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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/10/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 22.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4470/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , anche nella qualità di genitore esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sul figlio minore con lei residente , c.f. Controparte_1 [...]
, e , c.f. , tutti nella qualità di eredi legittimi C.F._2 Parte_2 C.F._3 di , c.f. , deceduto il 08.06.2023, ricorrenti, rappresentati e Persona_1 C.F._4 difesi dall'avv. Gianluca Cernuto;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_2 P.IVA_1 dall'avv. Maria Cammaroto.
Oggetto: pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento e riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 14.08.2023 i ricorrenti, nella qualità di eredi legittimi di , Persona_1 esponevano:
- che in data 26.10.2021 aveva presentato istanza presso la sede competente, perché Persona_1 CP_2 gli venisse riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, nonché il diritto a percepire l'Indennità di Accompagnamento ed a godere di tutti i benefici previsti dalla Legge n. 104/92;
- che in data 19.01.2022 l'istante veniva sottoposto a visita medico-legale presso la Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile di Messina e con successivi provvedimenti l gli aveva CP_2 comunicato che la Commissione medica lo aveva riconosciuto “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 80%”, senza quindi riconoscergli la totale invalidità, con conseguente diritto alla pensione di inabilità, né riteneva che fosse impossibilitato a compiere gli atti quotidiani della vita
1 autonomamente. Gli aveva riconosciuto inoltre solo i benefici previsti dall'art. 3 comma 1 della Legge n.
104/92;
- che, avverso tali conclusioni, aveva depositato in data 04.05.2022 ricorso per Persona_1
Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al n. 2429/22 R.G., al fine di accertare preventivamente la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento della pensione di invalidità civile, dell'indennità di accompagnamento e dei requisiti previsti dall'art. 3 comma 3 della L. n.
104/92 dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella accertata nel corso del giudizio;
- che in data 22.06.2023 il ctu, nominato nel suddetto giudizio, aveva depositato l'elaborato nel quale concludeva che il periziando aveva diritto alla percentuale di invalidità pari al 92% con decorrenza marzo
2022;
- che in data 15.07.2023 il procuratore di parte ricorrente aveva depositato dichiarazione di dissenso avverso le conclusioni del ctu;
- che in data 08.06.2023 era deceduto, lasciando quali eredi legittimi il coniuge Persona_1 [...] ed i figli e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
Premesso ciò, chiedevano, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare e dichiarare sussistenti i presupposti sanitari utili al riconoscimento della pensione di invalidità civile, dell'indennità di accompagnamento e dei requisiti di cui all'art. 3 c. 3 della L. n. 104/92 in favore del sig. , Persona_1 dante causa degli odierni ricorrenti, e ciò dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva che verrà accertata;
conseguentemente condannare l' in persona del legale CP_2 rappresentante p.t., alla corresponsione del relativo trattamento e dei ratei maturati e non riscossi dal sig.
in favore dei ricorrenti quali unici eredi legittimi, dalla data di presentazione della domanda Persona_1
o da quella successiva accertata e fino al decesso avvenuto in data 08.06.2023. Condannare l in CP_2 persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di quello di A.T.P., con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria del 27.02.2024, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria CP_2 di spese e compensi.
3.- L'udienza del 22.10.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI,
c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso da al fine di Persona_1 ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento della pensione di invalidità civile, dell'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 della
L. n. 104/92 (giudizio iscritto al n. R.G. 2429/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il
2 consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che era affetto Persona_1 da “cardiopatia ipertensiva calcolosi della colecisti in trattamento, broncopatia cronica ostruttiva, in soggetto con asma ed insufficienza respiratoria cronica, sindrome delle apnee notturne trattate con c-pap stato ansioso-depressivo reattivo” e concludeva che tali patologie attribuivano al ricorrente il diritto al riconoscimento dell'invalidità pari al
92% con decorrenza dal mese di marzo 2022.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e depositava l'atto in questione. Persona_1
6.- Con il presente giudizio anche nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul figlio minore , e nella qualità di eredi legittimi di Controparte_1 Parte_2
, chiedono accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della Persona_1 prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che disposta la rinnovazione del ctu il consulente ha riconosciuto che Per_1
era affetto da: “Cardiopatia Ipertensiva. Epatopatia cronica HCV correlata ad evoluzione cirrogena. Calcolosi
[...] della colecisti. . Obesità I° grado con associate complicanze artrosiche interessanti il rachide. OSAS di grado CP_3 severo. Sindrome depressiva endoreattiva di entità medio-grave” e ha concluso che il periziando, per le cospicue limitazioni indotte dalle patologie di cui era affetto, era da riconoscere invalido civile al 100%, e che pertanto allo stesso doveva essere riconosciuto il beneficio economico della pensione di inabilità a decorrere dall'ottobre 2021, epoca di proposizione della domanda amministrativa. Il ctu ha infine ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento nonché dei benefici previsti dall'art. 3 c. 3 della L. n. 104/92.
3 Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu, - pienamente condiviso - va dichiarato che Persona_1 presentava le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa sino al decesso (8.6.2023).
7.- Attesa la natura di mero accertamento del presente giudizio è inammissibile la domanda di pagamento dei ratei.
8.- Atteso l'esito del giudizio, vanno compensate per due terzi le spese di atp e per tre quarti le spese del CP_ presente giudizio. La restante quota viene posta a carico dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquida a favore dei ricorrenti come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal
D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della durata del giudizio.
Le spese delle ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
- dichiara che presentava le condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla pensione di Persona_1 invalidità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa sino al decesso
(8.6.2023);
- rigetta per il resto il ricorso;
CP_
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un terzo delle spese della fase di accertamento tecnico preventivo, che si liquidano – già ridotte - in euro 389,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. compensando la restante quota;
CP_
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un quarto delle spese del presente giudizio, che si liquidano - già ridotte - in euro 673,87 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. compensando la restante quota;
- pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell CP_2
Messina, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 22.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4470/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , anche nella qualità di genitore esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sul figlio minore con lei residente , c.f. Controparte_1 [...]
, e , c.f. , tutti nella qualità di eredi legittimi C.F._2 Parte_2 C.F._3 di , c.f. , deceduto il 08.06.2023, ricorrenti, rappresentati e Persona_1 C.F._4 difesi dall'avv. Gianluca Cernuto;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_2 P.IVA_1 dall'avv. Maria Cammaroto.
Oggetto: pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento e riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 14.08.2023 i ricorrenti, nella qualità di eredi legittimi di , Persona_1 esponevano:
- che in data 26.10.2021 aveva presentato istanza presso la sede competente, perché Persona_1 CP_2 gli venisse riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, nonché il diritto a percepire l'Indennità di Accompagnamento ed a godere di tutti i benefici previsti dalla Legge n. 104/92;
- che in data 19.01.2022 l'istante veniva sottoposto a visita medico-legale presso la Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile di Messina e con successivi provvedimenti l gli aveva CP_2 comunicato che la Commissione medica lo aveva riconosciuto “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 80%”, senza quindi riconoscergli la totale invalidità, con conseguente diritto alla pensione di inabilità, né riteneva che fosse impossibilitato a compiere gli atti quotidiani della vita
1 autonomamente. Gli aveva riconosciuto inoltre solo i benefici previsti dall'art. 3 comma 1 della Legge n.
104/92;
- che, avverso tali conclusioni, aveva depositato in data 04.05.2022 ricorso per Persona_1
Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al n. 2429/22 R.G., al fine di accertare preventivamente la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento della pensione di invalidità civile, dell'indennità di accompagnamento e dei requisiti previsti dall'art. 3 comma 3 della L. n.
104/92 dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella accertata nel corso del giudizio;
- che in data 22.06.2023 il ctu, nominato nel suddetto giudizio, aveva depositato l'elaborato nel quale concludeva che il periziando aveva diritto alla percentuale di invalidità pari al 92% con decorrenza marzo
2022;
- che in data 15.07.2023 il procuratore di parte ricorrente aveva depositato dichiarazione di dissenso avverso le conclusioni del ctu;
- che in data 08.06.2023 era deceduto, lasciando quali eredi legittimi il coniuge Persona_1 [...] ed i figli e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
Premesso ciò, chiedevano, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare e dichiarare sussistenti i presupposti sanitari utili al riconoscimento della pensione di invalidità civile, dell'indennità di accompagnamento e dei requisiti di cui all'art. 3 c. 3 della L. n. 104/92 in favore del sig. , Persona_1 dante causa degli odierni ricorrenti, e ciò dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva che verrà accertata;
conseguentemente condannare l' in persona del legale CP_2 rappresentante p.t., alla corresponsione del relativo trattamento e dei ratei maturati e non riscossi dal sig.
in favore dei ricorrenti quali unici eredi legittimi, dalla data di presentazione della domanda Persona_1
o da quella successiva accertata e fino al decesso avvenuto in data 08.06.2023. Condannare l in CP_2 persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di quello di A.T.P., con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria del 27.02.2024, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria CP_2 di spese e compensi.
3.- L'udienza del 22.10.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI,
c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso da al fine di Persona_1 ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento della pensione di invalidità civile, dell'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 della
L. n. 104/92 (giudizio iscritto al n. R.G. 2429/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il
2 consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che era affetto Persona_1 da “cardiopatia ipertensiva calcolosi della colecisti in trattamento, broncopatia cronica ostruttiva, in soggetto con asma ed insufficienza respiratoria cronica, sindrome delle apnee notturne trattate con c-pap stato ansioso-depressivo reattivo” e concludeva che tali patologie attribuivano al ricorrente il diritto al riconoscimento dell'invalidità pari al
92% con decorrenza dal mese di marzo 2022.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e depositava l'atto in questione. Persona_1
6.- Con il presente giudizio anche nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul figlio minore , e nella qualità di eredi legittimi di Controparte_1 Parte_2
, chiedono accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della Persona_1 prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che disposta la rinnovazione del ctu il consulente ha riconosciuto che Per_1
era affetto da: “Cardiopatia Ipertensiva. Epatopatia cronica HCV correlata ad evoluzione cirrogena. Calcolosi
[...] della colecisti. . Obesità I° grado con associate complicanze artrosiche interessanti il rachide. OSAS di grado CP_3 severo. Sindrome depressiva endoreattiva di entità medio-grave” e ha concluso che il periziando, per le cospicue limitazioni indotte dalle patologie di cui era affetto, era da riconoscere invalido civile al 100%, e che pertanto allo stesso doveva essere riconosciuto il beneficio economico della pensione di inabilità a decorrere dall'ottobre 2021, epoca di proposizione della domanda amministrativa. Il ctu ha infine ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento nonché dei benefici previsti dall'art. 3 c. 3 della L. n. 104/92.
3 Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu, - pienamente condiviso - va dichiarato che Persona_1 presentava le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa sino al decesso (8.6.2023).
7.- Attesa la natura di mero accertamento del presente giudizio è inammissibile la domanda di pagamento dei ratei.
8.- Atteso l'esito del giudizio, vanno compensate per due terzi le spese di atp e per tre quarti le spese del CP_ presente giudizio. La restante quota viene posta a carico dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquida a favore dei ricorrenti come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal
D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della durata del giudizio.
Le spese delle ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
- dichiara che presentava le condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla pensione di Persona_1 invalidità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa sino al decesso
(8.6.2023);
- rigetta per il resto il ricorso;
CP_
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un terzo delle spese della fase di accertamento tecnico preventivo, che si liquidano – già ridotte - in euro 389,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. compensando la restante quota;
CP_
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un quarto delle spese del presente giudizio, che si liquidano - già ridotte - in euro 673,87 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. compensando la restante quota;
- pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell CP_2
Messina, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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