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Sentenza 24 dicembre 2024
Sentenza 24 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 24/12/2024, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2024 |
Testo completo
Oggetto: divorzio – cessazione effetti civili
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1°grado promossa con ricorso depositato in data 30.04.2024 da
c.f. nata il 1°.06.1969 a Caivano Parte_1 C.F._1
(NA), residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Raffaelina Chioccarelli, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in
Caivano, Via Visone, n. 41, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
-RICORRENTE- contro
c.f. , nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(NA), residente in [...].
-RESISTENTE CONTUMACE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa
Grazia Pradella. - INTERVENUTO -
All'udienza del 26.11.2024 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
C O N C L U S I O N I
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti.
PER IL RESISTENTE: rimasto contumace, nessuno ha precisato le conclusioni.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.04.2024 chiedeva di Parte_1
sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, in Caivano (NA), il 09.08.1990, matrimonio trascritto nel Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, al n. 145, parte 2, serie A, anno 1990, precisando:
che i coniugi avevano optato per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione erano nati due figli, (il 13.11.1991) e (il Per_1 Per_2
12.02.1998), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che i coniugi si erano separati consensualmente all'udienza presidenziale del
28.02.2018 e la separazione era stata omologata dal Tribunale di Napoli Nord con successivo decreto depositato in data 13.03.2018;
che erano decorsi i termini di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale senza alcuna ripresa della convivenza né alcuna riconciliazione tra i coniugi;
che ricorrevano tutte le condizioni di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che il signor si era trasferito definitivamente a Piacenza, Controparte_1
senza fare più ritorno nel proprio paese di origine;
che la ricorrente era casalinga, priva di reddito e proprietaria esclusiva per donazione dai genitori di alcuni beni immobili indicati in ricorso non produttivi di reddito, nonché proprietaria di un'autovettura Fiat 600 tg. CX174PN; che non sussistevano altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte nel presente giudizio o domande ad esse connesse.
La ricorrente chiedeva, pertanto, di sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni previste in sede di separazione consensuale.
Con decreto in data 08.05.2024 il Presidente di Sezione delegava a sé la trattazione ed istruzione del procedimento, fissando l'udienza del 24.09.2024 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio, informando altresì le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.
Con ordinanza in data 14.06.2024, il Presidente di Sezione, accolta l'istanza depositata nell'interesse della ricorrente di rimessione in termini per la notifica al resistente, differiva la causa all'udienza del 26.11.2024 per i medesimi incombenti, assegnando nuovo termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
All'udienza del 26.11.2024, compariva la sola ricorrente, assistita dal suo
Difensore, mentre nessuno compariva per il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, di tal che veniva dichiarata la contumacia di . Alla stessa udienza, veniva sentita la ricorrente Controparte_1
che confermava il ricorso e precisava che dall'epoca della Parte_1
separazione il marito non aveva più visto né la moglie né i figli, trasferendosi definitivamente a Piacenza per lavoro. La ricorrente riferiva altresì di accudire i suoi genitori anziani e che entrambi i figli erano autonomi, nonostante la figlia abitasse ancora con lei.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il
Presidente di Sezione, in via temporanea ed urgente, confermava le condizioni di separazione omologate con decreto depositato in data 13.03.2018 dal Tribunale di Napoli Nord e, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione di ulteriori mezzi di prova, invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni, sicché, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Ciò posto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in Caivano (NA), il Parte_1 Controparte_1
9 agosto 1990, sussistendo i presupposti di fatto e di diritto di cui alla legge n.
898/1970.
Ed invero, la prolungata separazione personale dei coniugi e l'indisponibilità di essi alla riconciliazione – dato atto anche della mancata costituzione in giudizio del resistente – dimostrano come non possa essere ricostituita la comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Come si desume, inoltre, dal verbale dell'udienza presidenziale di separazione consensuale in data 28.02.2018 e dal relativo decreto di omologa depositato in data 13.03.2018 risulta ampiamente trascorso il termine di legge dalla separazione ai fini della pronuncia di divorzio.
Sul punto l'affermazione della ricorrente, secondo cui la separazione prosegue ininterrottamente da quell'epoca, non è stata smentita dal resistente, rimasto contumace, sul quale, secondo l'art. 3 legge 898/70, come modificato dalla legge 74/87, gravava l'onere di eccepire l'interruzione della separazione.
Sulla base del disposto dell'art. 5 legge 898/70, deve essere pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caivano
(NA), il 9 agosto 1990, da e . Parte_1 Controparte_1
Per quel che concerne il regolamento di divorzio, in assenza di nuovi elementi, meritano conferma le condizioni omologate con decreto depositato in data
13.03.2018 dal Tribunale di Napoli Nord, confermate in sede di pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti, non dovendo pertanto prevedersi alcuna condizione, tenuto conto che entrambi i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti e stante l'assenza di alcuna domanda di assegno delle parti. Quanto alle spese processuali, considerato che il resistente non si è costituito, così non opponendo resistenza alla domanda, che il processo si è concluso in una sola udienza e che la sentenza risponde all'interesse di entrambe le parti, si giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando,
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e , in Caivano (NA), il 9 agosto 1990, trascritto nel
[...] Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, al n. 145, parte 2, serie A, anno 1990;
- Spese processuali irripetibili;
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Caivano (NA) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
Piacenza, 19 dicembre 2024
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1°grado promossa con ricorso depositato in data 30.04.2024 da
c.f. nata il 1°.06.1969 a Caivano Parte_1 C.F._1
(NA), residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Raffaelina Chioccarelli, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in
Caivano, Via Visone, n. 41, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
-RICORRENTE- contro
c.f. , nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(NA), residente in [...].
-RESISTENTE CONTUMACE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa
Grazia Pradella. - INTERVENUTO -
All'udienza del 26.11.2024 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
C O N C L U S I O N I
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti.
PER IL RESISTENTE: rimasto contumace, nessuno ha precisato le conclusioni.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.04.2024 chiedeva di Parte_1
sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, in Caivano (NA), il 09.08.1990, matrimonio trascritto nel Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, al n. 145, parte 2, serie A, anno 1990, precisando:
che i coniugi avevano optato per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione erano nati due figli, (il 13.11.1991) e (il Per_1 Per_2
12.02.1998), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che i coniugi si erano separati consensualmente all'udienza presidenziale del
28.02.2018 e la separazione era stata omologata dal Tribunale di Napoli Nord con successivo decreto depositato in data 13.03.2018;
che erano decorsi i termini di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale senza alcuna ripresa della convivenza né alcuna riconciliazione tra i coniugi;
che ricorrevano tutte le condizioni di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che il signor si era trasferito definitivamente a Piacenza, Controparte_1
senza fare più ritorno nel proprio paese di origine;
che la ricorrente era casalinga, priva di reddito e proprietaria esclusiva per donazione dai genitori di alcuni beni immobili indicati in ricorso non produttivi di reddito, nonché proprietaria di un'autovettura Fiat 600 tg. CX174PN; che non sussistevano altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte nel presente giudizio o domande ad esse connesse.
La ricorrente chiedeva, pertanto, di sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni previste in sede di separazione consensuale.
Con decreto in data 08.05.2024 il Presidente di Sezione delegava a sé la trattazione ed istruzione del procedimento, fissando l'udienza del 24.09.2024 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio, informando altresì le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.
Con ordinanza in data 14.06.2024, il Presidente di Sezione, accolta l'istanza depositata nell'interesse della ricorrente di rimessione in termini per la notifica al resistente, differiva la causa all'udienza del 26.11.2024 per i medesimi incombenti, assegnando nuovo termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
All'udienza del 26.11.2024, compariva la sola ricorrente, assistita dal suo
Difensore, mentre nessuno compariva per il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, di tal che veniva dichiarata la contumacia di . Alla stessa udienza, veniva sentita la ricorrente Controparte_1
che confermava il ricorso e precisava che dall'epoca della Parte_1
separazione il marito non aveva più visto né la moglie né i figli, trasferendosi definitivamente a Piacenza per lavoro. La ricorrente riferiva altresì di accudire i suoi genitori anziani e che entrambi i figli erano autonomi, nonostante la figlia abitasse ancora con lei.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il
Presidente di Sezione, in via temporanea ed urgente, confermava le condizioni di separazione omologate con decreto depositato in data 13.03.2018 dal Tribunale di Napoli Nord e, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione di ulteriori mezzi di prova, invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni, sicché, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Ciò posto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in Caivano (NA), il Parte_1 Controparte_1
9 agosto 1990, sussistendo i presupposti di fatto e di diritto di cui alla legge n.
898/1970.
Ed invero, la prolungata separazione personale dei coniugi e l'indisponibilità di essi alla riconciliazione – dato atto anche della mancata costituzione in giudizio del resistente – dimostrano come non possa essere ricostituita la comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Come si desume, inoltre, dal verbale dell'udienza presidenziale di separazione consensuale in data 28.02.2018 e dal relativo decreto di omologa depositato in data 13.03.2018 risulta ampiamente trascorso il termine di legge dalla separazione ai fini della pronuncia di divorzio.
Sul punto l'affermazione della ricorrente, secondo cui la separazione prosegue ininterrottamente da quell'epoca, non è stata smentita dal resistente, rimasto contumace, sul quale, secondo l'art. 3 legge 898/70, come modificato dalla legge 74/87, gravava l'onere di eccepire l'interruzione della separazione.
Sulla base del disposto dell'art. 5 legge 898/70, deve essere pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caivano
(NA), il 9 agosto 1990, da e . Parte_1 Controparte_1
Per quel che concerne il regolamento di divorzio, in assenza di nuovi elementi, meritano conferma le condizioni omologate con decreto depositato in data
13.03.2018 dal Tribunale di Napoli Nord, confermate in sede di pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti, non dovendo pertanto prevedersi alcuna condizione, tenuto conto che entrambi i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti e stante l'assenza di alcuna domanda di assegno delle parti. Quanto alle spese processuali, considerato che il resistente non si è costituito, così non opponendo resistenza alla domanda, che il processo si è concluso in una sola udienza e che la sentenza risponde all'interesse di entrambe le parti, si giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando,
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e , in Caivano (NA), il 9 agosto 1990, trascritto nel
[...] Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, al n. 145, parte 2, serie A, anno 1990;
- Spese processuali irripetibili;
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Caivano (NA) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
Piacenza, 19 dicembre 2024
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti