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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/09/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
NRG 6612/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6612/2021 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 03.03.2025 promossa
DA
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CALABRESE Parte_1 C.F._1
VINCENZO, giusto mandato a margine ed allegato all'atto di citazione
-Parte attrice-
CONTRO
, , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
o possibili eredi o aventi causa Controparte_7
-Parte convenuta contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per usucapione, preliminarmente, la sig.ra chiedeva al Parte_1
Tribunale di Taranto di essere autorizzata a notificare l'atto introduttivo del giudizio che ci occupa ai sensi dell'art. 150 c.p.c. per pubblici proclami. Il Presidente del Tribunale, con decreto depositato in data 30.9.2021, autorizzava quanto richiesto.
La sig.ra pertanto, procedeva alla notifica dell'atto di citazione per usucapione Parte_1 con istanza notificata per pubblico proclamo, convenendo in giudizio i sig.ri Controparte_1
- –
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, , o
[...] Controparte_5 CP_6 Controparte_7 possibili eredi o aventi causa, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito del Tribunale di Taranto - accertare e dichiarare che l'attore Parte_1
nata a [...] il [...] cf. esidente in Ginosa alla via P. Nenni
[...] C.F._1
n.7 ha esercitato continuamente, ininterrottamente e pubblicamente in modo non violento e non
1 clandestino il possesso dei terreni siti in agro di Ginosa al foglio 10 particella 145, esteso 14,08; foglio 18 particella 34 esteso 43.14; foglio 18, particella 36 esteso 10,00; foglio 18, particella 20 esteso 13,99; foglio 18, p.lla 19; esteso 46.60 - fabbricato in catasto al foglio 144 particella 436 sub 1 ubicato in Ginosa alla via Ellera n. 29, pino terra e, fabbricato al foglio 144 particella 420 sub 3 per l'effetto dichiarare che questi ultima ha usucapito la proprietaria degli immobili testé indicati ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competenti, con ogni connesso provvedimento di ragione e di legge, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità in merito, ivi compresa la successiva voltura catastale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, in caso di opposizione”.
La stessa rappresentava, infatti, di essere posseditrice in modo non interrotto, pacifico, manifesto ed uti dominis, e senza essere mai stata molestata sia di fatto sia giuridicamente dei terreni siti in agro di Ginosa al foglio 10 particella 145, esteso 14,08, intestato a tali E Per_1 CP_1
; nata a [...] il [...]; foglio 18, CP_2 Controparte_4 particella 34 esteso 43.14 are intestato a E;
Controparte_8 CP_2 nata a [...] il [...]; foglio 18, particella 36 esteso Controparte_4
10,00 are intestato a E;
Controparte_8 CP_2 Controparte_4 nata a [...] il [...]; foglio 18, particella 20 esteso 13,99 are intestato a DA
nata in [...] il [...]; foglio 18 p.lla 19 esteso are 46.60 intestata Controparte_5
a nato in [...] il [...], come da visure catastali storiche Controparte_5 depositate, unitamente ai fogli di mappa.
Aggiungeva, inoltre, di essere nel possesso del fabbricato rurale – cantina A/1 in catasto al foglio 144 particella 436 sub 1 ubicato in Ginosa alla via Ellera n. 29, piano terra con retrostante ipogeo ancora da accatastare, intestato formalmente a tale e fabbricato rurale – cantina A/1 in Controparte_7 catasto al foglio 144 particella 420 sub 3 ubicato in Ginosa alla via Noci n. 20 intestato formalmente a tale . Controparte_7
Evidenziava, dunque, di essersi sempre comportata come legittima proprietaria ed aver sempre tenuto in stato di buona conservazione e produttivo i suindicati terreni e fabbricati, provvedendo alla pulitura, aratura, a coltivare ed impiantare uliveti mentre il fabbricato ad imbiancarlo, pulirlo, ad effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria, sopportandone tutti i costi e destinandolo a cantina e deposito.
All'udienza del 7.04.2022, l'attrice si riportava al contenuto dell'atto di citazione ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi articolate. Chiedeva, altresì, l'ammissione dei mezzi istruttori indicati nell'atto di citazione. Vista la regolarità della notifica dell'atto introduttivo ai convenuti se ne dichiarava la contumacia, si ammetteva la prova testimoniale con i testi indicati nell'atto di citazione.
All'udienza del 21.11.2022, venivano ascoltati i testimoni e Testimone_1 Tes_2
e, successivamente, parte istante chiedeva fissarsi udienza di discussione ex art. 281
[...] sexies c.p.c. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. al 8.5.2023, poi rinviata per i medesimi incombenti in data 15.1.2024, disponendo la trattazione scritta dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 4.4.2024, preso atto delle note depositate dalle parti entro la data fissata;
rilevato, all'esito dell'esame più approfondito degli atti, che dall'esame della ispezione ipotecaria relativa al terreno di cui al foglio 18 particella 20 risulta una trascrizione in virtù di successione in favore di e già a far data dal Persona_2 Controparte_9
2 10.3.2007 e quindi antecedentemente al presente giudizio;
osservato che non si era proceduto a notifica nei confronti di tali soggetti;
ritenuto di rimettere la questione al contraddittorio delle parti ex art. 101 c.p.c. prima di assumere i provvedimenti di competenza, questo Giudice rimetteva la causa sul ruolo, revocava la precedente ordinanza con cui si disponeva la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. e rinviava all'udienza del 3.6.2024 per consentire alla parte di presentare osservazioni ex art. 101 c.p.c.
In data 31.05.24, la difesa di parte attrice depositava le note autorizzate. All'esito dell'esame, con ordinanza del 26.09.2024, si ordinava la integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
e assegnando a parte attrice termine Persona_2 Controparte_9 perentorio sino al 26.11.2024 per la notifica dell'atto di citazione e del provvedimento per le motivazioni riportate in provvedimento.
Con istanza del 11.11.2024, parte attrice chiedeva di estromettere tale particella dalla richiesta di prescrizione acquisitiva e l'anticipazione dell'udienza, posto che, nonostante le ricerche svolte, tutte documentabili, non era stato possibile individuare la residenza di tali soggetti, considerato, altresì, che la particella in questione risultava essere marginale.
All'udienza civile del 03.03.2025, parte attrice si riportava alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione escludendo l'accertamento della prescrizione acquisitiva relativamente al terreno indicato in Catasto al fg. 18 p.lla 20 e chiedeva la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Questo Giudice riservava la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni 20 per repliche e 60 per conclusionali.
All'esito dell'esame delle comparse conclusionali, si pronuncia la presente sentenza.
*****
Parte attrice ha presentato domanda di accertamento della intervenuta usucapione con riferimento a sei distinti immobili, quattro terreni e due fabbricati collocati nel Comune di Ginosa, producendo foglio di mappa solo dei terreni identificati al foglio 18 particelle 34 e 36.
Gli immobili di cui si chiede dichiararsi l'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione sono:
1) Terreno sito in agro di Ginosa identificato nel catasto terreni al foglio 10 particella 145, esteso 14,08;
2) Terreno sito in agro di Ginosa identificato nel catasto terreni al foglio 18 particella 34 esteso 43.14;
3) Terreno sito in agro di Ginosa identificato nel catasto terreni al foglio 18, particella 36 esteso 10,00;
4) Terreno sito in agro di Ginosa identificato nel catasto terreni al foglio 18, p.lla 19, esteso 46.60
5) Fabbricato identificato in catasto al foglio 144 particella 436 sub 1 ubicato in Ginosa alla via Ellera n. 29, paino terra;
6) Fabbricato identificato in catasto al foglio 144 particella 420 sub 3.
Si evidenzia subito che vi è rinuncia alla domanda di accertamento dell'usucapione relativa all'immobile identificato nel catasto terreni del Comune di Ginosa foglio 18, particella 20.
Ebbene, la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione non merita accoglimento con riferimento a nessuno degli immobili indicati, in quanto non provata.
3 In diritto, si osserva che, l'usucapione, quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario mediante il possesso continuativo del bene immobile o mobile per un periodo di tempo determinato dalla legge, è l'effetto principe del possesso e si realizza ope legis per il solo fatto del possesso continuato per venti anni.
L'istituto, disciplinato dall'art. 1158 e ss. c.c., che così recita “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”, trova specifica regolamentazione nella ricorrenza di determinati requisiti: 1) possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
2) possesso che si protragga ininterrottamente per venti anni;
3) possesso accompagnato dall'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore. La decorrenza del tempo necessario alla acquisizione a titolo originario del bene ha inizio con l'acquisto del possesso, che permette di individuare con certezza l'acquisto dell'animus e del corpus.
Come noto, l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà che è possibile documentare in via giudiziaria, attraverso un giudizio che accerti, su istanza dell'usucapiente o dei suoi aventi causa, l'intervenuto acquisto della proprietà.
È necessario, quindi, che il possesso venga esercitato con animus possidendi, ovvero il possessore deve avere l'intenzione di comportarsi come proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, esercitando facoltà corrispondenti a quel determinato diritto, facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare.
La prova del possesso idoneo all'usucapione, sia per quanto attiene tanto al corpus che per quanto all'animus, non incontra alcuna preclusione di sorta pertanto può essere fornita anche per testimoni ovvero desunta anche in base a presunzioni e fatti notori (cfr. Cass. Civ. 19.07.1999 n. 7692; Cass. Civ., II sez., 17.04.1981).
Si precisa che è richiesto il raggiungimento della prova anche dell'elemento oggettivo, non potendo ritenersi sufficiente il mero utilizzo del bene con modalità che non si esprimano in forme corrispondenti al contenuto del diritto controverso e, in proposito, non è contemplata nel codice alcuna presunzione di possesso a titolo di proprietà.
Ebbene, facendo applicazione di tali principi può affermarsi che, nella fattispecie in esame, l'istruttoria non ha fornito elementi sufficienti per affermare che la attrice abbia posseduto uti dominus i terreni ei fabbricati per cui è causa per un periodo continuato ed ininterrotto superiore ai vent'anni, richiesti dalla legge per il maturarsi dell'usucapione.
