Articolo 34 della Legge 15 giugno 1931, n. 889
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1 agosto 1931
Art. 34.

Agli insegnanti di ruolo delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica si applicano, in quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, le disposizioni sullo stato giuridico degli insegnanti degli istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, contenute nel Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 , e successive modificazioni.

Il loro trattamento economico e' stabilito dall'annessa tabella B.
Entrata in vigore il 1 agosto 1931
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