Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 agosto 1931 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 agosto 1973 |
Commentari • 3
- 1. Il confine misuratoLuisa Claudia Tessore · https://www.studiocataldi.it/ · 3 giugno 2025 · 1
Fin dalle civiltà fluviali dell'antichità, come quella egizia, dove le periodiche inondazioni del Nilo cancellavano i segni dei confini, la misurazione e la definizione dei terreni si è rivelata non solo una necessità pratica, ma anche un atto carico di significati sociali e spirituali. Nell'antica Roma, il tracciamento di un confine era accompagnato da riti precisi e solenni: l'agrimensore, figura a metà tra il tecnico e il sacerdote, operava con la groma e gli auspici, stabilendo lo spazio entro cui si esercitava il potere della legge e della comunità. L'istituto del regolamento dei confini, oggi disciplinato dall'art. 950 del Codice civile, si colloca idealmente in questa lunga …
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Giurisprudenza • 270
- 1. Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/01/2025, n. 156Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro e della previdenza - dott. Giovanni Saporiti, ha pronunciato, all'udienza del 24.4.2024, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1405/2015 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”, e vertente TRA Parte_1 , nato a [...] il [...] e residente in [...]a Piro, alla C.da Romanella n. 3, C.F.: C.F._1 rapp.to e difeso, giusta procure in atti, dall'avv. Germano IC, con studio in Vallo della Lucania (SA), C.so G. Murat, 20; RICORRENTE E Controparte_1 - con sede in Roma, in persona del suo …Leggi di più...
- art. 52 legge 88/89·
- art. 2094 c.c.·
- previdenza obbligatoria·
- ripetizione indebito previdenziale·
- disconoscimento rapporto di lavoro·
- efficacia probatoria verbali ispettivi·
- iscrizione elenchi lavoratori agricoli·
- art. 38 Cost.·
- onere della prova·
- principio ragione più liquida
Versioni del testo
- Capo I. : Dei fini e dell'ordinamento dell'istruzione media tecnica.
- Art. 1.
L'istruzione media tecnica ha per fine di fornire ai giovani la preparazione necessaria alle professioni pratiche che attengono alla vita economica della Nazione e viene impartita:
1° nelle scuole secondarie e nei corsi annuali e biennali, di avviamento al lavoro, regolati dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379 ;
2° nelle scuole tecniche;
3° nelle scuole professionali femminili;
4° nelle scuole di magistero professionale per la donna;
5° negli istituti tecnici (corso inferiore e corso superiore).
Al perfezionamento degli operai provvedono i corsi per maestranze.
Gli istituti di cui ai numeri 2°, 3°, 4° e 5° sono, nella presente legge, complessivamente indicati con l'espressione: «scuole ed istituti d'istruzione tecnica».
- Art. 2.
Ai fini di cui al precedente articolo si provvede con insegnamenti e con esercitazioni pratiche.
Le esercitazioni pratiche costituiscono parte integrante ed essenziale degli insegnamenti stessi.
Le scuole tecniche, le scuole professionali femminili, le scuole di magistero professionale per la donna e i corsi superiori degli istituti tecnici debbono avere a piena disposizione aziende, officine, laboratori di esercitazione pratica, in relazione ai fini propri di ciascun istituto.