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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 22/01/2026, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 611/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA AR SI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 287/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240031115151 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 164/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate chiede la cessazione della materia del contendere con spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento in epigrafe, dell'importo di € 305,88 per spese di giustizia anno 2023, evidenziando di avere aderito alla definizione agevolata, sicchè le spese di giustizia non sono dovute.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo operato sgravio integrale.
In data 21/1/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non resta che dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese che risulta equa in quanto l'Ufficio ha operato lo sgravio appena un mese dopo la ricezione del ricorso introduttivo, ed in considerazione del modestissimo valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio. - Così deciso in Catania, il 21/1/2026 - Il Giudice Monocratico Andrea Ursino (firmato digitalmente)
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA AR SI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 287/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240031115151 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 164/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate chiede la cessazione della materia del contendere con spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento in epigrafe, dell'importo di € 305,88 per spese di giustizia anno 2023, evidenziando di avere aderito alla definizione agevolata, sicchè le spese di giustizia non sono dovute.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo operato sgravio integrale.
In data 21/1/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non resta che dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese che risulta equa in quanto l'Ufficio ha operato lo sgravio appena un mese dopo la ricezione del ricorso introduttivo, ed in considerazione del modestissimo valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio. - Così deciso in Catania, il 21/1/2026 - Il Giudice Monocratico Andrea Ursino (firmato digitalmente)