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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 83/2021 R.G., avente ad oggetto “Cessione dei crediti” e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti BONALUME PAOLO, GOMEZ PALOMA GIOVANNI, CARDONA GIUSEPPE e
DEL BENE MICHELE, in virtù di procura in atti,
ATTRICE
E
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni delle parti.
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.12.2020 a Parte_1
convenuto in giudizio il l fine di ottenere il pagamento di Controparte_1
una pluralità di crediti di cui è divenuta titolare in virtù di contratto di cessione pro soluto sti- pulato con la mediante scrittura privata autenticata da Notaio e notificato alla parte CP_2
convenuta.
La banca attrice ha chiesto il pagamento dei seguenti crediti: «i. € 162.437,56 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalla società e analiticamente indicate negli elenchi che CP_2
si producono sub doc. 2; ii. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte ca- pitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – sca- denza riportata negli elenchi prodotti sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
iii. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte ca- pitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
iv. € 200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, cor- rispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 5 fatture costituenti la pre- detta sorte capitale oggetto del giudizio; v. € 25.924,63 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della parte convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto i. Si precisa sin d'ora che tali interessi di mora sono Cont già stati fatturati da mediante le “Note Debito Interessi” che si producono sub doc. 3 e che sono riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 4; vi. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella mi- sura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novel- lato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
vii. l'importo dovuto ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'im- porto di € 40 per ciascuna fattura il cui tardivo pagamento da parte della parte convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito».
Il sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio, Controparte_1 tant'è che ne è stata dichiarata la contumacia in data 23.9.2021. In seguito alla concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. a dichiarato che Parte_1 la sorte capitale si era azzerata “come da elenco crediti prodotto sub doc. 8” e che pertanto il giudizio proseguiva solo per il riconoscimento degli interessi moratori ed anatocistici nonché per il riconoscimento di quanto dovuto ex art. 6, comma 2, D.Lgs n. 231/02.
Trattandosi di una questione puramente documentale la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.10.2024. Il procedimento è stato poi trattenuto in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è parzialmente fondata per le seguenti ragioni. In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risolu- zione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto pro- vare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o del ritardato adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto, tempestivo adempimento (cfr. Cass. 3373/2010, conf.: 2387/2004, 8615/2006, 13674/2006 e Sezioni Unite 13533 del 2001).
Ai sensi dell'art. 1218 c.c. il regime della responsabilità contrattuale è quindi retto da una pre- sunzione relativa di responsabilità in capo al debitore che non adempie o che non esegue esat- tamente la prestazione dovuta. Il che vuol dire che, data la natura relativa di siffatta presunzione, grava sul debitore l'onere di provare l'adempimento ovvero che l'inadempimento o il ritardo dell'adempimento siano dipesi da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.
Ne deriva che il creditore, il quale agisce per far valere la sua pretesa in giudizio, deve prova- re ex art. 2697 c.c. unicamente la fonte del suo diritto di credito, gravando, invece, sull'obbli- gato la prova del fatto estintivo dell'obbligazione.
Sulla fonte del credito va osservato che nel caso in esame si controverte in tema di fornitura di energia elettrica ad un ente pubblico ed è noto che i contratti della p.a. devono rivestire la forma scritta ad substantiam; in particolare, per i contratti della P.A., pur ove questa agisca iure pri- vatorum, è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923,
n. 2440, la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, sia della collettività, agevolando l'e- spletamento della funzione di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità
e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost.
La volontà della pubblica amministrazione deve essere manifestata all'esterno dall'organo rap- presentativo e la manifestazione di volontà non può essere implicita, né desunta da comporta- menti meramente attuativi ed il contratto, salvo diversa previsione di legge, deve essere consa- crato in unico documento contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto (v. Cass.
18.05.2011 n. 10910, nonché Cass. civ. 26.01.2007 n. 1752; Cass., n. 2772 del 1998; Cass.,
n.6406 del 1998; Cass., n. 6966 del 1998; Cass., n. 11687 del 1999; Cass. civ. 28.09.2010 n.
20340). Per altro verso, poiché i contratti stipulati "iure privatorum" dalla P.A. richiedono, a pena di nullità, la forma scritta, in assenza della quale sono nulli e pertanto improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria, non può configurarsi una manifestazione tacita di volontà della pubblica amministrazione desumibile da fatti concludenti o da comportamenti meramente attuativi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2289 del 06/02/2004). In sintesi, qualsiasi contratto di cui sia parte un ente pubblico (nella fattispecie al vaglio si tratta di un comune) richiede la forma scritta ad substantiam (Cass. 5179/1995, 1650/1996,
6908/1996, 15488/01, 2067/03, 7962/03, 15570/04, 17703/05, 5782/2006).
Nella fattispecie al vaglio parte attrice, cessionaria del credito, nel lamentare il mancato adem- pimento della parte convenuta, generatore di interessi moratori, ha documentato i fatti costitu- tivi del credito e l'intervenuta cessione, depositando sia il contratto di fornitura tra la cedente e l'ente convenuto sia copia del contratto di cessione prontamente comunicato al CP_2
debitore. Ha altresì prodotto, limitatamente alla sorte capitale originariamente richiesta, la copia delle fatture (E156017540 - G156003413 - E166009236 - G156009970 - G156004616) con l'indicazione del termine di scadenza del pagamento. Ha prodotto, ancora, l'elenco crediti, con l'indicazione degli importi delle predette fatture, l'indicazione delle scadenze dei termini di pagamento e delle date di regolamento contabile, cioè di pagamento (cfr. all. 8 alla memoria ex art. 183 c.p.c.).
Dallo stesso emerge che la prima fattura è stata pagata due giorni prima della scadenza del termine di pagamento, la seconda con 77 giorni di ritardo, la terza con 14 giorni di ritardo, la quarta con 11 giorni di ritardo, la quinta con 48 giorni di ritardo.
Quattro pagamenti risultano effettuati nel 2015 e solo uno nel 2016, comunque tutti alcuni anni prima dell'introduzione del presente giudizio.
Di contro, carente risulta la produzione documentale relativamente alle ulteriori fatture tardiva- mente pagate dal in riferimento alla quali la Banca attrice Controparte_1
ha chiesto il pagamento degli interessi moratori ed anatocistici (punti V, VI e VII delle conclu- sioni). Con riferimento a tali domande, infatti, non è dato comprendere quali siano le fatture che sono state pagate in ritardo dall' il loro importo e la data di scadenza né è CP_4 possibile dedurre tali informazioni dalle “Note Debito Interessi” prodotte (all. 3 e 4).
Pertanto, limitatamente alla richiesta di riconoscimento degli interessi moratori ed anatocistici riferiti alla sorte capitale di € 147.633,14 parte attrice ha assolto l'onere probatorio. Diversa- mente, l'ente convenuto, su cui incombeva l'onere di dimostrare il tempestivo adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi, è rimasto contumace, sottraendosi così all'attività probatoria di superamento della presunzione di responsabilità a suo carico.
Alla luce di quanto fin qui esposto e tenuto conto che l'attrice ha riconosciuto in corso di causa l'avvenuto pagamento della sorte capitale alcuni anni prima dell'inizio del presente giudizio, in accoglimento della domanda, il convenuto va condannato al pagamento, in favore di CP_1
parte attrice, degli interessi moratori maturati sulla sorte capitale di € 147.633,14, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento di ogni singola fattura costituente la sorta capitale (G156003413 - E166009236 -
G156009970 - G156004616) fino alla data del pagamento, e degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal 30/12/2020 data di notifica della citazione) al soddisfo.
Non va riconosciuto il diritto della attrice di ottenere l'ulteriore importo di € 200,00 a Pt_1 titolo di spese di recupero disciplinate dall'art. 6 d. lgs. 231/2002, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuno delle 5 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio, atteso che il pagamento della sorte capitale è avvenuto anni prima dell'inizio del giudizio.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare irripetibili le spese di lite, avendo parte attrice agito in giudizio per un credito in sorte capitale pagato dall'Ente convenuto alcuni anni prima della notifica della citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. condanna il a pagare all'attrice Controparte_1 [...]
li interessi moratori maturati, determinati nella misura degli in- Parte_2
teressi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs.
n. 192/2012 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento e fino alla data del pagamento per le fatture costituenti la sorta capitale
G156003413 di € 76.088,31 per 77 giorni di ritardo dal 10.7.2015 al 25.9.2015,
E166009236 di € 44.835,55 per 14 giorni di ritardo dal 16.5.2015 al 30.5.2015,
G156009970 di € 14.789,24 per 11 giorni di ritardo dal 17.10.2015 al 28.10.2015,
G156004616 di € 11.920,06 per 48 giorni di ritardo dall'8.8.2015 al 25.9.2015 e degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal
30/12/2020 (data di notifica della citazione) al soddisfo;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla società attrice.
Avellino, 20.1.2025
Il giudice
Dott. Sossio Pellecchia