Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 631 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte 1 con l'Avv. BRIA GIANCARLO
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 con l'Avv. VARANI MANUELA;
Parte resistente
FATTO E DIRITTO
Rg. N. 631/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di RI - dr. ssa Anna Caputo - nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 631/2020, R.G.
tra Parte 1 nata a [...] il [...], e residente
C.F. 1in GL OS (Cs) alla via Gramsci n. 43, C.F. rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv.
Giancarlo Bria, del Foro di Castrovillari ( C.F. 2
fax 0984.1800555), ed elettivamente domiciliata Email_1
presso il suo studio sito in CP 1 al Viale Guglielmo Marconi n.110;
RICORRENTE
E 'in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., con sede in CP 1 alla Piazza Loreto n. 22/A.
RESISTENTE
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del giudizio, la ricorrente in epigrafe, affermando di essere iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura con un impegno lavorativo stagionale distribuito per lo più nel periodo ottobre/novembre/dicembre degli anni 2015-2017-2018, alle dipendenze dell'azienda agricola "Falco Renato"; lamentando l'illegittimità della cancellazione delle giornate denunciate e l'infondatezza del diniego dell'indennità di malattia.
Parte ricorrente lamenta che per il 2015 ha subito la variazione di giorni da 51 a
40; relativamente all'anno 2017 ha subito la variazione di giorni da 49 a 39 e relativamente all'anno 2018 ha subito la variazione di giorni da 51 a 43; avverso tale provvedimento dell'CP_1 la ricorrente ha inoltrato in data 23/07/2018 ricorso amministrativo.
Si è costituito l'CP_1 che ha eccepito, nei vari scritti difensivi, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c. per mancata indicazione del valore della controversia nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio,
l'inammissibilità dell'azione promossa per inutile decorso del termine decadenziale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 30.4.1970 n. 639 e dell'art. 22,
comma 1, del d. l.
3.2.1970 n. 7, ha chiesto il rigetto delle domande per infondatezza alla stregua del verbale ispettivo eseguito a carico dell'azienda indicata come datrice di lavoro della ricorrente. Le controversie sono state istruite mediante espletamento della prova testimoniale e acquisizione documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, in via assorbente, la domanda non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, è il caso di ricordare che, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui "il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa" (Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877).
Dunque, grava sulla parte ricorrente l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale per gli anni indicati nelle domande.
Ciò premesso in punto di diritto, la ricorrente ha inteso assolvere all'onere su di lei incombente della prova di avere svolto la prestazione lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola "Falco Renato" con due testimoni, Tes_1
[...] e Testimone 2
In particolare, entrambi i testi dichiaravano "Conosco la ricorrente in quanto abbiamo lavorato per l'azienda agricola Falco Renato negli anni 2015, 2017 e
2018 per 51 giornate e che lavoravano da lunedì a sabato dalle 7 alle 14 con 15 minuti di pausa." Tuttavia, le deposizioni, rese all'udienza del 20.02.2024, risultano alquanto generiche.
Tanto concorre ad indebolire la credibilità dell'apporto testimoniale che, sul piano dell'attendibilità
intrinseca delle testimonianze rese, si rivela privo di indicazioni individualizzanti quanto al rapporto di lavoro, poiché trattasi di dichiarazioni generiche, astrattamente riproducibili tutte lein fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili.
Invero, si rimanda ad orari e periodi standardizzati, indicazioni poco specifiche attinenti al lavoro prestato senza nulla aggiungere in merito alle giornate di maltempo o ai giorni festivi.
Nessuna informazione è stata fornita in ordine a quanti giorni effettivi i testi abbiano visto la ricorrente lavorare nell'asserita attività agricola.
Parrebbe logica l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile del ricorrente sono coloro che con lui l'hanno condivisa e che,
trattandosi di attività elementare e ripetitiva, si presta ad essere descritta solo nei termini altrettanto elementari e ripetitivi con cui essi l'hanno fatta.
Ma altrettanto logica appare la replica che proprio quei connotati delle fonti dichiarative (accomunate dal medesimo interesse) e quelle caratteristiche del contenuto testimoniale (stereotipato e generico) si dimostrano insufficienti.
Nel caso di specie, le risultanze istruttorie non sono, per tali motivi, idonee ad offrire prova sufficiente dell'effettiva esistenza del rapporto di lavoro, a fronte del disconoscimento operato da CP_1 col verbale ispettivo allegato in atti, redatto tramite i propri ispettori in un'indagine con Persona_1 e Persona 2
decorrenza dal 01. 01.2014 al 31.12.2018 da cui risulta la non regolarità del rapporto di lavoro della ricorrente ed ha avviato procedimento amministrativo volto alla cancellazione della stessa dagli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di appartenenza. Le indagini esperite dagli ispettori, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, posseggono un grado di attendibilità che non può essere infirmato mediante un generico disconoscimento, essendo necessaria invece una specifica prova contraria. Se questa non viene offerta o non sia raggiunta, le attestazioni degli Ispettori possono costituire da sole prove sufficienti di tutte le circostanze riferite dal funzionario verbalizzante.
All'esito di accesso ispettivo effettuato presso tale CP 3 i sottoscritti
Funzionari hanno constatato che "per alcuni dipendenti oltre ai giorni di forte maltempo si provvede ad annullare, anche le giornate denunciate nei giorni di sabato, domenica e festivi ed in periodi festivi mensili non lavorati, per quanto dichiarato dagli stessi dipendenti e dal titolare."
Preso atto di quanto sopra esposto, in base a quanto accertato dagli ispettori verbalizzanti "Pertanto, si procede agli annullamenti (totali/parziali) dei rapporti di lavoro da Gennaio 2014 a Dicembre 2018".
Alla stregua delle emergenze probatorie, in ragione della prova insufficiente fornita dalla ricorrente e degli elementi di segno contrario emersi dall'ispezione del resistente istituto, non possono ritenersi suffragate le allegazioni della parte ricorrente in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura e, di conseguenza, del diritto al riconoscimento delle provvidenze in contesa.
Né assumono valore probatorio dirimente i documenti prodotti dall'istante (buste paga) perché, laddove sia contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., come in questo caso, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza, essendo evidente che, in tali casi, può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. Cass. 10529/1996, nonché
Cass. 9290/2000) e risulta poco attendibile per il potenziale coinvolgimento del datore di lavoro all'opera di simulazione.
Altresì, con particolar riferimento alle buste paga prodotte è, oramai, consolidato l'orientamento secondo cui esse hanno efficacia probatoria (contro l'imprenditore) per i crediti che il lavoratore intenda far valere (cfr. di recente
Cass. Ordinanza 6 luglio 2020, n. 13781), ma non sono sufficienti per desumere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Corte di cassazione, ordinanza
29 gennaio 2019, n. 2439).
Ne consegue il rigetto del promosso ricorso.
Spese compensate in ragione della dichiarazione reddituale resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Caputo in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Eleonora Barone - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80
del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
RI, 04/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO