Sentenza 17 dicembre 2021
Massime • 1
In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/12/2021, n. 40543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40543 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Civile Sent. Sez. U Num. 40543 Anno 2021 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 17/12/2021
- ricorrenti -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA;
- intimata - avverso la sentenza n. 695/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA - SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 27/02/2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2021 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Pietro Paternò Raddusa per delega dell'avvocato EN TO e SQ EL per l'Avvocatura Generale dello Stato. Fatti di causa 1.ER DA e UL RT EA impugnarono gli avvisi di liquidazione e di irrogazione delle sanzioni, con i quali l'Ufficio finanziario aveva recuperato a tassazione un maggior importo per IVA e interessi, stante le accertate caratteristiche di abitazione di lusso dell'immobile acquistato dai ricorrenti e la non riconoscibilità dell'aliquota agevolata al 4% ex legge n.549 del 1995. 2.La Commissione tributaria provinciale di Catania rigettò il ricorso e la decisione, appellata dai contribuenti, venne confermata Ric. 2014 n. 21856 sez. SU - ud. 12-01-2021 -2- dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione distaccata di Catania (d'ora, in poi, per brevità, C.T.R.) con la sentenza indicata in epigrafe. In particolare, la C.T.R. motivò l'infondatezza dell'appello proposto dai coniugi DA-EA argomentando che la notificazione dell'avviso impugnato doveva ritenersi rituale, valida (avendo raggiunto il suo scopo) e tempestiva, e come tale idonea a impedire l'eccepita decadenza dalla potesta' impositiva, in quanto perfezionatasi con la consegna dell'atto al messo notificatore. La C.T.R. riteneva, inoltre, legittima, nel merito, la pretesa impositiva in quanto, a seguito di perizia tecnica, era emerso il carattere di lusso dell'immobile, avendo rilevanza il numero dei vani, la qualità dei pavimenti, l'esistenza di una piscina di rilevante consistenza, la qualità degli infissi interni ed esterni e altro. 3.Avverso questa sentenza ER DA e UL RT EA propongono ricorso per ottenerne la cassazione, che affidano a quattro motivi. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. 4.Con il primo motivo i ricorrenti deducono, in relazione all'art.360, primo comma, n.4 cod.proc.civ., la violazione dell'art.115 cod.proc.civ. e dell'art.36, secondo comma, n.4 del d.lgs. n546 del 1992. Secondo la prospettazione difensiva, i giudici di appello avrebbero dichiarato l'infondatezza dell'impugnazione, limitandosi a una mera adesione alla sentenza di primo grado, senza fare cenno alcuno dei motivi di appello sollevati dalia difesa. 4.1 Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art.360, primo comma, num.5 cod.proc.civ., l'omesso esame circa un fatto della controversia in relazione all'art.360 cod.proc.civ. In particolare, i ricorrenti, riportati i motivi di impugnazione svolti con l'appello, in punto di nullità dell'avviso di liquidazione impugnato, di inesistenza della notificazione e di illegittimità nel merito della pretesa tributaria, Ric. 2014 n. 21856 sez. SU - ud. 12-01-2021 -3- denunciano l'omesso esame da parte del Giudice di appello di tutte tali rassegnate questioni. 4.2 Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art.360, primo comma, num.3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.140 cod.proc.civ. e dell'art.76 del d.P.R. n.131 del 1986. I ricorrenti - premesso, in fatto, di avere ricevuto, ex art.140 cod.proc.civ., un primo avviso il 20 luglio 2009, che li rendeva edotti dell'avvenuto deposito presso la casa comunale di Catania e non di Sant'Agata li Battiati (dove gli stessi risiedevano), e un secondo avviso ( di corretto deposito presso quest'ultima casa comunale) il 21 agosto 2009- rassegnano l'evidenza dell'errore in cui era incorsa la C.T.R. nel ritenere valida la notificazione degli avvisi, giacché tale notificazione poteva dirsi perfezionata solo con l'invio della raccomandata che aveva comunicato ad essi ricorrenti il deposito presso la corretta casa comunale (del Comune di Sant'Agata Li Battiati), non potendosi riconoscere alcun valore alla precedente comunicazione inviata il 14 luglio 2009. Ne conseguiva che la notificazione degli avvisi di liquidazione si era compiuta solo con l'invio della seconda raccomandata, cioè in data in cui era, ormai, inutilmente decorso il termine di decadenza previsto dall'art.76 del d.P.R. n.131 del 1986, nel caso in esame scadente il 20.7.2009. 4.3 Con il quarto motivo -rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art.1, nota II bis della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n.633/72, del D.M. 2.8.1969, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.- i ricorrenti censurano, la sentenza della C.T.R. per avere il giudice di appello confermato la legittimità degli avvisi di liquidazione, limitandosi a fare propria la decisione di primo grado, riferendosi ad una perizia tecnica puntuale e dettagliata, senza considerare che da tale relazione peritale, depositata dagli stessi ricorrenti, si evinceva che l'immobile non possedeva i requisiti per essere classificato abitazione di lusso. Ric. 2014 n. 21856 sez. SU - ud. 12-01-2021 -4- 5. Il ricorso è stato inizialmente fissato in udienza pubblica innanzi alla Sezione tributaria di questa Corte. In prossimità dell'udienza pubblica, i ricorrenti hanno depositato memoria con la quale, tra l'altro, hanno ribadito l'illegittimità delle sanzioni irrogate, invocando il principio del favor rei già applicato, in fattispecie analoga da questa Corte con l'ordinanza n.2414/2019 la quale, richiamando Cass.n. 14964 del 08/06/2018, ribadisce il seguente principio: << In tema d'imposta di registro per l'acquisto della prima casa, l'art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 23 del 2011, che, nel sostituire l'art. 1, comma 2, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ha identificato gli immobili non di lusso, cui applicare l'imposta agevolata, in base al classamento catastale e non più alla stregua dei parametri di cui al d.m. 2 agosto 1969, pur non potendo trovare applicazione>>. 6.Con ordinanza interlocutoria, n.15545 del 21 luglio 2020, la Sezione tributaria ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, sul rilevo che, nell'ipotesi in cui dovesse giungersi al convincimento dell'inammissibilità e/o infondatezza dei primi due motivi, il terzo motivo di ricorso (concernente la data di perfezionamento della notifica degli atti impositivi tributari rispetto al termine di decadenza previsto dalle singole leggi di imposta per l'esercizio del potere di accertamento, rettifica e riscossione) involge due questioni: la prima, su cui è stato registrato un contrasto nella giurisprudenza della Sezione, in ordine all'applicabilità del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche agli atti di imposizione tributaria e in relazione agli effetti sostanziali propri di questi;
la seconda relativa all'applicabilità di detto principio quando la notificazione non sia effettuata dall'ufficiale giudiziario, ma dal messo Ric. 2014 n. 21856 sez. SU - ud. 12-01-2021 -5- notificatore speciale ex art.60 d.P.R. n.600/1973 e art.16, comma 4, del d.lgs. n.546/1992. Con riguardo alla prima questione, d Collegio remittente ha dato atto che la giurisprudenza prevalente e più recente della Sezione tributaria, sulla scia della sentenza delle Sezioni Unite 17 maggio 2017 n.12332 (in tema di notificazione di sanzioni amministrative), afferma che il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione opera anche per la notificazione degli atti impositivi tributari, con ogni conseguenza in tema di tempestività dell'azione di recupero fiscale. Ha, però, evidenziato che tale orientamento si pone in un non dichiarato contrasto con altro insegnamento, pur esso seguito costantemente dalla giurisprudenza della sezione e reso nel solco di Cass.Sez.Un.n.19854/2004, secondo cui «in tema di imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa di efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo obbligo». Ad avviso del Collegio remittente, l'estensione del principio della scissione, operata dalle Sezioni Unite con la sentenza n.12332 del 2017 citata, necessita di un opportuno approfondimento in quanto la progressiva cesellatura di nuovi spazi di manovra del principio in esame rischierebbe di tradursi in una sua generalizzata estensione, ad eccezione degli atti negoziali recettizi, disciplinati dall'art.1334 cod.civ., per cui, pur a fronte della pacifica natura recettizia dell'atto impositivo, resterebbe indefinito il complessivo regime di efficacia dell'atto nella fase precedente alla sua conoscenza da parte del contribuente e si verrebbe a porre la decadenza su piano diverso ed esterno a quello dell'efficacia dell'atto, o quantomeno a ipotizzarne un Ric. 2014 n. 21856 sez. SU - ud. 12-01-2021 -6- dispiegamento di effetti a geometria variabile, in ogni caso sottraendo spazi di tutela tradizionalmente riconosciuti al contribuente. Quanto alla seconda questione si è evidenziato come l'estensione del principio della scissione soggettiva, anche all'ambito tributario, imporrebbe di risolvere l'ulteriore problema della sua applicazione, anche in caso di notifica non eseguita dall'ufficiale giudiziario, ma dal messo speciale autorizzato, ex art.60, comma 1, lett.a) d.P.R. n. 600 del 1973 e art.16, comma 4, del d.lgs. n.546 del 1992, che, a prescindere dalla qualifica formale da attribuire allo stesso (ossia dipendente dell'Agenzia delle entrate o mero incaricato), rimane sempre organo ad essa interno, continuando così a scorrere il tempo occorrente per la notificazione sotto il totale controllo della Amministrazione finanziaria. 7. Il Primo Presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art.374, secondo comma, cod.proc.civ. 8. Il Pubblico ministero, in prossimità della pubblica udienza, ha depositato requisitoria scritta, concludendo come in epigrafe. 9. Secondo il pubblico ministero la struttura dell'atto impositivo tributario, recettizio, non ai sensi dell'art,1334 cod.civ., ma nel senso che la sua conoscenza ne condiziona l'efficacia, non è di ostacolo all'estensione, della regola della scissione degli effetti della notifica. L'atto impositivo tributario esiste già dalla sua emissione per cui, secondo il pubblico ministero, è del tutto ragionevole che la regola della scissione soggettiva, traente fondamento nella tutela del diritto di difesa e nel principio di ragionevolezza, possa estendersi anche a tale tipologia di atti e, in particolare per l'atto di accertamento tributario assoggettato a termini di decadenza. Come per gli atti processuali, la decadenza sarà impedita se l'atto sia stato emesso e inviato per la notifica entro il termine perentorio previsto dalla legge, senza che rilevi la data effettiva di perfezionamento della notifica, Ric. 2014 n. 21856 sez. SU - ud. 12-01-2021 -7- fermo restando che se la notifica non si perfeziona, la richiesta di notifica perde ogni efficacia e la decadenza si sarà verificata. In ordine alla seconda questione, il pubblico ministero, ribadita la portata generale assunta dal principio della scissione, ormai normato e "oggettivizzato", rileva che l'esigenza di tutela posta a base del principio sottende una più ampia ratio, che risponde alla stessa logica della decadenza la quale, come sanzione ha un senso solo se rapportata a un'effettiva inerzia della parte. E, sempre secondo il pubblico ministero, l'inerzia sussiste in concreto, e merita sanzione, solo se la parte non emetta in tempo l'atto e non ne richieda in tempo la notifica, mentre non è giusto che rilevino i tempi, per loro natura incerti, del perfezionamento notificatorio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La questione che le Sezioni Unite di questa Corte sono chiamate a risolvere, involgente l'ambito relativo al perfezionamento della notificazione degli atti tributari impositivi e -'152ar . i rispetto al termine di decadenza, previsto dalle singole leggi di imposta, per l'esercizio del potere di accertamento e riscossione, è se il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione trovi applicazione anche agli atti di imposizione tributaria e, in caso di soluzione positiva, se tale applicabilità sia possibile anche qualora l'Amministrazione finanziaria si avvalga, per la notificazione, del messo notificatore speciale ex art.60 del d.P.R. n.600 del 1973 e art.16, comma 4, d.lgs. n.546 del 1992, anziché dell'ufficiale giudiziario. 2.11 principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione è stato introdotto, per gli atti processuali, dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26 novembre 2002 n.447, sancito a livello normativo dall'art.149 cod.proc.civ. (come modificato dall'art.2 della legge n.263 del 2005) e riconfermato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n.28 del 4 gennaio 2004 (con la Ric. 2014 n. 21856 sez. SU - ud. 12-01-2021 -8- declaratoria di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli art.139 e 148 cod.proc.civ.) e con l'ordinanza n.97 del 12 marzo 2004. Con tale ultima pronuncia la Consulta, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.140 cod.proc.civ. sollevata in riferimento agli artt.3 e 24 Cost., ha statuito che, essendo ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio della scissione temporale, tutte le norme in tema di notificazioni di atti processuali devono essere interpretate senza ulteriori interventi del giudice delle leggi, nel senso che la notificazione si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento della consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario. 3. Nella giurisprudenza di legittimità, le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n.8830 del 14.04.2010, hanno operato, in base ai principi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati dalla Corte costituzionale, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, una prima estensione del principio all'impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art.6 della legge n.604 del 1996, statuendo che la dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre detto termine. 3.1 L'applicabilità del principio è stata, poi, riconosciuta anche ai fini degli effetti sostanziali degli atti processuali, ove non altrimenti producibili, in tema di azione revocatoria ordinaria e relativa interruzione del termine prescrizionale, c:on la sentenza n.24822 del 9.12.2015, così massimata «La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla Ric. 2014 n. 21856 sez. SU - ud. 12-01-2021 -9- giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario>>. 3.2.Con successiva sentenza, n.12332 del 19.05.2017, le Sezioni unite hanno attuato, in materia di atti amministrativi sanzionatori di natura recettizia (quali quelli previsti dall'art.195 d.lgs. n.587 del 1998), un'ulteriore estensione del principio, sancendo che: <<il principio della scissione degli effetti notificazione tra il notificante ed destinatario dell'atto trova applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio - non ostandovi la loro natura recettizia tutte le volte in cui dalla conoscenza stesso decorrano i termini l'esercizio diritto di difesa dell'incolpato e, ad un tempo, si verifichi decadenza facoltà proseguire nel caso omessa comunicazione delle condotte censurate entro certo termine, dovendo bilanciarsi l'interesse a vedersi imputare conseguenze negative mancato perfezionamento fattispecie "comunicativa" causa fatto terzi che intervengano nella fase trasmissione contenuto e quello essere impedito nell'esercizio propri diritti, compiutamente esercitabili solo seguito dell'acquisita medesimo>>. 4.Nella giurisprudenza della Sezione tributaria civile l'applicabilità del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione agli atti di imposizione tributaria, in conformità e in applicazione espressa del principio statuito dalla citata Cass.Sez.Un. n.12332/2017, è stata affermata con la sentenza n.9749 del Ric, 2014 n. 21856 sez. SU - ud. 12-01-2021 -10- 19.04.2018 (resa in materia di notifica, a mezzo posta, di avviso di accertamento, spedito entro il termine di decadenza), seguita da Cass.n.14580 del 6.06.2018 (in fattispecie di notifica di avviso di accertamento notificato al contribuente oltre il termine di decadenza, ma consegnato per la notifica anteriormente), da Cass.1.02.2019 n.3091 (in fattispecie relativa alla notificazione di una cartella i cui adempimenti per il notificante erano stati compiuti entro il termine di decadenza), e da Cass.
7.02.2019 n.3560, Cass.10.10.2019 n.33277 e Cass. 28.05.2020 n. 10160 le quali tutte hanno fatto applicazione del seguente principio: «L'esercizio del potere impositivo è assoggettato al rispetto di un termine di decadenza, insuscettibile d'interruzione a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, ai fini del rispetto del quale, a differenza di quanto avviene per il termine di prescrizione, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente>>. 4.1 In realtà, l'applicabilità del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione agli atti impositivi era già stato affermato dalla Sezione tributaria civile, anche anteriormente all'intervento delle Sezioni Unite del 2017, sulla scia della sentenza della Corte Costituzionale n.477/2002, sin dalla sentenza n.1647 del 29/01/2004, così massimata: «Dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - benché emessa in tema di notifica di atti giudiziari, deve trarsi il principio generale (in applicazione del criterio secondo il quale Ric. 2014 n. 21856 sez. SU - ud. 12-01-2021 -11- tra varie interpretazioni possibili va preferita quella che esclude dubbi di legittimità costituzionale) per cui anche la notificazione a mezzo posta degli avvisi di accertamento tributari si perfeziona, per l'amministrazione, al momento della spedizione dell'atto notificando e non della ricezione dello stesso da parte del contribuente.». Dopo l'intervento, nello specifico ambito tributario, del legislatore che ha inserito, con l'art.37, comma 27, lett.f, del d.l. 4 luglio 2006 n.223, convertito con modificazioni, nella legge 1 dicembre 2016 n.225, il sesto comma dell'art.60 del d.P.R. n.600 del 1973 ai sensi del quale <
P.Q.M.
Rigetta i primi tre motivi di ricorso e rimette per il restante e per il regolamento delle spese processuali alla Quinta Sezione Civile- Tributaria di questa Corte. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2021. ig=nsore Il Presid te. o