Sentenza 11 agosto 2023
Accoglimento
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 08/07/2025, n. 5940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5940 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05940/2025REG.PROV.COLL.
N. 00013/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2024, proposto dalla Provincia di Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Cardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gaetano Filangieri n. 4;
contro
la società Centro Laterizi Nazionale s.p.a., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 10548 del 21 giugno 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la memoria della Provincia di Viterbo del 22 maggio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento proposta innanzi al T.a.r. per il Lazio dalla società Centro Laterizi Nazionale s.p.a. avverso la nota prot. n. 85905 del 17 dicembre 2013, con cui la Provincia di Viterbo recante il seguente oggetto: “Sito adiacente allo stabilimento C.N.L. s.p.a. in loc. voc. Camerano Comune di Orte”.
2. Si espongo i fatti rilevanti ai fini della decisione.
2.1. Con l’atto dell’8 luglio 1999, la ricorrente acquisiva l’attività di produzione di laterizi dalla società dante causa Flosa s.r.l.-Fornace di Orte, ubicata nel territorio del Comune di Orte, località Camerano.
2.2. Con il successivo atto del 3 dicembre 1999 veniva acquistato anche il fabbricato industriale, originariamente non compreso fra i beni della cessione.
2.3. Con la missiva del 3 maggio 2000 la ricorrente comunicava alla provincia di Viterbo che l’inizio dell’attività era previsto per la fine del 2000.
2.4. Nel corso dell’anno 2003, a seguito di un forte temporale, la ricorrente rilevò e segnalò alle competenti autorità, la presenza nel sottosuolo di sostanze inquinanti, provvedendo successivamente ad attivare il processo di messa in sicurezza, pur dichiarando di non avere alcuna responsabilità in ordine alla contaminazione.
2.5. Nell’anno 2006, la società propose quindi azione risarcitoria nei confronti della società venditrice, della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo e del Comune di Orte, per rivalersi dei danni patiti nell’affrontare gli interventi di messa in sicurezza del sito autonomamente attivati.
Con la sentenza n. 22003/2012, pubblicata il 15 novembre 2012, il Tribunale di Roma ha respinto la domanda sia nei confronti della convenuta società Flosa s.r.l.-Fornace Laterizi di Orte, sia nei confronti della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo e del Comune di Orte, ritenendo che dovesse essere individuata quale legittimata passiva la diversa società Fornace di Orte s.p.a., non convenuta in giudizio.
2.6. Ritenendo che la sentenza in questione avesse accertato e dichiarato la responsabilità della società Centro Laterizi Nazionale s.p.a., la Provincia ha emanato la nota prot. n. 85905 del 17 dicembre 2013.
3. La società ha impugnato tale atto della Provincia, formulando due motivi di ricorso.
3.1. La Provincia di Viterbo non si è costituita in giudizio.
4. Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha accolto il ricorso e ha condannato la Provincia al pagamento delle spese del giudizio.
4.1. Segnatamente, il T.a.r., esaminando il merito della controversia, ha ritenuto che la sentenza non abbia affermato la responsabilità della società e ha perciò statuito che, per poter obbligare la società alle attività di ripristino ambientale, la Provincia avrebbe dovuto compiere un’autonoma attività di accertamento istruttorio delle responsabilità della società acquirente Centro Laterizi Nazionale s.p.a..
5. La Provincia ha impugnato la sentenza di primo grado, formulando quattro motivi di appello, ulteriormente illustrati con la memoria del 22 maggio 2025.
5.1. La società appellata non si è costituita in giudizio.
6. All’udienza del 26 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6.1. Con il primo motivo di appello, la società impugna la sentenza di primo grado affermandone l’erroneità per travisamento dei fatti e delle prove depositate in giudizio.
In particolare, l’appellante evidenzia che: “ a pag. 6, il Giudice civile – seppur in via meramente incidentale e per quanto di sua competenza – aveva effettivamente precisato che “...il superamento dei valori limiti di contaminazione risulta essere stato accertato nel 2003, a seguito di sopralluogo ispettivo dell’ASL di Viterbo, quando la CL era già subentrata nella proprietà e nella gestione dell’azienda, ed è stata quindi correttamente individuata come obbligata alla messa in sicurezza o alla bonifica della collina, salva rivalsa nei confronti della dante causa ”.
Contrariamente a quanto statuito dal T.a.r., secondo l’appellante, il “ Tribunale di Roma, sebbene limitatamente agli aspetti decisivi per il thema decidendum di quella controversia, ave [va] individuato la C.L.N. come tenuta all’attività di messa in sicurezza e bonifica ”.
6.2. Con il secondo motivo di appello, la Provincia si duole della circostanza che il T.a.r. non avrebbe considerato che la società avrebbe dato spontanea esecuzione agli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e, pertanto, l’ente locale l’avrebbe poi conseguentemente individuata come tenuta alla loro prosecuzione. L’individuazione della società quale soggetto obbligato all’intervento ambientale sarebbe pertanto derivato dal procedimento attivato ai sensi dell’art. 245 d.lgs. n. 152/2006 proprio dalla società la quale, pur non responsabile dell’inquinamento, si era comunque autonomamente e spontaneamente attivata per procedere alla caratterizzazione del sito ed alle successive attività previste dalla normativa in tema di bonifica dei siti inquinati.
6.3. Con il terzo e il quarto motivo di appello, la Provincia censura la mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, da parte del T.a.r..
Viene evidenziato che l’atto in questione costituisce soltanto una comunicazione interna con la quale la Provincia ha sollecitato il Comune a compiere le attività di ripristino ambientale in sostituzione dei responsabili che non vi provvedevano.
Si sarebbe dunque trattato di un atto non lesivo della sfera giuridica della società ricorrente in primo grado.
7. Così riassunte le censure formulate nel presente grado del processo, il Collegio ritiene che vadano esaminati, preliminarmente e congiuntamente, il terzo e il quarto motivo di appello sia per la loro manifesta fondatezza rispetto ai primi due motivi di appello sia per ragione di ordine logico, trattandosi di censure attinenti ad un error in procedendo .
7.1. In punto di diritto, va evidenziato che il Consiglio di Stato ha affermato che:
a) “ nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato ” (Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4);
b) “ Gli atti endoprocedimentali devono essere immediatamente impugnati solo se assumono natura conclusiva e provvedimentale, mentre possono essere impugnati unitamente all'atto definitivo se comportano effetti ancora instabili e del tutto interinali, con conseguente inidoneità a produrre la definitiva lesione; pertanto, deve essere ritenuto immediatamente impugnabile l'atto con natura endoprocedimentale solo se idoneo a interrompere definitivamente il procedimento ed è, quindi, di per sé immediatamente lesivo ” (Cons. Stato, sez. VI, 6 ottobre 2022, n. 8564; sez. I, 31 luglio 2014, n. 504);
c) “ La regola secondo la quale l'atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile, giacché la lesione della sfera giuridica del suo destinatario è normalmente imputabile all'atto che conclude il procedimento, è di carattere generale; la possibilità di un'impugnazione anticipata è invece di carattere eccezionale e riconosciuta solo in rapporto a fattispecie particolari, ossia ad atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva oppure in ragione di atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale ” (Cons. Stato, sez. III, 2 novembre 2019, n. 7476; sez. IV, 4 dicembre 2012, n. 6188).
7.2. Il Collegio evidenzia che costituisce, pertanto, una regola generale del processo amministrativo quella in base alla quale l’interesse a ricorrere si configura, di regola, soltanto qualora l’amministrazione abbia emanato un provvedimento, il quale, in quanto atto conclusivo del procedimento, risulta idoneo ad arrecare una lesione diretta, concreta ed attuale della sfera giuridica del destinatario o di chi, pur non essendone destinatario, ne risulta pregiudicato dagli effetti.
7.3. Facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie, vanno accolti i motivi di appello in esame essendo palese che per gli effetti giuridici che produce e per il suo contenuto la nota impugnata innanzi al T.a.r. non presenta alcuna attitudine lesiva della sfera giuridica della società odierna appellata.
Con la nota prot. n. 85905 del 17 dicembre 2013, la Provincia si è esclusivamente limitata a sollecitare “ il Signor Sindaco del Comune di Orte all’intervento sostitutivo previsto dall’art. 244 comma 4 ed art. 250 del d.lgs. n. 3-4-2006 n. 152 ”.
La nota, come emerge dal suo esame, è indirizzata, infatti, al Sindaco del Comune di Orte e soltanto per conoscenza ad una serie di altri soggetti tra cui la società C.L.N..
La nota esordisce, evidenziando che “ in data 21.05.09 si è tenuta presso il Comune di Orte l’ultima conferenza di servizi per la bonifica del sito in oggetto e nel corso della stessa gli Enti hanno formalmente chiesto alla Società di produrre la documentazione necessaria al prosieguo dell’iter di bonifica ”, dando così conto dell’esistenza di un procedimento in corso, non ancora concluso e dal quale, dunque, secondo i principi su richiamati, non scaturisce alcuna conseguenza pregiudizievole in capo alla società.
Essa, inoltre, non contiene alcun autonomo accertamento o effetto costitutivo, bensì prospetta la “personale lettura” che la Provincia ha fornito della sentenza n. 22003/2012 del Tribunale civile di Roma che, secondo l’ente locale, avrebbe riconosciuto e confermato “ in capo alla società attrice l’obbligo di messa in sicurezza e bonifica del sito in oggetto ”.
Risulta evidente, dunque, che, contrariamente a quanto affermato dal T.a.r. per il Lazio, la nota in questione non costituisce il provvedimento che conferma in capo alla società attrice l’obbligo di messa in sicurezza e bonifica del sito in oggetto. Essa costituisce, invece, una mera sollecitazione al Sindaco del Comune di Orte ad intraprendere, in via sostitutiva, gli interventi ambientali indicati nella missiva.
Dagli atti di causa, infine, non si evince quale sia stato l’esito sortito da questa sollecitazione.
8. In conclusione, dunque, per le motivazioni suesposte, vanno accolti il terzo e il quarto motivo di appello e, quindi, in riforma della sentenza di primo grado, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Centro Laterizi Nazionale s.p.a..
9. Nel tenore delle questioni controverse, considerata la mancata costituzione della Provincia di Viterbo nel giudizio di primo grado, ravvisate le eccezionali ragioni sancite dal combinato disposto degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c., si ritiene di dichiarare irripetibili le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Centro Laterizi Nazionale s.p.a..
Dichiara irripetibili le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Conforti | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO