Cass. civ., sez. III, sentenza 23/06/1999, n. 6402
CASS
Sentenza 23 giugno 1999

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Nell'ipotesi in cui il fondo sia concesso separatamente a più coltivatori con altrettanti rapporti agrari, aventi rispettivamente ad oggetto porzioni distinte ed autonome che siano indipendenti per caratteristiche ed esigenze culturali e produttive, il coltivatore può esercitare il diritto di prelazione limitatamente alla parte di fondo oggetto del rapporto a lui relativo. Consegue per un verso che il proprietario concedente deve fornire l'indicazione del prezzo di vendita, a norma dell'art. 8 della legge n.590 del 1965, con specifico riferimento alla parte di fondo in ordine alla quale il coltivatore ha il diritto di prelazione, per altro verso che ove il preliminare notificato contenga il prezzo complessivo del fondo, l'affittuario di parte del fondo non decade dal diritto di prelazione per l'omesso versamento del prezzo stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/06/1999, n. 6402
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6402
    Data del deposito : 23 giugno 1999

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