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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 03/07/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr. Valentina Prudente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 673 dell'anno2022, pendente
TRA
Parte_1
: avv. VATTERONI RACHELE
[...]
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
: avv. NERBI MATTEO
[...]
- PARTE CONVENUTA –
Sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, contrariis rejectis, così giudicare:
- in via preliminare: dichiarare nullo e/o inefficace, e comunque, revocare, per le causali di cui in premessa, il decreto ingiuntivo n. 48/2022, depositato in data I febbraio 2022, notificato all'esponente in data 17 febbraio 2022, per le causali di cui in premessa e perchè infondato e/o indeterminato e/o emesso a fronte di crediti estinti.
- nel merito: dichiarare che nulla è dovuto dalla al EN della società Parte_1 (RF. 02/2015), in persona del Curatore fallimentare Dr. Controparte_1 CP_2
P a g . 1 | 9 Inghirami, per le causali di cui in premessa e condannare il alla restituzione degli CP_1 Parte importi che dovessero eventualmente essere corrisposti in corso di causa da parte di a favore della Curatela. Con vittoria di spese e di compensi professionali da Parte_1 liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE
Preliminarmente:
In accoglimento delle spiegate eccezioni, rilevare d'ufficio e/o su espressa istanza di parte attrice, che i negozi titolati “delegazione di pagamento” indicati da parte avversa docc. 2 e 30 (così come quelli sub docc.3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-27- 28-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40) di parte convenuta (1) sono inopponibili alla Curatela Fallimentare ed alla massa dei creditori per difetto dei presupposti di cui all'art. 2704 c.c., ed altresì (2) sono improduttivi di effetti giuridici, invalidi e/o inefficaci, in conseguenza dell'accoglimento della (qui eccepita) ex art. 1416 comma 2 prima parte c.c. e art. 1415 comma 2 c.c. simulazione oggettiva assoluta dei negozi stessi, in quanto preordinati a costituire una apparente legittimazione alla compensazione oggi invocata dalla convenuta, oppure in subordine la simulazione oggettiva relativa degli stessi, in quanto con essi le parti hanno inteso indicare una causale della prestazione posta a carico di (accollo e Parte_1 pagamento del debito di verso il terzo) meramente apparente (la decurtazione ed CP_1 imputazione a titolo di compensazione di quanto dovuto da erso la stessa Parte_1 per la fornitura di materiale lapideo di cui alle fatture cit.), e diversa da Controparte_1 quella realmente voluta dalle parti (ovvero, l'imputazione a pagamento del corrispettivo dovuto per l'antecedente contratto di cessione di azienda del 25/02/2013), il tutto per le motivazioni meglio descritte in narrativa.
Parimenti, in accoglimento delle spiegate eccezioni, rilevare d'ufficio o su espressa istanza di parte attrice e/o accertare incidentalmente, e funzionalmente al rigetto delle domande dell'opponente, il fatto che negli altri antecedenti processi (RG 2134/2014, RG 2134-1/2014, e RG 1417/2015 promossi innanzi a questo medesimo Tribunale) ha Parte_1 domandato l'accertamento giudiziale del fatto che i pagamenti eseguiti verso il terzo
[...]
, verso il terzo e verso i lavoratori subordinati CP_3 Controparte_4 di (indicati negli avversari docc. 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- Controparte_1 18-19-20-21-22-24-25-27-28-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40), sono stati eseguiti a titolo di pagamento del corrispettivo per la cessione dell'azienda, quale fatto preclusivo a che gli stessi importi possano essere eccepiti in questa sede, quale controcredito da dedurre in compensazione a fronte delle pretese portate in ingiunzione e quindi quale fatto determinante l'inopponibilità della eccepita compensazione.
