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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/04/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dr. Luca
Restivo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2953 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f./p.iva: ) con sede in Licata (AG), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Licata (AG), via G. De Pasquali n.
4, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Sica, giusta procura ad litem in atti
* ATTRICE OPPONENTE * contro
(p.iva: ) con sede in Bologna, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Bordone del Foro di Siracusa ed elettivamente domiciliata in Favara (AG), via Olanda n. 93, presso lo studio dell'avv. Gaetano
Airò, giusta procura ad litem in atti
* CONVENUTA OPPOSTA *
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 21 ottobre 2024 e comparsa conclusionale e memoria di replica depositate dall'opponente il 20.12.2024 e il 06.01.2025.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. In data 16 settembre 2022 la ha ottenuto dal Tribunale di Controparte_1
Agrigento un'ingiunzione di pagamento (D.I. n. 808/2022 - R.G. n. 1517/2022) per la somma di €
21.261,20, oltre interessi al saggio legale e spese della procedura di ingiunzione, nei confronti
1 della per il mancato Pt_1 Parte_2 pagamento del saldo della fattura n. 335 del 02.10.2021 emessa per la “fornitura e posa di n. 3 campi padel panoramici” in forza del contratto del 10 giugno 2021.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, notificato il 20 settembre 2022, la Parte_1
ha proposto tempestiva opposizione, notificando in data 30 ottobre 2022 atto di
[...]
citazione con il quale ha rappresentato che nel corso di esecuzione del contratto del 10.06.2021 la società opposta si era resa inadempiente “sia nella mancata consegna dei materiali (erbetta in particolare) nei termini previsti, sia per la incompleta posa dell'erbetta in un campo di padel, ove mancavano più fasce della stessa, nonché ancora per la pessima posa dell'erbetta che presentava diverse pieghe rendendo di fatti il campo inservibile” e anche nella fornitura di materiali di qualità diversa da quella concordata;
tale situazione aveva costretto la società sportiva opponente “ad avanzare la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1453 e ss. codice civile in data 20/12/2021”
e “a rivolgersi ad altri fornitori ed installatori per definire i lavori incompiuti subendo un notevole aggravio di spese con il relativo e conseguente danno economico”.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di: “a) accertare e dichiarare … l'insussistenza e/o l'infondatezza del credito ex adverso azionato e conseguentemente annullare e/o revocare il D.I. opposto;
b) ritenere e dichiarare l'inadempimento della;
c) conseguentemente, Controparte_2 ritenere e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento della
[...]
d) conseguentemente, condannare la al risarcimento, CP_1 Controparte_1
in favore della della somma di € 9.028,00 per gli ulteriori lavori eseguiti Parte_1
da altra ditta;
e) e ancora, condannare la al risarcimento dei danni Controparte_1
arrecati per il futuro smontaggio, ripristino e montaggio di n. 3 strutture in ferro corrosi dalla ruggine, per un totale di € 24.000,00 oltre IVA;
- con vittoria di competenze, spese ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Radicatasi la lite, si è costituita la on l'avv. Mauro Bordone, Controparte_1
depositando in data 24 gennaio 2023 comparsa con la quale ha resistito all'avversa opposizione, contestando “tutte le circostanze indicate nella citazione”, e ha dedotto: - l'inadempimento dell'opponente nella corresponsione degli acconti concordati, - la mancata contestazione della fattura elettronica ricevuta mediante sistema SDI dell'Agenzia delle Entrate, - la mancanza dei presupposti per la risoluzione del contratto, la mancanza del ritardo nell'adempimento (dovuto sia al mancato pagamento degli acconti che a causa di forza maggiore: emergenza Covid-19), - la mancata denuncia dei vizi con maturata decadenza e prescrizione, e conseguente inammissibilità
2 delle richieste risarcitorie.
Ha, quindi, domandato al Tribunale di “- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato …; - confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare la opponente al pagamento in favore della opposta della somma di € 21.261,20, oltre interessi moratori/commerciali dalla data di scadenza della fattura;
- in subordine, dichiarare che i campi
e il materiale indicato nel contratto per cui è causa sono, ex art. 1523 c.c, di proprietà della opposta, non avendo la opponente provveduto al pagamento del saldo prezzo e pertanto condannare la a restituire i tre campi di padel e tutta la merce indicata nel Parte_1
contratto del 10.06.21; - rigettare l'opposizione …; - in subordine, … condannare la opponente a restituire le prestazioni ricevute e quindi tutta la merce indicata nel contratto del 10.06.21 nonché
a corrispondere un equo ristoro per il tempo in cui ha detenuto i campi (dal 30.08.21 alla riconsegna) nella misura da determinarsi attraverso l'ausilio di consulente tecnico … o in subordine … in via equitativa;
- con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore che dichiara di non aver percepito onorari e anticipato le spese”.
In data 24 novembre 2023, l'avv. Bordone depositava rinuncia al mandato professionale regolarmente inviata a mezzo pec alla società opposta.
Il presente procedimento è stato istruito con la produzione documentale e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio affidata all'ing. . Persona_1
A seguito del deposito della relazione del ctu, il Tribunale fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni del 21 ottobre 2024, nella quale la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Parte opponente ha provveduto al deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, va preliminarmente rilevato che meritano accoglimento le eccezioni di decadenza dalla garanzia e prescrizione dell'azione sollevate dalla società opposta.
Sul punto si osserva che con riguardo al contratto di compravendita - come quello oggetto del presente giudizio - quando il venditore eccepisce la decadenza del compratore dalla garanzia di cui all'art. 1495 c.c. per i vizi del bene, incombe sul compratore l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (cfr. Cass. n.
10579/2012 e n. 10412/1997).
Va, altresì, rilevato che l'esame dell'eccezione di decadenza del venditore dalla garanzia ha carattere preliminare rispetto alle questioni inerenti all'effettiva esistenza dei vizi dedotti dal
3 medesimo.
La decadenza e la prescrizione, infatti, paralizzano il diritto del compratore a far valere la garanzia per vizi, precludendo ogni indagine sul fondamento della pretesa fatta valere nei confronti del venditore;
sicché le relative eccezioni devono necessariamente essere esaminate prima di ogni altra questione che attenga al merito della pretesa stessa.
Nel caso di specie, parte opponente ha versato in giudizio solo ed esclusivamente la stampa di una email datata 20 dicembre 2021, asseritamente inviata alla società opposta, con cui “facendo seguito alle pregresse comunicazioni” ha lamentato la mancata “consegna dell'erbetta mancante
… in violazione degli impegni assunti e delle condizioni contrattuali sottoscritte” e “pertanto … avanza la risoluzione del contratto ex artt. 1453 e ss. codice civile per inadempimento” (cfr. doc.
n. 3 fascicolo . Parte_1
Con la comparsa di costituzione depositata il 24 gennaio 2023 la società opposta ha affermato che “non corrispondono al vero e si contestano espressamente tutte le circostanze indicate nella citazione e più specificatamente che … 6) sia stata comunicata la risoluzione del contratto” (v. pag. 1 della comparsa ed ha eccepito che “non solo non Controparte_1
sussiste alcun vizio, ma, comunque, nel momento in cui è stata proposta l'opposizione (30.10.22), ex art 1495 c.c, era già maturata tanto la decadenza della garanzia quanto l'estinzione del diritto all'azione (di garanzia) per avvenuta prescrizione” (v. pag. 4 comparsa).
Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione e decadenza va accolta.
Invero non è stata fornita dalla parte opponente, su cui incombeva il relativo onere, la prova della denuncia dei vizi nei termini di decadenza (otto giorni) e di prescrizione (un anno) previsti dall'art. 1495 c.c.
Dalla documentazione agli atti di giudizio e in totale assenza di istanze istruttorie sul punto, emerge inconfutabilmente che tra la data di emissione della fattura elettronica della
[...]
(02 ottobre 2021) a saldo del contratto intercorso tra le parti e la data del 30 ottobre CP_1
2022 in cui la ha notificato l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1 introduttivo del presente giudizio, intercorre un termine superiore all'anno.
La stessa parte opponente confessa poi in citazione che i vizi si sono manifestati in un periodo antecedente all'emissione della fattura, affermando testualmente alla pag. 3 dell'atto introduttivo che “le strutture in ferro che dovevano essere da contratto in ″Zincatura triplex resistente alla corrosione″, sin da subito si sono arrugginite”.
3. Passando al merito, giova preliminarmente rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, risultando a
4 carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Invero “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto, e comunque non solo, la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/2005;
Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002).
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, deve essenzialmente stabilirsi se è fondata o non è fondata la pretesa creditoria inizialmente azionata in sede monitoria, e cioè stabilirsi se la parte che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo sia realmente, o non sia, creditrice della somma di danaro (se il credito è pecuniario) che ha costituito oggetto del decreto medesimo.
In questo contesto, allora, sulla parte opposta grava l'onere di dimostrare l'esistenza, per quella somma, del credito (dunque, più precisamente, del “titolo” del diritto azionato), laddove grava invece sulla parte opponente l'onere di dimostrare avvenuti, eventualmente, fatti estintivi del credito medesimo (e ciò, secondo un criterio di ripartizione dell'onere probatorio che, in generale, è ormai accreditato dalle Sezioni Unite della Cassazione: v. sentenza 30 ottobre 2001 n.
13533).
Orbene il consulente tecnico d'ufficio, ing. ha nella propria relazione Persona_1 evidenziato che “relativamente a tutti e tre i campi da gioco, si è avuto modo di constatare … evidenti segni di ossidazione (ruggine) diffusi su buona parte delle strutture metalliche;
presenza di ruggine veniva riscontrata prevalentemente in corrispondenza dei traversi, sia nelle giunzioni dove sono state effettuate le saldature che nelle parti che risultano bullonate tra loro. Significativi effetti di corrosione e quindi presenza di ruggine è anche riscontrabile in corrispondenza delle piastre di ancoraggio al suolo, nella relativa bulloneria nonché nella rete metallica come osservabile nelle foto allegate alla presente relazione. … Nel preventivo datato 10.06.2021 e sottoscritto da entrambe le parti in causa, in merito alla verniciatura della fornitura si evince che la stessa sarebbe dovuta essere caratterizzata da zincatura triplex resistente alla corrosione e per tale particolarità è stato concordato e sottoscritto dalle parti un costo aggiuntivo, pari ad € 9.600 complessivi” (cfr. pagg. 14 e 15 relazione CTU).
5 Lo stesso ausiliare del Giudice “in merito alla quantificazione della realizzazione dell'opera da parte opposta a perfetta regola d'arte” ha ritenuto “congruo l'importo previsto nel preventivo allegato in atti e sottoscritto anche dalla nella persona del suo Legale Parte_1 rappresentante dell'importo complessivo di € 75.550,00 + iva”.
In ragione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e non avendo parte opposta fornito la prova del corretto adempimento delle proprie obbligazioni relativamente all'applicazione sulle strutture metalliche della “zincatura triplex resistente alla corrosione”, la pretesa creditoria inizialmente azionata in sede monitoria dalla deve essere Controparte_1 ridotta decurtando il prezzo previsto in contratto per detto tipo di “verniciatura”, pari a € 9.600,00 oltre iva (€ 11.712,00 iva al 22% compresa).
Del pari devono essere decurtate le spese per l'erba sintetica di un campo (€ 300,00 oltre iva 22%= € 366,00) considerato che la stessa parte opposta ha riconosciuto di non avere interamente ottemperato della consegna, mancando alcune strisce di erba.
