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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 30/06/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 687/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice Relatore dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 687/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pescara, Parte_1 C.F._1 alla Via Venezia n.28, presso e nello studio degli avv.ti Stefano Maurizio e Ilaria D'Alonzo che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente tra loro, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
( ), elettivamente domiciliato in Pescara, al Viale Controparte_1 C.F._2
G. D'Annunzio n. 155, presso e nello studio legale dell'Avv. Renzo Colantonio del Foro di Pescara che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 18.02.2022 agiva in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1
affinché venisse pronunciata da questo Tribunale la separazione dei coniugi alle Controparte_1
pagina 1 di 16 condizioni di seguito riportate: “in via temporanea ed urgente: − autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo di mutuo rispetto e di comunicazione di ogni variazione di residenza/domicilio;
− affidare la figlia minore, , ad entrambi i genitori pur continuando la stessa a vivere con la ER madre;
− assegnare la casa familiare, sita in Loreto Aprutino (PE) alla c.da Fiorano n. 13 ed individuata al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 8, part. 821 sub 1, 2, 3 e 4, nella sua interezza e con quanto in essa contenuto per mobili e suppellettili che ne costituiscono l'arredo, alla IG.ra Parte_1
− modulare il diritto di visita del IG. secondo le determinazioni che l'On. Le
[...] CP_1
Tribunale adito Vorrà assumere, compatibilmente con le eIGenze personali, scolastiche ed extrascolastiche della minore;
− porre a carico del IG. ed in favore della IG.ra a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento ordinario della figlia minore, un contributo mensile dell'importo che sarà dall'On. Le Tribunale adito ritenuto di giustizia anche alla luce della complessiva situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi per come emergerà all'esito della costituzione di controparte e che, in via provvisoria, si quantifica in € 350,00, oltre rivalutazione ISTAT ed assegno unico se percepito, da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario al seguente iban: [...]CC0010176243; − porre le spese straordinarie della minore, previamente concordate, salvo urgenza, e successivamente documentate, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
− con riserva di ogni altra azione, ragione e diritto;
− in via istruttoria, si chiede sin da ora all'On. Le Tribunale adito, in vista delle decisioni che andrà ad assumere e se ritenuto necessario, di procedere ai sensi dell'art. 336 bis c.c. all'audizione della minore R_
, nel merito: “pronunciare la separazione dei coniugi e
[...] Parte_1 [...] dichiarandola addebitabile al marito in ragione del suo comportamento contrario ai doveri CP_1 che nascono dal matrimonio nonché lesivo dei principi di rispetto della persona ovvero in via subordinata, nell'ipotesi di non accoglimento della richiesta di addebito, pronunciare separazione giudiziale dei coniugi per l'oggettiva impossibilità alla prosecuzione della vita matrimoniale;
− affidare la figlia minore ad entrambi i genitori pur continuando la stessa a vivere con la ER madre;
− assegnare in via definitiva la casa familiare, sita in Loreto Aprutino (PE) alla c.da Fiorano
n. 13/c ed individuata al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 8 part. 821 sub 1, 2, 3 e 4, nella sua interezza e con quanto in essa contenuto per mobili e suppellettili che ne costituiscono l'arredo, alla IG.ra − modulare il diritto di visita del IG. secondo le determinazioni Parte_1 CP_1 che l'On. Le Tribunale adito Vorrà assumere, compatibilmente con gli impegni scolastici/extrascolastici e personali della figlia minore;
− prevedere che la figlia minore trascorra le festività con entrambi i genitori, alternando anno per anno la permanenza presso l'abitazione materna
pagina 2 di 16 o paterna per i giorni di Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo,
Ferragosto e 1° novembre;
− prevedere che, durante le ferie estive, il IG. potrà tenere con CP_1 sé la figlia per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare preventivamente con la IG.ra
e fatte sempre salve le eIGenze della minore;
− porre a carico del IG. ed in Parte_1 CP_1 favore della IG.ra a titolo di mantenimento ordinario della figlia minore, un Parte_1 contributo mensile dell'importo che sarà dall'On. Le Tribunale adito ritenuto di giustizia anche alla luce della complessiva situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi per come emergerà all'esito della costituzione di controparte e che, in via provvisoria, si quantifica in € 350,00, oltre rivalutazione
ISTAT ed assegno unico se percepito, da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario al seguente iban: [...]CC0010176243; − porre le spese straordinarie, previamente concordate, salvo urgenza, e successivamente documentate, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
− con espressa riserva di ogni altra azione, ragione e diritto in ordine allo scioglimento della comunione della casa coniugale ed alla sua successiva divisione come pure in ordine al rilascio del locale commerciale sito in Loreto Aprutino (PE) alla via dei Normanni n. 49; − con ogni consequenziale pronuncia, come per legge;
− con vittoria di spese e competenze.”
2. La ricorrente, a sostegno della domanda, premetteva di avere contratto matrimonio concordatario con il in Loreto Aprutino (PE), in data 21 settembre 2003, e che la predetta unione Controparte_1 veniva allietata dalla nascita di avvenuta il 21.07.2005. La coppia, fissava dapprima la loro ER dimora in Loreto Aprutino alla Piazza Garibaldi n.21 e successivamente acquistavano un terreno nel medesimo Comune ove vi costruivano la casa coniugale, finanziata inizialmente con un mutuo di
€230.000, successivamente estinto e sostituito con un secondo mutuo di €270.000, tutt'ora in essere, garantito da ipoteca sull'immobile medesimo concessa dai coniugi ciascuno per la quota di ½ e congiuntamente per l'intero, nonché da garanzia personale prestata per l'intero dalla IG.ra e Parte_1 dal padre del IG. La ricorrente deduceva, altresì, che nell'anno 2014, per lo svolgimento CP_1 della propria attività di rivendita di Tabacchi il IG. contraeva un altro mutuo, anch'esso CP_1 tutt'ora in essere, garantito mediante ipoteca iscritta sull'immobile sito in Silvi (TE) di esclusiva proprietà della IG.ra la quale concedeva altresì al marito l'uso gratuito di un locale Parte_1 commerciale sito in Loreto Aprutino (PE) alla via dei Normanni n. 49, sempre di sua esclusiva proprietà, ove lo stesso dava avvio alla suddetta attività commerciale. Tuttavia, nel corso degli anni, il rapporto coniugale subiva un progressivo deterioramento a causa dei comportamenti narcisistici e dell'atteggiamento ostile del ricorrente nei confronti degli impegni lavorativi della resistente;
ed ancora, a far data dall'anno 2019, il iniziava a trascurare la famiglia, mostrando disinteresse e CP_1
pagina 3 di 16 adottando comportamenti aggressivi, tanto che la subiva denigrazioni e mancanza di Parte_1 assistenza durante un periodo di infortunio occorso nell'anno 2020, circostanza che aggravava ulteriormente la situazione già compromessa. In tale contesto, la scoperta da parte della ricorrente dell'esistenza di una relazione extraconiugale del marito con una donna di nome , a far Parte_2 data almeno dall'anno 2019, rappresentava agli occhi della stessa, non solo un ulteriore elemento di destabilizzazione, ma anche la chiave esplicativa delle condotte aggressive e disinteressate che da tempo il coniuge andava manifestando, contribuendo ad acuire in modo irreversibile la frattura coniugale e ad alimentare un clima ormai consolidato di tensione e sfiducia.
3. Il resistente, regolarmente costituito con apposita comparsa, aderiva alla domanda di separazione ma si opponeva alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente poiché infondata, chiedendo, in via riconvenzionale, disporsi l'addebito della separazione nei confronti della moglie, con contestuale opposizione alle ulteriori richieste formulate dalla ricorrente alle condizioni indicate in atti.
4. All'esito della fase presidenziale - esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti
- all'udienza del 30.06.2022 il Presidente assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati e così disponendo per il resto: “affido condiviso della figlia minore tra i genitori, con collocamento presso la madre nella casa familiare sita in Loreto ER
Aprutino c.da Fiorano n.13/C a lei assegnata;
libero diritto di visita paterno avendo in ogni caso con sé il padre la figlia nei pernotti notturni in cui la madre è impegnata nei turni di guardia medica;
il
rilascerà casa familiare entro e non oltre il 31.07.2022; dispone che Controparte_1 CP_1
versi entro il giorno 5 di ogni mese alla , per il mantenimento di
[...] Parte_1
, euro 350,00, con decorrenza Agosto 2022 e rivalutazione ISTAT Agosto 2023; oltre il 50% ER delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Pescara come previamente concordate
e successivamente documentate”, rinviando la trattazione della causa all'udienza del 19.10.2022 dinanzi al nominato Giudice Istruttore e fissando i termini per le parti per il deposito dei rispettivi scritti difensivi.
5. All'esito della fissata udienza sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 22.02.2023.
6. Depositate le memorie istruttorie, con Ordinanza del 22.02.2023 il G.I. ammetteva l'interrogatorio formale delle parti, la prova testimoniale della sola parte ricorrente, la prova contraria richiesta dal resistente sulle sole circostanze ammesse a prova diretta e fissava il calendario del processo, riservando all'esito sulle ulteriori richieste. pagina 4 di 16 7. La causa veniva, così, istruita oralmente e all'udienza del 29 gennaio 2025 le parti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedevano la fissazione dell'udienza di discussione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali;
il Giudice rinviava quindi all'udienza del 28 maggio 2025, assegnando i termini per il deposito di brevi note conclusionali. Alla fissata udienza le parti confermavano le rispettive conclusioni, chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione;
il
Giudice, all'esito, si riservava di riferire al Collegio.
8. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc.
Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
9. Il vaglio del Collegio prosegue nel valutare la fondatezza delle reciproche domande di addebito della separazione.
10. Segnatamente, la ricorrente ha chiesto addebitarsi la separazione in capo al marito, assumendo in seno al proprio atto introduttivo che il avesse, nel corso del tempo, progressivamente assunto Parte_1 un atteggiamento disinteressato, svalutante ed oppositivo nei confronti della propria persona e della vita familiare, sfociato, secondo quanto allegato, in reiterate manifestazioni di ostilità verbale e totale indifferenza rispetto ai bisogni emotivi e relazionali del nucleo, ponendo particolare attenzione al mancato supporto fisico e morale prestato in occasione dell'intervento medico subito dalla stessa a seguito di un infortunio occorso nell'anno 2020, nonché per il sempre più limitato coinvolgimento del resistente nella gestione e nella cura della di loro figlia atteggiamenti che, nel loro ER complesso, hanno indotto la ricorrente a sospettare l'esistenza di una relazione extraconiugale - a far data almeno dall'anno 2019 – sulla base di informazioni riferitele da soggetti frequentatori della tabaccheria gestita dal coniuge, sospetto culminato nell'attività di investigazione successivamente documentata mediante produzione in atti della relativa relazione.
10. Sul punto, giova preliminarmente richiamare il consolido principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la crisi coniugale irreversibile sia causalmente riconducibile alla condotta volontaria e consapevole di uno o di entrambi i coniugi, in violazione dei doveri matrimoniali, e che sussista un pagina 5 di 16 nesso eziologico tra tale condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. (Cass. civ. Sez
I, ord. 30 marzo 2025 n. 8366; Cass. Civ., Sez. I, ord. 29 aprile 2024, n. 11394).
11. Orbene, le allegazioni formulate dalla parte ricorrente, volte a fondare una pronuncia di addebito in capo al resistente, risultano prive di riscontri istruttori idonei a comprovare che la crisi matrimoniale sia causalmente riconducibile a condotte di quest'ultimo contrarie ai doveri coniugali.
12. In proposito, il compendio probatorio ha restituito l'immagine di una relazione coniugale ormai da tempo logorata, attraversata da tensioni, incomunicabilità e reciproche accuse, tali da rendere la convivenza progressivamente insostenibile, tanto da indurre le parti, come dalle stesse ammesso, a non condividere più, a far data dall'anno 2019, il letto coniugale (si v. comparsa di costituzione del
; memoria integrativa di parte ricorrente del 2.09.2022), e successivamente dimorare in Persona_3 due piani distinti del medesimo immobile familiare.
13. In tale contesto si colloca la missiva inviata dal resistente alla ricorrente in data 1° settembre 2021 con la quale lo stesso, preso atto della frattura ormai insanabile del rapporto, preannunciava la volontà di giungere ad una separazione, lasciando emergere, pur in tono propositivo, l'intento di interrompere stabilmente la convivenza, riconoscendo la crisi del matrimonio come irreversibile.
In ragione di detta comunicazione, la relazione coniugale, già ampliamente corrosa, ha subito ulteriori irrigidimenti come oltremodo documentato dalle registrazioni audio e video versate in atti – tratte da momenti di quotidianità domestica - attestanti frequenti e reiterati litigi tra i coniugi ( si v. doc. n. 32,
33, 34, 36, 37 allegati dalla ricorrente nelle memorie del 19.12.2022 e 9.01.2023; registrazioni audio versate in atti per conto del resistente in data 19.12.2022) e, contraddistinti da espressioni offensive, toni esasperati, ripicche e reciproche recriminazioni fondate principalmente sull'asserita infedeltà del resistente e sull'assegnazione della casa coniugale, rispetto alla quale il IG. manifestava la CP_1 volontà di addivenire ad una equa divisione dell'immobile con sua futura permanenza nel separato vano collocato al piano terra. Ed ancora, in una delle registrazioni audio, particolarmente IGnificativa, si coglie il coinvolgimento diretto della figlia minore la quale, visibilmente scossa dinanzi ER all'ennesimo alterco tra i genitori, si abbandonava ad un pianto incontenibile, rimproverando alla madre di coinvolgerla nelle discussioni familiari e di mostrare una ossessione per l'asserita nuova compagna del marito, IG.ra proprio nei giorni immediatamente successivi alla morte Parte_2 del nonno paterno. (si v. produzioni documentali del 19.12.2022 allegate al fascicolo di parte resistente)
14. Inoltre, le accuse di infedeltà mosse dalla ricorrente appaiono prive del necessario riscontro probatorio.
pagina 6 di 16 15. La relazione investigativa versata in atti (si v. doc. n. 8 allegato al ricorso introduttivo) inerisce a fatti ed accadimenti occorsi nel mese di dicembre 2021 e gennaio 2022, allorquando i coniugi risultavano già separati di fatto, e si limita a descrivere alcuni incontri tra il resistente e la IG.ra avvenuti in contesti pubblici e privi di comportamenti affettuosi, effusioni o Parte_2 atteggiamenti inequivoci tali da far presumere l'esistenza di un legame sentimentale;
in particolare, le modalità relazionali osservate, pur potendo generare sospetti nella percezione soggettiva della controparte, non si rilevano, di per sé sole, sufficienti a fondare un convincimento circa l'effettiva sussistenza di una relazione extraconiugale.
16. La predetta valutazione può dirsi ulteriormente corroborata dall'istruttoria orale la quale non ha restituito elementi utili a confermare l'asserita infedeltà coniugale, in tal senso, la teste di parte ricorrente, IG.ra (sorella della resistente), escussa all'udienza del 6.06.2023 in ordine Testimone_1 all'asserita permanenza della IG.ra presso la Tabaccheria del Ciccarelli nel corso Parte_2 dell'anno 2019, riferiva di essere venuta a conoscenza di detta circostanza “perché molte venivano a riferirmi di tali situazioni ed anche a mio marito mentre faceva la spesa. Io non ho mai visto nulla. Mi
è stato riferito da persone che andavano a giocare al lotto nella tabaccheria”, così negando la diretta percezione delle asserite deduzioni di parte ricorrente. Dello stesso tenore le dichiarazioni rese, nel corso della medesima udienza, dal teste IG. (cognato della e marito Testimone_2 Parte_1 della IG.ra , il quale, interrogato sulla medesima circostanza, ha dichiarato di avere Testimone_1 appreso notizia della costante presenza della IG.ra presso il locale commerciale poiché Parte_2
“riferitami dai miei ex clienti. Io con mio cognato non avevo rapporti personali dal 2005/2006, ma solo formali”.
17. Ebbene, le richiamate dichiarazioni, oltre a confermare la totale assenza di percezioni dirette circa atteggiamenti sospetti tra il ricorrente e la IG.ra , si fondano esclusivamente su quanto Parte_2 riferito da soggetti terzi, configurandosi pertanto come mere testimonianze de relato che, per sé sole, non possono assumere rilevanza probatoria idonea a fondare un convincimento circa l'effettiva esistenza di una relazione extraconiugale (Cass. Civ. sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3137).
18. Pertanto, il complessivo quadro probatorio ha restituito l'immagine di una crisi coniugale già pienamente radicata, maturata nel tempo per profonde incompatibilità e difficoltà relazionali ormai cristallizzate, e non come conseguenza di comportamenti consapevolmente lesivi dei doveri coniugali.
Di talché, la paventata infedeltà, oltre a non essere dimostrata in modo oggettivo, risulta temporalmente pagina 7 di 16 collocata in una fase successiva alla cessazione di fatto della convivenza domestica, tanto da non poter assumere rilevanza causale rispetto all'irreversibile crisi matrimoniale.
19. Di conseguenza, in ragione delle considerazioni esposte la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei confronti del IG. va rigettata. CP_1
20. Parimenti infondata risulta la domanda riconvenzionale di addebito formulata dal resistente nei confronti della moglie.
21. In tal senso, le allegazioni difensive articolate a sostegno di tale richiesta – incentrate su presunti atteggiamenti ostili e prevaricatori nei confronti dello stesso e finanche del di lui padre, su di un progressivo disinteresse della coniuge per la relazione fino all'allontanamento dal letto coniugale – non risultano supportate da elementi oggettivi idonei a comprovare che la crisi coniugale sia stata determinata da una violazione consapevole e colpevole dei doveri matrimoniali per conto della ricorrente. Segnatamente, le condotte dedotte dal peraltro riferibili a dinamiche conflittuali CP_1 interne al nucleo familiare e prive di specifici riscontri documentali (se non per fatti ascrivibili all'apice della crisi coniugale) o testimoniali, appaiono riconducibili ad una progressiva incompatibilità caratteriale, piuttosto che ad un comportamento attivo e lesivo da fondare una pronuncia di addebito.
Deve pertanto escludersi che la fine della convivenza sia ascrivibile, in via esclusiva, alla volontà ed al comportamento anti-doveroso della ricorrente, onde anche la domanda riconvenzionale va integralmente rigettata.
22. Quanto all'assegnazione della casa coniugale sita in Loreto Aprutino (PE) alla c. da Fiorano n. 13 ed individuata al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 8, part. 821 sub 1, 2, 3 e 4, va confermata in questa sede, quanto già disposto in via provvisoria con provvedimento presidenziale del 30.06.2022, con assegnazione dell'immobile familiare all'odierna ricorrente, presso la quale la di loro figlia
-all'epoca minorenne – risulta stabilmente collocata, anche in ragione di quanto riferito dalla ER stessa minore nel corso dell'udienza del 30 giugno 2022, allorquando, escussa personalmente, aveva manifestato in modo lucido e coerente la volontà di proseguire la convivenza con la figura materna, indicando in tale assetto domestico il contesto in cui si sentiva maggiormente tutelata ed accolta.
23. Per effetto del raggiungimento della maggiore età da parte della di loro figlia ER intervenuto nelle more del presente giudizio, è venuta meno ogni eIGenza di pronuncia in ordine all'affidamento ed al collocamento, pur permanendo in capo alla stessa una condizione di non autosufficienza economica che giustifica il mantenimento dell'assetto abitativo vigente, anche alla luce pagina 8 di 16 del percorso universitario avviato presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di
L'Aquila, nonché della persistente convivenza con la madre, la quale continua a rappresentare, sul piano materiale e relazionale, il principale riferimento domestico e familiare della giovane.
24. Parimenti, deve pertanto rigettarsi la domanda formulata dal in ordine alla divisione fra i CP_1 coniugi della già menzionata casa coniugale, con assegnazione allo stesso del piano terra (di superficie inferiore) mentre i piani primo e secondo (di superficie maggiore) con tutti gli arredi, assegnati alla IG.ra ed alla di loro figlia. Parte_1
25. Tale eIGenza abitativa non risulta, allo stato, compatibile con la domanda di divisione della casa coniugale così come formulata dal resistente, anche in ragione della pendenza di autonomo giudizio di divisione dell'immobile, la cui attuazione richiederebbe indubbiamente interventi edilizi strutturali ed onerosi, non attualmente sostenibili dal resistente, il quale a far data dall'allontanamento dalla casa familiare – così come disposto con provvedimento presidenziale del 30.06.2022 – non ha mai provveduto al pagamento delle utenze relative all'immobile, né tantomeno contribuito al mantenimento della figlia, in ragione dell'asserito stato di bisogno venutosi a configurare a seguito della chiusura dell'attività di rivendita di tabacchi (Le Sezioni Unite chiariscono che è incontestabile l'autonomia tra l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale e quello di divisione dell'immobile adibito a tale destinazione a seguito di scioglimento della comunione, così come è pacifico che si possa procedere alla divisione che abbia oggetto anche la casa coniugale gravata da un provvedimento di assegnazione,
Sezioni Unite, con la sentenza n. 18641/2022).
26. Tuttavia, profilo ancora più ostativo risulta essere la conclamata conflittualità tra le parti, in uno con il deterioramento del rapporto tra il resistente e la di lui figlia, venutosi ulteriormente ad acuire a seguito dell'allontanamento del padre dalla casa familiare, tanto da rendere del tutto impercorribile l'ipotesi di un abitare “porta a porta” o una gestione condivisa dello stesso immobile, anche in modo parziale.
27. Pertanto, in considerazione di tali circostanze, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 337 sexies c.c., deve confermarsi l'assegnazione dell'intera casa familiare alla madre, IG.ra Parte_1
fintantoché la di loro figlia non avrà raggiunto una condizione di effettiva
[...] ER autosufficienza economica, permanendo l'attuale interesse abitativo della stessa nel contesto relazionale di origine.
pagina 9 di 16 28. In ordine al contributo al mantenimento della figlia ormai maggiorenne ma ancora Per_4 stabilmente convivente con la madre e priva di indipendenza economica, deve evidenziarsi come permanga in capo ad entrambi i genitori l'obbligo di concorrere alle sue eIGenze primarie e formative, secondo le rispettive capacità reddituali e nel rispetto del principio di solidarietà familiare che perdura oltre la maggiore età della prole.
29. E', infatti, principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento dei figli non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimi, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. (cfr. Cass Civ. Civ. sez. I, 04/04/2024, n.8892).
30. Nel caso in esame, è pacificamente emerso, anche in assenza di specifiche contestazioni da parte del resistente, che la figlia ormai ventenne, sia regolarmente iscritta presso la facoltà di Per_4
Ingegneria dell'Università degli Studi di L'Aquila e che permane in uno stabile rapporto di convivenza con la madre, la quale provvede in via esclusiva al soddisfacimento delle sue eIGenze quotidiane, educative e logistiche, peraltro, facendosi carico sia dell'intero onere economico dell'alloggio universitario fuori sede della figlia che delle spese elevate di mutuo della casa familiare per euro 1.550 mensili. Per converso, il IG. che all'epoca del deposito della propria comparsa dichiarava un CP_1 reddito mensile netto di € 1.700,00, derivante dalla conduzione di un'attività di rivendita di tabacchi, si
è reso inadempiente agli obblighi economici statuiti con provvedimento presidenziale del 30.06.2022, il quale aveva già quantificato in € 350,00 mensili il contributo da versare in favore della figlia, ritenendo congruo tale importo anche in ragione delle spese che il resistente avrebbe dovuto sostenere per consentire il suo allontanamento dalla casa familiare.
31. Ed ancora, il resistente ha dichiarato in seno alle proprie memorie di versare in uno stato di difficoltà economica tale da averlo condotto alla chiusura definitiva della propria attività commerciale
(si v. nota conclusionale del 14.04.2025 fascicolo parte resistente), senza tuttavia avere fornito alcun riscontro documentale oggettivo a sostegno di tale affermazione. Non risultano, difatti, prodotti né estratti conto bancari, bilanci o altra documentazione contabile idonea a rappresentare l'andamento pagina 10 di 16 dell'attività nel periodo considerato o a dare contezza di un effettivo deterioramento delle proprie condizioni economico-patrimoniali. Ed invero, gli atti prodotti si limitano a documentare situazioni pregresse (estratti conto risalenti ai primi anni di matrimonio, bonifici bancari effettuati in favore della ricorrente per il parziale rimborso delle rate del mutuo della casa coniugale, fatture emesse dalla ditta di costruzione, di cui era titolare, in occasione della costruzione dell'immobile familiare), comunque non idonee a dimostrare una sopravvenuta condizione di effettivo bisogno.
32. A ciò si aggiunga che, nel febbraio 2022 è deceduto il padre dell'odierno resistente, ed egli ne risulta unico erede. Ebbene, pur a fronte di tale sopravvenienza potenzialmente rilevante sotto il profilo patrimoniale, il IG. non ha ritenuto di produrre alcun elemento utile a chiarire la portata del CP_1 proprio asse ereditario, limitandosi unicamente a dedurre la presenza di beni ereditari composti per lo più da immobili vetusti e di scarso valore;
dovendosi, tuttavia, sottolineare – come dallo stesso genericamente dedotto - che attualmente il IG. occupi uno dei detti immobili ereditati. Di CP_1 conseguenza, in mancanza di riscontri oggettivi e concreti, deve ritenersi almeno in via presuntiva, che egli abbia potuto accedere a beni mobili o immobili suscettibili di incidere, quantomeno potenzialmente, in senso positivo sulla propria capacità contributiva.
33. Ulteriore profilo che merita valorizzazione ai fini della determinazione dell'obbligo contributivo in capo al ricorrente è rappresentato dall'ormai conclamata cesura nei rapporti personali tra il e CP_1 la figlia, la quale – come pacificamente non contestato dal resistente – non ha più avuto contatti con il padre a far data dal 31 luglio 2022, momento in cui lo stesso si vedeva costretto ad abbandonare l'immobile familiare, secondo quanto statuito dal provvedimento presidenziale sopra richiamato;
ebbene, tale allontanamento appare riconducibile ad una scelta unilaterale del padre, il quale ha progressivamente disatteso ogni obbligo affettivo e materiale nei confronti della giovane, determinando in lei un evidente turbamento sul piano emotivo e contribuendo ad un clima di totale distacco. Di conseguenza, in tale contesto, ogni ipotesi di mantenimento diretto deve ritenersi preclusa, non solo per l'assenza di frequentazione, ma anche per l'assenza di qualsiasi coinvolgimento nella quotidianità della giovane, che continua a fare affidamento esclusivamente sulla madre per le proprie eIGenze di vita.
34. In definitiva, per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi del tutto congrua la conferma dell'assegno di mantenimento mensile già disposto in sede presidenziale, nella misura di € 350,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese alla , con rivalutazione ISTAT annuale, oltre il 50% Parte_1 delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Pescara come previamente concordate e successivamente documentate.
pagina 11 di 16 35. La domanda di assegno di mantenimento formulata dal resistente, intesa ad ottenere la corresponsione, da parte della ricorrente, di un assegno mensile pari ad € 600,00, va rigettata poiché infondata per le ragioni che seguono.
36. Sul punto, giova preliminarmente evidenziare il consolidato principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente
l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cass. Civ.
Ordinanza n. 3354 del 10 febbraio 2025; Cass. Civ. sent, n. 20866/2021; Cass. Civ. sent. n. 24049/21;
n. 234/20215).
37. Ebbene, come chiarito dalla Suprema Corte la semplice disparità tra i coniugi non è per sé sola sufficiente a far sorgere il diritto ad un assegno di mantenimento nei confronti del coniuge più debole, gravando, diversamente, su quest'ultimo l'onere di dimostrare l'impossibilità oggettiva di reperire un lavoro e che ogni tentativo di trovarlo sia risultato vano. Se il coniuge richiedente ha capacità lavorative ma non prova di aver fatto tutto il possibile per trovare un lavoro, l'assegno si trasformerebbe in un sostegno ingiustificato, contrario ai principi di diligenza e solidarietà familiare previsti dall'art. 156 c.c.
38. Questo orientamento conferma la direzione giurisprudenziale che guarda al mantenimento come a uno strumento di solidarietà successivo allo scioglimento del vincolo, ma al contempo eIGe che tale solidarietà trovi fondamento in una reale condizione di bisogno, non surrogabile dall'ordinaria diligenza del coniuge richiedente. L'assegno di mantenimento, in definitiva, non può estendersi fino a coprire ciò che l'istante potrebbe ragionevolmente procurarsi da solo se idoneo al lavoro e in assenza di insormontabili ostacoli personali o ambientali. In sostanza, ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento, non deve essere considerato il godimento diretto di particolari beni, ma occorre valutare, lo standard di vita oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, valutando, quindi tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio dei coniugi, in termini di redditività, capacità di spesa e di fondate aspettative per il futuro, (Cass. Civ. sez. I, Ord.
10/04/2024 n. 9708).
pagina 12 di 16 39. Nel caso di specie, ferma l'evidenza disparità economica tra le parti – atteso che la ricorrente esercita la professione di medico chirurgo alle dipendenze del Servizio 118 di Pianella, con ultimo reddito annuo prodotto per l'anno 2021 pari ad € 97.540,00, ed è intestataria di un patrimonio immobiliare comprendente, tra l'altro, l'immobile sito in Silvi (gravato da ipoteca per mutuo acceso dal resistente al fine di rilevare la licenza dell'attività di tabaccheria) e un locale commerciale sito in
Loreto Aprutino, all'interno del quale è stata esercitata per anni la tabaccheria gestita dal – CP_1 non sussistono i presupposti per riconoscere in favore di quest'ultimo un assegno di mantenimento, difettando ogni riscontro circa l'attualità di una condizione di bisogno non superabile con l'ordinaria diligenza, nonché circa l'oggettiva impossibilità di reperire un'occupazione lavorativa coerente con il proprio pregresso profilo professionale.
40. Invero, il resistente ha dichiarato di avere cessato la propria attività di tabacchiera a seguito dell'autorizzazione dei coniugi a vivere a separati, deducendo genericamente uno stato di difficoltà economica legato all'onere di sostenere i costi presso una nuova abitazione (seppur attualmente domiciliato presso un immobile, ereditato dal defunto padre), oltre alle spese di successione ereditaria del genitore. Tuttavia, tale ricostruzione non è stata suffragata da elementi idonei a giustificare la chiusura dell'attività, né è seguita da prova alcuna in ordine all'attivazione dello stesso nella ricerca di un impiego.
41. Al contrario, dal compendio probatorio emerge che, a decorrere dal provvedimento interinale presidenziale del 30.06.2022, sia stata esclusivamente la ricorrente a farsi carico del pagamento delle rate del mutuo gravanti sull'immobile familiare in comproprietà tra i coniugi (pari ad € 1.500,00 mensili), nonché dell'estinzione del finanziamento personale contratto dal per rilevare CP_1
l'attività di tabaccheria, con rate mensili pari ad € 500,00 e scadenza Febbraio 2029. La stessa ha inoltre provveduto al pagamento delle utenze domestiche, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della casa coniugale in comproprietà, nonché al completo sostentamento della figlia ER comprensivo delle spese universitarie e dell'alloggio presso la città di L'Aquila. (si v. documentazione allegata alla memoria di parte ricorrente del 28.01.2025). A tanto non è di secondo momento sottolineare che l'immobile sito in Silvi di proprietà della ricorrente risulti ancora gravato da ipoteca per mutuo acceso dal resistente al fine di rilevare la licenza dell'attività di tabaccheria.
42. Ed ancora, neppure può essere valorizzato, ai fini della fondatezza della pretesa economica azionata, lo stato di disoccupazione dedotto dal resistente, atteso che egli ha in passato esercitato pagina 13 di 16 attività imprenditoriale nel settore edile, oltre a quella commerciale, percependo redditi medi pari ad €
1.700,00 mensili, oltre che ad avere usufruito di un immobile commerciale concesso in comodato gratuito dalla ricorrente poiché di sua proprietà. Tali elementi depongono, dunque, nel senso di una concreta e comprovata idoneità lavorativa del resistente, oltre che di una versatilità professionale potenzialmente ancora spendibile sul mercato, tesi che ben si concilia con l'assenza di allegazioni per conto del di alcun riscontro utile a descrivere la propria attuale condizione personale che CP_1 osti alla ricerca di una occupazione compatibile con il proprio profilo, viste le esperienze pregresse. Da ultimo, è circostanza pacifica che il resistente non abbia mai adempiuto agli obblighi di mantenimento della figlia stabiliti con provvedimento presidenziale, disattendendo il dovere giuridico ed ER etico di contribuire, almeno in parte, al sostegno della prole, addossando integralmente l'onere del sostentamento alla madre.
43. Ebbene, le condotte sopra descritte depongono per un atteggiamento di sostanziale inerzia e di mancata cooperazione familiare, tanto da porsi in netto contrasto con i principi di solidarietà post- coniugale cui l'assegno di mantenimento deve ispirarsi. Ne consegue, pertanto, che l'eventuale attribuzione di un contributo economico a favore del si tradurrebbe in un sostegno CP_1 ingiustificato e “parassitario”, contrario alla funzione solidaristica e perequativa di cui all'art. 156 c.c.
44. La parziale reciproca soccombenza delle parti, giustifica la compensazione delle spese di giudizio .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore Controparte_1 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei suddetti coniugi;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Loreto Aprutino di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) respinge la domanda di addebito della separazione formulata dalla IG.ra Parte_1
d) respinge la domanda riconvenzionale di addebito della separazione proposta dal IG.
[...]
CP_1
pagina 14 di 16 e) assegna la casa coniugale sita in sita in Loreto Aprutino (PE) alla c. da Fiorano n. 13 ed individuata al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 8, part. 821 sub 1, 2, 3 e 4, alla IG.ra la Parte_1 quale vi abiterà unitamente alla figlia maggiorenne Persona_2
f) pone a carico del IG. il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, alla IG.ra Controparte_1
quale contributo al mantenimento della figlia, della somma Parte_1 Persona_2 di euro 350,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il concorso nelle spese straordinarie nella misura del 50%, individuate secondo protocollo del Tribunale di Pescara, previamente concordate e successivamente documentate.
g) respinge la domanda di assegno di mantenimento formulata dal resistente in suo favore;
h) compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Pescara, il 26.06.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime pagina 15 di 16 pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice Relatore dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 687/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pescara, Parte_1 C.F._1 alla Via Venezia n.28, presso e nello studio degli avv.ti Stefano Maurizio e Ilaria D'Alonzo che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente tra loro, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
( ), elettivamente domiciliato in Pescara, al Viale Controparte_1 C.F._2
G. D'Annunzio n. 155, presso e nello studio legale dell'Avv. Renzo Colantonio del Foro di Pescara che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 18.02.2022 agiva in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1
affinché venisse pronunciata da questo Tribunale la separazione dei coniugi alle Controparte_1
pagina 1 di 16 condizioni di seguito riportate: “in via temporanea ed urgente: − autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo di mutuo rispetto e di comunicazione di ogni variazione di residenza/domicilio;
− affidare la figlia minore, , ad entrambi i genitori pur continuando la stessa a vivere con la ER madre;
− assegnare la casa familiare, sita in Loreto Aprutino (PE) alla c.da Fiorano n. 13 ed individuata al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 8, part. 821 sub 1, 2, 3 e 4, nella sua interezza e con quanto in essa contenuto per mobili e suppellettili che ne costituiscono l'arredo, alla IG.ra Parte_1
− modulare il diritto di visita del IG. secondo le determinazioni che l'On. Le
[...] CP_1
Tribunale adito Vorrà assumere, compatibilmente con le eIGenze personali, scolastiche ed extrascolastiche della minore;
− porre a carico del IG. ed in favore della IG.ra a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento ordinario della figlia minore, un contributo mensile dell'importo che sarà dall'On. Le Tribunale adito ritenuto di giustizia anche alla luce della complessiva situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi per come emergerà all'esito della costituzione di controparte e che, in via provvisoria, si quantifica in € 350,00, oltre rivalutazione ISTAT ed assegno unico se percepito, da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario al seguente iban: [...]CC0010176243; − porre le spese straordinarie della minore, previamente concordate, salvo urgenza, e successivamente documentate, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
− con riserva di ogni altra azione, ragione e diritto;
− in via istruttoria, si chiede sin da ora all'On. Le Tribunale adito, in vista delle decisioni che andrà ad assumere e se ritenuto necessario, di procedere ai sensi dell'art. 336 bis c.c. all'audizione della minore R_
, nel merito: “pronunciare la separazione dei coniugi e
[...] Parte_1 [...] dichiarandola addebitabile al marito in ragione del suo comportamento contrario ai doveri CP_1 che nascono dal matrimonio nonché lesivo dei principi di rispetto della persona ovvero in via subordinata, nell'ipotesi di non accoglimento della richiesta di addebito, pronunciare separazione giudiziale dei coniugi per l'oggettiva impossibilità alla prosecuzione della vita matrimoniale;
− affidare la figlia minore ad entrambi i genitori pur continuando la stessa a vivere con la ER madre;
− assegnare in via definitiva la casa familiare, sita in Loreto Aprutino (PE) alla c.da Fiorano
n. 13/c ed individuata al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 8 part. 821 sub 1, 2, 3 e 4, nella sua interezza e con quanto in essa contenuto per mobili e suppellettili che ne costituiscono l'arredo, alla IG.ra − modulare il diritto di visita del IG. secondo le determinazioni Parte_1 CP_1 che l'On. Le Tribunale adito Vorrà assumere, compatibilmente con gli impegni scolastici/extrascolastici e personali della figlia minore;
− prevedere che la figlia minore trascorra le festività con entrambi i genitori, alternando anno per anno la permanenza presso l'abitazione materna
pagina 2 di 16 o paterna per i giorni di Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo,
Ferragosto e 1° novembre;
− prevedere che, durante le ferie estive, il IG. potrà tenere con CP_1 sé la figlia per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare preventivamente con la IG.ra
e fatte sempre salve le eIGenze della minore;
− porre a carico del IG. ed in Parte_1 CP_1 favore della IG.ra a titolo di mantenimento ordinario della figlia minore, un Parte_1 contributo mensile dell'importo che sarà dall'On. Le Tribunale adito ritenuto di giustizia anche alla luce della complessiva situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi per come emergerà all'esito della costituzione di controparte e che, in via provvisoria, si quantifica in € 350,00, oltre rivalutazione
ISTAT ed assegno unico se percepito, da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario al seguente iban: [...]CC0010176243; − porre le spese straordinarie, previamente concordate, salvo urgenza, e successivamente documentate, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
− con espressa riserva di ogni altra azione, ragione e diritto in ordine allo scioglimento della comunione della casa coniugale ed alla sua successiva divisione come pure in ordine al rilascio del locale commerciale sito in Loreto Aprutino (PE) alla via dei Normanni n. 49; − con ogni consequenziale pronuncia, come per legge;
− con vittoria di spese e competenze.”
2. La ricorrente, a sostegno della domanda, premetteva di avere contratto matrimonio concordatario con il in Loreto Aprutino (PE), in data 21 settembre 2003, e che la predetta unione Controparte_1 veniva allietata dalla nascita di avvenuta il 21.07.2005. La coppia, fissava dapprima la loro ER dimora in Loreto Aprutino alla Piazza Garibaldi n.21 e successivamente acquistavano un terreno nel medesimo Comune ove vi costruivano la casa coniugale, finanziata inizialmente con un mutuo di
€230.000, successivamente estinto e sostituito con un secondo mutuo di €270.000, tutt'ora in essere, garantito da ipoteca sull'immobile medesimo concessa dai coniugi ciascuno per la quota di ½ e congiuntamente per l'intero, nonché da garanzia personale prestata per l'intero dalla IG.ra e Parte_1 dal padre del IG. La ricorrente deduceva, altresì, che nell'anno 2014, per lo svolgimento CP_1 della propria attività di rivendita di Tabacchi il IG. contraeva un altro mutuo, anch'esso CP_1 tutt'ora in essere, garantito mediante ipoteca iscritta sull'immobile sito in Silvi (TE) di esclusiva proprietà della IG.ra la quale concedeva altresì al marito l'uso gratuito di un locale Parte_1 commerciale sito in Loreto Aprutino (PE) alla via dei Normanni n. 49, sempre di sua esclusiva proprietà, ove lo stesso dava avvio alla suddetta attività commerciale. Tuttavia, nel corso degli anni, il rapporto coniugale subiva un progressivo deterioramento a causa dei comportamenti narcisistici e dell'atteggiamento ostile del ricorrente nei confronti degli impegni lavorativi della resistente;
ed ancora, a far data dall'anno 2019, il iniziava a trascurare la famiglia, mostrando disinteresse e CP_1
pagina 3 di 16 adottando comportamenti aggressivi, tanto che la subiva denigrazioni e mancanza di Parte_1 assistenza durante un periodo di infortunio occorso nell'anno 2020, circostanza che aggravava ulteriormente la situazione già compromessa. In tale contesto, la scoperta da parte della ricorrente dell'esistenza di una relazione extraconiugale del marito con una donna di nome , a far Parte_2 data almeno dall'anno 2019, rappresentava agli occhi della stessa, non solo un ulteriore elemento di destabilizzazione, ma anche la chiave esplicativa delle condotte aggressive e disinteressate che da tempo il coniuge andava manifestando, contribuendo ad acuire in modo irreversibile la frattura coniugale e ad alimentare un clima ormai consolidato di tensione e sfiducia.
3. Il resistente, regolarmente costituito con apposita comparsa, aderiva alla domanda di separazione ma si opponeva alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente poiché infondata, chiedendo, in via riconvenzionale, disporsi l'addebito della separazione nei confronti della moglie, con contestuale opposizione alle ulteriori richieste formulate dalla ricorrente alle condizioni indicate in atti.
4. All'esito della fase presidenziale - esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti
- all'udienza del 30.06.2022 il Presidente assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati e così disponendo per il resto: “affido condiviso della figlia minore tra i genitori, con collocamento presso la madre nella casa familiare sita in Loreto ER
Aprutino c.da Fiorano n.13/C a lei assegnata;
libero diritto di visita paterno avendo in ogni caso con sé il padre la figlia nei pernotti notturni in cui la madre è impegnata nei turni di guardia medica;
il
rilascerà casa familiare entro e non oltre il 31.07.2022; dispone che Controparte_1 CP_1
versi entro il giorno 5 di ogni mese alla , per il mantenimento di
[...] Parte_1
, euro 350,00, con decorrenza Agosto 2022 e rivalutazione ISTAT Agosto 2023; oltre il 50% ER delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Pescara come previamente concordate
e successivamente documentate”, rinviando la trattazione della causa all'udienza del 19.10.2022 dinanzi al nominato Giudice Istruttore e fissando i termini per le parti per il deposito dei rispettivi scritti difensivi.
5. All'esito della fissata udienza sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 22.02.2023.
6. Depositate le memorie istruttorie, con Ordinanza del 22.02.2023 il G.I. ammetteva l'interrogatorio formale delle parti, la prova testimoniale della sola parte ricorrente, la prova contraria richiesta dal resistente sulle sole circostanze ammesse a prova diretta e fissava il calendario del processo, riservando all'esito sulle ulteriori richieste. pagina 4 di 16 7. La causa veniva, così, istruita oralmente e all'udienza del 29 gennaio 2025 le parti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedevano la fissazione dell'udienza di discussione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali;
il Giudice rinviava quindi all'udienza del 28 maggio 2025, assegnando i termini per il deposito di brevi note conclusionali. Alla fissata udienza le parti confermavano le rispettive conclusioni, chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione;
il
Giudice, all'esito, si riservava di riferire al Collegio.
8. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc.
Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
9. Il vaglio del Collegio prosegue nel valutare la fondatezza delle reciproche domande di addebito della separazione.
10. Segnatamente, la ricorrente ha chiesto addebitarsi la separazione in capo al marito, assumendo in seno al proprio atto introduttivo che il avesse, nel corso del tempo, progressivamente assunto Parte_1 un atteggiamento disinteressato, svalutante ed oppositivo nei confronti della propria persona e della vita familiare, sfociato, secondo quanto allegato, in reiterate manifestazioni di ostilità verbale e totale indifferenza rispetto ai bisogni emotivi e relazionali del nucleo, ponendo particolare attenzione al mancato supporto fisico e morale prestato in occasione dell'intervento medico subito dalla stessa a seguito di un infortunio occorso nell'anno 2020, nonché per il sempre più limitato coinvolgimento del resistente nella gestione e nella cura della di loro figlia atteggiamenti che, nel loro ER complesso, hanno indotto la ricorrente a sospettare l'esistenza di una relazione extraconiugale - a far data almeno dall'anno 2019 – sulla base di informazioni riferitele da soggetti frequentatori della tabaccheria gestita dal coniuge, sospetto culminato nell'attività di investigazione successivamente documentata mediante produzione in atti della relativa relazione.
10. Sul punto, giova preliminarmente richiamare il consolido principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la crisi coniugale irreversibile sia causalmente riconducibile alla condotta volontaria e consapevole di uno o di entrambi i coniugi, in violazione dei doveri matrimoniali, e che sussista un pagina 5 di 16 nesso eziologico tra tale condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. (Cass. civ. Sez
I, ord. 30 marzo 2025 n. 8366; Cass. Civ., Sez. I, ord. 29 aprile 2024, n. 11394).
11. Orbene, le allegazioni formulate dalla parte ricorrente, volte a fondare una pronuncia di addebito in capo al resistente, risultano prive di riscontri istruttori idonei a comprovare che la crisi matrimoniale sia causalmente riconducibile a condotte di quest'ultimo contrarie ai doveri coniugali.
12. In proposito, il compendio probatorio ha restituito l'immagine di una relazione coniugale ormai da tempo logorata, attraversata da tensioni, incomunicabilità e reciproche accuse, tali da rendere la convivenza progressivamente insostenibile, tanto da indurre le parti, come dalle stesse ammesso, a non condividere più, a far data dall'anno 2019, il letto coniugale (si v. comparsa di costituzione del
; memoria integrativa di parte ricorrente del 2.09.2022), e successivamente dimorare in Persona_3 due piani distinti del medesimo immobile familiare.
13. In tale contesto si colloca la missiva inviata dal resistente alla ricorrente in data 1° settembre 2021 con la quale lo stesso, preso atto della frattura ormai insanabile del rapporto, preannunciava la volontà di giungere ad una separazione, lasciando emergere, pur in tono propositivo, l'intento di interrompere stabilmente la convivenza, riconoscendo la crisi del matrimonio come irreversibile.
In ragione di detta comunicazione, la relazione coniugale, già ampliamente corrosa, ha subito ulteriori irrigidimenti come oltremodo documentato dalle registrazioni audio e video versate in atti – tratte da momenti di quotidianità domestica - attestanti frequenti e reiterati litigi tra i coniugi ( si v. doc. n. 32,
33, 34, 36, 37 allegati dalla ricorrente nelle memorie del 19.12.2022 e 9.01.2023; registrazioni audio versate in atti per conto del resistente in data 19.12.2022) e, contraddistinti da espressioni offensive, toni esasperati, ripicche e reciproche recriminazioni fondate principalmente sull'asserita infedeltà del resistente e sull'assegnazione della casa coniugale, rispetto alla quale il IG. manifestava la CP_1 volontà di addivenire ad una equa divisione dell'immobile con sua futura permanenza nel separato vano collocato al piano terra. Ed ancora, in una delle registrazioni audio, particolarmente IGnificativa, si coglie il coinvolgimento diretto della figlia minore la quale, visibilmente scossa dinanzi ER all'ennesimo alterco tra i genitori, si abbandonava ad un pianto incontenibile, rimproverando alla madre di coinvolgerla nelle discussioni familiari e di mostrare una ossessione per l'asserita nuova compagna del marito, IG.ra proprio nei giorni immediatamente successivi alla morte Parte_2 del nonno paterno. (si v. produzioni documentali del 19.12.2022 allegate al fascicolo di parte resistente)
14. Inoltre, le accuse di infedeltà mosse dalla ricorrente appaiono prive del necessario riscontro probatorio.
pagina 6 di 16 15. La relazione investigativa versata in atti (si v. doc. n. 8 allegato al ricorso introduttivo) inerisce a fatti ed accadimenti occorsi nel mese di dicembre 2021 e gennaio 2022, allorquando i coniugi risultavano già separati di fatto, e si limita a descrivere alcuni incontri tra il resistente e la IG.ra avvenuti in contesti pubblici e privi di comportamenti affettuosi, effusioni o Parte_2 atteggiamenti inequivoci tali da far presumere l'esistenza di un legame sentimentale;
in particolare, le modalità relazionali osservate, pur potendo generare sospetti nella percezione soggettiva della controparte, non si rilevano, di per sé sole, sufficienti a fondare un convincimento circa l'effettiva sussistenza di una relazione extraconiugale.
16. La predetta valutazione può dirsi ulteriormente corroborata dall'istruttoria orale la quale non ha restituito elementi utili a confermare l'asserita infedeltà coniugale, in tal senso, la teste di parte ricorrente, IG.ra (sorella della resistente), escussa all'udienza del 6.06.2023 in ordine Testimone_1 all'asserita permanenza della IG.ra presso la Tabaccheria del Ciccarelli nel corso Parte_2 dell'anno 2019, riferiva di essere venuta a conoscenza di detta circostanza “perché molte venivano a riferirmi di tali situazioni ed anche a mio marito mentre faceva la spesa. Io non ho mai visto nulla. Mi
è stato riferito da persone che andavano a giocare al lotto nella tabaccheria”, così negando la diretta percezione delle asserite deduzioni di parte ricorrente. Dello stesso tenore le dichiarazioni rese, nel corso della medesima udienza, dal teste IG. (cognato della e marito Testimone_2 Parte_1 della IG.ra , il quale, interrogato sulla medesima circostanza, ha dichiarato di avere Testimone_1 appreso notizia della costante presenza della IG.ra presso il locale commerciale poiché Parte_2
“riferitami dai miei ex clienti. Io con mio cognato non avevo rapporti personali dal 2005/2006, ma solo formali”.
17. Ebbene, le richiamate dichiarazioni, oltre a confermare la totale assenza di percezioni dirette circa atteggiamenti sospetti tra il ricorrente e la IG.ra , si fondano esclusivamente su quanto Parte_2 riferito da soggetti terzi, configurandosi pertanto come mere testimonianze de relato che, per sé sole, non possono assumere rilevanza probatoria idonea a fondare un convincimento circa l'effettiva esistenza di una relazione extraconiugale (Cass. Civ. sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3137).
18. Pertanto, il complessivo quadro probatorio ha restituito l'immagine di una crisi coniugale già pienamente radicata, maturata nel tempo per profonde incompatibilità e difficoltà relazionali ormai cristallizzate, e non come conseguenza di comportamenti consapevolmente lesivi dei doveri coniugali.
Di talché, la paventata infedeltà, oltre a non essere dimostrata in modo oggettivo, risulta temporalmente pagina 7 di 16 collocata in una fase successiva alla cessazione di fatto della convivenza domestica, tanto da non poter assumere rilevanza causale rispetto all'irreversibile crisi matrimoniale.
19. Di conseguenza, in ragione delle considerazioni esposte la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei confronti del IG. va rigettata. CP_1
20. Parimenti infondata risulta la domanda riconvenzionale di addebito formulata dal resistente nei confronti della moglie.
21. In tal senso, le allegazioni difensive articolate a sostegno di tale richiesta – incentrate su presunti atteggiamenti ostili e prevaricatori nei confronti dello stesso e finanche del di lui padre, su di un progressivo disinteresse della coniuge per la relazione fino all'allontanamento dal letto coniugale – non risultano supportate da elementi oggettivi idonei a comprovare che la crisi coniugale sia stata determinata da una violazione consapevole e colpevole dei doveri matrimoniali per conto della ricorrente. Segnatamente, le condotte dedotte dal peraltro riferibili a dinamiche conflittuali CP_1 interne al nucleo familiare e prive di specifici riscontri documentali (se non per fatti ascrivibili all'apice della crisi coniugale) o testimoniali, appaiono riconducibili ad una progressiva incompatibilità caratteriale, piuttosto che ad un comportamento attivo e lesivo da fondare una pronuncia di addebito.
Deve pertanto escludersi che la fine della convivenza sia ascrivibile, in via esclusiva, alla volontà ed al comportamento anti-doveroso della ricorrente, onde anche la domanda riconvenzionale va integralmente rigettata.
22. Quanto all'assegnazione della casa coniugale sita in Loreto Aprutino (PE) alla c. da Fiorano n. 13 ed individuata al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 8, part. 821 sub 1, 2, 3 e 4, va confermata in questa sede, quanto già disposto in via provvisoria con provvedimento presidenziale del 30.06.2022, con assegnazione dell'immobile familiare all'odierna ricorrente, presso la quale la di loro figlia
-all'epoca minorenne – risulta stabilmente collocata, anche in ragione di quanto riferito dalla ER stessa minore nel corso dell'udienza del 30 giugno 2022, allorquando, escussa personalmente, aveva manifestato in modo lucido e coerente la volontà di proseguire la convivenza con la figura materna, indicando in tale assetto domestico il contesto in cui si sentiva maggiormente tutelata ed accolta.
23. Per effetto del raggiungimento della maggiore età da parte della di loro figlia ER intervenuto nelle more del presente giudizio, è venuta meno ogni eIGenza di pronuncia in ordine all'affidamento ed al collocamento, pur permanendo in capo alla stessa una condizione di non autosufficienza economica che giustifica il mantenimento dell'assetto abitativo vigente, anche alla luce pagina 8 di 16 del percorso universitario avviato presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di
L'Aquila, nonché della persistente convivenza con la madre, la quale continua a rappresentare, sul piano materiale e relazionale, il principale riferimento domestico e familiare della giovane.
24. Parimenti, deve pertanto rigettarsi la domanda formulata dal in ordine alla divisione fra i CP_1 coniugi della già menzionata casa coniugale, con assegnazione allo stesso del piano terra (di superficie inferiore) mentre i piani primo e secondo (di superficie maggiore) con tutti gli arredi, assegnati alla IG.ra ed alla di loro figlia. Parte_1
25. Tale eIGenza abitativa non risulta, allo stato, compatibile con la domanda di divisione della casa coniugale così come formulata dal resistente, anche in ragione della pendenza di autonomo giudizio di divisione dell'immobile, la cui attuazione richiederebbe indubbiamente interventi edilizi strutturali ed onerosi, non attualmente sostenibili dal resistente, il quale a far data dall'allontanamento dalla casa familiare – così come disposto con provvedimento presidenziale del 30.06.2022 – non ha mai provveduto al pagamento delle utenze relative all'immobile, né tantomeno contribuito al mantenimento della figlia, in ragione dell'asserito stato di bisogno venutosi a configurare a seguito della chiusura dell'attività di rivendita di tabacchi (Le Sezioni Unite chiariscono che è incontestabile l'autonomia tra l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale e quello di divisione dell'immobile adibito a tale destinazione a seguito di scioglimento della comunione, così come è pacifico che si possa procedere alla divisione che abbia oggetto anche la casa coniugale gravata da un provvedimento di assegnazione,
Sezioni Unite, con la sentenza n. 18641/2022).
26. Tuttavia, profilo ancora più ostativo risulta essere la conclamata conflittualità tra le parti, in uno con il deterioramento del rapporto tra il resistente e la di lui figlia, venutosi ulteriormente ad acuire a seguito dell'allontanamento del padre dalla casa familiare, tanto da rendere del tutto impercorribile l'ipotesi di un abitare “porta a porta” o una gestione condivisa dello stesso immobile, anche in modo parziale.
27. Pertanto, in considerazione di tali circostanze, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 337 sexies c.c., deve confermarsi l'assegnazione dell'intera casa familiare alla madre, IG.ra Parte_1
fintantoché la di loro figlia non avrà raggiunto una condizione di effettiva
[...] ER autosufficienza economica, permanendo l'attuale interesse abitativo della stessa nel contesto relazionale di origine.
pagina 9 di 16 28. In ordine al contributo al mantenimento della figlia ormai maggiorenne ma ancora Per_4 stabilmente convivente con la madre e priva di indipendenza economica, deve evidenziarsi come permanga in capo ad entrambi i genitori l'obbligo di concorrere alle sue eIGenze primarie e formative, secondo le rispettive capacità reddituali e nel rispetto del principio di solidarietà familiare che perdura oltre la maggiore età della prole.
29. E', infatti, principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento dei figli non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimi, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. (cfr. Cass Civ. Civ. sez. I, 04/04/2024, n.8892).
30. Nel caso in esame, è pacificamente emerso, anche in assenza di specifiche contestazioni da parte del resistente, che la figlia ormai ventenne, sia regolarmente iscritta presso la facoltà di Per_4
Ingegneria dell'Università degli Studi di L'Aquila e che permane in uno stabile rapporto di convivenza con la madre, la quale provvede in via esclusiva al soddisfacimento delle sue eIGenze quotidiane, educative e logistiche, peraltro, facendosi carico sia dell'intero onere economico dell'alloggio universitario fuori sede della figlia che delle spese elevate di mutuo della casa familiare per euro 1.550 mensili. Per converso, il IG. che all'epoca del deposito della propria comparsa dichiarava un CP_1 reddito mensile netto di € 1.700,00, derivante dalla conduzione di un'attività di rivendita di tabacchi, si
è reso inadempiente agli obblighi economici statuiti con provvedimento presidenziale del 30.06.2022, il quale aveva già quantificato in € 350,00 mensili il contributo da versare in favore della figlia, ritenendo congruo tale importo anche in ragione delle spese che il resistente avrebbe dovuto sostenere per consentire il suo allontanamento dalla casa familiare.
31. Ed ancora, il resistente ha dichiarato in seno alle proprie memorie di versare in uno stato di difficoltà economica tale da averlo condotto alla chiusura definitiva della propria attività commerciale
(si v. nota conclusionale del 14.04.2025 fascicolo parte resistente), senza tuttavia avere fornito alcun riscontro documentale oggettivo a sostegno di tale affermazione. Non risultano, difatti, prodotti né estratti conto bancari, bilanci o altra documentazione contabile idonea a rappresentare l'andamento pagina 10 di 16 dell'attività nel periodo considerato o a dare contezza di un effettivo deterioramento delle proprie condizioni economico-patrimoniali. Ed invero, gli atti prodotti si limitano a documentare situazioni pregresse (estratti conto risalenti ai primi anni di matrimonio, bonifici bancari effettuati in favore della ricorrente per il parziale rimborso delle rate del mutuo della casa coniugale, fatture emesse dalla ditta di costruzione, di cui era titolare, in occasione della costruzione dell'immobile familiare), comunque non idonee a dimostrare una sopravvenuta condizione di effettivo bisogno.
32. A ciò si aggiunga che, nel febbraio 2022 è deceduto il padre dell'odierno resistente, ed egli ne risulta unico erede. Ebbene, pur a fronte di tale sopravvenienza potenzialmente rilevante sotto il profilo patrimoniale, il IG. non ha ritenuto di produrre alcun elemento utile a chiarire la portata del CP_1 proprio asse ereditario, limitandosi unicamente a dedurre la presenza di beni ereditari composti per lo più da immobili vetusti e di scarso valore;
dovendosi, tuttavia, sottolineare – come dallo stesso genericamente dedotto - che attualmente il IG. occupi uno dei detti immobili ereditati. Di CP_1 conseguenza, in mancanza di riscontri oggettivi e concreti, deve ritenersi almeno in via presuntiva, che egli abbia potuto accedere a beni mobili o immobili suscettibili di incidere, quantomeno potenzialmente, in senso positivo sulla propria capacità contributiva.
33. Ulteriore profilo che merita valorizzazione ai fini della determinazione dell'obbligo contributivo in capo al ricorrente è rappresentato dall'ormai conclamata cesura nei rapporti personali tra il e CP_1 la figlia, la quale – come pacificamente non contestato dal resistente – non ha più avuto contatti con il padre a far data dal 31 luglio 2022, momento in cui lo stesso si vedeva costretto ad abbandonare l'immobile familiare, secondo quanto statuito dal provvedimento presidenziale sopra richiamato;
ebbene, tale allontanamento appare riconducibile ad una scelta unilaterale del padre, il quale ha progressivamente disatteso ogni obbligo affettivo e materiale nei confronti della giovane, determinando in lei un evidente turbamento sul piano emotivo e contribuendo ad un clima di totale distacco. Di conseguenza, in tale contesto, ogni ipotesi di mantenimento diretto deve ritenersi preclusa, non solo per l'assenza di frequentazione, ma anche per l'assenza di qualsiasi coinvolgimento nella quotidianità della giovane, che continua a fare affidamento esclusivamente sulla madre per le proprie eIGenze di vita.
34. In definitiva, per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi del tutto congrua la conferma dell'assegno di mantenimento mensile già disposto in sede presidenziale, nella misura di € 350,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese alla , con rivalutazione ISTAT annuale, oltre il 50% Parte_1 delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Pescara come previamente concordate e successivamente documentate.
pagina 11 di 16 35. La domanda di assegno di mantenimento formulata dal resistente, intesa ad ottenere la corresponsione, da parte della ricorrente, di un assegno mensile pari ad € 600,00, va rigettata poiché infondata per le ragioni che seguono.
36. Sul punto, giova preliminarmente evidenziare il consolidato principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente
l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cass. Civ.
Ordinanza n. 3354 del 10 febbraio 2025; Cass. Civ. sent, n. 20866/2021; Cass. Civ. sent. n. 24049/21;
n. 234/20215).
37. Ebbene, come chiarito dalla Suprema Corte la semplice disparità tra i coniugi non è per sé sola sufficiente a far sorgere il diritto ad un assegno di mantenimento nei confronti del coniuge più debole, gravando, diversamente, su quest'ultimo l'onere di dimostrare l'impossibilità oggettiva di reperire un lavoro e che ogni tentativo di trovarlo sia risultato vano. Se il coniuge richiedente ha capacità lavorative ma non prova di aver fatto tutto il possibile per trovare un lavoro, l'assegno si trasformerebbe in un sostegno ingiustificato, contrario ai principi di diligenza e solidarietà familiare previsti dall'art. 156 c.c.
38. Questo orientamento conferma la direzione giurisprudenziale che guarda al mantenimento come a uno strumento di solidarietà successivo allo scioglimento del vincolo, ma al contempo eIGe che tale solidarietà trovi fondamento in una reale condizione di bisogno, non surrogabile dall'ordinaria diligenza del coniuge richiedente. L'assegno di mantenimento, in definitiva, non può estendersi fino a coprire ciò che l'istante potrebbe ragionevolmente procurarsi da solo se idoneo al lavoro e in assenza di insormontabili ostacoli personali o ambientali. In sostanza, ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento, non deve essere considerato il godimento diretto di particolari beni, ma occorre valutare, lo standard di vita oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, valutando, quindi tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio dei coniugi, in termini di redditività, capacità di spesa e di fondate aspettative per il futuro, (Cass. Civ. sez. I, Ord.
10/04/2024 n. 9708).
pagina 12 di 16 39. Nel caso di specie, ferma l'evidenza disparità economica tra le parti – atteso che la ricorrente esercita la professione di medico chirurgo alle dipendenze del Servizio 118 di Pianella, con ultimo reddito annuo prodotto per l'anno 2021 pari ad € 97.540,00, ed è intestataria di un patrimonio immobiliare comprendente, tra l'altro, l'immobile sito in Silvi (gravato da ipoteca per mutuo acceso dal resistente al fine di rilevare la licenza dell'attività di tabaccheria) e un locale commerciale sito in
Loreto Aprutino, all'interno del quale è stata esercitata per anni la tabaccheria gestita dal – CP_1 non sussistono i presupposti per riconoscere in favore di quest'ultimo un assegno di mantenimento, difettando ogni riscontro circa l'attualità di una condizione di bisogno non superabile con l'ordinaria diligenza, nonché circa l'oggettiva impossibilità di reperire un'occupazione lavorativa coerente con il proprio pregresso profilo professionale.
40. Invero, il resistente ha dichiarato di avere cessato la propria attività di tabacchiera a seguito dell'autorizzazione dei coniugi a vivere a separati, deducendo genericamente uno stato di difficoltà economica legato all'onere di sostenere i costi presso una nuova abitazione (seppur attualmente domiciliato presso un immobile, ereditato dal defunto padre), oltre alle spese di successione ereditaria del genitore. Tuttavia, tale ricostruzione non è stata suffragata da elementi idonei a giustificare la chiusura dell'attività, né è seguita da prova alcuna in ordine all'attivazione dello stesso nella ricerca di un impiego.
41. Al contrario, dal compendio probatorio emerge che, a decorrere dal provvedimento interinale presidenziale del 30.06.2022, sia stata esclusivamente la ricorrente a farsi carico del pagamento delle rate del mutuo gravanti sull'immobile familiare in comproprietà tra i coniugi (pari ad € 1.500,00 mensili), nonché dell'estinzione del finanziamento personale contratto dal per rilevare CP_1
l'attività di tabaccheria, con rate mensili pari ad € 500,00 e scadenza Febbraio 2029. La stessa ha inoltre provveduto al pagamento delle utenze domestiche, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della casa coniugale in comproprietà, nonché al completo sostentamento della figlia ER comprensivo delle spese universitarie e dell'alloggio presso la città di L'Aquila. (si v. documentazione allegata alla memoria di parte ricorrente del 28.01.2025). A tanto non è di secondo momento sottolineare che l'immobile sito in Silvi di proprietà della ricorrente risulti ancora gravato da ipoteca per mutuo acceso dal resistente al fine di rilevare la licenza dell'attività di tabaccheria.
42. Ed ancora, neppure può essere valorizzato, ai fini della fondatezza della pretesa economica azionata, lo stato di disoccupazione dedotto dal resistente, atteso che egli ha in passato esercitato pagina 13 di 16 attività imprenditoriale nel settore edile, oltre a quella commerciale, percependo redditi medi pari ad €
1.700,00 mensili, oltre che ad avere usufruito di un immobile commerciale concesso in comodato gratuito dalla ricorrente poiché di sua proprietà. Tali elementi depongono, dunque, nel senso di una concreta e comprovata idoneità lavorativa del resistente, oltre che di una versatilità professionale potenzialmente ancora spendibile sul mercato, tesi che ben si concilia con l'assenza di allegazioni per conto del di alcun riscontro utile a descrivere la propria attuale condizione personale che CP_1 osti alla ricerca di una occupazione compatibile con il proprio profilo, viste le esperienze pregresse. Da ultimo, è circostanza pacifica che il resistente non abbia mai adempiuto agli obblighi di mantenimento della figlia stabiliti con provvedimento presidenziale, disattendendo il dovere giuridico ed ER etico di contribuire, almeno in parte, al sostegno della prole, addossando integralmente l'onere del sostentamento alla madre.
43. Ebbene, le condotte sopra descritte depongono per un atteggiamento di sostanziale inerzia e di mancata cooperazione familiare, tanto da porsi in netto contrasto con i principi di solidarietà post- coniugale cui l'assegno di mantenimento deve ispirarsi. Ne consegue, pertanto, che l'eventuale attribuzione di un contributo economico a favore del si tradurrebbe in un sostegno CP_1 ingiustificato e “parassitario”, contrario alla funzione solidaristica e perequativa di cui all'art. 156 c.c.
44. La parziale reciproca soccombenza delle parti, giustifica la compensazione delle spese di giudizio .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore Controparte_1 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei suddetti coniugi;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Loreto Aprutino di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) respinge la domanda di addebito della separazione formulata dalla IG.ra Parte_1
d) respinge la domanda riconvenzionale di addebito della separazione proposta dal IG.
[...]
CP_1
pagina 14 di 16 e) assegna la casa coniugale sita in sita in Loreto Aprutino (PE) alla c. da Fiorano n. 13 ed individuata al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 8, part. 821 sub 1, 2, 3 e 4, alla IG.ra la Parte_1 quale vi abiterà unitamente alla figlia maggiorenne Persona_2
f) pone a carico del IG. il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, alla IG.ra Controparte_1
quale contributo al mantenimento della figlia, della somma Parte_1 Persona_2 di euro 350,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il concorso nelle spese straordinarie nella misura del 50%, individuate secondo protocollo del Tribunale di Pescara, previamente concordate e successivamente documentate.
g) respinge la domanda di assegno di mantenimento formulata dal resistente in suo favore;
h) compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Pescara, il 26.06.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime pagina 15 di 16 pagina 16 di 16