Nel merito, in via principale: rigettata perché in fondata in fatto ed in diritto la compensazione invocata da parte opponente, per le ragioni meglio esposte in narrativa, Voglia l'Ill.mo Giudice rigettare l'avversaria opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, e per l'effetto Voglia confermare il decreto ingiuntivo n° 48/2022, Fasc. R.G. n° 146/2022, emesso il 01/02/2022 dal Tribunale di Massa, e per l'effetto condannare la società corrente in Milano, C.F. e P.IVA , numero REA MI- Parte_1 P.IVA_1 1999935, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti del EN , società unipersonale, già con sede Controparte_5 in Carrara (Ms – 54033), Via a. Pelliccia n° 1/b, P.IVA e C.F. Numero REA P.IVA_2 72699, in persona del suo Curatore Fallimentare, Dott. nato Controparte_6 a Massa (MS – 54100) in data 14/01/1965, C.F. del residuo dovuto C.F._1
P a g . 2 | 9 per le forniture eseguite come meglio specificate in narrativa, ovvero per l'importo capitale di
€ 51.737,09= Iva compresa, a titolo di corrispettivo residuo per le forniture effettuate, mai corrisposto, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n° 231/2002 (applicabile alla transazione commerciale su cui si fonda il debito de quo) maturati ex art. 4 D.Lgs. cit. sugli importi dovuti, dal giorno del dovuto ad oggi, e fatti salvi gli ulteriori interessi ulteriormente maturandi sino al saldo, e refusione di spese legali come liquidata nel decreto ingiuntivo medesimo
Nel merito, in subordine: Voglia l'Ill.mo Giudice rigettare l'avversaria opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto, a prescindere dalla conferma o meno del decreto ingiuntivo n° 48/2022, Fasc. R.G. n° 146/2022, emesso il 01/02/2022 dal Tribunale di Massa, Voglia comunque sia condannare la società corrente in Milano, in Via Parte_1 Imperia n° 43 (MI – 20142), C.F. e P.IVA numero REA MI-1999935, in persona P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti del
[...]
, società unipersonale, già con sede in Carrara (Ms – Controparte_7 54033), Via a. Pelliccia n° 1/b, P.IVA e C.F. Numero REA 72699, in persona P.IVA_2 del suo Curatore Fallimentare, Dott. nato a [...] – Controparte_6 54100) in data 14/01/1965, C.F. dei crediti portati in ricorso C.F._1 monitorio, per l'importo capitale di € 51.737,09= Iva compresa, oppure, in subordine, nella minore somma che l'Ill.mo Tribunale riterrà fondata (all'esito dell'istruttoria o anche all'esito di una delibazione di parziale fondatezza dell'opposizione), a titolo di corrispettivo residuo per le forniture di materiale lapideo effettuate come meglio specificate in narrativa, e mai onorate da alcuno, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n° 231/2002 (applicabile alla transazione commerciale su cui si fonda il debito de quo) maturati ex art. 4 D.Lgs. cit. sugli importi dovuti, dal giorno del dovuto ad oggi, e fatti salvi gli ulteriori interessi ulteriormente maturandi sino al saldo.
In tutti i casi con vittoria della refusione delle spese legali (competenze ed anticipazioni) sia del rito monitorio, che della presente fase di merito, oltre al rimborso forfettario ed alla relativa IVA e CNP, il tutto per il titolo di cui in narrativa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La (di seguito CM) proponeva opposizione avverso il d.i. n. 48/2022 Parte_1 (N.R.G. 146/22) emesso dal Tribunale di Massa in favore del (di Controparte_1 seguito FD) per l'importo di € 51.737,09, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.p.c. e spese legali del procedimento monitorio, in conseguenza del parziale adempimento di fatture emesse per la fornitura di blocchi di marmo acquistato dalla FD negli anni 2012/2013 (cfr. doc. A parte opponente;
fattura n. 74 del 14/12/12 di € 31.000,00; fattura n. 1 del 11/01/2013 di € 726,00; fattura n. 3 del 17/01/2013 di € 27.446,43; fattura n. 5 del 29/01/2013 di € 9.933,25; fattura n. 6 del 29/01/2013 di € 3.630,00; fattura n. 7 del 31/01/2013 di € 19.755,91; fattura n. 9 del 04/02/2013 di € 23.414,95; fattura n. 12 del 15/02/2013 di € 7.072,69; fattura n.13 del 15/02/2013 di € 277,33 – v. fasc. monitorio parte 1 all. comparsa).
Successivamente all'emissione dell'ultima fattura (la n. 13 del 15/2/2013), CM si rendeva cessionaria da FD, in data 25.2.2013, di ramo d'azienda costituito dal complesso dei beni organizzati per escavazione marmi. Il prezzo della cessione era pattuito in € 2.630.000,00 (cfr. doc. 20 e 21, quest'ultimo recante l'integrazione del prezzo). Era previsto che il corrispettivo della cessione fosse pagato in parte con risorse proprie di CM, in parte con accollo di debiti della cedente FD da parte di CM (€ 779.925,00 attraverso accollo del debito di FD verso il per il pagamento della “Tassa Marmi” - cfr. art. 4 contratto di cessione Controparte_3 doc. 20 comparsa). In forza della cessione in parola, inoltre, CM subentrava nei contratti stipulati da FD per l'esercizio del ramo d'azienda ceduto e, in particolare, nel contratto di locazione finanziaria con la VFS Servizi Finanziari s.p.a. (cfr. art. 7 contratto).
P a g . 3 | 9 Lamenta parte opponente:
- la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto, stante la mancata specifica indicazione dei pagamenti che non avrebbero avuto effetto estintivo del credito;
Parte_
- l'estinzione del credito per intervenuta compensazione, avendo soddisfatto la pretesa creditoria di FD attraverso una serie di delegazioni di pagamento;
siffatti pagamenti, peraltro, secondo la prospettazione di parte opponente, non sono stati calcolati in acconto sul prezzo pattuito dalle parti per la cessione di ramo d'azienda stipulata in data 25.2.2013 (come risulta dalle risultanze della CTU resa nel procedimento N.R.G.2134/2014 avente a oggetto la risoluzione del contratto di cessione
– cfr. doc. 42 e 44 attrice);
Si costituiva in giudizio il EN FD, resistendo nel merito alla domanda ed esponendo:
- che i pagamenti effettuati dalla CM dovevano essere imputati al corrispettivo della cessione del ramo d'azienda del 25.2.2013 (cfr. doc. 20 opposta). Con il suddetto contratto, infatti, CM si era accollata il pagamento di alcuni debiti della FD (in particolare, la “tassa marmi” da versarsi al Comune di ex art. 4 del contratto;
i CP_3 canoni di leasing con VFS Servizi Finanziari s.p.a. ex art. 7; i debiti da rapporti di lavoro subordinato facenti capo a FD ex art. 5, come del resto confermato dalla stessa opponente a pag. 2 dell'atto di citazione). Di conseguenza, i pagamenti dedotti da CM non avrebbero potuto essere invocati quale causa di estinzione del diverso debito risultante dalla fornitura dei blocchi di marmo, di cui alle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio;
- che, infine, le delegazioni di pagamento prodotte dall'opponente sarebbero inopponibili ai creditori, in quanto prive di data certa ex art. 2704 c.c., ovvero inefficaci perché simulate al solo fine di precostituirsi un titolo per far valere la compensazione, o, comunque, oggetto di un accordo simulatorio diretto a indicare una causale di pagamento diversa da quella realmente voluta al solo fine di giustificare il pagamento di CM, in realtà meramente apparente.
Si dà atto che il fascicolo era riassegnato in conseguenza di provvedimento di variazione tabellare del 18.10.2022 alla scrivente, la quale – con ordinanza del 6.9.2023 – rigettava l'istanza di sospensione del processo, avanzata dall' opponente con note scritte del 20.7.2023, stante la pendenza del procedimento N.R.G. 2134/2014 avente ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato dalle parti in data 25.2.2013 e concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, c. 6 c.p.c.
Con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., parte opponente depositava sentenza n. 521/2023 del Tribunale di Massa, resa nel procedimento N.R.G. 2134/2014, che respingeva le Parte_ domande proposte dalla Curatela del EN di FD nei confronti di volte a ottenere la risoluzione del contratto di cessione di ramo d'azienda, stipulato tra le parti il 25.2.2013, la restituzione dei materiali e dei beni trasferiti e il risarcimento del danno, avendo il Giudice Parte_ riconosciuto l'adempimento, da parte di delle obbligazioni dedotte in contratto.
La causa era istruita con acquisizioni documentali.
All'udienza del 14.3.2025, le parti precisavano le conclusioni e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa era trattenuta in decisione.
***
P a g . 4 | 9 Sotto il profilo probatorio, l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non determina il mutamento della qualifica sostanziale delle parti, di modo che incombe sul creditore convenuto l'onere di provare il titolo costitutivo della sua pretesa, mentre è il debitore attore opponente a dover dimostrare i fatti modificativi estintivi dell'altrui pretesa.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le fatture, pur essendo utili per l'emanazione del decreto ingiuntivo, non sono di per sé sufficienti a provare il credito azionato (cfr. Cass. 19944/2023; Cass. 5915/2011). Tuttavia, nel caso in esame, la fornitura di blocchi di marmo su cui si fonda la pretesa creditoria di FD può considerarsi pacifica, in quanto non contestata da parte opponente, né nell'an, né nel quantum (cfr. anche doc. 12 e 13 convenuta riportanti la richiesta di pagamento e la risposta dell'ingiunta).
Tanto premesso, ciò che occorre valutare in questa sede è la validità delle delegazioni di pagamento dedotte da CM a fondamento della domanda e la loro idoneità a soddisfare il credito vantato dall'opposta (cfr. doc. da 2 a 40).
La delegazione di pagamento è uno strumento attraverso il quale il debitore delega un altro soggetto, suo debitore, per eseguire il pagamento nei confronti del creditore con funzione solutoria, in quanto si prevede che l'obbligazione sia adempiuta dal delegato in luogo del debitore principale. Il delegato che adempie per conto del delegante, quindi, estinguerà il debito di quest'ultimo verso il delegatario e potrà imputare il pagamento all'eventuale rapporto di provvista che lo lega al delegante.
Ora, parte opponente ha prodotto una serie di scritture recanti l'intestazione “Delegazione di pagamento”, stipulate con FD (in qualità di delegante), e sottoscritte da entrambe le società, Parte_ con cui le parti convenivano che pagasse, per conto di FD, diversi creditori, pattuendo Parte_ che l'importo venisse decurtato dal debito che aveva maturato verso FD per la fornitura del materiale lapideo (come risultante dalle fatture descritte in epigrafe, tutte espressamente richiamate dalle predette delegazioni di pagamento e coincidenti con quelle poste a base del ricorso monitorio).
I documenti prodotti fanno piena prova di quanto in essi riportato e della provenienza delle dichiarazioni da coloro che li hanno sottoscritti, non avendo parte opposta, con la prima difesa utile, disconosciuto la propria sottoscrizione – con le precisazioni di cui nel prosieguo, non potendosi la curatela considerare alla stregua di un terzo -. Peraltro, l'apposizione del timbro postale (che attribuisce al documento data certa) rende le delegazioni di pagamento opponibili ai terzi, alla luce del consolidato orientamento secondo cui “ai fini della certezza della computabilità riguardo ai terzi, la data risultante dal timbro postale può ritenersi come data certa della scrittura privata non autenticata soltanto nel caso in cui quest'ultima formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro, in quanto la timbratura eseguita da un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita” (cfr. Cass., Sez. 6, 4/04/2016, n. 6512; 4/09/2012, n. 14838;Cass., Sez. 1, 31/08/2015, n. 17335; Cass. 23281/2017). Di conseguenza, deve essere respinta l'eccezione di inopponibilità avanzata dalla curatela del EN . Pt_2
Del pari infondata è l'eccezione di simulazione, non avendo l'opposta fornito alcuna prova del carattere simulato di tali scritture private e non risultando agli atti alcuna controdichiarazione da cui possa evincersi una diversa volontà delle parti, dovendo escludersi che questa volontà possa desumersi dal contenuto del contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato in data 25.2.2013.
P a g . 5 | 9 Occorre, quindi, esaminare il contenuto delle delegazioni di pagamento al fine di valutare la corrispondenza dei pagamenti effettuati da CM per conto di FD rispetto all'entità del credito vantato da quest'ultimo per la fornitura del materiale lapideo.
A tal fine, giova premettere che il credito residuo dall'odierna opposta, come del resto confermato da entrambe le parti, ammonta a € 51.737,09 e risulta dalle fatture emesse in conseguenza della fornitura di blocchi di marmo in favore di CM (per la somma complessiva di € 123.256,56 - cfr. anche comunicazione del curatore del fallimento del 17/7/2017 doc. 12 convenuta;
v. anche risposta del 5.8.2017 di CM doc. 13) che di seguito si riportano:
- fattura n. 74 del 14/12/12 di €. 31.000,00;
- fattura n. 1 del 11/01/2013 di €. 726,00;
- fattura n. 3 del 17/01/2013 di €. 27.446,43;
- fattura n. 5 del 29/01/2013 di €. 9.933,25;
- fattura n. 6 del 29/01/2013 di €. 3.630,00;
- fattura n. 7 del 31/01/2013 di €.19.755,91;
- fattura n. 9 del 04/02/2013 di €. 23.414,95;
- fattura n. 12 del 15/02/2013 di €. 7.072,69;
- fattura n.13 del 15/02/2013 di €. 277,33
- Totale: € 123.256,56
Parte opponente ha prodotto, a fondamento della domanda, le seguenti delegazioni di pagamento (che riportano le fatture sopra indicate e tutte accompagnate dai documenti fiscali che attestano l'intervenuto pagamento):
- delegazione di pagamento in favore del per € 30.000,00 a titolo di Controparte_3 canoni arretrati e contributo L.R. 78/98 dovuti da FD (doc. 2 attrice)
- delegazioni di pagamento in favore di (del 8.4.2013 per € Persona_1
1.500,00; del 11.3.2014 per € 1.264,00 a titolo di arretrati su retribuzioni dovute da FD
- cfr. all. 10 e 38 attrice)
- delegazioni di pagamento in favore di (dell'8.4.2013 per € 1.500,00; Persona_2 del 11.3.2014 per € 1.288,00 a titolo di arretrati su retribuzione del mese di Febbraio 2013; del 30.4.2013 per € 1.000,00 cfr. all. 11, 16 e 37 attrice)
- delegazione di pagamento in favore di per € 1.000,00, a titolo di Parte_3 arretrati su retribuzioni dovute da FD (cfr. all. 12 attrice)
- delegazione di pagamento in favore di per € 3.000,00, a titolo di Persona_3 arretrati su retribuzioni dovute da FD (cfr. all. 13 attrice)
- delegazioni di pagamento in favore di (del 30.4.2013 per € 1.000,00; Persona_4 del 16.5.2013 per € 600,00; del 7.6.2013 per € 2.412,00; del 8.4.2013 per € 1.500,00 a titolo di arretrati su retribuzioni - cfr. all. 14, 24, 33 e 4 attrice);
- delegazione di pagamento in favore di per € 1.000,00, a titolo di Persona_1 arretrati su retribuzioni dovute da FD (cfr. all. 15 attrice)
- delegazione di pagamento in favore di per € 1.000,00, a titolo di arretrati Persona_5 su retribuzioni dovute da FD (cfr. all. 17 attrice)
- delegazioni di pagamento in favore di (del 30.4.2013 per € 1.000,00; Persona_6 del 8.4.2013 per € 1.500,00 a titolo di arretrati su retribuzioni e TFR dovuti da FD;
del 7.6.2013 per € 1.066,04 - cfr. all. 18 e 3 e 39 attrice) P a g . 6 | 9 - delegazioni di pagamento in favore di (del 30.4.2013 per € 1.000,00; Persona_7 del 16.5.2013 per € 1.000,00; del 7.6.2013 per € 2.312,00; del 8.4.2013 per € 1.500,00 a titolo di arretrati sulle retribuzioni dovute da FD - cfr. all. 19, 25 e 32 e 5 attrice)
- delegazioni di pagamento in favore di (del 30.4.2013 per € 1.000,00; del Persona_8
7.6.2013 per € 1.288,00; del 8.4.2013 per € 1.500,00 a titolo di arretrati su retribuzioni dovute da FD - cfr. all. 20 e 36 e 7 attrice)
- delegazione di pagamento in favore di (del 30.4.2013 per € 1.000,00; del Persona_9
7.6.2013 per € 1.288,00; del 8.4.2013 per € 1.500,00 a titolo di arretrati su retribuzioni dovute da FD - cfr. all. 21 e 34 e 6 attrice)
- delegazione di pagamento in favore di (del 30.4.2013 per € 1.000,00; Persona_10 del 7.6.2013 per € 86,75; del 8.4.2013 per € 1.500,00 a titolo di arretrati su retribuzioni e TFR dovuti da FD (cfr. all. 22 e 40 e 9 attrice)
- delegazione di pagamento dell'11.3.2014 in favore di Sisgeo s.r.l. per € 4.133,88, a titolo di forniture arretrate (cfr. all. 23 attrice)
- delegazione di pagamento del 23.5.2013 in favore di Field s.r.l. per € 2.522,85 (cfr. all. 26 attrice)
- delegazioni di pagamento in favore di (del 23.5.2013 per € Persona_11 2.968,58 per retribuzioni di Gennaio 2012 e Febbraio 2013 dovute da FD;
del 5.6.2013 per € 3.000,00 per retribuzioni di Febbraio/Maggio 2013 (cfr. all. 27 e 31 attrice)
- delegazioni di pagamento del 24.5.2013 in favore di per € 3.026,12 Persona_3 per le retribuzioni (cfr. doc. 28 di parte attrice)
- delegazione di pagamento del 8.5.2013 in favore di A.G. Gas s.r.l. per € 15.500,00 a titolo di forniture arretrate (cfr. all. 29 attrice)
- delegazione di pagamento del 27.5.2013 in favore di VFS Servizi Finanziari Spa per € 67.000,00 per canoni insoluti di cui al contratto di leasing n. 5009200332 (cfr. all. 30 attrice)
- delegazioni di pagamento in favore di (del 7.6.2013 per € 1.264,00; del Persona_5
8.4.2013 per € 1.500,00 a titolo di arretrati su retribuzioni (cfr. all. 35 e 8 attrice)
Calcolando gli importi di cui alle descritte delegazioni appare agevole constatare l'integrale Parte_ estinzione del credito vantato da FD nei confronti di per la fornitura del materiale lapideo (cfr. anche doc. 1 e 41 opponente). L'obbligazione deve quindi considerarsi adempiuta in forza dell'operatività del meccanismo della delegazione di pagamento.
Tanto premesso, deve comunque incidentalmente evidenziarsi che, quanto alla delegazione di pagamento del 27.5.2013 in favore di VFS Servizi Finanziari Spa per € 67.000,00 per canoni insoluti di cui al contratto di leasing n. 5009200332 (all. 30 attrice), detto importo non solo era stato oggetto di accollo da parte dell'opponente da imputarsi a pagamento del corrispettivo della cessione del ramo di azienda (art. 7 contratto di cessione), ma anche che, in comparsa di risposta di CM nel procedimento cautelare n.r.g. 2134/2014 dinanzi al Tribunale di Massa (doc. 27 di parte convenuta), la stessa CM indicava quell'importo come da imputarsi al pagamento del corrispettivo di cessione.
Fatta questa precisazione, non vi è comunque prova che i pagamenti di cui alle delegazioni sopra riportate siano da imputare al corrispettivo del contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato dalle parti in data 25.2.2013. In proposito, si precisa, altresì, che, pur mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, e, dunque, potendosi legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove atipiche, quali atti provenienti da diverso procedimento, e, d'altro canto, non esistendo una gerarchia di efficacia
P a g . 7 | 9 delle prove (cfr. Cass. 9245/2007), a fronte di una prova legale, il Giudice non può compiere alcuna diversa valutazione. Nel caso in esame, pertanto, è dirimente che le scritture private di delegazione di pagamento non siano state disconosciute. Invero, “allorché agisca in giudizio per ottenere l'adempimento di un contratto stipulato dall'imprenditore prima del fallimento, il curatore non rappresenta la massa dei creditori, la quale pure si giova del risultato utile in tal modo perseguito, ma rappresenta il fallito, spossessato, nella cui posizione giuridica egli subentra, e dei cui diritti si avvale. Ne deriva che, in tal caso, il curatore non è terzo , e non può invocare l'inopponibilità ad esso delle pattuizioni intervenute tra le parti di quel medesimo contratto, sul quale esclusivamente poggia le sue pretese” (Cass. 4312/2019).
L'esame della documentazione allegata dalle parti, inerente al procedimento n.r.g. 2134/2014, non consente di concludere diversamente, avendo tale controversia un diverso oggetto, ossia il contestato inadempimento delle obbligazioni di cui al contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato tra le parti. Mette conto, comunque, evidenziare che nessuno degli importi di cui alle delegazioni di pagamento sopra riportate sono stati presi in considerazione nella relazione del consulente tecnico nominato per valutare l'adempimento delle obbligazioni di cui al contratto di cessione di ramo d'azienda (cfr. doc. 42 e 44 attrice).
Per converso, il tenore letterale dei documenti prodotti dall'attrice – in cui sono specificamente riportate le fatture su cui si fonda il credito e la prestazione da cui origina la pretesa creditoria
– non può che condurre a ritenere che attraverso le suddette delegazioni di pagamento CM abbia integralmente adempiuto al proprio debito nei confronti della FD. In altri termini, in assenza di una diversa prova, non può ritenersi che i pagamenti delegati da FD a CM vadano addebitati al corrispettivo del contratto di cessione di ramo d'azienda, tenuto conto che, dal contenuto delle delegazioni di pagamento esaminate, emerge espressamente che le parti hanno voluto imputare siffatti pagamenti al debito derivante dalla fornitura dei blocchi di marmo e che a tali pagamenti CM ha effettivamente provveduto.
L'opposizione va quindi accolta, avendo parte opponente adempiuto al proprio onere probatorio, dimostrando i fatti estintivi della pretesa creditoria, con la conseguenza che d.i. opposto deve essere revocato.
Le spese di lite sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri di cui al citato decreto:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1. 806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi): € 7.616,00 oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE,
P a g . 8 | 9 in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 673 dell'anno 2022, disattesa ogni ulteriore istanza, domanda, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. ACCOGLIE per quanto di ragione l'opposizione proposta da , Parte_1 per l'effetto, revoca il d.i. n. 48/2022 emesso dal Tribunale di Massa in data 2.2.2022;
2. CONDANNA la Controparte_8 alla refusione, in favore di delle spese di lite che liquida
[...] Parte_1 in complessivi € 7.616,00, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, se e come per legge dovuti, da erogare in favore del difensore di parte opponente dichiaratosi antistatario.
Massa, li 02/07/2025
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
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