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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/04/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 2452/2023 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Francesco
Vulcano per parte opponente e dall'avv. Marco Rossi per parte opposta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2452 del R.G.A.C. 2023, promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Vulcano;
- opponente - contro
( - già e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
mandataria, - già , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi;
- società opposta -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 490/2023, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 29.9.2023 e notificato il 20.10.2023.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 490/2023, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 29.9.2023 e notificato il 20.10.2023, con cui - su istanza della società opposta - le era stato intimato il pagamento della somma di € 12.693,94, oltre interessi e spese della procedura, quale saldo debitorio maturato in relazione al contratto di credito al consumo stipulato il 25.9.2008 da con Controparte_4
Banca MPS S.p.A, rispetto al quale assunse le vesti di coobbligata. Parte_1
A tal fine ha disconosciuto la propria firma apposta al contratto de quo, negando di aver mai stipulato alcun contratto di finanziamento con controparte, così insistendo per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente opposizione: Revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda nel merito nei confronti dell'opponente Parte_1
per insussistenza del credito azionato non essendo della medesima la sottoscrizione in qualità di
coobbligata apposta sul contratto di credito al consumo del 25/09/2008 intercorrente con la mutuante
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; Con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio, da distarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata per via telematica il 18.3.2024 si è costituita in giudizio la società opposta, la quale ha ribadito la totale fondatezza della pretesa creditoria e la piena legittimità e correttezza del proprio operato, contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni e conclusioni, di cui ha invocato l'integrale rigetto, invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1) Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di parte opponente Controparte_1 della somma di € 12.693,94 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre interessi di mora come richiesti in DI, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a CP_ favore di , della suddetta somma;
3) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarla (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma di € 12.693,94 (ovvero quella diversa Controparte_1
somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando
l'opponente al pagamento di detta somma;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
2. A tanto va aggiunto come il principio di non contestazione tragga fondamento dal nuovo testo dell'art. 115, comma 1 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, secondo cui nei processi relativi a diritti disponibili se una parte non contesta specificamente i fatti specifici e precisi allegati dall'altra parte, il giudice deve porli a fondamento della decisione dovendoli ritenere provati.
Il principio di non contestazione comporta, in capo alle parti processuali, un onere di attivazione al fine di contestare i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale. Laddove ciò non avvenga, la non contestazione assume la veste di comportamento processuale rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, trattandosi di principio che assume rilievo determinante anche al fine di non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'adempimento dell'onere probatorio incombente su ei qui dicit ed evitare così il compimento di attività inutili in un'ottica di semplificazione ed economia processuale.
Detto altrimenti, il principio di non contestazione comporta che nei processi relativi a diritti disponibili i fatti non contestati siano posti fuori dal thema probandum, per cui - non necessitando di essere provati - devono essere considerati come esistenti dal giudice.
Il deficit di contestazione rende inutile provare il fatto, poiché non controverso, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza.
L'onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione specifica e tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati tout court”, ha trovato autorevole consacrazione anche nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 23 gennaio 2002, n. 761.
Pertanto, incombe sulla parte il preciso onere di prendere posizione sui fatti posti da parte avversaria a base della propria pretesa, con la conseguenza che la non contestazione diventa comportamento processualmente valutabile. In particolare, il contegno processuale del convenuto sostanziale che non contesti i fatti costitutivi del diritto allegati dall'attore sostanziale comporta, in applicazione del principio dispositivo che caratterizza il processo civile, l'inutilità di inserire i fatti stessi all'interno del thema probandum, per la rinuncia della parte a ciò interessata ed onerata a renderli appunto fatti controversi.
3. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
4. Tanto premesso, venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, ritiene questo Tribunale che - sulla scorta della documentazione versata in atti - l'odierna opposizione risulti infondata e vada, pertanto, integralmente rigettata per le ragioni di seguito illustrate. Ed infatti, va da subito considerato che - pur a fronte della (unica) eccezione con cui l'opponente ha disconosciuto le firme alla medesima apparentemente riferibili apposte sul contratto di credito al consumo sopra richiamato - non si rende necessario procedere alla verificazione delle sottoscrizioni de quibus, stante l'assorbente e dirimente rilievo assunto dal fatto che parte creditrice, costituendosi in giudizio, ha prodotto un ulteriore documento denominato “comunicazione cliente” (all. n. 6), datato 26.9.2008 e sottoscritto dalla con il quale ha comunicato l'avvenuto Parte_1 Parte_2
accoglimento della richiesta di finanziamento sottesa all'odierna domanda di pagamento.
Detto documento è da ritenersi riconosciuto, essendo in parte qua evidentemente non tempestivo il disconoscimento operato dall'opponente in sede di memoria ex art. 171-ter n. 1) c.p.c., essendo stata tale memoria tardivamente depositata dall'eccipiente solo il 13.9.2024, sebbene il relativo termine fosse scaduto il 25.7.2024.
Ebbene, il riconoscimento tacito della sottoscrizione apposta in calce all'allegato 6 appare manifestamente incompatibile con il pur operato disconoscimento della firma apposta sulla proposta di contratto del 25.9.2008, così rappresentando chiaro ed inequivoco indice presuntivo della autenticità anche della firma apposta sulla proposta di contratto, con il conseguente corollario che il disconoscimento operato in citazione è da reputarsi privo di effetto in quanto del tutto incompatibile ed incoerente con il testé descritto contegno;
ed infatti, “il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione” (Cassazione civile sez. III, 27/09/2017, n. 22460).
Detto, poi, che parte opponente non ha inteso contestare l'avvenuta effettiva erogazione della somma finanziata ed il trasferimento della titolarità del credito in capo alla cessionaria odierna istante, la società creditrice ha fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria con documentazione analitica.
Di contro, l'opponente non ha fornito la prova di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare un'unica doglianza priva di pregio per come sopra analiticamente illustrato. Pertanto, l'odierna opposizione non può che essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del complessivo livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 500,00 per la fase di studio;
€ 400,00 per la fase introduttiva;
€ 850,00 per la fase istruttoria ed € 850,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
2452/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2) Condanna l'opponente a rifondere - in favore di parte opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi €
2.600,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 19 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Proc. n. 2452/2023 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Francesco
Vulcano per parte opponente e dall'avv. Marco Rossi per parte opposta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2452 del R.G.A.C. 2023, promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Vulcano;
- opponente - contro
( - già e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
mandataria, - già , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi;
- società opposta -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 490/2023, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 29.9.2023 e notificato il 20.10.2023.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 490/2023, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 29.9.2023 e notificato il 20.10.2023, con cui - su istanza della società opposta - le era stato intimato il pagamento della somma di € 12.693,94, oltre interessi e spese della procedura, quale saldo debitorio maturato in relazione al contratto di credito al consumo stipulato il 25.9.2008 da con Controparte_4
Banca MPS S.p.A, rispetto al quale assunse le vesti di coobbligata. Parte_1
A tal fine ha disconosciuto la propria firma apposta al contratto de quo, negando di aver mai stipulato alcun contratto di finanziamento con controparte, così insistendo per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente opposizione: Revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda nel merito nei confronti dell'opponente Parte_1
per insussistenza del credito azionato non essendo della medesima la sottoscrizione in qualità di
coobbligata apposta sul contratto di credito al consumo del 25/09/2008 intercorrente con la mutuante
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; Con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio, da distarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata per via telematica il 18.3.2024 si è costituita in giudizio la società opposta, la quale ha ribadito la totale fondatezza della pretesa creditoria e la piena legittimità e correttezza del proprio operato, contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni e conclusioni, di cui ha invocato l'integrale rigetto, invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1) Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di parte opponente Controparte_1 della somma di € 12.693,94 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre interessi di mora come richiesti in DI, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a CP_ favore di , della suddetta somma;
3) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarla (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma di € 12.693,94 (ovvero quella diversa Controparte_1
somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando
l'opponente al pagamento di detta somma;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
2. A tanto va aggiunto come il principio di non contestazione tragga fondamento dal nuovo testo dell'art. 115, comma 1 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, secondo cui nei processi relativi a diritti disponibili se una parte non contesta specificamente i fatti specifici e precisi allegati dall'altra parte, il giudice deve porli a fondamento della decisione dovendoli ritenere provati.
Il principio di non contestazione comporta, in capo alle parti processuali, un onere di attivazione al fine di contestare i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale. Laddove ciò non avvenga, la non contestazione assume la veste di comportamento processuale rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, trattandosi di principio che assume rilievo determinante anche al fine di non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'adempimento dell'onere probatorio incombente su ei qui dicit ed evitare così il compimento di attività inutili in un'ottica di semplificazione ed economia processuale.
Detto altrimenti, il principio di non contestazione comporta che nei processi relativi a diritti disponibili i fatti non contestati siano posti fuori dal thema probandum, per cui - non necessitando di essere provati - devono essere considerati come esistenti dal giudice.
Il deficit di contestazione rende inutile provare il fatto, poiché non controverso, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza.
L'onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione specifica e tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati tout court”, ha trovato autorevole consacrazione anche nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 23 gennaio 2002, n. 761.
Pertanto, incombe sulla parte il preciso onere di prendere posizione sui fatti posti da parte avversaria a base della propria pretesa, con la conseguenza che la non contestazione diventa comportamento processualmente valutabile. In particolare, il contegno processuale del convenuto sostanziale che non contesti i fatti costitutivi del diritto allegati dall'attore sostanziale comporta, in applicazione del principio dispositivo che caratterizza il processo civile, l'inutilità di inserire i fatti stessi all'interno del thema probandum, per la rinuncia della parte a ciò interessata ed onerata a renderli appunto fatti controversi.
3. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
4. Tanto premesso, venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, ritiene questo Tribunale che - sulla scorta della documentazione versata in atti - l'odierna opposizione risulti infondata e vada, pertanto, integralmente rigettata per le ragioni di seguito illustrate. Ed infatti, va da subito considerato che - pur a fronte della (unica) eccezione con cui l'opponente ha disconosciuto le firme alla medesima apparentemente riferibili apposte sul contratto di credito al consumo sopra richiamato - non si rende necessario procedere alla verificazione delle sottoscrizioni de quibus, stante l'assorbente e dirimente rilievo assunto dal fatto che parte creditrice, costituendosi in giudizio, ha prodotto un ulteriore documento denominato “comunicazione cliente” (all. n. 6), datato 26.9.2008 e sottoscritto dalla con il quale ha comunicato l'avvenuto Parte_1 Parte_2
accoglimento della richiesta di finanziamento sottesa all'odierna domanda di pagamento.
Detto documento è da ritenersi riconosciuto, essendo in parte qua evidentemente non tempestivo il disconoscimento operato dall'opponente in sede di memoria ex art. 171-ter n. 1) c.p.c., essendo stata tale memoria tardivamente depositata dall'eccipiente solo il 13.9.2024, sebbene il relativo termine fosse scaduto il 25.7.2024.
Ebbene, il riconoscimento tacito della sottoscrizione apposta in calce all'allegato 6 appare manifestamente incompatibile con il pur operato disconoscimento della firma apposta sulla proposta di contratto del 25.9.2008, così rappresentando chiaro ed inequivoco indice presuntivo della autenticità anche della firma apposta sulla proposta di contratto, con il conseguente corollario che il disconoscimento operato in citazione è da reputarsi privo di effetto in quanto del tutto incompatibile ed incoerente con il testé descritto contegno;
ed infatti, “il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione” (Cassazione civile sez. III, 27/09/2017, n. 22460).
Detto, poi, che parte opponente non ha inteso contestare l'avvenuta effettiva erogazione della somma finanziata ed il trasferimento della titolarità del credito in capo alla cessionaria odierna istante, la società creditrice ha fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria con documentazione analitica.
Di contro, l'opponente non ha fornito la prova di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare un'unica doglianza priva di pregio per come sopra analiticamente illustrato. Pertanto, l'odierna opposizione non può che essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del complessivo livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 500,00 per la fase di studio;
€ 400,00 per la fase introduttiva;
€ 850,00 per la fase istruttoria ed € 850,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
2452/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2) Condanna l'opponente a rifondere - in favore di parte opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi €
2.600,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 19 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato