Sentenza 15 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 31 agosto 2022
Rigetto
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/05/2025, n. 3965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3965 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03965/2025REG.PROV.COLL.
N. 05940/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5940 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, (Sezione Prima), -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza del 31 agosto 2022, n. 4257;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025, il Cons. Antonella Manzione e udito per l’appellante l’avvocato Noemi Tsuno, in sostituzione dell’avvocato Giancarlo Viglione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Oggetto del presente giudizio sono una serie di rapporti informativi relativi al periodo 1° luglio 2013-5 settembre 2013 (rapporto informativo n. 89), 1° agosto 2014-13 ottobre 2014 (rapporto informativo n. 94) e 14 ottobre 2014-9 febbraio 2015 (rapporto informativo n. 95), e la scheda valutativa riferita al periodo 1° novembre 2012-30 giugno 2013 (scheda valutativa n. 88), censurati dal signor -OMISSIS-, militare dell’Esercito italiano con il grado di tenente colonnello, anche nella versione conseguita a riedizione del relativo potere all’esito di precedente contenzioso.
1.1. Il Ministero della Difesa, infatti, nell’adottare tali atti ha agito in ottemperanza delle seguenti decisioni del T.a.r. per la Campania, sede distaccata di Salerno:
- n. 1626 del 2015, che ha annullato la precedente scheda valutativa n. 88 e i rapporti informativi n. 89, n. 91 e n. 92;
- n. 1627 del 2015, che ha annullato il rapporto informativo n. 94;
- n. 2187, che ha infine annullato il rapporto informativo n. 95.
1.2. I documenti caratteristici ricompilati venivano notificati all’interessato, che li impugnava nuovamente innanzi al medesimo T.a.r., fatta eccezione per quelli nei quali l’amministrazione si è astenuta dall’esprimersi (segnatamente, i rapporti informativi nn. 91 dell’8 maggio 2020 e 92 del 18 dicembre 2020, riferiti rispettivamente al periodo dal 14 ottobre 2013 al 10 febbraio 2014 e dall’11 febbraio 2014 al 30 giugno 2014) sull’assunto che gli incarichi svolti -« a disposizione del Comandante di Reggimento per incarichi vari » e « ufficiale addetto alla sede » - non sono previsti dalle tabelle organiche del Reparto di appartenenza, come già stigmatizzato nelle sentenze sopra citate.
1.3. Avverso ciascuno di tali (nuovi) atti l’interessato ha proposto pertanto distinti ricorsi innanzi al medesimo T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno (nn.r.g. 820, 821, 822 e 823 del 2021, tutti integrati da motivi aggiunti riferiti a varie sopravvenienze in aggiustamento o rettifica delle valutazioni date (reiterazione dei rapporti informativi e determinazioni ministeriali alla base delle stesse, rettifiche e ricompilazioni).
1.4. Il Tribunale adito, dopo aver disposto la riunione dei quattro ricorsi per evidente connessione oggettiva e soggettiva, li ha respinti, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Le sentenze nn. 1626, 1627 e 2187 del 2015, basavano l’annullamento delle valutazioni impugnate sul rilievo che esse sarebbero state svolte attingendo a incarichi non previsti dalle tabelle organiche e così incorrendo in uno dei vizi tipicamente ravvisati nella redazione della documentazione caratteristica. La riedizione della stessa, tuttavia, sarebbe avvenuta attribuendo « incarichi di natura tabellare cui possono risalire le attività effettivamente svolte dal ricorrente nei periodi in riferimento », salvo segnalare alla Direzione generale le difficoltà eventualmente insorte, come indicato dal Ministero della Difesa con la nota n. 369309 del 10 giugno 2019, di invito a conformarsi al ricordato giudicato amministrativo. L’attività svolta dall’interessato è stata dunque assimilata a quella di “Ufficiale addetto”, dicitura riportata anche sui frontespizi dei documenti nn. 88, 89, 94 e 95 ricompilati. Tale assimilazione non è stata contestata in concreto dal ricorrente, che ha continuato a lamentare di non averla svolta, ma senza dimostrarlo, fornendo, ad esempio « […] la rappresentazione di circostanze oggettive e concrete, idonee a comprovare l’assegnazione all’espletamento di mansioni riconducibili ad un livello e/o ad una categoria di inquadramento effettivamente differente » e senza, in ogni caso, contestare nel merito le valutazioni formulate dall’amministrazione né dedurre profili di demansionamento.
2. Il signor -OMISSIS- ha impugnato tale sentenza lamentandone l’erroneità con un unico, articolato motivo. Assumendo a modello “virtuoso” la scelta attuata nei rapporti informativi nn. 91 e 92, nei quali l’Amministrazione si è astenuta dalla valutazione, ne ha valorizzato le ragioni, ovvero la circostanza che egli non avrebbe mai ricoperto l’incarico di “Ufficiale addetto”, né poteva farlo, stante che per lo stesso le tabelle organiche prevedono ufficiali di grado inferiore (tenente o capitano), posti alle dirette dipendenze proprio di un tenente colonnello che ricopre l’incarico di Capo Ufficio “Maggiorità e personale”. Da qui l’individuazione dei soggetti deputati a svolgere l’incarico di compilatore (il Capo dell’ “Ufficio Maggiorità”), 1° revisore (il Comandante di Reggimento) e 2° revisore (il Comandante di Brigata), laddove per l’appellante la funzione di compilatore è stata svolta dal Comandante di Reggimento ed il Comandante di Brigata ed il Comandante del 2° FOD hanno avuto il ruolo di 1° e 2° revisore. A fronte della circostanza che le attività effettivamente svolte nei periodi di riferimento non erano riconducibili ad incarichi di natura tabellare, in conformità a quanto statuito per l’evenienza nella ricordata nota ministeriale del 10 giugno 2019, i soggetti preposti avrebbero dovuto « sollecitamente segnalare » il problema, mentre ciò è avvenuto solo in sede di redazione dei rapporti nn. 91 e 92. Infine, la circostanza del non aver svolto la qualifica di “ufficiale addetto” sarebbe dirimente nel senso di rendere inutile, prima ancora che impossibile, qualsivoglia contestazione di merito della valutazione attribuitagli.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa per resistere all’appello, chiedendone il rigetto.
4. Con l’ordinanza n. 4257 del 2022, segnata in epigrafe, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare « attesa la non attualità del danno, prospettato solo come ipotetico ».
5. All’udienza pubblica del 15 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Il Collegio ritiene che l’appello debba essere respinto.
7. Punto centrale delle censure dell’appellante è la lamentata reiterata effettuazione delle proprie valutazioni da parte dell’Amministrazione riconducendone l’attività a voci tabellari inesistenti nel relativo reparto, e così perpetrando l’errore posto a base delle precedenti, per tale ragione annullate.
Di fatto, cioè, egli ravvisa nella condotta dell’Amministrazione anziché l’inottemperanza ai precedenti giudicati –promuovendo tale tipologia di azione – un autonomo vizio sovrapponibile al precedente.
8. L’assunto non può essere condiviso.
9. La sostanziale differenza tra la valutazione che utilizza una voce tabellare inesistente e quella che se ne avvale come tertium comparationis sta esattamente in questo: nel primo caso, il parametro è attinto acriticamente in relazione ad un’attività che non è riconducibile allo stesso sul piano formale, mentre nel secondo è l’analisi in concreto di quest’ultima che porta a parametrarla su quella prevista in una determinata voce tabellare. La circostanza, poi, che l’interessato in realtà non potesse svolgere tale attività, in quanto non consona al grado rivestito, adombra dubbi di legittimità su tale utilizzo, ma non necessariamente sulla valutazione che ne è conseguita.
10. L’equivoco di fondo sul quale si basa la tesi dell’appellante, dunque, va ravvisato nella sostanziale sovrapposizione dallo stesso operata tra legittimità dell’inquadramento, ovvero dell’adibizione ad un certo ruolo, pur in assenza di provvedimento formale - al quale peraltro, ove corrisponda un demansionamento, il militare può reagire nelle sedi dovute, senza aspettare l’insorgere del problema valutativo, come accaduto nel caso di specie – e presa d’atto dei contenuti dello stesso per individuare la voce tabellare sulla quale parametrare la doverosa valutazione del servizio svolto.
11. Rileva il Collegio come l’avallo di tale approccio “sostanziale” non significhi certo condivisione, anche in termini di mera opportunità, delle scelte gestionali dell’Amministrazione, che dovrebbe attenersi ai quadri tabellari nell’attribuzione degli incarichi, ancor prima e più significativamente che all’atto della loro valutazione. Ma una volta che ciò sia oggettivamente accaduto, è inevitabile individuare nell’assimilazione contenutistica il riferimento categoriale tipico cui attingere onde non privare il militare finanche del suo diritto alle note caratteristiche, che ne costituiscono imprescindibili presupposti di futura carriera. Laddove, cioè, l’impiego effettuato corrisponda ad una voce tabellare non presente nel reparto di appartenenza, è comunque necessario, in linea con le indicazioni della nota del 10 giugno 2019, attribuire « incarichi di natura tabellare cui possono risalire le attività effettivamente svolte dal ricorrente nel periodo di riferimento ».
12. D’altro canto, come pure evidenziato dal T.a.r. per la Campania, il ricorrente non solo non si è attivato a tempo debito per avversare l’assegnazione che ha causato la discrasia tra contenitore e contenuto alla base dell’odierna controversia, ma neppure ha fornito ora una qualche indicazione alternativa circa la voce tabellare cui parametrare l’attività da lui concretamente effettuata. Egli cioè ha costantemente negato di aver svolto le mansioni di “ufficiale addetto”, ma non quelle, non corrispondenti a specifica voce tabellare, riassunte nell’ indicazione « a disposizione del Comandante di Reggimento per incarichi vari ». Anzi, a ben guardare, ha piuttosto lamentato il trascolorare di quest’ultima attività nell’ambito definitorio della voce tabellare tipica (pag. 11 del ricorso di primo grado), senza tuttavia nulla aggiungere per chiarirne gli effettivi tratti contenutistici differenziali, ovvero semplicemente in termini descrittivi.
13. Nel caso di specie, dunque, in sede di riedizione del proprio potere valutativo, l’Amministrazione ha colmato la lacuna originaria, dando rilievo (quanto meno nella maggior parte delle note redatte) all’analisi delle mansioni svolte in concreto e riconducendole alla voce tabellare corrispondente alle stesse, seppure riferita ad un ruolo - quello di “Ufficiale addetto”- che il militare non ha mai ricoperto formalmente, per l’evidente ragione che per grado non era possibile gli venisse assegnato.
14. Né la ricostruzione fornita è contraddetta dalla differente scelta attuata dall’Amministrazione in sede di (ri)edizione delle note nn.91 e 92. L’autonomia di giudizio sottesa alla redazione di ogni singola scheda ben può risolversi in giudizi tra di loro differenti, purché le divergenze non siano sintomatiche di irrazionalità e incoerenza manifesta delle scelte: il che non è avvenuto nel caso si specie, ove in quei due isolati casi l’Amministrazione ha preferito avvalersi della seconda modalità prospettata nell’indicazione ministeriale, demandando alla Direzione generale la valutazione della assimilabilità dell’attività svolta, una volta constatato che formalmente non esiste una voce tabellare corrispondente all’ “Ufficiale addetto” ove le medesime mansioni vengano svolte da un ufficiale di grado superiore. Quanto detto seppure la peculiarità del caso di specie avrebbe reso auspicabile per ragioni di opportunità, non certo di diritto, un approccio omogeneo, anziché differenziato anche in termini di metodo.
15. A tale riguardo, il Collegio ricorda infine che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha, in più occasioni (cfr., ex plurimis, sez. I, n. 742 del 2024 e n. 1703 del 2021; sez. IV n. 3799 del 2021), rimarcato che in materia di redazione della documentazione caratteristica dei militari, i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative e con i rapporti informativi sono espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, risolvendosi in un’analitica valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare del singolo scrutinando. Il precedente giudicato di annullamento non ha peraltro privato l’amministrazione di tale discrezionalità, ma si è limitato a disporre una nuova valutazione dell’ufficiale attraverso la ricompilazione della scheda valutativa. L’unico bene della vita che gli era stato attribuito era, dunque, l’annullamento delle schede impugnate (effetto cassatorio), la sua riformulazione ad esito libero (effetto rinnovatorio) e l’integrazione della motivazione tenendo conto dell’errato pregresso riferimento a voci tabellari inesistenti.
15.1. La scelta di non censurare in alcun modo il giudizio formulato sull’assunto che non ve ne fosse la necessità, neppure consente di censurare i parametri sui quali esso si è in concreto basato, ovvero l’effettivo contenuto del rapporto gerarchico che legava, nel periodo di riferimento, valutatori e valutato, non essendo mai emerse in atti, a superamento della sola fase critica, indicazioni alternative circa le mansioni svolte e mai contestate dal ricorrente.
16. Alla stregua delle rassegnate conclusioni, l’appello deve essere respinto.
17. L’innegabile peculiarità della vicenda giustifica, purtuttavia, la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonella Manzione | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.