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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/10/2025, n. 3517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3517 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti) nella causa iscritta al n. 3610 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: solo danni a cose vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati
[...] C.F._2
in Frattamaggiore (NA), alla Via Regina Margherita n. 6, presso lo studio dell'Avv. Cirillo Raffaele (C.F. ), che li C.F._3
rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
( ) e Controparte_1 C.F._4 CP_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati
[...] C.F._5
in Aversa (CE), alla Via Armando Diaz n. 28, presso lo studio dell'Avv.
ZI RI (C.F. , che li rappresenta e difende C.F._6
in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Proc. n. 3610/2024 R.G – Sentenza Pagina 1 di 8 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 25/09/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24/04/2024 e Parte_1 [...]
esponevano che: - con verbali di consegna redatti Parte_2
rispettivamente a gennaio e marzo 2023, e Parte_1 Parte_2
prendevano possesso di due immobili siti nel Comune di
[...]
Aversa, alla Via San Biagio n. 17, acquistati per pubblico incanto a seguito della procedura espropriativa n. 496/2015 del Tribunale di
Napoli Nord, in danno dei resistenti;
- al momento della consegna, gli immobili presentavano notevoli danni strutturali ed estetici, che non erano stati riscontrati in sede di CTU e, quindi, da imputarsi ai resistenti;
- l'entità di tali danni è quantificabile in € 19.894,00 per il fabbricato di
, precedentemente abitato da , e in € Parte_1 Controparte_1
23.106,00 per il fabbricato di , precedentemente Parte_2
abitato da . Controparte_2
Tanto premesso, chiedevano all'adito Tribunale di: dichiarare la responsabilità di per i danni riscontrati nell'immobile Controparte_1
di , condannandolo al pagamento della somma di € Parte_1
19.894,00, oltre interessi, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
dichiarare la responsabilità di per i danni Controparte_2
riscontrati nell'immobile di proprietà di Parte_2
Proc. n. 3610/2024 R.G – Sentenza Pagina 2 di 8 condannandola al pagamento di € 23.106,00 oltre interessi, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
condannare i convenuti in solido al pagamento di spese ed onorari di lite, incluse quelle del procedimento di mediazione, con attribuzione al procuratore antistatario.
Con comparsa del 17/10/2024 si costituivano nel giudizio CP_1
e , deducendo che: - sussiste il difetto di
[...] Controparte_2
legittimazione passiva dei convenuti, in quanto la domanda attorea dovrebbe essere rivolta al custode dell'immobile, piuttosto che ai precedenti proprietari;
- la domanda attorea è comunque nulla ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., in ragione della scarna descrizione dei fatti operata in citazione, del tutto sforniti di prova a sostegno;
- nel momento in cui è stato redatto il verbale di accesso per liberazione e consegna dell'immobile, gli aggiudicatari e il custode non hanno rilevato alcun danno né mosso doglianze sulle condizioni dei beni;
- dalle risultanze della CTU effettuata nel corso della procedura esecutiva n.R.G.
496/2015 si evince che è stato lo stesso consulente a disporre la rimozione delle opere di cui oggi gli attori chiedono il risarcimento, in quanto abusi insanabili, considerando tale circostanza al momento della quantificazione del valore degli immobili, disponendo una proporzionale decurtazione che si aggiunge alla decurtazione del 10% operata in sede di vendita per eventuali vizi occulti;
- gli altri presunti danni riguardano beni di scarso valore il cui deterioramento è dovuto all'uso e alla vetustà, non a fatti imputabili ai convenuti;
- in assenza di prova a sostegno della domanda, una eventuale CTU risulterebbe meramente esplorativa e, dunque, inammissibile.
Proc. n. 3610/2024 R.G – Sentenza Pagina 3 di 8 Tanto premesso, concludeva chiedendo di: dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei convenuti;
dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
rigettare, nel merito, ogni domanda formulata dagli attori, sia per ciò che concerne la responsabilità che la quantificazione dei danni, con il favore di spese ed onorari di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Ritenuti inammissibili l'interrogatorio formale e la prova orale articolate dagli odierni attori e rilevata l'assenza di ulteriori richieste istruttorie, all'esito dell'udienza del 25/09/2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c.
***
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, richiamata l'ordinanza resa il 21/10/2024 e quivi da ritenersi integralmente trascritta, la causa va ritenuta matura per la decisione, alla luce di quanto in quella sede evidenziato.
Ora, gli odierni attori, aggiudicatari di due immobili a seguito di procedura esecutiva, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni che assumono essere stati arrecati ai beni tra la data della CTU espletata nel corso della procedura di espropriazione (e risalente ad aprile 2019) e la data della consegna (gennaio e marzo 2023). Pur non qualificando espressamente la domanda, la prospettazione dei fatti di cui all'atto introduttivo riconduce la responsabilità dei danni lamentati ai convenuti in quanto “ultimi occupanti” degli immobili oggetto della lite, senza allegare alcun titolo specifico a fondamento dell'azione e attribuendogli,
Proc. n. 3610/2024 R.G – Sentenza Pagina 4 di 8 dunque, una responsabilità di natura extracontrattuale.