La prova introdotta da parte attrice deriva esclusivamente dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, sig.ri e . Testimone_1 Testimone_2
Il teste , solo conoscente della parte attrice, ha precisato, su domanda del Testimone_1
Giudice, di conoscere la sig.ra in quanto lo stesso possiede dei terreni in contrada Monreale Pt_1
a Ginosa, quasi confinanti con terreni utilizzati dalla sig.ra ha confermato i capitoli di prova Pt_1 riportati nell'atto di citazione (“1) vero che l'attore dal 1980 possiede i terreni siti in agro di Ginosa al foglio 10 particella 145, esteso 14,08; foglio 18 particella 34 esteso 43.14; foglio 18, particella 36 esteso 10,00; foglio 18, particella 20 esteso 13,99, foglio 18 p.lla 19 esteso are 46.60 fabbricato in catasto al foglio 144 particella 436 sub 1 ubicato in Ginosa alla via Ellera n. 29, piano primo come Co da foglio di mappa che mi pone in visione e da foto;
“2) vero che i terreni sono stati arati, puliti coltivati a uliveto irrigati, dall'istante e se il fabbricato è stato pitturato, pulito, insomma sempre stati tenuti in stato di buona conservazione e produttivi ad effettuare manutenzione ordinaria e
4 straordinaria, sopportandone tutti i costi e destinandolo il fabbricato a cantina deposito"; “3) vero che il possesso dei terreni e del fabbricato sopra indicati nella precedenti circostanze sono stati contestati”).
Su richiesta del Giudice ha precisato: “In merito alla circostanza n. 2 dell'atto di citazione introduttivo posso affermare che i terreni in contrada Monreale sono stati arati, coltivati e puliti dalla sig.ra e dai suoi predecessori fin dagli anni sessanta. Ricordo che il padre Parte_1 della sig.ra ha estirpato un vigneto e ha piantato degli ulivi trentacinque anni fa; confermo Pt_1 la circostanza n. 3 dell'atto di citazione introduttivo. Non ho mai visto nessun altro sui terreni” (cfr. verbale di udienza del 21.11.2022).
Il teste , indifferente alle parti, ha confermato le circostanze di fatto articolate Testimone_2 nell'atto di citazione ed in particolare ha dichiarato:" Confermo la circostanza n. 1 dell'atto di citazione, dopo aver preso visione della mappa catastale allegata ove ho riconosciuto i terreni in contrada Monreale, utilizzati dalla sig. e dai suoi predecessori fin dal 1978. Tanto so in Pt_1 quanto ero solito recarmi presso quei terreni per raccogliere le olive insieme alla famiglia Pt_1
Quanto all'immobile ha dichiarato: “posso affermare che lo stesso era utilizzato dalla famiglia sin dal periodo antecedente al 1978 quale deposito e cantina. Tanto so in quanto lì mi Pt_1 recavo sin da ragazzino, poiché l'immobile si trovava vicino casa dei miei nonni;
confermo la circostanza n. 2 dell'atto di citazione. Tanto so in quanto ero solito frequentare quei luoghi per i motivi su indicati;
confermo la circostanza n. 3 dell'atto di citazione, precisando di non aver mai visto altre persone utilizzare i beni suindicati” (cfr. verbale di udienza del 21.11.2022).
Le dichiarazioni non si ritengono prove sufficienti per affermare che vi è stato l'esercizio di un possesso uti dominus che consente l'acquisto del diritto di proprietà.
La giurisprudenza della Cassazione, con orientamento via via costante e condiviso oltre che condivisibile, afferma che “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022 (Rv. 663640 - 01); Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22784 del 2023; Cassazione ordinanza 18528/2023).
È evidente che allora non basta la prova che parte attrice abbia coltivato o manutenuto i terreni, sostanziandosi tali attività in una utilizzazione del bene non univocamente collegata all'esercizio di una signoria sul bene stesso;
occorre invece la prova che la parte richiedente l'usucapione abbia messo in atto dei comportamenti idonei a escludere gli altri dal godimento del bene, così da dimostrare che effettivamente si sia comportata in modo manifesto, pacifico ed ininterrotto, uti dominus.
5 Si condivide tale rigoroso orientamento, posto che i fondi agricoli sono per loro natura destinati allo sfruttamento agricolo e che quindi la loro coltivazione o manutenzione non è indice certo e univoco di una signoria sul bene che abbia i caratteri del possesso necessario ad usucapire.
In secondo luogo, nel caso di specie, anche se vi è una dichiarazione che dimostrerebbe che la o i suoi dante causa, abbiano assunto comportamenti uti dominus estirpando il vigneto e Pt_1 piantando ulivi (cfr. dichiarazione “Ricordo che il padre della sig.ra ha Tes_1 Pt_1 estirpato un vigneto e ha piantato degli ulivi trentacinque anni fa”), va rilevato che le dichiarazioni dei testi sono generiche e prive di alcun supporto documentale ulteriore che consenta di collegare i terreni di cui narrano i testi a quelli di cui si chiede l'usucapione.
Va rilevato, infatti, che si chiede l'usucapione di quattro terreni e che i testi dichiarano di aver visto che la coltivava e manuteneva i terreni indicati nelle particelle che vengono indicate nelle Pt_1 circostanze ma non è presumibile che i testi abbiamo contezza della specifica particella di cui affermano;
è noto, invero, che i fondi agricoli non sono delimitati suoi luoghi e ben individuati in base ai dati catastali. Nessun documento allegato, a parte una mappa catastale del foglio 18- che riguarda solo i fondi particella 34 e 36- è prodotta a sostegno della domanda di usucapione e delle dichiarazioni dei testi. Ne consegue che le stesse da sole non si ritengono prove sufficienti per affermare che parte attrice abbia assunto, almeno rispetto ad un terreno (che comunque non è possibile individuare tra i quattro) un comportamento uti dominus modificando la destinazione agricola del fondo.
Occorre osservare inoltre che il teste identifica i terreni come posti in contrada Tes_1
Monreale ma anche questo dato non è utile, non essendovi alcun riscontro documentale atto a dimostrare che i terreni oggetto di domanda si trovino proprio in quella contrada di Ginosa.
La domanda di accertare l'avvenuta usucapione dei terreni agricoli indicati va dunque rigettata.
Quanto alla domanda di usucapione del fabbricato va rilevato che si chiede dichiararsi l'usucapione di due fabbricati:
1) Fabbricato identificato in catasto al foglio 144 particella 436 sub 1 ubicato in Ginosa alla via Ellera n. 29, paino terra e,
2) fabbricato identificato in catasto al foglio 144 particella 420 sub 3
Dall'esame delle visure storiche allegate-da considerarsi meri indizi, come noto- risultano due fabbricati distinti.
Nelle circostanze di prova, poi, oggetto di dichiarazione testimoniale si fa riferimento solo al fabbricato in catasto al foglio 144 particella 436 sub 1 ubicato in Ginosa alla via Ellera n. 29. Si chiede invero “Se vero che l'attore dal 1980 possiede i terreni siti in agro di Ginosa al foglio 10 particella 145, esteso 14,08; foglio 18 particella 34 esteso 43.14; foglio 18, particella 36 esteso 10,00; foglio 18, particella 20 esteso 13,99, foglio 18 p.lla 19 esteso are 46.60 fabbricato in catasto al foglio 144 particella 436 sub 1 ubicato in Ginosa alla via Ellera n. 29, pino primo come da foglio di mappa che V.S mi pone in visione e da foto”.
Nessun elemento probatorio riguarda il fabbricato identificato in catasto al foglio 144 particella 420 sub 3. La domanda di usucapione con riferimento a tale immobile va dunque rigettata per mancanza di prova.
Quanto al fabbricato identificato in catasto al foglio 144 particella 436 sub 1 ubicato in Ginosa alla via Ellera n. 29, piano terra non si ritiene adeguata prova la dichiarazione del teste l quale Tes_2
6 dichiara: “posso affermare che lo stesso era utilizzato dalla famiglia sin dal periodo Pt_1 antecedente al 1978 quale deposito e cantina. Tanto so in quanto lì mi recavo sin da ragazzino, poiché l'immobile si trovava vicino casa dei miei nonni;
confermo la circostanza n. 2 dell'atto di citazione”. Lo stesso, unitamente all'altro teste , conferma la circostanza capitolata Tes_1 secondo cui “il fabbricato è stato pitturato, pulito, insomma sempre stati tenuti in stato di buona conservazione e produttivi ad effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria, sopportandone tutti i costi e destinandolo il fabbricato a cantina deposito”.
In primo luogo, il teste ichiara un generico utilizzo dell'immobile a deposito e cantina Tes_2 che non prova un utilizzo uti dominus in maniera univoca e inoltre si fa riferimento ad un utilizzo della famiglia senza indicare con precisione la parte attrice che agisce per l'usucapione. Pt_1
La conferma della circostanza secondo cui “il fabbricato è stato pitturato, pulito, insomma sempre stati tenuti in stato di buona conservazione e produttivi ad effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria, sopportandone tutti i costi e destinandolo il fabbricato a cantina deposito”, con assenza di riscontri documentali e ulteriori precisazioni non può considerarsi prova adeguata e rassicurante di un possesso uti dominus, pacifico, ininterrotto e duraturo per venti anni.
Anche questa domanda va dunque rigettata.
In conclusione, la domanda va rigettata per assenza di prova del corpus possessionis con riferimento a tutti gli immobili oggetto di giudizio.
SPESE PROCESSUALI
Nulla per le spese essendo la parte vincitrice contumace.
PQM
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice Federica Rotondo, decidendo definitivamente sulla domanda proposta da ei Parte_1 confronti di , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
DA , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, o possibili eredi o aventi causa, rigettata ogni altra domanda ed
[...] Controparte_7 eccezione, così statuisce, definitivamente pronunciando:
1) RIGETTA tutte le domande proposte.
2) NULLA per le spese.
Così deciso in Taranto, 17.09.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6612/2021 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 03.03.2025 promossa
DA
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CALABRESE Parte_1 C.F._1
VINCENZO, giusto mandato a margine ed allegato all'atto di citazione
-Parte attrice-
CONTRO
, , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
o possibili eredi o aventi causa Controparte_7
-Parte convenuta contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per usucapione, preliminarmente, la sig.ra chiedeva al Parte_1
Tribunale di Taranto di essere autorizzata a notificare l'atto introduttivo del giudizio che ci occupa ai sensi dell'art. 150 c.p.c. per pubblici proclami. Il Presidente del Tribunale, con decreto depositato in data 30.9.2021, autorizzava quanto richiesto.
La sig.ra pertanto, procedeva alla notifica dell'atto di citazione per usucapione Parte_1 con istanza notificata per pubblico proclamo, convenendo in giudizio i sig.ri Controparte_1
- –
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, , o
[...] Controparte_5 CP_6 Controparte_7 possibili eredi o aventi causa, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito del Tribunale di Taranto - accertare e dichiarare che l'attore Parte_1
nata a [...] il [...] cf. esidente in Ginosa alla via P. Nenni
[...] C.F._1
n.7 ha esercitato continuamente, ininterrottamente e pubblicamente in modo non violento e non
1 clandestino il possesso dei terreni siti in agro di Ginosa al foglio 10 particella 145, esteso 14,08; foglio 18 particella 34 esteso 43.14; foglio 18, particella 36 esteso 10,00; foglio 18, particella 20 esteso 13,99; foglio 18, p.lla 19; esteso 46.60 - fabbricato in catasto al foglio 144 particella 436 sub 1 ubicato in Ginosa alla via Ellera n. 29, pino terra e, fabbricato al foglio 144 particella 420 sub 3 per l'effetto dichiarare che questi ultima ha usucapito la proprietaria degli immobili testé indicati ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competenti, con ogni connesso provvedimento di ragione e di legge, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità in merito, ivi compresa la successiva voltura catastale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, in caso di opposizione”.
La stessa rappresentava, infatti, di essere posseditrice in modo non interrotto, pacifico, manifesto ed uti dominis, e senza essere mai stata molestata sia di fatto sia giuridicamente dei terreni siti in agro di Ginosa al foglio 10 particella 145, esteso 14,08, intestato a tali E Per_1 CP_1
; nata a [...] il [...]; foglio 18, CP_2 Controparte_4 particella 34 esteso 43.14 are intestato a E;
Controparte_8 CP_2 nata a [...] il [...]; foglio 18, particella 36 esteso Controparte_4
10,00 are intestato a E;
Controparte_8 CP_2 Controparte_4 nata a [...] il [...]; foglio 18, particella 20 esteso 13,99 are intestato a DA
nata in [...] il [...]; foglio 18 p.lla 19 esteso are 46.60 intestata Controparte_5
a nato in [...] il [...], come da visure catastali storiche Controparte_5 depositate, unitamente ai fogli di mappa.
Aggiungeva, inoltre, di essere nel possesso del fabbricato rurale – cantina A/1 in catasto al foglio 144 particella 436 sub 1 ubicato in Ginosa alla via Ellera n. 29, piano terra con retrostante ipogeo ancora da accatastare, intestato formalmente a tale e fabbricato rurale – cantina A/1 in Controparte_7 catasto al foglio 144 particella 420 sub 3 ubicato in Ginosa alla via Noci n. 20 intestato formalmente a tale . Controparte_7
Evidenziava, dunque, di essersi sempre comportata come legittima proprietaria ed aver sempre tenuto in stato di buona conservazione e produttivo i suindicati terreni e fabbricati, provvedendo alla pulitura, aratura, a coltivare ed impiantare uliveti mentre il fabbricato ad imbiancarlo, pulirlo, ad effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria, sopportandone tutti i costi e destinandolo a cantina e deposito.
All'udienza del 7.04.2022, l'attrice si riportava al contenuto dell'atto di citazione ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi articolate. Chiedeva, altresì, l'ammissione dei mezzi istruttori indicati nell'atto di citazione. Vista la regolarità della notifica dell'atto introduttivo ai convenuti se ne dichiarava la contumacia, si ammetteva la prova testimoniale con i testi indicati nell'atto di citazione.
All'udienza del 21.11.2022, venivano ascoltati i testimoni e Testimone_1 Tes_2
e, successivamente, parte istante chiedeva fissarsi udienza di discussione ex art. 281
[...] sexies c.p.c. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. al 8.5.2023, poi rinviata per i medesimi incombenti in data 15.1.2024, disponendo la trattazione scritta dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 4.4.2024, preso atto delle note depositate dalle parti entro la data fissata;
rilevato, all'esito dell'esame più approfondito degli atti, che dall'esame della ispezione ipotecaria relativa al terreno di cui al foglio 18 particella 20 risulta una trascrizione in virtù di successione in favore di e già a far data dal Persona_2 Controparte_9
2 10.3.2007 e quindi antecedentemente al presente giudizio;
osservato che non si era proceduto a notifica nei confronti di tali soggetti;
ritenuto di rimettere la questione al contraddittorio delle parti ex art. 101 c.p.c. prima di assumere i provvedimenti di competenza, questo Giudice rimetteva la causa sul ruolo, revocava la precedente ordinanza con cui si disponeva la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. e rinviava all'udienza del 3.6.2024 per consentire alla parte di presentare osservazioni ex art. 101 c.p.c.
In data 31.05.24, la difesa di parte attrice depositava le note autorizzate. All'esito dell'esame, con ordinanza del 26.09.2024, si ordinava la integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
e assegnando a parte attrice termine Persona_2 Controparte_9 perentorio sino al 26.11.2024 per la notifica dell'atto di citazione e del provvedimento per le motivazioni riportate in provvedimento.
Con istanza del 11.11.2024, parte attrice chiedeva di estromettere tale particella dalla richiesta di prescrizione acquisitiva e l'anticipazione dell'udienza, posto che, nonostante le ricerche svolte, tutte documentabili, non era stato possibile individuare la residenza di tali soggetti, considerato, altresì, che la particella in questione risultava essere marginale.
All'udienza civile del 03.03.2025, parte attrice si riportava alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione escludendo l'accertamento della prescrizione acquisitiva relativamente al terreno indicato in Catasto al fg. 18 p.lla 20 e chiedeva la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Questo Giudice riservava la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni 20 per repliche e 60 per conclusionali.
All'esito dell'esame delle comparse conclusionali, si pronuncia la presente sentenza.
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Parte attrice ha presentato domanda di accertamento della intervenuta usucapione con riferimento a sei distinti immobili, quattro terreni e due fabbricati collocati nel Comune di Ginosa, producendo foglio di mappa solo dei terreni identificati al foglio 18 particelle 34 e 36.
Gli immobili di cui si chiede dichiararsi l'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione sono:
1) Terreno sito in agro di Ginosa identificato nel catasto terreni al foglio 10 particella 145, esteso 14,08;
2) Terreno sito in agro di Ginosa identificato nel catasto terreni al foglio 18 particella 34 esteso 43.14;
3) Terreno sito in agro di Ginosa identificato nel catasto terreni al foglio 18, particella 36 esteso 10,00;
4) Terreno sito in agro di Ginosa identificato nel catasto terreni al foglio 18, p.lla 19, esteso 46.60
5) Fabbricato identificato in catasto al foglio 144 particella 436 sub 1 ubicato in Ginosa alla via Ellera n. 29, paino terra;
6) Fabbricato identificato in catasto al foglio 144 particella 420 sub 3.
Si evidenzia subito che vi è rinuncia alla domanda di accertamento dell'usucapione relativa all'immobile identificato nel catasto terreni del Comune di Ginosa foglio 18, particella 20.
Ebbene, la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione non merita accoglimento con riferimento a nessuno degli immobili indicati, in quanto non provata.
3 In diritto, si osserva che, l'usucapione, quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario mediante il possesso continuativo del bene immobile o mobile per un periodo di tempo determinato dalla legge, è l'effetto principe del possesso e si realizza ope legis per il solo fatto del possesso continuato per venti anni.
L'istituto, disciplinato dall'art. 1158 e ss. c.c., che così recita “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”, trova specifica regolamentazione nella ricorrenza di determinati requisiti: 1) possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
2) possesso che si protragga ininterrottamente per venti anni;
3) possesso accompagnato dall'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore. La decorrenza del tempo necessario alla acquisizione a titolo originario del bene ha inizio con l'acquisto del possesso, che permette di individuare con certezza l'acquisto dell'animus e del corpus.
Come noto, l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà che è possibile documentare in via giudiziaria, attraverso un giudizio che accerti, su istanza dell'usucapiente o dei suoi aventi causa, l'intervenuto acquisto della proprietà.
È necessario, quindi, che il possesso venga esercitato con animus possidendi, ovvero il possessore deve avere l'intenzione di comportarsi come proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, esercitando facoltà corrispondenti a quel determinato diritto, facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare.
La prova del possesso idoneo all'usucapione, sia per quanto attiene tanto al corpus che per quanto all'animus, non incontra alcuna preclusione di sorta pertanto può essere fornita anche per testimoni ovvero desunta anche in base a presunzioni e fatti notori (cfr. Cass. Civ. 19.07.1999 n. 7692; Cass. Civ., II sez., 17.04.1981).
Si precisa che è richiesto il raggiungimento della prova anche dell'elemento oggettivo, non potendo ritenersi sufficiente il mero utilizzo del bene con modalità che non si esprimano in forme corrispondenti al contenuto del diritto controverso e, in proposito, non è contemplata nel codice alcuna presunzione di possesso a titolo di proprietà.
Ebbene, facendo applicazione di tali principi può affermarsi che, nella fattispecie in esame, l'istruttoria non ha fornito elementi sufficienti per affermare che la attrice abbia posseduto uti dominus i terreni ei fabbricati per cui è causa per un periodo continuato ed ininterrotto superiore ai vent'anni, richiesti dalla legge per il maturarsi dell'usucapione.
La prova introdotta da parte attrice deriva esclusivamente dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, sig.ri e . Testimone_1 Testimone_2
Il teste , solo conoscente della parte attrice, ha precisato, su domanda del Testimone_1
Giudice, di conoscere la sig.ra in quanto lo stesso possiede dei terreni in contrada Monreale Pt_1
a Ginosa, quasi confinanti con terreni utilizzati dalla sig.ra ha confermato i capitoli di prova Pt_1 riportati nell'atto di citazione (“1) vero che l'attore dal 1980 possiede i terreni siti in agro di Ginosa al foglio 10 particella 145, esteso 14,08; foglio 18 particella 34 esteso 43.14; foglio 18, particella 36 esteso 10,00; foglio 18, particella 20 esteso 13,99, foglio 18 p.lla 19 esteso are 46.60 fabbricato in catasto al foglio 144 particella 436 sub 1 ubicato in Ginosa alla via Ellera n. 29, piano primo come Co da foglio di mappa che mi pone in visione e da foto;
“2) vero che i terreni sono stati arati, puliti coltivati a uliveto irrigati, dall'istante e se il fabbricato è stato pitturato, pulito, insomma sempre stati tenuti in stato di buona conservazione e produttivi ad effettuare manutenzione ordinaria e
4 straordinaria, sopportandone tutti i costi e destinandolo il fabbricato a cantina deposito"; “3) vero che il possesso dei terreni e del fabbricato sopra indicati nella precedenti circostanze sono stati contestati”).
Su richiesta del Giudice ha precisato: “In merito alla circostanza n. 2 dell'atto di citazione introduttivo posso affermare che i terreni in contrada Monreale sono stati arati, coltivati e puliti dalla sig.ra e dai suoi predecessori fin dagli anni sessanta. Ricordo che il padre Parte_1 della sig.ra ha estirpato un vigneto e ha piantato degli ulivi trentacinque anni fa; confermo Pt_1 la circostanza n. 3 dell'atto di citazione introduttivo. Non ho mai visto nessun altro sui terreni” (cfr. verbale di udienza del 21.11.2022).
Il teste , indifferente alle parti, ha confermato le circostanze di fatto articolate Testimone_2 nell'atto di citazione ed in particolare ha dichiarato:" Confermo la circostanza n. 1 dell'atto di citazione, dopo aver preso visione della mappa catastale allegata ove ho riconosciuto i terreni in contrada Monreale, utilizzati dalla sig. e dai suoi predecessori fin dal 1978. Tanto so in Pt_1 quanto ero solito recarmi presso quei terreni per raccogliere le olive insieme alla famiglia Pt_1
Quanto all'immobile ha dichiarato: “posso affermare che lo stesso era utilizzato dalla famiglia sin dal periodo antecedente al 1978 quale deposito e cantina. Tanto so in quanto lì mi Pt_1 recavo sin da ragazzino, poiché l'immobile si trovava vicino casa dei miei nonni;
confermo la circostanza n. 2 dell'atto di citazione. Tanto so in quanto ero solito frequentare quei luoghi per i motivi su indicati;
confermo la circostanza n. 3 dell'atto di citazione, precisando di non aver mai visto altre persone utilizzare i beni suindicati” (cfr. verbale di udienza del 21.11.2022).
Le dichiarazioni non si ritengono prove sufficienti per affermare che vi è stato l'esercizio di un possesso uti dominus che consente l'acquisto del diritto di proprietà.
La giurisprudenza della Cassazione, con orientamento via via costante e condiviso oltre che condivisibile, afferma che “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022 (Rv. 663640 - 01); Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22784 del 2023; Cassazione ordinanza 18528/2023).
È evidente che allora non basta la prova che parte attrice abbia coltivato o manutenuto i terreni, sostanziandosi tali attività in una utilizzazione del bene non univocamente collegata all'esercizio di una signoria sul bene stesso;
occorre invece la prova che la parte richiedente l'usucapione abbia messo in atto dei comportamenti idonei a escludere gli altri dal godimento del bene, così da dimostrare che effettivamente si sia comportata in modo manifesto, pacifico ed ininterrotto, uti dominus.
5 Si condivide tale rigoroso orientamento, posto che i fondi agricoli sono per loro natura destinati allo sfruttamento agricolo e che quindi la loro coltivazione o manutenzione non è indice certo e univoco di una signoria sul bene che abbia i caratteri del possesso necessario ad usucapire.
In secondo luogo, nel caso di specie, anche se vi è una dichiarazione che dimostrerebbe che la o i suoi dante causa, abbiano assunto comportamenti uti dominus estirpando il vigneto e Pt_1 piantando ulivi (cfr. dichiarazione “Ricordo che il padre della sig.ra ha Tes_1 Pt_1 estirpato un vigneto e ha piantato degli ulivi trentacinque anni fa”), va rilevato che le dichiarazioni dei testi sono generiche e prive di alcun supporto documentale ulteriore che consenta di collegare i terreni di cui narrano i testi a quelli di cui si chiede l'usucapione.
Va rilevato, infatti, che si chiede l'usucapione di quattro terreni e che i testi dichiarano di aver visto che la coltivava e manuteneva i terreni indicati nelle particelle che vengono indicate nelle Pt_1 circostanze ma non è presumibile che i testi abbiamo contezza della specifica particella di cui affermano;
è noto, invero, che i fondi agricoli non sono delimitati suoi luoghi e ben individuati in base ai dati catastali. Nessun documento allegato, a parte una mappa catastale del foglio 18- che riguarda solo i fondi particella 34 e 36- è prodotta a sostegno della domanda di usucapione e delle dichiarazioni dei testi. Ne consegue che le stesse da sole non si ritengono prove sufficienti per affermare che parte attrice abbia assunto, almeno rispetto ad un terreno (che comunque non è possibile individuare tra i quattro) un comportamento uti dominus modificando la destinazione agricola del fondo.
Occorre osservare inoltre che il teste identifica i terreni come posti in contrada Tes_1
Monreale ma anche questo dato non è utile, non essendovi alcun riscontro documentale atto a dimostrare che i terreni oggetto di domanda si trovino proprio in quella contrada di Ginosa.
La domanda di accertare l'avvenuta usucapione dei terreni agricoli indicati va dunque rigettata.
Quanto alla domanda di usucapione del fabbricato va rilevato che si chiede dichiararsi l'usucapione di due fabbricati:
1) Fabbricato identificato in catasto al foglio 144 particella 436 sub 1 ubicato in Ginosa alla via Ellera n. 29, paino terra e,
2) fabbricato identificato in catasto al foglio 144 particella 420 sub 3
Dall'esame delle visure storiche allegate-da considerarsi meri indizi, come noto- risultano due fabbricati distinti.
Nelle circostanze di prova, poi, oggetto di dichiarazione testimoniale si fa riferimento solo al fabbricato in catasto al foglio 144 particella 436 sub 1 ubicato in Ginosa alla via Ellera n. 29. Si chiede invero “Se vero che l'attore dal 1980 possiede i terreni siti in agro di Ginosa al foglio 10 particella 145, esteso 14,08; foglio 18 particella 34 esteso 43.14; foglio 18, particella 36 esteso 10,00; foglio 18, particella 20 esteso 13,99, foglio 18 p.lla 19 esteso are 46.60 fabbricato in catasto al foglio 144 particella 436 sub 1 ubicato in Ginosa alla via Ellera n. 29, pino primo come da foglio di mappa che V.S mi pone in visione e da foto”.
Nessun elemento probatorio riguarda il fabbricato identificato in catasto al foglio 144 particella 420 sub 3. La domanda di usucapione con riferimento a tale immobile va dunque rigettata per mancanza di prova.
Quanto al fabbricato identificato in catasto al foglio 144 particella 436 sub 1 ubicato in Ginosa alla via Ellera n. 29, piano terra non si ritiene adeguata prova la dichiarazione del teste l quale Tes_2
6 dichiara: “posso affermare che lo stesso era utilizzato dalla famiglia sin dal periodo Pt_1 antecedente al 1978 quale deposito e cantina. Tanto so in quanto lì mi recavo sin da ragazzino, poiché l'immobile si trovava vicino casa dei miei nonni;
confermo la circostanza n. 2 dell'atto di citazione”. Lo stesso, unitamente all'altro teste , conferma la circostanza capitolata Tes_1 secondo cui “il fabbricato è stato pitturato, pulito, insomma sempre stati tenuti in stato di buona conservazione e produttivi ad effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria, sopportandone tutti i costi e destinandolo il fabbricato a cantina deposito”.
In primo luogo, il teste ichiara un generico utilizzo dell'immobile a deposito e cantina Tes_2 che non prova un utilizzo uti dominus in maniera univoca e inoltre si fa riferimento ad un utilizzo della famiglia senza indicare con precisione la parte attrice che agisce per l'usucapione. Pt_1
La conferma della circostanza secondo cui “il fabbricato è stato pitturato, pulito, insomma sempre stati tenuti in stato di buona conservazione e produttivi ad effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria, sopportandone tutti i costi e destinandolo il fabbricato a cantina deposito”, con assenza di riscontri documentali e ulteriori precisazioni non può considerarsi prova adeguata e rassicurante di un possesso uti dominus, pacifico, ininterrotto e duraturo per venti anni.
Anche questa domanda va dunque rigettata.
In conclusione, la domanda va rigettata per assenza di prova del corpus possessionis con riferimento a tutti gli immobili oggetto di giudizio.
SPESE PROCESSUALI
Nulla per le spese essendo la parte vincitrice contumace.
PQM
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice Federica Rotondo, decidendo definitivamente sulla domanda proposta da ei Parte_1 confronti di , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
DA , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, o possibili eredi o aventi causa, rigettata ogni altra domanda ed
[...] Controparte_7 eccezione, così statuisce, definitivamente pronunciando:
1) RIGETTA tutte le domande proposte.
2) NULLA per le spese.
Così deciso in Taranto, 17.09.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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