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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/10/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa
VA UD RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 650 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Vincenzo Vitello, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO in persona del legale rappresentante, con sede in Licata in Controparte_1
via Emanuele Aquilera, resistente contumace
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 19 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 18 marzo 2024, Pt_1
allegando l'inadempimento della concessionaria
[...] Controparte_1
nel trasferimento del diritto di proprietà del veicolo acquistato, ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo la condanna della società alla restituzione di
€ 130.000,00, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. oltre interessi, a far data dal giorno del pagamento (19.09.2019) e sino al saldo.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto di aver acquistato in data
19 settembre 2019 presso la concessionaria una automobile Controparte_1
“Ferrari” modello 488GTB ( targata FR688XG, telaio n.
ZFF79AMB000239204), corrispondendo in pari data a titolo di acconto la somma di € 120.000,00 a mezzo assegno bancario nr. 0101217377-01 e di aver corrisposto successivamente in data 6 dicembre 2019 l'ulteriore somma di € 10.000 a mezzo assegno bancario.
Inoltre, il medesimo ha allegato che nonostante vari solleciti la concessionaria non avrebbe adempiuto all'obbligo di trasferimento di proprietà, scoprendo poi che il mezzo in questione sarebbe stato oggetto di un contratto di locazione finanziaria e non avrebbe potuto essere di trasferimento.
Sulla scorta di tali ragioni, il ricorrente ha chiesto la restituzione delle somme già versate, oltre gli interessi. in persona del legale rappresentante, ritualmente Controparte_1
evocata in giudizio, non si è costituita, rimanendo contumace.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 19 settembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Cosi sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in primo luogo, affermato che l'interpretazione e qualificazione della domanda spetta al
Giudice di merito (tra le tante, v. Cass. n. 31546/2019), il quale ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la causa petendi rimanga identica (ex multiis Cass. n. 10402/2024).
È, altresì, consolidato il principio di diritto (Cass. n. 118/2016) secondo cui nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale (conf. Cass. n. 7322/2019; Cass. n.
21504/2022).
Nella fattispecie l'espressa domanda di ottenere la restituzione della somma di € 130.000,00 induce a ritenere che l'attore abbia inteso promuovere in questa sede l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art. 2033
c.c., sul presupposto dell'avvenuta risoluzione del contratto (di compravendita di veicolo usato) per grave inadempimento della convenuta.
Ancora, sempre nell'ambito del suddetto inquadramento, va aggiunto che i riferimenti dell'attore alla circostanza che il bene oggetto di vendita non sarebbe stato di proprietà della concessionaria inducono il Tribunale a inquadrare la fattispecie nella compravendita di “cosa altrui” e non di cosa propria.
Ora, premesso che è pacifico che la compravendita di beni mobili non esige la forma scritta ad substantiam, si osserva che, a fronte dell'allegazione causale della dazione della somma di denaro, ricorrono circostanze idonee a desumere - in assenza di contrari elementi - che al momento del cennato accordo, le parti avessero inteso stipulare sì un contratto di compravendita di bene mobile, da inquadrare però nella compravendita di “cosa altrui” e non di cosa propria.
Detto contratto non è affetto da invalidità (né nullo né annullabile), ma produce soltanto effetti obbligatori tra le parti, a norma dell'art. 1478 c.c., ovvero l'obbligo del venditore di far acquistare al compratore la proprietà della res.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che la vendita di cosa altrui è un contratto ad effetti immediatamente obbligatori ed effetti reali differiti, nel senso che l'obbligazione del venditore di fare acquistare la proprietà della cosa al compratore sorge immediatamente secondo il noto principio consensualistico (art. 1376 c.c.), mentre l'effetto traslativo della proprietà del bene venduto viene differito al momento in cui il venditore, a sua volta, acquista il bene dal terzo proprietario.
Nello specifico, l'obbligo posto a carico del venditore di procurare al compratore l'acquisto della proprietà della cosa può essere adempiuto sia mediante l'acquisto della proprietà della cosa da parte sua, con l'automatico trasferimento al compratore, sia mediante vendita diretta della cosa stessa dal terzo al compratore, purché tale trasferimento abbia luogo in conseguenza di una attività svolta dallo stesso venditore nell'ambito dei suoi rapporti con il proprietario e che quest'ultimo manifesti, in modo chiaro e inequivoco, la volontà di vendere il bene al compratore;
e l'eventuale diritto alla risoluzione del contratto e all'eventuale risarcimento del danno spetta sia al compratore che ignori l'altruità della cosa secondo la previsione dell'art. 1479 c.c., sia al compratore che ne sia consapevole (art. 1478 c.c.). L'applicazione dell'art. 1479 c.c. implica la prova da parte del compratore della propria «buona fede», la quale costituisce una condizione dell'azione, in tal caso, l'acquirente può agire illico et immediate per la risoluzione, salvo che, prima della domanda di risoluzione, la situazione sia stata sanata con l'acquisto del diritto da parte del venditore o con la vendita direttamente effettuata dal terzo a favore del compratore (cfr. Cass., Sez. Un., n.
11624/2006; conf. Cass. n. 14751/2006).
Invece, nel caso in cui il compratore fosse consapevole dell'altruità della cosa, lo stesso deve attendere la scadenza del termine convenzionalmente stabilito o fissato per l'adempimento del venditore.
Venendo al caso di specie, si ritiene come l'odierno attore non abbia dimostrato di non essere a conoscenza dell'altruità della cosa.
Peraltro, si ritiene che la suddetta circostanza sia del tutto inverosimile, tenuto conto che nella descrizione delle fatture prodotte in atti risulta un versamento delle somme in “acconto” per la vendita dell'auto modello
“Ferrari”, e considerato il notevole lasso di tempo tra la stipula del contratto e il deposito del ricorso, considerato in ogni caso che, a fronte dell'entità della somma versata a titolo di acconto (€ 120.000), il medesimo con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto avvedersi dell'altruità della cosa mediante consultazione dei pubblici registri automobilistici.
Chiarito ciò, in tale fattispecie, ritenuto che il compratore fosse a conoscenza dell'altruità del bene, ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, occorre attendere la scadenza del termine convenzionalmente stabilito o fissato per l'adempimento del venditore. Ebbene, nel caso di specie, l'odierno attore non ha dimostrato che la vettura, oggetto del contratto di compravendita, fosse attualmente intestata a un terzo soggetto, non essendo stata prodotta una visura aggiornata del PRA, né il medesimo ha dimostrato che era stato pattuito o quanto meno successivamente fissato un termine e che lo stesso fosse infruttuosamente decorso, non essendo stata prodotta alcuna diffida ad adempiere indirizzata alla concessionaria convenuta, o altre contestazioni sul mancato trasferimento del diritto di proprietà e/o restituzione della somma incassata.
Ancora, va osservato come non sia stato neppure adeguatamente dimostrato che il trasferimento del diritto di proprietà sia divenuto impossibile o comunque non più realizzabile, atteso che dal documento prodotto, una mail del 22 dicembre 2021 indirizzata alla e CP_1
proveniente da un terzo, un legale di un istituto di credito, non emerge chiaramente che il bene oggetto della locazione finanziaria ( risolta per inadempimento) genericamente menzionata nello scritto, sia esattamente lo stesso promesso in vendita all'attore.
A tal proposito, va ricordato che la scrittura proveniente dal terzo e, come tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente confermato dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., di talché da solo non soddisfa l'onere che l'art. 2697
c.c. pone a carico dell'attore nel giudizio di risoluzione del contratto di compravendita ( cfr. Cass. n. 31954/2019).
Nel caso di specie, l'attore non solo non ha articolato prova orale per dimostrare i propri assunti, ma non ha neppure offerto altri elementi da cui poter desumere presunzioni gravi, precise e concordanti.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, non avendo l'attore assolto all'onere della prova sul medesimo incombente, la domanda va rigettata.
Le spese di lite, in ragione della contumacia della convenuta, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito l'avvocato del ricorrente, nella contumacia della resistente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta la domanda;
spese irripetibili.
Così deciso in Agrigento, in data 8 ottobre 2025.
Il Giudice
G. UD RA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. VA UD RA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa
VA UD RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 650 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Vincenzo Vitello, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO in persona del legale rappresentante, con sede in Licata in Controparte_1
via Emanuele Aquilera, resistente contumace
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 19 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 18 marzo 2024, Pt_1
allegando l'inadempimento della concessionaria
[...] Controparte_1
nel trasferimento del diritto di proprietà del veicolo acquistato, ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo la condanna della società alla restituzione di
€ 130.000,00, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. oltre interessi, a far data dal giorno del pagamento (19.09.2019) e sino al saldo.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto di aver acquistato in data
19 settembre 2019 presso la concessionaria una automobile Controparte_1
“Ferrari” modello 488GTB ( targata FR688XG, telaio n.
ZFF79AMB000239204), corrispondendo in pari data a titolo di acconto la somma di € 120.000,00 a mezzo assegno bancario nr. 0101217377-01 e di aver corrisposto successivamente in data 6 dicembre 2019 l'ulteriore somma di € 10.000 a mezzo assegno bancario.
Inoltre, il medesimo ha allegato che nonostante vari solleciti la concessionaria non avrebbe adempiuto all'obbligo di trasferimento di proprietà, scoprendo poi che il mezzo in questione sarebbe stato oggetto di un contratto di locazione finanziaria e non avrebbe potuto essere di trasferimento.
Sulla scorta di tali ragioni, il ricorrente ha chiesto la restituzione delle somme già versate, oltre gli interessi. in persona del legale rappresentante, ritualmente Controparte_1
evocata in giudizio, non si è costituita, rimanendo contumace.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 19 settembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Cosi sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in primo luogo, affermato che l'interpretazione e qualificazione della domanda spetta al
Giudice di merito (tra le tante, v. Cass. n. 31546/2019), il quale ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la causa petendi rimanga identica (ex multiis Cass. n. 10402/2024).
È, altresì, consolidato il principio di diritto (Cass. n. 118/2016) secondo cui nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale (conf. Cass. n. 7322/2019; Cass. n.
21504/2022).
Nella fattispecie l'espressa domanda di ottenere la restituzione della somma di € 130.000,00 induce a ritenere che l'attore abbia inteso promuovere in questa sede l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art. 2033
c.c., sul presupposto dell'avvenuta risoluzione del contratto (di compravendita di veicolo usato) per grave inadempimento della convenuta.
Ancora, sempre nell'ambito del suddetto inquadramento, va aggiunto che i riferimenti dell'attore alla circostanza che il bene oggetto di vendita non sarebbe stato di proprietà della concessionaria inducono il Tribunale a inquadrare la fattispecie nella compravendita di “cosa altrui” e non di cosa propria.
Ora, premesso che è pacifico che la compravendita di beni mobili non esige la forma scritta ad substantiam, si osserva che, a fronte dell'allegazione causale della dazione della somma di denaro, ricorrono circostanze idonee a desumere - in assenza di contrari elementi - che al momento del cennato accordo, le parti avessero inteso stipulare sì un contratto di compravendita di bene mobile, da inquadrare però nella compravendita di “cosa altrui” e non di cosa propria.
Detto contratto non è affetto da invalidità (né nullo né annullabile), ma produce soltanto effetti obbligatori tra le parti, a norma dell'art. 1478 c.c., ovvero l'obbligo del venditore di far acquistare al compratore la proprietà della res.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che la vendita di cosa altrui è un contratto ad effetti immediatamente obbligatori ed effetti reali differiti, nel senso che l'obbligazione del venditore di fare acquistare la proprietà della cosa al compratore sorge immediatamente secondo il noto principio consensualistico (art. 1376 c.c.), mentre l'effetto traslativo della proprietà del bene venduto viene differito al momento in cui il venditore, a sua volta, acquista il bene dal terzo proprietario.
Nello specifico, l'obbligo posto a carico del venditore di procurare al compratore l'acquisto della proprietà della cosa può essere adempiuto sia mediante l'acquisto della proprietà della cosa da parte sua, con l'automatico trasferimento al compratore, sia mediante vendita diretta della cosa stessa dal terzo al compratore, purché tale trasferimento abbia luogo in conseguenza di una attività svolta dallo stesso venditore nell'ambito dei suoi rapporti con il proprietario e che quest'ultimo manifesti, in modo chiaro e inequivoco, la volontà di vendere il bene al compratore;
e l'eventuale diritto alla risoluzione del contratto e all'eventuale risarcimento del danno spetta sia al compratore che ignori l'altruità della cosa secondo la previsione dell'art. 1479 c.c., sia al compratore che ne sia consapevole (art. 1478 c.c.). L'applicazione dell'art. 1479 c.c. implica la prova da parte del compratore della propria «buona fede», la quale costituisce una condizione dell'azione, in tal caso, l'acquirente può agire illico et immediate per la risoluzione, salvo che, prima della domanda di risoluzione, la situazione sia stata sanata con l'acquisto del diritto da parte del venditore o con la vendita direttamente effettuata dal terzo a favore del compratore (cfr. Cass., Sez. Un., n.
11624/2006; conf. Cass. n. 14751/2006).
Invece, nel caso in cui il compratore fosse consapevole dell'altruità della cosa, lo stesso deve attendere la scadenza del termine convenzionalmente stabilito o fissato per l'adempimento del venditore.
Venendo al caso di specie, si ritiene come l'odierno attore non abbia dimostrato di non essere a conoscenza dell'altruità della cosa.
Peraltro, si ritiene che la suddetta circostanza sia del tutto inverosimile, tenuto conto che nella descrizione delle fatture prodotte in atti risulta un versamento delle somme in “acconto” per la vendita dell'auto modello
“Ferrari”, e considerato il notevole lasso di tempo tra la stipula del contratto e il deposito del ricorso, considerato in ogni caso che, a fronte dell'entità della somma versata a titolo di acconto (€ 120.000), il medesimo con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto avvedersi dell'altruità della cosa mediante consultazione dei pubblici registri automobilistici.
Chiarito ciò, in tale fattispecie, ritenuto che il compratore fosse a conoscenza dell'altruità del bene, ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, occorre attendere la scadenza del termine convenzionalmente stabilito o fissato per l'adempimento del venditore. Ebbene, nel caso di specie, l'odierno attore non ha dimostrato che la vettura, oggetto del contratto di compravendita, fosse attualmente intestata a un terzo soggetto, non essendo stata prodotta una visura aggiornata del PRA, né il medesimo ha dimostrato che era stato pattuito o quanto meno successivamente fissato un termine e che lo stesso fosse infruttuosamente decorso, non essendo stata prodotta alcuna diffida ad adempiere indirizzata alla concessionaria convenuta, o altre contestazioni sul mancato trasferimento del diritto di proprietà e/o restituzione della somma incassata.
Ancora, va osservato come non sia stato neppure adeguatamente dimostrato che il trasferimento del diritto di proprietà sia divenuto impossibile o comunque non più realizzabile, atteso che dal documento prodotto, una mail del 22 dicembre 2021 indirizzata alla e CP_1
proveniente da un terzo, un legale di un istituto di credito, non emerge chiaramente che il bene oggetto della locazione finanziaria ( risolta per inadempimento) genericamente menzionata nello scritto, sia esattamente lo stesso promesso in vendita all'attore.
A tal proposito, va ricordato che la scrittura proveniente dal terzo e, come tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente confermato dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., di talché da solo non soddisfa l'onere che l'art. 2697
c.c. pone a carico dell'attore nel giudizio di risoluzione del contratto di compravendita ( cfr. Cass. n. 31954/2019).
Nel caso di specie, l'attore non solo non ha articolato prova orale per dimostrare i propri assunti, ma non ha neppure offerto altri elementi da cui poter desumere presunzioni gravi, precise e concordanti.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, non avendo l'attore assolto all'onere della prova sul medesimo incombente, la domanda va rigettata.
Le spese di lite, in ragione della contumacia della convenuta, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito l'avvocato del ricorrente, nella contumacia della resistente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta la domanda;
spese irripetibili.
Così deciso in Agrigento, in data 8 ottobre 2025.
Il Giudice
G. UD RA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. VA UD RA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44