Sentenza 10 luglio 2023
Decreto cautelare 25 novembre 2023
Accoglimento
Sentenza 15 aprile 2024
Improcedibile
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/03/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02130/2025REG.PROV.COLL.
N. 08532/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8532 del 2023, proposto dalla
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Provincia di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Rizzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune Di Rimini, non costituito in giudizio;
nei confronti
Italian Exhibition Group S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Aicardi, Giuseppe Caia e Mario Sanino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 00434/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Rimini e della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini e di Italian Exhibition Group S.p.A.;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e uditi per le parti gli avvocati Adriano Rizzello e Franco Viola in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Caia e dell'Avv. Mario Sanino.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Considerato che, con memoria depositata il 4 febbraio 2025, l’Autorità appellante ha dichiarato che, alla luce di sopravvenuti interventi legislativi, non ha più interesse alla definizione dell’appello;
Considerato che la provincia di Rimini e la Italian Exhibition Group S.p.A. non si sono opposte alla declaratoria di improcedibilità dell’appello;
Ritenuto, pertanto, che l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che, stante la definizione in rito, le spese del presente grado devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Dario Simeoli, Presidente FF
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Dario Simeoli |
IL SEGRETARIO