Orbene, il generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. impone a colui il quale vuol far valere un diritto in giudizio di dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso, gravando perciò sull'attore non solo l'onere di provare l'esistenza del danno lamentato, ma anche del nesso di causalità con la condotta del preteso danneggiante e l'ammontare del pregiudizio subìto. Solo a quel punto, poi, il convenuto che voglia sottrarsi al risarcimento avrà l'onere di dimostrare che il diritto azionato si è modificato o estinto, fornendo prova dei fatti posti a fondamento delle eccezioni formulate.
Nel caso di specie, l'impianto probatorio offerto dagli attori risulta radicalmente carente e inidoneo a dimostrare la fondatezza della ricostruzione dei fatti operata con l'atto introduttivo.
In primo luogo, si osserva che gli attori hanno omesso di depositare i verbali di consegna degli immobili oggetto della lite, documenti essenziali ai fini della decisione, poiché in essi risultano cristallizzati lo stato dei luoghi al momento dell'immissione in possesso e le – eventuali
– doglianze sollevate in quella sede. In assenza di tale prova documentale risulta infatti impossibile verificare se i danni lamentati fossero già presenti e se gli stessi fossero stati oggetto di specifica contestazione già in quella sede (circostanza, quest'ultima, in verità mai neanche allegata). Detta omissione, d'altronde, costituisce una lacuna probatoria particolarmente rilevante anche poiché impedisce di collocare temporalmente l'insorgenza dei vizi e di escludere che essi siano derivati da eventi successivi alla consegna o dal normale
Proc. n. 3610/2024 R.G – Sentenza Pagina 5 di 8 deterioramento connesso all'uso e al trascorrere del tempo.
Insufficienti risultano anche gli ulteriori elementi probatori forniti a sostegno della domanda, consistenti, di fatto, nella sola perizia di parte e nelle relative fotografie allegate. Premesso che la perizia in questione non può assumere valore di prova, dovendosi considerare alla stregua di una mera allegazione difensiva, va altresì osservato che essa è stata realizzata a notevole distanza di tempo dalla consegna degli immobili
(più precisamente a luglio 2023) e non è accompagnata da alcun elemento documentale che consenta di dimostrare che i danni dedotti risultassero preesistenti all'immissione nel possesso e fossero imputabili ai convenuti.
A loro volta, le richieste istruttorie sono apparse inammissibili, come già anticipato con l'ordinanza del 21/10/2024, avendo gli attori formulato i capi della prova testimoniale operando un mero rinvio all'atto introduttivo, in violazione del requisito di specificità sancito dall'art. 244 c.p.c.
Analogamente deve concludersi anche a proposito della richiesta di nomina di un CTU per l'individuazione e quantificazione dei danni subiti. Com'è noto, la consulenza tecnica d'ufficio non può costituire un mezzo con il quale sopperire ad una carenza di allegazione e prova dei fatti posti a sostegno della domanda, rappresentando piuttosto uno strumento di supporto a disposizione del giudice volto a facilitare l'interpretazione di dati tecnici e fattuali già compiutamente acquisiti o, comunque, debitamente confortati da elementi probatori in atti.
Nell'ipotesi de qua la consulenza richiesta dagli attori avrebbe assunto
Proc. n. 3610/2024 R.G – Sentenza Pagina 6 di 8 carattere manifestamente esplorativo, risultando, appunto, finalizzata a colmare le gravi lacune probatorie circa la sussistenza, l'entità e la causa dei danni oggetto della lite.
Ne consegue l'integrale rigetto delle domande formulate dagli attori, con assorbimento, in applicazione del principio della ragione “più liquida”, della questione della carenza di legittimazione pur sollevata dai convenuti.
***
Le spese seguono la soccombenza di e Parte_1 Parte_2
e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M.
[...]
n. 55/2014 e s.m.i., secondo lo scaglione sino ad € 52.000,00 considerando i parametri medi per tutte le fasi processuali espletate, escludendo quella istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Parte_1
, contro
[...] Parte_2 Controparte_1
e , così provvede: Controparte_2
1) rigetta integralmente la domanda proposta da Parte_1
e da;
[...] Parte_2
2) condanna e Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
e , che qui si liquidano
[...] Controparte_2
in € 5.810,00 per compensi professionali, oltre spese generali
(15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge, con
Proc. n. 3610/2024 R.G – Sentenza Pagina 7 di 8 attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa il 14/10/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 3610/2024 R.G – Sentenza Pagina 8 di 8