. Pt_1
115 c.p.c.) deve essere considerata perfettamente legittima;
CP_
- che, analogamente, il dedotto rifiuto a ricevere pagamenti parziali da parte di non ha alcun rilievo pratico ai fini della negazione del diritto dell'opposto ad ottenere oggi la restituzione integrale del prestito, dovendosi pure rilevare come in ogni caso non abbia posto in Pt_1
essere neppure il pagamento parziale prospettato di € 50.000,00;
- che, ancora, a fronte della proposta di di restituire subito la somma di € 50.000,00 Pt_1
ed il resto del capitale a mezzo di accollo da parte del socio di Sesames Jacob AN, ma con pagamento da effettuare all'apertura della successione del padre (classica clausola Persona_3
prevedente il pagamento “a babbo morto”), il rifiuto di ad accettare detta proposta non può CP_1
essere considerato contrario a buona fede in considerazione del ritardo a tempo indeterminato nel pagamento del saldo e nell'aleatorietà dell'evento (che presuppone la qualità di erede da parte di nonché la capienza del patrimonio del defunto), e del mancato accollo degli Parte_2
interessi;
- che, pertanto, deve essere condannata a pagare la somma di € 350.000,00 oltre Pt_1
interessi al tasso stabilito dalla Banca di Israele con decorrenza dalla data delle singole dazioni al saldo effettivo, solo osservandosi che il prestito in esame, in assenza di patto contrario, deve considerarsi fruttifero in forza di principi generali del diritto commerciale (art. 1815 c.c. italiano);
- che la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta non può essere accolta, stante la vittoria di parte attrice in punto mancata scadenza del credito azionato in sede monitoria;
- che le spese di lite del giudizio di opposizione seguono la sostanziale soccombenza dell'opponente, venendo liquidate in conformità ai valori medi per le prime due fasi (scaglione sino ad € 520.000,00) e in conformità ai valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria in considerazione della modesta attività processuale ivi svolta:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
10 ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Rigetta le eccezioni di difetto di giurisdizione e di competenza formulate da Parte_1
Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna a pagare a favore di la complessiva somma di € 350.000,0o, Parte_1 CP_1
oltre interessi al tasso stabilito dalla Banca centrale di Israele con decorrenza dalla data delle singole dazioni (€ 100.000,00 in data 12.04.2022 ed € 250.000,00 in data 13.10.2022) e sino al saldo effettivo.
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da CP_1
Condanna a pagare a favore di le spese di lite di questo giudizio, spese Parte_1 CP_1
che liquida in € 14.170,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 27.05.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
11
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 10835/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Cassone e Stefano Balzola;
Parte_1
attrice contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Ferrero ed Alice Bulfon;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: contratto di mutuo all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 27.05.2025 ore
8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con citava in giudizio Parte_1 [...]
n opposizione al decreto ingiuntivo n. 2067/2024 con cui era stata condannata a pagare la CP_1
somma di € 103.495,73 a titolo di restituzione di una somma data a mutuo in forza del contratto stipulato dalle parti in data 10.04.2022 (di cui € 100.000,00 per capitale ed il resto per interessi in forza dei tassi di interesse applicati dalla Banca di Israele), rappresentando: 1) che in forza del contratto del 10.04.2022 la somma trasferita all'opponente avrebbe dovuta essere imputata a capitale di nel caso in cui il resistente avesse acquistato delle quote sociali nei successivi Pt_1
2 anni oppure essere rimborsata quale mutuo;
2) che in data 06.10.2022 le parti sottoscrivevano tuttavia un secondo contratto in cui il prestito veniva aumentato ad € 350.000,00, sempre con il medesimo accordo circa la restituzione entro due anni dalla sottoscrizione del nuovo accordo, salvo il caso in cui il resistente avesse acquistato delle quote di 3) che, avendo il secondo Pt_1
contratto integralmente sostituito il primo, il termine per la restituzione dell'intero mutuo era da individuare nel 06.10.2024, ragion per cui il decreto ingiuntivo era stato emesso in data
08.05.2024 per un credito non ancora esigibile in quanto non ancora scaduto;
4) il difetto di giurisdizione del Giudice italiano per essere competente il Giudice israeliano in forza dell'art.
