Ordinanza collegiale 2 aprile 2025
Sentenza breve 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 05/06/2025, n. 11066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11066 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 11066/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02621/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2621 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Reginelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Fano (PU), via Gabrielli n. 105 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
del provvedimento di rigetto della richiesta di visto di ingresso per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad in data 5 agosto 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Il ricorrente – cittadino pakistano – ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 5 agosto 2024, con cui l’Ambasciata d’Italia a Islamabad ha respinto la sua richiesta di visto di ingresso per lavoro subordinato.
A sostegno del ricorso, ha dedotto e documentato: (i) di aver ricevuto – grazie all’intermediazione del fratello, da tempo regolarmente residente in Italia – la proposta di lavorare come manovale per una impresa operante a Senigallia nel settore dell’edilizia; (ii) che il titolare di tale impresa aveva ottenuto il necessario nulla osta dal competente Sportello Unico per l'Immigrazione; (iii) che, una volta ricevuto il nulla osta, aveva presentato domanda di visto all'Ambasciata Italiana a Islamabad; (iv) che in data 5 agosto 2024 la sua richiesta veniva respinta con il provvedimento impugnato, recante la seguente motivazione: « durante l’intervista è emerso che Lei ha una conoscenza approssimativa della situazione che lo attende in Italia, anche ci sono ragionevoli dubbi sulla sua intenzione di lasciare il paese prima della scadenza del visto ».
2. Il ricorrente ha affidato il gravame a un unico motivo, lamentando il difetto di motivazione, la violazione di legge e l’eccesso di potere, sostenendo di aver fornito nel corso del procedimento tutti gli elementi necessari per ottenere un provvedimento favorevole.
3. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile.
4. In esito all’udienza camerale del 1° aprile 2025, il Collegio ha emesso ordinanza istruttoria, ordinando all’amministrazione resistente il deposito di tutti gli atti del procedimento, nonché di una relazione esplicativa della Sede diplomatica sulla vicenda per cui è causa.
L’amministrazione ha conseguentemente prodotto documentazione includente una relazione sui fatti di causa, ove si legge che: « Dall’intervista del 01.08.2024, svoltasi senza rilascio del verbale, sono emersi dubbi circa l’attendibilità della domanda, che sembrava essere un tentativo di ricongiungimento familiare con il fratello, residente in Italia. La Sede ha pertanto valutato la documentazione con esito negativo e ha emesso il preavviso di rigetto n. 4387 del 10.11.2023, notificato al richiedente il 17 novembre successivo (…). L’interessato ha quindi presentato sue controdeduzioni il 22.11.2023 (…), che hanno confermato la presenza del fratello in Italia. Esse non sono state ritenute sufficienti a eliminare i dubbi emersi dall’esame dei documenti. Pertanto, il 05.08.2024, la Sede ha proceduto al diniego del visto con provvedimento n. 3044 (…) .»
5. Alla successiva udienza del 3 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
6. Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto.
7. Può infatti dirsi sussistente il lamentato difetto di motivazione.
Il provvedimento di diniego oggetto di impugnazione si caratterizza infatti per una motivazione generica, di per sé inidonea a far comprendere le specifiche ragioni sottese al provvedimento.
Ed invero, la mancata conoscenza di alcuni aspetti attinenti alla sua permanenza in Italia – che non sono stati specificati, né nel provvedimento, né nella relazione predisposta in vista del giudizio – non è in assoluto indicativa dell’esistenza di una diversa causale attribuibile alla reale intenzione del richiedente (cfr. in questo senso Cons. Stato, sez. III, 7 febbraio 2025, n. 535).
Tale conclusione è corroborata dal fatto che l’intervista richiamata nel provvedimento, come ammesso dalla stessa resistente, non è stata verbalizzata, sicché non è possibile apprezzare un fondamentale dato istruttorio posto a base della decisione.
Anche la presenza del fratello del ricorrente in Italia, valorizzata nella relazione predisposta dalla Sede diplomatica, non è di per sé sufficiente per smentire il rappresentato scopo lavorativo, che trova invece un solido fondamento probatorio nella documentazione proveniente dall’impresa datrice di lavoro, la cui genuinità non stata è in alcun modo contestata.
8. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi e nei termini precisati in motivazione.
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore del ricorrente nella misura individuata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta-Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna la resistente Amministrazione alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida forfetariamente in euro 1.000 (mille/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Petroni | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.