TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/06/2025, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di PO Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 3238 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022,
avente ad oggetto: Ripetizione di indebito
vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. MEGNA GIOVANNI,
elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Ferrarecce n. 55/A, presso il difensore avv. MEGNA GIOVANNI, giusta procura in calce all'atto di citazione,
PARTE OPPONENTE
e
(C.F. , in persona del legale rapp.te CP_1 P.IVA_2
p.t., con il patrocinio dell'avv. SANTINO ILARIA e dell'avv.
LUBRANO DI SCORPANIELLO MANLIO dai quali è rapp.ta difesa come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso i quali domicilia in al viale A. Gramsci n. 13, Pt_1
Proc. n. 3238 /2022 R.G – Sentenza Pagina 1 di 15 PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 06/03/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23/02/2022 l' Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
487/2022 emesso dal Tribunale di PO Nord il 14.02.2022 (e notificato il 15.02.2022) con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 158.996,83, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio, deducendo il fatto estintivo del pagamento in favore di Controparte_2
nonché dei soci ,
[...] Parte_2 CP_3
e come di seguito meglio si andrà a Controparte_4 CP_5
precisare, pagamento avente effetto liberatorio anche a norma dell'art. 1189 c.c..
Si costituiva ritualmente in giudizio la che, CP_1
contestando gli avversi assunti, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del provvedimento monitorio opposto e con il favore delle spese di lite, evidenziando: - che con scrittura privata autenticata del 29.12.2010 per Notaio la Per_1
società cedeva gratuitamente Parte_3
e pro soluto ai suoi stessi soci ( , Parte_2 CP_3
e pro quota un credito pari all'importo di Controparte_4 CP_5
Proc. n. 3238 /2022 R.G – Sentenza Pagina 2 di 15 € 101.860, 73, oltre interessi, che la società “ vantava nei CP_2
confronti della;
- che, tuttavia, con atto per notaio Controparte_6
del 07.02.2011 (rep. 16020; racc. n.7378) Per_2 [...]
, , e cedevano le Parte_2 Controparte_4 CP_5 CP_3
proprie quote, rappresentanti l'intero capitale sociale della società alla Sig.ra ed al Sig. CP_2 Parte_4 Pt_5
; - che, invero, e molti
[...] Parte_4 Parte_5
mesi dopo la stipula dell'atto di cessione di quote venivano a conoscenza che l'amministratore della società ., prima della stipula, CP_2
aveva ceduto gratuitamente e pro soluto ai soci dell'epoca tale credito, come detto pari ad € 101.860,73; - che ciò le indusse ad intraprendere un giudizio volto all'annullamento dell'atto a loro pregiudizievole, poi concluso con provvedimento favorevole (sent. n. n. 7820/2020 emessa dal Tribunale di PO il 20.11.2020); - che con tale sentenza è stata dichiarata l'inefficacia del contratto del 29.12.2010; - che tale sentenza, pur appellata, risulta passata in giudicato nei confronti dell' Parte_1
; - che, per effetto di essa, la parte opposta risulta creditrice del
[...]
complessivo importo di € 101.860,73, in quanto rientrato nel patrimonio della eccetto per l'importo di € 12.000,00 in linea capitale, CP_1
restituito dal solo Sig. che ha prestato Parte_2
acquiescenza al giudicato;
- che, in definitiva, la parte opposta ha quindi diritto al pagamento immediato della somma residua, pari in linea capitale ad € 89.860,73, oltre agli interessi moratori maturati ai sensi della l.n. 231/02 calcolati sull'intero importo di € 101.860,73 dalla data della domanda (06.08.2013) all'attualità, pari ad € 69.136,10.
Proc. n. 3238 /2022 R.G – Sentenza Pagina 3 di 15 Alla luce di tanto, parte opposta ha formulato eccezione di giudicato,
l'inefficacia della cessione per difetto di accettazione espressa da parte
Parte dell nonché la non applicabilità dell'art. 1189 c.c.: - mancando la prova dell'accettazione da parte da parte della PA ceduta, necessaria ex lege per il perfezionamento della cessione medesima;
- difettando la
Parte Parte buona fede in capo all' - evidenziando che l' ha pagato su conto correnti non intestati alla società, ma ai soci cessionari, sia in data antecedente l'atto di cessione 29.12.2010 sia in data successiva alla notifica dell'atto di citazione del 26.07.2013; - che non è quindi
Parte ravvisabile in capo all' la buona fede necessaria ai fini dell'effetto liberatorio del pagamento, avendo avuto la stessa contezza di pagare a soggetto non legittimato a ricevere il pagamento, addirittura dopo la notifica della citazione;
- che dunque, in definitiva, il decreto ingiuntivo opposto va confermato e l' va condannata “a Parte_1
corrispondere alla la somma di Parte_6 Pt_4 Parte_4
€.158.996,83 oltre interessi e spese legali come liquidate nel Decreto ingiuntivo, ovvero la maggior o minore somma che risulterà nel corso del predetto giudizio, e condannare l'opponente al pagamento della predetta, maggiore o minore somma oltre interessi e spese legali”.
Denegata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, “essendo necessario approfondire nel merito la questione del pagamento a creditore apparente”, con ordinanza del
15/09/2022 sono stati concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e,
attesa la sua natura documentale, la causa è stata immediatamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione
Proc. n. 3238 /2022 R.G – Sentenza Pagina 4 di 15 all'udienza del 06/03/2025.
***
L'opposizione è fondata e di conseguenza, il decreto ingiuntivo n.
487/2022 del 14.02.2022 va revocato.
In diritto, mette conto precisare che il giudizio di opposizione – che è
una fase eventuale del giudizio di primo grado, la cui introduzione avviene con le forme e le modalità proprie dell'impugnazione e la cui mancata introduzione dà luogo all'immediata formazione del giudicato
– non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) e ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso, tra le tante:
Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2008, n. 19680; Cass. civ., sez. III, 25 marzo
2008, n. 7821; Cass. civ., Sez. Un., 7 luglio 1993, n. 7448).
A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente,
ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio (in questo senso, la fondamentale Cass. civ., Sez. Un.,
7 luglio 1993 n. 7448 in Giust. civ. 1993, I, 2041).
In linea generale v'è da dire che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si verifica, cioè, un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il
Proc. n. 3238 /2022 R.G – Sentenza Pagina 5 di 15 creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato, mentre, dall'altra parte, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio,
dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Resta dunque fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cass.
civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533 in Foro it. 2002, I, 770, secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia
che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può
limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore
convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Ora, è incontestato il credito vantato dalla Parte_3
nei confronti di in conseguenza
[...] Parte_1
dell'espletamento di prestazioni sanitarie eseguite durante gli anni dal
2007 al 2010, per un importo pari ad euro 101.860,73 oltre interessi.
Il credito in questione trae origine dalle seguenti fatture, pure incontestate: nn. 1570 del 2.11.2007, 1745 del 3.12.2007, 7 del
Proc. n. 3238 /2022 R.G – Sentenza Pagina 6 di 15 2/1/2008, 216 del 4/2/2008, 401 del 3/3/2008, 6581 del 2/4/2008, 768
del 5/572008, 963 del 9.6.2008, 1122 del 2.7.2008, 1314 del 31/7/2008,
1393 del 2/9/2008, 1623 del 2/10/2008, 1824 del 4/11/2008, 1985 del
1.12.2008, 228 del 6/2/2009, 415 del 3/3/2009, 631 del 31/3/2009, 820
del 30/4/2009, 1022 del 30/5/2009, 1194 del 29/6/2009, 1380 del
31/7/2009, 1448 del 31/8/2009, 1621 del 30/9/2009, 1821 del
31/10/2009, 2011 del 30/11/2009, 207 del 30.1.2010, 387 del 27/2/2010,
619 del 31/3/2010, 786 del 30/4/2010, 993 del 31/5/2010, 1177 del
30/6/2010, 1351 del 31/7/2010, 1425 del 31/8/2010, 1594 del 30/9/2010,
1914 del 30/10/2010, 2292 del 30/1172010.
È poi documentalmente provato: (a) da un lato che con scrittura privata autenticata del 29.12.2010 (e notificata al debitore ceduto il 26/1/2011)
la società ebbe a cedere pro CP_2 Parte_7
soluto in favore dei suoi soci ( Parte_8 CP_7 CP_8 CP_5
M.) il credito pari ad euro 101.860,73 di cui si diceva, come portato dalle fatture in precedenza indicate;
(b) dall'altro lato che con atto pubblico del 7.02.2011 per notar (rap. 16020; racc. 7378) Per_2 [...]
e si rendevano cessionari delle quote Parte_4 Parte_5
sociali della società che Parte_9
cambiava la ragione sociale in Galeno S.n.c. di AN TA AR.
I predetti, tuttavia, preso atto della cessione del credito pari ad €
101.860,73, hanno adito il Tribunale di PO chiedendo l'annullamento dell'atto pregiudizievole compiuto pochi mesi prima – e a loro insaputa – e così, con sent. n. 7820/2020 del 20.11.2020, il
Tribunale dichiarava l'inefficacia del contratto di cessione del
Proc. n. 3238 /2022 R.G – Sentenza Pagina 7 di 15 29.12.2010.
Alla luce della inefficacia della scrittura privata autenticata del
29.12.2010, poiché, a loro dire, il credito sarebbe rientrato nel patrimonio sociale, al netto dell'importo di € 12.000,00, restituito dal solo che ha prestato acquiescenza al giudicato, gli Parte_2
odierni opposti hanno adito in via monitoria il Tribunale di PO Nord
per ottenere dall il pagamento del complessivo importo Parte_10
di euro 158.996,83, ossia: di euro 89.860,73 (al netto dell'importo di €
12.000,00 restituito dal oltre interessi moratori ex D.lgs. Pt_2
231/02 calcolati sull'intero importo di € 101.860,73 dalla domanda
(06.08.2013) all'attualità, pari a complessivi euro 69.136,10.
L' ha tuttavia eccepito di aver già estinto la pretesa CP_6
creditoria, pagando il debito nelle mani degli ex soci Parte_2
, e i quali
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5
notificavano all'odierna opponente validi titoli esecutivi e correlati atti di precetto, “situazione che ha indotto incolpevolmente la Parte_1
a corrispondere le somme dovute ai soggetti che risultavano
[...]
essere legittimati a ricevere il pagamenti”.
Secondo, quindi, l'opponente al momento del suddetto pagamento “gli unici soggetti legittimati ad apparire creditori erano senza alcun dubbio
i sigg. , e Parte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, in quanto titolari del credito per effetto della cessione
[...]
validamente notificata alla opponente”.
Fatta questa premessa, osserva il Tribunale come, sulla base della documentazione ritualmente prodotta dalle parti, sia risultata
Proc. n. 3238 /2022 R.G – Sentenza Pagina 8 di 15 comprovata l'emissione di decreti ingiuntivi a danno della Parte_1
ed in favore di ,
[...] Parte_2 CP_3 Controparte_4
Parte e e di altrettanti atti di precetto, in virtù dei quali l ha CP_5
emesso mandati di pagamento nell'anno 2008, nell'anno 2009, nell'anno 2010 e comunque non oltre il 7/12/2010, nell'anno 2011 e nell'anno 2012 e comunque entro e non oltre il 1/3/2012.
Sulla base di tale documentazione è in particolare emerso che sono stati effettuati pagamenti per un totale di euro 292.438,85, di cui euro
212.275.83 corrisposti prima della notifica dell'atto di citazione dinnanzi al Tribunale di PO (avvenuta il 26.07.2013) ed euro
80.163,02 dopo tale data ed effettuati nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2013.
Ciò rende evidente la fondatezza della presente opposizione.
Anzitutto, è priva di rilievo è l'eccezione di giudicato formulata da parte opposta, alla luce del fatto che in questa sede si controverte esclusivamente sull'efficacia liberatoria del pagamento pacificamente
Parte eseguito dall' ad un soggetto che appariva legittimato a riceverlo, alla luce della notifica dell'atto di cessione eseguita nei suoi confronti in data del 26/1/2011.
Non è poi persuasiva l'eccezione, sollevata da parte opposta, relativa
Parte all'inefficacia, per l' dell'atto di cessione del credito in quanto dalla stessa non accettato, alla luce del rilievo, assolutamente pacifico,
secondo cui la normativa speciale di cui agli artt. 69 e 70 R.D. n.
2440/1923 risulta riservata alla sola Amministrazione Statale e non può
essere applicata in via analogica in ragione del carattere eccezionale
Proc. n. 3238 /2022 R.G – Sentenza Pagina 9 di 15 rispetto al regime generale della cessione dei crediti di cui agli artt. 1260
c.c. e ss. (cfr., ex multis, Cass. 7 novembre 2018, n. 28390; Cass. 14
ottobre 2015, n. 20739; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2760 e Cass. 31
ottobre 2014, n. 23273).
La giurisprudenza è, infatti, costante nel ritenere che la citata normativa speciale “fa esclusivo riferimento ad un'amministrazione dello Stato quale soggetto titolare del potere eccezionale in discorso, non può
(quindi) considerarsi direttamente applicabile ad amministrazioni diverse, in quanto la traslazione dell'istituto – suscettibile di importare un anomalo affievolimento dei diritti di credito dei privati ad opera
della stessa amministrazione che è parte del rapporto – al di fuori dell'alveo legislativamente assegnatogli ed il suo inserimento nell'ordinamento contabile di enti diversi dallo Stato potrebbero ammettersi soltanto in presenza di un'espressa normazione” (Cass.,
S.U., 4 novembre 2002, n. 15382; cfr., altresì, in tal senso, ex multis,
Cass. 14 ottobre 2015, n. 20739; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2760 e Cass.
31 ottobre 2014, n. 23273).
Anche da ultimo la Cassazione ha ribadito che l'art. 69 del r.d. n. 2440
del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché
esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali
Proc. n. 3238 /2022 R.G – Sentenza Pagina 10 di 15 che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali. (Cass. civ., Sez. 3, ord. n. 30658 del 21/12/2017
nonché Cass. 7 novembre 2018, n. 28390).
Ritornando, quindi, al caso in esame, va considerato che se,
effettivamente, la sent. del Tribunale di PO risulta notificata in data
02/12/2020, l'atto introduttivo del predetto giudizio – teso a far valere l'invalidità dell'atto di cessione delle quote in favore dei soci della
Parte
– risulta notificato all in data del 26.07.2013. CP_2
Fatta questa premessa, risulta dagli atti di causa (quietanze di
Parte pagamento: all. 13) come l abbia corrisposto in favore dei predetti ex soci della società la somma complessiva di euro CP_2
292.438,85, in forza dei mandati di pagamento datati tra il 2008 ed il
2013, di cui euro 212.275.83 prima della notifica dell'atto di citazione dinnanzi al Tribunale di PO (avvenuta il 26.07.2013) ed euro
80.163,02 dopo tale data ed effettuati nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2013.
Parte E sebbene sia da tale data, quindi, che l' ha avuto (o avrebbe dovuto avere) contezza del difetto di legittimazione in capo agli originari soci della , o quantomeno avrebbe dovuto, secondo la diligenza CP_2
richiesta nella materia in esame, nutrire fondati dubbi sull'esistenza di tale legittimazione, è anche vero che i pagamenti effettuati in data precedente risultano pienamente estintivi del credito ceduto, con conseguente insussistenza del credito azionato in via monitoria.
Orbene, parte opponente invoca, a sostegno della propria opposizione, la disciplina dettata dall'art. 1189 c.c. relativamente al pagamento fatto
Proc. n. 3238 /2022 R.G – Sentenza Pagina 11 di 15 al creditore apparente.
Viene dunque in rilievo l'art. 1189 c.c., secondo cui il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.
Ai fini, dunque, dell'effetto liberatorio per il debitore, è richiesta la congiunta ricorrenza sia del requisito soggettivo (consistente nella buona fede del debitore, che si concretizza nell'incolpevole ignoranza -
ossia determinata da errore scusabile - sulla legitimatio ad percipiendum
in capo all'accipiens) che del requisito oggettivo (ossia l'esistenza di circostanze univoche che inducano il solvens a credere che il pagamento sia rivolto ad un soggetto munito della legittimazione a ricevere).
La norma, dunque, riconosce effetto liberatorio al pagamento fatto dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, a condizione della cumulativa ricorrenza di tali presupposti, oggettivo e soggettivo
(Cass. civ., sez. II, 10/05/2023, n. 12600).
Quanto al secondo requisito di carattere oggettivo, è necessario che ricorra uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto, che induca il solvens a credere che il pagamento sia rivolto ad un soggetto munito della legittimazione a ricevere.
In ordine al requisito soggettivo, si osserva che il debitore deve essere in buona sostanza convinto, per errore “scusabile”, di adempiere nelle mani di colui che appare, secondo circostanze univoche, titolare della pretesa creditoria.
La valutazione circa la ricorrenza della scusabilità dell'errore idonea a ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 1189 c.c. deve essere
Proc. n. 3238 /2022 R.G – Sentenza Pagina 12 di 15 compiuta ex ante ed in concreto.
Così, il principio dell'apparenza non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa (riconducibile alla negligenza) per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile, e per essersi affidato alla mera apparenza (Cass. civ., sez. III, 04/06/2013, n. 14028; nonché Cass. civ.,
sez. II, 13 settembre 2012 n. 15339).
Occorre indagare quindi non solo sulla buona fede del terzo ma anche sulla ragionevolezza dell'affidamento, il quale non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa (riconducibile a negligenza)
inescusabile (Cass. civ., sez. I, 05/04/2016, n. 6563).
In definitiva, il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova (anche presuntiva)
non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente,
ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel solvens
in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens (Cass. civ., sez. III, 21/09/2021,
n. 25509 nonché Cass., n. 29491/2019; Cass., n. 9758/2018; Cass., n.
14028/2013). Allorquando concorrano elementi, sia pure di carattere presuntivo, idonei ad integrare una situazione di apparenza giuridica,
spetta invece a chi contesta l'efficacia a suo danno della situazione
Proc. n. 3238 /2022 R.G – Sentenza Pagina 13 di 15 stessa, l'onere della prova contraria, consistente nel dimostrare che il terzo non ignorava la situazione reale, ovvero che l'opinione del terzo circa la corrispondenza della situazione apparente alla realtà era determinata da errore colposo (Cass. civ., sez. III, 11/07/2017, n.
17044).
Nella fattispecie, ricorre sia l'elemento soggettivo (dovendosi ritenere il
solvens in buona fede, non apparendo persuasive le argomentazioni sviluppate da parte opposta) che l'elemento oggettivo (in quanto
Parte all' quale debitore ceduto, è stato notificato l'atto di cessione del credito nonché di numerosi decreti ingiuntivi ed altrettanti atti di precetto che hanno certamente indotto il solvens a credere che il pagamento sia rivolto ad un soggetto munito della legittimazione a ricevere).
Ora, tenuto conto del fatto che, in tema di imputazione di pagamento,
secondo l'art. 1193 c.c. una volta avvenuta l'imputazione di pagamento da parte del debitore, è onere del creditore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, dimostrare sia l'esistenza di più
debiti del convenuto scaduti, sia la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall'art. 1193 c.c. (Cass. civ., sez. II, 14/01/2020, n. 450), prova in questa sede non fornita, l'opposizione va certamente accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese seguono la soccombenza di sono liquidate CP_1
in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i., parametri medi per tutte le fasi processuali espletate (eccetto quella istruttoria, in
Proc. n. 3238 /2022 R.G – Sentenza Pagina 14 di 15 quanto non espletata e computando quella decisoria nei valori minimi
Parte non avendo l' depositato memorie di replica) secondo lo scaglione sino ad euro 260.000,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Parte_1
contro così provvede:
[...] CP_1
1) Accoglie l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 487/2022 emesso dal
Tribunale di PO Nord il 14.02.2022;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in CP_1
favore di parte opponente che qui si liquidano in euro 406,50 per esborsi ed euro 6.307,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa il 12/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 3238 /2022 R.G – Sentenza Pagina 15 di 15