Articolo 1 della Legge 11 agosto 1960, n. 938
Articolo 2
Versione
22 settembre 1960
Art. 1.
Al fine di contribuire alla erezione in Tripoli di un ospedale italiano che la Croce Rossa italiana costruira' sul terreno ceduto dallo Stato libico ai sensi dell'Accordo tra l'Italia e la Libia concluso in Roma il 2 ottobre 1956 ratificato e reso esecutivo mediante legge 17 agosto 1957, n. 843 , e' autorizzato, a favore della Croce Rossa medesima, un contributo straordinario di lire 300 milioni.
Entrata in vigore il 22 settembre 1960