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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 08/05/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 388/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Mirco Lombardi Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 388/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIELLA Parte_1 C.F._1
PEREGO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIELLA CP_1 C.F._2
PEREGO con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Cabiate (CO) il 10 novembre
1990 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cabiate al n. 21, parte II, serie A, anno 1990, tra la SI.ra e il SInor Parte_1 CP_1
- ordinare al Comune di Cabiate (CO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- prendere atto delle seguenti
PATTUIZIONI 1) Il SInor si impegna irrevocabilmente a trasferire, a titolo di attribuzione patrimoniale CP_1
e senza corrispettivo alcuno, alla SInora , che si impegna ad accettare, la propria Pt_1 quota del 50% di proprietà della casa coniugale sita in Nibionno (LC), via Montello n. 26
(doc. 5 atto di compravendita), censita al catasto fabbricati del predetto Comune come segue:
- appartamento: foglio 2, mappale 2472 sub. 2, via Montello P T-S1 cat. A/2 cl. 2 vani 5,5 rendita euro 454,48;
- autorimessa: foglio 2, mapp. 2472 sub. 13 via Montello P S1 cat. C/6 cl. 2 mq 17 rendita euro 79,02;
- autorimessa: foglio 2, mapp. 2472 sub. 14 via Montello P S1 cat. C/6 cl. 2 mq 17 rendita euro 79,02.
I predetti immobili sono pervenuti in forza di atto di compravendita a rogito del Notaio di Missaglia del 27/12/1999 (rep. n. 37328 - racc. n. 6903). Persona_1
I coniugi si impegnano a formalizzare il relativo atto traslativo, in adempimento degli obblighi nascenti dagli accordi di divorzio, innanzi ad un Notaio, scelto dalla SI.ra
, entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli Pt_1 effetti civili del matrimonio. Le spese notarili saranno sostenute dalla SI.ra . Pt_1
Le parti si obbligano fin d'ora a compiere tutti gli atti e le formalità necessarie per la stipula dell'atto di trasferimento e la relativa trascrizione nei registri immobiliari.
Il trasferimento immobiliare è connesso, funzionale ed essenziale alla soluzione della crisi coniugale e per la definizione dei rapporti economici tra i coniugi.
2) Le parti dichiarano di essere in grado di procurarsi autonomamente idonei mezzi di sostentamento e di godere di un reddito che consente loro di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano a qualsivoglia reciproco concorso nel mantenimento.
Per_ 3) I coniugi dichiarano altresì che i figli ed , entrambi maggiorenni, sono Per_2 economicamente autosufficienti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario il 10/11/1990 a Cabiate e dalla loro unione sono nati due figli: Persona_4 nato a [...] il [...], ed nata a [...] il [...], entrambi maggiorenni ed Persona_5 economicamente indipendenti.
Il giorno 07/11/2018 sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi in data 21/11/2018 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente.
pagina 2 di 3 Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
11/03/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
Cabiate il 10/11/1990 tra e rascritto nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1990, parte II, serie A, numero 21;
2) Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Cabiate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 6 maggio 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Mirco Lombardi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Mirco Lombardi Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 388/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIELLA Parte_1 C.F._1
PEREGO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIELLA CP_1 C.F._2
PEREGO con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Cabiate (CO) il 10 novembre
1990 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cabiate al n. 21, parte II, serie A, anno 1990, tra la SI.ra e il SInor Parte_1 CP_1
- ordinare al Comune di Cabiate (CO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- prendere atto delle seguenti
PATTUIZIONI 1) Il SInor si impegna irrevocabilmente a trasferire, a titolo di attribuzione patrimoniale CP_1
e senza corrispettivo alcuno, alla SInora , che si impegna ad accettare, la propria Pt_1 quota del 50% di proprietà della casa coniugale sita in Nibionno (LC), via Montello n. 26
(doc. 5 atto di compravendita), censita al catasto fabbricati del predetto Comune come segue:
- appartamento: foglio 2, mappale 2472 sub. 2, via Montello P T-S1 cat. A/2 cl. 2 vani 5,5 rendita euro 454,48;
- autorimessa: foglio 2, mapp. 2472 sub. 13 via Montello P S1 cat. C/6 cl. 2 mq 17 rendita euro 79,02;
- autorimessa: foglio 2, mapp. 2472 sub. 14 via Montello P S1 cat. C/6 cl. 2 mq 17 rendita euro 79,02.
I predetti immobili sono pervenuti in forza di atto di compravendita a rogito del Notaio di Missaglia del 27/12/1999 (rep. n. 37328 - racc. n. 6903). Persona_1
I coniugi si impegnano a formalizzare il relativo atto traslativo, in adempimento degli obblighi nascenti dagli accordi di divorzio, innanzi ad un Notaio, scelto dalla SI.ra
, entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli Pt_1 effetti civili del matrimonio. Le spese notarili saranno sostenute dalla SI.ra . Pt_1
Le parti si obbligano fin d'ora a compiere tutti gli atti e le formalità necessarie per la stipula dell'atto di trasferimento e la relativa trascrizione nei registri immobiliari.
Il trasferimento immobiliare è connesso, funzionale ed essenziale alla soluzione della crisi coniugale e per la definizione dei rapporti economici tra i coniugi.
2) Le parti dichiarano di essere in grado di procurarsi autonomamente idonei mezzi di sostentamento e di godere di un reddito che consente loro di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano a qualsivoglia reciproco concorso nel mantenimento.
Per_ 3) I coniugi dichiarano altresì che i figli ed , entrambi maggiorenni, sono Per_2 economicamente autosufficienti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario il 10/11/1990 a Cabiate e dalla loro unione sono nati due figli: Persona_4 nato a [...] il [...], ed nata a [...] il [...], entrambi maggiorenni ed Persona_5 economicamente indipendenti.
Il giorno 07/11/2018 sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi in data 21/11/2018 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente.
pagina 2 di 3 Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
11/03/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
Cabiate il 10/11/1990 tra e rascritto nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1990, parte II, serie A, numero 21;
2) Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Cabiate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 6 maggio 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Mirco Lombardi
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