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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 11/06/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2198/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2198/2022 R. G. A. C., tra
, C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Terni, corso Tacito, n. 5, presso lo studio dell'avv.to Gianluca Franconi che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
E C.F. , e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...] elettivamente domiciliata in Terni, via Barbarasa n. 23, presso Controparte_2 lo studio dell'avv.to Federica Apollonio e rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Christian Faggella Pellegrino, come da procura in atti;
OPPOSTA
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 18/02/2025 le parti concludevano come verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 14/07/2022,
[...] sponeva di essere creditrice nella veste di cessionaria del credito Controparte_1 nei confronti di per l'esposizione debitoria maturata in misura pari ad Parte_1 euro 5.254,44 in relazione al contratto n. 543218962117857, stipulato con AGOS
DUCATO S.P.A., giusta autorizzazione del 22/08/2007, con saldo debitore di euro 1.218,35 e al contratto n. 10012083069213, stipulato con FINDOMESTIC BANCA
S.P.A., con saldo debitore di euro 4.036,09. In data 20/07/2022, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 573 (R.G. n.
1564/2022), senza concedere la provvisoria esecuzione. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il debitore ingiunto proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo, in via pregiudiziale, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva della opposta, con conseguente declaratoria di nullità
e inefficacia giuridica del decreto opposto;
in via principale dichiararsi nullo e privo di ogni effetto giuridico il decreto opposto e, per l'effetto, revocarlo e accertare pagina 1 di 10 l'insussistenza di esposizioni debitorie in favore dell'opposta; in via principale, condannarsi controparte ex art. 96 c.p.c.; in subordine, ridursi la pretesa mediante decurtazione delle somme non dovute e non provate per i motivi indicati in atti, con vittoria delle spese di lite. A sostegno della posizione processuale assunta, detta opponente invocava:
a) mancato esperimento della mediazione, con onere a carico di parte opposta;
b) disconoscimento delle firme apposte ai contratti di finanziamento ed alla relata di avvenuta consegna dell'intimazione di pagamento del credito ceduto da Agos del 21/03/2018, con onere a carico di parte opposta di produrre gli originali;
c) difetto di legittimazione attiva e mancanza di prova della titolarità dei crediti oggetto di cessione, poiché quanto alla cessione effettuata da Agos Ducato S.p.a. l'atto di cessione era generico, oscurato in parti essenziali (quali l'indicazione della soglia minima di valore), non conteneva l'indicazione del e dell'elenco dei crediti, non Pt_1 risultava sottoscritto dal cessionario e non vi era traccia della pubblicazione in GU, mentre l'intimazione di pagamento non era suscettibile di convalidare i vizi dedotti e la relata non poteva essere riferita all'invio della cessione poiché atto composto da oltre 40 pagine e, comunque, l'opponente ribadiva il disconoscimento;
con riferimento alla cessione effettuata da Findomestic Banca S.p.a., l'atto di cessione era generico, non conteneva la posizione del e l'elenco dei crediti, non costituiva contratto e non Pt_1 vi era traccia della pubblicazione in GU, mentre l'intimazione di pagamento non era suscettibile di convalidare i vizi dedotti, la relata non poteva essere riferita all'invio della cessione poiché atto composto da oltre 40 pagine ed, in ogni caso presentava date incompatibili con i documenti inclusi, nonché non consentiva di verificare la data di consegna all'ufficio postale, fermo il disconoscimento;
d) nel merito i contratti erano indeterminati e generici, non vi era prova del rilascio di copia, erano incompleti in relazione al numero di pagine, erano in parte illeggibili, non risultavano sottoscritti dal debitore e dal creditore, non consentivano una precisa indicazione di “tassi, interessi moratori ed elementi tipici o necessari del contratto”, non contenevano alcun riferimento al piano di ammortamento;
e) la documentazione prodotta ex art. 50 TUB era inidonea a provare i crediti e non conforme alla disciplina normativa;
f) la documentazione prodotta a sostegno del credito originariamente vantato da
Agos non era idonea a sostenere la pretesa, anche per la contraddittorietà dei documenti e della quantificazione dei crediti operata, così come quella a sostegno del credito originariamente vantato da Findomestic;
g) che era maturata la prescrizione a fronte della scadenza dell'ultima rata del finanziamento Agos il 20/12/2008 e di quella Findomestic il 19/11/2006;
h)che la condotta processuale di controparte giustificava la condanna per lite temeraria.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione e del termine per attivare la mediazione obbligatoria, respingersi le avverse domande, poiché infondate in fatto e in diritto, con conferma del decreto opposto;
in via gradata, confermarsi la condanna al pagamento del credito azionato;
in ulteriore subordine, confermarsi la condanna al pagina 2 di 10 pagamento della residua somma capitale, detratte le somme pagate, oltre agli interessi legali di mora dal dovuto al saldo e, nel caso di accertata apocrifia delle firme, condannarsi l'opponente al pagamento dell'importo erogato detratte le somme già pagate come da estratto conto, oltre accessori, a fronte della prova dell'avvenuta erogazione, o comunque del minor importo accertato all'esito del giudizio. A fondamento della posizione processuale assunta detta opposta deduceva:
-che il disconoscimento delle firme apposte sui contratti era inammissibile poiché privo dei caratteri di specificità e determinatezza, oltre che infondato a fronte della mancata contestazione ad opera di controparte di aver dato esecuzione parziale ai contratti per cui è causa, secondo quanto evincibile dagli estratti del conto, e contraddittorio nella misura in cui l'opponente aveva, altresì, articolato difese nel merito;
al contempo, l'opponente nessuna contestazione aveva sollevato in occasione delle diffide stragiudiziali datate 30/04/2018 e 29/04/2015 e della notifica di un primo decreto ingiuntivo in relazione al contratto n. 543218962117857; infine, parte opposta era in possesso dei documenti strettamente personali rilasciati dall'opponente (patente di guida, tessera sanitaria e cedolino luglio 2017);
-che, parimenti, infondato era il disconoscimento operato sulle sottoscrizioni apposte sull'avviso di ricevimento relativo alla comunicazione di avvenuta cessione del credito del 21/03/2018, tenuto conto del fatto che l'indirizzo coincideva con la residenza dell'opponente e, comunque, avrebbe dovuto essere proposta querela di falso;
-che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva era infondata alla stregua della documentazione depositata in atti, avuto particolare riguardo alla dichiarazione resa da Findomestic;
-che le doglianze relative alla notificazione ex art. 58 TUB erano infondate, posto che tale disciplina costituisce una modalità di comunicazione alternativa della cessione rispetto a quella prevista dall'art. 1264 c.c., che nel caso di specie era stata rispettata;
-che, contrariamente agli assunti di controparte, gli atti di cessione si erano perfezionati ed erano efficaci, come da documentazione versata in atti, nonché determinati, anche valutata la produzione dell'elenco dei crediti ceduti;
-che i contratti erano validi e contenevano la puntuale indicazione delle condizioni applicate, nonché riconoscevano all'opponente la facoltà di ritiro di copia completa dei documenti contrattuali, a nulla rilevando la mancata sottoscrizione da parte del finanziatore, come da giurisprudenza che richiamava, e la mancata allegazione del piano di ammortamento (venendo in rilievo un contratto di apertura di linea di credito con carta), comunque, non costituente requisito di validità;
-che la documentazione prodotta era idonea a comprovare la pretesa, spettando al debitore di fornire la prova dell'adempimento;
-che gli estratti conto facevano riferimento alle carte concesse all'opponente, riportandone i codici identificativi e consentivano la ricostruzione della composizione del debito maturato;
-che la discrasia tra l'importo ingiunto con decreto del GdP di Milano e la successiva diffida del 21/03/2018 era dovuta all'applicazione degli interessi;
pagina 3 di 10 -che il dies a quo della prescrizione andava individuato alla data dell'ultimo pagamento ossia rispettivamente in data 28/04/2011 per il contratto n. 543218962117857 e in data 27/12/2012 per il contratto n. 10012083069213, non essendo, pertanto, maturata alcuna prescrizione anche in considerazione degli atti interruttivi occorsi, che richiamava;
-che, conseguentemente, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. era generica e infondata, non sussistendo alcun pregiudizio. L'udienza del 7/03/2023 veniva rinviata al 28/03/2023 al fine di garantire il contraddittorio, tenuto conto della data di visibilità della comparsa di costituzione della parte opposta. Quindi, all'udienza del 28/03/2023, il giudice assumeva il procedimento in riserva sull'istanza ex art. 648 c.p.c. Con ordinanza del 17/04/2023, il giudice respingeva l'istanza ex art. 648 c.p.c. e disponeva procedersi alla mediazione, con rinvio dell'udienza al 19/09/2023. L'udienza del 19/09/2023 veniva rinviata al 12/12/2023 per verificare l'esito della mediazione. All'udienza del 12/12/2023, a fronte del deposito di note da parte dell'opposta, il giudice rinviava nel rispetto del contraddittorio all'udienza del 16/01/2024. All'udienza del 16/01/2024, il giudice riservava la valutazione dell'improcedibilità in sede decisoria e assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti con rinvio per esame e ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 16/04/2024, all'esito della quale, autorizzata la produzione degli originali, assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 16/05/2024, il giudice disponeva CTU grafologica e rinviava al 5/06/2024 per conferimento dell'incarico e proposizione del quesito, udienza successivamente rinviata al 9/07/2024 in accoglimento dell'istanza del CTU. All'udienza del 9/07/2024, il giudice, conferito l'incarico, rinviava per esame elaborato all'udienza dell'11/12/2024. Quindi, il giudice, su istanza del CTU, fissava udienza al 16/10/2024 nell'ambito della quale l'ausiliario del giudice rappresentava la necessità del saggio grafico per poter pervenire ad una valutazione di certezza dal punto di vista tecnico. In considerazione di quanto rappresentato dal CTU, il giudice disponeva la convocazione dell'opponente ai fini del rilascio del saggio grafico, con rinvio dell'udienza all'11/12/2024. Stante la mancata comparizione dell'opponente, nonostante la rituale comunicazione del difensore, il giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 18/02/2025, revocato il conferimento dell'incarico al CTU. All'udienza del 18/02/2025, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, deve trovare integrale conferma l'ordinanza in atti che ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, risultando la causa matura per la decisione in virtù delle considerazioni che seguono. pagina 4 di 10 Sempre in via preliminare, l'eccezione di improcedibilità per mancata partecipazione di parte opponente alla procedura di mediazione, come evincibile dal verbale di mediazione nel fascicolo di parte opposta, è infondata. Al riguardo, si osserva che, in primo luogo, l'onere di attivare il procedimento di mediazione grava su parte opposta (Cass., Sez. Un., n. 19596/2020; Cass., n.
159/2021), ragion per cui la mancata partecipazione della controparte non può all'evidenza determinare l'improcedibilità della domanda, posto che le conseguenze correlate alla mancata attivazione in senso lato non possono che gravare sulla parte onerata.
Inoltre, si ritiene che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione possa assumere rilievo esclusivamente nei termini e nei limiti di cui all'art. 12 bis d.lgs., n. 28/2010 (ossia essere apprezzata quale argomento di prova ex art. 116, co. II, c.p.c., ovvero ai fini del versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente al doppio del contributo unificato nel caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo o della condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata). Dunque, stante l'attivazione del procedimento ad opera della parte onerata (i.e. parte opposta), deve, al contempo, essere disattesa l'eccezione di improcedibilità formulata da parte opponente nell'atto introduttivo del giudizio. Nel merito, ai fini della delimitazione del thema decidendum, giova osservare che la presente decisione investe la pretesa creditoria azionata da parte opposta, nella veste di cessionaria, per il complessivo importo di euro 5.254,44 in relazione ai seguenti titoli: 1)contratto n. 543218962117857, stipulato con AGOS DUCATO S.P.A., giusta autorizzazione del 22/08/2007, con saldo debitore di euro 1.218,35 (v. contratto, doc. 3 nel fascicolo monitorio);
2) contratto n. 10012083069213, stipulato con FINDOMESTIC BANCA S.P.A., con saldo debitore di euro 4.036,09 (v. contratto, doc. 8 nel fascicolo monitorio;
estratto conto ex art. 50 TUB nel fascicolo monitorio). Ciò chiarito occorre evidenziare, in via preliminare, in diritto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo -che si caratterizza quale giudizio a parti invertite - l'ingiungente opposto assume la posizione sostanziale di attore, laddove parte opponente assume la posizione sostanziale di convenuta (fra le tante, Cass., n.
6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021). Dunque, nel caso di specie, parte opposta è onerata di provare l'andamento del rapporto al fine di fornire la piena prova della propria pretesa, operando la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385/1993 esclusivamente nella fase monitoria e non anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo in cui l'attore in senso sostanziale, ossia colui che ha agito in via monitoria, è gravato dell'onere di provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (Cass., n. 2751 del 25/02/2002; conformi: Cass. n. 12233/2003, Cass. n. 14234/2003).
Nel caso di specie, entrambi i contratti sono equiparabili al contratto di conto corrente nella misura in cui prevedono la concessione di una linea di credito.
pagina 5 di 10 Difatti, gli estratti ex art. 50 TUB evidenziano movimenti di accredito e di addebito, mediante il ripristino della disponibilità. Al riguardo, va, dunque, evidenziato che la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di tal genere “deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni” (Cass., n. 23313/2018 cit.; v. anche Cass., n. 23856/2021, in motivazione per l'affermazione secondo la quale costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui la banca è onerata di documentare l'intera durata dello svolgimento del rapporto, con richiamo a numerosi precedenti). Dunque, laddove l'opposizione sia fondata su motivi non solo formali ma anche sostanziali (quali ad esempio la applicazione di interessi moratori non pattuiti), come nel caso di specie, nel giudizio a cognizione piena spetta alla banca o alla cessionaria del credito che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo in ragione dell'invocato subentro nella posizione dell'istituto di credito cedente, documentare l'andamento del rapporto così da fornire la piena prova della propria pretesa, trovando applicazione, come sopra evidenziato, l'art. 50 TUB in tema di estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da un dirigente della banca esclusivamente nel procedimento speciale monitorio (Cass., n. 146460/2018, cit., in motivazione).
Tanto premesso in diritto, va osservato in fatto che, quanto al contratto n. 543218962117857, stipulato con AGOS DUCATO S.P.A., giusta autorizzazione del
22/08/2007, con saldo debitore di euro 1.218,35 (v. contratto, doc. 3 nel fascicolo monitorio), la fattispecie prevede la prima scadenza al 20/01/2008, laddove, invece, la prima movimentazione riporta la data del 23/11/2009 (v. doc. 7 dell'estratto conto) ossia parte opposta non ha comprovato l'intero andamento del rapporto, ragion per cui la pretesa non può ritenersi provata nella misura invocata e deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto in parte qua in applicazione della ragione più liquida che esime dalla valutazione delle ulteriori questioni prospettate dalle parti. Con riferimento, invece, al contratto n. 10012083069213, stipulato con
FINDOMESTIC BANCA S.P.A., con saldo debitore di euro 4.036,09 (v. contratto, doc. 8 nel fascicolo monitorio;
estratto conto ex art. 50 TUB nel fascicolo monitorio), vanno svolte le considerazioni che seguono. In primo luogo, occorre rilevare che ai fini della prova della titolarità sostanziale dedotta in lite, parte opponente ha prodotto:
-il titolo (v. doc. 8 allegato al fascicolo monitorio);
-estratto conto ex art. 50 TUB certificato dalla cedente (v. doc. 12 allegato al monitorio);
-diffida stragiudiziale di pagamento, contenente la contestuale comunicazione della cessione inviata dalla cessionaria e perfezionatasi per compiuta Controparte_3 giacenza in data 29/04/2015 (v. doc. 10 e 11 allegato al monitorio);
-atto di accettazione della cessionaria dell'estratto della cessione operata da Findomestic S.p.a. (v. doc. 9 allegato al monitorio);
-verbale di conferimento di ramo d'azienda da alla Controparte_3 CP_1
(poi v. modifica della denominazione sociale di
[...] Controparte_1 cui a pag. 51 della visura camerale prodotta sub doc. 1 nel fascicolo di parte opposta pagina 6 di 10 nel giudizio di opposizione) del 29/06/2018 (v. doc. 12 nel fascicolo di parte opposta nel giudizio di opposizione);
-comunicazione della cedente Findomestic attestante l'inclusione del credito per cui è causa nella cessione, inviata all'opponente e perfezionatasi per compiuta giacenza in data 7/08/2015 (v. doc. 14 nel fascicolo di parte opposta nel giudizio di opposizione). Tali elementi devono essere valorizzati ai fini della integrazione della prova presuntiva. Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024). In particolare, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito” (Cass., n. 8331 del 30/03/2025, cit. in motivazione). Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto del possesso del titolo in capo alla cessionaria, della produzione dell'estratto conto ex art. 50 TUB certificato dalla cedente, della diffida stragiudiziale di pagamento contenente la contestuale comunicazione della cessione inviata dalla cessionaria, dell'atto di accettazione della cessionaria dell'estratto della cessione operata da Findomestic S.p.a., del verbale di conferimento di ramo d'azienda da
[...] alla (poi , e, infine, della CP_3 Controparte_1 Controparte_1 comunicazione della cedente Findomestic attestante l'inclusione del credito per cui è
pagina 7 di 10 causa nella cessione, trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso. Sul punto, preme precisare che la decisione della Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023 efficacemente evidenzia che la dichiarazione del cedente è dotata di pregnante rilievo probatorio nella misura in cui la stessa non ha alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria, quale quella del venir meno di un credito in conseguenza dell'atto traslativo. Ne consegue che vanno respinte le contestazioni di carattere formale sollevate da parte opponente sul punto.
Nel merito, si ritiene che parte opposta abbia assolto il proprio onere probatorio con riferimento al contratto in questione, producendo il titolo e l'estratto certificato ex art. 50 TUB contenente le movimentazioni intervenute dall'inizio del rapporto (contratto stipulato in data 19/11/2005/prima movimentazione dell'estratto 1°/12/2005).
Al riguardo, occorre considerare che il disconoscimento operato deve ritenersi tamquam non esset nella misura in cui l'opponente espressamente convocato in udienza ai fini del rilascio del saggio grafico non si è presentato, così da precludere qualsivoglia riscontro alla dedotta mancata sottoscrizione del contratto (v. verbale di udienza dei verbali di udienza del 16/10/2024 e dell'11/12/2024). Al riguardo, va richiamato il disposto di cui all'art. 219 c.p.c. alla stregua del quale “Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta”. Nel caso di specie, ricorre certamente la mancanza del giustificato motivo nella misura in cui nessun impedimento è stato allegato per giustificare la mancata comparizione, nonostante la rituale comunicazione dell'ordinanza che ha disposto la convocazione in udienza, dovendosi escludere la notifica alla parte personalmente
(Cass., n. 5068/1988). Quanto precede va messo in relazione con il documentale adempimento, sia pure parziale, del contratto emergente dall'estratto ex art. 50 TUB, alla cui lettura si rimanda. Dunque, si ritiene integrato l'effetto dell'implicito riconoscimento della scrittura disconosciuta e il contratto costituisce, conseguente, titolo idoneo a sostenere la pretesa azionata nel presente procedimento.
Al contempo, va osservato che dalla documentazione prodotta emerge la qualità di consumatore dell'opponente il quale, lavoratore dipendente quale operaio, ha stipulato il contratto per l'acquisto di prodotti informatici e la concessione della linea di credito (v. contratto più volte richiamato).
Premesso che risulta rispettato il foro del consumatore, in ragione del luogo di residenza indicato in citazione, preme rilevare che nel caso di specie le clausole appaiono redatte in modo chiaro e comprensibile ossia sono rispettose dell'art. 34 Cod. Cons. (v. contratto più volte richiamato che contiene l'indicazione del TAN, del TAEG, dell'importo massimo autorizzato, del rimborso minimo mensile etc.), ragion per cui sotto tale profilo devono essere disattese le doglianze come formulate dall'opponente, così come quelle relative all'omessa consegna del rilascio di copia, pagina 8 di 10 documentalmente smentita dalla dichiarazione emergente dal contratto sul punto (v. doc. 8: “Dichiaro, inoltre, che mi viene consegnata copia del presente documento, completo del documento di sintesi”). Occorre, poi, rammentare che l'art. 33, lett. f), prevede che si presumono vessatorie le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo. Nel caso di specie sono stati applicati gli interessi di mora al tasso di interesse convenzionale pari al 14,60%, oltre all'indennità di contenzioso per euro 159,90 (v. estratto ex art. 50 TUB).
Si ritiene, tuttavia, che tale tasso sia manifestamente eccessivo, dovendosi utilizzare quale parametro non già il tasso soglia antiusura – che rileva ai diversi fini della applicazione delle sanzioni civili e penali contro l'usura - quanto, piuttosto, il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali richiamato dall'art. 1284, comma IV, c.c., che all'epoca della stipula (2005) era pari al 9,05% e, dunque, notevolmente inferiore a quello applicato sulla base della allegazione.
In mancanza di prova di trattativa individuale, il cui onere gravava su parte opposta (Cass., n. 3744/2017; Cass., n. 8268/2020), l'applicazione degli interessi di mora non può trovare riconoscimento, mentre il contratto rimane valido nel resto, avuto particolare riguardo agli interessi corrispettivi.
Dunque, il credito deve essere quantificato in euro 3.199,03 (ossia senza il riconoscimento degli interessi di mora quantificati in euro 677,16 e dell'indennità contenzioso evincibile dall'estratto ex art. 50 TUB per ulteriori euro 159,90), non ravvisandosi l'applicazione alla fattispecie di ulteriori clausole tali da determinare uno specifico squilibrio giuridico e normativo. Con riferimento, infine, all'eccezione di prescrizione, dall'estratto ex art. 50 TUB risulta che il credito è stato movimentato dall'odierno opponente sino al 27/12/2012, data da cui deve essere individuata la decorrenza della prescrizione, in ragione del fatto che da quel momento la linea di credito non è stata utilizzata e, dunque, viene in rilievo una fattispecie analoga sostanzialmente alla chiusura del conto corrente
(argomento da Cass., n. 5720/2024). Dunque, a prescindere dall'analisi degli atti interruttivi, la prescrizione decennale al momento della notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta in data 16/08/2022, sulla rappresentazione della stessa parte opponente, v. atto di citazione;
v. anche ricorso e decreto ingiuntivo notificati nel fascicolo di parte opposta) non era maturata.
Dalle considerazioni che precedono, tutte complessivamente considerate, discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo pari ad euro 3.199,03, oltre interessi legali dalla diffida stragiudiziale di pagamento ossia dal 29/04/2015. L'esito della lite determina, per un verso, il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. e, per altro verso, la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, a fronte della parziale fondatezza dell'opposizione. La restante metà viene liquidata, giusta pagina 9 di 10 soccombenza, in favore di parte opposta nella misura indicata in dispositivo. Gli esborsi della CTU vengono definitivamente posti a carico di parte opponente in applicazione del principio di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa:
1) in accoglimento parziale dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 573 (R.G. n. 1564/2022) emesso dal Tribunale di Terni in data 20/07/2022; respinge nel resto;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta dell'importo pari a euro 3.199,03, oltre interessi legali dal 29/04/2015;
3) condanna parte opponente al pagamento della metà delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in misura pari ad euro 800,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
compensa la restante metà delle spese di lite;
esborsi della
CTU definitivamente a carico di parte opponente.
11/06/2025 Scaduti i termini concessi.
Il giudice Marzia Di Bari
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2198/2022 R. G. A. C., tra
, C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Terni, corso Tacito, n. 5, presso lo studio dell'avv.to Gianluca Franconi che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
E C.F. , e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...] elettivamente domiciliata in Terni, via Barbarasa n. 23, presso Controparte_2 lo studio dell'avv.to Federica Apollonio e rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Christian Faggella Pellegrino, come da procura in atti;
OPPOSTA
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 18/02/2025 le parti concludevano come verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 14/07/2022,
[...] sponeva di essere creditrice nella veste di cessionaria del credito Controparte_1 nei confronti di per l'esposizione debitoria maturata in misura pari ad Parte_1 euro 5.254,44 in relazione al contratto n. 543218962117857, stipulato con AGOS
DUCATO S.P.A., giusta autorizzazione del 22/08/2007, con saldo debitore di euro 1.218,35 e al contratto n. 10012083069213, stipulato con FINDOMESTIC BANCA
S.P.A., con saldo debitore di euro 4.036,09. In data 20/07/2022, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 573 (R.G. n.
1564/2022), senza concedere la provvisoria esecuzione. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il debitore ingiunto proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo, in via pregiudiziale, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva della opposta, con conseguente declaratoria di nullità
e inefficacia giuridica del decreto opposto;
in via principale dichiararsi nullo e privo di ogni effetto giuridico il decreto opposto e, per l'effetto, revocarlo e accertare pagina 1 di 10 l'insussistenza di esposizioni debitorie in favore dell'opposta; in via principale, condannarsi controparte ex art. 96 c.p.c.; in subordine, ridursi la pretesa mediante decurtazione delle somme non dovute e non provate per i motivi indicati in atti, con vittoria delle spese di lite. A sostegno della posizione processuale assunta, detta opponente invocava:
a) mancato esperimento della mediazione, con onere a carico di parte opposta;
b) disconoscimento delle firme apposte ai contratti di finanziamento ed alla relata di avvenuta consegna dell'intimazione di pagamento del credito ceduto da Agos del 21/03/2018, con onere a carico di parte opposta di produrre gli originali;
c) difetto di legittimazione attiva e mancanza di prova della titolarità dei crediti oggetto di cessione, poiché quanto alla cessione effettuata da Agos Ducato S.p.a. l'atto di cessione era generico, oscurato in parti essenziali (quali l'indicazione della soglia minima di valore), non conteneva l'indicazione del e dell'elenco dei crediti, non Pt_1 risultava sottoscritto dal cessionario e non vi era traccia della pubblicazione in GU, mentre l'intimazione di pagamento non era suscettibile di convalidare i vizi dedotti e la relata non poteva essere riferita all'invio della cessione poiché atto composto da oltre 40 pagine e, comunque, l'opponente ribadiva il disconoscimento;
con riferimento alla cessione effettuata da Findomestic Banca S.p.a., l'atto di cessione era generico, non conteneva la posizione del e l'elenco dei crediti, non costituiva contratto e non Pt_1 vi era traccia della pubblicazione in GU, mentre l'intimazione di pagamento non era suscettibile di convalidare i vizi dedotti, la relata non poteva essere riferita all'invio della cessione poiché atto composto da oltre 40 pagine ed, in ogni caso presentava date incompatibili con i documenti inclusi, nonché non consentiva di verificare la data di consegna all'ufficio postale, fermo il disconoscimento;
d) nel merito i contratti erano indeterminati e generici, non vi era prova del rilascio di copia, erano incompleti in relazione al numero di pagine, erano in parte illeggibili, non risultavano sottoscritti dal debitore e dal creditore, non consentivano una precisa indicazione di “tassi, interessi moratori ed elementi tipici o necessari del contratto”, non contenevano alcun riferimento al piano di ammortamento;
e) la documentazione prodotta ex art. 50 TUB era inidonea a provare i crediti e non conforme alla disciplina normativa;
f) la documentazione prodotta a sostegno del credito originariamente vantato da
Agos non era idonea a sostenere la pretesa, anche per la contraddittorietà dei documenti e della quantificazione dei crediti operata, così come quella a sostegno del credito originariamente vantato da Findomestic;
g) che era maturata la prescrizione a fronte della scadenza dell'ultima rata del finanziamento Agos il 20/12/2008 e di quella Findomestic il 19/11/2006;
h)che la condotta processuale di controparte giustificava la condanna per lite temeraria.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione e del termine per attivare la mediazione obbligatoria, respingersi le avverse domande, poiché infondate in fatto e in diritto, con conferma del decreto opposto;
in via gradata, confermarsi la condanna al pagamento del credito azionato;
in ulteriore subordine, confermarsi la condanna al pagina 2 di 10 pagamento della residua somma capitale, detratte le somme pagate, oltre agli interessi legali di mora dal dovuto al saldo e, nel caso di accertata apocrifia delle firme, condannarsi l'opponente al pagamento dell'importo erogato detratte le somme già pagate come da estratto conto, oltre accessori, a fronte della prova dell'avvenuta erogazione, o comunque del minor importo accertato all'esito del giudizio. A fondamento della posizione processuale assunta detta opposta deduceva:
-che il disconoscimento delle firme apposte sui contratti era inammissibile poiché privo dei caratteri di specificità e determinatezza, oltre che infondato a fronte della mancata contestazione ad opera di controparte di aver dato esecuzione parziale ai contratti per cui è causa, secondo quanto evincibile dagli estratti del conto, e contraddittorio nella misura in cui l'opponente aveva, altresì, articolato difese nel merito;
al contempo, l'opponente nessuna contestazione aveva sollevato in occasione delle diffide stragiudiziali datate 30/04/2018 e 29/04/2015 e della notifica di un primo decreto ingiuntivo in relazione al contratto n. 543218962117857; infine, parte opposta era in possesso dei documenti strettamente personali rilasciati dall'opponente (patente di guida, tessera sanitaria e cedolino luglio 2017);
-che, parimenti, infondato era il disconoscimento operato sulle sottoscrizioni apposte sull'avviso di ricevimento relativo alla comunicazione di avvenuta cessione del credito del 21/03/2018, tenuto conto del fatto che l'indirizzo coincideva con la residenza dell'opponente e, comunque, avrebbe dovuto essere proposta querela di falso;
