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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 4564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4564 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 1814/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1814 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Florinda Di Leva. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Emiliana Matrone. Controparte_1 C.F._2
- APPELLATO –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2042/2021 emessa dal Tribunale di RE AT, pubblicata il
15.10.2021, in tema di risarcimento danni da occupazione sine titulo.”
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, dalla difesa dell'appellante il 9.5.2025 e dalla difesa dell'appellato in data 29.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte (con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il Parte_1
19.4.2022), , proponendo appello avverso la sentenza n. 2042/2021 emessa dal Tribunale di Controparte_1
RE AT, pubblicata il 15.10.2021.
pagina 1 di 12 ****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio , dinanzi al Tribunale di RE Controparte_1 Parte_1
AT, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A - accertare e dichiarare che l'immobile sito in RE AT alla Via Seconda Traversa Montenegro n. 34, di esclusiva proprietà attorea, come meglio descritto in premessa, è occupato sine titulo dalla convenuta a far data dalla pubblicazione della Sentenza n. 2643/2016 del 24.10.2016 pronunciata dal Tribunale di RE AT nella causa di separazione dei coniugi distinta al n. rg 4620/2014, ovvero da quella diversa data accertata in corso di Parte_2 causa o ritenuta di giustizia;
B - per l'effetto, condannare la convenuta al rilascio dell'immobile di cui sopra nella disponibilità dell'attore libero da cose e persone, immediatamente e/o nei termini che l'Ill.mo Giudicante vorrà fissare;
C - atteso il pregiudizio subito dall'istante a causa dell'occupazione abusiva dell'immobile, condannare la convenuta, per ogni mese di occupazione sine titulo accertato, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 650,00, ovvero di quella somma diversa, minore e/o maggiore, accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, ovvero determinata in via equitativa, anche eventualmente ex artt. 2126 e 2041 cc, con decorrenza dal
24.10.2017 ovvero da quella diversa data accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, fino al giorno dell'effettivo rilascio, oltre interessi legali;
D - in subordine, accertare e dichiarare il diritto dell'attore/proprietario a ottenere lo sgombro da cose e persone del proprio appartamento, sito in RE AT alla Via Seconda Traversa Montenegro n. 34, meglio descritto in premessa, al fine di ottemperare all'intimazione del Comune di RE AT di eseguire lavori edili di messa in sicurezza dell'immobile stesso e, conseguentemente, ordinare alla convenuta di sgombrare l'immobile di cui sopra da cose e persone, immediatamente e/o nei termini che
l'Ill.mo Giudicante vorrà fissare per siffatta finalità; E - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa, esborsi per contributo unificato e bollo, spese di notifica e spese successive occorrende, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
A fondamento di quanto domandato aveva dedotto: Controparte_1
Di essere proprietario esclusivo dell'appartamento posto al secondo piano (int. 5) del fabbricato ubicato alla
Seconda Traversa Montenegro n. 34 in RE AT (Na), composto da 3 vani ed accessori (in catasto al fg.
7, mappale 86, sub. 10); che il suddetto appartamento, fin dal 1983, era stato adibito a casa coniugale sua e della moglie ( ), e da essi abitato, originariamente, con i loro tre figli e, in seguito, con il solo figlio Parte_1
, benchè divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente (come gli altri due); che, nel corso Per_1 del giudizio di separazione personale, la casa coniugale era stata assegnata, provvisoriamente, ad
[...]
, erroneamente, non sussistendone, fin dall'origine, i presupposti (in particolare non essendovi figli minori Pt_1
o maggiorenni non economicamente indipendenti); che, in forza di tale errata assegnazione provvisoria, era stato costretto a lasciare la propria casa e a traslocare altrove, avendo notificatogli, il 10.11.2015, Parte_1 preavviso di rilascio del detto immobile;
che, successivamente, il suddetto provvedimento di assegnazione provvisoria era stato “superato” con la sentenza di separazione n. 2643/2016 emessa dal Tribunale di del
Tribunale di RE AT (depositata il 24.10.2016), in cui era stata dichiarata l'assenza dei presupposti di legge in merito alle richieste formulate da entrambi i coniugi, volte all'assegnazione della casa coniugale;
che, pertanto, a far data dal 24.10.2016 (data di pubblicazione della sentenza di separazione), la convenuta aveva cominciato ad occupare senza titolo l'appartamento di sua (dell'attore, si intende) proprietà; di avere richiesto più pagina 2 di 12 volte, invano, ad , il rilascio di tale immobile, anche mediante lettera raccomandata a/r del Parte_1
06.02.2017 del proprio difensore;
che la convenuta continuava a risiedere nell'immobile in questione, come da certificato di residenza versato in atti;
di avere un urgente ed imprevisto bisogno di ottenere la restituzione dell'immobile occupato abusivamente dalla convenuta, perché il Comune di RE AT, in data 21.03.2017, gli aveva notificato l'intimazione di eseguire ad lavori di attività edilizia di messa in sicurezza delle parti CP_2 pericolanti del tetto e dei balconi prospicienti la pubblica strada;
che per l'esecuzione di tali lavori in sicurezza era indispensabile che l'immobile fosse libero da persone;
di avere, altresì, diritto ad ottenere una indennità per l'abusiva occupazione del proprio appartamento – avendo subìto il danno ingiusto consistente nel mancato uso diretto del bene durante il tempo per il quale era stato occupato abusivamente dalla convenuta- indennità da determinarsi in via equitativa ovvero facendo riferimento al valore locativo mensile dell'immobile, quantificabile, a norma della legge n. 392/1978 (c.d. legge dell'equo canone), in una somma non inferiore ad € 650,00 mensili (ciò in base a valutazioni di mercato rese da agenzie immobiliari della zona per immobili simili a quello in questione), oltre interessi, con decorrenza dall'inizio dell'occupazione abusiva fino al giorno dell'effettivo rilascio.
, costituitasi in giudizio, aveva contestato la fondatezza delle avverse domande, chiedendone il Parte_1 rigetto con conseguente condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, con attribuzione in favore del proprio difensore, dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale di RE AT, con la sentenza n. 2042/2021 impugnata in questa sede, ha deciso la controversia nei seguenti termini:
1) Ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domanda attorea volta ad ottenere la condanna della convenuta alla restituzione dell'immobile (per l'avvenuta consegna, a , nel corso del Controparte_1 giudizio, delle chiavi dell'immobile da parte di ); Parte_1
2) ha accertato l'occupazione dell'immobile, da parte della convenuta, per undici mesi (dal 24.10.2016 al
03.9.2017) ed il diritto dell'attore di percepire la somma complessiva di euro 5.500,00 (oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo), condannando la prima al pagamento di tale importo in favore del secondo (ritenendo che il danno patito dal per il mancato utilizzo dell'immobile fosse provato dalle dichiarazioni testimoniali, oltre CP_1 che valutando, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., la mancata presenza della per rendere l'interrogatorio formale, e Pt_1 reputando equo quantificare l'indennità di occupazione in euro 500,00 mensili – da moltiplicare per undici mensilità- così riducendo, in base alle caratteristiche dell'immobile, la valutazione compiuta dal consulente di parte attrice);
3) ha, infine, condannato la convenuta, in base al principio di soccombenza, al pagamento delle spese di lite in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dell'attore (liquidandole in euro 180.00 per esborsi ed in euro
1.800,00 per competenze, oltre accessori come per legge).
**** pagina 3 di 12 2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza n. 2042/2021 emessa dal Tribunale di RE AT, pubblicata il Parte_1
15.10.2021 sulla base dei seguenti due motivi:
1. SULLA CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ DELLA SENTENZA – SULLA ERRONEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE PROVE – SULLA
NULLITÀ PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – SULLA VIOLAZIONE ART. 1226 C.C.
Con il primo motivo ha censurato la sentenza di primo grado per avere il giudice di prime omesso di considerare:
- che ella (la convenuta/appellante) aveva rilasciato il bene prima della notifica dell'atto di citazione (avendo sottoscritto in data 26.6.2017 un contratto di locazione), essendo così errata la valutazione del Tribunale di ritenere sussistente l'occupazione senza titolo, da parte sua, sino al mese di settembre 2017;
- che l'immobile era abitato anche dal figlio , con la conseguenza che, non potendo tale bene essere Per_1 concesso in locazione a terzi (o, comunque, essere impiegato per finalità produttive), non sussistesse alcun pregiudizio per il relativo proprietario (ossia per ); Controparte_1
- che nel procedimento di separazione vi era stata comunque l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, seppure revocata in sede di sentenza, il cui capo era stato oggetto di appello incidentale;
- che non avesse provato il danno subìto anche perché era proprietario di altri immobili nello stesso CP_1 fabbricato, dove poi effettivamente abitava.
L'appellante ha sostenuto, inoltre, che il Tribunale di RE AT - per quanto concerne la quantificazione dell'indennità - non avesse tenuto conto del valore delle locazioni nella zona interessata e che, invece, si fosse basato esclusivamente sulla consulenza di parte attrice.
Ha, infine, evidenziato:
a) in ordine alle valutazioni del Tribunale relative alla sua (della convenuta, si intende) mancata presenza per rendere l'interrogatorio formale ammesso, che non vi fosse stato alcun rifiuto, da parte sua, al riguardo, in quanto le udienze, eccetto quelle della escussione dei testi, si erano svolte in forma scritta a causa delle misure anti-
Covid 19;
b) che le deposizioni testimoniali non avessero dimostrato il danno patito dal , avendo solo confermato CP_1 che sino al giugno 2017 ella avesse abitato nella casa con il figlio . Per_1
2. SULLA CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza n. 2042/2021 emessa dal Tribunale di RE Parte_1
AT anche in ordine alle spese di lite, sia ritenendo che la liquidazione operata dal giudice di prime cure fosse stata eccessiva, sia per non essere stata disposta la compensazione, pur in presenza di soccombenza reciproca, essendo comunque stata accolta la sua domanda volta ad ottenere la declaratoria della cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio dell'immobile formulata dalla controparte.
pagina 4 di 12 E, sulla base di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt.351, comma 2, e 283 c.p.c.; 2)
In via principale, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 2042/2021, emessa dal Tribunale
AT, nell'ambito del giudizio avente RG n. 4715/2017, depositata in cancelleria in data 18.10.2021, mai notificata, accertare e dichiarare che non sussiste alcuna occupazione sine titulo e per l'effetto ritenere non dovuti gli importi a titolo di indennità di occupazione per i motivi rasssegnati;
3) In subordire nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenga sussistente l'occupazione sine titulo limitarla al periodo dal 24.10.2016 (deposito della sentenza di separazione) al 26.06.23017 (sottoscrizione contratto di locazione) ed in tal caso ridurre in misura equitativa la indennità prevista, per i motivi rassegnati;
4) Accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 2042/2021, emessa dal Tribunale AT, nell'ambito del giudizio avente RG n. 4715/2017, depositata in cancelleria in data 18.10.2021, mai notificata, dichiarare compensate le spese processuali di primo grado tra le parti;
5) Condannare controparte alle spese ed onorari di giudizio.”.
Iscritta la causa al n. 1814/2022 del Ruolo generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
24.10.2022, , contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c. e, Controparte_1 comunque, la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “A) in via preliminare respingere
l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per mancanza dei motivi e presupposti di legge;
B) in via preliminare dichiarare l'appello proposto inammissibile per violazione dell'art. 342 cpc e dell'art. 434 cpc;
C) sempre in via preliminare dichiarare l'appello proposto inammissibile ex art. 348 bis cpc;
D) respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato
l'appello proposto dalla sig.ra , confermando in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata;
E) condannare Parte_1
l'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, co 3, cpc, in favore del sig. , da liquidarsi in via Controparte_1 equitativa;
F) con vittoria di spese e compensi del giudizio di secondo grado, da liquidarsi secondo i vigenti parametri forensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto difensore per anticipo fattone.”.
Con ordinanza del 15.11.2022 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.2.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 7.5.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 3.6.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (dalla difesa dell'appellante il 9.5.2025 e dalla difesa dell'appellato in data 29.5.2025), la causa è stata trattenuta in decisione il 4.6.2025 (con ordinanza comunicata ritualmente dalla cancelleria alle parti costituite), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellato, di inammissibilità
(richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, pagina 5 di 12 onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Ancora in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello, invocata dalla difesa dell'appellato ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il pagina 6 di 12 giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
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Ciò premesso e passando, dunque, ad esaminare, nel merito, l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 2042/2021 emessa dal Tribunale di RE AT, la Corte ne rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte.
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Risulta privo di fondamento, innanzitutto, il primo motivo di gravame.
Quanto, in particolare, alla doglianza concernente la valutazione, da parte del Tribunale, dell'occupazione senza titolo, da parte sua, sino al mese di settembre 2017 - anziché sino ad una data anteriore alla notifica dell'atto di citazione (avendo sottoscritto in data 26.6.2017 un contratto di locazione), la Corte rileva che, contrariamente a tale assunto (e come, invece, correttamente rilevato dall'appellato), il verbale di consegna delle chiavi dell'immobile in questione (da parte di , in nome e per conto di , ed in favore di Parte_3 Parte_1
), reca proprio la data del 3.9.2017 (cfr. tale verbale, ridepositato in questo grado dall'appellato). Parte_3
Né può scalfire tale circostanza il dato, meramente formale, rappresentato dalla sottoscrizione, da parte di
, in data 26.6.2027, di un contratto di locazione avente ad oggetto un altro immobile, posto che Parte_1
l'aver concluso tale contratto non dimostra anche il materiale rilascio, da parte della stessa appellante, del bene in questione in favore dell'appellato.
Anzi, proprio la circostanza che l'atto di citazione (introduttivo del primo grado di giudizio) fosse stato notificato, il
4.7.2017, “a mani proprie” di , dall'Ufficiale Giudiziario, proprio presso l'immobile oggetto di causa Parte_1
(in Via Seconda Traversa Montenegro n. 34 in RE AT;
cfr. la relata di notifica apposta in calce a tale atto, ridepositato telematicamente dall'appellato anche in questo secondo grado), induce a ritenere che anche dopo il 26.6.2027 tale immobile fosse ancora nella materiale disponibilità della (oltre che del figlio , Pt_1 Per_1 come dallo stesso riferito quale testimone, con dichiarazioni riportate nella comparsa di risposta dall'appellato e non contestate specificamente dalla controparte).
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la circostanza che nel procedimento di separazione vi fosse stata comunque l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, seppure revocata con la sentenza, non escludeva che, quantomeno dalla data di pubblicazione di tale sentenza (come richiesto dal e accertato CP_1 dal primo giudice), tale occupazione fosse abusiva, non avendo più titolo, la (quantomeno da tale data, si Pt_1 ribadisce), per occupare l'immobile (pacificamente di proprietà esclusiva del marito).
pagina 7 di 12 Né, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto escludere il risarcimento del danno lamentato da per il solo fatto che l'immobile fosse abitato (unitamente alla mamma) Controparte_1 anche dal figlio e che, quindi, non potesse essere concesso in locazione a terzi (o, comunque, essere Per_1 impiegato per finalità produttive).
Così come è infondato quanto sostenuto dall'appellante circa il fatto che non vi fosse prova del pregiudizio patito dal per effetto di tale occupazione, censura basata sulla circostanza che lo stesso attore/appellato fosse CP_1 proprietario di altri immobili nello stesso fabbricato, dove poi effettivamente avrebbe abitato.
Ed infatti, il danno (sotto forma di perdita subìta) che aveva lamentato quale conseguenza Controparte_1 dell'occupazione del suo immobile, da parte della convenuta (dal 24.10.2016), senza averne titolo, non era stato rapportato alla perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento c.d. indiretto, ossia mediante la concessione a terzi del bene dietro corrispettivo, bensì alla perdita dell'esercizio del diritto di godimento c.d. diretto
(ossia di utilizzarlo direttamente, anche abitandolo).
Non essendo evidentemente possibile, per il , utilizzare direttamente il detto immobile (in quanto CP_1 occupato dalla moglie, anche dopo la sentenza di separazione personale, sebbene unitamente al figlio ), Per_1 il danno emergente dallo stesso patito era da considerarsi provato anche soltanto presuntivamente (oltre che sulla base delle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza), non essendo emersi elementi di segno contrario.
Ed invero, il godimento di un bene ha comunque un valore economico ed esso, nell'ambito di una valutazione del danno, può essere il medesimo sia in caso di godimento diretto che indiretto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
22/01/2024, n. 2189).
E correttamente, inoltre, il giudice di prime cure, nel liquidare tale danno, ha fatto riferimento al c.d. danno figurativo (ossia al valore locativo del bene), quale criterio equitativo, non essendo possibile quantificare tale pregiudizio nel suo preciso ammontare.
La motivazione del primo giudice, sebbene integrata parzialmente (nei termini appena esposti) in questa sede
(ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533), risulta, in particolare, conforme ai principi enucleati in subjecta materia dalla Suprema Corte, di seguito riportati.
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 15/11/2022, n. 33645), nel caso di occupazione sine titulo di un immobile, il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subìta è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento (diretto o indiretto) che è andata perduta.
Questo significa che, sebbene non si richieda una prova precisa dell'ammontare del danno (che può essere liquidato equitativamente, ad esempio tramite il canone locativo di mercato), la parte che chiede il risarcimento deve comunque allegare la concreta possibilità di godimento che ha perso a causa dell'occupazione abusiva.
Il convenuto può poi contestare specificamente tale allegazione, nel rispetto dell'art. 115 co. 1 c.c. pagina 8 di 12 In presenza di una contestazione specifica, sorge per l'attore l'onere di provare lo specifico godimento perso, onere che può essere assolto anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.
Le Sezioni Unite hanno, dunque, proposto di sostituire la locuzione danno in re ipsa con quella di danno presunto o danno normale, privilegiando la prospettiva di una presunzione basata sull'allegazione di specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 14/05/2025, n. 12879).
