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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 5415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5415 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 189/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. AL TA Presidente rel.
dott. Isabella Messina Giudice
dott. Annalisa Falconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 189/2024 promossa da:
nata a [...] in data [...], CF Parte_1
, rappresentata e difesa in virtù di mandato su foglio a parte allegato all'atto C.F._1 di costituzione nuovo difensore dall'Avv. Lina Cutrupi,
RICORRENTE
Contro
Cod. Fisc.: , nato o ad Acqui Terme (AL) in data 02 Controparte_1 CodiceFiscale_2 marzo 1978 e residente in [...], Corso Brescia n. 21, in qualità di padre di Per_1
, Cod. Fisc.: , nato a [...], in data [...], rappresentato
[...] CodiceFiscale_3
e difeso dall'Avv. Marta GRAZIANO del Foro di Cuneo, Cod. Fisc.: , CodiceFiscale_4 giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in
Cuneo, Via Asilo n. 5,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero E nei confronti del curatore speciale del minore , n. a Torino il 29.11.1998 Avv. Persona_1
LV IN ( ), nominata giusta provvedimento in data 09/05/2024, C.F._5 emesso dal Tribunale di Torino, nell'ambito del presente procedimento, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Beaumont 23,
CONCLUSIONI
Per la ricorrente
Visto il provvedimento del 11.03.2025 emesso nel giudizio indicato in epigrafe a modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti pronunciati in data 01.07.2024, con il quale il Giudice
Presidente ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 28 cpc, la scrivente difesa,
Insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate in atti (testimoniale e per interrogatorio formale) e per le richieste formulate in udienza 05.02.2025 in sede di osservazioni alla CTU e chiede la rinnovazione della CTU psicologica con affidamento dell'incarico ad altro Consulente.
Nell'interesse della IG.ra , formula le seguenti Parte_1
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale
In via istruttoria
- Disporre l'audizione testimoniale e l'interrogatorio formale sui fatti di cui in narrativa del ricorso da n. 1 a 16 e della memoria ex art 473 bis n. 17 comma 1 cpc da n. 1 a 46 da intendersi quali capitoli di prova (premessa la locuzione “Vero che” ed eventualmente epurati di elementi valutativi e/o generici) con la teste , anche in prova contraria sugli eventuali capitoli di prova Testimone_1 avversari;
- Disporre la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio psicologica in ragione delle osservazioni già formulate da parte ricorrente alla CTU ed in disamina CTU conferendo incarico a diverso consulente;
- Ammettere, come da richiesta in sede di disamina CTU, la produzione in giudizio delle osservazioni alla CTU formulate dal legale di parte ricorrente in sede di operazioni peritali in quanto non versate in atti dalla CTU;
- Disporre, come da richiesta in sede di disamina CTU, l'audizione delle maestre dell'Istituto
IC AR LP in verifica ed aggiornamento sul minore (andamento Persona_1 scolastico, rapporto con i compagni/le maestre, ruolo dei genitori);
In via principale
- Dichiarare che il figlio minore sia affidato congiuntamente ai due Persona_1 genitori con collocamento prevalente presso la mamma IG.ra ; Parte_1 - Assegnare la casa familiare sita in Torino Via Lauro Rossi n. 37 alla signora che Parte_1 vi vivrà con il figlio, autorizzando da subito la residenza anagrafica del minore, della madre e del di lei tutto nucleo familiare (comprese figlia e nipote) presso detta abitazione (ovvero in subordine: rientro del nucleo madre, figli e nipote nella casa familiare di Corso Brescia 21 e assegnazione della stessa);
- Disporre che il padre vedrà il figlio ogni pomeriggio dalle ore 18.00 alle ore 20.00 venendolo a prendere alle ore 18.00 a casa e riportandolo alle ore 20.00 presso la sua abitazione, nonché un weekend ogni due settimane prendendolo a casa il venerdì alle ore 18.00 e riportandolo la domenica alle ore 20.00;
- Disporre per le festività/altre attività il seguente calendario:
- durante le vacanze Natalizie ad anni alterni sette giorni dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal
31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore (in caso di mancato accordo dal 23 al 30 dicembre con la mamma per l'anno corrente 2025-2026) e durante quelle Pasquali tre giorni con ciascun genitore con alternanza delle festività di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo (in caso di mancato accordo: con la mamma per l'anno 2026 dal venerdì ore 9 alla domenica di Pasqua ore 20:30 e, per l'anno 2027, dal giovedì ore 9 al venerdì ore 20:30 ed il UN dell'Angelo dalle ore 9 sino al rientro a scuola, e così
a seguire nei successivi anni);
- durante il periodo estivo due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di mancato accordo: per l'anno 2026 dal 1 al 15 agosto con la mamma ovvero dal 16 al 31 agosto con il papà);
- altre festività calendarizzate ad anni alterni presso ciascun genitore;
- il giorno del compleanno del minore ad anni alterni con ciascun genitore;
- il giorno del compleanno di ciascun genitore il minore lo trascorrerà con il genitore;
- attività extrascolastica previamente condivisa e concordata tra i genitori secondo le inclinazioni, desideri, attitudini del minore;
- Dichiarare il sig. tenuto al mantenimento del figlio minore Controparte_1 Per_1
ai sensi dell'art. 148 c.c.;
[...]
- Determinare dovuto da parte del sig. un assegno di mantenimento in favore del Controparte_1 figlio minore, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, nella Parte_1 misura di almeno euro 500,00 mensili o di quella diversa (minore o maggiore) somma che si riterrà giusto ed equo determinare, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso;
- Statuire che detto assegno dovrà essere oggetto di rivalutazione calcolata sulla base degli indici
ISTAT; - Porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle spese Controparte_1 mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, sportive, ricreative e supplementari (ad esempio corsi estivi e/o di lingua) relative al figlio minore.
In via subordinata, visti e considerati i provvedimenti più recenti emessi in modifica dal Giudice Presidente Dott.
TA, si formulano le ulteriori conclusioni relative all'affidamento e al mantenimento ex art 473 bis n. 19 cpc
- Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento paritetico settimanale alternato (dal lunedì alla domenica sera) presso ciascun genitore e residenza anagrafica presso la mamma IG.ra con esercizio disgiunto della Parte_1 responsabilità genitoriale riguardo le decisioni di ordinaria amministrazione secondo il calendario di collocamento e congiunto sulle questioni di straordinaria amministrazione nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio minore;
- Assegnare la casa familiare sita in Torino Via Lauro Rossi n. 37 alla IG.ra Parte_1 che vi vivrà con il figlio, autorizzando da subito la residenza anagrafica del minore, della madre e del di lei tutto nucleo familiare (comprese figlia e nipote) presso detta abitazione (ovvero in subordine: rientro del nucleo madre, figli e nipote nella casa familiare di Corso Brescia 21 e assegnazione della stessa);
- Disporre il mantenimento diretto del minore da parte di ciascun genitore durante il collocamento;
- Disporre per le festività/altre attività il seguente calendario:
- durante le vacanze Natalizie ad anni alterni sette giorni dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal
31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore (in caso di mancato accordo dal 23 al 30 dicembre con la mamma per l'anno corrente 2025-2026) e durante quelle Pasquali tre giorni con ciascun genitore con alternanza delle festività di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo (in caso di mancato accordo: con la mamma per l'anno 2026 dal venerdì ore 9 alla domenica di Pasqua ore 20:30 e, per l'anno 2027, dal giovedì ore 9 al venerdì ore 20:30 ed il UN dell'Angelo dalle ore 9 sino al rientro a scuola, e così
a seguire nei successivi anni);
- durante il periodo estivo due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di mancato accordo: per l'anno 2026 dal 1 al 15 agosto con la mamma ovvero dal 16 al 31 agosto con il papà);
- altre festività calendarizzate ad anni alterni presso ciascun genitore;
- il giorno del compleanno del minore ad anni alterni con ciascun genitore;
- il giorno del compleanno di ciascun genitore il minore lo trascorrerà con il genitore;
- attività extrascolastica previamente condivisa e concordata tra i genitori secondo le inclinazioni, desideri, attitudini del minore.
- Statuire che le detrazioni fiscali spettino al 50% a ciascun genitore;
- Statuire che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla IG.ra in quanto Parte_1 percettrice di un reddito inferiore;
- Statuire che le spese straordinarie previamente condivise, concordate e documentate siano suddivise al 50% tra i genitori secondo il Protocollo del Tribunale di Torino;
In via di ulteriore subordine nella denegata ipotesi in cui il Tribunale confermasse l'affidamento congiunto con collocamento prevalente presso il padre
- Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_1 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale riguardo le decisioni di ordinaria amministrazione secondo il calendario di collocamento/visita e congiunto sulle questioni di straordinaria amministrazione nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio minore;
- Assegnare la casa familiare sita in Torino Via Lauro Rossi n. 37 alla IG.ra Parte_1 in coabitazione con il figlio ovvero in subordine: rientro del nucleo madre, figli e nipote nella casa familiare di Corso Brescia 21;
- Disporre che la mamma IG.ra possa tenere con sé il minore Parte_1 Per_1
con il seguente calendario di visita:
[...]
- due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento e riaccompagnamento a scuola o dal padre il giorno successivo e fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola o dal padre;
- durante le vacanze Natalizie ad anni alterni sette giorni dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal
31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore (in caso di mancato accordo dal 23 al 30 dicembre con la mamma per l'anno corrente 2025-2026) e durante quelle Pasquali tre giorni con ciascun genitore con alternanza delle festività di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo (in caso di mancato accordo: con la mamma per l'anno 2026 dal venerdì ore 9 alla domenica di Pasqua ore 20:30 e, per l'anno 2027, dal giovedì ore 9 al venerdì ore 20:30 ed il UN dell'Angelo dalle ore 9 sino al rientro a scuola, e così a seguire nei successivi anni);
- durante il periodo estivo due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di mancato accordo: per l'anno 2026 dal 1 al 15 agosto con la mamma ovvero dal 16 al 31 agosto con il papà);
- altre festività calendarizzate ad anni alterni presso ciascun genitore;
- il giorno del compleanno del minore ad anni alterni con ciascun genitore;
- il giorno del compleanno di ciascun genitore il minore lo trascorrerà con il genitore;
- attività extrascolastica previamente condivisa e concordata tra i genitori secondo le inclinazioni, desideri, attitudini del minore;
- Statuire che le detrazioni fiscali e l'assegno unico spettino al 50% a ciascun genitore;
- Statuire che le spese straordinarie previamente condivise, concordate e documentate siano suddivise al 50% tra i genitori secondo il Protocollo del Tribunale di Torino.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche per la fase cautelare
***
Per il convenuto:
In ogni caso :- respingere, la richiesta di assegnazione della casa sita in Torino, Via Lauro Rossi, 37 non sussistendone i presupposti di legge;
- respingere, la richiesta formulata in subordine da controparte con la memoria ex art 473 bis 17, co.
1, cpc di assegnazione della casa sita in Torino, C.so Brescia n. 21 non sussistendone i presupposti di legge;
- confermare la presa in carico dei genitori presso il servizio di NP per il sostegno alla genitorialità
e del figlio minore presso il servizio di NP psicoterapeutica per il monitoraggio della situazione e per offrire al bambino e agli adulti ogni più opportuno intervento di supporto, anche psicologico e genitoriale, in questo delicato momento della vicenda separativa dei genitori;
- confermare la presa in carico del minore presso l'Educativa Territoriale come affido Per_1 diurno quando il minore è presso la madre;
In via principale: - disporre, alla luce delle gravi risultanze individuate dalla CTU, l'affidamento esclusivo al padre del figlio minore;
Persona_1
- disporre che la madre, salvo diversi accordi con il genitore coaffidatario e solo dopo aver reperito idonea abitazione e comunicato al padre la propria residenza, veda e tenga con sé il figlio:
- a fine settimana alternati dal sabato mattina con prelievo del minore presso il luogo in cui Per_1 svolge l'attività sportiva (con subentro della madre) sino alle ore 19 30 della domenica quando accompagnerà il minore presso l'abitazione paterna;
- due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì ed il mercoledì), uno con pernottamento e l'altro fino alle 19:30;
- durante le vacanze natalizie un anno dal 24 al 31 dicembre e l'anno successivo dal 1 gennaio al 7 gennaio e così di seguito alternativamente (S. Natale 2025 con il padre), restando inteso che il genitore che avrà con sè il figlio nella prima settimana sopra individuata dovrà riaccompagnarlo presso l'abitazione dell'altro genitore entro le ore 10.00 del giorno 31 dicembre;
- le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni (Pasqua 2026 con la madre); - in occasione delle festività infrasettimanali, comprensive di eventuali “ponti”, in alternanza con l'altro genitore;
il minore trascorrerà i compleanni con entrambi i genitori;
la prima festività spetterà al padre e così di seguito;
- per due settimane non consecutive nel periodo estivo da concordare entro il 15 maggio di ogni anno con comunicazione reciproca della località di soggiorno e del recapito anche telefonico e con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana;
in difetto di accordo trascorrerà con il padre la prima settimana di Per_1 agosto negli anni dispari e la seconda settimana di agosto negli anni pari;
- respingere la richiesta di assegnazione della casa sita in Torino, Via Lauro Rossi, 37 non sussistendone i presupposti di legge;
- respingere, la richiesta formulata in subordine da controparte con la memoria ex art 473 bis 17, co.
1, cpc di assegnazione della casa sita in Torino, C.so Brescia n. 21 non sussistendone i presupposti di legge;
- disporre a carico dei genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento diretto del figlio Per_1 nel periodo in cui ciascuno lo ha con sé oltre il 50% delle spese mediche, specialistiche, scolastiche, per le attività ludico-ricreative dei figli secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra magistrati ed avvocati del Trib. Di Torino del 15.03.2016;
In via di subordine: - disporre l'affidamento condiviso del figlio minore Persona_1 con collocazione anagrafica e dimora principale presso l'abitazione del padre e disporre, nell'interesse del minore ed al fine di contenere i motivi di contrasto genitoriale, che il padre eserciti prevalentemente la responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni sulle questioni di maggior importanza per la vita e la crescita del minore;
- disporre che la madre, salvo diversi accordi con il genitore coaffidatario e solo dopo aver reperito idonea abitazione e comunicato al padre la propria residenza, veda e tenga con sé il figlio:
- a fine settimana alternati dal sabato mattina con prelievo del minore presso il luogo in cui Per_1 svolge l'attività sportiva (con subentro della madre) sino alle ore 19 30 della domenica quando accompagnerà il minore presso l'abitazione paterna;
- due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì ed il mercoledì), uno con pernottamento e l'altro fino alle 19:30;
- durante le vacanze natalizie un anno dal 24 al 31 dicembre e l'anno successivo dal 1° gennaio al 7 gennaio e così di seguito alternativamente (S. Natale 2025 con il padre), restando inteso che il genitore che avrà con sè il figlio o nella prima settimana sopra individuata dovrà riaccompagnarlo presso l'abitazione dell'altro genitore entro le ore 10.00 del giorno 31 dicembre;
- le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni (Pasqua 2026 con la madre); - in occasione delle festività infrasettimanali, comprensive di eventuali “ponti”, in alternanza con l'altro genitore;
il minore trascorrerà i compleanni con entrambi i genitori;
la prima festività spetterà al padre e così di seguito;
- per due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordare entro il 15 maggio di ogni anno con comunicazione reciproca della località di soggiorno e del recapito anche telefonico e con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana;
in difetto di accordo trascorrerà con il padre la prima Per_1 settimana di agosto negli anni dispari e la seconda settimana di agosto negli anni pari;
- disporre a carico dei genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento diretto del figlio Per_1 nel periodo in cui ciascuno lo ha con sé oltre il 50% delle spese mediche, specialistiche, scolastiche, per le attività ludico-ricreative dei figli secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra magistrati ed avvocati del Trib. Di Torino del 15:03.2016;
In via di estremo subordine:
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione Persona_1 anagrafica e dimora principale presso l'abitazione del padre e disporre, nell'interesse del minore ed al fine di contenere i motivi di contrasto genitoriale, che le parti possano esercitare anche disgiuntamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
- disporre che la madre, salvo diversi accordi con il genitore coaffidatario e solo dopo aver reperito idonea abitazione e comunicato al padre la propria residenza, veda e tenga con sé il figlio:
- a fine settimana alternati dal sabato mattina con prelievo del minore presso il luogo in cui Per_1 svolge l'attività sportiva (con subentro della madre) sino alle ore 19:30 della domenica quando accompagnerà il minore presso l'abitazione paterna;
- due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì ed il mercoledì), uno con pernottamento e l'altro fino alle 19:30;
- durante le vacanze natalizie un anno dal 24 al 31 dicembre e l'anno successivo dal 1 gennaio al 7 gennaio e così di seguito alternativamente (S. Natale 2025 con il padre), restando inteso che il genitore che avrà con sè i figli o nella prima settimana sopra individuata dovrà riaccompagnarlo presso l'abitazione dell'altro genitore entro le ore 10.00 del giorno 31 dicembre;
- le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni (Pasqua 2026 con la madre); - in occasione delle festività infrasettimanali, comprensive di eventuali “ponti”, in alternanza con l'altro genitore;
il minore trascorrerà i compleanni con entrambi i genitori;
la prima festività spetterà al padre e così di seguito;
- per due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordare entro il 15 maggio di ogni anno con comunicazione reciproca della località di soggiorno e del recapito anche telefonico e con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana;
in difetto di accordo trascorrerà con il padre la prima Per_1 settimana di agosto negli anni dispari e la seconda settimana di agosto negli anni pari;
In via istruttoria: • disporre, alla luce delle gravi risultanze emerse dalla CTU in ordine alla problematica alcolemica ascritta alla ricorrente e qualora l'Ill.mo Giudicante lo ritenga necessario ai fini della compiuta definizione del presente procedimento, l'esecuzione, in favore della stessa, di accertamenti tossicologici comprensivi sia dell'analisi per la rilevazione di sostanze stupefacenti che dell'esame finalizzato all'individuazione di un eventuale uso cronico di alcol;
• ordinare, qualora l'Ill.mo Giudicante lo ritenga necessario ai fini della compiuta definizione del presente procedimento, l'esibizione dell'estratto conto, almeno dell'ultimo anno, della carta di credito
VISA *1790 intestata alla IG.ra Parte_1
• ammettersi , qualora l'Ill.mo Giudicante lo ritenga necessario ai fini della compiuta definizione del presente procedimento
, prova per interpello e testi sulle circostanze dedotte nelle memorie di cui all'art. 473 bis17 ss c.p.c.
Con il favore delle spese e competenze di giudizio.
*
Per il curatore speciale: dato atto dei provvedimenti assunti in data 01.07.24, come successivamente modificati con provvedimento in data 11.03.25.
- dato atto degli interventi in essere a sostegno del minore e dei genitori a carico dei servizi tutti coinvolti.
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione
Acquisire relazioni di aggiornamento da parte dei servizi tutti coinvolti in merito alla situazione del minore e del nucleo ritenute indispensabili ai fini del decidere nel merito
Disporre l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, confermando l'attuale Persona_1 collocazione abitativa presso il padre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
Disporre che il minore possa incontrare la madre:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola fino alla domenica sera alle
19,30, con facoltà del padre di accompagnare il minore in piscina - due pomeriggi infrasettimanali, di cui uno con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo
Disporre che il minore trascorra con ognuno dei genitori: - sette giorni durante le vacanze Natalizie, con alternanza annuale dei periodi in modo che il minore trascorra il Natale e il Capodanno ad anni alterni con ciascun genitore.
- tre giorni durante le vacanze Pasquali con alternanza dei periodi in modo che il minore la Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore.
- quindici giorni con ciascun genitore nel periodo estivo e sospensione del diritto di visita, da concordarsi ogni anno entro il 31 maggio e, in difetto di accordo, i primi quindici giorni di agosto con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari.
Disporre che prosegua la presa in carico del servizio di psicologica dell'età Persona_1 evolutiva per un sostegno e monitoraggio.
Disporre che entrambi i genitori proseguano percorsi individuali di sostegno alla genitorialità presso il Servizio di Psicologia dell'età evolutiva dell'ASL competente per territorio, volti a consentire ad entrambi di elaborare le proprie problematiche nella relazione genitoriale con il minore e tra loro quali figure genitoriali di riferimento.
Disporre la prosecuzione della presa in carico dell'Educativa territoriale e dell'intervento educativo a domicilio presso entrambi i genitori.
Prescrivere a entrambi i genitori di collaborare con il Servizio Sociale e di tà Controparte_2 evolutiva nell'interesse del minore.
Disporre che ognuno dei genitori provveda al mantenimento del figlio minore per i periodi di tempo che lo avrà con sé, valutando l'opportunità di disporre un assegno perequativo a carico di una delle parti, nella misura ritenuta congrua dal Tribunale adito tenuto conto della loro situazione reddituale e patrimoniale, qualora lo si ritenga necessario nell'interesse del minore, disponendo, altresì, che i genitori provvedano nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del minore come da Protocollo del Tribunale di Torino.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, da liquidarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione del minore al Patrocinio a Spese dello Stato.
*
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si tratta di regolamentare l'affidamento del minore , n. il 29 novembre 2018 a Persona_1
Torino da genitori tra loro non coniugati, rappresentato nel presente giudizio dal curatore speciale ex art. 473 bis .8 cpc.. L'assetto attualmente in vigore scaturisce dall'ordinanza 11 marzo 2025 integrata con successivo provvedimento in data 14 aprile 2025 , che così dispone.
Preso atto che il curatore del minore ha “…evidenziato le criticità oggettive nell'esercizio della bigenitorialità e richiama le osservazioni del proprio CTP insistendo per la prosecuzione della presa in carico, anche della madre da parte del Servizio di psicologia;
chiede l'attivazione di un'educativa territoriale con prescrizione di collaborazione e relazione di aggiornamento a tre/quattro mesi anche relativamente all'attuale contesto scolastico;
condivide le modalità suggerite dal CTU quanto al diritto di visita;
insiste per l'attuazione del regime proposto dal CTU quanto al collocamento rimessa all'esito la valutazione del regime di affidamento”;
dato atto che, giusta ordinanza 1.7.2024, il regime vigente prevede “…l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, confermando l'attuale collocazione abitativa presso la Persona_1 madre con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione...che il padre, salvo diverso accordo, possa incontrare il figlio: - a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola (ovvero dalle 18,00) fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola a casa della madre;
- un pomeriggio durante la settimana quando il minore trascorrerà il fine settimana con il padre;
due pomeriggi infrasettimanali, di cui uno con pernottamento e riaccompagnamento a scuola o dalla madre il giorno successivo, quando il minore trascorrerà il fine settimana con la madre;
sette giorni durante le vacanze Natalizie e tre durante quelle
Pasquali con alternanza delle festività e due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (quest'anno o dal 1 al 15 agosto ovvero dal 16 al 31 agosto)…che sia preso in carico dal servizio di psicologica dell'età evolutiva per Persona_1 un percorso di valutazione e sostegno.
Dispone che entrambi i genitori intraprendano percorsi individuali di sostegno alla genitorialità preso il Servizio di Psicologia dell'età evolutiva dell'ASL competente per territorio, volti a consentire ad entrambi di elaborare le proprie problematiche nella relazione genitoriale con il minore e tra loro quali figure genitoriali di riferimento…che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore mediante il versamento di un assegno periodico di €. 300,00, annualmente adeguato secondo indice
ISTAT, oltre al 50% alle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Torino”;
rilevato che la CTU ha evidenziato:
- che fa difficoltà ad affidarsi ai suoi genitori ma in misura diversa, perché con la madre Per_1 non sente riconosciuti i bisogni di base, mentre teme il padre quando questi si irrigidisce su posizioni educative sentite eccessivamente rigide che tuttavia se poste nei giusti toni, lo fanno riflettere e crescere nel rispetto delle regole;
- che il padre “…comunicava di aver compreso il suo limite e di aver intrapreso una psicoterapia privata con il dott.…A differenza della signora , tuttavia, mostra di esser in contatto Persona_2 con i bisogni evolutivi del figlio preoccupandosi dell'ambiente in cui vive e raccogliendo quanto di allarmante riportato dal figlio in merito a presenze maschili, difficoltà legate al rapporto con la sorella, problemi nell'ambiente materno, difficoltà scolastiche”;
- che, per contro, la madre (di cui sono state evidenziate le “capacità manipolative”) “…vuole bene a suo figlio ma risulta inadeguata dal punto di vista della genitorialità. Durante tutto il contesto dell'iter peritale la signora ha continuamente scaricato sull'ex compagno l'inadeguatezza genitoriale, non mostrando di attivarsi sia perché da una parte non ha dentro una capacità materna per il suo vissuto deprivato e sia perché non è capace di collaborare nella gestione genitoriale. La signora, infatti, esaspera il conflitto invece di trovare una mediazione senza tutelare il minore, mettendo confini che non sono negoziabili ma imposti…è in difficoltà a leggere la realtà oggettiva che la circonda, eccessivamente investita di sue proiezioni, ed è in difficoltà a dare regole sulla base di un oggetto combinato che da una parte contiene e dall'altra limita il figlio, utilizzando il papà per completare il suo ruolo materno. Spinge il bambino ad essere adulto in una mutua idealizzazione, così che invece di chiedere aiuto alla mamma o essere aiutato a stare nei suoi panni di bambino Per_1 diventa il suo ometto, il suo accompagnatore adultizzato. La signora non riesce a Parte_1 differenziare l'adulto dal bambino, per poi integrarne nella crescita gli aspetti. Questo spinge al formarsi di una personalità pseudoadulta nel bambino, come nella disamina clinica più dettagliatamente espresso. Al contempo non si dedica alle difficoltà del figlio nel raggiungimento di traguardi evolutivi. Ne è un esempio l'indisponibilità mostrata durante l'iter peritale a togliere il pannolino che porta- tutt'ora a sei anni compiuti…”, aggiungendo che “…in mancanza di Per_1 una presa in carico urgente, si ritiene pertanto altamente pregiudizievole il permanere del minore nel contesto materno finché la presa in carico terapeutica della signora non porti a un Parte_1 cambiamento significativo del suo funzionamento”.
Preso atto che il CTU, dopo avere svolto una serie di osservazioni sui rilevi dell'avvocato della signora (che non si è avvalsa di un CTP) “…entrata nell'iter peritale il giorno antecedente Parte_1
l'invio della bozza senza aver potuto presenziare agli incontri peritali…”, ha pertanto concluso nei seguenti termini “…per le singole caratteristiche di funzionamento necessitano di un percorso di sostegno alla genitorialità presso la Neuropsichiatria Infantile di competenza. I tratti di inadeguatezza, tuttavia, sono maggiormente riscontrabili nella madre-che li nega- la quale necessita una presa in carico presso il servizio di Psicologia adulti per elaborare le importanti fragilità emerse a causa delle profonde carenze infantili a cui è stata esposta e che interferiscono gravemente nelle sue capacità genitoriali. La signora potrebbe così elaborare sofferenze pregresse a livelli infantili Parte_1 e investire al meglio le sue capacità intellettive meno interferite emotivamente nell' investimento cognitivo. E 'doveroso ricordare che nel contesto materno vi è anche la figlia, madre di una minore di un anno. Il signor , più consapevole e capace di leggere la realtà e soprattutto di accettare Per_1 aiuto laddove riscontri difficoltà nello svolgere le funzioni paterna, ha già intrapreso un percorso di psicoterapia privata con il dottor…a fronte della presa di consapevolezza delle sue parti fragili rispetto alla capacità genitoriale.
Pertanto, allo stato attuale, si ritiene opportuno, in accordo con la CTP del curatore speciale dottoressa e con la CTP del sig. , il temporaneo mantenimento del Persona_3 Per_1 regime di affidamento congiunto con il domicilio prevalente dal padre nell'attesa del riscontro della urgente prese in carico dei Servizi preposti.
*
Ritenuta la necessità di adottare, alla luce delle considerazioni che precedono, un provvedimento di modifica della collocazione del minore in conformità alle richieste del curatore speciale, con regolamentazione delle visite materne in conformità alle indicazioni del CTU (due pomeriggi infrasettimanali dalla mamma, uno con pernotto, l'altro fino alle 19.30.; due week -end alterni al mese dalla madre. Il padre lo può portare il sabato mattina a nuoto alle 9.30 e lasciarlo alla madre che subentra. La domenica sera il padre lo prenderà alle 19.30”;
ritenuto di dovere prevedere nell'interesse del minore gli interventi di sostegno individuati dalla CTU
(… 1. Intervento di educativa a domicilio presso entrambi i genitori 2. Servizio di presa in carico dell'Educativa Territoriale come affido diurno quando il minore è presso la madre in attività' proposte sul territorio(sport) inclusive e sperimentanti relazioni di gruppo e supporto didattico extra- familiare, da svolgere con modalità' e tempi del servizio.
3. Richiesta alla NP di presa in carico dei genitori per il sostegno alla genitorialità.
4. Richiesta alla NP di presa in carico psicoterapeutica del minore”);
ritenuto di rimettere al definitivo la valutazione delle osservazioni formulate a verbale dalla Difesa della ricorrente salvo sin d'ora considerare:
che la dr.ssa si è limitata a verificare, quanto al minore, come “Dalla valutazione integrata dei Per_4 punteggi ottenuti alle Matrici Progressive di Raven (QI=94, r.p. 35, i.c. 95% 87-101) e alla WISC IV
(somministrata dalla Dott.ssa QIt=93) è possibile ipotizzare - al momento attuale - un Per_5 funzionamento cognitivo complessivamente adeguato”, valutazione riportata nella CTU;
che nessun elemento contrario emerge dall'incontro del 17/09/2024 tra il CTU, la NP e i Servizi
Sociali; che le valutazioni del CTU superano in ogni modo i suggerimenti dei Servizi per altro risalenti al giugno 2024:
ritenuto di dovere contestualmente sospendere il contributo a carico del padre al mantenimento del minore e che ogni ulteriore determinazione relativa agli aspetti economici della crisi va rimessa al definitivo;
ritenuto che ogni determinazione in merito alla scuola frequentata dal bambino potrà essere adottata al termine dell'anno scolastico in corso previo monitoraggio ed acquisizione di relazione di aggiornamento;
pqm
, a modifica di ogni precedente provvedimento dispone:
ferma restando la condivisione dell'affidamento, dispone la collocazione immediata del minore
, nato a [...] in data [...] presso il padre res. a Torino Corso Persona_1
Brescia 21, con la seguente provvisoria regolamentazione delle visite materne: due pomeriggi infrasettimanali dalla mamma, uno con pernotto, l'altro fino alle 19.30; week -end alternati fermo restando che il padre lo potrà portare il sabato mattina a nuoto alle 9.30 e lasciarlo alla madre che subentra. La domenica sera il padre lo prenderà alle 19.30; per le vacanze estive due settimane dalla madre non consecutive;
ed ancora sette giorni durante le vacanze Natalizie e tre durante quelle Pasquali con alternanza delle festività.
Sospende il contributo a carico del padre al mantenimento del minore.
Dispone e conferma i seguenti interventi:
1. Intervento di educativa a domicilio presso entrambi i genitori
2. Servizio di presa in carico dell'Educativa Territoriale;
3. Presa in carico dei genitori da parte della per il sostegno alla CP_2
genitorialità.
4. Presa in carico psicoterapeutica da parte della del minore. CP_2
*
La successiva ordinanza 14 aprile 2025 (sub n.1) ha per altro chiarito, su richiesta della ricorrente, che con riguardo alle festività Natalizie, salvo diverso accordo, il minore trascorrerà:
- Sette (7) giorni delle vacanze Natalizie con un genitore e i successivi sette (7) giorni con
l'altro genitore. L'alternanza avverrà annualmente, in modo che, se in un anno il minore trascorre il periodo dal 24 dicembre al 31 dicembre con la madre, l'anno successivo tale periodo sarà trascorso con il padre. Il periodo dal 1° gennaio al 7 gennaio sarà assegnato al genitore opposto rispetto al primo periodo. In caso di mancato accordo dei genitori il primo periodo delle vacanze Natalizie 2025 (24 dicembre al 31 dicembre) sarà di pertinenza della madre.
con riguardo alle festività Pasquali, salvo diverso accordo, il minore trascorrerà:
- tre (3) giorni delle vacanze Pasquali con un genitore e tre (3) giorni con l'altro genitore.
L'alternanza avverrà annualmente: ad esempio, se in un anno il minore trascorre i giorni di
Pasqua (dal “Venerdì Santo” alla domenica di Pasqua) con il padre, l'anno successivo sarà la madre a beneficiare di tale periodo e viceversa.
In caso di mancato accordo dei genitori con riferimento alle vacanze Pasquali 2025, dispone che il primo periodo delle vacanze, dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua, sia di spettanza del padre, il secondo periodo, dal Lunedì dell'Angelo fino al rientro a scuola, della madre.
*
Si tratta di impianto che deve essere mantenuto.
a) Sul regime di affidamento e sulla collocazione del minore.
Valgano le osservazioni di cui all'ordinanza 11 marzo 2025, per quanto consta non impugnata, con le seguenti precisazioni.
Anzitutto le critiche alla CTU articolate dalla Difesa materna negli scritti conclusivi altro non rappresentano che mere allegazioni difensive, non provenienti da un soggetto processuale munito delle necessarie competenze tecniche – quale sarebbe stato il CTP di cui la parte non ha inteso avvalersi - pertanto inidonee a scalfire sotto l'aspetto metodologico – di ciò si duole il Difensore -
l'operato del consulente le cui conclusioni, non inficiate da vizi logici, sono supportate da adeguate motivazioni.
Del resto, le contestazioni della Difesa, tempestivamente sollevate in udienza 5 febbraio 2025 successiva al deposito dell'elaborato, sono già state esaminate e valutate nella già menzionata ordinanza, aggiungendosi che il mancato deposito, con l'elaborato, delle osservazioni del precedente difensore della ricorrente (che non aveva neppure parte alle operazioni), per altro commentate puntualmente dallo stesso CTU, non ha determinato alcun pregiudizio al diritto di difesa avendo la parte potuto comunque, come detto, interloquire sul contenuto dell'elaborato.
Va poi rimarcato come il regime vada incontro alle sollecitazioni del curatore che ne ha chiesto la conferma valutandolo, tra l'altro, come conforme all'interesse del minore alla continuità affettiva con la sorella a sua volta mamma di una bambina, “che rappresenta per lui una figura di Tes_1 riferimento affettivo e di continuità” e che vive con la madre, e rispetto alla quale non è emersa in CTU alcuna criticità nella relazione col fratellino, e, dall'altro, opportunamente stigmatizzando come la conflittualità genitoriale sia di ostacolo ad una collocazione paritetica evidenziando la necessità di stabilità – e, si aggiunga, di relazioni certe - cui il minore ha diritto.
Le perduranti problematiche esplicitate dalla NP (“Sicuramente l'importante conflitto tra i genitori, entrambe figure fondamentali è di ostacolo alla crescita serena del bambino, ed entrambi appaiono ancora molto invischiati in queste dinamiche. L'intervento educativo richiesto dalla Assistente
Sociale già diversi mesi orsono e che purtroppo non è ancora potuto iniziare per carenza di risorse potrebbe essere di sicuro molto utile per avere uno sguardo professionale sulle dinamiche presenti e per offrire al bambino una figura di supporto nella quotidianità”) senza necessariamente indurre un affido, pur temporaneo, ai Servizi, - e tanto meno quello esclusivo al padre come il pretende Per_1 in prima battuta - possono essere affrontate e, auspicabilmente superate, con il supporto discendente dalle indispensabili prese in carico del nucleo.
Pertanto, appare infondata la richiesta di rinnovo della CTU così come appare superflua l'istruttoria sui cui le parti hanno insistito.
Conclusivamente non vi è ragione per derogare al regime legale di affidamento con esercizio separato della responsabilità genitoriale, modulando il diritto di visita materno in conformità ai provvedimenti in vigore senza necessità di maggior dettaglio, salvo indicare, come richiesto dal curatore, che il week end materno avrà inizio il venerdì all'uscita da scuola.
b) Sull'assegnazione della casa familiare
La richiesta materna, indirizzata alternativamente su due immobili, non essendo la collocataria del minore, non può essere accolta.
Le considerazioni svolte sul punto nell'ordinanza 1.7.2024 sono dunque superate.
c) Sul mantenimento del minore.
Si può provvedere, come richiesto dal , per il mantenimento in base ai tempi di permanenza, Per_1 senza ulteriori contribuzioni, e riparto delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo
Tribunale.
d) Sulle spese di lite.
Si registra, quanto al regime di affidamento, una reciproca soccombenza avendo il convenuto concluso infondatamente per un'esclusività a proprio favore.
Sulla collocazione del minore il è vittorioso così come, di conseguenza, sul regime di visita. Per_1
Sull'assegnazione della casa la ricorrente è drasticamente soccombente. Sul contributo al mantenimento le conclusioni sono identiche.
Ne consegue che la ricorrente dovrà rifondere al convenuto le spese di lite che, previa compensazione che si stima equo contenere nella misura di ½, si liquidano come in dispositivo con valori minimi per le quattro fasi, scaglione 26.000,01- 52.000.
Le spese del curatore vanno poste a solidale carico delle parti con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 t.t. spese di giustizia stante l'ammissione al PSS trattandosi di attività svolta nell'interesse del minore.
Spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte ricorrente e del convenuto giusta metà trattandosi di attività svolta , invero, nel loro interesse (l'ordinanza che la dispose è così motivata: “le ragioni di perdurante dissenso espresse dalle parti impongono di ricorrere ad un immediato approfondimento di indagine istruttoria mediante ricorso ad una CTU”).
La ricorrente era stata ammessa al PSS con provvedimento 3.10.2023.
Il nuovo procuratore della parte ha riferito che il suo nucleo familiare “composto da n. 4 persone, a tutto il 2024, ha maturato un reddito complessivo di euro 15.226,03. Il nucleo avrebbe superato il limite di reddito fissato per l'anno 2024 per il godimento del gratuito patrocinio”.
Ne consegue che il beneficio va revocato (ma con decorrenza 1.1.2024)
pqm
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
a) Dispone la condivisione dell'affidamento del minore , nato a Persona_1
Torino in data 29.11.2018, con collocazione presso il padre res. a Torino Corso Brescia 21, ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione;
b) Dispone la seguente regolamentazione delle visite materne: due pomeriggi infrasettimanali, uno con pernotto, l'altro fino alle 19.30; week end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola, fermo restando che il padre lo potrà portare il sabato mattina a nuoto alle 9.30 e lasciarlo alla madre che subentra. La domenica sera il padre lo prenderà alle 19.30; per le vacanze estive due settimane dalla madre non consecutive;
ed ancora sette (7) giorni delle vacanze Natalizie con un genitore e i successivi sette (7) giorni con l'altro genitore. L'alternanza avverrà annualmente, in modo che, se in un anno il minore trascorre il periodo dal 24 dicembre al 31 dicembre con la madre, l'anno successivo tale periodo sarà trascorso con il padre. Il periodo dal 1° gennaio al 7 gennaio sarà assegnato al genitore opposto rispetto al primo periodo. In caso di mancato accordo dei genitori il primo periodo delle vacanze Natalizie 2025 (24 dicembre al 31 dicembre) sarà di pertinenza della madre. Con riguardo alle festività Pasquali, salvo diverso accordo, il minore trascorrerà: tre (3) giorni delle vacanze Pasquali con un genitore e tre (3) giorni con l'altro genitore. L'alternanza avverrà annualmente: ad esempio, se in un anno il minore trascorre i giorni di Pasqua (dal “Venerdì Santo” alla domenica di
Pasqua) con il padre, l'anno successivo sarà la madre a beneficiare di tale periodo e viceversa.
c) Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio nei periodi in cui lo ha con sé, con suddivisone al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo
Tribunale.
d) Conferma i seguenti interventi a favore del nucleo del minore:
1. Intervento di educativa a domicilio presso entrambi i genitori 2. Servizio di presa in carico dell'Educativa Territoriale;
3. Presa in carico dei genitori da parte della per il sostegno alla genitorialità. CP_2
4. Presa in carico psicoterapeutica da parte della del minore. CP_2
e) Condanna la ricorrente a rifondere al convenuto le spese di lite che, previa compensazione al
50% , liquida in € 1.904,00, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA.
f) Condanna ricorrente e convenuto al pagamento delle spese del curatore speciale che liquida in € 3.808.00 oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 t.u. spese di giustizia.
g) Condanna parte ricorrente e il convenuto al pagamento delle spese di CTU liquidate con separato decreto giusta metà.
h) Revoca l'ammissione al PSS di nata a [...] Parte_1
(Messico) in data 26.06.1983.
Si comunichi ai Servizi sociali NP/psicologia tramite assistenti sociali in sede.
Torino, 12 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AL TA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. AL TA Presidente rel.
dott. Isabella Messina Giudice
dott. Annalisa Falconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 189/2024 promossa da:
nata a [...] in data [...], CF Parte_1
, rappresentata e difesa in virtù di mandato su foglio a parte allegato all'atto C.F._1 di costituzione nuovo difensore dall'Avv. Lina Cutrupi,
RICORRENTE
Contro
Cod. Fisc.: , nato o ad Acqui Terme (AL) in data 02 Controparte_1 CodiceFiscale_2 marzo 1978 e residente in [...], Corso Brescia n. 21, in qualità di padre di Per_1
, Cod. Fisc.: , nato a [...], in data [...], rappresentato
[...] CodiceFiscale_3
e difeso dall'Avv. Marta GRAZIANO del Foro di Cuneo, Cod. Fisc.: , CodiceFiscale_4 giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in
Cuneo, Via Asilo n. 5,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero E nei confronti del curatore speciale del minore , n. a Torino il 29.11.1998 Avv. Persona_1
LV IN ( ), nominata giusta provvedimento in data 09/05/2024, C.F._5 emesso dal Tribunale di Torino, nell'ambito del presente procedimento, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Beaumont 23,
CONCLUSIONI
Per la ricorrente
Visto il provvedimento del 11.03.2025 emesso nel giudizio indicato in epigrafe a modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti pronunciati in data 01.07.2024, con il quale il Giudice
Presidente ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 28 cpc, la scrivente difesa,
Insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate in atti (testimoniale e per interrogatorio formale) e per le richieste formulate in udienza 05.02.2025 in sede di osservazioni alla CTU e chiede la rinnovazione della CTU psicologica con affidamento dell'incarico ad altro Consulente.
Nell'interesse della IG.ra , formula le seguenti Parte_1
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale
In via istruttoria
- Disporre l'audizione testimoniale e l'interrogatorio formale sui fatti di cui in narrativa del ricorso da n. 1 a 16 e della memoria ex art 473 bis n. 17 comma 1 cpc da n. 1 a 46 da intendersi quali capitoli di prova (premessa la locuzione “Vero che” ed eventualmente epurati di elementi valutativi e/o generici) con la teste , anche in prova contraria sugli eventuali capitoli di prova Testimone_1 avversari;
- Disporre la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio psicologica in ragione delle osservazioni già formulate da parte ricorrente alla CTU ed in disamina CTU conferendo incarico a diverso consulente;
- Ammettere, come da richiesta in sede di disamina CTU, la produzione in giudizio delle osservazioni alla CTU formulate dal legale di parte ricorrente in sede di operazioni peritali in quanto non versate in atti dalla CTU;
- Disporre, come da richiesta in sede di disamina CTU, l'audizione delle maestre dell'Istituto
IC AR LP in verifica ed aggiornamento sul minore (andamento Persona_1 scolastico, rapporto con i compagni/le maestre, ruolo dei genitori);
In via principale
- Dichiarare che il figlio minore sia affidato congiuntamente ai due Persona_1 genitori con collocamento prevalente presso la mamma IG.ra ; Parte_1 - Assegnare la casa familiare sita in Torino Via Lauro Rossi n. 37 alla signora che Parte_1 vi vivrà con il figlio, autorizzando da subito la residenza anagrafica del minore, della madre e del di lei tutto nucleo familiare (comprese figlia e nipote) presso detta abitazione (ovvero in subordine: rientro del nucleo madre, figli e nipote nella casa familiare di Corso Brescia 21 e assegnazione della stessa);
- Disporre che il padre vedrà il figlio ogni pomeriggio dalle ore 18.00 alle ore 20.00 venendolo a prendere alle ore 18.00 a casa e riportandolo alle ore 20.00 presso la sua abitazione, nonché un weekend ogni due settimane prendendolo a casa il venerdì alle ore 18.00 e riportandolo la domenica alle ore 20.00;
- Disporre per le festività/altre attività il seguente calendario:
- durante le vacanze Natalizie ad anni alterni sette giorni dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal
31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore (in caso di mancato accordo dal 23 al 30 dicembre con la mamma per l'anno corrente 2025-2026) e durante quelle Pasquali tre giorni con ciascun genitore con alternanza delle festività di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo (in caso di mancato accordo: con la mamma per l'anno 2026 dal venerdì ore 9 alla domenica di Pasqua ore 20:30 e, per l'anno 2027, dal giovedì ore 9 al venerdì ore 20:30 ed il UN dell'Angelo dalle ore 9 sino al rientro a scuola, e così
a seguire nei successivi anni);
- durante il periodo estivo due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di mancato accordo: per l'anno 2026 dal 1 al 15 agosto con la mamma ovvero dal 16 al 31 agosto con il papà);
- altre festività calendarizzate ad anni alterni presso ciascun genitore;
- il giorno del compleanno del minore ad anni alterni con ciascun genitore;
- il giorno del compleanno di ciascun genitore il minore lo trascorrerà con il genitore;
- attività extrascolastica previamente condivisa e concordata tra i genitori secondo le inclinazioni, desideri, attitudini del minore;
- Dichiarare il sig. tenuto al mantenimento del figlio minore Controparte_1 Per_1
ai sensi dell'art. 148 c.c.;
[...]
- Determinare dovuto da parte del sig. un assegno di mantenimento in favore del Controparte_1 figlio minore, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, nella Parte_1 misura di almeno euro 500,00 mensili o di quella diversa (minore o maggiore) somma che si riterrà giusto ed equo determinare, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso;
- Statuire che detto assegno dovrà essere oggetto di rivalutazione calcolata sulla base degli indici
ISTAT; - Porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle spese Controparte_1 mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, sportive, ricreative e supplementari (ad esempio corsi estivi e/o di lingua) relative al figlio minore.
In via subordinata, visti e considerati i provvedimenti più recenti emessi in modifica dal Giudice Presidente Dott.
TA, si formulano le ulteriori conclusioni relative all'affidamento e al mantenimento ex art 473 bis n. 19 cpc
- Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento paritetico settimanale alternato (dal lunedì alla domenica sera) presso ciascun genitore e residenza anagrafica presso la mamma IG.ra con esercizio disgiunto della Parte_1 responsabilità genitoriale riguardo le decisioni di ordinaria amministrazione secondo il calendario di collocamento e congiunto sulle questioni di straordinaria amministrazione nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio minore;
- Assegnare la casa familiare sita in Torino Via Lauro Rossi n. 37 alla IG.ra Parte_1 che vi vivrà con il figlio, autorizzando da subito la residenza anagrafica del minore, della madre e del di lei tutto nucleo familiare (comprese figlia e nipote) presso detta abitazione (ovvero in subordine: rientro del nucleo madre, figli e nipote nella casa familiare di Corso Brescia 21 e assegnazione della stessa);
- Disporre il mantenimento diretto del minore da parte di ciascun genitore durante il collocamento;
- Disporre per le festività/altre attività il seguente calendario:
- durante le vacanze Natalizie ad anni alterni sette giorni dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal
31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore (in caso di mancato accordo dal 23 al 30 dicembre con la mamma per l'anno corrente 2025-2026) e durante quelle Pasquali tre giorni con ciascun genitore con alternanza delle festività di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo (in caso di mancato accordo: con la mamma per l'anno 2026 dal venerdì ore 9 alla domenica di Pasqua ore 20:30 e, per l'anno 2027, dal giovedì ore 9 al venerdì ore 20:30 ed il UN dell'Angelo dalle ore 9 sino al rientro a scuola, e così
a seguire nei successivi anni);
- durante il periodo estivo due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di mancato accordo: per l'anno 2026 dal 1 al 15 agosto con la mamma ovvero dal 16 al 31 agosto con il papà);
- altre festività calendarizzate ad anni alterni presso ciascun genitore;
- il giorno del compleanno del minore ad anni alterni con ciascun genitore;
- il giorno del compleanno di ciascun genitore il minore lo trascorrerà con il genitore;
- attività extrascolastica previamente condivisa e concordata tra i genitori secondo le inclinazioni, desideri, attitudini del minore.
- Statuire che le detrazioni fiscali spettino al 50% a ciascun genitore;
- Statuire che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla IG.ra in quanto Parte_1 percettrice di un reddito inferiore;
- Statuire che le spese straordinarie previamente condivise, concordate e documentate siano suddivise al 50% tra i genitori secondo il Protocollo del Tribunale di Torino;
In via di ulteriore subordine nella denegata ipotesi in cui il Tribunale confermasse l'affidamento congiunto con collocamento prevalente presso il padre
- Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_1 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale riguardo le decisioni di ordinaria amministrazione secondo il calendario di collocamento/visita e congiunto sulle questioni di straordinaria amministrazione nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio minore;
- Assegnare la casa familiare sita in Torino Via Lauro Rossi n. 37 alla IG.ra Parte_1 in coabitazione con il figlio ovvero in subordine: rientro del nucleo madre, figli e nipote nella casa familiare di Corso Brescia 21;
- Disporre che la mamma IG.ra possa tenere con sé il minore Parte_1 Per_1
con il seguente calendario di visita:
[...]
- due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento e riaccompagnamento a scuola o dal padre il giorno successivo e fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola o dal padre;
- durante le vacanze Natalizie ad anni alterni sette giorni dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal
31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore (in caso di mancato accordo dal 23 al 30 dicembre con la mamma per l'anno corrente 2025-2026) e durante quelle Pasquali tre giorni con ciascun genitore con alternanza delle festività di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo (in caso di mancato accordo: con la mamma per l'anno 2026 dal venerdì ore 9 alla domenica di Pasqua ore 20:30 e, per l'anno 2027, dal giovedì ore 9 al venerdì ore 20:30 ed il UN dell'Angelo dalle ore 9 sino al rientro a scuola, e così a seguire nei successivi anni);
- durante il periodo estivo due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di mancato accordo: per l'anno 2026 dal 1 al 15 agosto con la mamma ovvero dal 16 al 31 agosto con il papà);
- altre festività calendarizzate ad anni alterni presso ciascun genitore;
- il giorno del compleanno del minore ad anni alterni con ciascun genitore;
- il giorno del compleanno di ciascun genitore il minore lo trascorrerà con il genitore;
- attività extrascolastica previamente condivisa e concordata tra i genitori secondo le inclinazioni, desideri, attitudini del minore;
- Statuire che le detrazioni fiscali e l'assegno unico spettino al 50% a ciascun genitore;
- Statuire che le spese straordinarie previamente condivise, concordate e documentate siano suddivise al 50% tra i genitori secondo il Protocollo del Tribunale di Torino.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche per la fase cautelare
***
Per il convenuto:
In ogni caso :- respingere, la richiesta di assegnazione della casa sita in Torino, Via Lauro Rossi, 37 non sussistendone i presupposti di legge;
- respingere, la richiesta formulata in subordine da controparte con la memoria ex art 473 bis 17, co.
1, cpc di assegnazione della casa sita in Torino, C.so Brescia n. 21 non sussistendone i presupposti di legge;
- confermare la presa in carico dei genitori presso il servizio di NP per il sostegno alla genitorialità
e del figlio minore presso il servizio di NP psicoterapeutica per il monitoraggio della situazione e per offrire al bambino e agli adulti ogni più opportuno intervento di supporto, anche psicologico e genitoriale, in questo delicato momento della vicenda separativa dei genitori;
- confermare la presa in carico del minore presso l'Educativa Territoriale come affido Per_1 diurno quando il minore è presso la madre;
In via principale: - disporre, alla luce delle gravi risultanze individuate dalla CTU, l'affidamento esclusivo al padre del figlio minore;
Persona_1
- disporre che la madre, salvo diversi accordi con il genitore coaffidatario e solo dopo aver reperito idonea abitazione e comunicato al padre la propria residenza, veda e tenga con sé il figlio:
- a fine settimana alternati dal sabato mattina con prelievo del minore presso il luogo in cui Per_1 svolge l'attività sportiva (con subentro della madre) sino alle ore 19 30 della domenica quando accompagnerà il minore presso l'abitazione paterna;
- due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì ed il mercoledì), uno con pernottamento e l'altro fino alle 19:30;
- durante le vacanze natalizie un anno dal 24 al 31 dicembre e l'anno successivo dal 1 gennaio al 7 gennaio e così di seguito alternativamente (S. Natale 2025 con il padre), restando inteso che il genitore che avrà con sè il figlio nella prima settimana sopra individuata dovrà riaccompagnarlo presso l'abitazione dell'altro genitore entro le ore 10.00 del giorno 31 dicembre;
- le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni (Pasqua 2026 con la madre); - in occasione delle festività infrasettimanali, comprensive di eventuali “ponti”, in alternanza con l'altro genitore;
il minore trascorrerà i compleanni con entrambi i genitori;
la prima festività spetterà al padre e così di seguito;
- per due settimane non consecutive nel periodo estivo da concordare entro il 15 maggio di ogni anno con comunicazione reciproca della località di soggiorno e del recapito anche telefonico e con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana;
in difetto di accordo trascorrerà con il padre la prima settimana di Per_1 agosto negli anni dispari e la seconda settimana di agosto negli anni pari;
- respingere la richiesta di assegnazione della casa sita in Torino, Via Lauro Rossi, 37 non sussistendone i presupposti di legge;
- respingere, la richiesta formulata in subordine da controparte con la memoria ex art 473 bis 17, co.
1, cpc di assegnazione della casa sita in Torino, C.so Brescia n. 21 non sussistendone i presupposti di legge;
- disporre a carico dei genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento diretto del figlio Per_1 nel periodo in cui ciascuno lo ha con sé oltre il 50% delle spese mediche, specialistiche, scolastiche, per le attività ludico-ricreative dei figli secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra magistrati ed avvocati del Trib. Di Torino del 15.03.2016;
In via di subordine: - disporre l'affidamento condiviso del figlio minore Persona_1 con collocazione anagrafica e dimora principale presso l'abitazione del padre e disporre, nell'interesse del minore ed al fine di contenere i motivi di contrasto genitoriale, che il padre eserciti prevalentemente la responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni sulle questioni di maggior importanza per la vita e la crescita del minore;
- disporre che la madre, salvo diversi accordi con il genitore coaffidatario e solo dopo aver reperito idonea abitazione e comunicato al padre la propria residenza, veda e tenga con sé il figlio:
- a fine settimana alternati dal sabato mattina con prelievo del minore presso il luogo in cui Per_1 svolge l'attività sportiva (con subentro della madre) sino alle ore 19 30 della domenica quando accompagnerà il minore presso l'abitazione paterna;
- due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì ed il mercoledì), uno con pernottamento e l'altro fino alle 19:30;
- durante le vacanze natalizie un anno dal 24 al 31 dicembre e l'anno successivo dal 1° gennaio al 7 gennaio e così di seguito alternativamente (S. Natale 2025 con il padre), restando inteso che il genitore che avrà con sè il figlio o nella prima settimana sopra individuata dovrà riaccompagnarlo presso l'abitazione dell'altro genitore entro le ore 10.00 del giorno 31 dicembre;
- le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni (Pasqua 2026 con la madre); - in occasione delle festività infrasettimanali, comprensive di eventuali “ponti”, in alternanza con l'altro genitore;
il minore trascorrerà i compleanni con entrambi i genitori;
la prima festività spetterà al padre e così di seguito;
- per due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordare entro il 15 maggio di ogni anno con comunicazione reciproca della località di soggiorno e del recapito anche telefonico e con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana;
in difetto di accordo trascorrerà con il padre la prima Per_1 settimana di agosto negli anni dispari e la seconda settimana di agosto negli anni pari;
- disporre a carico dei genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento diretto del figlio Per_1 nel periodo in cui ciascuno lo ha con sé oltre il 50% delle spese mediche, specialistiche, scolastiche, per le attività ludico-ricreative dei figli secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra magistrati ed avvocati del Trib. Di Torino del 15:03.2016;
In via di estremo subordine:
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione Persona_1 anagrafica e dimora principale presso l'abitazione del padre e disporre, nell'interesse del minore ed al fine di contenere i motivi di contrasto genitoriale, che le parti possano esercitare anche disgiuntamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
- disporre che la madre, salvo diversi accordi con il genitore coaffidatario e solo dopo aver reperito idonea abitazione e comunicato al padre la propria residenza, veda e tenga con sé il figlio:
- a fine settimana alternati dal sabato mattina con prelievo del minore presso il luogo in cui Per_1 svolge l'attività sportiva (con subentro della madre) sino alle ore 19:30 della domenica quando accompagnerà il minore presso l'abitazione paterna;
- due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì ed il mercoledì), uno con pernottamento e l'altro fino alle 19:30;
- durante le vacanze natalizie un anno dal 24 al 31 dicembre e l'anno successivo dal 1 gennaio al 7 gennaio e così di seguito alternativamente (S. Natale 2025 con il padre), restando inteso che il genitore che avrà con sè i figli o nella prima settimana sopra individuata dovrà riaccompagnarlo presso l'abitazione dell'altro genitore entro le ore 10.00 del giorno 31 dicembre;
- le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni (Pasqua 2026 con la madre); - in occasione delle festività infrasettimanali, comprensive di eventuali “ponti”, in alternanza con l'altro genitore;
il minore trascorrerà i compleanni con entrambi i genitori;
la prima festività spetterà al padre e così di seguito;
- per due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordare entro il 15 maggio di ogni anno con comunicazione reciproca della località di soggiorno e del recapito anche telefonico e con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana;
in difetto di accordo trascorrerà con il padre la prima Per_1 settimana di agosto negli anni dispari e la seconda settimana di agosto negli anni pari;
In via istruttoria: • disporre, alla luce delle gravi risultanze emerse dalla CTU in ordine alla problematica alcolemica ascritta alla ricorrente e qualora l'Ill.mo Giudicante lo ritenga necessario ai fini della compiuta definizione del presente procedimento, l'esecuzione, in favore della stessa, di accertamenti tossicologici comprensivi sia dell'analisi per la rilevazione di sostanze stupefacenti che dell'esame finalizzato all'individuazione di un eventuale uso cronico di alcol;
• ordinare, qualora l'Ill.mo Giudicante lo ritenga necessario ai fini della compiuta definizione del presente procedimento, l'esibizione dell'estratto conto, almeno dell'ultimo anno, della carta di credito
VISA *1790 intestata alla IG.ra Parte_1
• ammettersi , qualora l'Ill.mo Giudicante lo ritenga necessario ai fini della compiuta definizione del presente procedimento
, prova per interpello e testi sulle circostanze dedotte nelle memorie di cui all'art. 473 bis17 ss c.p.c.
Con il favore delle spese e competenze di giudizio.
*
Per il curatore speciale: dato atto dei provvedimenti assunti in data 01.07.24, come successivamente modificati con provvedimento in data 11.03.25.
- dato atto degli interventi in essere a sostegno del minore e dei genitori a carico dei servizi tutti coinvolti.
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione
Acquisire relazioni di aggiornamento da parte dei servizi tutti coinvolti in merito alla situazione del minore e del nucleo ritenute indispensabili ai fini del decidere nel merito
Disporre l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, confermando l'attuale Persona_1 collocazione abitativa presso il padre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
Disporre che il minore possa incontrare la madre:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola fino alla domenica sera alle
19,30, con facoltà del padre di accompagnare il minore in piscina - due pomeriggi infrasettimanali, di cui uno con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo
Disporre che il minore trascorra con ognuno dei genitori: - sette giorni durante le vacanze Natalizie, con alternanza annuale dei periodi in modo che il minore trascorra il Natale e il Capodanno ad anni alterni con ciascun genitore.
- tre giorni durante le vacanze Pasquali con alternanza dei periodi in modo che il minore la Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore.
- quindici giorni con ciascun genitore nel periodo estivo e sospensione del diritto di visita, da concordarsi ogni anno entro il 31 maggio e, in difetto di accordo, i primi quindici giorni di agosto con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari.
Disporre che prosegua la presa in carico del servizio di psicologica dell'età Persona_1 evolutiva per un sostegno e monitoraggio.
Disporre che entrambi i genitori proseguano percorsi individuali di sostegno alla genitorialità presso il Servizio di Psicologia dell'età evolutiva dell'ASL competente per territorio, volti a consentire ad entrambi di elaborare le proprie problematiche nella relazione genitoriale con il minore e tra loro quali figure genitoriali di riferimento.
Disporre la prosecuzione della presa in carico dell'Educativa territoriale e dell'intervento educativo a domicilio presso entrambi i genitori.
Prescrivere a entrambi i genitori di collaborare con il Servizio Sociale e di tà Controparte_2 evolutiva nell'interesse del minore.
Disporre che ognuno dei genitori provveda al mantenimento del figlio minore per i periodi di tempo che lo avrà con sé, valutando l'opportunità di disporre un assegno perequativo a carico di una delle parti, nella misura ritenuta congrua dal Tribunale adito tenuto conto della loro situazione reddituale e patrimoniale, qualora lo si ritenga necessario nell'interesse del minore, disponendo, altresì, che i genitori provvedano nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del minore come da Protocollo del Tribunale di Torino.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, da liquidarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione del minore al Patrocinio a Spese dello Stato.
*
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si tratta di regolamentare l'affidamento del minore , n. il 29 novembre 2018 a Persona_1
Torino da genitori tra loro non coniugati, rappresentato nel presente giudizio dal curatore speciale ex art. 473 bis .8 cpc.. L'assetto attualmente in vigore scaturisce dall'ordinanza 11 marzo 2025 integrata con successivo provvedimento in data 14 aprile 2025 , che così dispone.
Preso atto che il curatore del minore ha “…evidenziato le criticità oggettive nell'esercizio della bigenitorialità e richiama le osservazioni del proprio CTP insistendo per la prosecuzione della presa in carico, anche della madre da parte del Servizio di psicologia;
chiede l'attivazione di un'educativa territoriale con prescrizione di collaborazione e relazione di aggiornamento a tre/quattro mesi anche relativamente all'attuale contesto scolastico;
condivide le modalità suggerite dal CTU quanto al diritto di visita;
insiste per l'attuazione del regime proposto dal CTU quanto al collocamento rimessa all'esito la valutazione del regime di affidamento”;
dato atto che, giusta ordinanza 1.7.2024, il regime vigente prevede “…l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, confermando l'attuale collocazione abitativa presso la Persona_1 madre con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione...che il padre, salvo diverso accordo, possa incontrare il figlio: - a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola (ovvero dalle 18,00) fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola a casa della madre;
- un pomeriggio durante la settimana quando il minore trascorrerà il fine settimana con il padre;
due pomeriggi infrasettimanali, di cui uno con pernottamento e riaccompagnamento a scuola o dalla madre il giorno successivo, quando il minore trascorrerà il fine settimana con la madre;
sette giorni durante le vacanze Natalizie e tre durante quelle
Pasquali con alternanza delle festività e due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (quest'anno o dal 1 al 15 agosto ovvero dal 16 al 31 agosto)…che sia preso in carico dal servizio di psicologica dell'età evolutiva per Persona_1 un percorso di valutazione e sostegno.
Dispone che entrambi i genitori intraprendano percorsi individuali di sostegno alla genitorialità preso il Servizio di Psicologia dell'età evolutiva dell'ASL competente per territorio, volti a consentire ad entrambi di elaborare le proprie problematiche nella relazione genitoriale con il minore e tra loro quali figure genitoriali di riferimento…che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore mediante il versamento di un assegno periodico di €. 300,00, annualmente adeguato secondo indice
ISTAT, oltre al 50% alle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Torino”;
rilevato che la CTU ha evidenziato:
- che fa difficoltà ad affidarsi ai suoi genitori ma in misura diversa, perché con la madre Per_1 non sente riconosciuti i bisogni di base, mentre teme il padre quando questi si irrigidisce su posizioni educative sentite eccessivamente rigide che tuttavia se poste nei giusti toni, lo fanno riflettere e crescere nel rispetto delle regole;
- che il padre “…comunicava di aver compreso il suo limite e di aver intrapreso una psicoterapia privata con il dott.…A differenza della signora , tuttavia, mostra di esser in contatto Persona_2 con i bisogni evolutivi del figlio preoccupandosi dell'ambiente in cui vive e raccogliendo quanto di allarmante riportato dal figlio in merito a presenze maschili, difficoltà legate al rapporto con la sorella, problemi nell'ambiente materno, difficoltà scolastiche”;
- che, per contro, la madre (di cui sono state evidenziate le “capacità manipolative”) “…vuole bene a suo figlio ma risulta inadeguata dal punto di vista della genitorialità. Durante tutto il contesto dell'iter peritale la signora ha continuamente scaricato sull'ex compagno l'inadeguatezza genitoriale, non mostrando di attivarsi sia perché da una parte non ha dentro una capacità materna per il suo vissuto deprivato e sia perché non è capace di collaborare nella gestione genitoriale. La signora, infatti, esaspera il conflitto invece di trovare una mediazione senza tutelare il minore, mettendo confini che non sono negoziabili ma imposti…è in difficoltà a leggere la realtà oggettiva che la circonda, eccessivamente investita di sue proiezioni, ed è in difficoltà a dare regole sulla base di un oggetto combinato che da una parte contiene e dall'altra limita il figlio, utilizzando il papà per completare il suo ruolo materno. Spinge il bambino ad essere adulto in una mutua idealizzazione, così che invece di chiedere aiuto alla mamma o essere aiutato a stare nei suoi panni di bambino Per_1 diventa il suo ometto, il suo accompagnatore adultizzato. La signora non riesce a Parte_1 differenziare l'adulto dal bambino, per poi integrarne nella crescita gli aspetti. Questo spinge al formarsi di una personalità pseudoadulta nel bambino, come nella disamina clinica più dettagliatamente espresso. Al contempo non si dedica alle difficoltà del figlio nel raggiungimento di traguardi evolutivi. Ne è un esempio l'indisponibilità mostrata durante l'iter peritale a togliere il pannolino che porta- tutt'ora a sei anni compiuti…”, aggiungendo che “…in mancanza di Per_1 una presa in carico urgente, si ritiene pertanto altamente pregiudizievole il permanere del minore nel contesto materno finché la presa in carico terapeutica della signora non porti a un Parte_1 cambiamento significativo del suo funzionamento”.
Preso atto che il CTU, dopo avere svolto una serie di osservazioni sui rilevi dell'avvocato della signora (che non si è avvalsa di un CTP) “…entrata nell'iter peritale il giorno antecedente Parte_1
l'invio della bozza senza aver potuto presenziare agli incontri peritali…”, ha pertanto concluso nei seguenti termini “…per le singole caratteristiche di funzionamento necessitano di un percorso di sostegno alla genitorialità presso la Neuropsichiatria Infantile di competenza. I tratti di inadeguatezza, tuttavia, sono maggiormente riscontrabili nella madre-che li nega- la quale necessita una presa in carico presso il servizio di Psicologia adulti per elaborare le importanti fragilità emerse a causa delle profonde carenze infantili a cui è stata esposta e che interferiscono gravemente nelle sue capacità genitoriali. La signora potrebbe così elaborare sofferenze pregresse a livelli infantili Parte_1 e investire al meglio le sue capacità intellettive meno interferite emotivamente nell' investimento cognitivo. E 'doveroso ricordare che nel contesto materno vi è anche la figlia, madre di una minore di un anno. Il signor , più consapevole e capace di leggere la realtà e soprattutto di accettare Per_1 aiuto laddove riscontri difficoltà nello svolgere le funzioni paterna, ha già intrapreso un percorso di psicoterapia privata con il dottor…a fronte della presa di consapevolezza delle sue parti fragili rispetto alla capacità genitoriale.
Pertanto, allo stato attuale, si ritiene opportuno, in accordo con la CTP del curatore speciale dottoressa e con la CTP del sig. , il temporaneo mantenimento del Persona_3 Per_1 regime di affidamento congiunto con il domicilio prevalente dal padre nell'attesa del riscontro della urgente prese in carico dei Servizi preposti.
*
Ritenuta la necessità di adottare, alla luce delle considerazioni che precedono, un provvedimento di modifica della collocazione del minore in conformità alle richieste del curatore speciale, con regolamentazione delle visite materne in conformità alle indicazioni del CTU (due pomeriggi infrasettimanali dalla mamma, uno con pernotto, l'altro fino alle 19.30.; due week -end alterni al mese dalla madre. Il padre lo può portare il sabato mattina a nuoto alle 9.30 e lasciarlo alla madre che subentra. La domenica sera il padre lo prenderà alle 19.30”;
ritenuto di dovere prevedere nell'interesse del minore gli interventi di sostegno individuati dalla CTU
(… 1. Intervento di educativa a domicilio presso entrambi i genitori 2. Servizio di presa in carico dell'Educativa Territoriale come affido diurno quando il minore è presso la madre in attività' proposte sul territorio(sport) inclusive e sperimentanti relazioni di gruppo e supporto didattico extra- familiare, da svolgere con modalità' e tempi del servizio.
3. Richiesta alla NP di presa in carico dei genitori per il sostegno alla genitorialità.
4. Richiesta alla NP di presa in carico psicoterapeutica del minore”);
ritenuto di rimettere al definitivo la valutazione delle osservazioni formulate a verbale dalla Difesa della ricorrente salvo sin d'ora considerare:
che la dr.ssa si è limitata a verificare, quanto al minore, come “Dalla valutazione integrata dei Per_4 punteggi ottenuti alle Matrici Progressive di Raven (QI=94, r.p. 35, i.c. 95% 87-101) e alla WISC IV
(somministrata dalla Dott.ssa QIt=93) è possibile ipotizzare - al momento attuale - un Per_5 funzionamento cognitivo complessivamente adeguato”, valutazione riportata nella CTU;
che nessun elemento contrario emerge dall'incontro del 17/09/2024 tra il CTU, la NP e i Servizi
Sociali; che le valutazioni del CTU superano in ogni modo i suggerimenti dei Servizi per altro risalenti al giugno 2024:
ritenuto di dovere contestualmente sospendere il contributo a carico del padre al mantenimento del minore e che ogni ulteriore determinazione relativa agli aspetti economici della crisi va rimessa al definitivo;
ritenuto che ogni determinazione in merito alla scuola frequentata dal bambino potrà essere adottata al termine dell'anno scolastico in corso previo monitoraggio ed acquisizione di relazione di aggiornamento;
pqm
, a modifica di ogni precedente provvedimento dispone:
ferma restando la condivisione dell'affidamento, dispone la collocazione immediata del minore
, nato a [...] in data [...] presso il padre res. a Torino Corso Persona_1
Brescia 21, con la seguente provvisoria regolamentazione delle visite materne: due pomeriggi infrasettimanali dalla mamma, uno con pernotto, l'altro fino alle 19.30; week -end alternati fermo restando che il padre lo potrà portare il sabato mattina a nuoto alle 9.30 e lasciarlo alla madre che subentra. La domenica sera il padre lo prenderà alle 19.30; per le vacanze estive due settimane dalla madre non consecutive;
ed ancora sette giorni durante le vacanze Natalizie e tre durante quelle Pasquali con alternanza delle festività.
Sospende il contributo a carico del padre al mantenimento del minore.
Dispone e conferma i seguenti interventi:
1. Intervento di educativa a domicilio presso entrambi i genitori
2. Servizio di presa in carico dell'Educativa Territoriale;
3. Presa in carico dei genitori da parte della per il sostegno alla CP_2
genitorialità.
4. Presa in carico psicoterapeutica da parte della del minore. CP_2
*
La successiva ordinanza 14 aprile 2025 (sub n.1) ha per altro chiarito, su richiesta della ricorrente, che con riguardo alle festività Natalizie, salvo diverso accordo, il minore trascorrerà:
- Sette (7) giorni delle vacanze Natalizie con un genitore e i successivi sette (7) giorni con
l'altro genitore. L'alternanza avverrà annualmente, in modo che, se in un anno il minore trascorre il periodo dal 24 dicembre al 31 dicembre con la madre, l'anno successivo tale periodo sarà trascorso con il padre. Il periodo dal 1° gennaio al 7 gennaio sarà assegnato al genitore opposto rispetto al primo periodo. In caso di mancato accordo dei genitori il primo periodo delle vacanze Natalizie 2025 (24 dicembre al 31 dicembre) sarà di pertinenza della madre.
con riguardo alle festività Pasquali, salvo diverso accordo, il minore trascorrerà:
- tre (3) giorni delle vacanze Pasquali con un genitore e tre (3) giorni con l'altro genitore.
L'alternanza avverrà annualmente: ad esempio, se in un anno il minore trascorre i giorni di
Pasqua (dal “Venerdì Santo” alla domenica di Pasqua) con il padre, l'anno successivo sarà la madre a beneficiare di tale periodo e viceversa.
In caso di mancato accordo dei genitori con riferimento alle vacanze Pasquali 2025, dispone che il primo periodo delle vacanze, dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua, sia di spettanza del padre, il secondo periodo, dal Lunedì dell'Angelo fino al rientro a scuola, della madre.
*
Si tratta di impianto che deve essere mantenuto.
a) Sul regime di affidamento e sulla collocazione del minore.
Valgano le osservazioni di cui all'ordinanza 11 marzo 2025, per quanto consta non impugnata, con le seguenti precisazioni.
Anzitutto le critiche alla CTU articolate dalla Difesa materna negli scritti conclusivi altro non rappresentano che mere allegazioni difensive, non provenienti da un soggetto processuale munito delle necessarie competenze tecniche – quale sarebbe stato il CTP di cui la parte non ha inteso avvalersi - pertanto inidonee a scalfire sotto l'aspetto metodologico – di ciò si duole il Difensore -
l'operato del consulente le cui conclusioni, non inficiate da vizi logici, sono supportate da adeguate motivazioni.
Del resto, le contestazioni della Difesa, tempestivamente sollevate in udienza 5 febbraio 2025 successiva al deposito dell'elaborato, sono già state esaminate e valutate nella già menzionata ordinanza, aggiungendosi che il mancato deposito, con l'elaborato, delle osservazioni del precedente difensore della ricorrente (che non aveva neppure parte alle operazioni), per altro commentate puntualmente dallo stesso CTU, non ha determinato alcun pregiudizio al diritto di difesa avendo la parte potuto comunque, come detto, interloquire sul contenuto dell'elaborato.
Va poi rimarcato come il regime vada incontro alle sollecitazioni del curatore che ne ha chiesto la conferma valutandolo, tra l'altro, come conforme all'interesse del minore alla continuità affettiva con la sorella a sua volta mamma di una bambina, “che rappresenta per lui una figura di Tes_1 riferimento affettivo e di continuità” e che vive con la madre, e rispetto alla quale non è emersa in CTU alcuna criticità nella relazione col fratellino, e, dall'altro, opportunamente stigmatizzando come la conflittualità genitoriale sia di ostacolo ad una collocazione paritetica evidenziando la necessità di stabilità – e, si aggiunga, di relazioni certe - cui il minore ha diritto.
Le perduranti problematiche esplicitate dalla NP (“Sicuramente l'importante conflitto tra i genitori, entrambe figure fondamentali è di ostacolo alla crescita serena del bambino, ed entrambi appaiono ancora molto invischiati in queste dinamiche. L'intervento educativo richiesto dalla Assistente
Sociale già diversi mesi orsono e che purtroppo non è ancora potuto iniziare per carenza di risorse potrebbe essere di sicuro molto utile per avere uno sguardo professionale sulle dinamiche presenti e per offrire al bambino una figura di supporto nella quotidianità”) senza necessariamente indurre un affido, pur temporaneo, ai Servizi, - e tanto meno quello esclusivo al padre come il pretende Per_1 in prima battuta - possono essere affrontate e, auspicabilmente superate, con il supporto discendente dalle indispensabili prese in carico del nucleo.
Pertanto, appare infondata la richiesta di rinnovo della CTU così come appare superflua l'istruttoria sui cui le parti hanno insistito.
Conclusivamente non vi è ragione per derogare al regime legale di affidamento con esercizio separato della responsabilità genitoriale, modulando il diritto di visita materno in conformità ai provvedimenti in vigore senza necessità di maggior dettaglio, salvo indicare, come richiesto dal curatore, che il week end materno avrà inizio il venerdì all'uscita da scuola.
b) Sull'assegnazione della casa familiare
La richiesta materna, indirizzata alternativamente su due immobili, non essendo la collocataria del minore, non può essere accolta.
Le considerazioni svolte sul punto nell'ordinanza 1.7.2024 sono dunque superate.
c) Sul mantenimento del minore.
Si può provvedere, come richiesto dal , per il mantenimento in base ai tempi di permanenza, Per_1 senza ulteriori contribuzioni, e riparto delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo
Tribunale.
d) Sulle spese di lite.
Si registra, quanto al regime di affidamento, una reciproca soccombenza avendo il convenuto concluso infondatamente per un'esclusività a proprio favore.
Sulla collocazione del minore il è vittorioso così come, di conseguenza, sul regime di visita. Per_1
Sull'assegnazione della casa la ricorrente è drasticamente soccombente. Sul contributo al mantenimento le conclusioni sono identiche.
Ne consegue che la ricorrente dovrà rifondere al convenuto le spese di lite che, previa compensazione che si stima equo contenere nella misura di ½, si liquidano come in dispositivo con valori minimi per le quattro fasi, scaglione 26.000,01- 52.000.
Le spese del curatore vanno poste a solidale carico delle parti con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 t.t. spese di giustizia stante l'ammissione al PSS trattandosi di attività svolta nell'interesse del minore.
Spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte ricorrente e del convenuto giusta metà trattandosi di attività svolta , invero, nel loro interesse (l'ordinanza che la dispose è così motivata: “le ragioni di perdurante dissenso espresse dalle parti impongono di ricorrere ad un immediato approfondimento di indagine istruttoria mediante ricorso ad una CTU”).
La ricorrente era stata ammessa al PSS con provvedimento 3.10.2023.
Il nuovo procuratore della parte ha riferito che il suo nucleo familiare “composto da n. 4 persone, a tutto il 2024, ha maturato un reddito complessivo di euro 15.226,03. Il nucleo avrebbe superato il limite di reddito fissato per l'anno 2024 per il godimento del gratuito patrocinio”.
Ne consegue che il beneficio va revocato (ma con decorrenza 1.1.2024)
pqm
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
a) Dispone la condivisione dell'affidamento del minore , nato a Persona_1
Torino in data 29.11.2018, con collocazione presso il padre res. a Torino Corso Brescia 21, ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione;
b) Dispone la seguente regolamentazione delle visite materne: due pomeriggi infrasettimanali, uno con pernotto, l'altro fino alle 19.30; week end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola, fermo restando che il padre lo potrà portare il sabato mattina a nuoto alle 9.30 e lasciarlo alla madre che subentra. La domenica sera il padre lo prenderà alle 19.30; per le vacanze estive due settimane dalla madre non consecutive;
ed ancora sette (7) giorni delle vacanze Natalizie con un genitore e i successivi sette (7) giorni con l'altro genitore. L'alternanza avverrà annualmente, in modo che, se in un anno il minore trascorre il periodo dal 24 dicembre al 31 dicembre con la madre, l'anno successivo tale periodo sarà trascorso con il padre. Il periodo dal 1° gennaio al 7 gennaio sarà assegnato al genitore opposto rispetto al primo periodo. In caso di mancato accordo dei genitori il primo periodo delle vacanze Natalizie 2025 (24 dicembre al 31 dicembre) sarà di pertinenza della madre. Con riguardo alle festività Pasquali, salvo diverso accordo, il minore trascorrerà: tre (3) giorni delle vacanze Pasquali con un genitore e tre (3) giorni con l'altro genitore. L'alternanza avverrà annualmente: ad esempio, se in un anno il minore trascorre i giorni di Pasqua (dal “Venerdì Santo” alla domenica di
Pasqua) con il padre, l'anno successivo sarà la madre a beneficiare di tale periodo e viceversa.
c) Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio nei periodi in cui lo ha con sé, con suddivisone al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo
Tribunale.
d) Conferma i seguenti interventi a favore del nucleo del minore:
1. Intervento di educativa a domicilio presso entrambi i genitori 2. Servizio di presa in carico dell'Educativa Territoriale;
3. Presa in carico dei genitori da parte della per il sostegno alla genitorialità. CP_2
4. Presa in carico psicoterapeutica da parte della del minore. CP_2
e) Condanna la ricorrente a rifondere al convenuto le spese di lite che, previa compensazione al
50% , liquida in € 1.904,00, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA.
f) Condanna ricorrente e convenuto al pagamento delle spese del curatore speciale che liquida in € 3.808.00 oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 t.u. spese di giustizia.
g) Condanna parte ricorrente e il convenuto al pagamento delle spese di CTU liquidate con separato decreto giusta metà.
h) Revoca l'ammissione al PSS di nata a [...] Parte_1
(Messico) in data 26.06.1983.
Si comunichi ai Servizi sociali NP/psicologia tramite assistenti sociali in sede.
Torino, 12 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AL TA