9.2 di entrambi i contratti di mutuo, mentre la seconda parte della clausola 9.2 consentiva al solo CP_1
2 di agire presso altre giurisdizioni ma solo in sede esecutiva, ferma restando la competenza israeliana per decidere il merito della controversia;
5) la violazione da parte del resistente dell'art.
2.2 dei contratti, avendo egli indebitamente rifiutato un pagamento parziale;
6) che, pertanto, nulla era dovuto dall'opponente;
- vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui chiedeva il CP_1
rigetto dell'avversaria opposizione rilevando: 1) in via riconvenzionale, di voler chiedere anche il pagamento dell'ulteriore importo di € 250.000,00 dato a mutuo, essendo scaduto il termine di restituzione al 06.10.2024 senza che nel frattempo siano state da lui acquisite delle quote nella società attrice, essendo l'affare definitivamente svanito;
2) la sussistenza della giurisdizione italiana in forza dell'art.
9.2 di entrambi i contratti, da qualificare come clausola di proroga asimmetrica della giurisdizione;
3) che il secondo contratto non aveva effetti novativi sul primo, sicché il termine di restituzione della somma di € 100.000,00 doveva essere mantenuto alla data del 10.04.2024; 4) in subordine, di voler ottenere il pagamento della somma complessiva di €
350.000,00 oltre interessi al tasso previsto dalla Banca centrale israeliana;
- rilevato che, non avendo le parti richiesto l'assunzione di mezzi di prova, il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli
27.05.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che l'eccezione di difetto di giurisdizione/competenza per aver giurisdizione il Giudice israeliano in forza dell'art.
9.2 dei due contratti è manifestamente infondata;
- che, infatti, la clausola 9.2 così recita nella versione originale dei contratti in inglese: “Each party irrevocably agrees that subject as provided below the courts of Israel shall have exclusive jurisdiction over any dispute or claim arising out of or in connection with this agreement or its subject matter or formation (including non- contractual disputes or claims). nothing in this clause shall limit the right of the Lender to take proceedings against the Borrower in any other court of competent jurisdiction, nor shall the taking of proceedings in any one or more jurisdictions, whether concurrently or not, to the extent permitted by the law of such other jurisdiction”;
- che l'opponente (come l'opposta) ha tradotto la citata clausola nel seguente modo:
“ciascuna parte accetta irrevocabilmente che, fatto salvo quanto di seguito previsto, i tribunali di
Israele avranno giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia o reclamo derivante da o in connessione con il presente accordo o il suo oggetto o la sua formazione (comprese le controversie o i
3 reclami extracontrattuali). Nessuna disposizione di questa clausola limiterà il diritto del mutuante di intraprendere un'azione legale contro il mutuatario in qualsiasi altro tribunale di giurisdizione competente, né l'avvio di un'azione legale in una o più giurisdizioni, in concomitanza o meno, nella misura consentita dalla legge di tale altra giurisdizione”;
- che, dunque, l'art.
9.2 in punto giurisdizione prevede due distinte statuizioni: da un lato la giurisdizione esclusiva a favore dei Tribunali di Israele per qualsiasi controversia salvo, dall'altro lato, la possibilità per il solo di intraprendere un'azione legale contro il mutuatario in CP_1
qualsiasi altro tribunale astrattamente munito di giurisdizione secondo le regole generali, nella misura consentita dalla legge di tale altra giurisdizione;
- che, dunque, la clausola 9.2 espressamente consente al resistente di agire in giudizio avanti a qualsivoglia Tribunale astrattamente munito di giurisdizione, come nel caso di specie è, di tutta evidenza, il Tribunale di Torino;
- che, infatti, ha sede legale nella città di Torino, sicché il Tribunale di Torino ha Parte_1
astratta competenza per decidere della controversia quale foro del debitore ex art. 19 c.p.c.;
- che la tesi dell'opponente secondo cui la seconda parte della clausola 9.2 dovrebbe essere intesa come attributiva del potere per di agire avanti ad altre giurisdizioni (in quanto diverse CP_1
da quelle israeliane) solamente in via esecutiva non è accoglibile, in quanto palesemente contraria CP_ alla lettera della clausola che non pone alcuna limitazione alla tipologia di cause che può introdurre avanti a giurisdizioni diverse da quella israeliana;
- che, peraltro, la tesi dell'opponente risulta pure contraddittoria laddove afferma a pag. 6 dell'atto di citazione che potrebbe agire in Italia solamente per ottenere “un titolo CP_1
esecutivo”, posto che tanto il decreto ingiuntivo quanto la sentenza all'esito del giudizio di opposizione altro non sono che titoli esecutivi;
- che la chiarezza della clausola in commento esclude altresì la fondatezza di qualsivoglia censura in punto indeterminatezza del contenuto della clausola stessa, che invero è chiarissima: pattuizione della giurisdizione esclusiva israeliana, fatto salvo il diritto di di agire avanti ad CP_1
ogni altro tribunale astrattamente dotato di competenza, quale quello di Torino alla luce dei rilievi che precedono;
- che, invece, la previsione di una clausola asimmetrica (nel senso che al solo è CP_1
consentito adire giurisdizioni diverse da quella israeliana) non viola alcuna norma di legge
(neppure citata) o il principio di precostituzione del Giudice;
4 - che, infatti, nell'affine materia delle clausole asimmetriche in materia di competenza territoriale la Cassazione ha avuto modo di affermare che “la sola individuazione, nell'ambito di una clausola asimmetrica di deroga alla competenza territoriale, di una molteplicità di fori invocabili da una sola delle parti (di regola, dalla parte predisponente le condizioni generali, il modulo o il formulario), ancora non valga, di per sé, a rappresentare un vulnus al principio costituzionale di precostituzione del giudice, attesa la perdurante coerenza, di tale previsione convenzionale, ai principi del sistema che, in materia di competenza territoriale, attribuiscono all'autonomia negoziale, sia pure entro i !imiti di forma e di sostanza imposti dagli artt. 1341 e 1342 c.c. e dagli artt. 28 e 29
c.p.c., un ampio margine di discrezionalità, liberamente esercitabile per la realizzazione degli interessi disposti dalle parti;
nel caso di specie, l'avvenuta espressa individuazione, nella clausola derogatoria della competenza territoriale in esame (pacificamente conclusa nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.), dei singoli fori specificamente invocabili dalla società predisponente, e
l'espresso riferimento di detta clausola a un ambito di affari adeguatamente determinato e specifico
(segnatamente coincidente con le controversie derivabili dal contratto di leasing in esame), deve ritenersi tale da escludere alcuna violazione dei parametri normativi indicati dall'art. 28 e 29 c.p.c., né alcuna compromissione del principio di precostituzione legale del giudice (di cui all'art. 25 Cost.), con la conseguente attestazione della piena validità formale sostanziale di detta pattuizione convenzionale, in contrasto con quanto erroneamente ritenuto dal giudice a quo” (Cass., Sez. 6, n.
22313/2020);
- che, invece, con specifico riferimento alle clausole che stabiliscono accordi in punto giurisdizione va detto che il Reg. Ue n. 1215/2012 prevede (art. 25) l'uso della forma scritta a pena di nullità (e nel caso di specie la forma scritta è sussistente) nonché il principio generale per
“dovrebbe essere rispettata l'autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per
i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata” (considerando 19);
- che l'art. 25 del citato regolamento prevede inoltre che l'accordo in punto giurisdizione abbia natura esclusiva salvo diverso accordo fra le parti, come avvenuto nella fattispecie in esame mediante la previsione della clausola asimmetrica a favore del solo;
CP_1
- che al riguardo va detto che consolidata giurisprudenza (da ultimo Cass. n. 20349/2018) afferma che “qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle
5 controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: a) per iscritto
o oralmente con conferma scritta". Nel caso di specie, all'interno del testo contrattuale, le parti hanno inserito la clausola sopra riportata, che, pur nella sua essenzialità, indica in modo chiaro ed univoco la scelta delle stesse di optare per la competenza giurisdizionale del foro tedesco come individuato. Né si vede come possa sostenersi la valenza di clausola attributiva della sola competenza per territorio, subordinatamente alla scelta di adire l'Autorità giudiziaria tedesca, condizione che non risulta in alcun modo alla stregua del testo contrattuale, e nel resto, va ribadito che:" costituendo la competenza, secondo un orientamento consolidato (cfr. amplius, Cass., Sez. U, 5 gennaio 2016, n. 29) frazione o misura della giurisdizione, l'indicazione di un determinato giudice, appartenente a un determinato Stato, deve intendersi normalmente intesa a conferire la giurisdizione esclusiva ai giudici appartenenti al sistema giurisdizionale di quello Stato (cfr, Corte giustizia, 7 luglio 2016, in relazione a una clausola in cui si era affermata "la giurisdizione Per_1
esclusiva e definitiva del foro di Parigi"). Tale indirizzo ermeneutico muove dal rilievo, già svolto in merito all'art. 17 della Convenzione di Bruxelles (Corte giustizia, 9 novembre 2000, , secondo Per_2
cui la clausola attributiva di giurisdizione non va intesa in base al solo tenore letterale, essendo sufficiente che la clausola "individui gli elementi oggettivi su cui le parti si sono accordate per scegliere il giudice o i giudici ai quali esse intendono sottoporre le loro controversie presenti e future", costituendo tale interpretazione il portato del riconoscimento dell'autonomia negoziale in materia di attribuzione della competenza giurisdizionale" (così, tra le ultime, la pronuncia Sez. U. 11/4/2017, n.
9283). Ciò posto, deve rilevarsi che la natura esclusiva della clausola di proroga della giurisdizione discende dall'art. 23 cit., come ribadito nella pronuncia Sez. U. 23/10/2014, n. 22554, né risulta un diverso accordo delle parti, per la scelta della cd. clausola di proroga asimmetrica, che cioè vincola una parte alla giurisdizione dei giudici di uno Stato membro ed autorizza invece l'altra ad adire, a sua scelta, anche giudici di un diverso Stato membro o individuati dalle convenzioni internazionali, che, come affermato nella pronuncia Sez. U. 8/3/2012, n. 3624, costituisce un accordo di deroga all'esclusività della competenza convenzionale, ammesso dall'art. 23 cit., ma limitato alla parte cui il contratto abbia riconosciuto tale facoltà”, accordo che, invece, nella fattispecie in esame è sussistente;
6 - che, dunque, la clausola asimmetrica è perfettamente legittima, e peraltro nel caso di specie non porta ad altro che all'applicazione del principio generale di cui all'art. 4 del Reg. Ue n.
1215/2012 secondo cui “A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro”, con conseguente affermazione della giurisdizione italiana e della competenza territoriale del Tribunale di Torino quale luogo di domicilio di
Pt_1
- che, pertanto, l'eccezione di difetto di giurisdizione/competenza deve essere rigettata;
- che, nel merito, il Tribunale premette in relazione alla domanda riconvenzionale formulata da che condivisibile e consolidata giurisprudenza afferma (Cass. n. 9633/2022 ) che "in tema CP_1
di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità
a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183 c.p.c." (nello stesso senso, Cass. sez. 3, ord.
22 settembre 2023 n.27183 e Cass. sez. 3, ord. 27 novembre 2023 n. 32933);
- che, quindi, ammessa la legittimità della domanda riconvenzionale formulata dall'opposto in quanto oggettivamente connessa alla stessa vicenda sostanziale dedotta in causa dalle parti, ed in particolar modo da che per prima ha introdotto in causa il contratto del 06.10.2024 Pt_1
a fondamento della sua difesa, ovvero lo stesso titolo su cui ha fondato la propria domanda CP_1
riconvenzionale;
- che, quindi, il Tribunale rileva che nella fattispecie in esame non sono state specificatamente contestate (anche dovendosi considerare che ogni parte è tenuta in forza del principio di non contestazione “a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare
7 genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica”: Cass., sez. I, 09/08/2019, n. 21227) le CP_ seguenti circostanze: 1) la dazione di complessivi € 350.000,00 a titolo di mutuo da parte di a favore di nelle date dall'opposto indicate;
2) la previsione che, in caso di mancato Pt_1
acquisto di quote societarie da parte del convenuto entro 2 anni dal mutuo, l'opponente era tenuta a restituire il prestito;
3) la debenza della somma in questione essendo scaduto il termine di 2 anni senza che sia nel frattempo intervenuto l'acquisto delle quote sociali;
4) la decorrenza degli interessi al tasso indicato da parte convenuta (tasso di interesse applicato dalla Banca
d'Israele, che è la banca centrale del suddetto paese) con effetto dalla dazione delle somme di denaro (avvenuta in 2 tranches): sul punto la contestazione dell'opponente è del tutto generica ed apodittica;
- che, in pratica, l'unica questione attualmente controversa attiene al fatto se la prima dazione di denaro a mutuo di € 100.000,00 avesse come obbligo di restituzione la data del
10.04.2024 in forza del primo contratto di prestito oppure quella del 06.10.2024 in forza del secondo contratto di prestito nel quale il primo prestito è oggetto di richiamo sostanziale (anche se non formale posto che espressamente non si parla del primo contratto, ma solamente del primo pagamento di € 100.000,00): detta questione ha un unico rilievo pratico, ovvero il riscontro della scadenza del credito al momento della proposizione del decreto ingiuntivo;
- che, infatti, qualora la data di restituzione del primo prestito fosse spostata in avanti al
06.10.2024 in forza del secondo contratto, allora il decreto ingiuntivo (con le spese legali ivi liquidate) dovrebbe essere revocato con conseguente necessità di disporre in questa sede processuale una nuova condanna a pagare la somma di € 100.000,00; in caso contrario il decreto dovrebbe essere confermato: la questione non rileva ad altri fini, neppure per gli interessi, che sono comunque dovuti con decorrenza dalla data della dazione (circostanza allegata da parte convenuta in sede monitoria e mai specificatamente contestata da parte attrice);
- che al riguardo va premesso che i due contratti, in forza dell'art. 9.1, devono essere interpretati in forza della legge israeliana, ragion per cui parte convenuta ha prodotto (doc. n. 13) un parere legale di un avvocato israeliano secondo cui il secondo contratto non avrebbe sostituito il primo in relazione alla dazione del primo mutuo, quello di € 100.000,00, il tutto in applicazione di principi interpretativi sostanzialmente analoghi a quelli italiani;
8 - che, tanto esposto, la questione dirimente di natura interpretativa è questa: il secondo contratto contempla espressamente e formalmente un prestito di complessivi € 350.000,00, di cui
€ 100.000,00 già versati (sono quelli del primo contratto) ed € 250.000,00 da versare (art. 1, rubricato LOAN, nonché le premesse del contratto);
- che il successivo art. 2 del secondo contratto prevede che “The Loan shall be repayable by the Borrower in full no later than 2 years as of the date of signed agreement unless the parties signed an investment agreement as described in )1) Loan”;
- che, quindi, il Tribunale rileva che l'art. 2 del secondo contratto prevede manifestamente come data di restituzione dell'intero prestito di € 350.000,00 (loan) il termine di 2 anni dalla sottoscrizione del secondo contratto: il termine loan impiegato nella clausola 2 è infatti palesemente riferito al termine loan di cui alla rubrica della clausola n. 1 e di cui alle premesse, nelle quali il prestito è quantificato in € 350.000,00 complessivi e non in € 250.000,00;
- che, quindi, ritiene il Tribunale che in forza di un'interpretazione letterale e sistematica dei due contratti di mutuo il secondo contratto abbia differito la restituzione della prima dazione di denaro al 06.10.2024, interpretazione del resto sorretta da logica complessiva posto che, francamente, non avrebbe avuto alcun senso pratico ed economico costringere a Pt_1
