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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/06/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. v.g. 10468/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10468/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. , con l'avv. PAOLA SCHIVALOCCHI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. STEFANO LUCHINI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica congiunta delle condizioni di divorzio.
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“1) a decorrere dal 1.6.2025 il sig. assume alle dipendenze dello Parte_2 Controparte_1
con sede legale a Bagolino (BS), frazione Ponte Caffaro, via Caduti n.102/D e sede
[...]
operativa a Bagolino (BS), frazione Ponte Caffaro, via San Valentino n.1/A e con contratto CCNL a tempo indeterminato, il figlio;
Parte_3
2) il sig. si impegna a corrispondere al figlio quale stipendio mensile una somma Parte_2 Pt_3
netta non inferiore a euro 1.060,00= oltre contributi ed emolumenti di legge, in conformità al contratto di settore e, comunque, una somma tale da garantirgli l'autosufficienza economica;
3) il sig. si impegna a consegnare alla signora copia del contratto Parte_2 Parte_1
sottoscritto e delle buste paga, e ciò sino a quando il figlio continuerà a vivere presso i genitori;
4) ogni ed eventuale spesa futura che il figlio non riuscisse a coprire attraverso lo stipendio erogato dal pagina 1 di 2 padre, anche nel caso di prosecuzione degli studi universitari, sarà a carico esclusivo del sig. Pt_2
che si impegna a sollevare da qualsiasi onere, costo o spesa del figlio, anche in
[...] Parte_1
caso di cessazione del rapporto di lavoro;
5) per effetto di quanto sopra, la signora rinuncia al contributo economico disposto a Parte_1
carico del padre e in favore del figlio a decorrere dal 1.6.2025 o, comunque, dalla prima busta Pt_3
paga corrisposta;
6) con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di nulla aver più a pretendere a titolo di mantenimento del figlio e comunque per qualsiasi altra ragione;
7) spese di lite integralmente compensate”.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 16/05/2025, e , premesso Parte_1 Parte_2
di essere genitori di nato il [...], domandavano la modifica delle condizioni di divorzio, Pt_3
regolate con sentenza del Tribunale di Brescia n. 2970/2017 del 12/10/2017 pubblicata il 17/10/2017, formulando le conclusioni in epigrafe.
In data 22/05/2025 il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero.
***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese del giudizio sono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia n. 2970/2017 del 12/10/2017 pubblicata il 17/10/2017 n.r.g. 12629/2017, dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10468/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. , con l'avv. PAOLA SCHIVALOCCHI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. STEFANO LUCHINI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica congiunta delle condizioni di divorzio.
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“1) a decorrere dal 1.6.2025 il sig. assume alle dipendenze dello Parte_2 Controparte_1
con sede legale a Bagolino (BS), frazione Ponte Caffaro, via Caduti n.102/D e sede
[...]
operativa a Bagolino (BS), frazione Ponte Caffaro, via San Valentino n.1/A e con contratto CCNL a tempo indeterminato, il figlio;
Parte_3
2) il sig. si impegna a corrispondere al figlio quale stipendio mensile una somma Parte_2 Pt_3
netta non inferiore a euro 1.060,00= oltre contributi ed emolumenti di legge, in conformità al contratto di settore e, comunque, una somma tale da garantirgli l'autosufficienza economica;
3) il sig. si impegna a consegnare alla signora copia del contratto Parte_2 Parte_1
sottoscritto e delle buste paga, e ciò sino a quando il figlio continuerà a vivere presso i genitori;
4) ogni ed eventuale spesa futura che il figlio non riuscisse a coprire attraverso lo stipendio erogato dal pagina 1 di 2 padre, anche nel caso di prosecuzione degli studi universitari, sarà a carico esclusivo del sig. Pt_2
che si impegna a sollevare da qualsiasi onere, costo o spesa del figlio, anche in
[...] Parte_1
caso di cessazione del rapporto di lavoro;
5) per effetto di quanto sopra, la signora rinuncia al contributo economico disposto a Parte_1
carico del padre e in favore del figlio a decorrere dal 1.6.2025 o, comunque, dalla prima busta Pt_3
paga corrisposta;
6) con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di nulla aver più a pretendere a titolo di mantenimento del figlio e comunque per qualsiasi altra ragione;
7) spese di lite integralmente compensate”.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 16/05/2025, e , premesso Parte_1 Parte_2
di essere genitori di nato il [...], domandavano la modifica delle condizioni di divorzio, Pt_3
regolate con sentenza del Tribunale di Brescia n. 2970/2017 del 12/10/2017 pubblicata il 17/10/2017, formulando le conclusioni in epigrafe.
In data 22/05/2025 il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero.
***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese del giudizio sono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia n. 2970/2017 del 12/10/2017 pubblicata il 17/10/2017 n.r.g. 12629/2017, dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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