Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 4267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4267 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Elisa Tomassi in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 29.5.25, svoltasi secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito telematico di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa recante il n. 18861/2023 R.G. vertente TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura allegata al ricorso, dall'avv. Nerino Allocati e dall'avv. Vincenzo Ferraiuolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Napoli alla Via Renato
Gomez D'Ayala n.6 RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del e , in CP_2 Controparte_3 persona del l.r., rappresentati e difesi dal dr. Vincenzo Romano ex art. 417 bis c.p.c. resistenti FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato il 19.10.23, la ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente del , assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato CP_4 nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) area A, profilo di collaboratore scolastico, con decorrenza giuridica ed economica dal 1/09/2008, quale vincitore di concorso per soli titoli;
di essere stata inquadrata nel profilo professionale del collaboratore scolastico (personale ATA) ai sensi dei CC.CC.NN.LL del Comparto Scuola vigenti, collocata nella posizione stipendiale 15- 20 anni a far data dal 29/02/2018; che attualmente prestava servizio come collaboratore scolastico presso l'Istituto scolastico statale I.C. Salvo d'Acquisto di Napoli;
che antecedentemente alla sua assunzione in ruolo, aveva svolto le stesse mansioni di collaboratore scolastico svolte dal collaboratore scolastico di ruolo presso scuole statali, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti con l'Amministrazione resistente sin dall'anno scolastico 2000/2001; che il servizio non di ruolo effettivamente prestato nei periodi antecedenti la sua immissione in ruolo era stato pari ad anni 7 mesi 7 e giorni 29; che, per il personale ATA, il riconoscimento dei servizi pre-ruolo, fino all'avvento del DPR n. 399/1988 era pari a tre anni ai fini giuridici ed economici, più i due terzi della restante parte ai soli fini economici;
che con l'art. 4, comma 13 del DPR n. 399/1988 era stata estesa anche al personale ATA la misura del riconoscimento prevista per il personale docente (4 anni per intero + 2/3
che per effetto della predetta decurtazione dell'anzianità di servizio relativamente agli anni pre-ruolo successivi al quarto, ella aveva subito un concreto pregiudizio di tipo economico in termini retributivi, trovandosi a percepire una retribuzione inferiore a quella che le sarebbe spettata in ragione della complessiva anzianità di servizio effettivamente maturata e conseguente disparità di trattamento nella valorizzazione dell'anzianità maturata mentre era dipendente a tempo determinato, rispetto ai suoi colleghi, che maturavano analoga anzianità mentre erano già in ruolo. Per tutto quanto esposto, la ricorrente chiedeva accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, ai fini della ricostruzione di carriera, all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l'Amministrazione resistente;
dichiarare, altresì, il diritto della ricorrente al riconoscimento di anni 7, mesi 7 e giorni 29 ai fini giuridici ed economici nel computo della ricostruzione di carriera;
2) conseguentemente, condannare in via generica e nei limiti della prescrizione quinquennale, il , in persona del pro tempore, a Controparte_1 CP_2 pagare in favore della ricorrente le differenze retributive spettantile tenuto conto della predetta anzianità di servizio effettiva, differenze da quantificarsi in separato giudizio. Il tutto entro il limite di valore di € 5.199,99 nonché oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla data di ogni singola maturazione al saldo, con vittoria di spese, compensi professionali, maggiorazione forfettaria (15%), IVA, CPA e rimborso del C.U. versato, da attribuirsi ai sottoscritti difensori anticipatari.
Del resto, la stessa ricorrente ha chiesto la condanna del al pagamento delle CP_1 differenze nei limiti della prescrizione quinquennale.