restituire la somma di € 100.000,00 in pendenza dei termini per la restituzione del secondo prestito di € 250.000,00, ovvero in pendenza dei termini per addivenire all'acquisto delle quote sociali da parte di posto che la volontà delle parti è stata chiarissima nel subordinare CP_1
l'obbligo di restituzione del prestito complessivo allo spirare del termine pattuito per l'acquisizione delle quote sociali da parte di , termine che dunque deve essere unico, come CP_1
del resto letteralmente emergente dal testo del contratto n. 2;
- che, dunque, deve concludersi che al momento del deposito del decreto ingiuntivo il credito di € 100.000,00 azionato da non era ancora scaduto, cosa tuttavia avvenuta in corso di causa;
CP_1
- che, pertanto, il decreto ingiuntivo (con le spese ivi liquidate) deve essere revocato in quanto emesso per un credito non scaduto, ma l'attrice in questa sede deve essere condannata a pagare la somma di € 100.000,00 (oltre che quella di € 250.000,00) in quanto nel frattempo il credito è integralmente scaduto;
- che le ulteriori censure dell'opponente sono del tutto infondate e comunque irrilevanti:
, infatti, non era obbligato ad acquistare le quote sociali di (avendo anzi le parti CP_1 Pt_1
previsto l'automatico obbligo di restituzione del prestito in caso di mancato acquisto di quote
9 sociali entro 2 anni dalla sottoscrizione del contratto), sicché la sua decisione di chiedere la restituzione del prestito (peraltro sulla base di rilevanti problematiche di natura famigliare che non ha mai contestato, sicché devono ritenersi per processualmente accertate ex art. Pt_1
115 c.p.c.) deve essere considerata perfettamente legittima;
CP_
- che, analogamente, il dedotto rifiuto a ricevere pagamenti parziali da parte di non ha alcun rilievo pratico ai fini della negazione del diritto dell'opposto ad ottenere oggi la restituzione integrale del prestito, dovendosi pure rilevare come in ogni caso non abbia posto in Pt_1
essere neppure il pagamento parziale prospettato di € 50.000,00;
- che, ancora, a fronte della proposta di di restituire subito la somma di € 50.000,00 Pt_1
ed il resto del capitale a mezzo di accollo da parte del socio di Sesames Jacob AN, ma con pagamento da effettuare all'apertura della successione del padre (classica clausola Persona_3
prevedente il pagamento “a babbo morto”), il rifiuto di ad accettare detta proposta non può CP_1
essere considerato contrario a buona fede in considerazione del ritardo a tempo indeterminato nel pagamento del saldo e nell'aleatorietà dell'evento (che presuppone la qualità di erede da parte di nonché la capienza del patrimonio del defunto), e del mancato accollo degli Parte_2
interessi;
- che, pertanto, deve essere condannata a pagare la somma di € 350.000,00 oltre Pt_1
interessi al tasso stabilito dalla Banca di Israele con decorrenza dalla data delle singole dazioni al saldo effettivo, solo osservandosi che il prestito in esame, in assenza di patto contrario, deve considerarsi fruttifero in forza di principi generali del diritto commerciale (art. 1815 c.c. italiano);
- che la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta non può essere accolta, stante la vittoria di parte attrice in punto mancata scadenza del credito azionato in sede monitoria;
- che le spese di lite del giudizio di opposizione seguono la sostanziale soccombenza dell'opponente, venendo liquidate in conformità ai valori medi per le prime due fasi (scaglione sino ad € 520.000,00) e in conformità ai valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria in considerazione della modesta attività processuale ivi svolta:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
10 ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Rigetta le eccezioni di difetto di giurisdizione e di competenza formulate da Parte_1
Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna a pagare a favore di la complessiva somma di € 350.000,0o, Parte_1 CP_1
oltre interessi al tasso stabilito dalla Banca centrale di Israele con decorrenza dalla data delle singole dazioni (€ 100.000,00 in data 12.04.2022 ed € 250.000,00 in data 13.10.2022) e sino al saldo effettivo.
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da CP_1
Condanna a pagare a favore di le spese di lite di questo giudizio, spese Parte_1 CP_1
che liquida in € 14.170,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 27.05.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
11