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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°2619 /2024
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
CP_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 9 giugno 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 10/06/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona del giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n°2619 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
c.f. , col Parte_2 P.IVA_1 ministero dell'Avv.to Maria Esposito,
OPPONENTE
E
, (c.f.: ), col Controparte_2 C.F._1 ministero dell'Avv.to Stefano Cultrera,
OPPOSTA
*******
1. La lettura del ricorso monitorio induce a rilevare, in accoglimento dell'eccezione preliminare spiegata da parte opposta, l'incompetenza per valore del
Tribunale.
Il riparto della giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario è soggetto alla regola generale, posta dall'art. 2, comma primo, d. lgs. 31.12.1992 n.
546, per cui la cognizione della domanda di restituzione del tributo che si assume indebitamente pagato spetta al giudice tributario (ex multis, Cass. SS.UU. n. 30751 del 28/11/2018). A questa regola, tuttavia, la giurisprudenza ha introdotto un'eccezione: la giurisdizione sulla domanda di rimborso spetta al giudice ordinario, se il debito restitutorio è stato formalmente ammesso dall'ente impositore.
Tale è il caso oggi sottoposto al Tribunale.
Invero, pur in mancanza di formale riconoscimento, l' , nel Parte_1 riscontrare l'atto di diffida notificatole a mezzo pec l'8.6.2023 nell'interesse dell'opposto, il quale agisce oggi per la ripetizione di € 6.620,79 (oltre interessi e spese) sulla scorta del giudicato di annullamento (sentenza n. 2665/04/15 della
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo) della cartella di pagamento n.
29620040066202900, annotava: «La scrivente, tuttavia, a seguito di soccombenza dell' nel prefato giudizio tributario, ha attivato senza indugio la Controparte_3 procedura dello sgravio senza discarico di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo n.
112/1999, espressamente prevista nelle ipotesi di sentenza sfavorevole per causa imputabile all'
[...]
. Alla luce di quanto esposto e ritenuto che la procedura di pignoramento presso terzi CP_4 sulla pensione del Sig. è stata esperita - così come asseritamente sostenuto - da CP_2
( , nella sua qualità di Ente istituzionalmente Parte_2 CP_5 deputato alla riscossione coattiva del credito fiscale, successivamente alla consegna telematica dei ruoli, ne consegue che eventuali richieste di restituzione di somme dovranno inevitabilmente essere indirizzate a quest'ultimo soggetto e non certamente a questa Direzione che, per quanto di competenza, ha adempiuto agli obblighi su di essa gravanti. Ricevuto il flusso telematico degli sgravi senza discarico nn. 2023P0009676, 2023P0009696, emessi dalla scrivente ai sensi dell'art.
19, comma 6-bis, del d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, potrà Controparte_6 provvedere al rimborso secondo le ordinarie procedure». Deve, dunque, farsi applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. n. 761.2022, secondo cui, pur in assenza di formale riconoscimento, lo sgravio consente di ritenere riconosciuto il debito restitutorio, come ammette d'altronde l' stessa nel proprio atto di Pt_1 opposizione, allorché afferma «di avere proceduto ai sensi dell'art. 19, comma 6-bis, d.lgs. n.
112/199 allo sgravio senza discarico dei ruoli, poiché trattasi atto dovuto e non discrezionale, in adempimento della pronuncia di rimo grado del Giudice tributario». La controversia integra, perciò, un'ordinaria pretesa creditoria riconducibile nell'ambito della ripetizione d'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., che appartiene alla giurisdizione ordinaria secondo le regole proprie della competenza per valore, quali recentemente modificate per effetto del D.lgs. n. 149/2022, che ha innalzato la soglia di valore per cui è competente il giudice di pace nelle cause relative a beni mobili sino ad €
10.000,00, con la conseguenza che il decreto opposto va revocato. 2. La necessità di revocare il decreto implica che la declaratoria di incompetenza debba avvenire con sentenza. Come osserva la Suprema Corte, “la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata in sede di opposizione allo stesso, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto medesimo, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena;
ne consegue che, in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, non viene meno la prospettiva della prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell'art.50 c.p.c., del giudizio di merito, che è destinato a proseguire nelle forme del procedimento ordinario” (Cass. 22.12.2021 n. 41230).
3. La soccombenza processuale regola le spese della procedura (da liquidare in ossequio alle tabelle accluse al D.M. 55/2014; parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le restanti;
scaglione di valore sino ad € 26.000,00). Le peculiarità della fattispecie, dipendenti da una giurisprudenza in continua evoluzione sulle questioni di giurisdizione e da sopravvenienze normative di recente conio, giustificano una preliminare compensazione nella misura di ¾, con onere per parte opposta di corrispondere la restante parte.
P.Q.M.
DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di Palermo in favore del Giudice di
Pace territorialmente competente ed ASSEGNA termine di legge per la riassunzione della causa avanti allo stesso;
REVOCA il decreto opposto;
COMPENSA per ¾ le spese di lite e CONDANNA parte opposta alla rifusione della restante misura in favore di parte opponente, che si liquidano in € 846,75 per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa e iva, ed oltre € 72,75 per spese prenotate a debito.
Così deciso, il 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°2619 /2024
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
CP_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 9 giugno 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 10/06/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona del giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n°2619 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
c.f. , col Parte_2 P.IVA_1 ministero dell'Avv.to Maria Esposito,
OPPONENTE
E
, (c.f.: ), col Controparte_2 C.F._1 ministero dell'Avv.to Stefano Cultrera,
OPPOSTA
*******
1. La lettura del ricorso monitorio induce a rilevare, in accoglimento dell'eccezione preliminare spiegata da parte opposta, l'incompetenza per valore del
Tribunale.
Il riparto della giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario è soggetto alla regola generale, posta dall'art. 2, comma primo, d. lgs. 31.12.1992 n.
546, per cui la cognizione della domanda di restituzione del tributo che si assume indebitamente pagato spetta al giudice tributario (ex multis, Cass. SS.UU. n. 30751 del 28/11/2018). A questa regola, tuttavia, la giurisprudenza ha introdotto un'eccezione: la giurisdizione sulla domanda di rimborso spetta al giudice ordinario, se il debito restitutorio è stato formalmente ammesso dall'ente impositore.
Tale è il caso oggi sottoposto al Tribunale.
Invero, pur in mancanza di formale riconoscimento, l' , nel Parte_1 riscontrare l'atto di diffida notificatole a mezzo pec l'8.6.2023 nell'interesse dell'opposto, il quale agisce oggi per la ripetizione di € 6.620,79 (oltre interessi e spese) sulla scorta del giudicato di annullamento (sentenza n. 2665/04/15 della
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo) della cartella di pagamento n.
29620040066202900, annotava: «La scrivente, tuttavia, a seguito di soccombenza dell' nel prefato giudizio tributario, ha attivato senza indugio la Controparte_3 procedura dello sgravio senza discarico di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo n.
112/1999, espressamente prevista nelle ipotesi di sentenza sfavorevole per causa imputabile all'
[...]
. Alla luce di quanto esposto e ritenuto che la procedura di pignoramento presso terzi CP_4 sulla pensione del Sig. è stata esperita - così come asseritamente sostenuto - da CP_2
( , nella sua qualità di Ente istituzionalmente Parte_2 CP_5 deputato alla riscossione coattiva del credito fiscale, successivamente alla consegna telematica dei ruoli, ne consegue che eventuali richieste di restituzione di somme dovranno inevitabilmente essere indirizzate a quest'ultimo soggetto e non certamente a questa Direzione che, per quanto di competenza, ha adempiuto agli obblighi su di essa gravanti. Ricevuto il flusso telematico degli sgravi senza discarico nn. 2023P0009676, 2023P0009696, emessi dalla scrivente ai sensi dell'art.
19, comma 6-bis, del d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, potrà Controparte_6 provvedere al rimborso secondo le ordinarie procedure». Deve, dunque, farsi applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. n. 761.2022, secondo cui, pur in assenza di formale riconoscimento, lo sgravio consente di ritenere riconosciuto il debito restitutorio, come ammette d'altronde l' stessa nel proprio atto di Pt_1 opposizione, allorché afferma «di avere proceduto ai sensi dell'art. 19, comma 6-bis, d.lgs. n.
112/199 allo sgravio senza discarico dei ruoli, poiché trattasi atto dovuto e non discrezionale, in adempimento della pronuncia di rimo grado del Giudice tributario». La controversia integra, perciò, un'ordinaria pretesa creditoria riconducibile nell'ambito della ripetizione d'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., che appartiene alla giurisdizione ordinaria secondo le regole proprie della competenza per valore, quali recentemente modificate per effetto del D.lgs. n. 149/2022, che ha innalzato la soglia di valore per cui è competente il giudice di pace nelle cause relative a beni mobili sino ad €
10.000,00, con la conseguenza che il decreto opposto va revocato. 2. La necessità di revocare il decreto implica che la declaratoria di incompetenza debba avvenire con sentenza. Come osserva la Suprema Corte, “la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata in sede di opposizione allo stesso, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto medesimo, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena;
ne consegue che, in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, non viene meno la prospettiva della prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell'art.50 c.p.c., del giudizio di merito, che è destinato a proseguire nelle forme del procedimento ordinario” (Cass. 22.12.2021 n. 41230).
3. La soccombenza processuale regola le spese della procedura (da liquidare in ossequio alle tabelle accluse al D.M. 55/2014; parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le restanti;
scaglione di valore sino ad € 26.000,00). Le peculiarità della fattispecie, dipendenti da una giurisprudenza in continua evoluzione sulle questioni di giurisdizione e da sopravvenienze normative di recente conio, giustificano una preliminare compensazione nella misura di ¾, con onere per parte opposta di corrispondere la restante parte.
P.Q.M.
DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di Palermo in favore del Giudice di
Pace territorialmente competente ed ASSEGNA termine di legge per la riassunzione della causa avanti allo stesso;
REVOCA il decreto opposto;
COMPENSA per ¾ le spese di lite e CONDANNA parte opposta alla rifusione della restante misura in favore di parte opponente, che si liquidano in € 846,75 per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa e iva, ed oltre € 72,75 per spese prenotate a debito.
Così deciso, il 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi