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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/09/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13215/2025 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 13215/2025 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Beaumont 2 10143 Torino Italia presso lo studio dell'avv.
CALCATERRA ANGELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 4105 del 03/009/2018 il Tribunale di TORINO ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 25/06/2025 Parte_1 [...]
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio relativamente al Parte_2 contributo al mantenimento del figlio, attesa la maggiore età e l'indipendenza economica dello stesso, nonché stante le mutate condizioni economiche, in peius, del sig Parte_1
***
Vi è accordo economico e le condizioni complessivamente intese rispondono agli interessi delle parti.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE:
l'eliminazione, a decorrere dal mese di marzo 2025, dell'obbligo del sig. al Parte_3 versamento mensile della somma di € 250,00, in favore della SI.ra , a titolo di Parte_2 contributo del figlio limitando il contributo del padre, al versamento del 50% delle spese Per_1 mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale previamente concordate e documentate.
CONFERMA il resto.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
03/09/2025 .
Il Presidente
. Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 13215/2025 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Beaumont 2 10143 Torino Italia presso lo studio dell'avv.
CALCATERRA ANGELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 4105 del 03/009/2018 il Tribunale di TORINO ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 25/06/2025 Parte_1 [...]
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio relativamente al Parte_2 contributo al mantenimento del figlio, attesa la maggiore età e l'indipendenza economica dello stesso, nonché stante le mutate condizioni economiche, in peius, del sig Parte_1
***
Vi è accordo economico e le condizioni complessivamente intese rispondono agli interessi delle parti.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE:
l'eliminazione, a decorrere dal mese di marzo 2025, dell'obbligo del sig. al Parte_3 versamento mensile della somma di € 250,00, in favore della SI.ra , a titolo di Parte_2 contributo del figlio limitando il contributo del padre, al versamento del 50% delle spese Per_1 mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale previamente concordate e documentate.
CONFERMA il resto.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
03/09/2025 .
Il Presidente
. Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento