Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/03/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII CIVILE così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere rel.
Caterina Garufi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7354 dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 28/11/2024, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO MARIA SCAVOLINI e dall'avv. ALFREDO BONOMO;
- Appellante - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
ALESSANDRO STERI;
- Appellata -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 1297/2019 pubblicata il 17/09/2019, in punto di Usucapione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1297/2019 del 17/09/2019 il Tribunale di Civitavecchia ha rigettato la domanda di di usucapione del terreno con sovrastante Parte_1 fabbricato sito in Fiumicino, località “Isola Sacra”, frazione “Passo della Sentinella”, censita nel catasto di tale Comune al foglio 1062, particella 2015, ha ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda e ha posto le spese di lite a carico dell'attore, osservando che il terreno rientra nelle aree golenali del Comune di
Fiumicino e quindi al demanio idrico della , e che pertanto ai sensi CP_1 dell'art. 823 c.c. non può essere usucapito, posto che la possibilità per la CP_1 di applicare il regime dei beni demaniali anche a beni non espressamente compresi nell'elenco di cui all'art. 822 c.c. è riconosciuta dall'art. 11, comma 2, della legge n.
281 del 1970.
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2. ha tempestivamente impugnato la sentenza chiedendo Parte_1
l'accoglimento della domanda di usucapione con vittoria delle spese del doppio grado o, in subordine, con loro compensazione per la complessità della questione affrontata.
La ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
Il 28/11/2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti sopra riportate, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. I motivi di appello possono essere riassunti nei termini che seguono.
3.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza del Tribunale nel punto in cui ha presuntivamente qualificato il fondo oggetto di causa come area golenale e, in quanto tale, appartenente al demanio idrico della CP_1 senza alcun supporto probatorio: l'area è priva di un argine, requisito indispensabile per individuare una golena, e manca di quegli elementi quantitativi e temporali, quali la presenza ricorrente di piene ordinarie del fiume, necessari per assegnare al bene il carattere della demanialità. Peraltro, così decidendo il giudice di prime cure ha sconfessato le conclusioni del c.t.u. nonché la più rilevante giurisprudenza in materia, richiamata dallo stesso appellante.
3.2. Con il secondo motivo contesta la decisione del giudice di prime Parte_1 cure nella parte in cui ha ritenuto l'immobile appartenente al novero dei beni demaniali di cui all'art. 822 c.c. ai sensi del disposto dell'art. 11, comma 2, della legge 281/1970. Tale riferimento normativo appare erroneo non solo perché il terreno non è in zona golenale per mancanza di argine e carenza di piene ordinarie ma anche perché la golena non figura tra i tipi di beni elencati al secondo comma dell'art. 822 c.c., non presentando elementi di pertinenziale e pubblica utilità per un fiume.
3.3. Con il terzo e ultimo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea attribuzione di valenza costitutiva al regolamento regionale richiamato, che, al contrario, ha una mera valenza dichiarativa ininfluente sulla natura giuridica dell'immobile oggetto di causa e non in grado di derogare al disposto dell'art. 822
c.c. secondo il principio di gerarchia delle fonti. Inoltre, secondo la tesi dell'appellante il terreno, qualificato patrimonio regionale, non può appartenere al demanio pubblico perché altrimenti sarebbe di appartenenza dell'Agenzia del
Demanio e quindi dello Stato, che avrebbe dovuto esperire indefettibili procedure di esproprio per pubblica utilità.
4. La controversia concerne, sostanzialmente, la natura del terreno oggetto del presente procedimento.
Pag. 2 di 6 4.1. Nel caso in esame risulta che:
- l'art. 11 della legge n. 281 del 1970 (recante «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario») ha disciplinato il demanio e il patrimonio regionale, non contemplati (per evidenti motivi) dal codice civile, prevedendo che fanno parte del demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico tutti i beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del codice civile appartenenti alla Regione a qualsiasi titolo nonché i porti lacuali e, se appartenenti allo Stato, gli acquedotti di interesse regionale, mentre fanno parte del patrimonio regionale gli altri beni appartenenti alle Regioni;
- il terreno oggetto di causa, sito in località Isola Sacra, zona “Passo della
Sentinella”, già di proprietà dell' unitamente all'intera Controparte_2 tenuta dell'Isola Sacra a seguito di esproprio, è divenuto di proprietà della Regione
, a seguito dello scioglimento dell'O.N.C., in virtù del d.P.R. 31 marzo 1979; CP_1
- il Piano di assetto idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di bacino del fiume
Tevere ricomprende l'area nella zona di massima esondazione (fascia “AA”);
- il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, all'art. 517, comma 2, ha qualificato le aree site nel comune di Fiumicino, località Isola Sacra, tra cui quella oggetto di causa, come parte del demanio in quanto aree golenali;
- infine, il piano regolatore del Comune di Fiumicino, approvato con d.g.r. n. 162 del
31/03/2006, prescrive per la sottozona F2c: “Parco attrezzato territoriale”: «nelle aree del demanio regionale si dovranno prevedere in sede di redazione di uno strumento urbanistico unitario, esclusivamente strutture pubbliche indispensabili alla fruizione del parco stesso e/o destinazioni finalizzate al recupero ed alla riqualificazione dell'intera asta fluviale».
4.2. Le aree golenali, che in quanto tali fanno parte del demanio fluviale, sono le zone di terreno comprese fra il letto di magra del fiume e il suo argine, naturale o artificiale, invase dalle acque nelle piene ordinarie, con esclusione delle zone interessate dalle piene straordinarie (in questo senso v. anche Trib. sup. acque,
30/06/1997, n. 51).
Ancora di recente, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ribadito il principio, costantemente affermato, secondo cui «Le sponde o le rive interne dei fiumi e dei torrenti, costituite da quei tratti di terreno sui quali l'acqua scorre fino al limite delle piene normali, rientrano nell'ambito del demanio idrico, a differenza delle sponde e rive esterne che, essendo soggette alle sole piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi;
del demanio idrico, inoltre, fanno parte anche gli immobili che per opera dell'uomo assumano natura di pertinenza,
Pag. 3 di 6 sicché, pur non essendo permeati dalle acque di piena ordinaria, siano tuttavia inseparabili strutturalmente dall'alveo ed assolvano con continuità una funzione protettiva in caso di piene straordinarie. Tale rapporto pertinenziale sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione pubblica manifesti la volontà di sottrarre la pertinenza alla sua tipica funzione, determinando in tal modo la cessazione della demanialità.» (Cass. Sez. U., 18/07/2019, n. 19366, Rv. 654683 – 02). Appena pochi anni prima, le stesse Sezioni unite avevano affermato che «Gli alvei dei fiumi e dei torrenti, costituiti da quei tratti di terreno sui quali l'acqua scorre fino al limite delle piene normali, rientrano nell'ambito del demanio idrico, per cui le sponde o rive interne - ossia quelle zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie - sono comprese nel concetto di alveo, e costituiscono quindi beni demaniali, a differenza delle sponde e rive esterne che, essendo soggette alle sole piene straordinarie, appartengono, invece, ai proprietari dei fondi rivieraschi, e sulle quali può pertanto insistere un manufatto occupato da persone» (Cass. Sez. U.,
13/06/2017, n. 14645, Rv. 644571 – 04). Secondo un arresto più risalente, ancora, «Ai fini dell'individuazione dei terreni ricompresi nel demanio per la loro contiguità a corsi d'acqua pubblici, opera il principio per cui l'estensione dell'alveo, suscettibile di detta ricomprensione, deve essere determinata con riferimento alle piene ordinarie, senza tenere conto del perturbamento determinato da cause eccezionali» (Cass. Sez. U., 28/06/2005, n. 13834, Rv. 582154 - 01).
Le medesime Sezioni unite hanno inoltre dettato i criteri per individuare quando una piena sia ordinaria e quando, invece, essa debba essere considerata straordinaria, osservando che «A norma degli artt. 1 T. U. n. 1775 del 1933 e 822 cod. civ., fanno parte di un corso d'acqua pubblico, e perciò appartengono al demanio idrico, non solo il letto di magra del fiume, ma anche le zone che, comprese tra questo e l'argine (naturale ed artificiale), sono soggette a rimanere sommerse in caso di piene ordinarie;
a tal fine il livello della piena ordinaria di un corso d'acqua pubblico va determinato in base alla congiunta valutazione dell'elemento quantitativo e di quello temporale, dovendosi considerare come quota raggiunta dalla piena ordinaria il livello massimo attinto dalle acque in un numero di anni talmente prevalente rispetto a quelli del residuo periodo (all'uopo sufficientemente lungo) preso in considerazione, da rappresentare la norma».
(Cass. Sez. U., 30/06/1999, n. 361, Rv. 528098 - 01). In motivazione, la Suprema
Corte ha in quell'occasione specificato che «nell'applicazione della norma deve tenersi conto della regola tecnica per cui l'altezza della piena ordinaria è il livello superato o eguagliato dalle massime altezze annuali verificate nella sezione in 3/4 degli anni di osservazione. La nozione di piena ordinaria risulta così dalla necessaria combinazione di un dato quantitativo e di un dato temporale. La lettura degli elementi di fatto rilevati nel caso concreto, condotta alla stregua di tale
Pag. 4 di 6 nozione tecnica, consente di accertare quali terreni, in considerazione della loro quota, restano sommersi dalle acque nel caso di piena ordinaria e quali no e perciò di dichiarare quali terreni fanno parte del demanio idrico in quanto parte del corso d'acqua e quali no».
4.3. Secondo quanto accertato in fatto dal consulente tecnico d'ufficio, senza che sul punto siano sorte contestazioni, l'area in cui si trova il lotto oggetto di causa non
è mai stato sommerso dalle piene del Tevere e «non è mai stato soggetto ad alcuna Part esondazione». Lo stesso del resto, annovera l'area tra quelle soggette a inondazione con un tempo di ritorno di 50 anni.
Il terreno oggetto del presente procedimento, pertanto, è soggetto alle sole piene straordinarie, e dunque non ricade tra i beni demaniali di cui agli artt. 1 T. U. n.
1775 del 1933 e 822 cod. civ.
4.4. Ai fini della classificazione non rilevano, del resto, le previsioni del PAI, che ha unicamente lo scopo di individuare le aree a rischio di inondazione e conseguentemente disciplinare le attività che su queste possono essere svolte, allo scopo di prevenire e gestire il rischio idrogeologico e assicurare la pubblica incolumità, senza che ciò possa avere ricadute sull'assetto proprietario delle aree stesse, che deve essere determinato secondo quanto appena riferito.
L'art. 11 della legge n. 281 del 1970, poi, si limita a istituire il demanio e il patrimonio regionale individuando, in simmetria con le previsioni di cui agli artt.
822 e segg. c.c., quali beni fanno parte del primo e quali rientrano nel secondo;
ma
– contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale – non consente alla di CP_1 applicare il regime dei beni demaniali a beni che non rientrano nell'elenco di cui all'art. 822 c.c.
Alle stesse conclusioni deve giungersi con riguardo al citato regolamento della
, che ha natura meramente ricognitiva e non costitutiva. CP_1
È d'altro vero che in una precedente occasione questa Corte ha affermato la demanialità di terreni ricadenti nella località “Isola Sacra” (sentenza n. 6625/2022 del 21/10/2022); in quell'occasione, tuttavia, il terreno era ubicato in una via diversa da quella in cui si trova il fondo oggetto del presente procedimento, nulla risulta circa la sua soggezione alle piene ordinarie o straordinarie. Il precedente non può quindi essere utilmente invocato in questa sede (e del resto parte attrice ha a sua volta prodotto numerose e risalenti sentenze che hanno pronunciato l'usucapione di terreni in località “Isola Sacra”).
5. L'appello deve pertanto essere accolto e deve essere dichiarato Parte_1 proprietario del terreno oggetto di causa – come individuato dal consulente tecnico d'ufficio con i corretti riferimenti catastali – per intervenuta usucapione.
Pag. 5 di 6 Accertato, infatti, che il bene non ha natura demaniale e non è quindi sottoposto ai vincoli di inusucapibilità di cui all'art. 823 c.c., le prove testimoniali espletate nel giudizio di primo grado hanno dimostrato che ha effettivamente posseduto Pt_1 per venti anni in modo pubblico, pacifico e continuativo il fondo individuato, mediante la sua recinzione, la costruzione (abusiva) dell'abitazione che vi sorge e la coltura del terreno circostante.
6. La peculiarità della vicenda, l'oggettiva incertezza circa la natura giuridica del terreno e l'esistenza di precedenti giurisprudenziali di segno contrario costituiscono motivo per dichiarare compensate le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in totale riforma della sentenza appellata, dichiara proprietario Parte_1 per intervenuta usucapione del terreno in Comune di Fiumicino, via Luigi
Francesco Pierobon n. 9-11, distinto in Catasto Terreni al Foglio 1062, particella
2015;
2) compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione il 06/03/2025
Minuta della sentenza redatta con la collaborazione dell'addetto all'Ufficio per il processo Andrea Leonardo Canalis.
Il Consigliere estensore
Riccardo Massera La Presidente
Franca Mangano
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