Sentenza 11 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 11/04/2023, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/04/2023
N. 01202/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02209/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2209 del 2017, proposto da AR Pluchino, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Beatrice Miceli e Armando Sorrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Maria Beatrice Miceli in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
nei confronti
IN EL, DR Spinello, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- della nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 333-A.U.C./1260/AV D/, datata 16 giugno 2017;
- del verbale del Consiglio di Amministrazione per gli Affari del Personale della Polizia di Stato datato 20 maggio 2015, trasmesso in allegato alla nota di cui al punto precedente;
- del verbale della commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato datato 30 aprile 2015, trasmesso in allegato alla nota di cui al primo punto;
- ove occorra, della scheda valutativa della dott.ssa AR Pluchino;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per la condanna, ai sensi degli artt. 29, 30, 32, e 34 e anche a titolo di risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2022 il dott. Francesco Mulieri e udito per la ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati in quanto ritenuti in contrasto con il giudicato - nascente dalla sentenza del TAR Sicilia-Palermo, sez. I^, n. 522/2004 come confermata da C.G.A. con sentenza n. 498/2014 e passata in giudicato - avente ad oggetto l’annullamento della delibera del Consiglio di amministrazione per il personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, adottata nella seduta del 15 gennaio 2001, con la quale si era proceduto all’ammissione al corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di Primo Dirigente.
Assume che:
1) compito della Commissione avrebbe dovuto essere quello di rendere coerente il punteggio conseguito nella 1^ categoria (52,22, prossimo al massimo e, comunque, molto superiore a quello conseguito dai controinteressati e da molti altri partecipanti alla procedura) con quello attribuito per la 3^ categoria (14,94, lontano dal massimo di punti 24,00), in ragione della sostanziale omogeneità degli elementi di valutazione delle due categorie, riguardanti i medesimi elementi obiettivi emergenti dai fascicoli personali: l’attività posta in essere dall’amministrazione si sarebbe tradotta in una sostanziale elusione del giudicato tramite la riproposizione acritica e fuorviante del punteggio originariamente assegnato e l’attribuzione dell’identico risultato già ritenuto viziato dai pronunciamenti giurisdizionali e da una giurisprudenza costante;
2) il giudizio recepito nel verbale della progressione in carriera sarebbe frutto dei medesimi errori già censurati dal GA e sarebbe, quindi, affetto dai medesimi vizi che hanno condotto all'annullamento del precedente giudizio in cui sia il TAR che il C.G.A. avrebbero sottolineato che all'attribuzione di un elevato punteggio nella prima categoria non può corrispondere un esiguo punteggio relativo alla valutazione dei titoli della terza categoria e ciò in ragione della sostanziale omogeneità degli elementi presi in considerazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno che ha depositato documenti.
Il predetto Ministero ha altresì depositato una memoria in vista dell’udienza di merito all’esito della quale la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è infondato alla stregua di quanto appresso specificato.
Giova richiamare l'indirizzo giurisprudenziale, in forza del quale:
- per ricostruire la portata oggettiva del giudicato, deve aversi riguardo a tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico ineludibile della pronuncia e che si ricollegano, quindi, in modo indissolubile alla decisione formandone l’indispensabile presupposto (cfr. Consiglio di Stato Sez. V, 28 gennaio 2021, n. 832; Id., Sez. II, 16 marzo 2021, n. 2248);
- al fine di configurare un vizio di elusione o violazione del giudicato, non è sufficiente che l’azione amministrativa posta in essere dopo la formazione del giudicato intervenga sulla stessa fattispecie oggetto del pregresso giudizio di cognizione o alteri l'assetto di interessi definito. Al contrario, è necessario che l’Amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica, già incisa dalla sentenza, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato (cioè con un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza), così integrando una violazione del giudicato, ovvero che l’attività asseritamente esecutiva dell’Amministrazione sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare l’esecuzione delle puntuali prescrizioni stabilite dal giudicato, in tal guisa integrando l’ipotesi di elusione del giudicato (tra gli altri, Consiglio di Stato Sez. IV, 17 luglio 2020, n. 4594.).
Orbene, ritiene il Collegio che un siffatto manifesto sviamento di potere non sia ravvisabile nel caso di specie.
Ed invero la sentenza del C.G.A. del 03/09/2014 n. 498, nel confermare la sentenza di primo grado, da un lato, ha richiamato i principi enunciati dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella decisione n. 3400 del 16 maggio 2003 in cui “si affermò che gli elementi di valutazione della cat. 3^ riguardano, per la massima parte, elementi obiettivi risultanti dal fascicolo personale (funzioni svolte, sedi, organizzazione e gestione del personale, stima e prestigio e personalità), sostanzialmente omogenei rispetto a quelli della cat. 1^ (concernenti gli stessi elementi), eccezion fatta per l’attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire e per la valutazione della complessiva carriera dei funzionari scrutinandi, così che, pur non potendo logicamente - oltre che giuridicamente - postularsi l’identità delle due categorie, l’eventuale differenza dei punteggi ad esse concretamente assegnati deve fondarsi su di un’apposita motivazione, ancorata a concreti e verificabili elementi di fatto, tanto più puntuale quanto più macroscopica è la differenza dei predetti punteggi. Ciò in omaggio ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale che, pur riconoscendo all’organo di vertice dell’amministrazione nell’ambito di una procedura di scrutinio per merito comparativo un’ampia discrezionalità, proprio per la mancanza di precisi e predeterminati elementi di valutazione, le impone un rafforzato obbligo di idonea motivazione onde dar conto degli elementi presi effettivamente in considerazione e idonei a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito (C.d.S., sez. VI, 30 aprile 2002, n. 2310; 16 aprile 1998, n. 640; sez. IV, 25 marzo 1996, n. 365), soprattutto in considerazione della necessaria correlazione logica che deve intercorrere tra la valutazione complessiva e le singole categorie di titoli (C.d.S., sez. VI, 23 aprile 1994, n. 583), ivi compresa quella relativa all’attitudine allo svolgimento delle funzioni superiori (C.d.S., sez. IV, 27 maggio 1991, n. 454; 3 dicembre 1991, n. 1040)” . Dall’altro, ha anche puntualizzato che: “Va, dunque, calato anche nella fattispecie sottoposta al vaglio del Collegio, il principio secondo cui, fermo restando il principio dell'ampia discrezionalità di cui gode l'amministrazione in tema di scrutinio di promozione per merito comparativo, la necessaria correlazione logica che deve intercorrere tra la valutazione complessiva e le singole categorie di titoli, impone all’amministrazione stessa l'obbligo di una puntuale motivazione idonea a giustificare l'attribuzione dì punteggi macroscopicamente differenti nella valutazione di categorie di titoli analoghi ed omogenei” .
Come si desume dalla documentazione in atti, detto obbligo di puntuale motivazione è stato rispettato dall’amministrazione nel rinnovato esercizio del potere.
La revisione del punteggio è stata motivata punto per punto, con la specifica indicazione delle ragioni per le quali è stata confermata la medesima valutazione, addivenendo alla conclusione che: “Ciò stante, la Commissione, tenuto conto di quanto previsto dai criteri di massima per gli anni 1998/2000 e di quanto specificato nelle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 gennaio 2001, considerata l'anzianità di servizio del funzionario ed il complessivo profilo curriculare - richiamato in sintesi nella scheda di scrutinio - in relazione al quale si rileva un bagaglio professionale non particolarmente differenziato, con assunzione di profili di responsabilità sostanzialmente meno complessi ed impegnativi di quelli in capo a pari qualifica promossi o in generale titolari di incarichi nelle medesime sedi di medio - grandi dimensioni o di particolare rilevanza tecnico - operativa, riscontrata una mobilità di sede, una capacità organizzativa ed una stima e prestigio senz’altro in media con gli altri scrutinati, rilevato, infine, il mancato raggiungimento del massimo punteggio nella I^ categoria (rapporti informativi) per il quinquennio di riferimento, ritiene congrua l'attribuzione al vice questore aggiunto della Polizia di Stato AR PLUCHINO del punteggio di 14,94 riferito alla 3 A categoria di cui ai criteri di massima allora vigenti” .
L’Amministrazione ha dato dunque puntuale esecuzione alle statuizioni di cui sopra, motivando analiticamente le proprie valutazioni tecnico-discrezionali, non inficiate da evidenti errori e/o macroscopiche illogicità.
Per quanto esposto, l’operato dell’Amministrazione non risulta né elusivo del giudicato né frutto di illogicità e irragionevolezza, con conseguente rigetto delle censure proposte della connessa domanda risarcitoria, essendo il giudizio espresso dall’amministrazione adeguatamente motivato e comunque connotato da ampia discrezionalità valutativa non censurabile in questo giudizio.
In conclusione il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato.
Le spese possono eccezionalmente essere compensate tra le parti attesa la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Mulieri | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO