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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/07/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 622/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 20 maggio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
( p iva ) già e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) rappresentata e difesa dall'avv. Monica FAZIO del foro di Parte_2
Milano ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
➢ ( p iva Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo SANTUCCI del foro di ed ivi P.IVA_2 CP_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 812/23 del 27 dicembre
2023 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di L'Aquila ha parzialmente accolto, con conseguente regolamentazione del regime delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza parziale, l'opposizione che l' Controparte_1 ha proposto al decreto n. 24/19 con cui gli è stato ingiunto il pagamento in
[...] favore dell'allora , della somma complessiva di € 2.323.865,70. Controparte_2
La pretesa creditoria ha riguardato tre profili:
1 a) Le prestazioni rese da una serie di società nei confronti della struttura sanitaria e che, a loro volta, hanno ceduti i relativi crediti alla predetta società;
b) L'applicazione sulla sorte capitale, stimata inizialmente pari ad € 1.771.572,18, degli interessi moratori ai sensi del d.lvo 231/02 per un ammontare di € 92.656,42;
c) Le note di debito per interessi (in tal caso per un totale di € 459.656,42) derivanti dal ritardo nel pagamento delle prestazioni oggetto di altre fatture parimenti cedute;
1.2. Le ragioni dell'opposizione proposta sono state affidate ai seguenti motivi:
- difetto della legittimazione della cessionaria;
- insussistenza della pretesa creditoria per intervenuto pagamento delle fatture;
- incompletezza della documentazione prodotta,
-errato calcolo degli interessi moratori;
Nel costituirsi in giudizio, la società cessionaria ha riconosciuto di aver ricevuto nelle more dei pagamenti ad opera della controparte, tuttavia per il residuo ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione così insistendo per il suo rigetto.
1.3. All'esito dell'espletata CTU, il giudice di prime cure ha riconosciuto in favore della cessionaria un credito stimato complessivamente pari ad € 663.616,42 maggiorato degli interessi dalla domanda sino al soddisfo.
Tale importo risulta così composto: € 244.072,10 a titolo di sorte capitale;
€ 79.939,37 per interessi ex d.lvo
231/02 alla data del 16 gennaio 2019; € 339.3604,95 per le note di debito.
In estrema sintesi, le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono di seguito essere così sintetizzate:
- In situazioni analoghe a quella che ci occupa, deve farsi applicazione dei principi di ordine generale elaborati dalla giurisprudenza e quindi il creditore è prioritaramente tenuto a dimostrate la causa petendi del credito;
- Nella fattispecie, l'assolvimento di tale onere probatorio deve ritenersi assolto dall'avvenuto deposito dei contratti di cessione del credito e dalle fatture che le varie ditte cedenti hanno emesso nei confronti di;
Pt_3
- Le risultanze della CTU espletata in corso di causa devono essere integralmente condivise;
- Pertanto, deve ridursi l'ammontare della sorte capitale alla luce dei pagamenti effettuati nelle more dalla parte opponente;
- Su tale sorte devono poi essere applicati, vertendosi in un'ipotesi di transazioni commerciali, gli interessi regolati quanto alla misura che alla decorrenza secondo gli articoli 4 e 5 del d.lvo 231/02;
2 - Dalla disamina della documentazione prodotta nel corso del giudizio, a cui si è attenuto l'esperto, il pagamento delle note di debito per interessi va circoscritto in misura minore (dovendosi pertanto escludere la debenza della somma di € 109.253,01) rispetto a quanto richiesto in via monitoria;
1.4. La pronunzia del giudice aquilano è stata ritualmente impugnata da (nel frattempo Parte_1 subentrata a ) attraverso l'articolazione di tre motivi. Parte_2
La prima doglianza ha lamentato il vizio di omessa pronunzia della sentenza nella parte in cui non ha applicato su una parte (e nei termini di cui in seguito meglio si dirà) delle somme corrisposte nelle more del giudizio, gli interessi moratori.
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato, anche in tal caso, la mancata pronunzia sull'applicazione degli interessi anatocistici sulla sorte capitale ancora dovuta ed anche su quella già corrisposta ricorrendo i requisiti richiesti dall'art. 1283 cod civ (ovvero domanda giudiziale e scadenza degli interessi da almeno sei mesi).
L'ultimo profilo di doglianza ha riguardato l'errata applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere della prova non avendo il primo giudice considerato che sulla scorta della documentazione prodotta è stata dimostrata la debenza integrale delle somme a titolo di note di debito interesse.
A tale fine, in ogni caso avrebbero potuto rilevare anche le richieste istruttorie, tempestivamente formulate in sede di seconda memoria ex art 183 comma VI cpc, di cui è stata reiterata l'ammissione.
Vi è stata la costituzione della che ha resistito all'impugnazione concludendo quindi per la conferma Pt_3 della sentenza di primo grado.
Ad onor del vero, la struttura sanitaria ha anche spiegato gravame incidentale in realtà circoscritto a far valere unicamente che l'ammontare della pretesa creditoria è stato ridotto dal primo giudice in forza della transazione
(sulla quale si dirà) intercorsa con la stessa controparte e le società cedenti il credito ed CP_3 [...]
CP_4
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo (peraltro integralmente in formato telematico) d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 20 maggio 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
Parte Pt_
2. Preliminarmente, qualche cenno si impone sull'appello incidentale proposto da .
A bene vedere, ed al di là della terminologia utilizzata (a cui, in effetti, non può attribuirsi alcuna valenza decisiva), la non ha inteso chiedere una rivisitazione della decisione di primo grado lamentando Pt_3
l'avvenuto riconoscimento, seppur per una misura inferiore rispetto a quanto riportato nel decreto ingiuntivo opposto, di una pretesa creditoria in favore della controparte.
Né, allo stesso tempo, ha censurato l'applicazione degli interessi moratori da transazione commerciale.
3 Ed invero, come peraltro ampiamente chiarito negli scritti difensivi (anche in quelli conclusivi), l'appellata ha voluto integrare le ragioni della motivazione del primo giudice che nella quantificazione del credito si è basato sulle conclusioni della CTU che, con riguardo specifico alla sorte capitale, ha tenuto in debito conto (e trattasi di circostanza incontroversa) dei pagamenti effettuati nelle more e della transazione a cui già si è fatto cenno.
Non è un caso, difatti, che nella comparsa di costituzione non ha articolato uno specifico motivo di Pt_3 gravame e di conseguenza deve escludersi (anche nell'ottica del pagamento del doppio del contributo unificato) che la stessa parte abbia voluto proporre un appello incidentale.
3. Tanto premesso, è possibile procedere allo scrutinio dell''impugnazione di Parte_1
La disamina dei motivi impone una preventiva ricostruzione della cornice, di chiara connotazione documentale, al cui interno deve essere inquadrata la vicenda che ci occupa.
A tale fine, merita osservare che:
- Nelle more, riguardo alla sorte capitale ha provveduto al pagamento della somma di € Pt_4
1.440.272,89;
- Risulta, allo stesso tempo, altrettanto indubbio che una cospicua porzione di tale importo, per l'ammontare complessivo di € 1.335.000 ha riguardato la posizione creditoria vantata dalla struttura sanitaria pubblica nei confronti delle società Parte_5
- Tra le odierne parti in causa e le predette società, è stato sottoscritto un atto di transazione che ha consentito di risolvere il giudizio inizialmente pendente dinanzi al Tribunale di L'Aquila (avente n.
197/18 RG);
- Dalla disamina della transazione, debitamente prodotta in atti da e segnatamente dai punti Pt_3
3.5., 3.6 e 3.8 è risultato che: l'ammontare dei crediti vantati alla data del 31 maggio 2018 da
[...] nei confronti di è stimato pari a circa 7.700.000 euro;
il pagamento, effettuato CP_4 Pt_3 direttamente in favore di avrà effetto liberatorio per l'azienda sanitaria e sugli importi Parte_1 corrisposti in forza della transazione non saranno applicati gli interessi;
All'interno, poi, di tale quadro vanno sin da subito considerate le conclusioni della CTU espletata in corso di causa.
La sorte capitale è stata ridotta sino all'importo di € 244.072,10 e su tale aspetto la decisione di primo non è stata impugnata e pertanto, al pari della quantificazione degli interessi moratori su tale importo (per €
79.939,37) è passata in giudicato.
A questa somma, il CTU è pervenuto detraendo non solo quello di € 1.440.272,89, ma anche una serie di altre somme di denaro.
E' possibile procedere all'esame dei motivi di appello.
Parte
4.1. La prima censura ha riguardato il mancato riconoscimento sulle somme corrisposte nelle more dalla
N. 1 degli interessi da transazioni commerciali nonché anche dell'anatociscmo.
4 Il motivo è però infondato in fatto prima ancora che in diritto e di conseguenza non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito meglio illustrate.
Anche per quanto concerne la debenza degli interessi da transazione commerciale devono trovare applicazione i principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova a cui, correttamente, il giudice di prime cure ha fatto ampio cenno nella sentenza impugnata.
In altri termini, grava sul creditore (che rivendica il pagamento di interessi da transazioni commerciali) fornire la dimostrazione dell'esigibilità della prestazione pecuniaria.
Sicuramente, nulla è dovuto a titolo di interessi per quanto concerne le somme corrisposte a in Parte_1 forza della citata transazione ( pari ad € 1.335.000) avendo le parti espressamente convenuto la loro non debenza.
Questioni, invece, certamente più complesse emergono per quanto concerne la residua somma di € 105.272,89 così determinata: € 1.440.272,89-1.335.000.
A tale riguardo, però, deve prendersi atto di quanto riportato nella CTU dove è stato specificato che “…non
è stato possibile determinare gli interessi di mora sul capitale azionato e saldato nel corso del giudizio a causa dell'assenza, nei documenti di causa, delle date di pagamento;
” (cfr pag. 12).
Poiché deve ritenersi che una siffatta prova spetti al creditore, rappresentando un elemento costitutivo della domanda, in difetto ed in assenza di validi elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti indicati da neppure sulla residua somma di € 105.272,89 possono essere applicati gli interessi Parte_1 ex d.lvo 231/02.
Di conseguenza, l'importo riconosciuto a titolo di interessi da transazioni commerciali non può che essere esclusivamente quello riportato nella sentenza di primo grado.
Ne discende il rigetto del primo motivo.
4.2. La seconda doglianza, come peraltro già anticipato, ha riguardato l'applicazione dell'anatocismo sugli interessi dovuti e già scaduti tanto per quanto concerne quelli riconosciuti che gli altri non riconosciuti ma oggetto del primo motivo.
In punto di diritto, può ritenersi oramai granitica la posizione della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“La condanna al pagamento degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e che la parte cui l'effetto di capitalizzazione giova li chieda in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già scaduti, ovverosia il corrispondente capitale, da tale momento in poi produrranno” (cfr
Cass Civ, Sez I, 18.1.2017 n. 1164).
In fatto invece va rilevato che già in sede monitoria, ha chiesto “gli interessi anatocistici Parte_6 dal giorno della domanda sugli interessi scaduti e dovuti da almeno sei mesi da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art. 1284 cod civ”.
5 La sentenza di primo grado ha come anticipato applicato gli interessi dalla domanda (momento di deposito del ricorso monitorio ovvero il 16 gennaio 2019) sino al soddisfo sul complessivo importo di € 663.616,42.
Alla luce di quanto esposto con riguardo al primo motivo, è indubbio che il tema dell'anatocismo può porsi unicamente per quanto attiene alla somma ancora da corrispondere di € 244.072,10.
Per tale importo, il CTU ha stimato in € 79.939,37 l'ammontare degli interessi moratori, applicando rispettivamente gli articoli 4 e 5 d.lvo 231/02 per ciò che concerne la misura e la decorrenza.
Tale soluzione recepita in sentenza non è stata adeguatamente contestata dalla . Pt_3
La decisione deve essere quindi modificata in accoglimento del motivo nel senso che sul capitale dovuto €
244.072,10 dovranno essere applicati gli interessi sugli interessi scaduti da almeno sei mesi determinati ai sensi dell'art. 1284 comma 4 cod civ dalla domanda sino al soddisfo.
In effetti, ricorrono nella fattispecie gli elementi costitutivi dell'art. 1283 cod civ in quanto, oltre alla domanda giudiziale (che pacificamente, per giurisprudenza consolidata, ben può individuarsi nel ricorso per decreto ingiuntivo) risulta altresì dimostrato il requisito della scadenza degli interessi da sei mesi.
All'allegato 3 della CTU sono riportate tutte le fatture (per l'orizzonte temporale compreso tra il 2010 ed il
2018) con l'indicazione della scadenza.
Orbene, per tutte risulta rispettato il requisito temporale dei sei mesi.
4.3. L'ultimo motivo di appello deve essere invece disatteso.
L'appellante ha in buona sostanza insistito affinchè fosse riconosciuta la somma di € 109.235,01 a titolo di note di debito per interessi dovuti su fatture non pagate.
Sul punto, però, devono ancora una volta essere condivise le argomentazioni del CTU che ha chiarito che
“…fermo restando che l'ammontare delle note di debito per interessi ancora da saldare riconosciuto in D. I. ammonta ad € 459.637,10, si è potuto verificare il corretto conteggio degli interessi di mora solo su una parte delle fatture emesse per € 339.604,95. Sono state rilevate ulteriori fatture per € 109.235,01 per le quali non
è stato possibile procedere alla verifica del calcolo degli interessi di mora a causa della mancanza del dettaglio dei conteggi.”.
Anche in tal caso, va evidenziato che tale soluzione ha fatto corretta applicazione dei principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova e di conseguenza va condivisa la sentenza di primo grado in quanto non è possibile riconoscere una pretesa creditoria in difetto di riscontro probatorio.
Neppure l'invocato supplemento di attività istruttoria può consentire una diversa soluzione.
Se da un lato, infatti, è indubbio che tempestivamente (ovvero all'udienza di precisazione delle conclusioni mediante il deposito note del 6 novembre 2023) ha riproposto le istanze istruttorie ritualmente Parte_1 avanzate in sede di seconda memoria ex art 183 cpc, risulta altrettanto evidente che i capitoli di prova
(segnatamente i numeri 3 e 4 dal seguente tenore “ Vero che, alla data del 16/12/19, residua il pagamento delle NDI, pure ingiunto, per € 459.637,10 come da situazione contabile che si rammostra sub doc. C;
4) Vero che, le fatture descritte nel dettaglio allegato alle NDI, che si rammostra al teste sub doc. 4 fascicolo monitorio 6 venivano pagate alla data “Data fine” nonostante la scadenza fosse prevista per “ Data inizio”) devono ritenersi inammissibili perché volti a far dichiarare ad un teste circostanze che, per converso, avrebbero dovuto essere e più correttamente dimostrate già per tabulas.
Quanto poi all'adesione (anch'essa censurata in sede di gravame) della sentenza di primo grado alla CTU espletata in corso di causa, vale la pena evidenziare che l'esperto ha adeguatamente ed esaustivamente risposto alle osservazioni dell'odierna appellante.
In particolare, il consulente ha, per la maggior parte, aderito alle osservazioni formulate e con specifico riferimento alle poste dare-avere tra le parti per interessi moratori ha specificato che “Il conteggio degli interessi moratori sull'importo dovuto per fatture ancora da pagare, riportato nell'allegato n. 3, è stato aggiornato tenendo conto delle osservazioni accolte e considerando gli ulteriori pagamenti risultanti Parte dall'allegato n.1 delle osservazioni di (situazione aggiornata al 22/12/2020). Detto conteggio è stato effettuato fino alla data del 16/01/2019, del ricorso monitorio, come indicato nei quesiti. Si fa presente che il Part conteggio degli interessi moratori è stato effettuato, come evidenziato anche dal consulente di solo sul capitale residuo da saldare e non su quello azionato e pagato nel corso del giudizio;
ciò unicamente per carenza di informazioni in quanto, se da una parte, dalla documentazione in atti, è stato possibile rilevare i pagamenti effettuati nel corso del giudizio, dall'altra, nella documentazione prodotta, non si rileva la data dei relativi pagamenti. In merito alle note di debito per interessi di mora pur confermando che il decreto ingiuntivo riporta l'importo di € 459.637,10, sulla base di un estratto autentico notarile, nel fascicolo monitorio non sono riportate tutte le fatture indicate nelle osservazioni ma risultano documentate fatture emesse per complessivi € 448.839,96.” (cfr pag 11 della CTU).
Piuttosto, ad integrazione di quanto stabilito dal primo giudice sull'importo di € 339.604,95 vanno applicati gli interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 cod civ dalla domanda al soddisfo così come espressamente richiesto in sede monitoria.
5. In conclusione, quindi, l'appello deve essere parzialmente accolto nei termini di seguito meglio indicati:
- deve essere condannata al pagamento, a titolo di sorte capitale, in favore di Pt_3 Parte_1 della somma di € 244.072,10 nonché di € 79.939,37 a titolo di interessi ex d.lvo 231/02 dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento sino al 16 gennaio 2019;
- Sulla somma di € 244.072,10 dovranno essere applicati gli interessi sugli interessi scaduti da almeno sei mesi determinati ai sensi dell'art. 1284 comma 4 cod civ dalla domanda sino al soddisfo;
- deve altresì essere condannata al pagamento in favore di della somma di € Pt_3 Parte_1
339.604,95 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 cod civ dalla domanda al soddisfo;
6. Quanto infine alle spese del presente grado, l'esito del giudizio, le ragioni stesse della decisione consentono di procedere alla loro integrale compensazione.
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P.Q.M
.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 812/23 del Tribunale di L'Aquila così decide nel contraddittorio delle parti:
Parte a) In parziale accoglimento dell'appello condanna n. 1 al pagamento, a titolo di sorte capitale, in favore di della somma di € 244.072,10 nonché di € 79.939,37 a titolo di interessi ex Parte_1
d.lvo 231/02 dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento sino al 16 gennaio 2019;
b) Accerta e dichiara che sulla somma di € 244.072,10 dovranno essere applicati gli interessi sugli interessi scaduti da almeno sei mesi determinati ai sensi dell'art. 1284 comma 4 cod civ dalla domanda sino al soddisfo;
c) Condanna al pagamento in favore di della somma di € 339.604,95 oltre Pt_3 Parte_1 interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 cod civ dalla domanda al soddisfo;
d) Conferma nel resto la sentenza impugnata;
e) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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