Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/12/2021, n. 40543
CASS
Sentenza 17 dicembre 2021

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, il 12 gennaio 2021. Le parti in causa, da un lato, hanno impugnato avvisi di liquidazione e sanzioni per un presunto recupero IVA su un immobile classificato come abitazione di lusso, contestando la validità della notificazione e la legittimità della pretesa tributaria. Dall'altro lato, l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto la correttezza della propria azione impositiva, evidenziando la ritualità della notificazione e la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata.

Il giudice ha rigettato i primi tre motivi di ricorso, affermando l'applicabilità del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche agli atti impositivi tributari. Ha argomentato che la notificazione non è un elemento costitutivo dell'atto, ma una condizione di efficacia, e che l'atto tributario è valido e produce effetti dal momento della sua emissione, indipendentemente dalla data di conoscenza da parte del contribuente. Inoltre, ha chiarito che la notificazione effettuata da un messo notificatore speciale non altera l'applicabilità di tale principio, garantendo così un bilanciamento tra le esigenze dell'Amministrazione e i diritti del contribuente.

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Massime1

In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/12/2021, n. 40543
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40543
Data del deposito : 17 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

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