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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 643/2018 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 5158/2017
emessa dal Tribunale di Salerno il 14/11/2017 e depositata il 14/11/2017
TRA
– – rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3
dall'avv. Bonaventura Landi, elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in
Maiori (SA) via Chiunzi n. 131 - Appellanti
E
rappresentato e difesa dall'avv. Roberto Fraulo elettivamente domiciliato presso TR
lo studio del predetto difensore in Amalfi Piazza Spirito Santo n. 10 – Appellato NI LA LL in Ravello via Marmorata n. 21 – rappresentato e difeso dall'avv.
Roberto Concilio elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Salerno via
Demetrio Moscato n. 11 - Appellato
– Appellata contumace CP_2
Ragioni in fatto e diritto
1.Con atto di citazione spedito per la notifica a mezzo posta in data 1/6/2009 i coniugi P_
e , comproprietari di un appartamento situato al secondo piano dello stabile
[...] CP_2
condominiale situato in Ravello via Marmorata n 21 in forza di atto pubblico di compravendita del
27/10/2004, hanno rappresentato di avere riscontrato nel predetto immobile infiltrazioni di acqua fetida provenienti dall'unità abitativa sovrastante di proprietà dei AN Parte_1
e specificando di avere accertato mediante un saggio Parte_3 Parte_2
effettuato nel locale bagno di loro proprietà che le infiltrazioni, propagatesi nell'appartamento sottostante di proprietà di erano state causate “dall' usura dell'imbracatura della CP_3
condotta fecale dell'immobile dei e precisamente nel doppio raccordo a 45° dalla Pt_1
montante superiore a quella inferiore da cui fuoriuscivano liquami”. Gli attori hanno aggiunto di avere fatto verificare “la situazione” all'amministratore del fabbricato condominiale e alla condomina e di avere contattato telefonicamente usufruttario CP_3 Controparte_4
dell'appartamento in questione, presso il suo domicilio in Castellamare di Stabia, invitandolo a prendere visione con urgenza dell'esito dei saggi attesa la necessità di intervenire al fine di eliminare la causa delle infiltrazioni;
nell'occasione essendo impossibilitato a raggiungere Controparte_4
l'immobile in Ravello ed avendo ricevuto conferma dall'amministratore che le infiltrazioni provenivano dalla fecale del suo appartamento, autorizzò i coniugi e TR CP_2
ad eseguire i lavori necessari per eliminare la causa delle infiltrazioni e “ gli effetti dell'evento
dannoso”, impegnandosi a rimborsare le spese che i coniugi e TR CP_2
avrebbero sostenuto. Gli attori, inoltre, hanno affermato di avere effettuato i predetti lavori e di avere sopportato una spesa complessiva di euro 11.518,87, lamentando che non aveva Controparte_4
provveduto al rimborso della suindicata somma, nonostante l'assemblea condominiale in data
13/5/2008 avesse deliberato che le spese dell'intervento dovessero essere sostenute da CP_4
[...]
e - prospettando di avere diritto al rimborso delle spesa innanzi TR CP_2
indicata ai sensi dell'art. 1720 c.c. per avere eseguito i lavori sulla base del mandato conferito loro da ovvero ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussistendo la responsabilità esclusiva dei Controparte_4
proprietari del bene che aveva causato il danno - hanno convenuto in giudizio i nudi proprietari
, e e l'usufruttuario Parte_1 Parte_3 Parte_2 Controparte_4
chiedendo che venissero condannati al pagamento in loro favore della somma di euro 11.518,87 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento lesivo e fino al soddisfo oltre al pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario;
nel contempo gli attori – dopo avere evidenziato che con lettera raccomandata del 19/1/2009 aveva rappresentato che Controparte_4
l'evento dannoso era da ricollegare ad un bene condominiale - hanno convenuto in giudizio anche il NI LA LL in Ravello via Marmorata n. 21 chiedendo che in via subordinata –
qualora, cioè, fosse accertato che le infiltrazioni erano state causate da un bene condominiale –
venisse condannato, essendo configurabile “la responsabilità quale custode”, al risarcimento dei danni subito dagli attori pari alla predetta somma di euro 11.518,87 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento lesivo e fino al soddisfo con vittoria delle spese processuali in favore del difensore antistatario.
1.1. , e costituitisi Parte_1 Parte_3 Parte_2 Controparte_4
in giudizio, hanno resistito, precisando di non avere autorizzato gli attori ad eseguire l'intervento necessario per l'eliminazione delle lamentate infiltrazioni;
hanno aggiunto che non era stato effettuato alcun accertamento idoneo a verificare se le infiltrazioni fossero state causate da un bene di proprietà
esclusiva dei AN oppure da un bene condominiale, segnalando altresì l'esosità Pt_1
dell'importo richiesto dagli attori. I convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda con vittoria delle spese processuali da attribuirsi al difensore antistatario.
1.2. A sua volta il NI LA LL in Ravello via Marmorata n. 21, costituitosi in giudizio, in via preliminare ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando da un lato che gli stessi attori nell'atto introduttivo del giudizio avevano allegato che le infiltrazioni era state causate dalla rottura della diramazione della colonna fecale di proprietà esclusiva dei AN
e non già, dunque, di un bene di proprietà condominiale e dall'altra che l'intera colonna Pt_1
fecale in questione serviva esclusivamente l'appartamento di proprietà dei AN Il Pt_1
NI LA LL, inoltre, in via gradata – vale a dire qualora fosse accertato che le infiltrazioni erano da ricollegare ad un bene condominiale - ha eccepito la violazione dell'art. 1134
c.c., sostenendo che gli attori avevano chiesto il rimborso delle spese sopportate per porre rimedio alle lamentate infiltrazioni senza tuttavia comprovare l'urgenza dell'intervento eseguito;
il convenuto, infine, ha prospettato l'esosità dei danni lamentati dagli attori.
Il NI LA LL in Ravello via Marmorata n. 21 ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria delle spese processuali.
1.3. Nel corso del giudizio, a seguito del decesso di il processo è stato riassunto Controparte_4
su impulso degli attori nei confronti degli eredi e Parte_1 Parte_3 [...]
indi il Tribunale di Salerno – all'esito dell'attività istruttoria, consistita Parte_2
nell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti processuali, nell'escussione dei testi ammessi e nell'espletamento di una C.T.U. - con sentenza depositata il 14/11/2017 ha condannato i
AN al pagamento in solido in favore degli attori della somma di euro 6.299,56 “oltre Pt_1
iva nonché rivalutazione ed interessi legali a far data dal gennaio 2007 e fino al soddisfo”, nonché
al pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario degli attori e al pagamento delle spese di C.T.U. come liquidate con separato decreto.
Successivamente il Tribunale con decreto depositato il 3/2/2018, in accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale formulata dal NI LA LL in Ravello via Marmorata n. 21, ha condannato i AN al pagamento delle spese processuali anche in Pt_1
favore del suindicato NI.
In particolare il Giudice a quo nella suindicata sentenza – richiamati gli esiti dell'espletata C.T.U. –
ha così argomentato: << Il C.T.U… ha escluso il coinvolgimento delle condotte fecali condominiali,
rilevando che “ le lamentate infiltrazioni sono state causate dalla rottura del tratto verticale della
fecale che dal terzo piano convoglia l'acqua di scarico del wc dell'unità immobiliare di proprietà
del sig. al secondo piano passando nel muro dietro la cabina doccia del bagno Pt_1
dell'appartamento di proprietà ”; pertanto risulta accertato che il tratto di Parte_4
condotta danneggiata raccoglie solo le acque dell'immobile del convenuto ed essendo destinato al
suo esclusivo servizio è di proprietà esclusiva degli odierni convenuti cui compete la imputazione
delle spese per la riparazione ex art. 1123 c.c. e la responsabilità per danni ex art. 2051 quale
custodi; il C.T.U. ha anche confermato che al momento del sopralluogo cause ed effetti delle
infiltrazioni erano state eliminate dagli interventi di riparazione eseguiti dai ricorrenti all'epoca dei
fatti per cui lo stesso, dopo aver analiticamente indicato la tipologia degli interventi eseguiti e di
quelli effettivamente da eseguire per eliminare le cause delle infiltrazioni nonché per la riparazione
dei danni all'appartamento dei ricorrenti, ne stimava il relativo costo in euro 6.299,56 oltre iva >>.
1.4. Avverso la predetta sentenza e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello con atto di citazione spedito per la notifica a mezzo posta il 14/5/2018 ; hanno criticato le ragioni della decisione, deducendo quanto segue : a) il Giudice di prime cure è pervenuto all'accoglimento della domanda proposta dagli attori nei confronti dei AN sulla base Pt_1
di un'erronea ed incompleta valutazione degli esiti della C.T.U. da cui risulta che le lamentate infiltrazione sono state causate dalla rottura della colonna fecale condominiale;
b) il Tribunale ha quantificato il danno in misura eccessiva ed in assenza di qualsiasi prova;
c) il Giudice a quo ha corretto la sentenza di primo grado condannando i AN al pagamento delle spese Pt_1
processuali in favore del NI LA LL in Ravello via Marmorata n. 21, trascurando di considerare che la mancata statuizione in ordine alle predette spese processuali non costituiva un errore materiale, emendabile attraverso la relativa procedura di correzione, ma un'omissione che doveva essere fatta valere attraverso l'impugnazione della sentenza.
Gli appellanti hanno concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
1.5. , costituitosi in giudizio, in via preliminare ha rappresentato che TR CP_2
con scrittura privata del 6/5/2017 aveva rinunciato in suo favore “ a tutti gli eventuali vantaggi e/o
oneri che dovessero derivare dalla definizione del giudizio civile pendente innanzi al Tribunale di
Salerno RG. N. 10000191/2009 Sez II GOT Crisci intentato da e TR CP_2
contro eredi + 4 e , ad oggetto Controparte_4 Controparte_5
risarcimento danni per infiltrazioni di umidità”, evidenziando il sopravvenuto difetto di interesse ad agire e ad impugnare di in forza di una scrittura privata intervenuta prima della CP_2
definizione del giudizio di primo grado.
Di poi ha contestato la fondatezza dell'interposto gravame, chiedendo altresì, in TR
caso di accoglimento dell'impugnazione formulata dai AN l'accoglimento della Pt_1
domanda proposta in primo grado nei confronti del NI LA LL in Ravello via
Marmorata n. 21; l'appellato ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'appello articolato dai AN
e, in caso di accoglimento della predetta impugnazione, per l'accoglimento della domanda Pt_1
proposta in primo grado nei confronti del NI LA LL in Ravello via Marmorata n.
21, con vittoria delle spese processuali da attribuirsi al difensore antistatario.
1.6. non si è costituita in giudizio. CP_2
1.7. Il NI LA LL in Ravello via Marmorata n. 21, costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello articolato dai AN ex art 342 Pt_1
c.p.c.; nel merito ha contrastato la fondatezza dell'interposto gravame, ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva;
in via gradata – ossia qualora venisse accertato che il lamentato danno fosse da ricollegare ad un bene condominiale – ha riproposto l'eccezione già sollevata in primo grado basata sull'art. 1134 c.c., sostenendo che la domanda formulata dagli attori nei confronti del NI LA LL non potrebbe essere accolta in quanto gli attori non hanno provato nè
l'urgenza dell'intervento né di avere avvisato l'amministratore condominiale;
l'appellato inoltre ha prospettato l'eccessività dei danni richiesti dagli attori e la mancanza di prova sul punto;
infine in via subordinata - ossia qualora fosse ritenuto fondato il motivo dell'impugnazione principale inerente alle spese processuali – ha proposto appello incidentale chiedendo che la parte soccombente venisse condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado.
Il NI LA LL in Ravello via Marmorata n. 21 ha concluso in via preliminare per la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dai AN ex art. 342 c.p.c.; nel Pt_1
merito per il rigetto della predetta impugnazione;
in via gradata, in accoglimento dell'appello incidentale, per la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore del NI LA LL in Ravello via Marmorata n. 21.
1.8. La Corte con ordinanza del 23/11/2023, resa all'esito dell'udienza celebrata nelle forme della trattazione scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c.,
segnatamente 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
2. In primis va dichiarata la contumacia di in quanto l'appellata, regolarmente citata CP_2
in giudizio, non si è costituita.
3. Ragioni di ordine logico impongono di analizzare dapprima l'eccezione di inammissibilità
dell'appello principale sollevata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dal NI LA LL.
Orbene va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c.,
nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017; Cass. n 13535/
2018; Cass. S.U. n 3648/2022).
Nel caso di specie gli appellanti – come emerge dalla disamina delle doglianze che di seguito sarà
effettuata - hanno indicato in maniera chiara e precisa le parti della sentenza impugnata e le critiche tese a contrastare le ragioni della decisione.
E allora, in applicazione del suindicato principio di diritto, si impone il rigetto dell'eccezione di inammissibilità del gravame.
4. Chiariti tali profili, la Corte ritiene che l'impugnazione proposta da , Parte_1 [...]
e è fondata e, pertanto, va accolta. Parte_2 Parte_3
5. Gli appellanti hanno in primo luogo censurato la sentenza di primo grado, deducendo che il
Tribunale ha fondato il proprio convincimento sull'erronea valutazione dell'espletata C.T.U..
L'esperto di ufficio – osservano i AN – ha accertato che il tratto della fecale Pt_1
danneggiato che ha causato le infiltrazioni è quello verticale che attraversa il muro del bagno degli attori e non già la braga di congiunzione del bagno di proprietà degli appellanti con il tratto verticale;
più precisamente l'ausiliario di ufficio ha verificato che le infiltrazioni sono da ricollegare alla rottura del tratto verticale della fecale che dal terzo piano convoglia l'acqua di scarico del bagno dell'unità
immobiliare di proprietà dei AN al secondo piano passando nel muro dietro la cabina Pt_1
doccia del bagno dell'appartamento di proprietà di e;
la fecale in TR CP_2
oggetto, come evidenziato dall'esperto di ufficio, prima di giungere nel cortile interno per riversarsi nel collettore condominiale, raccoglie le acque della cucina e del secondo wc dell'appartamento di proprietà di e . Le infiltrazioni – proseguono gli appellanti - sono TR CP_2
state causate dalla rottura di un bene condominiale giacchè la rete fognaria rientra tra i beni comuni espressamente indicati nell'art 1117 n. 3 c.c. e la proprietà comune sussiste fino al punto in cui le tubazioni si diramano nelle singole proprietà esclusive. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva e poiché la braga di innesto – cioè l'elemento di raccordo tra la colonna di scarico condominiale e l'utenza esclusiva del singolo condomino – è strutturalmente posta nella diramazione che va ai singoli appartamenti essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale;
la braga, qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, invece,
raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti serve all'uso di tutti i condomini;
ne consegue che la spesa per la riparazione dei canali di scarico dell'edificio condominiale sono a carico di tutti i condomini per la parte relativa alla colonna verticale di scarico ed a carico dei singoli proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano verso i singoli appartamenti. Il Giudice a quo –
concludono gli appellanti – tenuto conto degli esiti dell'espletata C.T.U. erroneamente ha affermato che la parte di tubo danneggiata che ha causato le infiltrazioni è di proprietà esclusiva dei AN
sicchè la statuizione di condanna dei AN va riformata. Pt_1 Pt_1
Le doglianze sono condivisibili.
In diritto giova ricordare che a norma dell'articolo 1117 n. 3 c.c. (nella formulazione applicabile
ratione temporis alla fattispecie in esame, ossia prima delle modifiche introdotte dalla legge n.
220/2012, ma la nuova disposizione, per quel che qui rileva, è in linea con la precedente disciplina)
“sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio,
se il contrario non risulta dal titolo … le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per
il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti
ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini ”.
Partendo dal chiaro tenore della disposizione normativa, la giurisprudenza di legittimità in tema di canali di scarico ha affermato che la presunzione di comproprietà, prevista dall' art. 1117 n. 3 c.c.,
opera per la colonna verticale che, raccogliendo le acque di scarico di una pluralità di appartamenti,
si caratterizza per l'attitudine all'uso e al godimento comune, ma non anche per la cd. braga, cioè
l'elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza giacchè serve soltanto convogliare gli scarichi di pertinenza del CP_6 singolo appartamento (cfr. Cass. n. 1027/2018 anche in motivazione;
Cass. n. 19045/2010 ; Cass. n.
5792/2005).
Orbene nella vicenda in esame il C.T.U. ha accertato che le lamentate infiltrazioni sono state causate
“ dalla rottura del tratto verticale della fecale che dal terzo ( ed ultimo piano) convoglia l'acqua di
scarico del w.c. dell'unità di proprietà al secondo piando passando nel muro dietro la Pt_1
cabina doccia del bagno dell'appartamento di proprietà ” e nel contempo ha Parte_5
precisato che “ la tubazione danneggiata che ha causato le infiltrazioni dopo avere raccolto al
secondo piano le acque della cucina e del secondo w.c. dei sig. si dirige verso il Parte_6
collettore condominiale e quindi alla fogna pubblica” ( cfr. relazione tecnica in atti, in particolare pagine 31, 19 e 16).
E' evidente, pertanto, che gli esiti dell'espletata C.T.U. consentono di affermare, in applicazione dei principi di diritto innanzi richiamati, che le lamentate infiltrazioni sono da ricollegare alla rottura di un canale di scarico per il quale opera ai sensi dell'art. 1117 n 3 c.c. la presunzione di comproprietà.
In particolare depone in tale senso la considerazione che l'esperto di ufficio ha verificato che le infiltrazioni sono da ricollegare alla rottura del “ tratto verticale” e non già della cd braga ed ha specificato che la tubazione danneggiata raccoglie anche le acque della cucina e del secondo wc dell'appartamento di proprietà dei coniugi e prima di dirigersi verso TR CP_2
il collettore e la fogna pubblica;
in definitiva tali elementi inducono a ritenere che il CP_6
bene danneggiato causa delle lamentate infiltrazioni – in assenza di un titolo da cui risulti la proprietà
esclusiva dei AN - sia condominiale. Pt_1
Le argomentazioni esposte giustificano l'accoglimento dell'appello sicchè la domanda proposta da e nei confronti di , e TR CP_2 Parte_1 Parte_2
va rigettata, restando così assorbito il motivo di gravame che involge la Parte_3
quantificazione del danno effettuata dal Tribunale.
6. Occorre, pertanto, procedere alla disamina della domanda originariamente articolata dai coniugi e nei confronti del NI LA LL in Ravello via TR CP_2 Marmorata n. 21 nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e riproposta in appello da P_
il quale nella comparsa di costituzione e risposta deposita nel presente giudizio, nel caso di
[...]
accoglimento dell'impugnazione articolata dai AN ha richiamato la domanda Pt_1
originariamente proposta nei confronti del NI LA LL ed ha concluso espressamente per l'accoglimento della predetta domanda e, dunque, per la riforma della sentenza di primo grado.
In primo luogo va precisato che – come rappresentato da nella comparsa di TR
costituzione depositata nel presente giudizio di appello - nella scrittura privata del 6/5/2017
sottoscritta da e espressamente si legge che quest'ultima “ dichiara, TR CP_2
come in effetti dichiara, di rinunciare in favore del Sig. a tutti gli eventuali vantaggi e/o P_
oneri che dovessero derivare dalla definizione del giudizio civile pendente innanzi al Tribunale di
Salerno RG. N. 10000191/2009 Sez II intentato da e Parte_7 TR CP_2
contro eredi + 4 e , avente ad oggetto Controparte_4 Controparte_5
risarcimento danni per infiltrazioni di umidità” ( cfr. art. 13 della scrittura privata del 6/5/2017).
Dall'univoco tenore della suindicata scrittura privata emerge che non si è limitata a CP_2
rinunciare alla pretesa creditoria azionata attraverso l'introduzione del giudizio conclusosi con la sentenza ora sottoposta al vaglio della Corte ma ha rinunciato al credito in favore del coniuge che attraverso la sottoscrizione dell'atto ha accettato tale rinuncia. TR
e pertanto, hanno concordato la cessione del credito sicchè, TR CP_2
trovando applicazione la disciplina dettata dall'art. 111 c.p.c., deve concludersi che il processo prosegue nei confronti di in quanto costei, in assenza di una specifica richiesta delle CP_2
parti processuali, non è stata estromessa dal giudizio.
Merita ancora di essere evidenziato che, ai fini della disamina della domanda originariamente formulata dai coniugi e nei confronti del NI LA TR CP_2
LL in Ravello via Marmorata n. 21, è sufficiente che tale domanda unitamente alla richiesta di riforma della sentenza impugnata sia stata articolata in appello soltanto da posto che TR , essendo rimasta contumace, non ha compiuto alcuna attività processuale nel giudizio CP_2
di secondo grado.
Acquista, infatti, rilievo il principio di diritto in forza del quale se il bene appartiene a più proprietari ciascuno è da ritenersi legittimato attivamente rispetto a tutte le azioni a tutela della proprietà
comune; tale legittimazione viene riconosciuta sul presupposto che sussiste il diritto di ciascuno dei proprietari della cosa comune di compiere nell'interesse degli altri, e senza il loro consenso, atti di straordinaria amministrazione, quali la proposizione di domande giudiziali, in virtù del principio della rappresentanza reciproca fondata sulla comunione di interessi;
in altri termini è immanente al sistema il principio di carattere generale che legittima il singolo contitolare ad agire in giudizio per la tutela del diritto nella sua interezza ( cfr. Cass. n. 29506/2019 anche in motivazione;
cfr. anche Cass.
n. 5391/1990; Cass. n. 6699/1994; Cass. n. 2035/1980).
Chiariti tali profili e passando alla disamina della domanda proposta nei confronti del NI
LA LL, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde ex art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini ( cfr. Cass. n.
7044/2020; Cass. n. 15291/2011).
Nella vicenda in esame – richiamato quanto già argomentato al precedente punto 5 della presente sentenza – gli esiti dell'espletata C.T.U. hanno consentito di accertare che le cause delle infiltrazioni verificatesi all'interno dell'appartamento di proprietà dei coniugi e TR CP_2
sono da ricollegare alla rottura di una tubazione condominiale sicchè sussiste la responsabilità del
NI LA LL in Ravello via Marmorata n. 21.
Inoltre va rimarcato che, come si evince dall'univoco tenore dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori hanno agito nei confronti del predetto NI per conseguire il rimborso delle spese sostenute per l'eliminazione della cause delle infiltrazioni ed il risarcimento dei danni subiti per le lamentate infiltrazioni. L'esperto di ufficio a sua volta ha accertato che i coniugi e hanno TR CP_2
eseguito gli interventi necessari sia per eliminare la causa delle lamentate infiltrazioni ( vale a dire la sostituzione della tubazione danneggiata) sia per eliminare i danni causati all'interno dell'appartamento di loro proprietà dalle infiltrazioni ed ha quantificato l'importo complessivo delle spese sostenute dagli attori, in euro 6.299,56 al netto dell'I.V.A., importo questo che non è stato contestato dal NI LA LL ( cfr. relazione tecnica di ufficio pag. 28 in cui l'ausiliario di ufficio ha segnalato che, a seguito della trasmissione della bozza di C.T.U. a tutte le parti processuali, erano pervenute soltanto le osservazioni del difensore e del C.T.P. dei AN
. Pt_1
Merita di essere evidenziato che l'ausiliario di ufficio ha analiticamente indicato i suindicati interventi ed ha quantificato le relative spese sulla base dei prezzi medi contemplati dal prezzario dei LL.PP.
dell'anno 2006 per la Regione Campania, vigente nell'anno 2007, epoca di realizzazione dei lavori in questione da parte dei coniugi e (cfr. relazione tecnica di ufficio TR CP_2
pagina 23 e seguenti).
Inoltre, replicando ad uno specifico rilievo del NI LA LL, va in primo luogo rimarcato che la disciplina dettata dall'art. 1134 c.c. trova applicazione soltanto con riferimento alle spese sopportate dai coniugi e per riparare il bene condominiale TR CP_2
ossia la tubatura danneggiata e non anche per eliminare i danni causati dalle lamentate infiltrazioni.
Fatta tale precisazione, la Corte osserva che l'art. 1134 c.c. - nella formulazione ratione temporis
applicabile al caso di specie, ossia prima delle modifiche introdotte dalle legge n. 220/2012 - prevede che “il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o
dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”.
La spesa autonomamente sostenuta dal condomino, pertanto, è rimborsabile soltanto nel caso in cui sussiste il requisito dell'urgenza, dovendo così il condomino dimostrare che le spese anticipate fossero indispensabili per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, e dovessero essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini ( cfr. Cass. n. 27106/2021 anche in motivazione;
Cass. n.
14326/2017).
Ebbene, ad avviso del Collegio, la spesa anticipata dai coniugi e per TR CP_2
la sostituzione della tubazione condominiale può qualificarsi urgente giacchè l'intervento è stato realizzato non solo per evitare che la parte comune già danneggiata subisse ulteriori danni ma anche per scongiurare un possibile danno alla salute degli attori quale diretta conseguenza delle infiltrazioni di acqua fetida presenti nella loro abitazione.
Ne consegue che in accoglimento della domanda in esame il NI LA LL in Ravello
via Marmorata n. 21 va condannato al pagamento in favore di e di TR CP_2
della somma di euro 6.299,56 oltre I.V.A. nonchè rivalutazione monetaria a far data dal 2007 ( la quantificazione del suindicato importo, come già evidenziato, è stata effettuata dal C.T.U. tenendo conto dell'epoca di realizzazione degli interventi risalente, appunto, all'anno 2007) fino al deposito della presente sentenza ed interessi al tasso legale sull' importo come rivalutato di anno in anno a far data dal 2007 e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza oltre interessi al tasso legale sulla complessiva somma come innanzi determinata dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo (cfr. in particolare Cass. S.U. n. 1712 del 17/02/1995).
7. Passando al governo delle spese processuali, giova ricordare che il Giudice di appello , allorché
riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere di ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il Giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr. Cass. n. 9064/2018; Cass. n.
11423/2016; Cass. n. 6259/2014).
E allora, in ragione dell'esito complessivo della lite, e , essendo TR CP_2
rimasti soccombenti rispetto alla domanda articolata nei confronti dei AN vanno Pt_1 condannati al pagamento in solido delle spese processuali del giudizio di primo grado in favore del difensore antistatario di , e nonché al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento in solido delle spese processuali del giudizio di secondo grado in favore dei AN
(la richiesta di attribuzione delle spese processuali in favore del difensore antistatario è Pt_1
stata formulata soltanto in primo grado) ; a sua volta il NI LA LL in Ravello via
Marmorata n. 21, essendo risultato soccombente rispetto alla domanda proposta da TR
e , va condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado in CP_2
favore del difensore antistatario di e nonché al pagamento delle TR CP_2
spese processuali del giudizio di secondo grado in favore del difensore antistatario di P_
; va precisato che in ordine alle spese processuali di secondo grado con specifico riferimento
[...]
al rapporto processuale tra il NI LA LL e non va adottata alcuna CP_2
statuizione giacchè , essendo rimasta contumace, non ha articolato alcuna difesa. Controparte_2
Le spese innanzi indicate vanno liquidate secondo la tariffa vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività espletata.
Infine è evidente che - per effetto della nuova regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, quale diretta conseguenza della riforma della sentenza impugnata - resta assorbito il motivo di gravame articolato da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
basato sul rilievo che il Tribunale erroneamente, in accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale, con provvedimento depositato il 3/2/2018 ha condannato Parte_1 [...]
e al pagamento delle spese processuali in favore del NI CP_7 Parte_3
LA LL in Ravello via Marmorata n. 21 e nel contempo non va esaminato l'appello incidentale condizionato proposto dal predetto NI avente ad oggetto la richiesta di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 TR e di nonché nei confronti del Controparte_2 Controparte_8
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5158/2017 , così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia di;
CP_2
2. accoglie l'appello proposto da e e Parte_1 Parte_2 Parte_3
per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da e TR
nei confronti di , e CP_2 Parte_1 Parte_2 Parte_3
3. accoglie la domanda proposta da e nei confronti del NI TR CP_2
LA LL in Ravello via Marmorata n. 21 e per l'effetto condanna il predetto NI al pagamento in favore di e di della somma di euro 6.299,56 oltre TR CP_2
I.V.A. nonchè rivalutazione monetaria a far data dal 2007 e fino al deposito della presente sentenza ed interessi al tasso legale sull' importo come rivalutato di anno in anno a far data dal 2007 e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza oltre interessi al tasso legale sulla complessiva somma come innanzi determinata dalla data di pubblicazione della presente e fino all'effettivo soddisfo;
4. condanna e al pagamento in solido delle spese processuali del TR CP_2
giudizio di primo grado in favore del difensore antistatario di , Parte_1 Parte_2
e spese che liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale oltre
[...] Parte_3
rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
5. condanna il NI LA LL in Ravello via Marmorata n. 21 al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado in favore del difensore antistatario di e TR
spese che liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale oltre rimborso CP_2
forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
pone le spese dell'espletata
C.T.U. a carico del NI LA LL in Ravello via Marmorata n. 21;
6. condanna e al pagamento in solido delle spese processuali del TR CP_2
giudizio di secondo grado in favore di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
spese che liquida in euro 2.906,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese
[...]
generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
7. condanna il NI LA LL in Ravello via Marmorata n. 21 al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado in favore del difensore antistatario di , TR
spese che liquida in euro 2.906,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge.
Salerno, 5/3/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 643/2018 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 5158/2017
emessa dal Tribunale di Salerno il 14/11/2017 e depositata il 14/11/2017
TRA
– – rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3
dall'avv. Bonaventura Landi, elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in
Maiori (SA) via Chiunzi n. 131 - Appellanti
E
rappresentato e difesa dall'avv. Roberto Fraulo elettivamente domiciliato presso TR
lo studio del predetto difensore in Amalfi Piazza Spirito Santo n. 10 – Appellato NI LA LL in Ravello via Marmorata n. 21 – rappresentato e difeso dall'avv.
Roberto Concilio elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Salerno via
Demetrio Moscato n. 11 - Appellato
– Appellata contumace CP_2
Ragioni in fatto e diritto
1.Con atto di citazione spedito per la notifica a mezzo posta in data 1/6/2009 i coniugi P_
e , comproprietari di un appartamento situato al secondo piano dello stabile
[...] CP_2
condominiale situato in Ravello via Marmorata n 21 in forza di atto pubblico di compravendita del
27/10/2004, hanno rappresentato di avere riscontrato nel predetto immobile infiltrazioni di acqua fetida provenienti dall'unità abitativa sovrastante di proprietà dei AN Parte_1
e specificando di avere accertato mediante un saggio Parte_3 Parte_2
effettuato nel locale bagno di loro proprietà che le infiltrazioni, propagatesi nell'appartamento sottostante di proprietà di erano state causate “dall' usura dell'imbracatura della CP_3
condotta fecale dell'immobile dei e precisamente nel doppio raccordo a 45° dalla Pt_1
montante superiore a quella inferiore da cui fuoriuscivano liquami”. Gli attori hanno aggiunto di avere fatto verificare “la situazione” all'amministratore del fabbricato condominiale e alla condomina e di avere contattato telefonicamente usufruttario CP_3 Controparte_4
dell'appartamento in questione, presso il suo domicilio in Castellamare di Stabia, invitandolo a prendere visione con urgenza dell'esito dei saggi attesa la necessità di intervenire al fine di eliminare la causa delle infiltrazioni;
nell'occasione essendo impossibilitato a raggiungere Controparte_4
l'immobile in Ravello ed avendo ricevuto conferma dall'amministratore che le infiltrazioni provenivano dalla fecale del suo appartamento, autorizzò i coniugi e TR CP_2
ad eseguire i lavori necessari per eliminare la causa delle infiltrazioni e “ gli effetti dell'evento
dannoso”, impegnandosi a rimborsare le spese che i coniugi e TR CP_2
avrebbero sostenuto. Gli attori, inoltre, hanno affermato di avere effettuato i predetti lavori e di avere sopportato una spesa complessiva di euro 11.518,87, lamentando che non aveva Controparte_4
provveduto al rimborso della suindicata somma, nonostante l'assemblea condominiale in data
13/5/2008 avesse deliberato che le spese dell'intervento dovessero essere sostenute da CP_4
[...]
e - prospettando di avere diritto al rimborso delle spesa innanzi TR CP_2
indicata ai sensi dell'art. 1720 c.c. per avere eseguito i lavori sulla base del mandato conferito loro da ovvero ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussistendo la responsabilità esclusiva dei Controparte_4
proprietari del bene che aveva causato il danno - hanno convenuto in giudizio i nudi proprietari
, e e l'usufruttuario Parte_1 Parte_3 Parte_2 Controparte_4
chiedendo che venissero condannati al pagamento in loro favore della somma di euro 11.518,87 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento lesivo e fino al soddisfo oltre al pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario;
nel contempo gli attori – dopo avere evidenziato che con lettera raccomandata del 19/1/2009 aveva rappresentato che Controparte_4
l'evento dannoso era da ricollegare ad un bene condominiale - hanno convenuto in giudizio anche il NI LA LL in Ravello via Marmorata n. 21 chiedendo che in via subordinata –
qualora, cioè, fosse accertato che le infiltrazioni erano state causate da un bene condominiale –
venisse condannato, essendo configurabile “la responsabilità quale custode”, al risarcimento dei danni subito dagli attori pari alla predetta somma di euro 11.518,87 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento lesivo e fino al soddisfo con vittoria delle spese processuali in favore del difensore antistatario.
1.1. , e costituitisi Parte_1 Parte_3 Parte_2 Controparte_4
in giudizio, hanno resistito, precisando di non avere autorizzato gli attori ad eseguire l'intervento necessario per l'eliminazione delle lamentate infiltrazioni;
hanno aggiunto che non era stato effettuato alcun accertamento idoneo a verificare se le infiltrazioni fossero state causate da un bene di proprietà
esclusiva dei AN oppure da un bene condominiale, segnalando altresì l'esosità Pt_1
dell'importo richiesto dagli attori. I convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda con vittoria delle spese processuali da attribuirsi al difensore antistatario.
1.2. A sua volta il NI LA LL in Ravello via Marmorata n. 21, costituitosi in giudizio, in via preliminare ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando da un lato che gli stessi attori nell'atto introduttivo del giudizio avevano allegato che le infiltrazioni era state causate dalla rottura della diramazione della colonna fecale di proprietà esclusiva dei AN
e non già, dunque, di un bene di proprietà condominiale e dall'altra che l'intera colonna Pt_1
fecale in questione serviva esclusivamente l'appartamento di proprietà dei AN Il Pt_1
NI LA LL, inoltre, in via gradata – vale a dire qualora fosse accertato che le infiltrazioni erano da ricollegare ad un bene condominiale - ha eccepito la violazione dell'art. 1134
c.c., sostenendo che gli attori avevano chiesto il rimborso delle spese sopportate per porre rimedio alle lamentate infiltrazioni senza tuttavia comprovare l'urgenza dell'intervento eseguito;
il convenuto, infine, ha prospettato l'esosità dei danni lamentati dagli attori.
Il NI LA LL in Ravello via Marmorata n. 21 ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria delle spese processuali.
1.3. Nel corso del giudizio, a seguito del decesso di il processo è stato riassunto Controparte_4
su impulso degli attori nei confronti degli eredi e Parte_1 Parte_3 [...]
indi il Tribunale di Salerno – all'esito dell'attività istruttoria, consistita Parte_2
nell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti processuali, nell'escussione dei testi ammessi e nell'espletamento di una C.T.U. - con sentenza depositata il 14/11/2017 ha condannato i
AN al pagamento in solido in favore degli attori della somma di euro 6.299,56 “oltre Pt_1
iva nonché rivalutazione ed interessi legali a far data dal gennaio 2007 e fino al soddisfo”, nonché
al pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario degli attori e al pagamento delle spese di C.T.U. come liquidate con separato decreto.
Successivamente il Tribunale con decreto depositato il 3/2/2018, in accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale formulata dal NI LA LL in Ravello via Marmorata n. 21, ha condannato i AN al pagamento delle spese processuali anche in Pt_1
favore del suindicato NI.
In particolare il Giudice a quo nella suindicata sentenza – richiamati gli esiti dell'espletata C.T.U. –
ha così argomentato: << Il C.T.U… ha escluso il coinvolgimento delle condotte fecali condominiali,
rilevando che “ le lamentate infiltrazioni sono state causate dalla rottura del tratto verticale della
fecale che dal terzo piano convoglia l'acqua di scarico del wc dell'unità immobiliare di proprietà
del sig. al secondo piano passando nel muro dietro la cabina doccia del bagno Pt_1
dell'appartamento di proprietà ”; pertanto risulta accertato che il tratto di Parte_4
condotta danneggiata raccoglie solo le acque dell'immobile del convenuto ed essendo destinato al
suo esclusivo servizio è di proprietà esclusiva degli odierni convenuti cui compete la imputazione
delle spese per la riparazione ex art. 1123 c.c. e la responsabilità per danni ex art. 2051 quale
custodi; il C.T.U. ha anche confermato che al momento del sopralluogo cause ed effetti delle
infiltrazioni erano state eliminate dagli interventi di riparazione eseguiti dai ricorrenti all'epoca dei
fatti per cui lo stesso, dopo aver analiticamente indicato la tipologia degli interventi eseguiti e di
quelli effettivamente da eseguire per eliminare le cause delle infiltrazioni nonché per la riparazione
dei danni all'appartamento dei ricorrenti, ne stimava il relativo costo in euro 6.299,56 oltre iva >>.
1.4. Avverso la predetta sentenza e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello con atto di citazione spedito per la notifica a mezzo posta il 14/5/2018 ; hanno criticato le ragioni della decisione, deducendo quanto segue : a) il Giudice di prime cure è pervenuto all'accoglimento della domanda proposta dagli attori nei confronti dei AN sulla base Pt_1
di un'erronea ed incompleta valutazione degli esiti della C.T.U. da cui risulta che le lamentate infiltrazione sono state causate dalla rottura della colonna fecale condominiale;
b) il Tribunale ha quantificato il danno in misura eccessiva ed in assenza di qualsiasi prova;
c) il Giudice a quo ha corretto la sentenza di primo grado condannando i AN al pagamento delle spese Pt_1
processuali in favore del NI LA LL in Ravello via Marmorata n. 21, trascurando di considerare che la mancata statuizione in ordine alle predette spese processuali non costituiva un errore materiale, emendabile attraverso la relativa procedura di correzione, ma un'omissione che doveva essere fatta valere attraverso l'impugnazione della sentenza.
Gli appellanti hanno concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
1.5. , costituitosi in giudizio, in via preliminare ha rappresentato che TR CP_2
con scrittura privata del 6/5/2017 aveva rinunciato in suo favore “ a tutti gli eventuali vantaggi e/o
oneri che dovessero derivare dalla definizione del giudizio civile pendente innanzi al Tribunale di
Salerno RG. N. 10000191/2009 Sez II GOT Crisci intentato da e TR CP_2
contro eredi + 4 e , ad oggetto Controparte_4 Controparte_5
risarcimento danni per infiltrazioni di umidità”, evidenziando il sopravvenuto difetto di interesse ad agire e ad impugnare di in forza di una scrittura privata intervenuta prima della CP_2
definizione del giudizio di primo grado.
Di poi ha contestato la fondatezza dell'interposto gravame, chiedendo altresì, in TR
caso di accoglimento dell'impugnazione formulata dai AN l'accoglimento della Pt_1
domanda proposta in primo grado nei confronti del NI LA LL in Ravello via
Marmorata n. 21; l'appellato ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'appello articolato dai AN
e, in caso di accoglimento della predetta impugnazione, per l'accoglimento della domanda Pt_1
proposta in primo grado nei confronti del NI LA LL in Ravello via Marmorata n.
21, con vittoria delle spese processuali da attribuirsi al difensore antistatario.
1.6. non si è costituita in giudizio. CP_2
1.7. Il NI LA LL in Ravello via Marmorata n. 21, costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello articolato dai AN ex art 342 Pt_1
c.p.c.; nel merito ha contrastato la fondatezza dell'interposto gravame, ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva;
in via gradata – ossia qualora venisse accertato che il lamentato danno fosse da ricollegare ad un bene condominiale – ha riproposto l'eccezione già sollevata in primo grado basata sull'art. 1134 c.c., sostenendo che la domanda formulata dagli attori nei confronti del NI LA LL non potrebbe essere accolta in quanto gli attori non hanno provato nè
l'urgenza dell'intervento né di avere avvisato l'amministratore condominiale;
l'appellato inoltre ha prospettato l'eccessività dei danni richiesti dagli attori e la mancanza di prova sul punto;
infine in via subordinata - ossia qualora fosse ritenuto fondato il motivo dell'impugnazione principale inerente alle spese processuali – ha proposto appello incidentale chiedendo che la parte soccombente venisse condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado.
Il NI LA LL in Ravello via Marmorata n. 21 ha concluso in via preliminare per la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dai AN ex art. 342 c.p.c.; nel Pt_1
merito per il rigetto della predetta impugnazione;
in via gradata, in accoglimento dell'appello incidentale, per la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore del NI LA LL in Ravello via Marmorata n. 21.
1.8. La Corte con ordinanza del 23/11/2023, resa all'esito dell'udienza celebrata nelle forme della trattazione scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c.,
segnatamente 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
2. In primis va dichiarata la contumacia di in quanto l'appellata, regolarmente citata CP_2
in giudizio, non si è costituita.
3. Ragioni di ordine logico impongono di analizzare dapprima l'eccezione di inammissibilità
dell'appello principale sollevata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dal NI LA LL.
Orbene va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c.,
nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017; Cass. n 13535/
2018; Cass. S.U. n 3648/2022).
Nel caso di specie gli appellanti – come emerge dalla disamina delle doglianze che di seguito sarà
effettuata - hanno indicato in maniera chiara e precisa le parti della sentenza impugnata e le critiche tese a contrastare le ragioni della decisione.
E allora, in applicazione del suindicato principio di diritto, si impone il rigetto dell'eccezione di inammissibilità del gravame.
4. Chiariti tali profili, la Corte ritiene che l'impugnazione proposta da , Parte_1 [...]
e è fondata e, pertanto, va accolta. Parte_2 Parte_3
5. Gli appellanti hanno in primo luogo censurato la sentenza di primo grado, deducendo che il
Tribunale ha fondato il proprio convincimento sull'erronea valutazione dell'espletata C.T.U..
L'esperto di ufficio – osservano i AN – ha accertato che il tratto della fecale Pt_1
danneggiato che ha causato le infiltrazioni è quello verticale che attraversa il muro del bagno degli attori e non già la braga di congiunzione del bagno di proprietà degli appellanti con il tratto verticale;
più precisamente l'ausiliario di ufficio ha verificato che le infiltrazioni sono da ricollegare alla rottura del tratto verticale della fecale che dal terzo piano convoglia l'acqua di scarico del bagno dell'unità
immobiliare di proprietà dei AN al secondo piano passando nel muro dietro la cabina Pt_1
doccia del bagno dell'appartamento di proprietà di e;
la fecale in TR CP_2
oggetto, come evidenziato dall'esperto di ufficio, prima di giungere nel cortile interno per riversarsi nel collettore condominiale, raccoglie le acque della cucina e del secondo wc dell'appartamento di proprietà di e . Le infiltrazioni – proseguono gli appellanti - sono TR CP_2
state causate dalla rottura di un bene condominiale giacchè la rete fognaria rientra tra i beni comuni espressamente indicati nell'art 1117 n. 3 c.c. e la proprietà comune sussiste fino al punto in cui le tubazioni si diramano nelle singole proprietà esclusive. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva e poiché la braga di innesto – cioè l'elemento di raccordo tra la colonna di scarico condominiale e l'utenza esclusiva del singolo condomino – è strutturalmente posta nella diramazione che va ai singoli appartamenti essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale;
la braga, qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, invece,
raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti serve all'uso di tutti i condomini;
ne consegue che la spesa per la riparazione dei canali di scarico dell'edificio condominiale sono a carico di tutti i condomini per la parte relativa alla colonna verticale di scarico ed a carico dei singoli proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano verso i singoli appartamenti. Il Giudice a quo –
concludono gli appellanti – tenuto conto degli esiti dell'espletata C.T.U. erroneamente ha affermato che la parte di tubo danneggiata che ha causato le infiltrazioni è di proprietà esclusiva dei AN
sicchè la statuizione di condanna dei AN va riformata. Pt_1 Pt_1
Le doglianze sono condivisibili.
In diritto giova ricordare che a norma dell'articolo 1117 n. 3 c.c. (nella formulazione applicabile
ratione temporis alla fattispecie in esame, ossia prima delle modifiche introdotte dalla legge n.
220/2012, ma la nuova disposizione, per quel che qui rileva, è in linea con la precedente disciplina)
“sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio,
se il contrario non risulta dal titolo … le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per
il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti
ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini ”.
Partendo dal chiaro tenore della disposizione normativa, la giurisprudenza di legittimità in tema di canali di scarico ha affermato che la presunzione di comproprietà, prevista dall' art. 1117 n. 3 c.c.,
opera per la colonna verticale che, raccogliendo le acque di scarico di una pluralità di appartamenti,
si caratterizza per l'attitudine all'uso e al godimento comune, ma non anche per la cd. braga, cioè
l'elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza giacchè serve soltanto convogliare gli scarichi di pertinenza del CP_6 singolo appartamento (cfr. Cass. n. 1027/2018 anche in motivazione;
Cass. n. 19045/2010 ; Cass. n.
5792/2005).
Orbene nella vicenda in esame il C.T.U. ha accertato che le lamentate infiltrazioni sono state causate
“ dalla rottura del tratto verticale della fecale che dal terzo ( ed ultimo piano) convoglia l'acqua di
scarico del w.c. dell'unità di proprietà al secondo piando passando nel muro dietro la Pt_1
cabina doccia del bagno dell'appartamento di proprietà ” e nel contempo ha Parte_5
precisato che “ la tubazione danneggiata che ha causato le infiltrazioni dopo avere raccolto al
secondo piano le acque della cucina e del secondo w.c. dei sig. si dirige verso il Parte_6
collettore condominiale e quindi alla fogna pubblica” ( cfr. relazione tecnica in atti, in particolare pagine 31, 19 e 16).
E' evidente, pertanto, che gli esiti dell'espletata C.T.U. consentono di affermare, in applicazione dei principi di diritto innanzi richiamati, che le lamentate infiltrazioni sono da ricollegare alla rottura di un canale di scarico per il quale opera ai sensi dell'art. 1117 n 3 c.c. la presunzione di comproprietà.
In particolare depone in tale senso la considerazione che l'esperto di ufficio ha verificato che le infiltrazioni sono da ricollegare alla rottura del “ tratto verticale” e non già della cd braga ed ha specificato che la tubazione danneggiata raccoglie anche le acque della cucina e del secondo wc dell'appartamento di proprietà dei coniugi e prima di dirigersi verso TR CP_2
il collettore e la fogna pubblica;
in definitiva tali elementi inducono a ritenere che il CP_6
bene danneggiato causa delle lamentate infiltrazioni – in assenza di un titolo da cui risulti la proprietà
esclusiva dei AN - sia condominiale. Pt_1
Le argomentazioni esposte giustificano l'accoglimento dell'appello sicchè la domanda proposta da e nei confronti di , e TR CP_2 Parte_1 Parte_2
va rigettata, restando così assorbito il motivo di gravame che involge la Parte_3
quantificazione del danno effettuata dal Tribunale.
6. Occorre, pertanto, procedere alla disamina della domanda originariamente articolata dai coniugi e nei confronti del NI LA LL in Ravello via TR CP_2 Marmorata n. 21 nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e riproposta in appello da P_
il quale nella comparsa di costituzione e risposta deposita nel presente giudizio, nel caso di
[...]
accoglimento dell'impugnazione articolata dai AN ha richiamato la domanda Pt_1
originariamente proposta nei confronti del NI LA LL ed ha concluso espressamente per l'accoglimento della predetta domanda e, dunque, per la riforma della sentenza di primo grado.
In primo luogo va precisato che – come rappresentato da nella comparsa di TR
costituzione depositata nel presente giudizio di appello - nella scrittura privata del 6/5/2017
sottoscritta da e espressamente si legge che quest'ultima “ dichiara, TR CP_2
come in effetti dichiara, di rinunciare in favore del Sig. a tutti gli eventuali vantaggi e/o P_
oneri che dovessero derivare dalla definizione del giudizio civile pendente innanzi al Tribunale di
Salerno RG. N. 10000191/2009 Sez II intentato da e Parte_7 TR CP_2
contro eredi + 4 e , avente ad oggetto Controparte_4 Controparte_5
risarcimento danni per infiltrazioni di umidità” ( cfr. art. 13 della scrittura privata del 6/5/2017).
Dall'univoco tenore della suindicata scrittura privata emerge che non si è limitata a CP_2
rinunciare alla pretesa creditoria azionata attraverso l'introduzione del giudizio conclusosi con la sentenza ora sottoposta al vaglio della Corte ma ha rinunciato al credito in favore del coniuge che attraverso la sottoscrizione dell'atto ha accettato tale rinuncia. TR
e pertanto, hanno concordato la cessione del credito sicchè, TR CP_2
trovando applicazione la disciplina dettata dall'art. 111 c.p.c., deve concludersi che il processo prosegue nei confronti di in quanto costei, in assenza di una specifica richiesta delle CP_2
parti processuali, non è stata estromessa dal giudizio.
Merita ancora di essere evidenziato che, ai fini della disamina della domanda originariamente formulata dai coniugi e nei confronti del NI LA TR CP_2
LL in Ravello via Marmorata n. 21, è sufficiente che tale domanda unitamente alla richiesta di riforma della sentenza impugnata sia stata articolata in appello soltanto da posto che TR , essendo rimasta contumace, non ha compiuto alcuna attività processuale nel giudizio CP_2
di secondo grado.
Acquista, infatti, rilievo il principio di diritto in forza del quale se il bene appartiene a più proprietari ciascuno è da ritenersi legittimato attivamente rispetto a tutte le azioni a tutela della proprietà
comune; tale legittimazione viene riconosciuta sul presupposto che sussiste il diritto di ciascuno dei proprietari della cosa comune di compiere nell'interesse degli altri, e senza il loro consenso, atti di straordinaria amministrazione, quali la proposizione di domande giudiziali, in virtù del principio della rappresentanza reciproca fondata sulla comunione di interessi;
in altri termini è immanente al sistema il principio di carattere generale che legittima il singolo contitolare ad agire in giudizio per la tutela del diritto nella sua interezza ( cfr. Cass. n. 29506/2019 anche in motivazione;
cfr. anche Cass.
n. 5391/1990; Cass. n. 6699/1994; Cass. n. 2035/1980).
Chiariti tali profili e passando alla disamina della domanda proposta nei confronti del NI
LA LL, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde ex art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini ( cfr. Cass. n.
7044/2020; Cass. n. 15291/2011).
Nella vicenda in esame – richiamato quanto già argomentato al precedente punto 5 della presente sentenza – gli esiti dell'espletata C.T.U. hanno consentito di accertare che le cause delle infiltrazioni verificatesi all'interno dell'appartamento di proprietà dei coniugi e TR CP_2
sono da ricollegare alla rottura di una tubazione condominiale sicchè sussiste la responsabilità del
NI LA LL in Ravello via Marmorata n. 21.
Inoltre va rimarcato che, come si evince dall'univoco tenore dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori hanno agito nei confronti del predetto NI per conseguire il rimborso delle spese sostenute per l'eliminazione della cause delle infiltrazioni ed il risarcimento dei danni subiti per le lamentate infiltrazioni. L'esperto di ufficio a sua volta ha accertato che i coniugi e hanno TR CP_2
eseguito gli interventi necessari sia per eliminare la causa delle lamentate infiltrazioni ( vale a dire la sostituzione della tubazione danneggiata) sia per eliminare i danni causati all'interno dell'appartamento di loro proprietà dalle infiltrazioni ed ha quantificato l'importo complessivo delle spese sostenute dagli attori, in euro 6.299,56 al netto dell'I.V.A., importo questo che non è stato contestato dal NI LA LL ( cfr. relazione tecnica di ufficio pag. 28 in cui l'ausiliario di ufficio ha segnalato che, a seguito della trasmissione della bozza di C.T.U. a tutte le parti processuali, erano pervenute soltanto le osservazioni del difensore e del C.T.P. dei AN
. Pt_1
Merita di essere evidenziato che l'ausiliario di ufficio ha analiticamente indicato i suindicati interventi ed ha quantificato le relative spese sulla base dei prezzi medi contemplati dal prezzario dei LL.PP.
dell'anno 2006 per la Regione Campania, vigente nell'anno 2007, epoca di realizzazione dei lavori in questione da parte dei coniugi e (cfr. relazione tecnica di ufficio TR CP_2
pagina 23 e seguenti).
Inoltre, replicando ad uno specifico rilievo del NI LA LL, va in primo luogo rimarcato che la disciplina dettata dall'art. 1134 c.c. trova applicazione soltanto con riferimento alle spese sopportate dai coniugi e per riparare il bene condominiale TR CP_2
ossia la tubatura danneggiata e non anche per eliminare i danni causati dalle lamentate infiltrazioni.
Fatta tale precisazione, la Corte osserva che l'art. 1134 c.c. - nella formulazione ratione temporis
applicabile al caso di specie, ossia prima delle modifiche introdotte dalle legge n. 220/2012 - prevede che “il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o
dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”.
La spesa autonomamente sostenuta dal condomino, pertanto, è rimborsabile soltanto nel caso in cui sussiste il requisito dell'urgenza, dovendo così il condomino dimostrare che le spese anticipate fossero indispensabili per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, e dovessero essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini ( cfr. Cass. n. 27106/2021 anche in motivazione;
Cass. n.
14326/2017).
Ebbene, ad avviso del Collegio, la spesa anticipata dai coniugi e per TR CP_2
la sostituzione della tubazione condominiale può qualificarsi urgente giacchè l'intervento è stato realizzato non solo per evitare che la parte comune già danneggiata subisse ulteriori danni ma anche per scongiurare un possibile danno alla salute degli attori quale diretta conseguenza delle infiltrazioni di acqua fetida presenti nella loro abitazione.
Ne consegue che in accoglimento della domanda in esame il NI LA LL in Ravello
via Marmorata n. 21 va condannato al pagamento in favore di e di TR CP_2
della somma di euro 6.299,56 oltre I.V.A. nonchè rivalutazione monetaria a far data dal 2007 ( la quantificazione del suindicato importo, come già evidenziato, è stata effettuata dal C.T.U. tenendo conto dell'epoca di realizzazione degli interventi risalente, appunto, all'anno 2007) fino al deposito della presente sentenza ed interessi al tasso legale sull' importo come rivalutato di anno in anno a far data dal 2007 e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza oltre interessi al tasso legale sulla complessiva somma come innanzi determinata dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo (cfr. in particolare Cass. S.U. n. 1712 del 17/02/1995).
7. Passando al governo delle spese processuali, giova ricordare che il Giudice di appello , allorché
riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere di ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il Giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr. Cass. n. 9064/2018; Cass. n.
11423/2016; Cass. n. 6259/2014).
E allora, in ragione dell'esito complessivo della lite, e , essendo TR CP_2
rimasti soccombenti rispetto alla domanda articolata nei confronti dei AN vanno Pt_1 condannati al pagamento in solido delle spese processuali del giudizio di primo grado in favore del difensore antistatario di , e nonché al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento in solido delle spese processuali del giudizio di secondo grado in favore dei AN
(la richiesta di attribuzione delle spese processuali in favore del difensore antistatario è Pt_1
stata formulata soltanto in primo grado) ; a sua volta il NI LA LL in Ravello via
Marmorata n. 21, essendo risultato soccombente rispetto alla domanda proposta da TR
e , va condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado in CP_2
favore del difensore antistatario di e nonché al pagamento delle TR CP_2
spese processuali del giudizio di secondo grado in favore del difensore antistatario di P_
; va precisato che in ordine alle spese processuali di secondo grado con specifico riferimento
[...]
al rapporto processuale tra il NI LA LL e non va adottata alcuna CP_2
statuizione giacchè , essendo rimasta contumace, non ha articolato alcuna difesa. Controparte_2
Le spese innanzi indicate vanno liquidate secondo la tariffa vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività espletata.
Infine è evidente che - per effetto della nuova regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, quale diretta conseguenza della riforma della sentenza impugnata - resta assorbito il motivo di gravame articolato da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
basato sul rilievo che il Tribunale erroneamente, in accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale, con provvedimento depositato il 3/2/2018 ha condannato Parte_1 [...]
e al pagamento delle spese processuali in favore del NI CP_7 Parte_3
LA LL in Ravello via Marmorata n. 21 e nel contempo non va esaminato l'appello incidentale condizionato proposto dal predetto NI avente ad oggetto la richiesta di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 TR e di nonché nei confronti del Controparte_2 Controparte_8
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5158/2017 , così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia di;
CP_2
2. accoglie l'appello proposto da e e Parte_1 Parte_2 Parte_3
per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da e TR
nei confronti di , e CP_2 Parte_1 Parte_2 Parte_3
3. accoglie la domanda proposta da e nei confronti del NI TR CP_2
LA LL in Ravello via Marmorata n. 21 e per l'effetto condanna il predetto NI al pagamento in favore di e di della somma di euro 6.299,56 oltre TR CP_2
I.V.A. nonchè rivalutazione monetaria a far data dal 2007 e fino al deposito della presente sentenza ed interessi al tasso legale sull' importo come rivalutato di anno in anno a far data dal 2007 e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza oltre interessi al tasso legale sulla complessiva somma come innanzi determinata dalla data di pubblicazione della presente e fino all'effettivo soddisfo;
4. condanna e al pagamento in solido delle spese processuali del TR CP_2
giudizio di primo grado in favore del difensore antistatario di , Parte_1 Parte_2
e spese che liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale oltre
[...] Parte_3
rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
5. condanna il NI LA LL in Ravello via Marmorata n. 21 al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado in favore del difensore antistatario di e TR
spese che liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale oltre rimborso CP_2
forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
pone le spese dell'espletata
C.T.U. a carico del NI LA LL in Ravello via Marmorata n. 21;
6. condanna e al pagamento in solido delle spese processuali del TR CP_2
giudizio di secondo grado in favore di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
spese che liquida in euro 2.906,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese
[...]
generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
7. condanna il NI LA LL in Ravello via Marmorata n. 21 al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado in favore del difensore antistatario di , TR
spese che liquida in euro 2.906,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge.
Salerno, 5/3/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli