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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17800/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17800/2024 V.G. promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ZAPPIA RAIMONDO che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GONTERO ELENA che Controparte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1 in COAZZE il 07/05/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COAZZE (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24/04/2023.
Con ricorso depositato il 19/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. pag. 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COAZZE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il sig. corrisponda assegno divorzile di euro 100,00 mensili entro il 5 di Parte_1 ogni mese in favore della moglie, rivalutabile secondo gli indici Istat come per legge;
DÀ ATTO che che il canone mensile di locazione dell'unità immobiliare sita in Torino via Pragelato
n. 20 verrà incassato dalla sig.ra nella misura di euro 900,00 mensili e dal sig. Controparte_1 Pt_1
nella misura di euro 600,00 mensili e così successivamente per i futuri rinnovi nella proporzione
[...] rispettivamente di 2/3 ed 1/3, dedotta la somma di euro 100,00 in favore del sig. . Parte_1
DÀ ATTO che le parti in caso di vendita del predetto immobile sito in Torino Via Pragelato n. 20 si riconoscono reciprocamente il diritto di prelazione. In caso di alienazione dello stesso immobile a terzi, il prezzo di vendita sarà attribuito alle Parti in ragione delle rispettive quote di comproprietà del bene (50% a ciascuno).
DÀ ATTO che il sig. si impegna a cedere la quota di sua proprietà pari al 50% Parte_1 dell'immobile sito in Almese via Crivella n. 8/6 edificato sul terreno censito al C.T. di detto Comune
Sezione Censuario Rivera localizzato in zona B aree residenziali di completamento- zona collinare al
Foglio 13 n. 665, acquistato dai coniugi con atto a rogito Notaio del 23.03.2010 Persona_1
Repertorio 62818 Raccolta 27200, che quivi si richiama integralmente, alla sig.ra la Controparte_1 quale si impegna ad acquistarla al prezzo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00); atto di compravendita a spese della parte acquirente da sottoscriversi entro giorni 30 dal deposito della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimoni
NULLA sulle spese di lite.
pag. 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17800/2024 V.G. promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ZAPPIA RAIMONDO che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GONTERO ELENA che Controparte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1 in COAZZE il 07/05/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COAZZE (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24/04/2023.
Con ricorso depositato il 19/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. pag. 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COAZZE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il sig. corrisponda assegno divorzile di euro 100,00 mensili entro il 5 di Parte_1 ogni mese in favore della moglie, rivalutabile secondo gli indici Istat come per legge;
DÀ ATTO che che il canone mensile di locazione dell'unità immobiliare sita in Torino via Pragelato
n. 20 verrà incassato dalla sig.ra nella misura di euro 900,00 mensili e dal sig. Controparte_1 Pt_1
nella misura di euro 600,00 mensili e così successivamente per i futuri rinnovi nella proporzione
[...] rispettivamente di 2/3 ed 1/3, dedotta la somma di euro 100,00 in favore del sig. . Parte_1
DÀ ATTO che le parti in caso di vendita del predetto immobile sito in Torino Via Pragelato n. 20 si riconoscono reciprocamente il diritto di prelazione. In caso di alienazione dello stesso immobile a terzi, il prezzo di vendita sarà attribuito alle Parti in ragione delle rispettive quote di comproprietà del bene (50% a ciascuno).
DÀ ATTO che il sig. si impegna a cedere la quota di sua proprietà pari al 50% Parte_1 dell'immobile sito in Almese via Crivella n. 8/6 edificato sul terreno censito al C.T. di detto Comune
Sezione Censuario Rivera localizzato in zona B aree residenziali di completamento- zona collinare al
Foglio 13 n. 665, acquistato dai coniugi con atto a rogito Notaio del 23.03.2010 Persona_1
Repertorio 62818 Raccolta 27200, che quivi si richiama integralmente, alla sig.ra la Controparte_1 quale si impegna ad acquistarla al prezzo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00); atto di compravendita a spese della parte acquirente da sottoscriversi entro giorni 30 dal deposito della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimoni
NULLA sulle spese di lite.
pag. 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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