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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 06/06/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico dr. Andrea Petteruti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado cui al R.G.A.C.C. n. 1679/23, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi e vertente
tra:
(C.F.: Parte_1
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in P.IVA_1 virtù di procura allegata al ricorso, dagli avv.ti Vittorio Grieco e Giuseppe Grieco ed elettivamente domiciliata, presso il loro studio, in Roma alla Via Panama, n. 16 opponente
e:
(C.F.: ) in persona del suo procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in sede di opposizione in sede esecutiva, dagli avv.ti Giorgio Morotti, Matteo Panni e Stefano Paniccia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Frosinone, al Viale Mazzini, n.12/D opposta nonché:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_2 opposta contumace posta in decisione all'udienza del 03/06/2025 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI per l'opponente e l'opposta costituita: come da verbali ed atti di causa
FATTO E DIRITTO Parte La (di seguito anche ”) ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificatole ad istanza della
[...]
Cont (di seguito anche ”) e mediante il quale sono state assoggettate a CP_1 pignoramento presso la somme di denaro fino a concorrenza Controparte_2 dell'importo di Euro 22.438,50, oltre successivi interessi e spese, domandando: 1) in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare “… l'inesistenza giuridica, la nullità e
l'illegittimità dell'atto di pignoramento”; 2) nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di parte creditrice a procedere ad esecuzione forzata;
3) in ipotesi di rigetto, anche parziale, dell'opposizione “… ridurre nei limiti di legge le somme pignorate, concedendo mensilmente, entro i limiti del sesto dello stipendio, il minor importo possibile”.
A tal fine, la ricorrente ha allegato, in punto di fatto, quanto segue: a) in data 04/08/2022, la Parte
è venuta a conoscenza della notifica del suddetto atto di pignoramento presso terzi;
b) il titolo esecutivo azionato si sostanzia nel decreto ingiuntivo n. 695/2021 del Tribunale di
Frosinone, presuntivamente notificato in data 23/07/2021 per compiuta giacenza e reso esecutivo in data 29/12/2021 per mancata opposizione;
c) anche il successivo atto di precetto sarebbe stato notificato con le medesime modalità; d) venuta a conoscenza del suddetto Parte pignoramento presso terzi, l' , in data 24/08/2022, ha depositato ricorso in opposizione ex artt. 617 e 615, comma 2, c.p.c. ed il giudice dell'esecuzione, rilevata la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi, ha concesso termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
Nel merito, invece, l'opponente ha allegato quanto segue: a) l'atto di pignoramento non è mai stato notificato, così come il decreto ingiuntivo;
b) la notificazione del decreto ingiuntivo è inesistente, per cui l'opponente può proporre l'opposizione agli atti esecutivi per contestare l'esistenza del credito;
c) ebbene, il credito di cui al decreto ingiuntivo è inesistente, non avendo Parte Cont l' mai ricevuto alcuna presunta fattura della e non essendo mai stata cliente di quest'ultima Cont Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la , la quale ha chiesto: 1) dichiararsi inammissibile il ricorso per violazione del termine assegnato, nonché in relazione
2 all'impugnazione del decreto ingiuntivo, già proposta ex art. 650 c.p.c.; 2) rigettare le domande della ricorrente, confermando la legittimità dell'esecuzione e l'assegnazione delle somme pignorate alla creditrice. Cont A tal fine la ha allegato quanto segue: a) nel caso che occupa, il giudice dell'esecuzione aveva fissato il termine perentorio del 30/06/2023 per l'introduzione del giudizio di merito, il quale avrebbe dovuto essere introdotto nelle forme ordinarie, ossia con atto di citazione, Parte trattandosi di procedimento ordinario;
b) la , per contro, ha depositato, in data 29/06/2023, un ricorso presso il Tribunale di Frosinone, il quale è stato notificato solo in data 13/07/2023;
c) inammissibile è comunque l'opposizione all'esecuzione, atteso che l'opponente ha già proposto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo ed in quanto l'opposizione ex art. 650 c.p.c. può essere recuperata in sede esecutiva solo in presenza di una notifica inesistente o nell'ipotesi in cui si dimostri la materiale impossibilità di avere avuto conoscenza dell'ingiunzione di pagamento, il che non è quanto accade nel caso che occupa, atteso che il decreto ingiuntivo è stato ritualmente notificato;
d) anche l'atto di precetto e l'atto di pignoramento sono stati ritualmente notificati;
e) il rapporto contrattuale fra le parti è esistente, così come il credito di cui al decreto ingiuntivo.
All'esito dello scambio delle memorie di legge, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ai fini del decidere, si osserva che il giudice dell'esecuzione aveva assegnato, richiamando
(erroneamente) le norme sul rito locatizio, alla odierna ricorrente termine perentorio sino al
30/06/2023 per l'introduzione del giudizio di merito, il quale è stato introdotto con ricorso notificato pacificamente dopo la scadenza di detto termine.
Ne consegue che il ricorso medesimo va dichiarato inammissibile.
Nel caso che occupa, non vertendosi in materia lavoristica o locatizia, il presente giudizio avrebbe dovuto essere introdotto con atto di citazione, mentre l'opponente lo ha introdotto con ricorso, il che, a determinate condizioni, non è di per sé causa di inammissibilità.
La Suprema Corte (Cass. Civ., n. 19264/12) ha affermato che, in tema di opposizione all'esecuzione conseguente all'instaurazione di un giudizio di merito, l'opposizione stessa va introdotta, qualora la causa sia soggetta al rito ordinario, nel termine perentorio indicato dal giudice dell'esecuzione e con atto di citazione. E lo stesso accade per l'opposizione agli atti esecutivi: sebbene, infatti, l'articolo 618 c.p.c. non faccia riferimento all'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, tuttavia
3 richiama il rispetto dei termini a comparire ridotti alla metà, con la conseguenza che la fase di merito va del pari introdotta con atto di citazione e non con ricorso.
Nel caso che occupa, dunque, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione doveva avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata nella fase di cognizione piena, per cui, essendo la causa soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito doveva essere introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice.
Sempre la Corte (Cass. Civ., n. 1152/11) afferma che, qualora la parte introduca il giudizio di merito con ricorso, ciò non comporta di per sé la sua inammissibilità, ma a condizione che lo stesso sia notificato nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione: detto termine, infatti, è riferito alla notifica dell'atto (e non al suo deposito), in quanto, siccome i giudizi di cui si discute debbono essere introdotti con citazione, la loro pendenza è determinata soltanto dalla notifica dell'atto introduttivo, di talché quest'ultima va effettuata nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione, da riferirsi non già al momento della consegna dell'atto per la notifica, ma unicamente al tempestivo perfezionamento di quest'ultima.
Orbene, avendo parte opponente notificato il ricorso dopo lo spirare del termine concesso dal giudice dell'esecuzione (e, peraltro, con messaggio p.e.c. inviato lo stesso giorno), il ricorso medesimo va dichiarato inammissibile.
In contrario non gioverebbe certo evidenziare che il suddetto giudice ha fatto riferimento alle norme sul rito locatizio, così inducendo in errore la parte, e ciò in quanto il rito è determinato dal relativo codice (non dal giudice), per cui, dovendo la parte sempre rispettare le norme in esso contenute, avrebbe dovuto chiedere al giudice dell'esecuzione la correzione del provvedimento emesso e, eventualmente, di essere rimessa in termini per la notifica (Trib.
Milano, 12/10/2024).
Ne consegue che in questa sede, ferma l'irrilevanza dei richiami normativi operati dal giudice dell'esecuzione, sarebbe stata da escludersi pure una rimessione in termini, atteso che, per un verso, essa avrebbe dovuto essere domanda prima e ad altro giudice e, per altro verso, che la parte ben sapeva (o avrebbe dovuto sapere) che il rito era quello ordinario, in quanto il ricorso depositato in sede esecutiva era fondato su elementi tali da consentire senza alcun dubbio l'esclusione dell'applicazione del rito locatizio, vertendosi in tema di contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo ottenuto in ragione di un
4 rapporto di somministrazione di energia, il quale, peraltro, era ben noto al ricorrente avendo egli spiegato anteriormente opposizione tardiva ex art 650 c.p.c. Parte Cont Le spese, nei rapporti fra la e la , seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche ed integrazioni.
Nulla, invece, sulle spese nei rapporti fra la prima e la attesa la Controparte_2 contumacia di quest'ultima.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.G.A.C.C. n. 1679/23, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara il ricorso inammissibile;
2. condanna la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore a rifondere le spese sostenute per questo giudizio dalla
[...]
che si liquidano in Euro per compensi, oltre I.V.A. (se dovuta), C.P.A.. e CP_1 rimborso spese generali come per legge;
3. nulla sulle spese nei rapporti fra la e la Parte_1
Controparte_2
Frosinone, 06/06/2025
Il G.I.
Dott. Andrea Petteruti
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico dr. Andrea Petteruti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado cui al R.G.A.C.C. n. 1679/23, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi e vertente
tra:
(C.F.: Parte_1
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in P.IVA_1 virtù di procura allegata al ricorso, dagli avv.ti Vittorio Grieco e Giuseppe Grieco ed elettivamente domiciliata, presso il loro studio, in Roma alla Via Panama, n. 16 opponente
e:
(C.F.: ) in persona del suo procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in sede di opposizione in sede esecutiva, dagli avv.ti Giorgio Morotti, Matteo Panni e Stefano Paniccia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Frosinone, al Viale Mazzini, n.12/D opposta nonché:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_2 opposta contumace posta in decisione all'udienza del 03/06/2025 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI per l'opponente e l'opposta costituita: come da verbali ed atti di causa
FATTO E DIRITTO Parte La (di seguito anche ”) ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificatole ad istanza della
[...]
Cont (di seguito anche ”) e mediante il quale sono state assoggettate a CP_1 pignoramento presso la somme di denaro fino a concorrenza Controparte_2 dell'importo di Euro 22.438,50, oltre successivi interessi e spese, domandando: 1) in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare “… l'inesistenza giuridica, la nullità e
l'illegittimità dell'atto di pignoramento”; 2) nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di parte creditrice a procedere ad esecuzione forzata;
3) in ipotesi di rigetto, anche parziale, dell'opposizione “… ridurre nei limiti di legge le somme pignorate, concedendo mensilmente, entro i limiti del sesto dello stipendio, il minor importo possibile”.
A tal fine, la ricorrente ha allegato, in punto di fatto, quanto segue: a) in data 04/08/2022, la Parte
è venuta a conoscenza della notifica del suddetto atto di pignoramento presso terzi;
b) il titolo esecutivo azionato si sostanzia nel decreto ingiuntivo n. 695/2021 del Tribunale di
Frosinone, presuntivamente notificato in data 23/07/2021 per compiuta giacenza e reso esecutivo in data 29/12/2021 per mancata opposizione;
c) anche il successivo atto di precetto sarebbe stato notificato con le medesime modalità; d) venuta a conoscenza del suddetto Parte pignoramento presso terzi, l' , in data 24/08/2022, ha depositato ricorso in opposizione ex artt. 617 e 615, comma 2, c.p.c. ed il giudice dell'esecuzione, rilevata la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi, ha concesso termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
Nel merito, invece, l'opponente ha allegato quanto segue: a) l'atto di pignoramento non è mai stato notificato, così come il decreto ingiuntivo;
b) la notificazione del decreto ingiuntivo è inesistente, per cui l'opponente può proporre l'opposizione agli atti esecutivi per contestare l'esistenza del credito;
c) ebbene, il credito di cui al decreto ingiuntivo è inesistente, non avendo Parte Cont l' mai ricevuto alcuna presunta fattura della e non essendo mai stata cliente di quest'ultima Cont Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la , la quale ha chiesto: 1) dichiararsi inammissibile il ricorso per violazione del termine assegnato, nonché in relazione
2 all'impugnazione del decreto ingiuntivo, già proposta ex art. 650 c.p.c.; 2) rigettare le domande della ricorrente, confermando la legittimità dell'esecuzione e l'assegnazione delle somme pignorate alla creditrice. Cont A tal fine la ha allegato quanto segue: a) nel caso che occupa, il giudice dell'esecuzione aveva fissato il termine perentorio del 30/06/2023 per l'introduzione del giudizio di merito, il quale avrebbe dovuto essere introdotto nelle forme ordinarie, ossia con atto di citazione, Parte trattandosi di procedimento ordinario;
b) la , per contro, ha depositato, in data 29/06/2023, un ricorso presso il Tribunale di Frosinone, il quale è stato notificato solo in data 13/07/2023;
c) inammissibile è comunque l'opposizione all'esecuzione, atteso che l'opponente ha già proposto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo ed in quanto l'opposizione ex art. 650 c.p.c. può essere recuperata in sede esecutiva solo in presenza di una notifica inesistente o nell'ipotesi in cui si dimostri la materiale impossibilità di avere avuto conoscenza dell'ingiunzione di pagamento, il che non è quanto accade nel caso che occupa, atteso che il decreto ingiuntivo è stato ritualmente notificato;
d) anche l'atto di precetto e l'atto di pignoramento sono stati ritualmente notificati;
e) il rapporto contrattuale fra le parti è esistente, così come il credito di cui al decreto ingiuntivo.
All'esito dello scambio delle memorie di legge, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ai fini del decidere, si osserva che il giudice dell'esecuzione aveva assegnato, richiamando
(erroneamente) le norme sul rito locatizio, alla odierna ricorrente termine perentorio sino al
30/06/2023 per l'introduzione del giudizio di merito, il quale è stato introdotto con ricorso notificato pacificamente dopo la scadenza di detto termine.
Ne consegue che il ricorso medesimo va dichiarato inammissibile.
Nel caso che occupa, non vertendosi in materia lavoristica o locatizia, il presente giudizio avrebbe dovuto essere introdotto con atto di citazione, mentre l'opponente lo ha introdotto con ricorso, il che, a determinate condizioni, non è di per sé causa di inammissibilità.
La Suprema Corte (Cass. Civ., n. 19264/12) ha affermato che, in tema di opposizione all'esecuzione conseguente all'instaurazione di un giudizio di merito, l'opposizione stessa va introdotta, qualora la causa sia soggetta al rito ordinario, nel termine perentorio indicato dal giudice dell'esecuzione e con atto di citazione. E lo stesso accade per l'opposizione agli atti esecutivi: sebbene, infatti, l'articolo 618 c.p.c. non faccia riferimento all'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, tuttavia
3 richiama il rispetto dei termini a comparire ridotti alla metà, con la conseguenza che la fase di merito va del pari introdotta con atto di citazione e non con ricorso.
Nel caso che occupa, dunque, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione doveva avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata nella fase di cognizione piena, per cui, essendo la causa soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito doveva essere introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice.
Sempre la Corte (Cass. Civ., n. 1152/11) afferma che, qualora la parte introduca il giudizio di merito con ricorso, ciò non comporta di per sé la sua inammissibilità, ma a condizione che lo stesso sia notificato nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione: detto termine, infatti, è riferito alla notifica dell'atto (e non al suo deposito), in quanto, siccome i giudizi di cui si discute debbono essere introdotti con citazione, la loro pendenza è determinata soltanto dalla notifica dell'atto introduttivo, di talché quest'ultima va effettuata nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione, da riferirsi non già al momento della consegna dell'atto per la notifica, ma unicamente al tempestivo perfezionamento di quest'ultima.
Orbene, avendo parte opponente notificato il ricorso dopo lo spirare del termine concesso dal giudice dell'esecuzione (e, peraltro, con messaggio p.e.c. inviato lo stesso giorno), il ricorso medesimo va dichiarato inammissibile.
In contrario non gioverebbe certo evidenziare che il suddetto giudice ha fatto riferimento alle norme sul rito locatizio, così inducendo in errore la parte, e ciò in quanto il rito è determinato dal relativo codice (non dal giudice), per cui, dovendo la parte sempre rispettare le norme in esso contenute, avrebbe dovuto chiedere al giudice dell'esecuzione la correzione del provvedimento emesso e, eventualmente, di essere rimessa in termini per la notifica (Trib.
Milano, 12/10/2024).
Ne consegue che in questa sede, ferma l'irrilevanza dei richiami normativi operati dal giudice dell'esecuzione, sarebbe stata da escludersi pure una rimessione in termini, atteso che, per un verso, essa avrebbe dovuto essere domanda prima e ad altro giudice e, per altro verso, che la parte ben sapeva (o avrebbe dovuto sapere) che il rito era quello ordinario, in quanto il ricorso depositato in sede esecutiva era fondato su elementi tali da consentire senza alcun dubbio l'esclusione dell'applicazione del rito locatizio, vertendosi in tema di contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo ottenuto in ragione di un
4 rapporto di somministrazione di energia, il quale, peraltro, era ben noto al ricorrente avendo egli spiegato anteriormente opposizione tardiva ex art 650 c.p.c. Parte Cont Le spese, nei rapporti fra la e la , seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche ed integrazioni.
Nulla, invece, sulle spese nei rapporti fra la prima e la attesa la Controparte_2 contumacia di quest'ultima.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.G.A.C.C. n. 1679/23, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara il ricorso inammissibile;
2. condanna la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore a rifondere le spese sostenute per questo giudizio dalla
[...]
che si liquidano in Euro per compensi, oltre I.V.A. (se dovuta), C.P.A.. e CP_1 rimborso spese generali come per legge;
3. nulla sulle spese nei rapporti fra la e la Parte_1
Controparte_2
Frosinone, 06/06/2025
Il G.I.
Dott. Andrea Petteruti
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