-che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva era infondata alla stregua della documentazione depositata in atti, avuto particolare riguardo alla dichiarazione resa da Findomestic;
-che le doglianze relative alla notificazione ex art. 58 TUB erano infondate, posto che tale disciplina costituisce una modalità di comunicazione alternativa della cessione rispetto a quella prevista dall'art. 1264 c.c., che nel caso di specie era stata rispettata;
-che, contrariamente agli assunti di controparte, gli atti di cessione si erano perfezionati ed erano efficaci, come da documentazione versata in atti, nonché determinati, anche valutata la produzione dell'elenco dei crediti ceduti;
-che i contratti erano validi e contenevano la puntuale indicazione delle condizioni applicate, nonché riconoscevano all'opponente la facoltà di ritiro di copia completa dei documenti contrattuali, a nulla rilevando la mancata sottoscrizione da parte del finanziatore, come da giurisprudenza che richiamava, e la mancata allegazione del piano di ammortamento (venendo in rilievo un contratto di apertura di linea di credito con carta), comunque, non costituente requisito di validità;
-che la documentazione prodotta era idonea a comprovare la pretesa, spettando al debitore di fornire la prova dell'adempimento;
-che gli estratti conto facevano riferimento alle carte concesse all'opponente, riportandone i codici identificativi e consentivano la ricostruzione della composizione del debito maturato;
-che la discrasia tra l'importo ingiunto con decreto del GdP di Milano e la successiva diffida del 21/03/2018 era dovuta all'applicazione degli interessi;
pagina 3 di 10 -che il dies a quo della prescrizione andava individuato alla data dell'ultimo pagamento ossia rispettivamente in data 28/04/2011 per il contratto n. 543218962117857 e in data 27/12/2012 per il contratto n. 10012083069213, non essendo, pertanto, maturata alcuna prescrizione anche in considerazione degli atti interruttivi occorsi, che richiamava;
-che, conseguentemente, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. era generica e infondata, non sussistendo alcun pregiudizio. L'udienza del 7/03/2023 veniva rinviata al 28/03/2023 al fine di garantire il contraddittorio, tenuto conto della data di visibilità della comparsa di costituzione della parte opposta. Quindi, all'udienza del 28/03/2023, il giudice assumeva il procedimento in riserva sull'istanza ex art. 648 c.p.c. Con ordinanza del 17/04/2023, il giudice respingeva l'istanza ex art. 648 c.p.c. e disponeva procedersi alla mediazione, con rinvio dell'udienza al 19/09/2023. L'udienza del 19/09/2023 veniva rinviata al 12/12/2023 per verificare l'esito della mediazione. All'udienza del 12/12/2023, a fronte del deposito di note da parte dell'opposta, il giudice rinviava nel rispetto del contraddittorio all'udienza del 16/01/2024. All'udienza del 16/01/2024, il giudice riservava la valutazione dell'improcedibilità in sede decisoria e assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti con rinvio per esame e ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 16/04/2024, all'esito della quale, autorizzata la produzione degli originali, assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 16/05/2024, il giudice disponeva CTU grafologica e rinviava al 5/06/2024 per conferimento dell'incarico e proposizione del quesito, udienza successivamente rinviata al 9/07/2024 in accoglimento dell'istanza del CTU. All'udienza del 9/07/2024, il giudice, conferito l'incarico, rinviava per esame elaborato all'udienza dell'11/12/2024. Quindi, il giudice, su istanza del CTU, fissava udienza al 16/10/2024 nell'ambito della quale l'ausiliario del giudice rappresentava la necessità del saggio grafico per poter pervenire ad una valutazione di certezza dal punto di vista tecnico. In considerazione di quanto rappresentato dal CTU, il giudice disponeva la convocazione dell'opponente ai fini del rilascio del saggio grafico, con rinvio dell'udienza all'11/12/2024. Stante la mancata comparizione dell'opponente, nonostante la rituale comunicazione del difensore, il giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 18/02/2025, revocato il conferimento dell'incarico al CTU. All'udienza del 18/02/2025, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, deve trovare integrale conferma l'ordinanza in atti che ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, risultando la causa matura per la decisione in virtù delle considerazioni che seguono. pagina 4 di 10 Sempre in via preliminare, l'eccezione di improcedibilità per mancata partecipazione di parte opponente alla procedura di mediazione, come evincibile dal verbale di mediazione nel fascicolo di parte opposta, è infondata. Al riguardo, si osserva che, in primo luogo, l'onere di attivare il procedimento di mediazione grava su parte opposta (Cass., Sez. Un., n. 19596/2020; Cass., n.
159/2021), ragion per cui la mancata partecipazione della controparte non può all'evidenza determinare l'improcedibilità della domanda, posto che le conseguenze correlate alla mancata attivazione in senso lato non possono che gravare sulla parte onerata.
Inoltre, si ritiene che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione possa assumere rilievo esclusivamente nei termini e nei limiti di cui all'art. 12 bis d.lgs., n. 28/2010 (ossia essere apprezzata quale argomento di prova ex art. 116, co. II, c.p.c., ovvero ai fini del versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente al doppio del contributo unificato nel caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo o della condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata). Dunque, stante l'attivazione del procedimento ad opera della parte onerata (i.e. parte opposta), deve, al contempo, essere disattesa l'eccezione di improcedibilità formulata da parte opponente nell'atto introduttivo del giudizio. Nel merito, ai fini della delimitazione del thema decidendum, giova osservare che la presente decisione investe la pretesa creditoria azionata da parte opposta, nella veste di cessionaria, per il complessivo importo di euro 5.254,44 in relazione ai seguenti titoli: 1)contratto n. 543218962117857, stipulato con AGOS DUCATO S.P.A., giusta autorizzazione del 22/08/2007, con saldo debitore di euro 1.218,35 (v. contratto, doc. 3 nel fascicolo monitorio);
2) contratto n. 10012083069213, stipulato con FINDOMESTIC BANCA S.P.A., con saldo debitore di euro 4.036,09 (v. contratto, doc. 8 nel fascicolo monitorio;
estratto conto ex art. 50 TUB nel fascicolo monitorio). Ciò chiarito occorre evidenziare, in via preliminare, in diritto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo -che si caratterizza quale giudizio a parti invertite - l'ingiungente opposto assume la posizione sostanziale di attore, laddove parte opponente assume la posizione sostanziale di convenuta (fra le tante, Cass., n.
6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021). Dunque, nel caso di specie, parte opposta è onerata di provare l'andamento del rapporto al fine di fornire la piena prova della propria pretesa, operando la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385/1993 esclusivamente nella fase monitoria e non anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo in cui l'attore in senso sostanziale, ossia colui che ha agito in via monitoria, è gravato dell'onere di provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (Cass., n. 2751 del 25/02/2002; conformi: Cass. n. 12233/2003, Cass. n. 14234/2003).
Nel caso di specie, entrambi i contratti sono equiparabili al contratto di conto corrente nella misura in cui prevedono la concessione di una linea di credito.
pagina 5 di 10 Difatti, gli estratti ex art. 50 TUB evidenziano movimenti di accredito e di addebito, mediante il ripristino della disponibilità. Al riguardo, va, dunque, evidenziato che la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di tal genere “deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni” (Cass., n. 23313/2018 cit.; v. anche Cass., n. 23856/2021, in motivazione per l'affermazione secondo la quale costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui la banca è onerata di documentare l'intera durata dello svolgimento del rapporto, con richiamo a numerosi precedenti). Dunque, laddove l'opposizione sia fondata su motivi non solo formali ma anche sostanziali (quali ad esempio la applicazione di interessi moratori non pattuiti), come nel caso di specie, nel giudizio a cognizione piena spetta alla banca o alla cessionaria del credito che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo in ragione dell'invocato subentro nella posizione dell'istituto di credito cedente, documentare l'andamento del rapporto così da fornire la piena prova della propria pretesa, trovando applicazione, come sopra evidenziato, l'art. 50 TUB in tema di estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da un dirigente della banca esclusivamente nel procedimento speciale monitorio (Cass., n. 146460/2018, cit., in motivazione).
Tanto premesso in diritto, va osservato in fatto che, quanto al contratto n. 543218962117857, stipulato con AGOS DUCATO S.P.A., giusta autorizzazione del
22/08/2007, con saldo debitore di euro 1.218,35 (v. contratto, doc. 3 nel fascicolo monitorio), la fattispecie prevede la prima scadenza al 20/01/2008, laddove, invece, la prima movimentazione riporta la data del 23/11/2009 (v. doc. 7 dell'estratto conto) ossia parte opposta non ha comprovato l'intero andamento del rapporto, ragion per cui la pretesa non può ritenersi provata nella misura invocata e deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto in parte qua in applicazione della ragione più liquida che esime dalla valutazione delle ulteriori questioni prospettate dalle parti. Con riferimento, invece, al contratto n. 10012083069213, stipulato con
FINDOMESTIC BANCA S.P.A., con saldo debitore di euro 4.036,09 (v. contratto, doc. 8 nel fascicolo monitorio;
estratto conto ex art. 50 TUB nel fascicolo monitorio), vanno svolte le considerazioni che seguono. In primo luogo, occorre rilevare che ai fini della prova della titolarità sostanziale dedotta in lite, parte opponente ha prodotto:
-il titolo (v. doc. 8 allegato al fascicolo monitorio);
-estratto conto ex art. 50 TUB certificato dalla cedente (v. doc. 12 allegato al monitorio);
-diffida stragiudiziale di pagamento, contenente la contestuale comunicazione della cessione inviata dalla cessionaria e perfezionatasi per compiuta Controparte_3 giacenza in data 29/04/2015 (v. doc. 10 e 11 allegato al monitorio);
-atto di accettazione della cessionaria dell'estratto della cessione operata da Findomestic S.p.a. (v. doc. 9 allegato al monitorio);
-verbale di conferimento di ramo d'azienda da alla Controparte_3 CP_1
(poi v. modifica della denominazione sociale di
[...] Controparte_1 cui a pag. 51 della visura camerale prodotta sub doc. 1 nel fascicolo di parte opposta pagina 6 di 10 nel giudizio di opposizione) del 29/06/2018 (v. doc. 12 nel fascicolo di parte opposta nel giudizio di opposizione);
-comunicazione della cedente Findomestic attestante l'inclusione del credito per cui è causa nella cessione, inviata all'opponente e perfezionatasi per compiuta giacenza in data 7/08/2015 (v. doc. 14 nel fascicolo di parte opposta nel giudizio di opposizione). Tali elementi devono essere valorizzati ai fini della integrazione della prova presuntiva. Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024). In particolare, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito” (Cass., n. 8331 del 30/03/2025, cit. in motivazione). Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto del possesso del titolo in capo alla cessionaria, della produzione dell'estratto conto ex art. 50 TUB certificato dalla cedente, della diffida stragiudiziale di pagamento contenente la contestuale comunicazione della cessione inviata dalla cessionaria, dell'atto di accettazione della cessionaria dell'estratto della cessione operata da Findomestic S.p.a., del verbale di conferimento di ramo d'azienda da
[...] alla (poi , e, infine, della CP_3 Controparte_1 Controparte_1 comunicazione della cedente Findomestic attestante l'inclusione del credito per cui è
pagina 7 di 10 causa nella cessione, trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso. Sul punto, preme precisare che la decisione della Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023 efficacemente evidenzia che la dichiarazione del cedente è dotata di pregnante rilievo probatorio nella misura in cui la stessa non ha alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria, quale quella del venir meno di un credito in conseguenza dell'atto traslativo. Ne consegue che vanno respinte le contestazioni di carattere formale sollevate da parte opponente sul punto.
Nel merito, si ritiene che parte opposta abbia assolto il proprio onere probatorio con riferimento al contratto in questione, producendo il titolo e l'estratto certificato ex art. 50 TUB contenente le movimentazioni intervenute dall'inizio del rapporto (contratto stipulato in data 19/11/2005/prima movimentazione dell'estratto 1°/12/2005).
Al riguardo, occorre considerare che il disconoscimento operato deve ritenersi tamquam non esset nella misura in cui l'opponente espressamente convocato in udienza ai fini del rilascio del saggio grafico non si è presentato, così da precludere qualsivoglia riscontro alla dedotta mancata sottoscrizione del contratto (v. verbale di udienza dei verbali di udienza del 16/10/2024 e dell'11/12/2024). Al riguardo, va richiamato il disposto di cui all'art. 219 c.p.c. alla stregua del quale “Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta”. Nel caso di specie, ricorre certamente la mancanza del giustificato motivo nella misura in cui nessun impedimento è stato allegato per giustificare la mancata comparizione, nonostante la rituale comunicazione dell'ordinanza che ha disposto la convocazione in udienza, dovendosi escludere la notifica alla parte personalmente
(Cass., n. 5068/1988). Quanto precede va messo in relazione con il documentale adempimento, sia pure parziale, del contratto emergente dall'estratto ex art. 50 TUB, alla cui lettura si rimanda. Dunque, si ritiene integrato l'effetto dell'implicito riconoscimento della scrittura disconosciuta e il contratto costituisce, conseguente, titolo idoneo a sostenere la pretesa azionata nel presente procedimento.
Al contempo, va osservato che dalla documentazione prodotta emerge la qualità di consumatore dell'opponente il quale, lavoratore dipendente quale operaio, ha stipulato il contratto per l'acquisto di prodotti informatici e la concessione della linea di credito (v. contratto più volte richiamato).
Premesso che risulta rispettato il foro del consumatore, in ragione del luogo di residenza indicato in citazione, preme rilevare che nel caso di specie le clausole appaiono redatte in modo chiaro e comprensibile ossia sono rispettose dell'art. 34 Cod. Cons. (v. contratto più volte richiamato che contiene l'indicazione del TAN, del TAEG, dell'importo massimo autorizzato, del rimborso minimo mensile etc.), ragion per cui sotto tale profilo devono essere disattese le doglianze come formulate dall'opponente, così come quelle relative all'omessa consegna del rilascio di copia, pagina 8 di 10 documentalmente smentita dalla dichiarazione emergente dal contratto sul punto (v. doc. 8: “Dichiaro, inoltre, che mi viene consegnata copia del presente documento, completo del documento di sintesi”). Occorre, poi, rammentare che l'art. 33, lett. f), prevede che si presumono vessatorie le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo. Nel caso di specie sono stati applicati gli interessi di mora al tasso di interesse convenzionale pari al 14,60%, oltre all'indennità di contenzioso per euro 159,90 (v. estratto ex art. 50 TUB).
Si ritiene, tuttavia, che tale tasso sia manifestamente eccessivo, dovendosi utilizzare quale parametro non già il tasso soglia antiusura – che rileva ai diversi fini della applicazione delle sanzioni civili e penali contro l'usura - quanto, piuttosto, il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali richiamato dall'art. 1284, comma IV, c.c., che all'epoca della stipula (2005) era pari al 9,05% e, dunque, notevolmente inferiore a quello applicato sulla base della allegazione.
In mancanza di prova di trattativa individuale, il cui onere gravava su parte opposta (Cass., n. 3744/2017; Cass., n. 8268/2020), l'applicazione degli interessi di mora non può trovare riconoscimento, mentre il contratto rimane valido nel resto, avuto particolare riguardo agli interessi corrispettivi.
Dunque, il credito deve essere quantificato in euro 3.199,03 (ossia senza il riconoscimento degli interessi di mora quantificati in euro 677,16 e dell'indennità contenzioso evincibile dall'estratto ex art. 50 TUB per ulteriori euro 159,90), non ravvisandosi l'applicazione alla fattispecie di ulteriori clausole tali da determinare uno specifico squilibrio giuridico e normativo. Con riferimento, infine, all'eccezione di prescrizione, dall'estratto ex art. 50 TUB risulta che il credito è stato movimentato dall'odierno opponente sino al 27/12/2012, data da cui deve essere individuata la decorrenza della prescrizione, in ragione del fatto che da quel momento la linea di credito non è stata utilizzata e, dunque, viene in rilievo una fattispecie analoga sostanzialmente alla chiusura del conto corrente
(argomento da Cass., n. 5720/2024). Dunque, a prescindere dall'analisi degli atti interruttivi, la prescrizione decennale al momento della notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta in data 16/08/2022, sulla rappresentazione della stessa parte opponente, v. atto di citazione;
v. anche ricorso e decreto ingiuntivo notificati nel fascicolo di parte opposta) non era maturata.
Dalle considerazioni che precedono, tutte complessivamente considerate, discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo pari ad euro 3.199,03, oltre interessi legali dalla diffida stragiudiziale di pagamento ossia dal 29/04/2015. L'esito della lite determina, per un verso, il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. e, per altro verso, la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, a fronte della parziale fondatezza dell'opposizione. La restante metà viene liquidata, giusta pagina 9 di 10 soccombenza, in favore di parte opposta nella misura indicata in dispositivo. Gli esborsi della CTU vengono definitivamente posti a carico di parte opponente in applicazione del principio di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa:
1) in accoglimento parziale dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 573 (R.G. n. 1564/2022) emesso dal Tribunale di Terni in data 20/07/2022; respinge nel resto;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta dell'importo pari a euro 3.199,03, oltre interessi legali dal 29/04/2015;
3) condanna parte opponente al pagamento della metà delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in misura pari ad euro 800,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
compensa la restante metà delle spese di lite;
esborsi della
CTU definitivamente a carico di parte opponente.
11/06/2025 Scaduti i termini concessi.
Il giudice Marzia Di Bari
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