Si costituivano tempestivamente il e l resistenti, eccependo in CP_4 Controparte_3 via pregiudiziale che la competenza relativa alla ricostruzione di carriera del personale scolastico è attualmente attribuita alla Istituzioni scolastiche, dotate di autonoma personalità giuridica, e non all'Amministrazione centrale;
eccepivano pertanto la sussistenza di un contraddittorio non integro, giacché avrebbe dovuto essere chiamato in giudizio l'Istituto presso cui prestava servizio. Nel merito rimarcavano l'infondatezza della domanda, rilevando che la legge e la contrattazione collettiva prevedono, per i lavoratori a tempo determinato, l'inquadramento all'interno della fascia retributiva iniziale (art. 526 del d.lgs 297/94); che, ai fini del riconoscimento del servizio preruolo prestato dal personale ATA, l'art. 66 del CCNL Comparto Scuola del 1995, derogando all'art. 469 del d.lgs. 297/94, rinvia all'art. 4 comma 13 del D.P.R. 399/88; che, in particolare, esso consente tale riconoscimento nella stessa misura prevista, per i docenti, dall'art. 485 del d.lgs. 297/94; che tale disposizione normativa indica i servizi che vanno riconosciuti, nel senso che i primi quattro anni di servizio pre - ruolo o altro ruolo vengono valutati per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici mentre gli anni successivi sono valutati, ai fini giuridici ed economici, per i due terzi e un terzo ai soli fini economici;
che detti servizi sarebbero stati riconosciuti per intero solo al compimento del ventesimo anno di anzianità con il cd. riallineamento della carriera, risultando nel mentre “congelati”; che l'Amministrazione scolastica, nel caso di specie, aveva agito in conformità con la disciplina legislativa e contrattuale vigente;
che la normativa comunitaria non esige che i lavoratori a tempo determinato siano sempre equiparati a quelli a tempo indeterminato: essa prevede, infatti, che, in presenza di “ragioni oggettive”, il legislatore nazionale possa differenziare la posizione delle due categorie di soggetti. In questo senso, l'ordinamento eurounitario riconosce al legislatore interno un margine di discrezionalità, che deve essere esercitato in conformità con il principio di ragionevolezza;
che pertanto il diritto eurounitario non proibisce la sussistenza di una disparità di trattamento a sfavore dei dipendenti a tempo determinato, in considerazione del sistema reclutamento e delle modalità di assunzione dei medesimi;
che l'ordinamento giuridico nazionale attribuisce una particolare rilevanza ai concorsi amministrativi: la Costituzione italiana, al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione, prevede, all'art. 97, che agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge;
che il fatto che il lavoratore sia stato assunto senza il previo svolgimento di una procedura concorsuale, dunque, costituisce una ragione oggettiva, volta a giustificare un diverso trattamento rispetto ai dipendenti che abbiano superato un concorso. In via subordinata, nel caso di riconoscimento del diritto della ricorrente al computo dell'integrale servizio preruolo prestato ai fini della ricostruzione di carriera, eccepivano la prescrizione quinquennale del diritto, rimarcando che dall'art. 2 della l. 739 del 1939, così come modificato dall'art. 2 della l. 428/85 si evince che non trova applicazione l'ordinario termine di prescrizione decennale;
che pertanto, nel caso di specie, poiché la aveva avuto la sua prima ricostruzione di carriera nel 2010, Pt_1 ove avesse ritenuto di essere stata discriminata o lesa nei suoi diritti avrebbe dovuto, già all'epoca, lamentare il mancato riconoscimento dei servizi prestati e le conseguenti differenze retributive, con la conseguenza che, in caso di accoglimento del ricorso, trattandosi di domanda volta al riconoscimento del servizio prestato antecedentemente al 2010, la domanda doveva ritenersi prescritta. Concludevano chiedendo in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per la sussistenza di un contraddittorio non integro;
in via principale, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente, poiché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, rigettare in parte la domanda formulata dalla ricorrente, procedendo alla corretta quantificazione delle differenze retributive e dichiarando l'intervenuta prescrizione delle medesime.
Alla odierna udienza, previo deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza stessa, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione preliminare sollevata dalla amministrazione resistente di difetto di legittimazione passiva per essere legittimato a stare in giudizio l'istituto scolastico di appartenenza della ricorrente. In particolare, deve essere affermata la legittimazione passiva del convenuto CP_1 che è l'unico soggetto legittimato a resistere nel presente giudizio. Sul punto, va richiamato il consolidato principio secondo cui “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. …(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione. Del resto … è sufficiente richiamare il contenuto degli artt. 34 e segg. della legge 15 giugno 1931, n. 889, concernenti: a) l'estensione agli insegnati di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;
b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento; c) la disciplina della nomina e dei trasferimenti del suddetto personale;
da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico” (cfr. Cass. n. 6372/11; Cass. n.9742/1997, n. 9742). La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche e, quindi, ciò che attiene alla assunzione, inquadramento e sviluppo professionale di detto personale, esula dall'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n° 59/97 e dal d.P.R. n° 275/99 che, invece, riguarda la più limitata materia dell'utilizzazione delle risorse umane al fine di assicurare l'efficienza del servizio scolastico anche quanto alla preparazione della cd. offerta formativa dei singoli istituti. Invece, in materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico i Dirigenti preposti alle singole Istituzioni Scolastiche agiscono quali come organi del e perciò deputati al compimento di atti Controparte_5 esterni da imputarsi – in virtù del principio generale dell'immedesimazione organica - al medesimo che, quindi, ne è responsabile. CP_1 E' inoltre in parte fondata l'eccezione preliminare di merito inerente la prescrizione quinquennale, tenuto conto dell'orientamento espresso dalla Cassazione a SS.UU. ( sentenza n. 36197 depositata il 28 dicembre 2023) secondo cui “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre
– tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela. Pertanto, va considerato il fatto che appare pacifico che a decorrere dal decreto di ricostruzione di carriera ( v. doc. 2 allegato al ricorso), la ricorrente avrebbe potuto far valere il proprio diritto;
ne consegue che, dovendo collocarsi il primo atto interruttivo della prescrizione stessa nella notifica del ricorso ( notifica certa solo il 26.4.24 ( data di costituzione dei convenuti, in assenza di altri dati evincibili dagli atti), risultando prescritte tutte le differenze retributive vantate nel quinquennio anteriore a detta data e pertanto quelle richieste fino al 26.4.2019. Del resto, la stessa ricorrente ha chiesto la condanna dei convenuti in via generica e nei limiti della prescrizione quinquennale. Sul punto, quanto alla natura quinquennale del termine, v. Cassazione, ordinanza n. 27021 del 06/10/2021 “(..) questa S.C., con orientamento consolidato e qui condiviso, le cui motivazioni si hanno per richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2 ha ritenuto che "nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 c.c., nn. 4 e 5, il quale decorre, (…), per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”.
Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per quanto si dirà.
Va osservato preliminarmente che la ricorrente non chiede la ricostruzione di carriera quale effetto riflesso della domanda di conversione dei contratti a termine in rapporto a tempo indeterminato, che non è stata proposta nell'odierno giudizio. Ella, piuttosto, fa valere la diversa pretesa avente a oggetto la ricostruzione di carriera spettante al dipendente reiteratamente assunto a tempo determinato ponendo a fondamento della domanda la questione del contrasto della normativa nazionale in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo al fine della ricostruzione della carriera del personale docente con il principio di non discriminazione espressamente sancito dall'articolo 4, punto 1 della direttiva comunitaria 99/70/CE (per la distinzione tra le due domande e per i diversi effetti ce ne discendono v. Cass. n.23535/16; Cass.n. 28635/18). In punto di fatto, è incontestato che per tutto il periodo coperto dai vari contratti a termine la ricorrente abbia percepito il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo corrispondente alla qualifica, senza beneficiare della progressione economica riconosciuta dalla contrattazione collettiva per il personale di ruolo, con medesimo inquadramento professionale e impegnato nelle medesime mansioni. Contestato è invece il conteggio elaborato nel ricorso sulla base del decreto di 'ricostruzione della carriera' versato in atti e redatto dalla Amministrazione scolastica datrice di lavoro sulla base della normativa applicabile al rapporto di lavoro in questione, sulla cui legittimità in questa sede unicamente si controverte, avuto riguardo a principi e prescrizioni del diritto dell'Unione. Pacifica è la circostanza dell'avvenuto riconoscimento in favore della ricorrente, in sede di ricostruzione di carriera, di anni 6 mesi 5 e giorni 8 di anzianità complessiva di pre-ruolo ai fini giuridici ed economici. Altrettanto pacifico è il fatto che ella avesse invece chiesto il riconoscimento di anni 7 mesi 7 giorni 29 di servizio non di ruolo, per i periodi analiticamente indicati nel decreto di ricostruzione di carriera (v. produzione ricorrente).
Sul piano generale, il principio di non discriminazione è stato sancito, nell'ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo la quale : “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE (sent. 13.9.2007, C-307/05, ), ha anzitutto richiamato la propria precedente Persona_1 giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della Direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre), trattandosi di “norme di diritto sociale comunitario di particolare Per_2 importanza” che devono trovare applicazione a “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”. La Corte ha poi precisato che cosa debba intendersi per “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, precisando che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”. Affrontando lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGE ha affermato: “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”. La Corte di Giustizia ha infine spiegato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”. In conclusione, secondo la CG, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”. Tali principi sono stati in seguito ribaditi dalla Corte di Giustizia (sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, che ha Persona_3 Persona_4 ulteriormente precisato che “un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”. Successivamente, la Corte (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11), pronunciando sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti “stabilizzati” dall'art. 75 del d.l. 112/2008, ha richiamato detti principi, evidenziando innanzitutto che le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento, devono consistere in “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”. Deve, invece, escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò “svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 41). La Corte ha aggiunto che “il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento….” essendo necessario “prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale” ( punti 50 e 51). Sulla questione della conformità dell'art. 485 del d.lgs. n. 279/94 al diritto comunitario, è poi intervenuta nuovamente la CG (sentenza Motter – 20.9.2018). Detta pronuncia ha ribadito al punto 33, che “il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che permette di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo”. Sotto tale profilo, al punto 34, ha inoltre rilevato come “l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato. Nel contempo, però la ha evidenziato – al punto 47 e segg. - come alcuni obiettivi invocati dal CP_6 governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine. Ha rilevato la Corte, al punto 49, che risulta dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti;
che il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete;
che, fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro. Proprio sulla scorta di tali argomentazioni addotte dal governo italiano, la Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ha concluso, dichiarando che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi. Così ritenuta in astratto la conformità della normativa italiana a quella comunitaria, si osserva che laddove il lavoratore adduca in concreto essersi verificata una discriminazione, sarà suo onere allegare e provare che, nel caso di specie, non ricorrono gli elementi addotti dal Governo Italiano per giustificare il diverso trattamento sulla scorta dei quali la corte ha ritenuto la conformità della normativa italiana.
Sulla scia di tali apporti la Cassazione (sentenza n. 31149/2019) ha precisato che a) l'art. 485 del DLVO 297/1994, anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, e deve essere disapplicano, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11 comma 14 della legge 124/1999 risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice di merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni tra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del dlvo 297/1994 deve essere computata in base ai medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato. Del resto, principi analoghi sono stati espressi anche da Cass n. 28/11/2019, n. 31150 in tema di riconoscimento dei servizi pre ruolo del personale ATA. Tanto premesso, al fine della presente decisione può senz'altro farsi ulteriore utile riferimento alla pronuncia della Corte di Cassazione, che riguarda il rapporto di lavoro del personale scolastico docente ma che appare attagliabile, per i principi esposti, anche al caso di specie (ordinanza 18 agosto 2022, n. 24896). Tale pronuncia chiarisce che: “ll riconoscimento dell'anzianità “preruolo”, dopo l'assunzione in ruolo, non può essere escluso per il solo fatto che quest'ultima sia avvenuta in esito a concorso, in quanto la clausola 4 dell'accordo quadro menzionato attribuisce un diritto incondizionato che non può essere paralizzato da valutazioni generali ed astratte, dovendosi verificare, in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, se vi sia discriminazione illegittima e, quindi, se vi sia coerenza o meno, sotto il profilo dell'esperienza professionale maturabile nel tempo, tra le attività svolte prima e dopo l'immissione in ruolo (Cass., Sez. L, n. 4195 del 19 febbraio 2020). Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass., Sez. L, n. 35668 del 19 novembre 2021; C:ass., Sez. L., n. 30568 del 28 ottobre 2021, entrambe non massimate), la Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza 20 settembre 2018, in causa C-466/17, M., ha osservato che, per “raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato” ed evitare “discriminazioni alla rovescia” è consentito, nel rispetto del principio del pro rata, di tenere conto dei periodi di servizio prestati in misura non integrale, fermo restando, però, che, al momento dell'assunzione come dipendente pubblico di ruolo, deve essere valorizzata, ai fini dell'anzianità, anche la carriera pregressa del lavoratore a tempo determinato. Al riguardo, è stato precisato che il riconoscimento non integrale deve comunque trovare fondamento nella necessità di “….rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti”. Il Collegio intende ribadire il principio, recentemente affermato nella sentenza della S.C., Sez. L, n. 31149 del 28 novembre 2019, in tema di ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, secondo cui la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta, sicché la denunciata discriminazione deve essere sempre verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio. Ne deriva che, ove la diversità di trattamento si leghi a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la diversità possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto, ma con riferimento al singolo rapporto. Pertanto, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (CG del 9 luglio 2015, in causa C177/14, R.D., punto 55, e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, CG del 18 ottobre 2012, cause C302/11 e C305/11, V.; CG del 7 marzo 2013, causa C393/11, B.).
In particolare, le modalità di assunzione in ruolo sono di per sé irrilevanti, dovendosi, invece, valutare in concreto se vi sia coerenza tra le attività svolte prima e dopo l'assunzione a tempo indeterminato e se l'esperienza maturata sia omogenea e tale da riverberarsi nel necessario rilievo dell'anzianità (Cass., Sez. L, n. 4195 del 19 febbraio 2020, punto 10), secondo i medesimi criteri di valorizzazione di quest'ultima che operano, per i lavoratori a tempo indeterminato, nel rapporto di lavoro considerato (Cass., Sez.
6-L, n. 9955 del 28 marzo 2022, non massimata). Una volta avvenuta l'assunzione a tempo indeterminato, quindi, non è ammissibile differenziare, ai fini del riconoscimento della pregressa anzianità di servizio maturata nel corso di rapporti di lavoro a tempo determinato concernenti la medesima attività, la posizione di coloro che sono stati assunti all'esito della procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 519, legge n. 296 del 2006, da quella di chi, invece, è stato assunto in seguito ad uno specifico concorso pubblico.
Ciò posto in punto di diritto, ne consegue che nel caso di specie - ove nulla è stato allegato prima ancora che provato dalle parti resistenti sulla non totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla ricorrente nel complessivo periodo in cui è stata assunta con contratti a tempo determinato a quelle dei dipendenti immessi nei ruoli con lo stesso profilo - va altresì esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio.
Pertanto, va nella specie disapplicata la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'Accordo Quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, devono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56). Pertanto, va dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi valutare per intero tutto il servizio svolto con contratti a termine alle dipendenze dell'amministrazione convenuta e riportato nel decreto di ricostruzione versato agli atti, ai fini dell'inquadramento retributivo e della ricostruzione della carriera, fino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, va condannato il alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed CP_4 economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo nella misura di anni 7 , mesi 7 e giorni 29 in luogo di anni 6 mesi 5 e giorni 29 Va inoltre affermato il diritto della parte ricorrente a percepire le differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera corretta nei termini sopra indicati, con decorrenza dal 26.4.2019 all'attualità, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Non è stata operata in ricorso alcuna quantificazione del credito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione stante la dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine con l' Amministrazione scolastica convenuta, ai fini giuridici ed economici, e il diritto a ottenere la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato nella misura di anni 7, mesi 7 e giorni 29 ai fini giuridici ed economici nel computo della ricostruzione di carriera;
b) condanna il , in persona del Ministro pro tempore e Controparte_1
l , in solido, a pagare in favore della Controparte_3 ricorrente le differenze retributive spettantile tenuto conto della predetta anzianità di servizio effettiva, da quantificarsi in separato giudizio, a decorrere dal 26.4.2019, oltre interessi legali dalla data di maturazione mensile di ciascuna componente del credito al saldo, fino alla data del deposito del ricorso giudiziale;
c) condanna il e l Controparte_7 [...]
, in solido, al pagamento delle spese di Controparte_3 giudizio, spese che liquida in complessivi € 1.920,00 oltre spese di CU, spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari. Si comunichi. Napoli 29.5.25
Il giudice del lavoro
Elisa Tomassi