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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/09/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1411 / 2021 Ruolo gen
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile pendente
TRA
rapp e dif dagli Avv Michela Izzo e Gennaro Masiello, Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te te p.t., rapp e dif dall'Avv. Antonia CP_1
Sarro, RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09-03-2021, ha evidenziato di essere dipendente Parte_1
della convenuta con qualifica di infermiere professionale – categoria D presso il DSM – UOSM 12
e di aver svolto attività di assistenza domiciliare senza percepire l'indennità prevista dall'art. 26 del CCNL Sanità, per il periodo da gennaio 2006 al 2015 ed ha concluso per la condanna della controparte al pagamento in suo favore dell'importo di euro 4.299.92 oltre accessori e spese di lite;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che eccepiva la Parte_2
nullità/inammissibilità del ricorso per mancata specificazione delle circostanze di fatto, la prescrizione dei crediti e l'infondatezza della domanda anche per mancanza di prova;
la causa è stata trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e decisa oggi in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti;
L'eccezione preliminare di nullità del ricorso va accolta alla luce dell'assoluta incertezza sui fatti
1 posti a fondamento della domanda;
Sul punto si osserva che -sebbene il ricorrente abbia affermato in ricorso di esibire documentazione attestante l'avvenuto svolgimento di attività di assistenza domiciliare (pagina 2 punti 2 4 5 )- non è stato esibito alcun documento in proposito e che non sono stati neanche articolati mezzi istruttori al fine di dimostrare in quali specifiche giornate l'attore avrebbe reso l'attività di cui domanda il pagamento;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai minimi come da dispositivo tenendo conto della pronuncia in rito
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
1411 / 2021
Dichiara la nullità della domanda giudiziaria e condanna alla rifusione delle Parte_1
spese di lite sostenute dalla parte convenuta che liquida in euro 600,00 per compensi oltre accessori
Santa Maria Capua Vetere ,17/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
2
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile pendente
TRA
rapp e dif dagli Avv Michela Izzo e Gennaro Masiello, Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te te p.t., rapp e dif dall'Avv. Antonia CP_1
Sarro, RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09-03-2021, ha evidenziato di essere dipendente Parte_1
della convenuta con qualifica di infermiere professionale – categoria D presso il DSM – UOSM 12
e di aver svolto attività di assistenza domiciliare senza percepire l'indennità prevista dall'art. 26 del CCNL Sanità, per il periodo da gennaio 2006 al 2015 ed ha concluso per la condanna della controparte al pagamento in suo favore dell'importo di euro 4.299.92 oltre accessori e spese di lite;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che eccepiva la Parte_2
nullità/inammissibilità del ricorso per mancata specificazione delle circostanze di fatto, la prescrizione dei crediti e l'infondatezza della domanda anche per mancanza di prova;
la causa è stata trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e decisa oggi in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti;
L'eccezione preliminare di nullità del ricorso va accolta alla luce dell'assoluta incertezza sui fatti
1 posti a fondamento della domanda;
Sul punto si osserva che -sebbene il ricorrente abbia affermato in ricorso di esibire documentazione attestante l'avvenuto svolgimento di attività di assistenza domiciliare (pagina 2 punti 2 4 5 )- non è stato esibito alcun documento in proposito e che non sono stati neanche articolati mezzi istruttori al fine di dimostrare in quali specifiche giornate l'attore avrebbe reso l'attività di cui domanda il pagamento;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai minimi come da dispositivo tenendo conto della pronuncia in rito
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
1411 / 2021
Dichiara la nullità della domanda giudiziaria e condanna alla rifusione delle Parte_1
spese di lite sostenute dalla parte convenuta che liquida in euro 600,00 per compensi oltre accessori
Santa Maria Capua Vetere ,17/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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