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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/10/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1412 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Manera
e
C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Liana Fietta
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti:
Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni già indicate nel ricorso congiunto e che di seguito si trascrivono integralmente:
CONDIZIONI
1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la CP_2
sig.ra in Bassano del Grappa il 04.07.1998 e trascritto nei registri di Controparte_1
quel Comune Parte 1 numero 23.
2) Stabilirsi che il sig. e la sig.ra versino direttamente CP_2 Controparte_1
al figlio maggiorenne, ma attualmente ancora studente universitario Persona_1
e non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 350,00 ciascuno, per
un totale quindi di € 700,00 complessivi a titolo di mantenimento fino al raggiungimento
dell'indipendenza economica.
3) Le spese straordinarie relative al figlio in particolare quelle Persona_1
sanitarie (per l'importo non coperto dall'assicurazione sanitaria saranno divise al 50%
tra i genitori), nonchè tutte le altre spese straordinarie, ed in particolare le tasse
universitarie, il canone dell'affitto per l'appartamento in Milano, nonché le utenze
domestiche relative e i conguagli, etc. saranno imputate per 1/3 alla madre e per i
restanti 2/3 al padre. Per tutte le altre spese qui non elencate, si applica quanto
previsto dal protocollo del Tribunale di Vicenza e dovranno essere concordate di volta
in volta tra i genitori.
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni
richiesta in ordine al proprio mantenimento, di avere già definito ogni rapporto
patrimoniale discendente dal matrimonio e di non avere nulla reciprocamente a
2 pretendere.
5) Spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Bassano Del Grappa (VI) in data 04.07.1998.
All'esito dell'udienza del 16.09.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Delegato del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 848/2024 pubblicata il 12.04.2024 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi
3 lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio , a titolo di contributo per il Persona_1
mantenimento dello stesso, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 350,00 ciascuno, per un totale quindi di 700,00 complessivi;
hanno altresì concordato le modalità di suddivisione delle spese straordinarie relative al figlio.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti,
vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Controparte_1
in Bassano Del Grappa (VI) il 04.07.1998 alle condizioni in epigrafe CP_2
riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a
4 margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassano Del Grappa (VI) al n. 23, parte I, anno 1998;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1412 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Manera
e
C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Liana Fietta
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti:
Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni già indicate nel ricorso congiunto e che di seguito si trascrivono integralmente:
CONDIZIONI
1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la CP_2
sig.ra in Bassano del Grappa il 04.07.1998 e trascritto nei registri di Controparte_1
quel Comune Parte 1 numero 23.
2) Stabilirsi che il sig. e la sig.ra versino direttamente CP_2 Controparte_1
al figlio maggiorenne, ma attualmente ancora studente universitario Persona_1
e non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 350,00 ciascuno, per
un totale quindi di € 700,00 complessivi a titolo di mantenimento fino al raggiungimento
dell'indipendenza economica.
3) Le spese straordinarie relative al figlio in particolare quelle Persona_1
sanitarie (per l'importo non coperto dall'assicurazione sanitaria saranno divise al 50%
tra i genitori), nonchè tutte le altre spese straordinarie, ed in particolare le tasse
universitarie, il canone dell'affitto per l'appartamento in Milano, nonché le utenze
domestiche relative e i conguagli, etc. saranno imputate per 1/3 alla madre e per i
restanti 2/3 al padre. Per tutte le altre spese qui non elencate, si applica quanto
previsto dal protocollo del Tribunale di Vicenza e dovranno essere concordate di volta
in volta tra i genitori.
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni
richiesta in ordine al proprio mantenimento, di avere già definito ogni rapporto
patrimoniale discendente dal matrimonio e di non avere nulla reciprocamente a
2 pretendere.
5) Spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Bassano Del Grappa (VI) in data 04.07.1998.
All'esito dell'udienza del 16.09.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Delegato del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 848/2024 pubblicata il 12.04.2024 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi
3 lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio , a titolo di contributo per il Persona_1
mantenimento dello stesso, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 350,00 ciascuno, per un totale quindi di 700,00 complessivi;
hanno altresì concordato le modalità di suddivisione delle spese straordinarie relative al figlio.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti,
vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Controparte_1
in Bassano Del Grappa (VI) il 04.07.1998 alle condizioni in epigrafe CP_2
riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a
4 margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassano Del Grappa (VI) al n. 23, parte I, anno 1998;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
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