Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 agosto 1931 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 agosto 1973 |
Commentari • 3
- 1. Il confine misuratoLuisa Claudia Tessore · https://www.studiocataldi.it/ · 3 giugno 2025
Fin dalle civiltà fluviali dell'antichità, come quella egizia, dove le periodiche inondazioni del Nilo cancellavano i segni dei confini, la misurazione e la definizione dei terreni si è rivelata non solo una necessità pratica, ma anche un atto carico di significati sociali e spirituali. Nell'antica Roma, il tracciamento di un confine era accompagnato da riti precisi e solenni: l'agrimensore, figura a metà tra il tecnico e il sacerdote, operava con la groma e gli auspici, stabilendo lo spazio entro cui si esercitava il potere della legge e della comunità. L'istituto del regolamento dei confini, oggi disciplinato dall'art. 950 del Codice civile, si colloca idealmente in questa lunga …
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Giurisprudenza • 270
- 1. Trib. Napoli, sentenza 28/10/2024, n. 7083Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di NA Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale di NA, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 1.10.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 3693/2023 R.G. promossa DA Parte_1 (c.f. C.F._1 ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al ricorso dall' Avv.to Guido Marone elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in NA, alla Via L. Giordano n. 15 (comunicazioni al fax N. 081.3721320 nonché alla PEC: Email_1 ) ; …Leggi di più...
- disapplicazione normativa interna·
- principio di non discriminazione·
- direttiva 1999/70/CE·
- progressione stipendiale·
- CCNL Comparto Scuola·
- prescrizione·
- lavoro a tempo determinato·
- legittimazione passiva·
- ricostruzione carriera·
- clausola di salvaguardia
Versioni del testo
- Capo I. : Dei fini e dell'ordinamento dell'istruzione media tecnica.
- Art. 1.
L'istruzione media tecnica ha per fine di fornire ai giovani la preparazione necessaria alle professioni pratiche che attengono alla vita economica della Nazione e viene impartita:
1° nelle scuole secondarie e nei corsi annuali e biennali, di avviamento al lavoro, regolati dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379 ;
2° nelle scuole tecniche;
3° nelle scuole professionali femminili;
4° nelle scuole di magistero professionale per la donna;
5° negli istituti tecnici (corso inferiore e corso superiore).
Al perfezionamento degli operai provvedono i corsi per maestranze.
Gli istituti di cui ai numeri 2°, 3°, 4° e 5° sono, nella presente legge, complessivamente indicati con l'espressione: «scuole ed istituti d'istruzione tecnica».
- Art. 2.
Ai fini di cui al precedente articolo si provvede con insegnamenti e con esercitazioni pratiche.
Le esercitazioni pratiche costituiscono parte integrante ed essenziale degli insegnamenti stessi.
Le scuole tecniche, le scuole professionali femminili, le scuole di magistero professionale per la donna e i corsi superiori degli istituti tecnici debbono avere a piena disposizione aziende, officine, laboratori di esercitazione pratica, in relazione ai fini propri di ciascun istituto.