Il decreto ingiuntivo dovrà, pertanto, essere revocato residuando, a seguito dell'accertamento giudiziale, un credito dell'opposta nei confronti della Controparte_1
di complessivi € 9.183,20 (= € 21.261,20 – € 11.712,00 – € 366,00). Parte_1
In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo emesso per l'importo di € 21.261,20 deve essere revocato, in quanto il credito dell'opposta per il saldo del corrispettivo contrattuale - relativamente, ripetesi, ai beni effettivamente compravenduti e consegnati - ammonta al minor importo di € 9.183,20, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.
All'avvenuto accertamento del credito ancora effettivamente vantato dall'opposta in forza del contratto intercorso tra le parti, consegue il rigetto della domanda, svolta in via subordinata dalla di “condannare la opponente a restituire le prestazioni ricevute e Controparte_1
quindi tutta la merce indicata nel contratto del 10.06.21”.
4. Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza, stante la parziale fondatezza dell'opposizione e il rigetto della domanda dell'opposta di integrale conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto emesso in data odierna, sono definitivamente poste, per il medesimo principio, a carico di entrambe per parti in egual misura, con vincolo di solidarietà in favore del consulente.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo,
6 definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2953/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta dalla Parte_3
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 808/2022 (R.G. n.
[...]
1517/2022) emesso dal Tribunale di Agrigento il 16 settembre 2022;
- condanna l pagamento Parte_3 Parte_2
in favore della della complessiva somma di € 9.183,20 (iva Controparte_1
compresa) a saldo della compravendita per cui è causa, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
- dichiara interamente compensate le spese di lite;
- pone in via definitiva a carico di entrambe le parti in egual misura le spese, liquidate con separato decreto, relative alla consulenza tecnica d'ufficio, con vincolo di solidarietà in favore del ctu.
Così deciso in Agrigento il 17/04/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dr. Luca
Restivo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2953 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f./p.iva: ) con sede in Licata (AG), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Licata (AG), via G. De Pasquali n.
4, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Sica, giusta procura ad litem in atti
* ATTRICE OPPONENTE * contro
(p.iva: ) con sede in Bologna, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Bordone del Foro di Siracusa ed elettivamente domiciliata in Favara (AG), via Olanda n. 93, presso lo studio dell'avv. Gaetano
Airò, giusta procura ad litem in atti
* CONVENUTA OPPOSTA *
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 21 ottobre 2024 e comparsa conclusionale e memoria di replica depositate dall'opponente il 20.12.2024 e il 06.01.2025.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. In data 16 settembre 2022 la ha ottenuto dal Tribunale di Controparte_1
Agrigento un'ingiunzione di pagamento (D.I. n. 808/2022 - R.G. n. 1517/2022) per la somma di €
21.261,20, oltre interessi al saggio legale e spese della procedura di ingiunzione, nei confronti
1 della per il mancato Pt_1 Parte_2 pagamento del saldo della fattura n. 335 del 02.10.2021 emessa per la “fornitura e posa di n. 3 campi padel panoramici” in forza del contratto del 10 giugno 2021.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, notificato il 20 settembre 2022, la Parte_1
ha proposto tempestiva opposizione, notificando in data 30 ottobre 2022 atto di
[...]
citazione con il quale ha rappresentato che nel corso di esecuzione del contratto del 10.06.2021 la società opposta si era resa inadempiente “sia nella mancata consegna dei materiali (erbetta in particolare) nei termini previsti, sia per la incompleta posa dell'erbetta in un campo di padel, ove mancavano più fasce della stessa, nonché ancora per la pessima posa dell'erbetta che presentava diverse pieghe rendendo di fatti il campo inservibile” e anche nella fornitura di materiali di qualità diversa da quella concordata;
tale situazione aveva costretto la società sportiva opponente “ad avanzare la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1453 e ss. codice civile in data 20/12/2021”
e “a rivolgersi ad altri fornitori ed installatori per definire i lavori incompiuti subendo un notevole aggravio di spese con il relativo e conseguente danno economico”.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di: “a) accertare e dichiarare … l'insussistenza e/o l'infondatezza del credito ex adverso azionato e conseguentemente annullare e/o revocare il D.I. opposto;
b) ritenere e dichiarare l'inadempimento della;
c) conseguentemente, Controparte_2 ritenere e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento della
[...]
d) conseguentemente, condannare la al risarcimento, CP_1 Controparte_1
in favore della della somma di € 9.028,00 per gli ulteriori lavori eseguiti Parte_1
da altra ditta;
e) e ancora, condannare la al risarcimento dei danni Controparte_1
arrecati per il futuro smontaggio, ripristino e montaggio di n. 3 strutture in ferro corrosi dalla ruggine, per un totale di € 24.000,00 oltre IVA;
- con vittoria di competenze, spese ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Radicatasi la lite, si è costituita la on l'avv. Mauro Bordone, Controparte_1
depositando in data 24 gennaio 2023 comparsa con la quale ha resistito all'avversa opposizione, contestando “tutte le circostanze indicate nella citazione”, e ha dedotto: - l'inadempimento dell'opponente nella corresponsione degli acconti concordati, - la mancata contestazione della fattura elettronica ricevuta mediante sistema SDI dell'Agenzia delle Entrate, - la mancanza dei presupposti per la risoluzione del contratto, la mancanza del ritardo nell'adempimento (dovuto sia al mancato pagamento degli acconti che a causa di forza maggiore: emergenza Covid-19), - la mancata denuncia dei vizi con maturata decadenza e prescrizione, e conseguente inammissibilità
2 delle richieste risarcitorie.
Ha, quindi, domandato al Tribunale di “- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato …; - confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare la opponente al pagamento in favore della opposta della somma di € 21.261,20, oltre interessi moratori/commerciali dalla data di scadenza della fattura;
- in subordine, dichiarare che i campi
e il materiale indicato nel contratto per cui è causa sono, ex art. 1523 c.c, di proprietà della opposta, non avendo la opponente provveduto al pagamento del saldo prezzo e pertanto condannare la a restituire i tre campi di padel e tutta la merce indicata nel Parte_1
contratto del 10.06.21; - rigettare l'opposizione …; - in subordine, … condannare la opponente a restituire le prestazioni ricevute e quindi tutta la merce indicata nel contratto del 10.06.21 nonché
a corrispondere un equo ristoro per il tempo in cui ha detenuto i campi (dal 30.08.21 alla riconsegna) nella misura da determinarsi attraverso l'ausilio di consulente tecnico … o in subordine … in via equitativa;
- con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore che dichiara di non aver percepito onorari e anticipato le spese”.
In data 24 novembre 2023, l'avv. Bordone depositava rinuncia al mandato professionale regolarmente inviata a mezzo pec alla società opposta.
Il presente procedimento è stato istruito con la produzione documentale e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio affidata all'ing. . Persona_1
A seguito del deposito della relazione del ctu, il Tribunale fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni del 21 ottobre 2024, nella quale la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Parte opponente ha provveduto al deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, va preliminarmente rilevato che meritano accoglimento le eccezioni di decadenza dalla garanzia e prescrizione dell'azione sollevate dalla società opposta.
Sul punto si osserva che con riguardo al contratto di compravendita - come quello oggetto del presente giudizio - quando il venditore eccepisce la decadenza del compratore dalla garanzia di cui all'art. 1495 c.c. per i vizi del bene, incombe sul compratore l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (cfr. Cass. n.
10579/2012 e n. 10412/1997).
Va, altresì, rilevato che l'esame dell'eccezione di decadenza del venditore dalla garanzia ha carattere preliminare rispetto alle questioni inerenti all'effettiva esistenza dei vizi dedotti dal
3 medesimo.
La decadenza e la prescrizione, infatti, paralizzano il diritto del compratore a far valere la garanzia per vizi, precludendo ogni indagine sul fondamento della pretesa fatta valere nei confronti del venditore;
sicché le relative eccezioni devono necessariamente essere esaminate prima di ogni altra questione che attenga al merito della pretesa stessa.
Nel caso di specie, parte opponente ha versato in giudizio solo ed esclusivamente la stampa di una email datata 20 dicembre 2021, asseritamente inviata alla società opposta, con cui “facendo seguito alle pregresse comunicazioni” ha lamentato la mancata “consegna dell'erbetta mancante
… in violazione degli impegni assunti e delle condizioni contrattuali sottoscritte” e “pertanto … avanza la risoluzione del contratto ex artt. 1453 e ss. codice civile per inadempimento” (cfr. doc.
n. 3 fascicolo . Parte_1
Con la comparsa di costituzione depositata il 24 gennaio 2023 la società opposta ha affermato che “non corrispondono al vero e si contestano espressamente tutte le circostanze indicate nella citazione e più specificatamente che … 6) sia stata comunicata la risoluzione del contratto” (v. pag. 1 della comparsa ed ha eccepito che “non solo non Controparte_1
sussiste alcun vizio, ma, comunque, nel momento in cui è stata proposta l'opposizione (30.10.22), ex art 1495 c.c, era già maturata tanto la decadenza della garanzia quanto l'estinzione del diritto all'azione (di garanzia) per avvenuta prescrizione” (v. pag. 4 comparsa).
Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione e decadenza va accolta.
Invero non è stata fornita dalla parte opponente, su cui incombeva il relativo onere, la prova della denuncia dei vizi nei termini di decadenza (otto giorni) e di prescrizione (un anno) previsti dall'art. 1495 c.c.
Dalla documentazione agli atti di giudizio e in totale assenza di istanze istruttorie sul punto, emerge inconfutabilmente che tra la data di emissione della fattura elettronica della
[...]
(02 ottobre 2021) a saldo del contratto intercorso tra le parti e la data del 30 ottobre CP_1
2022 in cui la ha notificato l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1 introduttivo del presente giudizio, intercorre un termine superiore all'anno.
La stessa parte opponente confessa poi in citazione che i vizi si sono manifestati in un periodo antecedente all'emissione della fattura, affermando testualmente alla pag. 3 dell'atto introduttivo che “le strutture in ferro che dovevano essere da contratto in ″Zincatura triplex resistente alla corrosione″, sin da subito si sono arrugginite”.
3. Passando al merito, giova preliminarmente rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, risultando a
4 carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Invero “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto, e comunque non solo, la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/2005;
Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002).
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, deve essenzialmente stabilirsi se è fondata o non è fondata la pretesa creditoria inizialmente azionata in sede monitoria, e cioè stabilirsi se la parte che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo sia realmente, o non sia, creditrice della somma di danaro (se il credito è pecuniario) che ha costituito oggetto del decreto medesimo.
In questo contesto, allora, sulla parte opposta grava l'onere di dimostrare l'esistenza, per quella somma, del credito (dunque, più precisamente, del “titolo” del diritto azionato), laddove grava invece sulla parte opponente l'onere di dimostrare avvenuti, eventualmente, fatti estintivi del credito medesimo (e ciò, secondo un criterio di ripartizione dell'onere probatorio che, in generale, è ormai accreditato dalle Sezioni Unite della Cassazione: v. sentenza 30 ottobre 2001 n.
13533).
Orbene il consulente tecnico d'ufficio, ing. ha nella propria relazione Persona_1 evidenziato che “relativamente a tutti e tre i campi da gioco, si è avuto modo di constatare … evidenti segni di ossidazione (ruggine) diffusi su buona parte delle strutture metalliche;
presenza di ruggine veniva riscontrata prevalentemente in corrispondenza dei traversi, sia nelle giunzioni dove sono state effettuate le saldature che nelle parti che risultano bullonate tra loro. Significativi effetti di corrosione e quindi presenza di ruggine è anche riscontrabile in corrispondenza delle piastre di ancoraggio al suolo, nella relativa bulloneria nonché nella rete metallica come osservabile nelle foto allegate alla presente relazione. … Nel preventivo datato 10.06.2021 e sottoscritto da entrambe le parti in causa, in merito alla verniciatura della fornitura si evince che la stessa sarebbe dovuta essere caratterizzata da zincatura triplex resistente alla corrosione e per tale particolarità è stato concordato e sottoscritto dalle parti un costo aggiuntivo, pari ad € 9.600 complessivi” (cfr. pagg. 14 e 15 relazione CTU).
5 Lo stesso ausiliare del Giudice “in merito alla quantificazione della realizzazione dell'opera da parte opposta a perfetta regola d'arte” ha ritenuto “congruo l'importo previsto nel preventivo allegato in atti e sottoscritto anche dalla nella persona del suo Legale Parte_1 rappresentante dell'importo complessivo di € 75.550,00 + iva”.
In ragione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e non avendo parte opposta fornito la prova del corretto adempimento delle proprie obbligazioni relativamente all'applicazione sulle strutture metalliche della “zincatura triplex resistente alla corrosione”, la pretesa creditoria inizialmente azionata in sede monitoria dalla deve essere Controparte_1 ridotta decurtando il prezzo previsto in contratto per detto tipo di “verniciatura”, pari a € 9.600,00 oltre iva (€ 11.712,00 iva al 22% compresa).
Del pari devono essere decurtate le spese per l'erba sintetica di un campo (€ 300,00 oltre iva 22%= € 366,00) considerato che la stessa parte opposta ha riconosciuto di non avere interamente ottemperato della consegna, mancando alcune strisce di erba.
Il decreto ingiuntivo dovrà, pertanto, essere revocato residuando, a seguito dell'accertamento giudiziale, un credito dell'opposta nei confronti della Controparte_1
di complessivi € 9.183,20 (= € 21.261,20 – € 11.712,00 – € 366,00). Parte_1
In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo emesso per l'importo di € 21.261,20 deve essere revocato, in quanto il credito dell'opposta per il saldo del corrispettivo contrattuale - relativamente, ripetesi, ai beni effettivamente compravenduti e consegnati - ammonta al minor importo di € 9.183,20, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.
All'avvenuto accertamento del credito ancora effettivamente vantato dall'opposta in forza del contratto intercorso tra le parti, consegue il rigetto della domanda, svolta in via subordinata dalla di “condannare la opponente a restituire le prestazioni ricevute e Controparte_1
quindi tutta la merce indicata nel contratto del 10.06.21”.
4. Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza, stante la parziale fondatezza dell'opposizione e il rigetto della domanda dell'opposta di integrale conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto emesso in data odierna, sono definitivamente poste, per il medesimo principio, a carico di entrambe per parti in egual misura, con vincolo di solidarietà in favore del consulente.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo,
6 definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2953/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta dalla Parte_3
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 808/2022 (R.G. n.
[...]
1517/2022) emesso dal Tribunale di Agrigento il 16 settembre 2022;
- condanna l pagamento Parte_3 Parte_2
in favore della della complessiva somma di € 9.183,20 (iva Controparte_1
compresa) a saldo della compravendita per cui è causa, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
- dichiara interamente compensate le spese di lite;
- pone in via definitiva a carico di entrambe le parti in egual misura le spese, liquidate con separato decreto, relative alla consulenza tecnica d'ufficio, con vincolo di solidarietà in favore del ctu.
Così deciso in Agrigento il 17/04/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
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