Inoltre, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato
(cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 15/11/2022, n. 33645 cit.; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/08/2025, n. 24053;
Sez. III, Ord., 23/04/2025, n. 10740; Sez. II, 13/03/2024, n. 6697; Sez. II, Ord., 18/07/2024, n. 19849).
Il godimento ha un valore economico ed esso, nell'ambito di una valutazione del danno, può essere il medesimo, si ribadisce, sia in caso di godimento diretto che indiretto.
Posto, quindi, che il danno sussiste per la violazione in sé del diritto di godere, il risarcimento spetta al proprietario a prescindere che si denunci il mancato esercizio della facoltà di godere in modo diretto o in modo indiretto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 22/01/2024, n. 2189 cit.).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, inoltre, il giudice di prime cure ha anche valorizzato la mancata presenza della stessa per rendere l'interrogatorio formale ammesso, valutando tale Parte_1 comportamento, correttamente, unitamente agli altri elementi di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (cfr., sul punto, tra le altre, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 26/04/2013, n. 10099).
Il Tribunale di RE AT, inoltre, ha anche correttamente quantificato il valore locativo dell'immobile in questione facendo riferimento alla perizia stragiudiziale (a firma dell'arch. ) prodotta dall'attore (e Persona_2 ridepositata in questo grado;
perizia utilizzabile ai fini della decisione attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 01/09/2023, n. 25593), riducendo anche l'importo stimato dal detto professionista (pari ad euro 704,47 per ogni mensilità), in quanto reputato eccessivo.
Tale stima risultava completa, avendo il perito tenuto conto dell'ubicazione e delle caratteristiche dell'immobile per cui è causa, seguendo il metodo c.d. sintetico – comparativo, ossia considerando i valori di beni similari nella stessa zona, sebbene adattandoli alla peculiarità di quello in esame, attraverso ricerche presso agenzie immobiliari ed operatori economici del settore, per poi verificare i valori contenuti nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio (come si legge in perizia).
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Risulta infondato anche il secondo motivo. pagina 9 di 12 Non vi erano, infatti, innanzitutto, i presupposti per la soccombenza reciproca, ex art. 92, co.2, c.p.c., invocata dall'appellante in merito alla lamentata mancata compensazione delle spese di lite di primo grado.
La cessazione della materia del contendere (in ordine alla domanda attorea volta ad ottenere il rilascio dell'immobile più volte menzionato), non è conseguita, infatti, ad una istanza della convenuta (che, invece, come si legge nella comparsa di risposta depositata anche in questo grado, aveva chiesto il rigetto dell'avversa domanda sostenendo di avere rilasciato il detto bene prima della notifica della citazione) bensì, evidentemente, a seguito della produzione, da parte dell'attore, del detto successivo verbale di consegna delle chiavi del 3.9.2017.
Ragion per cui non vi è stata alcuna soccombenza, sul punto, dell'attore rispetto alla convenuta.
Parimenti infondata è la doglianza secondo cui la liquidazione dei compensi da parte del primo giudice sarebbe stata eccessiva, avendo il Tribunale di RE AT, anzi, nel quantificare in euro 1.800,00 i compensi spettanti alla parte vittoriosa, tenuto conto di valori anche inferiori (dunque favorevoli alla convenuta soccombente) rispetto a quelli che sarebbero stati, invece, corretti, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014
(nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, anteriore al D.M. n.147/2022) per lo scaglione
(riferibile al valore, pari ad euro 5.500,00, della causa, sulla base del criterio del decisum, ex art. 5 dello stesso decreto) da €. 5.200,01 ad euro 26.000,00 (€ 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, €
1.600,00 per la fase istruttoria ed € 1.620,00 per la fase decisionale, per un totale di € 4.835,00; cfr. la tabella n.2 allegata al detto decreto, relativa, per l'appunto, ai giudizi ordinari e sommari di cognizione dinanzi al Tribunale).
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Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., dell'appellato vittorioso vengono liquidati, come in dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia con la riduzione, rispetto a quelli medi, del 50%) per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, pur se non espletata;
cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n.
28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della parte appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro
5.200,01 ad euro 26.000,00 in base al valore (euro 5.500,00) della casa (valore così determinato in base al criterio del "disputatum", ossia alla somma che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
17/05/2025, n. 13145).
pagina 10 di 12 Non è superfluo precisare, sul punto, che l'appellante ha depositato telematicamente soltanto una istanza di ammissione (per questo secondo grado) al patrocinio a spese dello Stato presentata al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli, ma non anche il relativo provvedimento di ammissione provvisoria.
Ciò non incide, tuttavia, sulla debenza, da parte di , dei compensi spettanti alla controparte Parte_1 vittoriosa (o, meglio, al suo difensore antistatario).
Anche, infatti, ove vi fosse stata la prova dell'ammissione al detto beneficio, l'appellante avrebbe dovuto comunque corrispondere tali compensi, posto che il patrocinio a spese dello Stato non vale ad addossare allo
Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa;
ciò in quanto "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 D.p.r. n.115/2002 sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 31/03/2017, n. 8388; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/05/2023, n. 14688; Sez. VI - 3, Ord., 19/06/2012, n. 10053).
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Non ricorrono, inoltre, i presupposti della condanna dell'appellante, ai sensi all'art. 96, co.3, c.p.c., come invece chiesto dalla parte appellata nell'ambito dei propri scritti difensivi.
Ciò in assenza di elementi per reputare l'appello come espressione di un vero e proprio abuso del processo (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Anche in tal caso non rileverebbe, ai fini delle valutazioni che è chiamata a compiere questa Corte, l'eventuale ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato.
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 27/12/2024, n. 34607; Sez. I, Ord., 10/12/2024, n. 31785; Sez. I, Ord., 10/12/2024, n. 31784;
Sez. Unite, 20/02/2020, n. 4315; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/02/2025, n. 3955; Sez. Unite, 22/01/2025,
n. 1603; Sez. II, Ord., 20/01/2025, n. 1400). pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1814/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2042/2021 emessa dal Tribunale di RE Parte_1
AT, pubblicata il 15.10.2021.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Emiliana Matrone, quale Parte_1 difensore, dichiaratosi antistatario, di , dei compensi professionali del secondo grado di Controparte_1 giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 25.9.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1814 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Florinda Di Leva. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Emiliana Matrone. Controparte_1 C.F._2
- APPELLATO –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2042/2021 emessa dal Tribunale di RE AT, pubblicata il
15.10.2021, in tema di risarcimento danni da occupazione sine titulo.”
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, dalla difesa dell'appellante il 9.5.2025 e dalla difesa dell'appellato in data 29.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte (con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il Parte_1
19.4.2022), , proponendo appello avverso la sentenza n. 2042/2021 emessa dal Tribunale di Controparte_1
RE AT, pubblicata il 15.10.2021.
pagina 1 di 12 ****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio , dinanzi al Tribunale di RE Controparte_1 Parte_1
AT, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A - accertare e dichiarare che l'immobile sito in RE AT alla Via Seconda Traversa Montenegro n. 34, di esclusiva proprietà attorea, come meglio descritto in premessa, è occupato sine titulo dalla convenuta a far data dalla pubblicazione della Sentenza n. 2643/2016 del 24.10.2016 pronunciata dal Tribunale di RE AT nella causa di separazione dei coniugi distinta al n. rg 4620/2014, ovvero da quella diversa data accertata in corso di Parte_2 causa o ritenuta di giustizia;
B - per l'effetto, condannare la convenuta al rilascio dell'immobile di cui sopra nella disponibilità dell'attore libero da cose e persone, immediatamente e/o nei termini che l'Ill.mo Giudicante vorrà fissare;
C - atteso il pregiudizio subito dall'istante a causa dell'occupazione abusiva dell'immobile, condannare la convenuta, per ogni mese di occupazione sine titulo accertato, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 650,00, ovvero di quella somma diversa, minore e/o maggiore, accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, ovvero determinata in via equitativa, anche eventualmente ex artt. 2126 e 2041 cc, con decorrenza dal
24.10.2017 ovvero da quella diversa data accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, fino al giorno dell'effettivo rilascio, oltre interessi legali;
D - in subordine, accertare e dichiarare il diritto dell'attore/proprietario a ottenere lo sgombro da cose e persone del proprio appartamento, sito in RE AT alla Via Seconda Traversa Montenegro n. 34, meglio descritto in premessa, al fine di ottemperare all'intimazione del Comune di RE AT di eseguire lavori edili di messa in sicurezza dell'immobile stesso e, conseguentemente, ordinare alla convenuta di sgombrare l'immobile di cui sopra da cose e persone, immediatamente e/o nei termini che
l'Ill.mo Giudicante vorrà fissare per siffatta finalità; E - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa, esborsi per contributo unificato e bollo, spese di notifica e spese successive occorrende, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
A fondamento di quanto domandato aveva dedotto: Controparte_1
Di essere proprietario esclusivo dell'appartamento posto al secondo piano (int. 5) del fabbricato ubicato alla
Seconda Traversa Montenegro n. 34 in RE AT (Na), composto da 3 vani ed accessori (in catasto al fg.
7, mappale 86, sub. 10); che il suddetto appartamento, fin dal 1983, era stato adibito a casa coniugale sua e della moglie ( ), e da essi abitato, originariamente, con i loro tre figli e, in seguito, con il solo figlio Parte_1
, benchè divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente (come gli altri due); che, nel corso Per_1 del giudizio di separazione personale, la casa coniugale era stata assegnata, provvisoriamente, ad
[...]
, erroneamente, non sussistendone, fin dall'origine, i presupposti (in particolare non essendovi figli minori Pt_1
o maggiorenni non economicamente indipendenti); che, in forza di tale errata assegnazione provvisoria, era stato costretto a lasciare la propria casa e a traslocare altrove, avendo notificatogli, il 10.11.2015, Parte_1 preavviso di rilascio del detto immobile;
che, successivamente, il suddetto provvedimento di assegnazione provvisoria era stato “superato” con la sentenza di separazione n. 2643/2016 emessa dal Tribunale di del
Tribunale di RE AT (depositata il 24.10.2016), in cui era stata dichiarata l'assenza dei presupposti di legge in merito alle richieste formulate da entrambi i coniugi, volte all'assegnazione della casa coniugale;
che, pertanto, a far data dal 24.10.2016 (data di pubblicazione della sentenza di separazione), la convenuta aveva cominciato ad occupare senza titolo l'appartamento di sua (dell'attore, si intende) proprietà; di avere richiesto più pagina 2 di 12 volte, invano, ad , il rilascio di tale immobile, anche mediante lettera raccomandata a/r del Parte_1
06.02.2017 del proprio difensore;
che la convenuta continuava a risiedere nell'immobile in questione, come da certificato di residenza versato in atti;
di avere un urgente ed imprevisto bisogno di ottenere la restituzione dell'immobile occupato abusivamente dalla convenuta, perché il Comune di RE AT, in data 21.03.2017, gli aveva notificato l'intimazione di eseguire ad lavori di attività edilizia di messa in sicurezza delle parti CP_2 pericolanti del tetto e dei balconi prospicienti la pubblica strada;
che per l'esecuzione di tali lavori in sicurezza era indispensabile che l'immobile fosse libero da persone;
di avere, altresì, diritto ad ottenere una indennità per l'abusiva occupazione del proprio appartamento – avendo subìto il danno ingiusto consistente nel mancato uso diretto del bene durante il tempo per il quale era stato occupato abusivamente dalla convenuta- indennità da determinarsi in via equitativa ovvero facendo riferimento al valore locativo mensile dell'immobile, quantificabile, a norma della legge n. 392/1978 (c.d. legge dell'equo canone), in una somma non inferiore ad € 650,00 mensili (ciò in base a valutazioni di mercato rese da agenzie immobiliari della zona per immobili simili a quello in questione), oltre interessi, con decorrenza dall'inizio dell'occupazione abusiva fino al giorno dell'effettivo rilascio.
, costituitasi in giudizio, aveva contestato la fondatezza delle avverse domande, chiedendone il Parte_1 rigetto con conseguente condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, con attribuzione in favore del proprio difensore, dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale di RE AT, con la sentenza n. 2042/2021 impugnata in questa sede, ha deciso la controversia nei seguenti termini:
1) Ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domanda attorea volta ad ottenere la condanna della convenuta alla restituzione dell'immobile (per l'avvenuta consegna, a , nel corso del Controparte_1 giudizio, delle chiavi dell'immobile da parte di ); Parte_1
2) ha accertato l'occupazione dell'immobile, da parte della convenuta, per undici mesi (dal 24.10.2016 al
03.9.2017) ed il diritto dell'attore di percepire la somma complessiva di euro 5.500,00 (oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo), condannando la prima al pagamento di tale importo in favore del secondo (ritenendo che il danno patito dal per il mancato utilizzo dell'immobile fosse provato dalle dichiarazioni testimoniali, oltre CP_1 che valutando, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., la mancata presenza della per rendere l'interrogatorio formale, e Pt_1 reputando equo quantificare l'indennità di occupazione in euro 500,00 mensili – da moltiplicare per undici mensilità- così riducendo, in base alle caratteristiche dell'immobile, la valutazione compiuta dal consulente di parte attrice);
3) ha, infine, condannato la convenuta, in base al principio di soccombenza, al pagamento delle spese di lite in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dell'attore (liquidandole in euro 180.00 per esborsi ed in euro
1.800,00 per competenze, oltre accessori come per legge).
**** pagina 3 di 12 2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza n. 2042/2021 emessa dal Tribunale di RE AT, pubblicata il Parte_1
15.10.2021 sulla base dei seguenti due motivi:
1. SULLA CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ DELLA SENTENZA – SULLA ERRONEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE PROVE – SULLA
NULLITÀ PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – SULLA VIOLAZIONE ART. 1226 C.C.
Con il primo motivo ha censurato la sentenza di primo grado per avere il giudice di prime omesso di considerare:
- che ella (la convenuta/appellante) aveva rilasciato il bene prima della notifica dell'atto di citazione (avendo sottoscritto in data 26.6.2017 un contratto di locazione), essendo così errata la valutazione del Tribunale di ritenere sussistente l'occupazione senza titolo, da parte sua, sino al mese di settembre 2017;
- che l'immobile era abitato anche dal figlio , con la conseguenza che, non potendo tale bene essere Per_1 concesso in locazione a terzi (o, comunque, essere impiegato per finalità produttive), non sussistesse alcun pregiudizio per il relativo proprietario (ossia per ); Controparte_1
- che nel procedimento di separazione vi era stata comunque l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, seppure revocata in sede di sentenza, il cui capo era stato oggetto di appello incidentale;
- che non avesse provato il danno subìto anche perché era proprietario di altri immobili nello stesso CP_1 fabbricato, dove poi effettivamente abitava.
L'appellante ha sostenuto, inoltre, che il Tribunale di RE AT - per quanto concerne la quantificazione dell'indennità - non avesse tenuto conto del valore delle locazioni nella zona interessata e che, invece, si fosse basato esclusivamente sulla consulenza di parte attrice.
Ha, infine, evidenziato:
a) in ordine alle valutazioni del Tribunale relative alla sua (della convenuta, si intende) mancata presenza per rendere l'interrogatorio formale ammesso, che non vi fosse stato alcun rifiuto, da parte sua, al riguardo, in quanto le udienze, eccetto quelle della escussione dei testi, si erano svolte in forma scritta a causa delle misure anti-
Covid 19;
b) che le deposizioni testimoniali non avessero dimostrato il danno patito dal , avendo solo confermato CP_1 che sino al giugno 2017 ella avesse abitato nella casa con il figlio . Per_1
2. SULLA CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza n. 2042/2021 emessa dal Tribunale di RE Parte_1
AT anche in ordine alle spese di lite, sia ritenendo che la liquidazione operata dal giudice di prime cure fosse stata eccessiva, sia per non essere stata disposta la compensazione, pur in presenza di soccombenza reciproca, essendo comunque stata accolta la sua domanda volta ad ottenere la declaratoria della cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio dell'immobile formulata dalla controparte.
pagina 4 di 12 E, sulla base di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt.351, comma 2, e 283 c.p.c.; 2)
In via principale, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 2042/2021, emessa dal Tribunale
AT, nell'ambito del giudizio avente RG n. 4715/2017, depositata in cancelleria in data 18.10.2021, mai notificata, accertare e dichiarare che non sussiste alcuna occupazione sine titulo e per l'effetto ritenere non dovuti gli importi a titolo di indennità di occupazione per i motivi rasssegnati;
3) In subordire nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenga sussistente l'occupazione sine titulo limitarla al periodo dal 24.10.2016 (deposito della sentenza di separazione) al 26.06.23017 (sottoscrizione contratto di locazione) ed in tal caso ridurre in misura equitativa la indennità prevista, per i motivi rassegnati;
4) Accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 2042/2021, emessa dal Tribunale AT, nell'ambito del giudizio avente RG n. 4715/2017, depositata in cancelleria in data 18.10.2021, mai notificata, dichiarare compensate le spese processuali di primo grado tra le parti;
5) Condannare controparte alle spese ed onorari di giudizio.”.
Iscritta la causa al n. 1814/2022 del Ruolo generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
24.10.2022, , contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c. e, Controparte_1 comunque, la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “A) in via preliminare respingere
l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per mancanza dei motivi e presupposti di legge;
B) in via preliminare dichiarare l'appello proposto inammissibile per violazione dell'art. 342 cpc e dell'art. 434 cpc;
C) sempre in via preliminare dichiarare l'appello proposto inammissibile ex art. 348 bis cpc;
D) respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato
l'appello proposto dalla sig.ra , confermando in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata;
E) condannare Parte_1
l'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, co 3, cpc, in favore del sig. , da liquidarsi in via Controparte_1 equitativa;
F) con vittoria di spese e compensi del giudizio di secondo grado, da liquidarsi secondo i vigenti parametri forensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto difensore per anticipo fattone.”.
Con ordinanza del 15.11.2022 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.2.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 7.5.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 3.6.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (dalla difesa dell'appellante il 9.5.2025 e dalla difesa dell'appellato in data 29.5.2025), la causa è stata trattenuta in decisione il 4.6.2025 (con ordinanza comunicata ritualmente dalla cancelleria alle parti costituite), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellato, di inammissibilità
(richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, pagina 5 di 12 onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Ancora in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello, invocata dalla difesa dell'appellato ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il pagina 6 di 12 giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
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Ciò premesso e passando, dunque, ad esaminare, nel merito, l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 2042/2021 emessa dal Tribunale di RE AT, la Corte ne rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte.
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Risulta privo di fondamento, innanzitutto, il primo motivo di gravame.
Quanto, in particolare, alla doglianza concernente la valutazione, da parte del Tribunale, dell'occupazione senza titolo, da parte sua, sino al mese di settembre 2017 - anziché sino ad una data anteriore alla notifica dell'atto di citazione (avendo sottoscritto in data 26.6.2017 un contratto di locazione), la Corte rileva che, contrariamente a tale assunto (e come, invece, correttamente rilevato dall'appellato), il verbale di consegna delle chiavi dell'immobile in questione (da parte di , in nome e per conto di , ed in favore di Parte_3 Parte_1
), reca proprio la data del 3.9.2017 (cfr. tale verbale, ridepositato in questo grado dall'appellato). Parte_3
Né può scalfire tale circostanza il dato, meramente formale, rappresentato dalla sottoscrizione, da parte di
, in data 26.6.2027, di un contratto di locazione avente ad oggetto un altro immobile, posto che Parte_1
l'aver concluso tale contratto non dimostra anche il materiale rilascio, da parte della stessa appellante, del bene in questione in favore dell'appellato.
Anzi, proprio la circostanza che l'atto di citazione (introduttivo del primo grado di giudizio) fosse stato notificato, il
4.7.2017, “a mani proprie” di , dall'Ufficiale Giudiziario, proprio presso l'immobile oggetto di causa Parte_1
(in Via Seconda Traversa Montenegro n. 34 in RE AT;
cfr. la relata di notifica apposta in calce a tale atto, ridepositato telematicamente dall'appellato anche in questo secondo grado), induce a ritenere che anche dopo il 26.6.2027 tale immobile fosse ancora nella materiale disponibilità della (oltre che del figlio , Pt_1 Per_1 come dallo stesso riferito quale testimone, con dichiarazioni riportate nella comparsa di risposta dall'appellato e non contestate specificamente dalla controparte).
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la circostanza che nel procedimento di separazione vi fosse stata comunque l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, seppure revocata con la sentenza, non escludeva che, quantomeno dalla data di pubblicazione di tale sentenza (come richiesto dal e accertato CP_1 dal primo giudice), tale occupazione fosse abusiva, non avendo più titolo, la (quantomeno da tale data, si Pt_1 ribadisce), per occupare l'immobile (pacificamente di proprietà esclusiva del marito).
pagina 7 di 12 Né, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto escludere il risarcimento del danno lamentato da per il solo fatto che l'immobile fosse abitato (unitamente alla mamma) Controparte_1 anche dal figlio e che, quindi, non potesse essere concesso in locazione a terzi (o, comunque, essere Per_1 impiegato per finalità produttive).
Così come è infondato quanto sostenuto dall'appellante circa il fatto che non vi fosse prova del pregiudizio patito dal per effetto di tale occupazione, censura basata sulla circostanza che lo stesso attore/appellato fosse CP_1 proprietario di altri immobili nello stesso fabbricato, dove poi effettivamente avrebbe abitato.
Ed infatti, il danno (sotto forma di perdita subìta) che aveva lamentato quale conseguenza Controparte_1 dell'occupazione del suo immobile, da parte della convenuta (dal 24.10.2016), senza averne titolo, non era stato rapportato alla perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento c.d. indiretto, ossia mediante la concessione a terzi del bene dietro corrispettivo, bensì alla perdita dell'esercizio del diritto di godimento c.d. diretto
(ossia di utilizzarlo direttamente, anche abitandolo).
Non essendo evidentemente possibile, per il , utilizzare direttamente il detto immobile (in quanto CP_1 occupato dalla moglie, anche dopo la sentenza di separazione personale, sebbene unitamente al figlio ), Per_1 il danno emergente dallo stesso patito era da considerarsi provato anche soltanto presuntivamente (oltre che sulla base delle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza), non essendo emersi elementi di segno contrario.
Ed invero, il godimento di un bene ha comunque un valore economico ed esso, nell'ambito di una valutazione del danno, può essere il medesimo sia in caso di godimento diretto che indiretto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
22/01/2024, n. 2189).
E correttamente, inoltre, il giudice di prime cure, nel liquidare tale danno, ha fatto riferimento al c.d. danno figurativo (ossia al valore locativo del bene), quale criterio equitativo, non essendo possibile quantificare tale pregiudizio nel suo preciso ammontare.
La motivazione del primo giudice, sebbene integrata parzialmente (nei termini appena esposti) in questa sede
(ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533), risulta, in particolare, conforme ai principi enucleati in subjecta materia dalla Suprema Corte, di seguito riportati.
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 15/11/2022, n. 33645), nel caso di occupazione sine titulo di un immobile, il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subìta è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento (diretto o indiretto) che è andata perduta.
Questo significa che, sebbene non si richieda una prova precisa dell'ammontare del danno (che può essere liquidato equitativamente, ad esempio tramite il canone locativo di mercato), la parte che chiede il risarcimento deve comunque allegare la concreta possibilità di godimento che ha perso a causa dell'occupazione abusiva.
Il convenuto può poi contestare specificamente tale allegazione, nel rispetto dell'art. 115 co. 1 c.c. pagina 8 di 12 In presenza di una contestazione specifica, sorge per l'attore l'onere di provare lo specifico godimento perso, onere che può essere assolto anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.
Le Sezioni Unite hanno, dunque, proposto di sostituire la locuzione danno in re ipsa con quella di danno presunto o danno normale, privilegiando la prospettiva di una presunzione basata sull'allegazione di specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 14/05/2025, n. 12879).
Inoltre, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato
(cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 15/11/2022, n. 33645 cit.; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/08/2025, n. 24053;
Sez. III, Ord., 23/04/2025, n. 10740; Sez. II, 13/03/2024, n. 6697; Sez. II, Ord., 18/07/2024, n. 19849).
Il godimento ha un valore economico ed esso, nell'ambito di una valutazione del danno, può essere il medesimo, si ribadisce, sia in caso di godimento diretto che indiretto.
Posto, quindi, che il danno sussiste per la violazione in sé del diritto di godere, il risarcimento spetta al proprietario a prescindere che si denunci il mancato esercizio della facoltà di godere in modo diretto o in modo indiretto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 22/01/2024, n. 2189 cit.).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, inoltre, il giudice di prime cure ha anche valorizzato la mancata presenza della stessa per rendere l'interrogatorio formale ammesso, valutando tale Parte_1 comportamento, correttamente, unitamente agli altri elementi di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (cfr., sul punto, tra le altre, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 26/04/2013, n. 10099).
Il Tribunale di RE AT, inoltre, ha anche correttamente quantificato il valore locativo dell'immobile in questione facendo riferimento alla perizia stragiudiziale (a firma dell'arch. ) prodotta dall'attore (e Persona_2 ridepositata in questo grado;
perizia utilizzabile ai fini della decisione attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 01/09/2023, n. 25593), riducendo anche l'importo stimato dal detto professionista (pari ad euro 704,47 per ogni mensilità), in quanto reputato eccessivo.
Tale stima risultava completa, avendo il perito tenuto conto dell'ubicazione e delle caratteristiche dell'immobile per cui è causa, seguendo il metodo c.d. sintetico – comparativo, ossia considerando i valori di beni similari nella stessa zona, sebbene adattandoli alla peculiarità di quello in esame, attraverso ricerche presso agenzie immobiliari ed operatori economici del settore, per poi verificare i valori contenuti nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio (come si legge in perizia).
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Risulta infondato anche il secondo motivo. pagina 9 di 12 Non vi erano, infatti, innanzitutto, i presupposti per la soccombenza reciproca, ex art. 92, co.2, c.p.c., invocata dall'appellante in merito alla lamentata mancata compensazione delle spese di lite di primo grado.
La cessazione della materia del contendere (in ordine alla domanda attorea volta ad ottenere il rilascio dell'immobile più volte menzionato), non è conseguita, infatti, ad una istanza della convenuta (che, invece, come si legge nella comparsa di risposta depositata anche in questo grado, aveva chiesto il rigetto dell'avversa domanda sostenendo di avere rilasciato il detto bene prima della notifica della citazione) bensì, evidentemente, a seguito della produzione, da parte dell'attore, del detto successivo verbale di consegna delle chiavi del 3.9.2017.
Ragion per cui non vi è stata alcuna soccombenza, sul punto, dell'attore rispetto alla convenuta.
Parimenti infondata è la doglianza secondo cui la liquidazione dei compensi da parte del primo giudice sarebbe stata eccessiva, avendo il Tribunale di RE AT, anzi, nel quantificare in euro 1.800,00 i compensi spettanti alla parte vittoriosa, tenuto conto di valori anche inferiori (dunque favorevoli alla convenuta soccombente) rispetto a quelli che sarebbero stati, invece, corretti, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014
(nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, anteriore al D.M. n.147/2022) per lo scaglione
(riferibile al valore, pari ad euro 5.500,00, della causa, sulla base del criterio del decisum, ex art. 5 dello stesso decreto) da €. 5.200,01 ad euro 26.000,00 (€ 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, €
1.600,00 per la fase istruttoria ed € 1.620,00 per la fase decisionale, per un totale di € 4.835,00; cfr. la tabella n.2 allegata al detto decreto, relativa, per l'appunto, ai giudizi ordinari e sommari di cognizione dinanzi al Tribunale).
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Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., dell'appellato vittorioso vengono liquidati, come in dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia con la riduzione, rispetto a quelli medi, del 50%) per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, pur se non espletata;
cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n.
28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della parte appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro
5.200,01 ad euro 26.000,00 in base al valore (euro 5.500,00) della casa (valore così determinato in base al criterio del "disputatum", ossia alla somma che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
17/05/2025, n. 13145).
pagina 10 di 12 Non è superfluo precisare, sul punto, che l'appellante ha depositato telematicamente soltanto una istanza di ammissione (per questo secondo grado) al patrocinio a spese dello Stato presentata al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli, ma non anche il relativo provvedimento di ammissione provvisoria.
Ciò non incide, tuttavia, sulla debenza, da parte di , dei compensi spettanti alla controparte Parte_1 vittoriosa (o, meglio, al suo difensore antistatario).
Anche, infatti, ove vi fosse stata la prova dell'ammissione al detto beneficio, l'appellante avrebbe dovuto comunque corrispondere tali compensi, posto che il patrocinio a spese dello Stato non vale ad addossare allo
Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa;
ciò in quanto "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 D.p.r. n.115/2002 sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 31/03/2017, n. 8388; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/05/2023, n. 14688; Sez. VI - 3, Ord., 19/06/2012, n. 10053).
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Non ricorrono, inoltre, i presupposti della condanna dell'appellante, ai sensi all'art. 96, co.3, c.p.c., come invece chiesto dalla parte appellata nell'ambito dei propri scritti difensivi.
Ciò in assenza di elementi per reputare l'appello come espressione di un vero e proprio abuso del processo (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Anche in tal caso non rileverebbe, ai fini delle valutazioni che è chiamata a compiere questa Corte, l'eventuale ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato.
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 27/12/2024, n. 34607; Sez. I, Ord., 10/12/2024, n. 31785; Sez. I, Ord., 10/12/2024, n. 31784;
Sez. Unite, 20/02/2020, n. 4315; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/02/2025, n. 3955; Sez. Unite, 22/01/2025,
n. 1603; Sez. II, Ord., 20/01/2025, n. 1400). pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1814/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2042/2021 emessa dal Tribunale di RE Parte_1
AT, pubblicata il 15.10.2021.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Emiliana Matrone, quale Parte_1 difensore, dichiaratosi antistatario, di , dei compensi professionali del secondo grado di Controparte_1 giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 25.9.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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